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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2015/2023 RG Lavoro e Previdenza, promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , tutte n.q. di eredi di
, rappresentate e difese dall'avv. Fernando Colantoni;
Persona_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Valeria Zoccali;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, le parti ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare il diritto delle sig.re , e Parte_1 Parte_3 [...]
n.q. di eredi di a percepire, ciascuno per la propria quota Parte_2 Persona_1 ereditaria, la somma di € 1.461,8 a titolo di ratei maturati e non riscossi dal Sig. Per_1 di indennità di accompagnamento ex L. 18/80 dal 06.09.2021 al 01.12.2021 e
[...]
CP_ per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere l'importo di €
1.461,8, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
” Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come non fosse stato possibile procedere al pagamento di CP_1 quanto dovuto per mancanza della domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi da parte degli eredi di cd. modello AP23. Persona_1
All'udienza del 21.03.2024 parte ricorrente replicava che, venendo nel caso di specie in rilievo una prestazione assistenziale non ancora liquidata al momento del decesso del titolare, gli eredi non avrebbero mai potuto inoltrare direttamente il modello AP23, dovendo attendere la previa ricezione del modello TE08, nel quale sarebbe stato specificato il numero di certificato della prestazione da richiamare, poi, nel modello AP23 di liquidazione pro quota agli eredi. Essendo il modello TE08 intervenuto in corso di causa, le parti ricorrenti documentavano di aver provveduto soltanto in data
22.04.2024 ad inoltrare tale ultimo modello.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.) entrambe le parti davano atto dell'avvenuto adempimento della prestazione chiesta in ricorso e si associava alla richiesta di cessata materia del contendere insistendo, però, per la condanna di controparte alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, essendo stata integralmente riconosciuta la prestazione invocata col ricorso introduttivo, seppur soltanto a seguito dell'inoltro, da parte dei ricorrenti, del modello AP23 necessario alla liquidazione della pro quota agli eredi.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, va innanzitutto evidenziato come le ricorrenti abbiano conseguito il concreto riconoscimento del diritto rivendicato in sede giurisdizionale soltanto successivamente al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio ed alla sua notificazione alla controparte.
Ora, imponendosi l'esigenza di ascrivere la responsabilità della tardività di tale adempimento, il
Tribunale non può non rilevare come sia rimasta incontestata la circostanza, dedotta dalle ricorrenti, secondo cui l'adempimento preliminare (presentazione modello AP23) richiesto dall' per la CP_2 liquidazione pro quota agli eredi presupponeva comunque la previa generazione, da parte del medesimo , del numero prestazione da liquidare (modello TE08). CP_2
Ne discende, quindi, che la tardiva corresponsione della prestazione rivendicata in ricorso, sul piano causale, deve ritenersi pur sempre imputabile all' per il ritardo con cui ha provveduto alla CP_1 emissione -soltanto in corso di causa- del modello TE08, consentendo alle odierne ricorrenti di compiere -sempre in corso di causa, immediatamente dopo aver ricevuto il numero della prestazione liquidata- l'ulteriore adempimento amministrativo necessario, ossia la presentazione del modello
AP23.
Per quanto sopra, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, 12 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2015/2023 RG Lavoro e Previdenza, promossa da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , tutte n.q. di eredi di
, rappresentate e difese dall'avv. Fernando Colantoni;
Persona_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dalla dott.ssa Valeria Zoccali;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2023, le parti ricorrenti in epigrafe indicate convenivano in giudizio l' dinanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare il diritto delle sig.re , e Parte_1 Parte_3 [...]
n.q. di eredi di a percepire, ciascuno per la propria quota Parte_2 Persona_1 ereditaria, la somma di € 1.461,8 a titolo di ratei maturati e non riscossi dal Sig. Per_1 di indennità di accompagnamento ex L. 18/80 dal 06.09.2021 al 01.12.2021 e
[...]
CP_ per l'effetto condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere l'importo di €
1.461,8, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi come per legge;
” Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come non fosse stato possibile procedere al pagamento di CP_1 quanto dovuto per mancanza della domanda di liquidazione dei ratei maturati e non riscossi da parte degli eredi di cd. modello AP23. Persona_1
All'udienza del 21.03.2024 parte ricorrente replicava che, venendo nel caso di specie in rilievo una prestazione assistenziale non ancora liquidata al momento del decesso del titolare, gli eredi non avrebbero mai potuto inoltrare direttamente il modello AP23, dovendo attendere la previa ricezione del modello TE08, nel quale sarebbe stato specificato il numero di certificato della prestazione da richiamare, poi, nel modello AP23 di liquidazione pro quota agli eredi. Essendo il modello TE08 intervenuto in corso di causa, le parti ricorrenti documentavano di aver provveduto soltanto in data
22.04.2024 ad inoltrare tale ultimo modello.
All'udienza di cui in epigrafe (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c.) entrambe le parti davano atto dell'avvenuto adempimento della prestazione chiesta in ricorso e si associava alla richiesta di cessata materia del contendere insistendo, però, per la condanna di controparte alla rifusione delle spese sostenute per il presente giudizio.
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, essendo stata integralmente riconosciuta la prestazione invocata col ricorso introduttivo, seppur soltanto a seguito dell'inoltro, da parte dei ricorrenti, del modello AP23 necessario alla liquidazione della pro quota agli eredi.
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, va innanzitutto evidenziato come le ricorrenti abbiano conseguito il concreto riconoscimento del diritto rivendicato in sede giurisdizionale soltanto successivamente al deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio ed alla sua notificazione alla controparte.
Ora, imponendosi l'esigenza di ascrivere la responsabilità della tardività di tale adempimento, il
Tribunale non può non rilevare come sia rimasta incontestata la circostanza, dedotta dalle ricorrenti, secondo cui l'adempimento preliminare (presentazione modello AP23) richiesto dall' per la CP_2 liquidazione pro quota agli eredi presupponeva comunque la previa generazione, da parte del medesimo , del numero prestazione da liquidare (modello TE08). CP_2
Ne discende, quindi, che la tardiva corresponsione della prestazione rivendicata in ricorso, sul piano causale, deve ritenersi pur sempre imputabile all' per il ritardo con cui ha provveduto alla CP_1 emissione -soltanto in corso di causa- del modello TE08, consentendo alle odierne ricorrenti di compiere -sempre in corso di causa, immediatamente dopo aver ricevuto il numero della prestazione liquidata- l'ulteriore adempimento amministrativo necessario, ossia la presentazione del modello
AP23.
Per quanto sopra, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in CP_1 euro 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, 12 marzo 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume