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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/05/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1884 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della Ditta Fiore
Maria Quartzal per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva in giudizio contestando diritto della ricorrente ad adire il Fondo di
CP_ Garanzia eccependo preliminarmente come nella domanda amministrativa il TFR
indicato fosse pari a 0; nel merito eccepiva il fatto che la ricorrente avrebbe percepito il
TFR e prova di ciò sarebbe stato il modello stato il Cud 2019 da cui emergerebbe l'avvenuta percezione dello stesso
Sul primo motivo
Dalla documentazione allegata sia alla domanda amministrativa che al presente ricorso,
appare evidente come l'indicazione dell'importo zero (0), sia frutto di un mero errore materiale che non inficia la validità sia della domanda amministrativa che del presente ricorso, atteso che il corretto importo del TFR richiesto ovvero € 8882,98, emerge con chiarezza sia dallo stato passivo approvato che dalla dichiarazione degli organi fallimentari.
Nel merito
Il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Ancora, il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo inoltre lo stato passivo certificato successivo al CUD 2019, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Va infine evidenziato come, per il resto il ricorrente abbia dato prova del fatto che si fossero realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di
Pagina 2 lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo,
ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
8882,98 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 8.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1884 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Francesco Guastella e Stefano Schininà
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della Ditta Fiore
Maria Quartzal per essere stato il proprio credito ammesso al passivo, per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva in giudizio contestando diritto della ricorrente ad adire il Fondo di
CP_ Garanzia eccependo preliminarmente come nella domanda amministrativa il TFR
indicato fosse pari a 0; nel merito eccepiva il fatto che la ricorrente avrebbe percepito il
TFR e prova di ciò sarebbe stato il modello stato il Cud 2019 da cui emergerebbe l'avvenuta percezione dello stesso
Sul primo motivo
Dalla documentazione allegata sia alla domanda amministrativa che al presente ricorso,
appare evidente come l'indicazione dell'importo zero (0), sia frutto di un mero errore materiale che non inficia la validità sia della domanda amministrativa che del presente ricorso, atteso che il corretto importo del TFR richiesto ovvero € 8882,98, emerge con chiarezza sia dallo stato passivo approvato che dalla dichiarazione degli organi fallimentari.
Nel merito
Il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Ancora, il credito del ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo inoltre lo stato passivo certificato successivo al CUD 2019, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Va infine evidenziato come, per il resto il ricorrente abbia dato prova del fatto che si fossero realizzati i requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di
Pagina 2 lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo,
ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia
Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
8882,98 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 8.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3