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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 695/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
e x a r t . 2 8 1 - s e x i e s c . p . c . nella causa civile n. 695/2024 R.G. promossa d a
OGGETTO:
c.f. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
Responsabilità ex artt. dell'avv. RAMA ANISA, elettivamente domiciliata presso il 2049 - 2051 - 2052 c.c. menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SUARDI SERGIO, elettivamente domiciliato ipresso il menzionato difensore.
APPELLATO
E contro
c.f. con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MAFFETTINI FLAMINIO, elettivamente domiciliata presso il menzionato difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, sezione terza, pubblicata il 27/05/2024 con il n. 1218/2024.
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI di Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) IN VIA PRINCIPALE, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1218/2024 emessa in data 23.05.2024 dal Tribunale di Bergamo, nel giudizio rubricato al n. R.G. 234/2022, depositata in cancelleria in data
27.05.2024 e notificata in data 3.06.2024, compensare interamente le spese di lite di primo grado
2) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di disattendere la sopra formulata richiesta di compensazione delle spese liquidate, rideterminare la quantificazione delle spese di lite per il primo grado applicando lo scaglione dei minimi;
3) IN OGNI CASO, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del presente giudizio”. di Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dal Sig. Parte_1
nei confronti della sentenza n. 1218/2024, emessa e pubblicata il
27.05.2024 dal Tribunale di Bergamo – Sezione terza civile, riconfermandola in ogni sua parte.
IN OGNI CASO: spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi.
DI UNIACQUE
Voglia l'adita Corte d'Appello così statuire:
- rigettare l'appello proposto nell'interesse di Parte_1
Pag. 2 di 6 - competenze e spese di causa interamente rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 1218/24, rigettava la domanda proposta da in proprio ed in qualità di titolare Parte_1
della ditta Hydraulic Piping, di condanna del di San Paolo CP_1
d'Argon (BG) al risarcimento dei danni causati dai copiosi allagamenti presso la propria abitazione verificatisi in data 11.7.2020 a causa di forti precipitazioni e del malfunzionamento del sistema idrico fognario, che avevano consentito all'acqua piovana, anziché di defluire, di essere rigettata nella pubblica via unitamente alle acque nere, sino ad invadere le abitazioni fiancheggianti.
Il Tribunale applicava il principio della “ragione più liquida” rilevando che non era stata fornita prova documentale o testimoniale dei danni asseritamente subiti agli strumenti e materiali impiegati nella ditta idraulica, né ai muri del garage.
Le spese di lite sostenute dall'ente convenuto e dalla terza chiamata erano poste a carico dell'attore in base al principio della CP_2
soccombenza e della causalità, la liquidazione avveniva secondo i parametri delle tabelle allegate al D.M. 55/14, importi medi delle cause di valore indeterminato, bassa complessità. proponeva appello. Parte_1
Si costituivano il e resistendo Controparte_1 CP_2
all'impugnazione,
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, avendo deciso la causa in base alla ragione più liquida, ha erroneamente posto a suo carico la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da anzichè del che l'aveva CP_2 Controparte_3
chiamata in giudizio in quanto concessionaria della manutenzione dei
Pag. 3 di 6 tombini, nonostante la società terza chiamata fosse estranea all'oggetto della domanda che aveva proposto in quanto aveva affermato, sin dalla fase delle trattative stragiudiziali, che non le competeva il controllo ed il contenimento delle acque meteoriche sulla sede stradale.
Sostiene inoltre che le spese processuali sostenute dal CP_1
dovrebbero essere compensate in ragione della mancata risposta alla richiesta di stipulare una convenzione nel procedimento di negoziazione assistita con invito inviatole il 15.9.2021, in subordine ad una rideterminazione dei valori nei minimi tabellari.
Il motivo non può essere accolto.
Il principio cardine della regolamentazione delle spese processuali è quello della soccombenza ( art. 91 c.p.c.) al quale è consentito derogare, con declaratoria di compensazione (in assenza di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento di orientamento giurisprudenziale) qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 comma 2 c.p.c in seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale 77/18).
Non può essere tale la mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita da parte del su Controparte_3 invito dell'appellante, poiché il giudizio ha visto la soccombenza del soggetto che aveva inteso prevenire un giudizio di condanna al risarcimento dei danni invocando la responsabilità per custodia dell'ente territoriale ex artt. 2051 c.c.
Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata sono poste a carico della parte che lo ha chiamato in giudizio soltanto se la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria;
in caso contrario restano a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (v. Cass. n. 10364/23).
Le allegazioni dell'appellante sulla causa del sinistro, laddove nell'atto di citazione riferisce che era avvenuto che “ i tombini erano stati incapaci di contenere non solo la semplice acqua piovana (a CP_1
Pag. 4 di 6 non vi erano fiumi o torrenti che potessero esondare) ma anche CP_1
i liquami e le acque nere piene di escrementi e detriti… “ ed ancora “
c'era stato perciò pacificamente un mal funzionamento del sistema idrico fognario” hanno indotto legittimamente il convenuto a CP_1
convenire in giudizio in garanzia concessionaria del della CP_2
gestione della rete fognaria per contratto sottoscritto il 18.11.2008.
Dal rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante, secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di ognuno degli appellati, che sono liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori minimi (attesa la natura della controversia e l'importanza delle questioni affrontate) dello scaglione di valore dichiarato.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1218/2024, emessa dal Tribunale di Pt_1
Bergamo, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore di entrambi gli appellati, che liquida, per ognuno, in € 1.984 (di cui €
567 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 956 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Brescia, 19 marzo 2025
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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