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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13597/2022 R.G. promossa da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Rivoli (TO), Corso Francia 139, presso C.F._2 lo studio dell'avv. MANASSERO MAURO, che li rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via CP PartitaIVA_1
Flaminia 334, presso lo studio dell'avv. MICHALICKOVA ZDENKA, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
In via istruttoria,
- Ammettere le prove dedotte;
Nel merito,
pagina 1 di 23 - accertata la responsabilità, per il sinistro occorso in data 18.07.2021, del signor Ing.
residente e domiciliato in Brno, Cihlářská 26, Repubblica Ceca, nella sua CP qualità di proprietario di , dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Persona_1 medesimo al risarcimento dei danni nella seguente misura: in favore del signo Parte_1
– danno biologico permanente 20% 41.957,00
– invalidità in regime di ricovero ospedaliero 20 giorni 1.980,00
– durata e grado dell'invalidità parziale:
– 40 giorni al 75% 2.970,00
– 40 giorni al 50% 1.980,00
– 30 giorni al 25 % 742,50
– incremento per sofferenza soggettiva 36% 15.104,52
– personalizzazione 39% 16.363,23
– spese documentate per cure e accertamenti 2.166,00
– spese ai fini medico legali 700,00
– a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata 5.000,00
In favore della signor Parte_2 Parte_1
– a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata 5.000,00
Con rifusione delle spese del giudizio in favore i entrambi gli attori, rimborso forfetario al
15 %, IVA 22 % e cpa 4% rifuse.
- Attesa la redazione degli atti del giudizio con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, si insta per l'applicazione del comma
1 bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del
Dec. Min. Giust. n. 37/20181 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. n. 147/2022”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che: a) le patologie pregresse del sig. , come descritte nelle cartelle cliniche del PS Persona_2 dell'Ospedale di Giulianova hanno causato l'incidente del sig. e per mero Per_2 tuziorismo, chiedere al CTU di riformare ed adeguare la CTU alle cartelle cliniche pagina 2 di 23 nominate, ai sensi del capitolo 5 dell'Ordinanza del Giudice Istruttore del 19.7.2023; b) in assenza di produzione dei certificati anagrafici dei medici e Persona_3 Per_4 da parte degli attori, di provvedere allo stralcio dei certificati medici emessi da loro e prodotti nel giudizio: in ogni caso di accertare e dichiarare: c) il sig. Persona_2
l'unico responsabile per il sinistro accaduto il 18.7.2021 a causa delle sue patologie pregresse esistenti e/o non curate;
d) rigettare la domanda di risarcimento di tutti i danni richiesti dagli attori e , incluso anche quello da Persona_2 Parte_3 vacanza rovinata.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato ai sensi del Regolamento UE 1748/2020 art. 18 in data 13.07.2022 i sigg.ri e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio il sig. , titolare della , esponendo che: CP Persona_1
- in data 16.01.2021 hanno acquistato sul sito Booking.com un soggiorno dal 17.07. al
31.07.2021 in una mobil home del Villaggio turistico “Salinello”, prenotando la casetta
Victoria mobile home lux, in Tortedo Lido (TE), lungomare Sirena nr.642, per trascorrere le vacanze estive con le nipoti e;
Per_5 Persona_6
- il primo giorno di vacanza, dopo la notte di un incessante pioggia, il 18.07.2021, alle ore 9, il sig. è uscito dalla casa mobile attraverso la veranda e, scendendo i Pt_1 primi gradini privi di corrimano e di nastro antiscivolo, è scivolato sul piano dello scalino ed è caduto all'indietro urtando la schiena sullo spigolo del gradino;
- soccorso in primo luogo dalla moglie , che si trovava ad alcuni metri Parte_2 di distanza, e dai consuoceri e , ospiti dello stesso Controparte_2 Persona_7
Villaggio, successivamente il sig. è stato trasferito con l'autoambulanza presso Pt_1 il Pronto Soccorso del Nosocomio di Giulianova, dove gli è stato diagnosticato un trauma lombo sacrale;
- in seguito ad un successivo accesso al Pronto Soccorso di Giulianova in data
20.07.2021, in data 24.07.2021 il sig. è poi stato trasferito con autoambulanza Pt_1
a Torino ove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione delle vertebre lesionate ed è stato ricoverato d'urgenza, dalla data del pagina 3 di 23 24.07.2021 al 12.08.2021, nel reparto di chirurgia Vertebrale presso l'Ospedale CTO con la diagnosi “Frattura L1 – L2, frattura dei processi trasversi di L1-L2 e frattura XII costa a dx”;
- successivamente all'evento, l'attore ha subito gravi conseguenze sia sul piano psicologico che negli aspetti di vita quotidiana, non svolgendo più viaggi all'estero, in particolare a serate di ballo, cene conviviali, nonché le attività con le nipoti, che Per_8 prima praticava quotidianamente, stante il timore di cadere e procurarsi ulteriori lesioni;
- inoltre, come accertato dalla relazione di perizia estesa dal medico legale dott.
[...]
egli ha subito un danno biologico permanente del 22-23% e una malattia di Per_9 complessivi giorni 150 (di cui 20 giorni al 100%, 40 giorni al 75%, 50 giorni al 50% e 40 giorni al 25%);
- l'attore ha peraltro subito un disagio psicologico transeunte, da fine luglio a dicembre
2021, come accertato dalla perizia redatta dalla psicologa dott.ssa ; Persona_10
- sia il sig. sia la sig.ra , poi, hanno subito un danno da vacanza Pt_1 Pt_2 rovinata, essendo gli stessi appena giunti nel resort per trascorre la vacanza estiva con le due nipotine al momento della verificazione del sinistro;
- sussiste la giurisdizione italiana, la competenza del foro di Torino e deve trovare applicazione la legge italiana, in ragione degli artt. 17 e 18 del Regolamento UE del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012 (Bruxelles I) e dell'art. 6 del
Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), nonché artt. 66 bis e 78 del Codice del
Consumatore, tenuto conto del luogo di residenza degli attori.
Hanno ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell'Ing. CP titolare della , anzitutto a titolo contrattuale, per essere la stessa proprietaria Persona_1 del manufatto oggetto del rapporto intercorso tra le parti, per non aver predisposto idonee cautele atte a scongiurare l'ipotesi che dall'utilizzo del bene potessero derivare conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti, non avendo in particolare il convenuto installato sulle scale di accesso alla mobil home un corrimano e dotato i gradini di bande antiscivolo, nonché a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per essere la responsabile della res in custodia. Persona_1
pagina 4 di 23 Per tali ragioni, gli attori hanno concluso domandando la condanna del convenuto al pagamento in favore del sig. della somma di euro CP Pt_1
100.824,00 per danno biologico e non patrimoniale, euro 3.357,21 per danno patrimoniale, nonché, in favore di entrambi i coniugi e , del danno da Pt_1 Pt_2 vacanza rovinata da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con comparsa in data 28.12.2022 si è costituito il convenuto , CP quale titolare della , corrente in BRNO Cap – 60200 – Cejl, Repubblica Persona_1
Ceca, il quale, non contestando la giurisdizione del Tribunale adito e l'applicazione della legge italiana, ha contrastato la pretesa avversaria, rappresentando:
- la necessità di estensione del contraddittorio nei confronti della società BOOKING
Internazionale, quale società mediatrice cui gli attori si sono rivolti per la prenotazione alberghiera;
- che il luogo ove il sig. è inciampato non è costituito da una rampa di scale Pt_1 bensì da due scalini di collegamento, non di uso pubblico e non superanti nel complesso i 50 cm da terra, sicché, in base alla normativa in materia di edilizia e sicurezza sul lavoro, non vi era l'obbligo di dotarli di un corrimano né di una ringhiera;
- che le forti piogge avvenute nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2021 avrebbero dovuto portare l'attore a prestare una maggiore attenzione nell'incedere sui gradini;
- che gli attori avrebbero dovuto meglio considerare il luogo scelto per la vacanza alla luce dell'accessibilità alle strutture recettive in rapporto alla propria età e capacità motoria;
- che devono essere valutate, sotto il profilo di un possibile concorso colposo, anche le mancate cure per assenza della diagnosi completa del PS di Giulianova in concorso con l'intervento chirurgico presso l'Ospedale CTO.
Ha concluso domandando in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità del sig. , assorbente ovvero Pt_1 quantomeno concorrente, nonché quella del litisconsorte necessario, del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Giulianova e, per l'effetto, la proporzionale riduzione di quanto eventualmente dovuto nel caso di condanna.
pagina 5 di 23 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legitimatio ad causam del convenuto e con ordinanza in data
13.3.2023 è stato dato che la fosse ditta individuale, con la conseguenza Persona_1 che correttamente, è stato evocato in giudizio e si fosse successivamente costituito il suo titolare, . CP
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza in data
19.7.2023 è stato dato atto della rinuncia di parte convenuta all'estensione del contraddittorio, rilevandosi peraltro che l'art. 17 Reg. CE n. 1215/12 non configura alcuna ipotesi di litisconsorte necessario, ipotesi che inoltre pacificamente non ricorre in caso di solidarietà passiva.
La causa è stata, quindi, istruita mediante CTU medico-legale.
All'esito, precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data
4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
*****
1) Sulla natura della responsabilità – onere della prova
La presente vertenza trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni subiti dagli attori in occasione del sinistro occorso in data 18.07.2021 al sig. , Pt_1 avanzata nei confronti del sig. , titolare della ditta individuale CP Persona_1
e residente in [...].
Trattandosi quest'ultimo di Paese appartenente all'Unione Europea, devono richiamarsi gli artt. 17 e 18 del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1215/2012 (Bruxelles I) e dell'art. 6 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), direttamente operanti nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 288 TFUE, la cui applicazione al caso di specie è stata condivisa anche dalla parte convenuta nelle proprie difese.
In particolare, ai sensi degli artt. 17 e 18 Reg. n. 1215/2012 sussiste la giurisdizione italiana, posto che i sigg.ri e risiedono a Rivoli e hanno Pt_1 Pt_2 stipulato in qualità di consumatori un contratto con l'odierno convenuto, residente in
Repubblica Ceca ma svolgente l'attività professionale in Italia.
pagina 6 di 23 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), trova applicazione al caso di specie la legge del Paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, quindi la legge italiana.
Ciò premesso, gli attori contestano la responsabilità dell'odierno convenuto per non aver predisposto le cautele necessarie ad evitare l'evento dannoso, in particolare per non aver dotato i gradini di accesso alla mobil home di un corrimano mancorrente e di bande antiscivolo, riconducendo la suddetta responsabilità all'art. 1218 c.c. ovvero all'art. 2051 c.c.
Sul punto, ritiene questo giudice che debba trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 1218 e ss c.c. vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale.
Occorre premettere che la distinzione tra le due responsabilità si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07).
Ed invero parte attrice ha documentato la stipulazione del contratto in data
16.01.2021, concluso tramite la piattaforma Booking.com (doc. 1 fascicolo parte attrice), avente ad oggetto la prenotazione alberghiera di una casa mobile (mobil home) per il periodo dal 17 al 31 luglio 2021, versando il corrispettivo di euro 2.012,00 (doc. 1, 2 e 3 fascicolo parte attrice).
Per pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21419/2013), il contratto di albergo costituisce un contratto atipico misto, caratterizzato dall'assunzione, da parte dell'albergatore, dell'obbligo di eseguire prestazioni molteplici ed eterogenee, prima tra tutte la concessione del godimento della stanza/immobile (casa mobile, nel caso di specie), ma altresì l'assunzione di obblighi di protezione ex art. 1175 c.c. e di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c., inteso nella fattispecie, come obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene, la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio nel rispetto delle normative vigenti, nonché la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente.
L'integrità e la sicurezza del cliente devono essere garantite in concreto al di là del rispetto formale delle norme, con la conseguenza che il titolare della struttura pagina 7 di 23 ricettiva si ritiene responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'omissione o del non corretto funzionamento delle necessarie misure di protezione.
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché
- diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi
1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019).
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) – altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del
13/02/2025).
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera pagina 8 di 23 allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Per contro, il debitore convenuto in giudizio deve fornire la prova liberatoria, ossia ha “l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili” (Cass.
29769/2022), quindi “deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 1045/2018, cfr. Cass. 22827/2014, Cass. 12561/2017).
Secondo i suesposti principi in materia di prova liberatoria, non è dunque sufficiente che il soggetto su cui grava l'obbligazione di protezione dimostri di aver rispettato la normativa in materia, poiché egli deve adottare tutte le cautele che, in relazione al caso concreto, siano necessarie a porre in sicurezza i luoghi e le persone rispetto al verificarsi di eventi che possano ritenersi prevedibili e, conseguentemente, evitabili.
2) Sull'accertamento della responsabilità
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, occorre premettere che la dinamica del sinistro risulti pacifica, ossia non vi è dubbio che il sig. in Pt_1 data 18.07.2021 sia caduto sui gradini avanti alla casa mobile, oggetto di contratto di albergo intercorso con l'impresa individuale convenuta.
Invero, l'ing. nella propria comparsa di costituzione nulla ha CP tempestivamente contestato sul punto, anzi ha articolato la propria difesa proprio sul presupposto che la caduta sia avvenuta sugli scalini della casa mobile oggetto di causa, assumendo, da un lato, di aver rispettato tutte le normative in materia di scale non ad pagina 9 di 23 uso pubblico e, dall'altro, che alla causazione del sinistro abbiano concorso altri fattori, quali le condizioni metereologiche, la capacità motoria del sig. ovvero l'opera Pt_1 dei sanitari successivamente intervenuti.
Ciò posto, risulta dagli atti e dai documenti prodotti come parte attrice abbia provato il titolo, cioè la stipulazione del contratto d'albergo (cfr. docc. 1, 3 fascicolo parte attrice) nonché il pagamento del prezzo mediante bonifico bancario europeo (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice) ed abbia allegato l'inadempimento del sig. , CP consistito nella mancata predisposizione delle necessarie misure di protezione, in particolare al fine di evitare lo scivolamento sui gradini in caso di pioggia, vale a dire che gli stessi fossero sprovvisti sia di corrimano sia di bande antiscivolo, come emerge dalle fotografie in atti (doc. 6 fascicolo parte attrice).
Sotto l'opposto versante della prova liberatoria gravante invece su parte convenuta, va anzitutto osservato che la circostanza che la normativa non preveda, per la tipologia di gradini presenti nella mobil home oggetto di causa, l'obbligo di apporre corrimani e/o bande antiscivolo, sia stata solo genericamente prospettata da parte convenuta, di tal ché non è stato dato ingresso in giudizio alla CTU tecnica in quanto meramente esplorativa.
In ogni caso, la necessità di adottare simili accorgimenti anche per il manufatto oggetto del presente giudizio ancorché non espressamente imposti dalla normativa di settore, si desume sia dalle caratteristiche ambientali del luogo in cui la stessa è collocata, trattandosi di casa mobile immersa nella natura, munita di scaletta in legno, priva di copertura e pertanto esposta alle intemperie, sia dalla destinazione d'uso della stessa, che costituisce rampa di accesso all'abitazione e ne è dunque fatto un utilizzo quotidiano da parte di possibili e differenti tipologie di utenti.
Peraltro, la stessa parte convenuta, prospettando la mancata prudenza da parte del sig. nella discesa dei gradini, ha dichiarato nella propria comparsa di Pt_1 costituzione che “La casa mobile coinvolta è sistemata sotto gli alberi, che anche senza pioggia trattengono l'umidità” (pag. 3 comparsa di costituzione), da cui deve desumersi come la possibilità che detti gradini si presentino umidi e scivolosi, costituisce una condizione sicuramente prevedibile.
pagina 10 di 23 Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il sig. non abbia fornito CP la prova della non imputabilità dell'inadempimento, sicché risulta sussistente una responsabilità di natura contrattuale in capo al medesimo.
Accertata la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., occorre tuttavia tenere in considerazione la complessiva dinamica del sinistro ai fini della valutazione di un concorso del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., incidente sul nesso di causalità e, peraltro, rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 1164/2020).
Secondo la Suprema Corte, ai fini del concorso di colpa del danneggiato rileva il fatto obiettivamente colposo, quale inosservanza del modello di condotta normalmente diligente.
Dalla dinamica del sinistro, emergente dagli atti non contestata, è emerso che la notte antecedente alla caduta vi fosse stato un forte temporale;
detta circostanza - che, per quanto esposto, era certamente prevedibile e non può costituire prova liberatoria per il sig. – avrebbe comunque dovuto allertare il sig. , al fine di CP Pt_1 apprestare una maggiore prudenza nella discesa.
D'altronde la caduta si è verificata intorno alle ore 9 del mattino, dunque in orario diurno ed in condizioni di luminosità favorevoli, tali da consentire all'attore di avvedersi della condizione di umidità e presumibile scivolosità dei gradini che si apprestava a discendere;
a ciò si aggiunga per stessa ammissione degli attori, lo stato dei luoghi non poteva essere loro ancora particolarmente famigliare o noto, posto che il sinistro è occorso proprio il primo giorno di permanenza presso la struttura di tal ché, anche tale ulteriore elemento avrebbe dovuto indurre il sig. a prestare più attenzione nel Pt_1 proprio incedere.
Le considerazioni tutte che precedono indicano una condotta negligente del danneggiato che rende dunque ragionevole prevedere un concorso colposo dello stesso ex art. 1227, 1° comma c.c. nella causazione della caduta e nelle lesioni riportate, da individuarsi nella misura del 30%.
3) Sulle risultanze della CTU e sulla quantificazione del danno patito dal sig.
Pt_1
pagina 11 di 23 Sotto il profilo della causalità giuridica gli attori hanno allegato che a causa del sinistro occorso, il sig. abbia subito un danno alla salute, una conseguente Pt_1 sofferenza morale soggettiva, nonché un danno patrimoniale legato alle spese mediche affrontate.
In corso di causa è stata esperita una CTU medico legale, nell'ambito della quale
è stato chiesto al CTU di individuare l'eziologia del fenomeno dannoso lamentato dal sig.
, nonché di accertare l'eventuale concorso causale di precedenti morbosi in Pt_1 capo allo stesso.
Sul punto, è noto che il giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n.
26854/22 conf. Cass. 13736/20, conf. Cass. 1190/15).
Il CTU dott. ha accertato che “a causa dell'evento occorso in data Persona_11
18.07.2021, il Signor riportò lesioni personali concretizzatesi in Parte_1
“Frattura L1-L2. Frattura dei processi trasversi di L1 e L2. Frattura XII costa destra”… “le lesioni sono state accertate clinicamente e strumentalmente;
tuttora sono evidenziabili all'esame obiettivo la cicatrice al tratto dorso-lombo-sacrale e limitazioni funzionali a carico della cerniera dorso-lombare e lombo-sacrale”.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, il CTU ha chiarito che “la durata della inabilità temporanea e il danno biologico permanente indicati, sono integralmente riconducibili alle conseguenza del sinistro in esame”, escludendo il concorso di fattori causali alternativi (ivi compresi “precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche
(diagnostiche o terapeutiche) effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale) come espressamente richiesto nel quesito affidatogli.
Rispondendo alle osservazioni presentate dalla parte convenuta, la quale ha evidenziato la sussistenza di “gravi patologie limitative dei movimenti, pericolose per l'attore il quale avrebbe potuto subire un incidente in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento. La causa della caduta non era il gradino, ma la fragilità dello scheletro pagina 12 di 23 dell'attore, la evidente osteoporosi e lo stato di salute dell'attore…” (cfr. note scritte del
5.6.2024, fascicolo parte convenuta), il CTU ha rilevato: “il periziato riportò, in seguito ad una caduta e non a un inciampo una frattura vertebrale tipo B3 che interessò due vertebre lombari, nonché i processi trasversi ed inoltre la frattura della XII costa destra e, quindi, su base traumatica. Se le fratture vertebrali (e, a questo punto, anche quella costale), si fossero verificate su base osteoporotica, come sostenuto dall'Avv. di Parte
Convenuta (e si è visto che ciò non corrisponde alla realtà dei fatti in quanto le fratture da osteoporosi si localizzano a livello del corpo vertebrale (fratture somatiche) che assume la tipica forma a cuneo) il grado di osteoporosi avrebbe dovuto essere di grado tale da comportare, ad un semplice colpo di tosse, fratture costali multiple. Le fratture descritte si verificarono in conseguenza dell'urto della schiena del periziato contro i gradini di una scaletta, essendo lo stesso scivolato su un gradino bagnato e sporco di foglie, con conseguente caduta all'indietro. Se l'evento traumatico non si fosse verificato, il periziato, ancorché affetto da osteoporosi, non avrebbe riportato alcuna lesione”.
Riguardo alla quantificazione dei danni, il CTU ha accertato un danno biologico permanente, non suscettibile di miglioramento, “valutabile nella misura del 20% (venti per cento), …; la menomazione consiste nella descritta cicatrice epispinosa dorso-lombo- sacrale, nelle descritte limitazioni funzionali a carico del rachide dorso-lombare e lombo- sacrale. Tale quadro non ha conseguenze sulle funzioni vitali in cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato;
non è stato evidenziato un danno biologico di natura psichica”.
Inoltre, il CTU ha così quantificato il danno biologico temporaneo:
“- durata dell'invalidità in regime di ricovero ospedaliero: 20 giorni
- durata della residua invalidità totale: 0 giorni
- durata e grado dell'invalidità parziale: 40 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 30 giorni al
25%”.
Le conclusioni sopra enunciate sono da condividersi per il rigore scientifico con cui la CTU è stata condotta, nonché per la coerenza delle argomentazioni, delle motivazioni e delle conclusioni cui è pervenuta nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.
pagina 13 di 23 Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di (che prevedono la Per_11 liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato pagina 14 di 23 ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore, con riconoscimento del solo danno morale, tenuto conto che il fatto traumatico ha generato nel sig. uno stato di ansia e di disagio Pt_1 psicologico, come emerso altresì dalla CTU esperita, che tuttavia non ha determinato una incidenza in punto danno biologico permanente (CTU pag. 15: “non è stato pagina 15 di 23 evidenziato un danno biologico di natura psichica”), bensì una sofferenza di tipo transitorio (CTU pag. 12 “si evidenzia solo un lieve stato ansioso situazionale”).
Si ritiene, inoltre, che sussista una condizione di maggior fragilità nel soggetto anziano danneggiato, il quale presenta un minor grado di resilienza e adattabilità, rispetto alle variazioni del suo stato psicofisico, specie quando queste ultime siano repentine e drastiche.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22 conf. Cass. 31681/2024).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, né tantomeno ciò emerge dalla CTU esperita, ove anzi si legge che ““la valutazione dell'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività
pagina 16 di 23 della vita quotidiana è da ricomprendere nella valutazione già espressa in termini di incapacità biologica temporanea. I postumi permanenti non hanno incidenza sulle ordinarie attività della vita (nutrirsi, vestirsi, provvedere a se stesso, normale deambulazione ecc.); è da segnalare, tuttavia, una moderata difficoltà nell'espletamento di attività che comportino frequenti flessioni del tronco, sollevamento di gravi e una modesta difficoltà nel mantenere prolungata stazione eretta e nella prolungata deambulazione. Di tali aspetti si è tenuto conto nella valutazione dei postumi permanenti”.
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componete della sofferenza soggettiva interiore, con esclusione dell'ulteriore aumento per la personalizzazione;
come noto, le Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato come segue (tenuto conto dell'età del minore all'epoca dei fatti – 73 anni):
IP 20 % e danno morale € 66.320,00
ITP 20 gg. € 2.300,00
ITP 40 gg. al 75%. € 3.450,00
ITP 40 giorni al 50% € 2.300,00
ITP 30 giorni al 25% € 862,50
Totale € 75.232,50
L'importo così determinato viene liquidato all'attualità, comprensivo della rivalutazione già maturata (essendosi fatta applicazione delle ultime tabelle di e Per_11 non di quelle vigenti all'epoca del sinistro).
Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
pagina 17 di 23 Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
pagina 18 di 23 Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
All'importo come sopra riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale vanno inoltre aggiunte le spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal
CTU nell'importo complessivo di € 1.943,24, comprensive di costi ed esborsi per le perizie medico legali di parte ante causam, da ritenersi congrue in quanto propedeutiche all'introduzione della vertenza ed alla quantificazione del danno.
Devono inoltre riconoscersi le spese sostenute per il trasporto in autoambulanza pari ad euro 1.000,00, atteso che dalla CTU esperita ne emerge la necessità in rapporto alle lesioni subite.
Detto importo complessivamente determinato in € 2.943,24, trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorato della sola rivalutazione da calcolarsi a partire dalla data del sinistro (per praticità) così per complessivi € 3.425,93.
4. Sul danno da vacanza rovinata
Parti attrici hanno infine domandato il ristoro del danno da vacanza rovinata, quale pregiudizio conseguito alla perdita dell'occasione di riposo, di svago e di divertimento con le due nipoti, del valore soggettivo attribuito alla irripetibile occasione di vacanza con le due nipotine, oltre ai disagi subiti sia per gli accessi al nosocomio locale, sia per il trasferimento del sig. fino a Torino in ambulanza. Pt_1
Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. 26142/23 conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14662 del 14/07/2015).
pagina 19 di 23 Ora l'art. 46 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ha offerto un pieno riconoscimento normativo al conseguente diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, dopo anni di elaborazione giurisprudenziale di matrice italiana e comunitaria, ammettendo la possibilità per il viaggiatore, nel caso che l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, di ”chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Trattandosi pacificamente di danno extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, lo stesso può esser provato presunzioni sulla base di nozioni di comune esperienza (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7748 del 08/04/2020, Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/05/2018, Cass.
20661/2024).
Nel caso di specie può certamente ritenersi provato come i signori e Pt_1 [...]
abbiano patito un'indubbia sofferenza soggettiva legata non solo alla impossibilità Pt_2 di condurre serenamente a termine la propria vacanza, trascorrendo un momento di svago e riposo con la propria famiglia, bensì anche connessa alla preoccupazione legata allo stato di salute del sig. , costretto ad alcuni accessi al Pronto Soccorso del Pt_1 nosocomio locale nel periodo dal 18 a 20 luglio ed al successivo trasferimento presso l'Ospedale torinese CTO, ove lo stesso è stato poi sottoposto ad intervento chirurgico il
24.7 ed è rimasto ricoverato per alcune settimane fino al 12.8.
La circostanza poi che l'evento sia occorso proprio il primo giorno di permanenza presso la mobil home del convenuto rende ulteriormente ed immediatamente comprensibile il disagio sofferto dallo stesso e dalla consorte per l'impossibile di godere appieno di un momento di riposo e svago atteso, da trascorrere con i propri familiari.
Deve infine ritenersi sussistente il diritto al risarcimento del danno anche in favore della sig.ra in ragione del fatto che ella, moglie del sig. , abbia assistito Pt_2 Pt_1 il proprio congiunto nei vari accessi presso l'Ospedale di Giulianova, sia rimasta al pagina 20 di 23 capezzale del marito nel corso del ricovero presso il CTO, fornendogli la necessaria assistenza morale e materiale e dunque abbia ragionevolmente sofferto in conseguenza dell'imprevisto peggioramento delle condizioni di salute del marito a causa del sinistro occorso proprio durante la vacanza.
Venendo alla liquidazione del danno, da condursi necessariamente in via equitativa, ritiene questo giudice che possa essere riconosciuta in favore degli attori la somma di €
2.500,00 cadauno, determinata avuto riguardo al costo sborsato per il pernottamento che non è stato adeguatamente e pienamente fruito presso la struttura del convenuto.
5. Sulla quantificazione dei danni – concorso colposo del danneggiato 1227 co 1
c.c.
In conclusione, i danni patiti dal sig. conseguenti al sinistro per Parte_1 cui è causa ammontano a complessivi € 78.658,43 (€ 75.232,50 danno non patrimoniale
+ € 3.425,93 danno patrimoniale).
Su detto importo, tuttavia deve essere applicata la decurtazione del 30% tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato come sopra determinato.
L'importo finale riconosciuto in favore del sig. ammonta a € Parte_1
55.060,90, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parimenti, anche sulla voce di danno da vacanza rovinata deve essere applicata la decurtazione del 30% come sopra indicato;
l'importo finale dovuto a tale titolo per ciascuno degli attori ammonta dunque a € 1.750,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di CP
.
[...]
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum (scaglione da euro da € 52.001 a €260.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta (così applicandosi i valori medi con riduzione del 50% della fase istruttoria dato lo svolgimento della sola CTU medico legale), nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca); l'importo dei compensi viene pagina 21 di 23 inoltre aumentato del 30% giusta applicazione dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, restando invece escluso l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM cit. non sussistendone i presupposti.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste, nei rapporti interni, in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuto e condanna il convenuto , al pagamento in favore CP di della somma di euro € 56.810,90, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pronuncia al saldo;
▪ dichiara tenuto e condanna il convenuto , al pagamento in favore CP di della somma di euro € 1.750,00, oltre interessi legali dalla Parte_2 data della pronuncia al saldo;
▪ condanna il convenuto a rimborsare le spese di lite in favore di CP parte attrice, che liquida in complessivi € 14.648,40, oltre € 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di
. CP
Così deciso in Torino, il 13/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal MOT Amanda Coggiola
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 13597/2022 R.G. promossa da:
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Rivoli (TO), Corso Francia 139, presso C.F._2 lo studio dell'avv. MANASSERO MAURO, che li rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTORI -
-
contro
-
, c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Via CP PartitaIVA_1
Flaminia 334, presso lo studio dell'avv. MICHALICKOVA ZDENKA, che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Contrariis reiectis,
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,
In via istruttoria,
- Ammettere le prove dedotte;
Nel merito,
pagina 1 di 23 - accertata la responsabilità, per il sinistro occorso in data 18.07.2021, del signor Ing.
residente e domiciliato in Brno, Cihlářská 26, Repubblica Ceca, nella sua CP qualità di proprietario di , dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Persona_1 medesimo al risarcimento dei danni nella seguente misura: in favore del signo Parte_1
– danno biologico permanente 20% 41.957,00
– invalidità in regime di ricovero ospedaliero 20 giorni 1.980,00
– durata e grado dell'invalidità parziale:
– 40 giorni al 75% 2.970,00
– 40 giorni al 50% 1.980,00
– 30 giorni al 25 % 742,50
– incremento per sofferenza soggettiva 36% 15.104,52
– personalizzazione 39% 16.363,23
– spese documentate per cure e accertamenti 2.166,00
– spese ai fini medico legali 700,00
– a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata 5.000,00
In favore della signor Parte_2 Parte_1
– a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata 5.000,00
Con rifusione delle spese del giudizio in favore i entrambi gli attori, rimborso forfetario al
15 %, IVA 22 % e cpa 4% rifuse.
- Attesa la redazione degli atti del giudizio con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, si insta per l'applicazione del comma
1 bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del
Dec. Min. Giust. n. 37/20181 e dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.M. n. 147/2022”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che: a) le patologie pregresse del sig. , come descritte nelle cartelle cliniche del PS Persona_2 dell'Ospedale di Giulianova hanno causato l'incidente del sig. e per mero Per_2 tuziorismo, chiedere al CTU di riformare ed adeguare la CTU alle cartelle cliniche pagina 2 di 23 nominate, ai sensi del capitolo 5 dell'Ordinanza del Giudice Istruttore del 19.7.2023; b) in assenza di produzione dei certificati anagrafici dei medici e Persona_3 Per_4 da parte degli attori, di provvedere allo stralcio dei certificati medici emessi da loro e prodotti nel giudizio: in ogni caso di accertare e dichiarare: c) il sig. Persona_2
l'unico responsabile per il sinistro accaduto il 18.7.2021 a causa delle sue patologie pregresse esistenti e/o non curate;
d) rigettare la domanda di risarcimento di tutti i danni richiesti dagli attori e , incluso anche quello da Persona_2 Parte_3 vacanza rovinata.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato ai sensi del Regolamento UE 1748/2020 art. 18 in data 13.07.2022 i sigg.ri e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio il sig. , titolare della , esponendo che: CP Persona_1
- in data 16.01.2021 hanno acquistato sul sito Booking.com un soggiorno dal 17.07. al
31.07.2021 in una mobil home del Villaggio turistico “Salinello”, prenotando la casetta
Victoria mobile home lux, in Tortedo Lido (TE), lungomare Sirena nr.642, per trascorrere le vacanze estive con le nipoti e;
Per_5 Persona_6
- il primo giorno di vacanza, dopo la notte di un incessante pioggia, il 18.07.2021, alle ore 9, il sig. è uscito dalla casa mobile attraverso la veranda e, scendendo i Pt_1 primi gradini privi di corrimano e di nastro antiscivolo, è scivolato sul piano dello scalino ed è caduto all'indietro urtando la schiena sullo spigolo del gradino;
- soccorso in primo luogo dalla moglie , che si trovava ad alcuni metri Parte_2 di distanza, e dai consuoceri e , ospiti dello stesso Controparte_2 Persona_7
Villaggio, successivamente il sig. è stato trasferito con l'autoambulanza presso Pt_1 il Pronto Soccorso del Nosocomio di Giulianova, dove gli è stato diagnosticato un trauma lombo sacrale;
- in seguito ad un successivo accesso al Pronto Soccorso di Giulianova in data
20.07.2021, in data 24.07.2021 il sig. è poi stato trasferito con autoambulanza Pt_1
a Torino ove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di stabilizzazione e decompressione delle vertebre lesionate ed è stato ricoverato d'urgenza, dalla data del pagina 3 di 23 24.07.2021 al 12.08.2021, nel reparto di chirurgia Vertebrale presso l'Ospedale CTO con la diagnosi “Frattura L1 – L2, frattura dei processi trasversi di L1-L2 e frattura XII costa a dx”;
- successivamente all'evento, l'attore ha subito gravi conseguenze sia sul piano psicologico che negli aspetti di vita quotidiana, non svolgendo più viaggi all'estero, in particolare a serate di ballo, cene conviviali, nonché le attività con le nipoti, che Per_8 prima praticava quotidianamente, stante il timore di cadere e procurarsi ulteriori lesioni;
- inoltre, come accertato dalla relazione di perizia estesa dal medico legale dott.
[...]
egli ha subito un danno biologico permanente del 22-23% e una malattia di Per_9 complessivi giorni 150 (di cui 20 giorni al 100%, 40 giorni al 75%, 50 giorni al 50% e 40 giorni al 25%);
- l'attore ha peraltro subito un disagio psicologico transeunte, da fine luglio a dicembre
2021, come accertato dalla perizia redatta dalla psicologa dott.ssa ; Persona_10
- sia il sig. sia la sig.ra , poi, hanno subito un danno da vacanza Pt_1 Pt_2 rovinata, essendo gli stessi appena giunti nel resort per trascorre la vacanza estiva con le due nipotine al momento della verificazione del sinistro;
- sussiste la giurisdizione italiana, la competenza del foro di Torino e deve trovare applicazione la legge italiana, in ragione degli artt. 17 e 18 del Regolamento UE del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012 (Bruxelles I) e dell'art. 6 del
Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), nonché artt. 66 bis e 78 del Codice del
Consumatore, tenuto conto del luogo di residenza degli attori.
Hanno ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell'Ing. CP titolare della , anzitutto a titolo contrattuale, per essere la stessa proprietaria Persona_1 del manufatto oggetto del rapporto intercorso tra le parti, per non aver predisposto idonee cautele atte a scongiurare l'ipotesi che dall'utilizzo del bene potessero derivare conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti, non avendo in particolare il convenuto installato sulle scale di accesso alla mobil home un corrimano e dotato i gradini di bande antiscivolo, nonché a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per essere la responsabile della res in custodia. Persona_1
pagina 4 di 23 Per tali ragioni, gli attori hanno concluso domandando la condanna del convenuto al pagamento in favore del sig. della somma di euro CP Pt_1
100.824,00 per danno biologico e non patrimoniale, euro 3.357,21 per danno patrimoniale, nonché, in favore di entrambi i coniugi e , del danno da Pt_1 Pt_2 vacanza rovinata da liquidare equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con comparsa in data 28.12.2022 si è costituito il convenuto , CP quale titolare della , corrente in BRNO Cap – 60200 – Cejl, Repubblica Persona_1
Ceca, il quale, non contestando la giurisdizione del Tribunale adito e l'applicazione della legge italiana, ha contrastato la pretesa avversaria, rappresentando:
- la necessità di estensione del contraddittorio nei confronti della società BOOKING
Internazionale, quale società mediatrice cui gli attori si sono rivolti per la prenotazione alberghiera;
- che il luogo ove il sig. è inciampato non è costituito da una rampa di scale Pt_1 bensì da due scalini di collegamento, non di uso pubblico e non superanti nel complesso i 50 cm da terra, sicché, in base alla normativa in materia di edilizia e sicurezza sul lavoro, non vi era l'obbligo di dotarli di un corrimano né di una ringhiera;
- che le forti piogge avvenute nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2021 avrebbero dovuto portare l'attore a prestare una maggiore attenzione nell'incedere sui gradini;
- che gli attori avrebbero dovuto meglio considerare il luogo scelto per la vacanza alla luce dell'accessibilità alle strutture recettive in rapporto alla propria età e capacità motoria;
- che devono essere valutate, sotto il profilo di un possibile concorso colposo, anche le mancate cure per assenza della diagnosi completa del PS di Giulianova in concorso con l'intervento chirurgico presso l'Ospedale CTO.
Ha concluso domandando in via principale il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità del sig. , assorbente ovvero Pt_1 quantomeno concorrente, nonché quella del litisconsorte necessario, del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Giulianova e, per l'effetto, la proporzionale riduzione di quanto eventualmente dovuto nel caso di condanna.
pagina 5 di 23 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legitimatio ad causam del convenuto e con ordinanza in data
13.3.2023 è stato dato che la fosse ditta individuale, con la conseguenza Persona_1 che correttamente, è stato evocato in giudizio e si fosse successivamente costituito il suo titolare, . CP
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza in data
19.7.2023 è stato dato atto della rinuncia di parte convenuta all'estensione del contraddittorio, rilevandosi peraltro che l'art. 17 Reg. CE n. 1215/12 non configura alcuna ipotesi di litisconsorte necessario, ipotesi che inoltre pacificamente non ricorre in caso di solidarietà passiva.
La causa è stata, quindi, istruita mediante CTU medico-legale.
All'esito, precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data
4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
*****
1) Sulla natura della responsabilità – onere della prova
La presente vertenza trae origine dalla domanda di risarcimento dei danni subiti dagli attori in occasione del sinistro occorso in data 18.07.2021 al sig. , Pt_1 avanzata nei confronti del sig. , titolare della ditta individuale CP Persona_1
e residente in [...].
Trattandosi quest'ultimo di Paese appartenente all'Unione Europea, devono richiamarsi gli artt. 17 e 18 del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1215/2012 (Bruxelles I) e dell'art. 6 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), direttamente operanti nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 288 TFUE, la cui applicazione al caso di specie è stata condivisa anche dalla parte convenuta nelle proprie difese.
In particolare, ai sensi degli artt. 17 e 18 Reg. n. 1215/2012 sussiste la giurisdizione italiana, posto che i sigg.ri e risiedono a Rivoli e hanno Pt_1 Pt_2 stipulato in qualità di consumatori un contratto con l'odierno convenuto, residente in
Repubblica Ceca ma svolgente l'attività professionale in Italia.
pagina 6 di 23 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), trova applicazione al caso di specie la legge del Paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, quindi la legge italiana.
Ciò premesso, gli attori contestano la responsabilità dell'odierno convenuto per non aver predisposto le cautele necessarie ad evitare l'evento dannoso, in particolare per non aver dotato i gradini di accesso alla mobil home di un corrimano mancorrente e di bande antiscivolo, riconducendo la suddetta responsabilità all'art. 1218 c.c. ovvero all'art. 2051 c.c.
Sul punto, ritiene questo giudice che debba trovare applicazione il disposto di cui agli artt. 1218 e ss c.c. vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale.
Occorre premettere che la distinzione tra le due responsabilità si fonda non sulla natura dell'interesse leso bensì sull'esistenza o meno di una pregressa relazione tra soggetti e quindi di un programma specifico di comportamento (Cass. 21619/07).
Ed invero parte attrice ha documentato la stipulazione del contratto in data
16.01.2021, concluso tramite la piattaforma Booking.com (doc. 1 fascicolo parte attrice), avente ad oggetto la prenotazione alberghiera di una casa mobile (mobil home) per il periodo dal 17 al 31 luglio 2021, versando il corrispettivo di euro 2.012,00 (doc. 1, 2 e 3 fascicolo parte attrice).
Per pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21419/2013), il contratto di albergo costituisce un contratto atipico misto, caratterizzato dall'assunzione, da parte dell'albergatore, dell'obbligo di eseguire prestazioni molteplici ed eterogenee, prima tra tutte la concessione del godimento della stanza/immobile (casa mobile, nel caso di specie), ma altresì l'assunzione di obblighi di protezione ex art. 1175 c.c. e di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1375 c.c., inteso nella fattispecie, come obbligo di garantire la sorveglianza, l'igiene, la sicurezza dei luoghi ove si svolge il servizio nel rispetto delle normative vigenti, nonché la sicurezza e l'incolumità fisica del cliente.
L'integrità e la sicurezza del cliente devono essere garantite in concreto al di là del rispetto formale delle norme, con la conseguenza che il titolare della struttura pagina 7 di 23 ricettiva si ritiene responsabile per i danni subiti dal cliente a causa dell'omissione o del non corretto funzionamento delle necessarie misure di protezione.
Orbene, in tema di responsabilità da inadempimento di obbligazioni diverse da quelle di c.d. facere professionale trovano applicazione i principi generali enunciati dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 13533/2001.
In proposito, una volta che il creditore abbia fornito in giudizio la prova della fonte del rapporto obbligatorio (contrattuale ovvero legale) e abbia allegato l'inadempimento, opera il principio della c.d. “presunzione della persistenza del diritto insoddisfatto”; è onere del debitore vincere tale presunzione, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dalla circostanza che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.
La Suprema Corte ha più volte precisato che, sul piano eziologico, per le obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, grava a carico del creditore della prestazione soltanto l'onere di provare la causalità giuridica, mentre l'inadempimento che “assorbe” la causalità materiale (senza, però, eliderla, sul piano concettuale, poiché
- diversamente opinando - non avrebbe alcun senso la norma di cui all'art. 1227, commi
1 e 2, c.c.) deve essere dal creditore soltanto allegato (in tal senso, Sez. 3, Ordinanza n.
12760 del 09/05/2024, che richiama in motivazione Sez. 3, Sentenze nn. 28991 e 28992 dell'11/11/2019).
Rispetto all'inadempimento - che corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e, dunque, al danno evento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28991 dell'11/11/2019) – altro è il danno conseguenza risarcibile, che lo stesso attore deve provare, in uno al nesso di causalità giuridica (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3689 del
13/02/2025).
Declinando ulteriormente tali principi la Cassazione ha altresì affermato che “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quello derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera pagina 8 di 23 allegazione dell'inadempimento, in ragione della cd. "prova evidenziale" della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
2520 del 03/02/2025, fattispecie in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lesioni conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, ove correttamente il giudice di merito aveva ritenuto non raggiunta la prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato, stante l'insufficienza, a tal fine, dell'accertato inadempimento all'obbligazione di corretta installazione).
Per contro, il debitore convenuto in giudizio deve fornire la prova liberatoria, ossia ha “l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili” (Cass.
29769/2022), quindi “deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ossia di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. 1045/2018, cfr. Cass. 22827/2014, Cass. 12561/2017).
Secondo i suesposti principi in materia di prova liberatoria, non è dunque sufficiente che il soggetto su cui grava l'obbligazione di protezione dimostri di aver rispettato la normativa in materia, poiché egli deve adottare tutte le cautele che, in relazione al caso concreto, siano necessarie a porre in sicurezza i luoghi e le persone rispetto al verificarsi di eventi che possano ritenersi prevedibili e, conseguentemente, evitabili.
2) Sull'accertamento della responsabilità
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, occorre premettere che la dinamica del sinistro risulti pacifica, ossia non vi è dubbio che il sig. in Pt_1 data 18.07.2021 sia caduto sui gradini avanti alla casa mobile, oggetto di contratto di albergo intercorso con l'impresa individuale convenuta.
Invero, l'ing. nella propria comparsa di costituzione nulla ha CP tempestivamente contestato sul punto, anzi ha articolato la propria difesa proprio sul presupposto che la caduta sia avvenuta sugli scalini della casa mobile oggetto di causa, assumendo, da un lato, di aver rispettato tutte le normative in materia di scale non ad pagina 9 di 23 uso pubblico e, dall'altro, che alla causazione del sinistro abbiano concorso altri fattori, quali le condizioni metereologiche, la capacità motoria del sig. ovvero l'opera Pt_1 dei sanitari successivamente intervenuti.
Ciò posto, risulta dagli atti e dai documenti prodotti come parte attrice abbia provato il titolo, cioè la stipulazione del contratto d'albergo (cfr. docc. 1, 3 fascicolo parte attrice) nonché il pagamento del prezzo mediante bonifico bancario europeo (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice) ed abbia allegato l'inadempimento del sig. , CP consistito nella mancata predisposizione delle necessarie misure di protezione, in particolare al fine di evitare lo scivolamento sui gradini in caso di pioggia, vale a dire che gli stessi fossero sprovvisti sia di corrimano sia di bande antiscivolo, come emerge dalle fotografie in atti (doc. 6 fascicolo parte attrice).
Sotto l'opposto versante della prova liberatoria gravante invece su parte convenuta, va anzitutto osservato che la circostanza che la normativa non preveda, per la tipologia di gradini presenti nella mobil home oggetto di causa, l'obbligo di apporre corrimani e/o bande antiscivolo, sia stata solo genericamente prospettata da parte convenuta, di tal ché non è stato dato ingresso in giudizio alla CTU tecnica in quanto meramente esplorativa.
In ogni caso, la necessità di adottare simili accorgimenti anche per il manufatto oggetto del presente giudizio ancorché non espressamente imposti dalla normativa di settore, si desume sia dalle caratteristiche ambientali del luogo in cui la stessa è collocata, trattandosi di casa mobile immersa nella natura, munita di scaletta in legno, priva di copertura e pertanto esposta alle intemperie, sia dalla destinazione d'uso della stessa, che costituisce rampa di accesso all'abitazione e ne è dunque fatto un utilizzo quotidiano da parte di possibili e differenti tipologie di utenti.
Peraltro, la stessa parte convenuta, prospettando la mancata prudenza da parte del sig. nella discesa dei gradini, ha dichiarato nella propria comparsa di Pt_1 costituzione che “La casa mobile coinvolta è sistemata sotto gli alberi, che anche senza pioggia trattengono l'umidità” (pag. 3 comparsa di costituzione), da cui deve desumersi come la possibilità che detti gradini si presentino umidi e scivolosi, costituisce una condizione sicuramente prevedibile.
pagina 10 di 23 Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che il sig. non abbia fornito CP la prova della non imputabilità dell'inadempimento, sicché risulta sussistente una responsabilità di natura contrattuale in capo al medesimo.
Accertata la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c., occorre tuttavia tenere in considerazione la complessiva dinamica del sinistro ai fini della valutazione di un concorso del fatto colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., incidente sul nesso di causalità e, peraltro, rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. 1164/2020).
Secondo la Suprema Corte, ai fini del concorso di colpa del danneggiato rileva il fatto obiettivamente colposo, quale inosservanza del modello di condotta normalmente diligente.
Dalla dinamica del sinistro, emergente dagli atti non contestata, è emerso che la notte antecedente alla caduta vi fosse stato un forte temporale;
detta circostanza - che, per quanto esposto, era certamente prevedibile e non può costituire prova liberatoria per il sig. – avrebbe comunque dovuto allertare il sig. , al fine di CP Pt_1 apprestare una maggiore prudenza nella discesa.
D'altronde la caduta si è verificata intorno alle ore 9 del mattino, dunque in orario diurno ed in condizioni di luminosità favorevoli, tali da consentire all'attore di avvedersi della condizione di umidità e presumibile scivolosità dei gradini che si apprestava a discendere;
a ciò si aggiunga per stessa ammissione degli attori, lo stato dei luoghi non poteva essere loro ancora particolarmente famigliare o noto, posto che il sinistro è occorso proprio il primo giorno di permanenza presso la struttura di tal ché, anche tale ulteriore elemento avrebbe dovuto indurre il sig. a prestare più attenzione nel Pt_1 proprio incedere.
Le considerazioni tutte che precedono indicano una condotta negligente del danneggiato che rende dunque ragionevole prevedere un concorso colposo dello stesso ex art. 1227, 1° comma c.c. nella causazione della caduta e nelle lesioni riportate, da individuarsi nella misura del 30%.
3) Sulle risultanze della CTU e sulla quantificazione del danno patito dal sig.
Pt_1
pagina 11 di 23 Sotto il profilo della causalità giuridica gli attori hanno allegato che a causa del sinistro occorso, il sig. abbia subito un danno alla salute, una conseguente Pt_1 sofferenza morale soggettiva, nonché un danno patrimoniale legato alle spese mediche affrontate.
In corso di causa è stata esperita una CTU medico legale, nell'ambito della quale
è stato chiesto al CTU di individuare l'eziologia del fenomeno dannoso lamentato dal sig.
, nonché di accertare l'eventuale concorso causale di precedenti morbosi in Pt_1 capo allo stesso.
Sul punto, è noto che il giudice “può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. n.
26854/22 conf. Cass. 13736/20, conf. Cass. 1190/15).
Il CTU dott. ha accertato che “a causa dell'evento occorso in data Persona_11
18.07.2021, il Signor riportò lesioni personali concretizzatesi in Parte_1
“Frattura L1-L2. Frattura dei processi trasversi di L1 e L2. Frattura XII costa destra”… “le lesioni sono state accertate clinicamente e strumentalmente;
tuttora sono evidenziabili all'esame obiettivo la cicatrice al tratto dorso-lombo-sacrale e limitazioni funzionali a carico della cerniera dorso-lombare e lombo-sacrale”.
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, il CTU ha chiarito che “la durata della inabilità temporanea e il danno biologico permanente indicati, sono integralmente riconducibili alle conseguenza del sinistro in esame”, escludendo il concorso di fattori causali alternativi (ivi compresi “precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche
(diagnostiche o terapeutiche) effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale) come espressamente richiesto nel quesito affidatogli.
Rispondendo alle osservazioni presentate dalla parte convenuta, la quale ha evidenziato la sussistenza di “gravi patologie limitative dei movimenti, pericolose per l'attore il quale avrebbe potuto subire un incidente in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento. La causa della caduta non era il gradino, ma la fragilità dello scheletro pagina 12 di 23 dell'attore, la evidente osteoporosi e lo stato di salute dell'attore…” (cfr. note scritte del
5.6.2024, fascicolo parte convenuta), il CTU ha rilevato: “il periziato riportò, in seguito ad una caduta e non a un inciampo una frattura vertebrale tipo B3 che interessò due vertebre lombari, nonché i processi trasversi ed inoltre la frattura della XII costa destra e, quindi, su base traumatica. Se le fratture vertebrali (e, a questo punto, anche quella costale), si fossero verificate su base osteoporotica, come sostenuto dall'Avv. di Parte
Convenuta (e si è visto che ciò non corrisponde alla realtà dei fatti in quanto le fratture da osteoporosi si localizzano a livello del corpo vertebrale (fratture somatiche) che assume la tipica forma a cuneo) il grado di osteoporosi avrebbe dovuto essere di grado tale da comportare, ad un semplice colpo di tosse, fratture costali multiple. Le fratture descritte si verificarono in conseguenza dell'urto della schiena del periziato contro i gradini di una scaletta, essendo lo stesso scivolato su un gradino bagnato e sporco di foglie, con conseguente caduta all'indietro. Se l'evento traumatico non si fosse verificato, il periziato, ancorché affetto da osteoporosi, non avrebbe riportato alcuna lesione”.
Riguardo alla quantificazione dei danni, il CTU ha accertato un danno biologico permanente, non suscettibile di miglioramento, “valutabile nella misura del 20% (venti per cento), …; la menomazione consiste nella descritta cicatrice epispinosa dorso-lombo- sacrale, nelle descritte limitazioni funzionali a carico del rachide dorso-lombare e lombo- sacrale. Tale quadro non ha conseguenze sulle funzioni vitali in cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato;
non è stato evidenziato un danno biologico di natura psichica”.
Inoltre, il CTU ha così quantificato il danno biologico temporaneo:
“- durata dell'invalidità in regime di ricovero ospedaliero: 20 giorni
- durata della residua invalidità totale: 0 giorni
- durata e grado dell'invalidità parziale: 40 giorni al 75%, 40 giorni al 50% e 30 giorni al
25%”.
Le conclusioni sopra enunciate sono da condividersi per il rigore scientifico con cui la CTU è stata condotta, nonché per la coerenza delle argomentazioni, delle motivazioni e delle conclusioni cui è pervenuta nel pieno rispetto del contraddittorio con le parti.
pagina 13 di 23 Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di (che prevedono la Per_11 liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato pagina 14 di 23 ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'incremento del danno per sofferenza soggettiva interiore, con riconoscimento del solo danno morale, tenuto conto che il fatto traumatico ha generato nel sig. uno stato di ansia e di disagio Pt_1 psicologico, come emerso altresì dalla CTU esperita, che tuttavia non ha determinato una incidenza in punto danno biologico permanente (CTU pag. 15: “non è stato pagina 15 di 23 evidenziato un danno biologico di natura psichica”), bensì una sofferenza di tipo transitorio (CTU pag. 12 “si evidenzia solo un lieve stato ansioso situazionale”).
Si ritiene, inoltre, che sussista una condizione di maggior fragilità nel soggetto anziano danneggiato, il quale presenta un minor grado di resilienza e adattabilità, rispetto alle variazioni del suo stato psicofisico, specie quando queste ultime siano repentine e drastiche.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. n.
12046/21); ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22 conf. Cass. 31681/2024).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova della sussistenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, né tantomeno ciò emerge dalla CTU esperita, ove anzi si legge che ““la valutazione dell'incidenza sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività
pagina 16 di 23 della vita quotidiana è da ricomprendere nella valutazione già espressa in termini di incapacità biologica temporanea. I postumi permanenti non hanno incidenza sulle ordinarie attività della vita (nutrirsi, vestirsi, provvedere a se stesso, normale deambulazione ecc.); è da segnalare, tuttavia, una moderata difficoltà nell'espletamento di attività che comportino frequenti flessioni del tronco, sollevamento di gravi e una modesta difficoltà nel mantenere prolungata stazione eretta e nella prolungata deambulazione. Di tali aspetti si è tenuto conto nella valutazione dei postumi permanenti”.
Il danno permanente viene pertanto liquidato sia nella componente dinamico relazionale sia nella componete della sofferenza soggettiva interiore, con esclusione dell'ulteriore aumento per la personalizzazione;
come noto, le Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto – nella colonna relativa per il danno permanente, ed anche per il danno temporaneo - le due componenti “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile, ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato come segue (tenuto conto dell'età del minore all'epoca dei fatti – 73 anni):
IP 20 % e danno morale € 66.320,00
ITP 20 gg. € 2.300,00
ITP 40 gg. al 75%. € 3.450,00
ITP 40 giorni al 50% € 2.300,00
ITP 30 giorni al 25% € 862,50
Totale € 75.232,50
L'importo così determinato viene liquidato all'attualità, comprensivo della rivalutazione già maturata (essendosi fatta applicazione delle ultime tabelle di e Per_11 non di quelle vigenti all'epoca del sinistro).
Non si ritiene invece di riconoscere alcun incremento a titolo di interessi compensativi.
pagina 17 di 23 Invero, nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
pagina 18 di 23 Peraltro, risulta altresì insufficiente il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
All'importo come sopra riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale vanno inoltre aggiunte le spese mediche documentate dalla parte attrice e ritenute congrue dal
CTU nell'importo complessivo di € 1.943,24, comprensive di costi ed esborsi per le perizie medico legali di parte ante causam, da ritenersi congrue in quanto propedeutiche all'introduzione della vertenza ed alla quantificazione del danno.
Devono inoltre riconoscersi le spese sostenute per il trasporto in autoambulanza pari ad euro 1.000,00, atteso che dalla CTU esperita ne emerge la necessità in rapporto alle lesioni subite.
Detto importo complessivamente determinato in € 2.943,24, trattandosi di debito di valore, deve essere maggiorato della sola rivalutazione da calcolarsi a partire dalla data del sinistro (per praticità) così per complessivi € 3.425,93.
4. Sul danno da vacanza rovinata
Parti attrici hanno infine domandato il ristoro del danno da vacanza rovinata, quale pregiudizio conseguito alla perdita dell'occasione di riposo, di svago e di divertimento con le due nipoti, del valore soggettivo attribuito alla irripetibile occasione di vacanza con le due nipotine, oltre ai disagi subiti sia per gli accessi al nosocomio locale, sia per il trasferimento del sig. fino a Torino in ambulanza. Pt_1
Secondo gli ultimi approdi giurisprudenziali, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE (ratione temporis applicabile, e successivamente abrogata dalla direttiva n. 2015/2302/UE), costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c., ed è, pertanto, risarcibile all'esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti” (Cass. 26142/23 conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17724 del 06/07/2018 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
14662 del 14/07/2015).
pagina 19 di 23 Ora l'art. 46 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 ha offerto un pieno riconoscimento normativo al conseguente diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, dopo anni di elaborazione giurisprudenziale di matrice italiana e comunitaria, ammettendo la possibilità per il viaggiatore, nel caso che l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, di ”chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”.
Trattandosi pacificamente di danno extrapatrimoniale, di natura morale, risarcibile solo nella misura in cui non si concretizzi in lesioni di scarso rilievo, lo stesso può esser provato presunzioni sulla base di nozioni di comune esperienza (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 7748 del 08/04/2020, Sez. 3 - , Sentenza n. 11269 del 10/05/2018, Cass.
20661/2024).
Nel caso di specie può certamente ritenersi provato come i signori e Pt_1 [...]
abbiano patito un'indubbia sofferenza soggettiva legata non solo alla impossibilità Pt_2 di condurre serenamente a termine la propria vacanza, trascorrendo un momento di svago e riposo con la propria famiglia, bensì anche connessa alla preoccupazione legata allo stato di salute del sig. , costretto ad alcuni accessi al Pronto Soccorso del Pt_1 nosocomio locale nel periodo dal 18 a 20 luglio ed al successivo trasferimento presso l'Ospedale torinese CTO, ove lo stesso è stato poi sottoposto ad intervento chirurgico il
24.7 ed è rimasto ricoverato per alcune settimane fino al 12.8.
La circostanza poi che l'evento sia occorso proprio il primo giorno di permanenza presso la mobil home del convenuto rende ulteriormente ed immediatamente comprensibile il disagio sofferto dallo stesso e dalla consorte per l'impossibile di godere appieno di un momento di riposo e svago atteso, da trascorrere con i propri familiari.
Deve infine ritenersi sussistente il diritto al risarcimento del danno anche in favore della sig.ra in ragione del fatto che ella, moglie del sig. , abbia assistito Pt_2 Pt_1 il proprio congiunto nei vari accessi presso l'Ospedale di Giulianova, sia rimasta al pagina 20 di 23 capezzale del marito nel corso del ricovero presso il CTO, fornendogli la necessaria assistenza morale e materiale e dunque abbia ragionevolmente sofferto in conseguenza dell'imprevisto peggioramento delle condizioni di salute del marito a causa del sinistro occorso proprio durante la vacanza.
Venendo alla liquidazione del danno, da condursi necessariamente in via equitativa, ritiene questo giudice che possa essere riconosciuta in favore degli attori la somma di €
2.500,00 cadauno, determinata avuto riguardo al costo sborsato per il pernottamento che non è stato adeguatamente e pienamente fruito presso la struttura del convenuto.
5. Sulla quantificazione dei danni – concorso colposo del danneggiato 1227 co 1
c.c.
In conclusione, i danni patiti dal sig. conseguenti al sinistro per Parte_1 cui è causa ammontano a complessivi € 78.658,43 (€ 75.232,50 danno non patrimoniale
+ € 3.425,93 danno patrimoniale).
Su detto importo, tuttavia deve essere applicata la decurtazione del 30% tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato come sopra determinato.
L'importo finale riconosciuto in favore del sig. ammonta a € Parte_1
55.060,90, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Parimenti, anche sulla voce di danno da vacanza rovinata deve essere applicata la decurtazione del 30% come sopra indicato;
l'importo finale dovuto a tale titolo per ciascuno degli attori ammonta dunque a € 1.750,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di CP
.
[...]
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum (scaglione da euro da € 52.001 a €260.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta (così applicandosi i valori medi con riduzione del 50% della fase istruttoria dato lo svolgimento della sola CTU medico legale), nonché dei soli esborsi documentati (CU, marca); l'importo dei compensi viene pagina 21 di 23 inoltre aumentato del 30% giusta applicazione dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, restando invece escluso l'aumento richiesto ai sensi dell'art. 4 co. 2 DM cit. non sussistendone i presupposti.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, sono poste, nei rapporti interni, in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuto e condanna il convenuto , al pagamento in favore CP di della somma di euro € 56.810,90, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della pronuncia al saldo;
▪ dichiara tenuto e condanna il convenuto , al pagamento in favore CP di della somma di euro € 1.750,00, oltre interessi legali dalla Parte_2 data della pronuncia al saldo;
▪ condanna il convenuto a rimborsare le spese di lite in favore di CP parte attrice, che liquida in complessivi € 14.648,40, oltre € 786,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ pone in via definitiva, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di
. CP
Così deciso in Torino, il 13/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal MOT Amanda Coggiola
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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