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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1208/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1208 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 5.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
Parte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Firenze, Via Cassia n. 5/R, presso lo studio dell'Avv. Mariaelisabetta
Santoro che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maurizio Dalla Casa, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente
contro
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Viareggio, Via Paolo Savi n. 371, presso lo studio degli Avv.ti Tommaso Bertuccelli e
Matteo Pasquinelli, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Appalto”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società assumendo di Controparte_1 vantare un credito per € 571.814,00 nei confronti di Parte_1
chiedeva – ed otteneva –l'autorizzazione al sequestro
[...] conservativo dei beni immobili della predetta società sino a concorrenza dell'importo suddetto (ordinanza del 17.11.2020 in esito al procedimento RG n. 2088/2020).
In seguito, e pendente il termine per l'introduzione del giudizio di merito, la società ha chiesto ed ottenuto il D.I. provvisoriamente Controparte_1 esecutivo n. 215 del 10.02.2021 per la già menzionata somma di € 571.814,00, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture relative alle prestazioni rese in occasione degli allestimenti navali su due imbarcazioni. Il pedissequo atto di precetto è stato notificato, unitamente al D.I., in data 17.02.2021.
In questa sede, con atto di citazione notificato in data 19.03.2021, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il suddetto D.I. chiedendone la revoca, Parte_1
con il favore delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza del diritto di Parte_1
credito sulla scorta delle seguenti eccezioni: - il credito ex adverso azionato deriva dall'unilaterale quantificazione delle ore di lavoro impiegate nelle due commesse, l'una relativa all'imbarcazione Pershing PHG-01, per la quale sono già stati corrisposti €
567.300, e l'altra all'imbarcazione Pershing PHG-02, per la quale è stata corrisposta la somma di € 103.700; - per la prima delle commesse le parti hanno sottoscritto contratto di subappalto a corpo, di talché i relativi costi erano immodificabili salvo accordo tra le parti;
- le parti hanno in effetti concordato lavorazioni extra, quantificando le ore necessarie al loro svolgimento in 963; - l'appaltatrice ha invece richiesto il compenso per un quantitativo di ore unilateralmente determinato e mai concordato tra le parti;
- non vi è prova, per altro, che per l'effettuazione delle lavorazioni extra si sia reso necessario un quantitativo di ore così ingente rispetto a quelle previste, né che il maggior impiego di ore lavorate sia stato approvato dalla committenza;
- non sono dovute le spese di trasferta fatturate dalla controparte;
- quanto alla seconda commessa, per questa la società ha rifiutato la sottoscrizione del Controparte_1 relativo contratto e, stante l'insorgenza di vizi e danni dalla stessa arrecati, il rapporto è stato risolto con comunicazione del maggio 2019.
Per tali ragioni, la difesa opponente ha contestato tutte le fatture poste a base dell'ingiunzione, ad eccezione della fattura n. 37 del 9.05.2019, precisando che niente è dovuto oltre a quanto già pagato per la commessa PHG-02, mentre per la prima pag. 2/15 commessa è dovuta la minor somma di € 94.891,60 in luogo degli oltre € 400.000,00 richiesti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3.06.2021 si è costituita la quale ha contestato le difese Controparte_1 avversarie e chiesto il rigetto dell'opposizione.
La difesa opposta, nel dettaglio, ha dedotto che la sussistenza del credito è già stata accertata in sede cautelare e si fonda sulle seguenti circostanze: - non rileva il prezzo a corpo pattuito in contratto per l'imbarcazione PHG-01, atteso il pacifico intervento di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente concordate;
- le modifiche al contratto non sono state apportate in via unilaterale dalla appaltatrice;
- ferma la necessità dell'autorizzazione alle varianti, che pure vi è stata, non era parimenti necessaria l'autorizzazione all'espletamento di un certo numero di ore lavorative;
- alcuna efficacia vincolante assume l'asserito accordo per un monte ore di 963, atteso che non è stata destinataria di alcuna delle comunicazioni Controparte_1
sul punto;
- detto accordo, per altro, include solo parte delle lavorazioni extra poi svolte;
- le opere effettivamente eseguite non sono contestate dalla controparte, la quale si limita ad eccepire l'inadeguatezza del numero di ore lavorative per le stesse addebitate;
- non vi è prova dei vizi e dei difetti genericamente ex adverso lamentati, i quali non possono essere oggetto di accertamento stante l'intervento di terzi sulla nave dopo l'interruzione dei rapporti contrattuali;
- non vi era alcun contratto per l'imbarcazione
PHG-02, di talché non può esservi alcuna eccedenza rispetto a pattuizioni inesistenti sul punto;
- spettano in ogni caso i rimborsi per le spese di trasferta relative ad entrambe le commesse, per le quali l'opponente ha finanche versato acconti salvo poi contestarne la debenza.
Con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., la difesa opponente ha modificato le proprie domande. In particolare, ferma la domanda di revoca del D.I. opposto, la società ha chiesto accertarsi lo svolgimento di lavori Parte_1
per sole 963 ore, con diritto alla restituzione delle somme pagate in eccesso alla società opposta, nonché accertare il danno subito in ragione dei vizi riscontrati sulle navi, con condanna dell'opposta al relativo risarcimento e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pag. 3/15 La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo cautelare RG n. 2088/2020, interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, acquisizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., e prova per testi, escussi alle udienze del 16.02.2023
e del 29.03.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sull'inammissibilità della domanda risarcitoria.
In limine litis, va dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla difesa opponente nella prima memoria istruttoria.
La società nell'atto di citazione, ha genericamente allegato vizi e Parte_1
difetti delle opere (lavorazioni) svolte dalla società opposta, senza tuttavia formulare domande sul punto e limitandosi a chiedere la revoca del D.I. opposto;
ha poi introdotto apposita domanda risarcitoria solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.
Ora, è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ben possibile, per l'opponente, proporre domande ed eccezioni concernenti l'intero rapporto negoziale dal quale hanno tratto origine le fatture azionate (dall'ingiungente) in sede monitoria, tuttavia tale ampliamento del thema decidendum non fa venir meno le regole generali in tema di mutatio ed emendatio libelli proprie di ogni giudizio a cognizione piena (su cui si vedano, tra tutte, Cass. civ., Sez. un. sent. n. 22404, 13/09/2018; Cass. civ., n. 29619 dell'11/12/2017).
In proposito, la Suprema Corte ha distinto tra domande “nuove”, domande “modificate”
e domande “precisate”, per affermare che le prime sono di regola inammissibili, a meno che non si aggiungano a quelle già proposte e siano collegate alle eccezioni del convenuto;
le seconde sono ammesse solo se si sostituiscono a quelle già proposte e attengono alla medesima vicenda sostanziale;
le terze sono sempre ammissibili, riguardando la modifica solo fatti secondari.
Tale il quadro di riferimento, la difesa opponente avrebbe potuto e dovuto proporre la domanda risarcitoria sin dall'atto introduttivo del presente giudizio di merito, incorrendo altrimenti nel divieto di mutatio libelli, trattandosi – a ben vedere - di una domanda (diversa per petitum e causa petendi) che non risulta formulata all'esito delle pag. 4/15 allegazioni di cui alla comparsa di costituzione della difesa avversaria. Con la unica precisazione che la rilevata inammissibilità riguarda la sola domanda risarcitoria di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 della memoria istruttoria n. 1, mentre è ammissibile la domanda restitutoria di quanto eventualmente versato in eccedenza nella fase esecutiva scaturita dal provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo (su cui si veda infra).
2. Ricostruzione dei fatti di causa e delimitazione del thema decidendum.
Venendo all'esame delle ulteriori domande, è provato per tabulas il contratto di appalto del 20.12.2016 (doc. 24 allegato all'atto di citazione) intercorso tra e CP_2
avente ad oggetto la progettazione e la costruzione della nave Parte_1
Pershing 140 PHG-01. Risulta sempre dagli atti che il successivo Parte_1
3.07.2017 ha affidato i lavori di carpenteria e montaggio dell'arredamento sulla nave
Pershing 140 PHG-01 in subappalto alla società doc. Controparte_1
24 - 25 nota di deposito di parte attrice del 18.11.2021). In particolare, il rapporto di subappalto era relativo alle aree Lower Deck, Main Deck e Bridge Deck ed i lavori dovevano effettuarsi entro il 30.06.2018, dietro pagamento del prezzo, definito fisso e invariabile, di € 450.000. Detta somma è già stata corrisposta dalla odierna opponente e la relativa debenza, invero, non è oggetto di contestazione tra le parti.
Parimenti, non è contestato che in forza del contratto di appalto del 18.12.2017 relativo alla seconda imbarcazione Pershing 140 PHG-02 (doc. 31 attrice) siano stati subappaltati i lavori di carpenteria e montaggio arredamenti alla CP_1
pur in assenza, in questo caso, di un contratto scritto.
[...]
Le parti non concordano sugli importi fatturati dalla società opposta in ragione dei lavori extra capitolato svolti per la prima commessa, nonché sugli importi richiesti a saldo delle prestazioni effettuate per la seconda commessa e dei costi di trasferta dei dipendenti.
La società a emesso le fatture nn. 19, 37, 38, 29 e 51 Controparte_1
nel periodo dal 26.03.2019 al 22.07.2019 in relazione ai lavori extra per la commessa della prima nave PHG01, nonché la fattura n. 52/2019 del 22.07.2019 per la seconda commessa (rispettivamente individuate ai docc. 26, 27, 28, 29, 30 e 33 di parte attrice), per complessivi € 571.814,00 IVA inclusa.
pag. 5/15 La difesa opponente ha riconosciuto il debito di € 18.300 di cui alla fattura n. 37 del
09.05.2019, ma ha contestato tutte le altre fatture, eccependo che gli importi dovuti ammonterebbero alla minor somma di € 94.891,60, in luogo degli € 438.224,00 richiesti. A sostegno dell'eccezione, l'opponente ha dedotto che effettivamente tra le parti sono stati pattuiti lavori extra capitolato, ma ha precisato che per tali lavorazioni sarebbe stato concordato un monte ore lavorative pari a 963 e, ciononostante vrebbe fatturato un numero di ore diverso, non necessario Controparte_1
e per prestazioni non dimostrate, addebitando persino le spese di trasferta mai include nel contratto.
Quanto alla fattura n. 52/2019, la difesa opponente ha inoltre eccepito di avere già saldato l'importo dovuto e di aver poi interrotto i rapporti contrattuali con la controparte in ragione della mancata sottoscrizione del contratto scritto e dei vizi riscontrati sul cantiere.
La società subappaltatrice, di contro, ha eccepito che alcun accordo era intervenuto sulle ore necessarie alla realizzazione delle lavorazioni extra, precisando che tutte le ore fatturate sono state effettivamente lavorate dai propri dipendenti e che della circostanza era consapevole la committente, originaria appaltatrice, la quale, per le spese di trasferta aveva già corrisposto acconti senza contestare alcunché. Quanto alla seconda commessa, forte dell'assenza di un contratto scritto, la opposta ha ribadito l'assenza di accordi aventi ad oggetto un numero di ore predeterminato, insistendo per la domanda di condanna al pagamento di quanto richiesto.
Tali le domande e allegazioni delle parti, il thema decidendum verte dell'accertamento degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e, sulla scorta di questi, delle prestazioni effettivamente svolte dall'opposta; e ciò al fine di accertare an e quantum debeatur in tesi maturato a titolo di compenso da , anche con Controparte_1
riferimento alle spese di trasferta dei propri dipendenti.
3. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie.
Alla controversia si applica la disciplina del contratto di appalto di cui agli artt. 1655 ss c.c.
In particolare, nel caso che ne occupa non è contestata l'esistenza o l'esecuzione del contratto di appalto, bensì il quantitativo di ore di manodopera necessario per la corretta pag. 6/15 esecuzione delle opere subappaltate e, in particolare, il raggiunto accordo circa il predetto quantum orario. Sul punto, è necessaria una precisazione: mentre per la commessa relativa all'imbarcazione Pershing 140 PHG-01 tra le parti è intercorso un contratto scritto al quale, pacificamente, le parti hanno aggiunto – estendendone l'oggetto – opere extra capitolato, non così per la seconda commessa, relativa alla nave
Pershing 140 PHG-02, per la quale alcun contratto è mai stato sottoscritto.
Conseguentemente, solo con riferimento al primo contratto può parlarsi di variazioni al contratto originario, per le quali viene in rilievo la disciplina di cui agli artt. 1659 e
1661 c.c.
Ne deriva, sul piano processuale, che, declinando la regola generale di cui all'art. 2697
c.c., deve prima identificarsi il soggetto al quale sono imputabili le variazioni e poi applicare il relativo onere della prova.
Infatti, mentre in presenza di modifiche e variazioni apportate dalla committenza (art. 1661 c.c.) l'appaltatrice può dimostrare l'esistenza delle variazioni richieste con ogni mezzo di prova, nel caso in cui le variazioni siano operate dall'appaltatrice, di queste deve risultare apposita autorizzazione ad opera della appaltante, da provarsi per iscritto
(“In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” Cass. Civ. ordinanza n. 40122 del
15.12.2021; Cfr. Cass. Civ. sent. n 24246 del 09.08.2023).
Diversamente nel rapporto di appalto di cui alla seconda commessa, non vi era alcuna pattuizione espressa circa le opere da realizzare né, in particolare, le ore lavorative necessario alla carpenteria e al montaggio dell'imbarcazione. E dunque, la società opposta era onerata di provare l'effettiva e corretta esecuzione delle opere quale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria.
Ciò premesso, il diritto al compenso maturato dalla società opposta deve valutarsi con riguardo alle lavorazioni successive al giugno 2018 ed effettuate entro il maggio 2019.
pag. 7/15 È in tale periodo temporale che sono state effettuate le lavorazioni extra per la prima commessa e, contestualmente, sono state svolte le lavorazioni sulla seconda imbarcazione PHG-02; ciò fino all'intervenuta risoluzione dei rapporti tra le parti, confermata dalle società coinvolte e finanche dimostrata per tabulas, che si ricava dalla comunicazione del 24.05.2019 con la quale è stata intimata la consegna dei badge di accesso al cantiere in dotazione alla doc. N opposta). Controparte_1
4. Sulla commessa relativa all'imbarcazione Pershing 140 PHG-01: art. 1661 c.c.
L'odierna opponente ha ammesso di avere ordinato, per l'imbarcazione PHG-01,
l'esecuzione di una serie di attività di montaggio originariamente non previste, asserendo di avere quantificato le ore lavorative necessarie nel numero di 963.
Tali lavorazioni, stando al copioso scambio e-mail intercorso tra le parti – committente, appaltatrice e subappaltatrice – costituiscono l'esito di una serie di integrazioni rese necessarie, in parte, dai difetti delle opere riscontrati in cantiere e, per altra parte, a fronte delle richieste dalla committenza quali modifiche in corso d'opera.
Un esame della corrispondenza prodotta fa comprendere i rapporti tra le parti.
Dalla lettura degli allegati, risulta che dopo l'esecuzione del contratto di appalto di cui al luglio 2017, le parti abbiano congiuntamente valutato la opportunità e/o la necessità di apportare variazioni o integrazioni alle opere. Ciò risulta dalla missiva del luglio
2018 (doc. B2 opposta), inviata da ad una serie di destinatari, tra i quali Parte_1
figura e contenente una serie di problematiche riscontrate Controparte_1 sull'imbarcazione PHG-01, gran parte delle quali attinenti alle singole cabine e, segnatamente, alla parte dedicata ai servizi (piatto doccia, plenum per sistema di condizionamento) e all'aggiunta di botole.
Risulta, inoltre, che nel settembre 2018 sono state oggetto di scambio tra le parti alcune questioni relative al completamento dell'arredo della beach area.
Ulteriori modifiche sono state poi concordate per le botole nelle cabine 109 e 110, nonché per lo smontaggio dei celini. Si tratta di opere che, come da missiva dell'ottobre
2018 – della quale era destinataria anche l'odierna opponente – le parti ritenevano potersi effettuare in ulteriori 40 ore lavorative.
Altre segnalazioni sul completamento dell'imbarcazione sono state effettuate dalla alla committenza con missiva del 9.11.2018. Dette Parte_1 CP_2
pag. 8/15 segnalazioni riguardavano aree specifiche, elencate analiticamente, ove per ciascuna area è indicato l'intervento (ulteriore) da effettuare. Le comunicazioni riguardano interventi specifici e non genericamente riferiti al totale rifacimento delle aree di interesse. Detta nota, per altro, risulta trasmessa anche alla odierna opposta
Controparte_1
Ancora, è del 16.11.2018 la richiesta di un preventivo circa la modifica dei celini nel
Main Deck avanzata da CP_2
Il 3.12.2018, ha riferito addirittura di avere concordato con – CP_2 Persona_1 per – alcune modifiche alla sezione delle strutture di Controparte_1
supporto dei gradini.
All'esito del copioso scambio di accordi tra le parti, risulta icti oculi che le opere extra contratto, oggetto del contendere, abbiano costituito modifiche e variazioni al progetto originario disposte dalla committenza nell'esercizio dello ius variandi riconosciutole ex lege.
Ne consegue l'applicabilità del regime (sostanziale e processuale) di cui all'art. 1661
c.c., con diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori eseguiti.
4.1 (Segue) – Sulla non applicabilità dell'art. 1659 c.c.
L'impiego di manovalanza in numero di ore superiore a quello asseritamente preventivato dalla committenza – eccepito dalla difesa opponente – non costituisce una variazione al contratto da parte della subappaltatrice, la quale, dunque, non è chiamata a fornire prova dell'accettazione ex art. 1659 c.c.; ciò in quanto non sussiste prova, in atti, che la subappaltatrice abbia accettato il monte ore preventivato per l'esecuzione delle opere extra, né che si sia impegnata ad eseguirle in un monte orario unilateralmente quantificato da . Parte_1
Infatti, nella copiosa corrispondenza supra esaminata si rinvengono solo riferimenti ai lavori da effettuarsi, mentre non compare alcuna indicazione del numero di ore lavorative necessario a realizzare l'opera a regola d'arte. Un unico riferimento in tal senso sembra aversi – al più - nella e-mail del 9.10.2018, il cui contenuto è tuttavia limitato alla realizzazione delle botole nelle cabine 109 e 110.
E' dunque rimasto indimostrato il ventilato accordo tra le parti circa il quantitativo di manovalanza da impiegare per i lavori extra, non potendosi riconoscere efficacia pag. 9/15 probatoria al doc. 34 allegato al fascicolo della parte attrice. Tale documento contiene una tabella, recante 22 voci di interventi sul cantiere, con indicazione di un monte orario per ciascun intervento, dal quale non è dato evincere se si tratta di opere già effettuate ovvero ancora da realizzare;
inoltre, ed è dirimente, il documento non risulta sottoscritto da alcuna delle parti. Né è dimostrata l'accettazione – pure in forma tacita – da parte della società subappaltatrice circa il contenuto del prospetto. Si evidenzia, sul punto, che il documento in parola è stato oggetto di scambio con la sola committente CP_2
nei primi mesi del 2019 (doc. 36, 37, 38 e 39 opponente), mentre non si ha una comunicazione formale della stessa ad Né vale a colmare Controparte_1 la lacuna l'asserito invio del file mediante messaggistica whatsapp a Testimone_1
(doc. 35 opponente), atteso che si tratta di un messaggio contestata dalla difesa opposta e in ogni caso attestante solo l'avvenuto invio di un file PDF rispetto al quale la subappaltatrice non ha espresso il proprio consenso (né ha riconosciuto la congruità delle ore ivi quantificate).
4.2. (Segue) - Sull'accertamento del diritto di credito vantato dalla opposta a titolo di compenso.
Le considerazioni di cui supra consentono di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, analizzando singolarmente le fatture poste alla base del procedimento monitorio.
Per la prima commessa la società ha emesso le fatture nn. Controparte_1
19, 37, 38, 39 e 51.
Pacifica la debenza di € 18.300,00 relativi alla fattura n. 37 del 09.05.2019 (doc. 27 opponente), mai contestata in questa sede dalla difesa opponente.
La successiva fattura n. 38 del 10.05.2019 per € 36.600 (doc. 28 opponente) è stata emessa a saldo delle spese di trasferta.
La società ha contestato la debenza del relativo importo, assumendo che Parte_1
il contratto di appalto era a corpo e non ricomprendeva, a carico della committenza, tale voce di costo;
nondimeno, risulta per tabulas – ed è la stessa attrice ad allegarlo – la corresponsione di € 36.600 a titolo di acconto proprio per le spese di trasferta, a saldo della relativa fattura n. 11 del 20.02.2019 (doc. 22 opponente e doc. I opposta). A ben vedere, il pagamento dell'acconto in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto è
pag. 10/15 circostanza dalla quale desumere la debenza delle spese in esame. Non rileva il segno contrario l'assenza di pattuizioni espresse sul punto: pur essendo il contratto di appalto pattuito “a corpo”, si evidenzia che la fattura in questione risale al 10.05.2019 ed attiene al periodo successivo a quello originariamente pattuito nel contratto a corpo, per il quale la consegna delle opere era stata indicata al 30.06.2018. Coerentemente, la società opposta ha prodotto i giustificativi dei costi di trasferta per i quali chiede il rimborso.
Detti documenti attengono ai canoni relativi a contratti di locazione, parte dei quali riferibili al periodo successivo al giugno 2018 e, dunque, per il periodo nel quale sono state eseguite le lavorazioni extra (doc. B9 opposta).
Sono poi del tutto generiche e non circostanziate le contestazioni di parte opponente relative al quantum di cui alla fattura in esame. E dunque, attesa l'assoluta genericità delle difese della opponente e la loro infondatezza, anche nel merito, non residuano dubbi in ordine all'esistenza del diritto di credito portato nella fattura n. 38.
La fattura n. 39 del 10.05.2019 per € 80.764,00 attiene al lavoro svolto per specifiche attività quali: i) montaggio acciai della beach area (presumibilmente quello oggetto di discussione tra le parti nelle missive del settembre 2018 di cui al doc. B2 opposta, già citato); ii) sostituzione specchi Lobbyguest;
iii) montaggio mobili e soffitti zona Fly;
iv) modifiche imbonaggi e costruzione nuove mastre e soffitti esterni area Fly e Main deck.
La fattura, inoltre, contiene una voce di costo per € 36.000 oltre IVA a saldo dei lavori di carpenteria e montaggio eseguiti ex ante.
Sul punto la società opponente, quale appaltante, non ha spiegato contestazioni precise, limitandosi a contestare l'incongruità della fattura nella misura in cui è stata emessa, in parte, a saldo di lavorazioni pregresse e, in altra parte, per le lavorazioni extra eseguite in seguito. Tali argomenti difensivi non destituiscono di fondamento la pretesa creditoria della controparte, poiché la stessa difesa opponente, quanto alle opere ivi indicate, ha concordato sulla quantificazione del relativo compenso.
Sono dunque dovuti alla società opposta anche gli € 80.764,00 di cui alla fattura n.
39/2019.
Le fatture nn. 19 e 51 sono contestate con maggiore grado di specificità.
In particolare, la fattura n. 19 del 26.03.2019 per € 73.200 reca nell'oggetto la generica dicitura “acconto lavori extra contratto”. Alla richiesta di specificare i lavori effettuati,
pag. 11/15 la società subappaltatrice ha trasmesso l'elenco delle lavorazioni eseguite (doc. H opposta), che non risulta contestato da (la quale, anche in questa sede, Parte_1 non ha disconosciuto l'avvenuta esecuzione delle opere ivi elencate, limitandosi a contestare – ancora una volta – la sola quantificazione delle ore necessarie alla realizzazione delle opere, specificando come le lavorazioni di cui alla fattura n. 19 siano in parte sovrapponibili a quelle di cui al prospetto del menzionato doc. 34).
Analoghe censure sono spiegate dall'opponente con riguardo alla fattura n. 51 del
22.07.2019 per € 229.360,00. Il documento in esame reca, nella descrizione, una serie di riferimenti alle varie zone dell'imbarcazione PHG-01, quali la zona karaoke, dining, bar, gallery, timoneria e salone. La società subappaltatrice ha fatto riferimento alle modifiche e alle lavorazioni extra richieste dalla committenza, senza meglio argomentare circa le lavorazioni effettuate. Anche in questo caso, la committenza non ha negato l'esecuzione degli interventi nelle aree in parola, ma ha circoscritto la portata degli interventi ivi richiesti e contestato il numero di ore necessarie per la loro realizzazione.
Per altro, che dette aree siano state oggetto di variazioni e modifiche è provato ampiamente dalla documentazione versata in atti, in particolare dalle missive già esaminate supra. Si richiama, sul punto, la e-mail del 09.11.2018 trasmessa da Pt_1
sia alla committente sia a per conto della
[...] CP_2 Persona_1
nella quale si legge un dettagliato elenco di problematiche Controparte_1 riscontrate nelle singole aree dell'imbarcazione e alla quale risulta allegata una nota che, per ciascuna delle aree, reca l'intervento richiesto.
Anche per dette opere si rinviene una sovrapposizione solo parziale con quelle indicate nel prospetto menzionato più volte e allegato quale sub doc. 34 di parte attrice.
Per entrambe le fatture in argomento, molte voci risultano escluse dal prospetto risalente al gennaio 2019, pur non essendo contestate nella loro esecuzione. Per queste ultime la difesa opponente ne ha confermato l'avvenuta esecuzione, ma – ancora una volta contestando la manodopera necessaria – ha offerto una quantificazione unilaterale delle ore utili per la relativa realizzazione, senza meglio giustificare il proprio conteggio.
Ora, stante l'identità di allegazioni per le fatture nn. 19 e 51, per entrambe può dirsi che le censure di non hanno pregio. Come detto, non vi è accettazione della Parte_1
pag. 12/15 subappaltatrice del monte ore asseritamente accettato dalla committenza;
inoltre, ed è dirimente, parte delle opere non coincide con quelle elencate nel prospetto pur a fronte della loro pacifica esecuzione, di talché sarebbe inammissibile ridurre il quantum fatturato sulla scorta delle generiche quantificazioni operate dalla committenza.
Le conclusioni sin qui esposte sono ancor più vere se si considera che la subappaltatrice ha fornito piena prova della costante presenza in cantiere di un cospicuo numero di dipendenti, almeno sino al maggio 2019 periodo in cui, lo si ricorda, i rapporti tra le parti si sono interrotti.
Valga sul punto la documentazione acquisita in atti, ossia le buste paga depositate ex art. 210 c.p.c. dalla società opposta e la documentazione acquisita presso il terzo,
[...]
relativa alle timbrature effettuate dai dipendenti di CP_2 Controparte_1
che attestato la loro presenza in cantiere, con specificazione dei giorni e delle ore.
Stante la copiosa documentazione acquisita sul punto, solo a titolo esemplificativo si segnala che nel mese di marzo 2019 la ha fatto accesso al Controparte_1 cantiere con 17 dipendenti. Risulta l'accesso di in 18 giorni Parte_2 diversi, quello di per 20 giorni lavorativi, l'accesso di Parte_3
per 23 giornate. Per ogni dipendente, per altro, la presenza Parte_4 in cantiere risulta pressoché per l'intera giornata lavorativa. Non potendo indicare per ciascun dipendente il numero esatto di ore in cantiere, può comunque rilevarsi come molti siano risultati presenti tanto la mattina, quanto nella fascia pomeridiana, di norme fino alle ore 18:00 o alle 19:00.
Quanto rilevato si riscontra per ciascuno dei mesi di cui al prospetto di I CP_2
nominativi ivi indicati corrispondono a quelli indicati da , Controparte_1
per gli stessi, il datore di lavoro ha prodotto le relative buste paga, nonché le richieste di accesso trasmesse alla committente proprietaria del cantiere (doc. 11 e 8A e 8B).
E la massiccia presenza sul cantiere non poteva non essere osservata dalla committente
: quest'ultima, quale appaltante, a norma dell'art. 1662 c.c. aveva la Parte_1
facoltà di controllare le opere e di verificare se le stesse stessero procedendo secondo le condizioni previste. Tale facoltà non è stata esercitata dalla committenza, la quale - prima del contenzioso – non ha contestato l'eccessiva presenza in cantiere dei pag. 13/15 dipendenti di né risulta che abbia mai contestato ritardi Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori.
Complessivamente, dunque, la subappaltatrice ha fornito prova che le variazioni e le modifiche ai lavori sono state commissionate dalla committenza e che, per le stesse, è stato impiegato personale in un numero di ore tale da giustificare la pretesa creditoria oggetto di causa.
Il diritto di credito vantato dalla opposta è dunque dimostrato, con conseguente rigetto dell'opposizione in parte qua.
5. Sulla commessa relativa all'imbarcazione Pershing 140 PHG-02.
Con riferimento alla seconda commessa, si rammenta che tra le parti non è mai intercorso un contratto in forma scritta. Ne deriva, sul piano processuale che – esclusa la disciplina delle variazioni – incombeva alla subappaltatrice l'onere di provare l'esecuzione della prestazione (lavorazioni sul natante) per la quale ha richiesto il compenso.
L'opposta ha assolto a detto onere.
Viene in rilievo, in particolare, la fattura n. 25 del 22.08.2019 per € 133.590 che nella descrizione reca, per ciascuna area, l'intervento eseguito e indica, altresì, le spese di trasferta.
Quanto alle lavorazioni, la opposta ha prodotto una fattura con indicazione delle lavorazioni eseguite, a fronte della quale la difesa opponente ha spiegato contestazioni generiche relative alla pretesa erronea esecuzione della prestazione. Le contestazioni, oltre ad essere generiche, attengono alla ventilata esistenza di vizi e difetti mai segnalati prima della notifica del decreto ingiuntivo, e mai seguiti dalla richiesta di intervento per la loro rimozione. Deve inoltre evidenziarsi che, ferma l'allegazione, non vi è alcun elemento di prova – neppure di natura indiziaria- idoneo a dimostrare la presenza dei vizi e il nesso di causa tra gli stessi e i lavori effettuati da Controparte_1
Non vale ad elidere la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
l'avvenuto pagamento di € 103.700 per la fattura n. 25 del 05.04.2019 (doc. 23 opponente), trattandosi di fattura che reca espressamente la dicitura “acconto” sul maggior avere.
pag. 14/15 In merito alle spese di trasferta, si richiamano le considerazioni già svolte per la commessa PHG-01. Anche in questo caso, infatti, la società opponente aveva già corrisposto un acconto (doc. L opposta) senza contestare alcunché circa il diritto di credito della Ancora, sul punto, si evidenzia come la Controparte_1
committenza abbia pacificamente riconosciuto la debenza delle relative Parte_1
somme, come attesta lo scambio di missive di cui al doc. M di parte opposta, ove si legge “il costo del vitto e alloggio sono fuori dal contratto di cui una parte ti ho già pagato”.
In assenza di contestazioni circostanziate e risalenti ad un'epoca precedente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione è infondata anche sotto tale concorrente profilo.
5. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va confermato il d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1208 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 5.12.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
Parte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Firenze, Via Cassia n. 5/R, presso lo studio dell'Avv. Mariaelisabetta
Santoro che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Maurizio Dalla Casa, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opponente
contro
P.I. , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Viareggio, Via Paolo Savi n. 371, presso lo studio degli Avv.ti Tommaso Bertuccelli e
Matteo Pasquinelli, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti depositata nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- opposta
Oggetto: “Appalto”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società assumendo di Controparte_1 vantare un credito per € 571.814,00 nei confronti di Parte_1
chiedeva – ed otteneva –l'autorizzazione al sequestro
[...] conservativo dei beni immobili della predetta società sino a concorrenza dell'importo suddetto (ordinanza del 17.11.2020 in esito al procedimento RG n. 2088/2020).
In seguito, e pendente il termine per l'introduzione del giudizio di merito, la società ha chiesto ed ottenuto il D.I. provvisoriamente Controparte_1 esecutivo n. 215 del 10.02.2021 per la già menzionata somma di € 571.814,00, oltre interessi e spese, a saldo delle fatture relative alle prestazioni rese in occasione degli allestimenti navali su due imbarcazioni. Il pedissequo atto di precetto è stato notificato, unitamente al D.I., in data 17.02.2021.
In questa sede, con atto di citazione notificato in data 19.03.2021, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il suddetto D.I. chiedendone la revoca, Parte_1
con il favore delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto l'inesistenza del diritto di Parte_1
credito sulla scorta delle seguenti eccezioni: - il credito ex adverso azionato deriva dall'unilaterale quantificazione delle ore di lavoro impiegate nelle due commesse, l'una relativa all'imbarcazione Pershing PHG-01, per la quale sono già stati corrisposti €
567.300, e l'altra all'imbarcazione Pershing PHG-02, per la quale è stata corrisposta la somma di € 103.700; - per la prima delle commesse le parti hanno sottoscritto contratto di subappalto a corpo, di talché i relativi costi erano immodificabili salvo accordo tra le parti;
- le parti hanno in effetti concordato lavorazioni extra, quantificando le ore necessarie al loro svolgimento in 963; - l'appaltatrice ha invece richiesto il compenso per un quantitativo di ore unilateralmente determinato e mai concordato tra le parti;
- non vi è prova, per altro, che per l'effettuazione delle lavorazioni extra si sia reso necessario un quantitativo di ore così ingente rispetto a quelle previste, né che il maggior impiego di ore lavorate sia stato approvato dalla committenza;
- non sono dovute le spese di trasferta fatturate dalla controparte;
- quanto alla seconda commessa, per questa la società ha rifiutato la sottoscrizione del Controparte_1 relativo contratto e, stante l'insorgenza di vizi e danni dalla stessa arrecati, il rapporto è stato risolto con comunicazione del maggio 2019.
Per tali ragioni, la difesa opponente ha contestato tutte le fatture poste a base dell'ingiunzione, ad eccezione della fattura n. 37 del 9.05.2019, precisando che niente è dovuto oltre a quanto già pagato per la commessa PHG-02, mentre per la prima pag. 2/15 commessa è dovuta la minor somma di € 94.891,60 in luogo degli oltre € 400.000,00 richiesti.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3.06.2021 si è costituita la quale ha contestato le difese Controparte_1 avversarie e chiesto il rigetto dell'opposizione.
La difesa opposta, nel dettaglio, ha dedotto che la sussistenza del credito è già stata accertata in sede cautelare e si fonda sulle seguenti circostanze: - non rileva il prezzo a corpo pattuito in contratto per l'imbarcazione PHG-01, atteso il pacifico intervento di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente concordate;
- le modifiche al contratto non sono state apportate in via unilaterale dalla appaltatrice;
- ferma la necessità dell'autorizzazione alle varianti, che pure vi è stata, non era parimenti necessaria l'autorizzazione all'espletamento di un certo numero di ore lavorative;
- alcuna efficacia vincolante assume l'asserito accordo per un monte ore di 963, atteso che non è stata destinataria di alcuna delle comunicazioni Controparte_1
sul punto;
- detto accordo, per altro, include solo parte delle lavorazioni extra poi svolte;
- le opere effettivamente eseguite non sono contestate dalla controparte, la quale si limita ad eccepire l'inadeguatezza del numero di ore lavorative per le stesse addebitate;
- non vi è prova dei vizi e dei difetti genericamente ex adverso lamentati, i quali non possono essere oggetto di accertamento stante l'intervento di terzi sulla nave dopo l'interruzione dei rapporti contrattuali;
- non vi era alcun contratto per l'imbarcazione
PHG-02, di talché non può esservi alcuna eccedenza rispetto a pattuizioni inesistenti sul punto;
- spettano in ogni caso i rimborsi per le spese di trasferta relative ad entrambe le commesse, per le quali l'opponente ha finanche versato acconti salvo poi contestarne la debenza.
Con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., la difesa opponente ha modificato le proprie domande. In particolare, ferma la domanda di revoca del D.I. opposto, la società ha chiesto accertarsi lo svolgimento di lavori Parte_1
per sole 963 ore, con diritto alla restituzione delle somme pagate in eccesso alla società opposta, nonché accertare il danno subito in ragione dei vizi riscontrati sulle navi, con condanna dell'opposta al relativo risarcimento e con condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
pag. 3/15 La causa è stata istruita mediante acquisizione del fascicolo cautelare RG n. 2088/2020, interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente, acquisizione di documentazione ex art. 210 c.p.c., e prova per testi, escussi alle udienze del 16.02.2023
e del 29.03.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 5.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione in pari data, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. Sull'inammissibilità della domanda risarcitoria.
In limine litis, va dichiarata inammissibile la domanda formulata dalla difesa opponente nella prima memoria istruttoria.
La società nell'atto di citazione, ha genericamente allegato vizi e Parte_1
difetti delle opere (lavorazioni) svolte dalla società opposta, senza tuttavia formulare domande sul punto e limitandosi a chiedere la revoca del D.I. opposto;
ha poi introdotto apposita domanda risarcitoria solo con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c.
Ora, è vero che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ben possibile, per l'opponente, proporre domande ed eccezioni concernenti l'intero rapporto negoziale dal quale hanno tratto origine le fatture azionate (dall'ingiungente) in sede monitoria, tuttavia tale ampliamento del thema decidendum non fa venir meno le regole generali in tema di mutatio ed emendatio libelli proprie di ogni giudizio a cognizione piena (su cui si vedano, tra tutte, Cass. civ., Sez. un. sent. n. 22404, 13/09/2018; Cass. civ., n. 29619 dell'11/12/2017).
In proposito, la Suprema Corte ha distinto tra domande “nuove”, domande “modificate”
e domande “precisate”, per affermare che le prime sono di regola inammissibili, a meno che non si aggiungano a quelle già proposte e siano collegate alle eccezioni del convenuto;
le seconde sono ammesse solo se si sostituiscono a quelle già proposte e attengono alla medesima vicenda sostanziale;
le terze sono sempre ammissibili, riguardando la modifica solo fatti secondari.
Tale il quadro di riferimento, la difesa opponente avrebbe potuto e dovuto proporre la domanda risarcitoria sin dall'atto introduttivo del presente giudizio di merito, incorrendo altrimenti nel divieto di mutatio libelli, trattandosi – a ben vedere - di una domanda (diversa per petitum e causa petendi) che non risulta formulata all'esito delle pag. 4/15 allegazioni di cui alla comparsa di costituzione della difesa avversaria. Con la unica precisazione che la rilevata inammissibilità riguarda la sola domanda risarcitoria di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 della memoria istruttoria n. 1, mentre è ammissibile la domanda restitutoria di quanto eventualmente versato in eccedenza nella fase esecutiva scaturita dal provvedimento di ingiunzione provvisoriamente esecutivo (su cui si veda infra).
2. Ricostruzione dei fatti di causa e delimitazione del thema decidendum.
Venendo all'esame delle ulteriori domande, è provato per tabulas il contratto di appalto del 20.12.2016 (doc. 24 allegato all'atto di citazione) intercorso tra e CP_2
avente ad oggetto la progettazione e la costruzione della nave Parte_1
Pershing 140 PHG-01. Risulta sempre dagli atti che il successivo Parte_1
3.07.2017 ha affidato i lavori di carpenteria e montaggio dell'arredamento sulla nave
Pershing 140 PHG-01 in subappalto alla società doc. Controparte_1
24 - 25 nota di deposito di parte attrice del 18.11.2021). In particolare, il rapporto di subappalto era relativo alle aree Lower Deck, Main Deck e Bridge Deck ed i lavori dovevano effettuarsi entro il 30.06.2018, dietro pagamento del prezzo, definito fisso e invariabile, di € 450.000. Detta somma è già stata corrisposta dalla odierna opponente e la relativa debenza, invero, non è oggetto di contestazione tra le parti.
Parimenti, non è contestato che in forza del contratto di appalto del 18.12.2017 relativo alla seconda imbarcazione Pershing 140 PHG-02 (doc. 31 attrice) siano stati subappaltati i lavori di carpenteria e montaggio arredamenti alla CP_1
pur in assenza, in questo caso, di un contratto scritto.
[...]
Le parti non concordano sugli importi fatturati dalla società opposta in ragione dei lavori extra capitolato svolti per la prima commessa, nonché sugli importi richiesti a saldo delle prestazioni effettuate per la seconda commessa e dei costi di trasferta dei dipendenti.
La società a emesso le fatture nn. 19, 37, 38, 29 e 51 Controparte_1
nel periodo dal 26.03.2019 al 22.07.2019 in relazione ai lavori extra per la commessa della prima nave PHG01, nonché la fattura n. 52/2019 del 22.07.2019 per la seconda commessa (rispettivamente individuate ai docc. 26, 27, 28, 29, 30 e 33 di parte attrice), per complessivi € 571.814,00 IVA inclusa.
pag. 5/15 La difesa opponente ha riconosciuto il debito di € 18.300 di cui alla fattura n. 37 del
09.05.2019, ma ha contestato tutte le altre fatture, eccependo che gli importi dovuti ammonterebbero alla minor somma di € 94.891,60, in luogo degli € 438.224,00 richiesti. A sostegno dell'eccezione, l'opponente ha dedotto che effettivamente tra le parti sono stati pattuiti lavori extra capitolato, ma ha precisato che per tali lavorazioni sarebbe stato concordato un monte ore lavorative pari a 963 e, ciononostante vrebbe fatturato un numero di ore diverso, non necessario Controparte_1
e per prestazioni non dimostrate, addebitando persino le spese di trasferta mai include nel contratto.
Quanto alla fattura n. 52/2019, la difesa opponente ha inoltre eccepito di avere già saldato l'importo dovuto e di aver poi interrotto i rapporti contrattuali con la controparte in ragione della mancata sottoscrizione del contratto scritto e dei vizi riscontrati sul cantiere.
La società subappaltatrice, di contro, ha eccepito che alcun accordo era intervenuto sulle ore necessarie alla realizzazione delle lavorazioni extra, precisando che tutte le ore fatturate sono state effettivamente lavorate dai propri dipendenti e che della circostanza era consapevole la committente, originaria appaltatrice, la quale, per le spese di trasferta aveva già corrisposto acconti senza contestare alcunché. Quanto alla seconda commessa, forte dell'assenza di un contratto scritto, la opposta ha ribadito l'assenza di accordi aventi ad oggetto un numero di ore predeterminato, insistendo per la domanda di condanna al pagamento di quanto richiesto.
Tali le domande e allegazioni delle parti, il thema decidendum verte dell'accertamento degli accordi contrattuali intercorsi tra le parti e, sulla scorta di questi, delle prestazioni effettivamente svolte dall'opposta; e ciò al fine di accertare an e quantum debeatur in tesi maturato a titolo di compenso da , anche con Controparte_1
riferimento alle spese di trasferta dei propri dipendenti.
3. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie.
Alla controversia si applica la disciplina del contratto di appalto di cui agli artt. 1655 ss c.c.
In particolare, nel caso che ne occupa non è contestata l'esistenza o l'esecuzione del contratto di appalto, bensì il quantitativo di ore di manodopera necessario per la corretta pag. 6/15 esecuzione delle opere subappaltate e, in particolare, il raggiunto accordo circa il predetto quantum orario. Sul punto, è necessaria una precisazione: mentre per la commessa relativa all'imbarcazione Pershing 140 PHG-01 tra le parti è intercorso un contratto scritto al quale, pacificamente, le parti hanno aggiunto – estendendone l'oggetto – opere extra capitolato, non così per la seconda commessa, relativa alla nave
Pershing 140 PHG-02, per la quale alcun contratto è mai stato sottoscritto.
Conseguentemente, solo con riferimento al primo contratto può parlarsi di variazioni al contratto originario, per le quali viene in rilievo la disciplina di cui agli artt. 1659 e
1661 c.c.
Ne deriva, sul piano processuale, che, declinando la regola generale di cui all'art. 2697
c.c., deve prima identificarsi il soggetto al quale sono imputabili le variazioni e poi applicare il relativo onere della prova.
Infatti, mentre in presenza di modifiche e variazioni apportate dalla committenza (art. 1661 c.c.) l'appaltatrice può dimostrare l'esistenza delle variazioni richieste con ogni mezzo di prova, nel caso in cui le variazioni siano operate dall'appaltatrice, di queste deve risultare apposita autorizzazione ad opera della appaltante, da provarsi per iscritto
(“In tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.” Cass. Civ. ordinanza n. 40122 del
15.12.2021; Cfr. Cass. Civ. sent. n 24246 del 09.08.2023).
Diversamente nel rapporto di appalto di cui alla seconda commessa, non vi era alcuna pattuizione espressa circa le opere da realizzare né, in particolare, le ore lavorative necessario alla carpenteria e al montaggio dell'imbarcazione. E dunque, la società opposta era onerata di provare l'effettiva e corretta esecuzione delle opere quale fatto costitutivo della propria pretesa creditoria.
Ciò premesso, il diritto al compenso maturato dalla società opposta deve valutarsi con riguardo alle lavorazioni successive al giugno 2018 ed effettuate entro il maggio 2019.
pag. 7/15 È in tale periodo temporale che sono state effettuate le lavorazioni extra per la prima commessa e, contestualmente, sono state svolte le lavorazioni sulla seconda imbarcazione PHG-02; ciò fino all'intervenuta risoluzione dei rapporti tra le parti, confermata dalle società coinvolte e finanche dimostrata per tabulas, che si ricava dalla comunicazione del 24.05.2019 con la quale è stata intimata la consegna dei badge di accesso al cantiere in dotazione alla doc. N opposta). Controparte_1
4. Sulla commessa relativa all'imbarcazione Pershing 140 PHG-01: art. 1661 c.c.
L'odierna opponente ha ammesso di avere ordinato, per l'imbarcazione PHG-01,
l'esecuzione di una serie di attività di montaggio originariamente non previste, asserendo di avere quantificato le ore lavorative necessarie nel numero di 963.
Tali lavorazioni, stando al copioso scambio e-mail intercorso tra le parti – committente, appaltatrice e subappaltatrice – costituiscono l'esito di una serie di integrazioni rese necessarie, in parte, dai difetti delle opere riscontrati in cantiere e, per altra parte, a fronte delle richieste dalla committenza quali modifiche in corso d'opera.
Un esame della corrispondenza prodotta fa comprendere i rapporti tra le parti.
Dalla lettura degli allegati, risulta che dopo l'esecuzione del contratto di appalto di cui al luglio 2017, le parti abbiano congiuntamente valutato la opportunità e/o la necessità di apportare variazioni o integrazioni alle opere. Ciò risulta dalla missiva del luglio
2018 (doc. B2 opposta), inviata da ad una serie di destinatari, tra i quali Parte_1
figura e contenente una serie di problematiche riscontrate Controparte_1 sull'imbarcazione PHG-01, gran parte delle quali attinenti alle singole cabine e, segnatamente, alla parte dedicata ai servizi (piatto doccia, plenum per sistema di condizionamento) e all'aggiunta di botole.
Risulta, inoltre, che nel settembre 2018 sono state oggetto di scambio tra le parti alcune questioni relative al completamento dell'arredo della beach area.
Ulteriori modifiche sono state poi concordate per le botole nelle cabine 109 e 110, nonché per lo smontaggio dei celini. Si tratta di opere che, come da missiva dell'ottobre
2018 – della quale era destinataria anche l'odierna opponente – le parti ritenevano potersi effettuare in ulteriori 40 ore lavorative.
Altre segnalazioni sul completamento dell'imbarcazione sono state effettuate dalla alla committenza con missiva del 9.11.2018. Dette Parte_1 CP_2
pag. 8/15 segnalazioni riguardavano aree specifiche, elencate analiticamente, ove per ciascuna area è indicato l'intervento (ulteriore) da effettuare. Le comunicazioni riguardano interventi specifici e non genericamente riferiti al totale rifacimento delle aree di interesse. Detta nota, per altro, risulta trasmessa anche alla odierna opposta
Controparte_1
Ancora, è del 16.11.2018 la richiesta di un preventivo circa la modifica dei celini nel
Main Deck avanzata da CP_2
Il 3.12.2018, ha riferito addirittura di avere concordato con – CP_2 Persona_1 per – alcune modifiche alla sezione delle strutture di Controparte_1
supporto dei gradini.
All'esito del copioso scambio di accordi tra le parti, risulta icti oculi che le opere extra contratto, oggetto del contendere, abbiano costituito modifiche e variazioni al progetto originario disposte dalla committenza nell'esercizio dello ius variandi riconosciutole ex lege.
Ne consegue l'applicabilità del regime (sostanziale e processuale) di cui all'art. 1661
c.c., con diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori eseguiti.
4.1 (Segue) – Sulla non applicabilità dell'art. 1659 c.c.
L'impiego di manovalanza in numero di ore superiore a quello asseritamente preventivato dalla committenza – eccepito dalla difesa opponente – non costituisce una variazione al contratto da parte della subappaltatrice, la quale, dunque, non è chiamata a fornire prova dell'accettazione ex art. 1659 c.c.; ciò in quanto non sussiste prova, in atti, che la subappaltatrice abbia accettato il monte ore preventivato per l'esecuzione delle opere extra, né che si sia impegnata ad eseguirle in un monte orario unilateralmente quantificato da . Parte_1
Infatti, nella copiosa corrispondenza supra esaminata si rinvengono solo riferimenti ai lavori da effettuarsi, mentre non compare alcuna indicazione del numero di ore lavorative necessario a realizzare l'opera a regola d'arte. Un unico riferimento in tal senso sembra aversi – al più - nella e-mail del 9.10.2018, il cui contenuto è tuttavia limitato alla realizzazione delle botole nelle cabine 109 e 110.
E' dunque rimasto indimostrato il ventilato accordo tra le parti circa il quantitativo di manovalanza da impiegare per i lavori extra, non potendosi riconoscere efficacia pag. 9/15 probatoria al doc. 34 allegato al fascicolo della parte attrice. Tale documento contiene una tabella, recante 22 voci di interventi sul cantiere, con indicazione di un monte orario per ciascun intervento, dal quale non è dato evincere se si tratta di opere già effettuate ovvero ancora da realizzare;
inoltre, ed è dirimente, il documento non risulta sottoscritto da alcuna delle parti. Né è dimostrata l'accettazione – pure in forma tacita – da parte della società subappaltatrice circa il contenuto del prospetto. Si evidenzia, sul punto, che il documento in parola è stato oggetto di scambio con la sola committente CP_2
nei primi mesi del 2019 (doc. 36, 37, 38 e 39 opponente), mentre non si ha una comunicazione formale della stessa ad Né vale a colmare Controparte_1 la lacuna l'asserito invio del file mediante messaggistica whatsapp a Testimone_1
(doc. 35 opponente), atteso che si tratta di un messaggio contestata dalla difesa opposta e in ogni caso attestante solo l'avvenuto invio di un file PDF rispetto al quale la subappaltatrice non ha espresso il proprio consenso (né ha riconosciuto la congruità delle ore ivi quantificate).
4.2. (Segue) - Sull'accertamento del diritto di credito vantato dalla opposta a titolo di compenso.
Le considerazioni di cui supra consentono di vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel merito, analizzando singolarmente le fatture poste alla base del procedimento monitorio.
Per la prima commessa la società ha emesso le fatture nn. Controparte_1
19, 37, 38, 39 e 51.
Pacifica la debenza di € 18.300,00 relativi alla fattura n. 37 del 09.05.2019 (doc. 27 opponente), mai contestata in questa sede dalla difesa opponente.
La successiva fattura n. 38 del 10.05.2019 per € 36.600 (doc. 28 opponente) è stata emessa a saldo delle spese di trasferta.
La società ha contestato la debenza del relativo importo, assumendo che Parte_1
il contratto di appalto era a corpo e non ricomprendeva, a carico della committenza, tale voce di costo;
nondimeno, risulta per tabulas – ed è la stessa attrice ad allegarlo – la corresponsione di € 36.600 a titolo di acconto proprio per le spese di trasferta, a saldo della relativa fattura n. 11 del 20.02.2019 (doc. 22 opponente e doc. I opposta). A ben vedere, il pagamento dell'acconto in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto è
pag. 10/15 circostanza dalla quale desumere la debenza delle spese in esame. Non rileva il segno contrario l'assenza di pattuizioni espresse sul punto: pur essendo il contratto di appalto pattuito “a corpo”, si evidenzia che la fattura in questione risale al 10.05.2019 ed attiene al periodo successivo a quello originariamente pattuito nel contratto a corpo, per il quale la consegna delle opere era stata indicata al 30.06.2018. Coerentemente, la società opposta ha prodotto i giustificativi dei costi di trasferta per i quali chiede il rimborso.
Detti documenti attengono ai canoni relativi a contratti di locazione, parte dei quali riferibili al periodo successivo al giugno 2018 e, dunque, per il periodo nel quale sono state eseguite le lavorazioni extra (doc. B9 opposta).
Sono poi del tutto generiche e non circostanziate le contestazioni di parte opponente relative al quantum di cui alla fattura in esame. E dunque, attesa l'assoluta genericità delle difese della opponente e la loro infondatezza, anche nel merito, non residuano dubbi in ordine all'esistenza del diritto di credito portato nella fattura n. 38.
La fattura n. 39 del 10.05.2019 per € 80.764,00 attiene al lavoro svolto per specifiche attività quali: i) montaggio acciai della beach area (presumibilmente quello oggetto di discussione tra le parti nelle missive del settembre 2018 di cui al doc. B2 opposta, già citato); ii) sostituzione specchi Lobbyguest;
iii) montaggio mobili e soffitti zona Fly;
iv) modifiche imbonaggi e costruzione nuove mastre e soffitti esterni area Fly e Main deck.
La fattura, inoltre, contiene una voce di costo per € 36.000 oltre IVA a saldo dei lavori di carpenteria e montaggio eseguiti ex ante.
Sul punto la società opponente, quale appaltante, non ha spiegato contestazioni precise, limitandosi a contestare l'incongruità della fattura nella misura in cui è stata emessa, in parte, a saldo di lavorazioni pregresse e, in altra parte, per le lavorazioni extra eseguite in seguito. Tali argomenti difensivi non destituiscono di fondamento la pretesa creditoria della controparte, poiché la stessa difesa opponente, quanto alle opere ivi indicate, ha concordato sulla quantificazione del relativo compenso.
Sono dunque dovuti alla società opposta anche gli € 80.764,00 di cui alla fattura n.
39/2019.
Le fatture nn. 19 e 51 sono contestate con maggiore grado di specificità.
In particolare, la fattura n. 19 del 26.03.2019 per € 73.200 reca nell'oggetto la generica dicitura “acconto lavori extra contratto”. Alla richiesta di specificare i lavori effettuati,
pag. 11/15 la società subappaltatrice ha trasmesso l'elenco delle lavorazioni eseguite (doc. H opposta), che non risulta contestato da (la quale, anche in questa sede, Parte_1 non ha disconosciuto l'avvenuta esecuzione delle opere ivi elencate, limitandosi a contestare – ancora una volta – la sola quantificazione delle ore necessarie alla realizzazione delle opere, specificando come le lavorazioni di cui alla fattura n. 19 siano in parte sovrapponibili a quelle di cui al prospetto del menzionato doc. 34).
Analoghe censure sono spiegate dall'opponente con riguardo alla fattura n. 51 del
22.07.2019 per € 229.360,00. Il documento in esame reca, nella descrizione, una serie di riferimenti alle varie zone dell'imbarcazione PHG-01, quali la zona karaoke, dining, bar, gallery, timoneria e salone. La società subappaltatrice ha fatto riferimento alle modifiche e alle lavorazioni extra richieste dalla committenza, senza meglio argomentare circa le lavorazioni effettuate. Anche in questo caso, la committenza non ha negato l'esecuzione degli interventi nelle aree in parola, ma ha circoscritto la portata degli interventi ivi richiesti e contestato il numero di ore necessarie per la loro realizzazione.
Per altro, che dette aree siano state oggetto di variazioni e modifiche è provato ampiamente dalla documentazione versata in atti, in particolare dalle missive già esaminate supra. Si richiama, sul punto, la e-mail del 09.11.2018 trasmessa da Pt_1
sia alla committente sia a per conto della
[...] CP_2 Persona_1
nella quale si legge un dettagliato elenco di problematiche Controparte_1 riscontrate nelle singole aree dell'imbarcazione e alla quale risulta allegata una nota che, per ciascuna delle aree, reca l'intervento richiesto.
Anche per dette opere si rinviene una sovrapposizione solo parziale con quelle indicate nel prospetto menzionato più volte e allegato quale sub doc. 34 di parte attrice.
Per entrambe le fatture in argomento, molte voci risultano escluse dal prospetto risalente al gennaio 2019, pur non essendo contestate nella loro esecuzione. Per queste ultime la difesa opponente ne ha confermato l'avvenuta esecuzione, ma – ancora una volta contestando la manodopera necessaria – ha offerto una quantificazione unilaterale delle ore utili per la relativa realizzazione, senza meglio giustificare il proprio conteggio.
Ora, stante l'identità di allegazioni per le fatture nn. 19 e 51, per entrambe può dirsi che le censure di non hanno pregio. Come detto, non vi è accettazione della Parte_1
pag. 12/15 subappaltatrice del monte ore asseritamente accettato dalla committenza;
inoltre, ed è dirimente, parte delle opere non coincide con quelle elencate nel prospetto pur a fronte della loro pacifica esecuzione, di talché sarebbe inammissibile ridurre il quantum fatturato sulla scorta delle generiche quantificazioni operate dalla committenza.
Le conclusioni sin qui esposte sono ancor più vere se si considera che la subappaltatrice ha fornito piena prova della costante presenza in cantiere di un cospicuo numero di dipendenti, almeno sino al maggio 2019 periodo in cui, lo si ricorda, i rapporti tra le parti si sono interrotti.
Valga sul punto la documentazione acquisita in atti, ossia le buste paga depositate ex art. 210 c.p.c. dalla società opposta e la documentazione acquisita presso il terzo,
[...]
relativa alle timbrature effettuate dai dipendenti di CP_2 Controparte_1
che attestato la loro presenza in cantiere, con specificazione dei giorni e delle ore.
Stante la copiosa documentazione acquisita sul punto, solo a titolo esemplificativo si segnala che nel mese di marzo 2019 la ha fatto accesso al Controparte_1 cantiere con 17 dipendenti. Risulta l'accesso di in 18 giorni Parte_2 diversi, quello di per 20 giorni lavorativi, l'accesso di Parte_3
per 23 giornate. Per ogni dipendente, per altro, la presenza Parte_4 in cantiere risulta pressoché per l'intera giornata lavorativa. Non potendo indicare per ciascun dipendente il numero esatto di ore in cantiere, può comunque rilevarsi come molti siano risultati presenti tanto la mattina, quanto nella fascia pomeridiana, di norme fino alle ore 18:00 o alle 19:00.
Quanto rilevato si riscontra per ciascuno dei mesi di cui al prospetto di I CP_2
nominativi ivi indicati corrispondono a quelli indicati da , Controparte_1
per gli stessi, il datore di lavoro ha prodotto le relative buste paga, nonché le richieste di accesso trasmesse alla committente proprietaria del cantiere (doc. 11 e 8A e 8B).
E la massiccia presenza sul cantiere non poteva non essere osservata dalla committente
: quest'ultima, quale appaltante, a norma dell'art. 1662 c.c. aveva la Parte_1
facoltà di controllare le opere e di verificare se le stesse stessero procedendo secondo le condizioni previste. Tale facoltà non è stata esercitata dalla committenza, la quale - prima del contenzioso – non ha contestato l'eccessiva presenza in cantiere dei pag. 13/15 dipendenti di né risulta che abbia mai contestato ritardi Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori.
Complessivamente, dunque, la subappaltatrice ha fornito prova che le variazioni e le modifiche ai lavori sono state commissionate dalla committenza e che, per le stesse, è stato impiegato personale in un numero di ore tale da giustificare la pretesa creditoria oggetto di causa.
Il diritto di credito vantato dalla opposta è dunque dimostrato, con conseguente rigetto dell'opposizione in parte qua.
5. Sulla commessa relativa all'imbarcazione Pershing 140 PHG-02.
Con riferimento alla seconda commessa, si rammenta che tra le parti non è mai intercorso un contratto in forma scritta. Ne deriva, sul piano processuale che – esclusa la disciplina delle variazioni – incombeva alla subappaltatrice l'onere di provare l'esecuzione della prestazione (lavorazioni sul natante) per la quale ha richiesto il compenso.
L'opposta ha assolto a detto onere.
Viene in rilievo, in particolare, la fattura n. 25 del 22.08.2019 per € 133.590 che nella descrizione reca, per ciascuna area, l'intervento eseguito e indica, altresì, le spese di trasferta.
Quanto alle lavorazioni, la opposta ha prodotto una fattura con indicazione delle lavorazioni eseguite, a fronte della quale la difesa opponente ha spiegato contestazioni generiche relative alla pretesa erronea esecuzione della prestazione. Le contestazioni, oltre ad essere generiche, attengono alla ventilata esistenza di vizi e difetti mai segnalati prima della notifica del decreto ingiuntivo, e mai seguiti dalla richiesta di intervento per la loro rimozione. Deve inoltre evidenziarsi che, ferma l'allegazione, non vi è alcun elemento di prova – neppure di natura indiziaria- idoneo a dimostrare la presenza dei vizi e il nesso di causa tra gli stessi e i lavori effettuati da Controparte_1
Non vale ad elidere la pretesa creditoria azionata da Controparte_1
l'avvenuto pagamento di € 103.700 per la fattura n. 25 del 05.04.2019 (doc. 23 opponente), trattandosi di fattura che reca espressamente la dicitura “acconto” sul maggior avere.
pag. 14/15 In merito alle spese di trasferta, si richiamano le considerazioni già svolte per la commessa PHG-01. Anche in questo caso, infatti, la società opponente aveva già corrisposto un acconto (doc. L opposta) senza contestare alcunché circa il diritto di credito della Ancora, sul punto, si evidenzia come la Controparte_1
committenza abbia pacificamente riconosciuto la debenza delle relative Parte_1
somme, come attesta lo scambio di missive di cui al doc. M di parte opposta, ove si legge “il costo del vitto e alloggio sono fuori dal contratto di cui una parte ti ho già pagato”.
In assenza di contestazioni circostanziate e risalenti ad un'epoca precedente alla notifica del decreto ingiuntivo, l'opposizione è infondata anche sotto tale concorrente profilo.
5. Conclusioni e spese di lite.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, va confermato il d.i. opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 520.001,00 a euro 1.000.000), dei parametri medi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 29.193,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 14/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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