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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE così composta: dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Giuseppe Staglianò Consigliere dr. Edoardo Mancini Giudice ausiliario nella causa iscritta al n. 5239 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, ha emesso la seguente sentenza TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Storace Parte_1
Francesco e Terracciano Bianca Maria, come da procura in atti
-APPELLANTE- E
e rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti Scocchera Stefano e Durante Elisabetta, come da procura in atti
-APPELLATI-
Oggetto: appello avverso la Sentenza non definitiva n. 732/2021 pubblicata il 21/05/2021 dal Tribunale di Tivoli
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto la vicenda per cui è causa: “Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio, Controparte_1 Controparte_2 dinanzi l'intestato Tribunale, , esponendo che il giorno Parte_1
11 settembre 2015 è deceduto in Formello (RM) NT , CP_3 lasciando tre figli, i due attori e una terza figlia, , Parte_1 nonché la moglie che con testamento olografo del 26 _4 settembre 2003, pubblicato dietro presentazione e su richiesta di
(verbale a rogito del notaio di Parte_1 Persona_1
Sassari del 18 settembre 2015, rep. n. 26.953), il defunto ha disposto delle proprie sostanze nominando sua erede universale «la figlia di _4
, nata a [...] il [...] e registrata all'anagrafe di
[...] quel Comune con il nome di , da me riconosciuta Persona_2 mediante esame del DNA, come »; che in ragione di ciò, Parte_1 gli attori, si sono trovati rispetto alla successione del genitore nella r.g. n. 1 posizione di legittimari preteriti, per ciò solo abilitati ad agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie al fine di conseguire la quota di eredità loro riservata dalla legge ai sensi dell'art. art. 537 c.c.; che i beni caduti nella successione sono: a) terreno sito nel Comune di MA distinto in Catasto al foglio 53, particelle 156, 159 e 162; b) terreno sito nel Comune di MA, distinto in Catasto al foglio 53, particelle 35 e 36; c) negozio ristorante e laboratorio artigianale siti nel Comune di MA, distinti in Catasto al foglio 53, particelle 34 e 73 sub 1; d) due magazzini siti nel Comune di MA distinti in Catasto al foglio 53, particelle 73, sub 2, 73 sub 3; che fanno parte dei beni ereditari inoltre 5 azioni della
“Banca di Formello e Trevignano MAno”, certificato n. 903, iscritto al libro soci n. 862, nonché il saldo del conto corrente n. 9 esistente presso la medesima banca, sede di Formello;
che è stato accertato che, nel corso del periodo compreso fra il maggio 1989 e il mese di maggio 2006, il defunto ha trasferito alla figlia , con una pluralità di negozi notarili Pt_1 apparentemente onerosi, una parte cospicua del proprio patrimonio immobiliare;
che con tali atti il de cuius risulta aver “alienato” a un patrimonio immobiliare di valore di € 2.560.368,86 Parte_1
- a fronte di un “apparente” complessivo pagamento di soli € 381.910,00 - oltre ad averla designata unica erede degli immobili caduti in successione, di valore pari ad € 991.096,95, rendendola pertanto beneficiaria di un compendio immobiliare di un valore complessivo di € 3.551.465,81; che in ragione di ciò i due attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che gli atti di compravendita simulano altrettante donazioni fatte dal defunto a favore della simulata E_ acquirente , nonché la nullità delle donazioni Parte_1 dissimulate per difetto dei requisiti di forma prescritti dalla legge notarile e, per l'effetto, dichiarare che gli immobili oggetto della pluralità degli atti sono caduti nell'eredità di . Si è costituita E_ Parte_1
, chiedendo l'integrale rigetto di ogni domanda formulata nei suoi
[...] confronti dagli attori perché totalmente infondata in fatto e diritto, nonché deducendo: che le compravendite sono assolutamente esenti da vizi trattandosi di atti notarili con determinazione di prezzo poi effettivamente corrisposto;
che, quanto alla pretesa di considerare nella massa ereditaria anche alcuni versamenti che avrebbe effettuato a favore E_ della , poiché all'epoca delle Parte_2 elargizioni era Presidente di quella associazione, che Parte_1 le disponibilità finanziarie sono servite per i pagamenti che l Parte_2 doveva effettuare a favore degli arbitri che hanno deciso una delicata controversia tra lo stesso “ e la Società Pt_2 Parte_2
“Agroleader”, nonché all'avv. Pasanisi che era il difensore del “
[...]
. La convenuta ha poi formulato domanda riconvenzionale Parte_2 finalizzata ad includere nella massa ereditaria la allegata donazione indiretta di cui avrebbero beneficiato gli attori a seguito della rinuncia di r.g. n. 2 ad un credito che egli vantava nei loro confronti;
la E_ convenuta ha infatti esposto che con sentenza n. 1914 dell'1.2.1995 (R.G. 766/1991) la Corte di Appello di MA in accoglimento della domanda proposta da condannava la sig.ra , E_ Persona_3 madre degli attuali attori e , al pagamento in Controparte_2 CP_1 suo favore della somma di £ 471.516.370, oltre interessi legali sulla sorte di lire 36.467.978 e gli ulteriori interessi e spese legali;
che CP_5
, con atto del 10.6.1998 (Tribunale Civile di MA, dott. Raganelli),
[...] rinunciava formalmente ad avvalersi della sentenza della Corte di Appello di MA pronunciata a suo favore ed in danno di , Persona_3 dante causa degli odierni attori, e quindi di fatto rinunciava ad un credito di euro 433.509,72, così calcolato con gli interessi legali fino alla data del decesso;
che a tale somma deve essere aggiunto il controvalore dell'utilizzo, da parte di prima e di Persona_3 Controparte_2
e poi, di una dépendance con garage sita in Formello, via della CP_1
Cappella, su cui aveva un diritto di uso in virtù della E_ sentenza di divorzio. Con ordinanza del 3.7.2017, il Giudice istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, volta a rispondere ai quesiti “con riferimento ai beni oggetto degli atti di disposizione elencati al paragrafo 3 della citazione, se il valore del corrispettivo previsto per detti atti di disposizione corrispondesse o meno all'effettivo valore di mercato dei beni compravenduti al tempo della transazione e se dalla documentazione versata in atti siano evincibili versamenti della convenuta imputabili a titolo di pagamento del corrispettivo di dette transazioni, riservando all'esito ogni ulteriore accertamento e valutazione in merito alla dedotta lesione della legittima spettante agli attori e alla divisione del patrimonio ereditario”. Con ordinanza del 1.11.2018 il Giudice istruttore, avutosi frattanto il deposito della relazione di consulenza tecnica d'ufficio,
“ritenuto, pertanto, che la causa sia matura per la decisione per quanto attiene all'emissione di sentenza non definitiva relativa alle domande di simulazione delle compravendite di cui alla narrativa della citazione (sub 3 delle premesse) e di nullità delle donazioni di cui si assume la natura dissimulata, proposte da parte attrice in via principale, con conseguente accertamento della consistenza della massa ereditaria da dividere, riservando all'esito, previa riconvocazione del C.T.U., ogni valutazione sull'accertamento dell'eventuale lesione di legittima e sull'elaborazione di un progetto di divisione”, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ai fini dell'emissione di sentenza non definitiva in ordine alle questioni anzidette.” All'esito della disposta consulenza tecnica, ha così deciso: “1. dichiara aperta la successione di , nato il [...] in [...]
Vita (TP) e deceduto in data 11.9.2015 in Formello (RM);
2. accerta e dichiara la natura di donazione indiretta dell'atto di compravendita del 29/03/2006, notar in AN (rep.n.12836), dell'atto Persona_4
r.g. n. 3 di compravendita del 29/03/2006, notar in AN Persona_4
(rep.n.12834) e dell'atto di compravendita del 03/07/2002, notar
[...] in AN (rep.n.6637);
3. rigetta le domande di Persona_4 simulazione e di nullità con riferimento agli atti di cui al superiore punto 2; 4. accerta e dichiara che la compravendita intervenuta tra il defunto e , relativa alla nuda proprietà del Parte_3 Controparte_6 fabbricato sito nel Comune di MA Loc. S. Cornelia distinto in catasto NCEU, Fg. 53, part. 75, di cui all'atto del notaio in Persona_5
MA del 03/05/1989 (rep.n.30359), dissimula una donazione;
5. dichiara che la donazione di cui al superiore punto 4 è nulla per difetto della forma (presenza di testimoni) prescritta ad substantiam;
dichiarata appartenente all'asse ereditario la piena proprietà dell'immobile di cui al superiore punto 4; 7. rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
8. rimette le spese del giudizio al definitivo.” Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_4 rassegnando le seguenti conclusioni: “Rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata da parte attrice in primo grado nei confronti della sig.ra perché totalmente infondata in fatto e diritto e per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che gli atti di compravendita per cui è causa (atto del 29/03/2006, notar
[...] in AN (rep.n.12836), atto di compravendita del Persona_4
29/03/2006, notar in AN (rep.n.12834),atto di Persona_4 compravendita del 03/07/2002, notar in AN Persona_4
(rep.n.6637) e l'atto notaio in MA del 03/05/1989 Persona_5
(rep.n.30359), non hanno natura di donazione indiretta o dissimulante una donazione ma costituiscono piena espressione della volontà delle parti contraenti e sono esenti da ogni e qualsiasi vizio che possa in alcun modo inficiarne la loro validità. Con ogni conseguenza ai fini della determinazione della massa ereditaria in cui non potranno essere ricompresi i beni oggetto degli atti di cui sopra. Con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio, oltre oneri accessori, oltre all'accollo a parte appellata delle spese della CTU”. e hanno contestato le avverse Controparte_1 Controparte_2 doglianze, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) relativamente all'appello proposto dal avverso la sentenza non Parte_1 definitiva n. 732/2021 del Tribunale di Tivoli, rigettarlo integralmente in quanto infondato in fatto ed in diritto. B) in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal ed Controparte_1 Controparte_2 riformare la sentenza non definitiva n. 732/2021 del Tribunale di Tivoli a) con riguardo all'atto del 15.5.2006 rep. 12980, b) con riguardo all'atto del 29.3.2006 rep. 12836, c) con riguardo all'atto del 29.3.2006 rep. 12834, d) con riguardo all'atto del 3.7.2002 rep. 6637, per avere erroneamente fornita da parte di la prova del pagamento del prezzo. Parte_1
Per l'effetto: - accertare e dichiarare che gli atti di compravendita sopra r.g. n. 4 individuati, intercorsi fra il defunto e , simulano Parte_1 altrettante donazioni fatte dal defunto a favore della E_ simulata acquirente;
- accertare e dichiarare la nullità Parte_1 delle donazioni dissimulate per difetto dei requisiti di forma prescritti dalla legge notarile e, per l'effetto, dichiarare che gli immobili oggetto della pluralità degli atti sono caduti nell'eredità di in quanto E_ ancora di sua proprietà al momento della morte;
- condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2038 cc, a corrispondere il valore dei beni oggetto degli atti del 15 maggio 2006 e 3 luglio 2002 (v. supra), in quanto alienati a terzi con atto del 15 aprile 2007 a rogito del notaio Persona_6 di MA (rep. n. 23535), e in via subordinata a corrispondere il prezzo ricevuto, pari a € 850.000,00; -condannare la convenuta al pagamento dei frutti degli immobili oggetti degli atti nulli dalla data in cui ne ha acquistato il possesso o, in subordine, dal giorno della domanda giudiziale.” La causa, all'udienza del 14 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ha censurato la sentenza formulando i seguenti Parte_1 motivi di appello: -Assenza di motivazione ed omessa valutazione e pronuncia sulle richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta;
-. Omesso esame e comunque erronea valutazione delle risultanze della CTU;
- Errata valutazione degli atti di causa con conseguente errata qualificazione degli atti di compravendita come donazioni indirette;
- Errata valutazione dei fatti di causa con riferimento al requisito della consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto.
La censura relativa all'omessa valutazione e motivazione sulle richieste di prova testimoniale e di riconvocazione del consulente anche finalizzata alla rinnovazione della C.T.U. è destituita di fondamento. Il Tribunale, con ordinanza del 3 luglio 2017 non ha ammesso la prova per testimoni, specificando puntualmente le ragioni, e, segnatamente, osservando: “essendo il cap. 1 valutativo e generico, il cap. 2 di natura documentale, i cap. 3 e 4 relativi a circostanze non contestate e il cap. 5 generico (..)”. Ed ancora, con ordinanza del 31 ottobre 2018, ha specificato i motivi del rigetto della richiesta di riconvocazione del consulente per chiarimenti, all'uopo osservando: “ritenuto che le richieste di chiarimento al C.T.U. articolate da parte convenuta all'udienza del 22.10.2018 vertano in parte su aspetti già esaminati dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni formulate dai C.T.P. e in parte implichino valutazioni giuridiche non demandabili al C.T.U. (ma riservate al Giudice)”. In merito alla censura basata sull'omesso esame e comunque sull'erronea valutazione delle risultanze della C.T.U., l'appellante ha lamentato: - l'omesso esame delle produzioni relative ai corrispettivi r.g. n. 5 versati dalla medesima;
- l'omesso esame delle foto versate in atti;
- l'individuazione errata della categoria catastale del bene censito al foglio 53, particella 75, sub 501; - l'erronea indicazione del terreno censito al foglio 4, particella 182 come edificabile in luogo di agricolo. Osserva la Corte, in primo luogo, che se è vero che il consulente non si è espresso sui pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo precedentemente agli atti notarili, è anche vero che il Tribunale, con riferimento ai contratti oggetto della domanda di simulazione, ha valutato tali pagamenti, ritenendoli dimostrati, ad eccezione dei pagamenti relativi al contratto del 23 maggio 1989, rep. n. 30359, in relazione al quale ha osservato che “(..) la prova allegata del pagamento del corrispettivo fatto figurare nell'atto è rappresentata dalla mera dichiarazione fatta nel contratto che il prezzo è stato pagato”.
Anche la censura attinente alla mancata valutazione delle foto aventi data certa e rappresentative lo stato degli immobili al momento della compravendita, dalle quali era evincibile lo stato di fatiscenza degli stessi, di cui pertanto avrebbe dovuto tenersi conto per valutare il valore dei cespiti compravenduti, è infondata. La Corte osserva che la documentazione fotografica è stata prodotta dal geom. consulente di parte dell'odierna appellante, CP_7 successivamente allo spirare dei termini istruttori.
Al riguardo si osserva che il consulente non può acquisire documenti che non fanno parte del processo non essendo stati prodotti dalle parti nei termini prescritti normativamente a pena di decadenza, pena la nullità della consulenza. (in tal senso Cassazione sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015). E' vero che al consulente tecnico è consentito di acquisire aliunde i dati necessari per svolgere l'accertamento affidatogli, purché ne indichi le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio, ma è anche vero che tale facoltà di acquisizione deve muoversi in limiti ben circoscritti, non potendo il consulente supplire al mancato espletamento degli oneri probatori gravanti sulle parti nel rispetto dei termini perentori previsti. Su tale via, deve ritenersi che il consulente possa acquisire documenti in genere pubblici anche ove trasmessi dalle parti al fine di verificare sul piano tecnico se le deduzioni delle parti siano corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per determinare il canone di locazione, della documentazione relativa ai piani regolatori). In sostanza, l'acquisizione da parte del C.T.U. di dati e documenti che non si trovano nei fascicoli di parte può avere l'unica funzione di riscontro e di verifica rispetto alle allegazioni delle parti. E' priva di fondamento anche la censura attinente all'erroneità della valutazione del fabbricato censito al foglio 53, particella 75, sub 501, sul r.g. n. 6 presupposto che esso sia stato valutato tenendo conto della categoria catastale A/2, abitazioni di tipo civile, mentre all'epoca dell'acquisto da parte dell'appellante, verificatosi il 31 maggio 1989, era accatastato come C/2 (cantina, magazzino), come evincibile dall'estratto della visura catastale allegata alla Relazione tecnica del C.T.P., geom. Persona_7 del 16 luglio 2018. Ed invero, anche tale censura si basa sull'omessa valutazione di un documento (visura catastale attinente all'epoca dell'acquisto) trasmesso dal consulente di parte al C.T.U. e, peraltro, riportato per immagine nell'ambito della perizia del consulente di parte. Ebbene, anche per tale censura valgono le considerazioni su espresse in merito all'inammissibilità della produzione documentale successiva al decorso dei termini perentori prescritti normativamente. E' infondata anche la doglianza relativa all'erronea valutazione del terreno censito al foglio 4, particella 182. L'appellante ha dedotto che il C.T.U., nel valutare il terreno de quo, lo ha considerato edificabile, nonostante al momento della compravendita fosse agricolo. La censura si basa sul certificato di destinazione urbanistica risalente al momento della compravendita, che qualifica il terreno “agricolo vincolato”. Tale documento è stato allegato alla comparsa di costituzione e risposta (doc. 9) con cui si è costituita in primo grado Parte_1
Non ha pregio, dunque, la deduzione avversaria in merito al mancato deposito di tale documento in primo grado. Tuttavia, la censura non è fondata. Il consulente, sul punto, ha osservato “Il secondo terreno trasferito con rogito notarile (rep.n.6637) del 03/07/2002 ha una consistenza di 3001,00 mq. ed una destinazione successiva di PRG Comune di Formello (RM) identificata in zona di completamento e ristrutturazione B3 – Monte Madonna ai sensi della variante generale di PRG approvata il 24/01/2006. E' necessario ribadire che l'art.36 co.2 del D.L. 223/2006 convertito in Legge n.248 del 04/08/2006 dispone che ai fini della corretta individuazione della natura edificatoria di un terreno bisogna far riferimento unicamente alle prescrizioni del PRG e/o della relativa variante adottati dal Consiglio comunale con propria delibera, sia nel caso in cui tale strumento urbanistico non risulti ancora approvato dalla sia nel caso in cui gli strumenti attuativi (piano particolareggiato, CP_8 piano di lottizzazione ecc.) se prescritti dallo strumento urbanistico generale non siano stati ancora approvati. Risulta evidente infatti, che nonostante il trasferimento di proprietà (anno 2002) sia avvenuto in data antecedente all'approvazione regionale della variante di PRG con le nuove destinazioni urbanistiche (anno 2006), la sua normativa tecnica attuativa era stata già adottata nel 2002. Pertanto in relazione alla quantificazione r.g. n. 7 economica del terreno di cui sopra, appare chiaro che il sottoscritto debba attenersi non solo a quanto indicato dalle prescrizioni di PRG vigente contenute nel certificato di destinazione urbanistica (C.d.U.) del 20/06/2002 - zona agricola vincolata H1 con indici edificatori 0,03 mc/mq.
- ma anche alla nuova normativa tecnica adotta dalla variante del PRG del 2002 che sancisce la futura trasformabilità edificatoria dell'area da agricola a sottozona B3 di completamento residenziale. Pertanto NON risulta congruo il valore di mercato (Vm) del terreno nell'anno 2002 - anno di trasferimento del bene - ed individuabile con valore totale di 157,50 €/mq. x 3001 mq. = 472.657,50 euro rispetto ai 10.000,00 euro indicati come controvalore nell' atto notarile. Nella presente stima, il valore di mercato preso a riferimento è sicuramente quello medio tra i 200,00 - 250,00 €/mq. e cioè di 225,00 €/mq. Tale cifra è tuttavia deprezzata del 30% per un valore definitivo di 157,50 €/mq. (225,00 €/mq.
– 30%) a causa dell'impossibilità di applicare i nuovi indici edificatori della normativa tecnica attuativa della variante di PRG fino alla sua entrata in vigore del 24/01/2006, data di approvazione Regionale e relativa delibera”. Le argomentazioni del consulente testé citate sono state recepite dal Tribunale, in quanto ritenute coerenti ed immuni da vizi logici. L'appellante non ha mosso, come sarebbe stato suo onere, nessuna censura specifica a tali argomentazioni, - in forza delle quali il terreno è stato considerato dal consulente, ai fini della valutazione, edificabile, sia pure con dei temperamenti -, essendosi limitata esclusivamente a richiamare la certificazione urbanistica versata in atti, peraltro esaminata dal consulente. Anche la censura attinente alla qualificazione degli atti di compravendita come donazioni indirette, non ha pregio. Tale censura poggia sostanzialmente sul fatto che tale qualificazione si è basata sull'asserita sproporzione tra il corrispettivo corrisposto e il valore degli immobili. Sproporzione che, ad avviso dell'appellante, non sussisteva, come sarebbe emerso se i documenti allegati alla relazione del suo consulente di parte fossero stati esaminati., con particolare riguardo alle foto dalle quali era ben evincibile lo stato di fatiscenza degli immobili al momento della compravendita. Ebbene, per quanto sopra detto, il consulente, nel valutare gli immobili considerandoli in buono stato, ha correttamente non tenuto conto delle foto in quanto depositate irritualmente e tardivamente. Ed infine, anche la censura attinente al requisito della consapevolezza da parte dell'alienante dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto deve ritenersi infondata. L'appellante sul punto ha dedotto che la qualificazione del negotium mixtum cum donatione necessita non solo del requisito della sproporzione, peraltro non sussistente nella specie, ma anche del requisito della r.g. n. 8 consapevolezza di essa e la sua volontaria accettazione da parte dell'alienante in quanto indotto al trasferimento del bene a tali condizioni dall'animus donandi nei confronti dell'acquirente. Ai sensi dell'art. 2697, co.1 c.c., è onere dell'attore provare la sussistenza di entrambi i requisiti, mentre, nel caso di specie, ad avviso dell'appellante, nessuna prova è stata fornita relativamente alla sussistenza dell'animus donandi. Osserva la Corte che tale prova può basarsi su presunzioni che ben possono essere ricavate dal comportamento tenuto dal donante e dalle relazioni esistenti tra il medesimo e il beneficiario. Il Tribunale, con un ragionamento pienamente condivisibile, ha ritenuto sussistente l'animus donandi proprio mettendo in luce il comportamento del donante e la relazione tra lo stesso e
[...]
specificando che “Deve poi ritenersi che, nel caso di specie, la Parte_1 parte alienante sia stata pienamente consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciononostante, voluto il trasferimento della proprietà e l'abbia voluto allo specifico fine d'arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo, ciò che si ricava: 1) dal rilevante numero di atti compravendita intervenuti tra e E_
, caratterizzati tutti tranne l'atto del 15/05/2006 notar Parte_1 in AN (rep.n.12980), dalla notevole entità della Persona_4 sproporzione tra il valore reale dei beni ed i corrispettivi pattuiti;
2) dal fatto che, con testamento olografo pubblicato in data 18.9.2015, CP_5
ha nominato sua erede universale “la figlia di , nata a
[...] _4
Formello il 26 novembre 1964 e registrata all'anagrafe di quel Comune col nome di , da me riconosciuta mediante esame del DNA, Persona_2 come ”; 3) dalla complessa vicenda che ha interessato il Parte_1 de cuius e l'odierna convenuta, caratterizzata dal riconoscimento di quest'ultima quale figlia di , nel cui contesto sono state E_ effettuati i vari atti dispositivi suindicati”. Anche l'appello incidentale non merita accoglimento.
e hanno censurato la sentenza Controparte_1 Controparte_2 per aver ritenuto che solo la compravendita per atto del notaio Per_5
in MA del 03/05/1989 (rep.n. 30359) dissimulasse una
[...] donazione e non anche le altre compravendite, sul presupposto che in relazione alle altre fosse stato provato il pagamento del corrispettivo. Gli appellanti incidentali hanno dedotto che in realtà da plurimi elementi era ben evincibile che in realtà con riferimento a tutte le compravendite non vi era stato un effettivo pagamento del prezzo. A loro avviso già dal contenuto degli atti di compravendita era sussumibile tale circostanza, sol se si consideri che nell'atto del 15 maggio 2006, rep. n. 12980 si dà atto che la parte venditrice dichiara di avere ricevuto precedentemente all'atto il corrispettivo, ma ciononostante a r.g. n. 9 sostegno dell'effettivo pagamento è stato depositato un ordine di bonifico successivo alla compravendita;
nell'atto del 29 marzo 2006, rep. n. 12834 una parte del prezzo viene dichiarata pagata mediante il ricavato di un mutuo di € 100.000,00; nell'atto del 29 marzo 2006, rep. n. 12836 si dichiara che parte del prezzo risulta rateizzata in pagamenti mensili. Hanno proseguito sostenendo che gli importi rateizzati erano stati corrisposti dall'odierna appellante attraverso denaro proveniente dal de cuius, come evincibile dai numerosi prelievi in contanti E_ eseguiti da quest'ultimo in prossimità delle vendite. In sostanza, ad avviso degli appellanti incidentali le anomale movimentazioni di denaro nei giorni precedenti e successivi agli atti di alienazione;
la mancanza della capacità economica in capo all'acquirente;
- la mancata effettiva prova del versamento del prezzo, poiché anche laddove risultano pagamenti rateizzati, gli stessi sono stati effettuati comunque con denaro messo a disposizione dal Sig. non E_ potevano che indurre a ritenere non corrisposti i corrispettivi di cui alle compravendite. La censura è infondata. Nessun elemento probatorio è stato fornito in merito alla mancanza di capacità economica di . Parte_1
Quanto alle movimentazioni di denaro, osserva la Corte che i prelievi di denaro da parte di per quanto sospetti, sia in relazione E_ agli importi prelevati non essendo di modico valore, sia in relazione al periodo in cui essi sono stati eseguiti, non possono da soli far ritenere che essi siano stati destinati a al fine di consentirle di Parte_1 corrispondere i corrispettivi delle vendite, in difetto di ulteriori supporti probatori. Per quanto fin qui detto, devono rigettarsi sia l'appello principale che quello incidentale.
In ragione dell'esito del giudizio, si compensano le spese di lite.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 [...]
CP_2 compensa le spese di lite;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
r.g. n. 10 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto. MA, 26 febbraio 2025. Il Presidente Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 11