Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5496-1 /2024
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA DISPOSTA PER L'UDIENZA DEL 2/04/2025 (art. 127 ter c.p.c.)
La Corte, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli -Consigliere relatore
-letti gli atti della causa;
-dato atto che per l'udienza di cui in epigrafe è stata disposta trattazione cartolare a norma dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per deposito delle note sino all'udienza;
-viste le note depositate;
-letto l'art. 351 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame;
-letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, formulata dalle appellanti, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e considerato che il presente procedimento è stato assegnato al
Consigliere relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli “al solo fine dell'esame dell'istanza di sospensiva”;
-considerato che alla fattispecie è applicabile ratione temporis la formulazione dell'art. 283 c.p.c., quale risultante dalla modificazione normativa di cui all'art. 3, comma 22, lett. a) del Dlgs. n. 149/2022, alla cui stregua “il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
-ritenuta la insussistenza nella fattispecie dei presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. per la concessione della sospensione richiesta dall'appellante non apparendo, alla sommaria indagine consentita in questa fase- e salva ogni diversa valutazione all'esito del giudizio a cognizione piena- la sussistenza di una evidente fondatezza dei motivi di impugnazione dai medesimi proposti, meritevoli, comunque, di approfondito esame ed adeguata valutazione, alla luce dell'accertamento tecnico svolto ante causam tra le medesime parti del presente giudizio;
-ritenuto, pertanto, che, all'esito di una valutazione complessiva, nella comparativa valutazione delle contrapposte esigenze, non possano in questa fase che prevalere quelle degli appellati volte a prevenire l'ingravescenza del fenomeno infiltrativo in atti, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 9463/2024, emessa dal Tribunale di Napoli.
Si comunichi.
Napoli, 2/04/2025
Il presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello