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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELLA FINA ENRICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I002122025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I002122025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I002122025 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Telefono_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I00241 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I00241 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I00241 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Richiamano la richiesta di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n.
T7L012I00212/2025 in materia di IRPEF relativa all'anno 2018, nonché l'avviso di accertamento n. T7L012J00241/2025 in materia di IRPEF relativa all'anno 2019.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Asti si è costituita in entrambi i giudizi, resistendo all'accoglimento dei ricorsi.
Fissata l'udienza per la discussione, sono pervenute, in entrambi i procedimenti, dichiarazioni congiunte di rinuncia ai ricorsi, con compensazione delle spese di lite fra le parti. All'udienza fissata per la discussione davanti alla Corte in composizione monocratica, riuniti i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, è comparso il solo rappresentante di parte resistente, confermando le dichiarazioni presentate.
Non può che conseguirne, stante l'avvenuto annullamento degli atti impugnati in via di autotutela da parte dell'Ufficio resistente, e la volontà espressa dalle parti, la declaratoria di estinzione dei procedimenti riuniti per intervenuta rinuncia regolarmente accettata.
Come richiesto dalle parti, le spese restano compensate fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti accettata. Dichiara la compensazione delle spese tra le parti.
Asti, 13/01/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELLA FINA ENRICO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 Telefono_1 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I002122025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I002122025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I002122025 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 83/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_2 - CF_Difensore_1 Nominativo_1 Telefono_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I00241 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I00241 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7L012I00241 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Richiamano la richiesta di cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n.
T7L012I00212/2025 in materia di IRPEF relativa all'anno 2018, nonché l'avviso di accertamento n. T7L012J00241/2025 in materia di IRPEF relativa all'anno 2019.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Asti si è costituita in entrambi i giudizi, resistendo all'accoglimento dei ricorsi.
Fissata l'udienza per la discussione, sono pervenute, in entrambi i procedimenti, dichiarazioni congiunte di rinuncia ai ricorsi, con compensazione delle spese di lite fra le parti. All'udienza fissata per la discussione davanti alla Corte in composizione monocratica, riuniti i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, è comparso il solo rappresentante di parte resistente, confermando le dichiarazioni presentate.
Non può che conseguirne, stante l'avvenuto annullamento degli atti impugnati in via di autotutela da parte dell'Ufficio resistente, e la volontà espressa dalle parti, la declaratoria di estinzione dei procedimenti riuniti per intervenuta rinuncia regolarmente accettata.
Come richiesto dalle parti, le spese restano compensate fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Asti, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti accettata. Dichiara la compensazione delle spese tra le parti.
Asti, 13/01/2026