Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 06/03/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1 1 1 8 / 2 0 2 2 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca Di Donato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1118 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Bruno Simeoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Udine alla Via
Palladio n. 15, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, e P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_2 entrambe rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste ed elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima in Trieste alla Piazza Dalmazia n.
3
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c.
Conclusioni: per parte opponente: “ accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti erariali per un ammontare complessivo di € 134.665,16=, crediti indicati nell'impugnata intimazione di pagamento n. 050 2022 90008902 18/000 notificata dall' Controparte_2 come scaturenti dalle cartelle di pagamento n. 05020030000941927502, n.
[...]
n. Spese e compensi del presente giudizio, compreso il contributo unificato, rifusi.”
Per parte opposta: “- in via preliminare, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario;
- - in subordine, nell'ipotesi di esame nel merito, rigettare la domanda attorea di accertamento dell'intervenuta prescrizione, per essere stata dimostrata documentalmente la sempre tempestiva notifica di atti interruttivi idonei da parte dell'Amministrazione; in ogni caso, consentire che l'esecuzione riprenda il suo corso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 co. 1° c.p.c. del 22.11.2022 opponeva Parte_1 ai sensi dell'art. 615 co. 1° c.p.c. l'intimazione di pagamento n. 050 2022 90008902 18/000 pervenutagli da parte dell' , con la quale gli era intimato Controparte_3
il pagamento della complessiva somma di € 138.914,43 risultante dalle seguenti cartelle di pagamento: - 05020030000941927502 notificata il 23/05/2003; - 05020030006300444502 notificata il 29/07/2003; - 05020040004888443502 notificata il 17/02/2005. Deduceva il maturarsi della prescrizione dei predetti crediti erariali in assenza di notifiche idonee ad interrompere il termine prescrizionale.
In sede di prima udienza di comparizione, in data 3.3.2023, in assenza di costituzione di parti opposte, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Con comparsa del 18.10.2023 si costituivano in giudizio Controparte_1
di e , deducendo la
[...] CP_1 Controparte_2
carenza di giurisdizione di questo Tribunale e, comunque, resistendo all'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, deducendo la validità delle notifiche effettuate nei confronti di parte opponente.
Veniva quindi disposto un rinvio al fine di consentire a di replicare Parte_1 alla costituzione di parti convenute.
Con note scritte del 17.6.2024 parte opponente precisava che né le tre cartelle di pagamento (docc. 4-5-6 di produzione avversaria), né due delle diverse intimazioni prodotte e segnatamente i docc. ai numeri 7-8 erano state notificate al per le ragioni Pt_1
ivi esposte.
Ciò detto, vista la richiesta di parte opponente di applicare il modello decisorio di cui all'art. 281 quinques comma 2, c.p.c., a seguito del deposito delle comparse conclusionali delle parti e la discussione orale tenutasi all'udienza del 6.11.2024, cui compariva la sola parte opponente, la causa era trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione di questo giudice sollevata dall'opposta.
Invero, sulla scorta della consolidata giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, nel presente giudizio non è configurabile la giurisdizione di quest'ultimo in quanto non è in contestazione la pretesa tributaria, bensì l'esigibilità attuale della stessa, a seguito ed in forza delle predette cartelle di pagamento.
Ciò detto, venendo all'esame del merito, l'opposizione proposta dal va Pt_1
rigettata, non potendo egli fondatamente opporre la prescrizione dei crediti in parola "non essendo stato destinatario di notifiche idonee ad interrompere il decorso dei termini prescrizionali".
Invero, in questa materia, vale il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., che, per crediti quali quelli in oggetto, risalenti agli anni 1998-1999-2000, come eccepito dall'opposta, appaiono tempestivamente interrotti attraverso le notificazioni da quest'ultima richiamate nella comparsa di risposta ed effettuate il 23.5.2003, il 29.7.2003, il
17.2.2005, il 26.5.2005, il 23.1.2013, il 14.4.2013, il 29.11.2016, il 19.11.2019 ed il 17.10.2022
(cfr produzione della convenuta).
Sul punto deve osservarsi che a fronte di una generica prospettazione contenuta in atto di citazione parte opposta ha puntualmente contestato l'eccepita assenza di notifiche idonee a interrompere i termini di prescrizione.
Ebbene, con note scritte del 17.6.2024 parte opponente, rappresentando di precisare i motivi di opposizione ha contestato i docc. 4-5-6 depositati da controparte evidenziando che nessuna delle tre cartelle è stata notificata a lui direttamente, risultando in particolare la notifica ritirata da soggetti non dipendenti della società Asho s.a.s, così come le intimazioni di pagamento di cui ai nn. 7 e 8 della documentazione avversaria. Ha posto a fondamento della propria argomentazione la risposta data dal Centro di impiego, da cui emergerebbero soli due dipendenti della predetta società, diversi dai soggetti che hanno ritirato la predetta documentazione.
Ciò detto quanto dedotto dal non è sufficiente a superare le circostanziate Pt_1 deduzioni di parti opposte, considerata la limitata contestazione della documentazione prodotta e posta a fondamento della costituzione di controparti, atteso che l'eventuale circostanza, peraltro non provata, che i soggetti che materialmente hanno ricevuto la notifica non fossero dipendenti della società, non esclude che altri soggetti fossero incaricati o legittimati alla ricezione delle notifiche.
Nulla invece adduce in ordine alla documentazione di cui ai nn. 10 a 15 prodotta da parte opposta, non potendosi sul punto considerare le ulteriori circostanze dedotte in comparsa conclusionale.
Pertanto, l'opposizione proposta dal va rigettata. Pt_1
Per quanto concerne le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri introdotti dal DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 (scaglione di valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, con applicazione dei parametri minimi stante la non complessità della controversia.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che Controparte_4 liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre Iva se dovuta, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Gorizia il 6.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato