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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/10/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL LL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, I comma e 617 I comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del Sindaco p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. DE FRANCISCIS CARMELA
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. GIUSTINO ROSA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.4.2025, il
[...]
proponeva opposizione al precetto Parte_2 notificatogli in data 8.4.2025 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) la non debenza delle somme recate dall'ordinanza di assegnazione del 19/11/2014 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui alla lettera
A) dell'atto di precetto, e dall'ordinanza di assegnazione
1 del 12/05/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui alla lettera C) dell'atto di precetto, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del
D.L. 669/1996 e per prescrizione decennale;
2) l'erronea quantificazione dell'importo relativo ai compensi per il precetto;
3) l'omessa indicazione nell'atto di precetto del
Giudice competente per l'esecuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Successivamente, in data 25.9.2025 ovvero 5 giorni prima della prima udienza del 30.9.2025, l'opposta depositava atto di rinuncia al precetto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Comune opponente, con le note di trattazione depositate il 29.9.2025, si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo però la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (come riconosciuto in effetti da entrambe le parti), che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
In particolare, per la giurisprudenza, ricorre tale fattispecie nel caso di rinuncia al precetto da parte del creditore procedente, quando sia proposta opposizione avverso il medesimo precetto (cfr. Cass. 5207/1998;
23084/2005; 6546/2011).
2 Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, l'opposizione in esame risultava fondata almeno con riferimento al principale motivo della inesistenza dei crediti di cui alle lettere A) e C) del precetto per l'intervenuta decadenza ex art. 14, co. 1-bis, del D.L.
669/1996, secondo cui “L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate”. Tale norma, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, e non solo dell' e si intende CP_2 rispettata se, nel termine annuale previsto, viene avviata la procedura esecutiva o, quanto meno, viene effettuata l'intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto (cfr. Cass. 15315/2019; 1002/2020).
L'opposizione risultava, di conseguenza, fondata anche con riferimento al secondo motivo di opposizione relativo all'erronea quantificazione dei compensi per il precetto, dal momento che il credito effettivamente dovuto era pari ad € 2.033,00 (lettera B dell'atto di precetto, non contestata), per cui lo scaglione di riferimento da considerare era quello da € 0 ad € 5.200,00, benché, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non si ritiene vi fossero gli estremi per applicare il valore minimo anziché quello medio di € 142,00.
Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che l'opposizione non risultava fondata quanto all'eccezione, formulata in via subordinata nell'ambito del primo motivo di
3 opposizione, di prescrizione dei crediti di cui alle lettere A) e C) del precetto, avendo parte opposta fornito prova dell'interruzione del termine prescrizionale.
Né risultava fondato il terzo motivo di opposizione, integrante un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., dal momento che la mancata indicazione, nel precetto, del Giudice competente per l'esecuzione comporta soltanto che “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui
è stato notificato”, non inficiando in alcun modo la validità del precetto stesso.
Pertanto, ritiene questo Giudice che le spese di lite vadano compensate per il 50% e poste a carico di parte opposta per il restante 50%, non considerando la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL LL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del
50% e condanna la opposta al pagamento, in favore dell'opponente, del restante 50%, che liquida in complessivi € 3.177,50, di cui € 272,50 per spese ed €
2.905,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.
ME De IS, dichiaratasi antistataria.
Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
IL GIUDICE Dott. IL LL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
IL LL, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2506 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615, I comma e 617 I comma c.p.c.) e vertente
T R A
in persona del Sindaco p.t., rapp.ta e Parte_1 difesa dall'avv. DE FRANCISCIS CARMELA
- OPPONENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. GIUSTINO ROSA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.4.2025, il
[...]
proponeva opposizione al precetto Parte_2 notificatogli in data 8.4.2025 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) la non debenza delle somme recate dall'ordinanza di assegnazione del 19/11/2014 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui alla lettera
A) dell'atto di precetto, e dall'ordinanza di assegnazione
1 del 12/05/2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui alla lettera C) dell'atto di precetto, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis, del
D.L. 669/1996 e per prescrizione decennale;
2) l'erronea quantificazione dell'importo relativo ai compensi per il precetto;
3) l'omessa indicazione nell'atto di precetto del
Giudice competente per l'esecuzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
Successivamente, in data 25.9.2025 ovvero 5 giorni prima della prima udienza del 30.9.2025, l'opposta depositava atto di rinuncia al precetto, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Comune opponente, con le note di trattazione depositate il 29.9.2025, si associava alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, chiedendo però la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Ritiene questo Giudice che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere (come riconosciuto in effetti da entrambe le parti), che, in generale, si ha quando sia accertata o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, senza che rilevi la persistente conflittualità sulle spese, alla cui regolamentazione deve provvedersi secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006).
In particolare, per la giurisprudenza, ricorre tale fattispecie nel caso di rinuncia al precetto da parte del creditore procedente, quando sia proposta opposizione avverso il medesimo precetto (cfr. Cass. 5207/1998;
23084/2005; 6546/2011).
2 Pertanto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con necessità di procedere alla regolamentazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Orbene, l'opposizione in esame risultava fondata almeno con riferimento al principale motivo della inesistenza dei crediti di cui alle lettere A) e C) del precetto per l'intervenuta decadenza ex art. 14, co. 1-bis, del D.L.
669/1996, secondo cui “L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate”. Tale norma, diversamente da quanto sostenuto dall'opposta, trova applicazione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, e non solo dell' e si intende CP_2 rispettata se, nel termine annuale previsto, viene avviata la procedura esecutiva o, quanto meno, viene effettuata l'intimazione di pagamento a mezzo della notifica del precetto (cfr. Cass. 15315/2019; 1002/2020).
L'opposizione risultava, di conseguenza, fondata anche con riferimento al secondo motivo di opposizione relativo all'erronea quantificazione dei compensi per il precetto, dal momento che il credito effettivamente dovuto era pari ad € 2.033,00 (lettera B dell'atto di precetto, non contestata), per cui lo scaglione di riferimento da considerare era quello da € 0 ad € 5.200,00, benché, diversamente da quanto sostenuto da parte opponente, non si ritiene vi fossero gli estremi per applicare il valore minimo anziché quello medio di € 142,00.
Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che l'opposizione non risultava fondata quanto all'eccezione, formulata in via subordinata nell'ambito del primo motivo di
3 opposizione, di prescrizione dei crediti di cui alle lettere A) e C) del precetto, avendo parte opposta fornito prova dell'interruzione del termine prescrizionale.
Né risultava fondato il terzo motivo di opposizione, integrante un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., dal momento che la mancata indicazione, nel precetto, del Giudice competente per l'esecuzione comporta soltanto che “le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui
è stato notificato”, non inficiando in alcun modo la validità del precetto stesso.
Pertanto, ritiene questo Giudice che le spese di lite vadano compensate per il 50% e poste a carico di parte opposta per il restante 50%, non considerando la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. IL LL, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Dichiara cessata la materia del contendere;
B) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del
50% e condanna la opposta al pagamento, in favore dell'opponente, del restante 50%, che liquida in complessivi € 3.177,50, di cui € 272,50 per spese ed €
2.905,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv.
ME De IS, dichiaratasi antistataria.
Santa Maria Capua Vetere, 28.10.2025
IL GIUDICE Dott. IL LL
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