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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3300 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra
(cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Roma, Via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Cristiano Augusto Tofani (cod. fisc.: ), che li rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_3 alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-appellanti- e cod. fisc. ), e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale (cod. fisc. ), in Parte_3 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente do- Controparte_2 miciliata in Roma, Via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'avv. Gilberto Casella
Pacca di Matrice (cod. fisc.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende per procura su foglio separato da intendersi apposta a margine alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 81 c.p.c.;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Parte_1 Parte_4 di Roma, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 19649/2019, emessa dal Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Enrica Ciocca, pubblicata in data 14/10/2019, annotata con ordinanza del 27/12/2019, per tutti i motivi suesposti: in via principale:
- accertata e dichiarata, anche previo rinnovo della CTU, l'illegittima applica- zione di commissioni, spese ed interessi debitori a qualsiasi titolo pretesi per i quali l'opposta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, di- chiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati dalla con conse- CP_3 guente ricalcolo delle somme effettivamente dovute e diritto dei Signori e a compensare quanto indebitamente versato dalla debitrice Pt_2 Pt_1 principale Controparte_4
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo jus variandi e, per l'effetto, dichiarare altresì l'inefficacia delle variazioni unilateralmente apportate ai sensi dell'art. 118 TUB;
- accertare e dichiarare il diritto dell a richiedere, per il periodo suc- CP_3 cessivo al passaggio a sofferenza, gli interessi al solo tasso legale, così come dalla stessa richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assor- benti eccezioni che precedono, alla stregua di quanto accertato dal CTU nell'ipotesi sub. B della espletata CTU, accertare e dichiarare l'illegittima ap- plicazione di commissioni, interessi e spese a qualsiasi titolo pretese per i quali l'opposta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati, con conse- guente quantificazione del credito nella misura di € 459.779,20 al 4/6/2013 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell a richie- CP_3 dere, per il periodo successivo, gli interessi al solo tasso legale, così come dalla stessa richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso:
- con il favore dei compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis Controparte_1 rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_4 [...]
perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla Parte_1
2 narrativa del presente atto, nonché per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado e vit- toria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione al de- Parte_4 Parte_1 creto ingiuntivo n. 26455/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.11.2014, con cui sono stati condannati a pagare alla Controparte_5 la somma complessiva di € 575.505,64 (oltre interessi al
[...] tasso legale a far data dal 1°.
1.2014 fino all'effettivo pagamento, nonché spese del presente procedimento), quale saldo debitore del conto corrente n. 22090 - con concessione di apertura di credito di € 650.000,00 giusto contratto in data 22.3.2006 - intrattenuto dalla con la Controparte_4
(successivamente incorporata nell'opposta), Controparte_6 garantito da detti opponenti con fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 845.000,00. E hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notificazione del de- creto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o inesistenza del predetto titolo;
in via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di commissioni, spese ed interessi debitori a qualsiasi titolo pretesi per i quali l'opposta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, dichiarare l'inefficacia dei relativi ad- debiti applicati dalla Banca, con conseguente ricalcolo delle somme effetti- vamente dovute e diritto dei Signori e a compensare quanto Pt_2 Pt_1 indebitamente versato dalla debitrice principale Controparte_4
- accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della clausola determinativa degli interessi debitori, dichiarare che non sono dovuti interessi, con preci- puo riguardo a quanto previsto dall'art. 1815, secondo comma, c.c., e, per l'effetto, dichiarare altresì l'inefficacia degli addebiti applicati nel corso degli interi rapporti, con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute e diritto dei Signor e a compensare quanto indebitamente ver- Pt_2 Pt_1 sato dalla debitrice principale Controparte_4
3 - accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo jus variandi e, per l'effetto, dichiarare altresì l'inefficacia delle variazioni unilateralmente apportate ai sensi dell'art. 118 TUB;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assor- benti eccezioni che precedono, alla stregua di quanto accertato dal CTU nell'ipotesi sub. B della espletata CTU, accertare e dichiarare l'illegittima ap- plicazione di commissioni e spese a qualsiasi titolo pretese per i quali l'op- posta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati, con conseguente quan- tificazione del credito nella misura di € 459.779,20 al 4/6/2013 e, per l'ef- fetto, accertare e dichiarare il diritto della a richiedere, per il periodo CP_3 successivo, gli interessi al solo tasso legale, così come dalla stessa richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA”.
A fondamento delle proprie domande gli opponenti, eccepita preliminar- mente l'inesistenza o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo op- posto, hanno dedotto l'inesistenza del credito della banca, quantomeno nella misura ingiunta, nonché la nullità delle clausole del contratto di conto cor- rente concernenti i tassi d'interesse, deducendo come gli stessi fossero usu- rari e fossero stati illegittimamente variati, con conseguente necessità di ri- determinazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_5
incorporante la che ha eccepito preli-
[...] Controparte_6 minarmente la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiun- tivo e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 4.10.2016, preso atto dell'avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza della il giudice ha dichia- Controparte_5 rato l'interruzione del giudizio. Nel giudizio tempestivamente riassunto dagli 4 opponenti si è costituita la quale Controparte_7 mandataria della Controparte_8
Con comparsa del 9.10.2018 è intervenuto nel giudizio di primo grado la e per essa la mandataria la quale ha Controparte_1 Controparte_9 allegato e documentato che:
- la Banca d'Italia, con provvedimento del 26.1.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 64 del 17.3.2016, ha ceduto i crediti in sofferenza risultanti dalla situa- zione contabile individuale della per Controparte_5 effetto del provvedimento di Banca d'Italia n. 1241120/2025 di cessione delle attività e passività alla ai sensi degli artt. Controparte_8
46 e 47 del d.lgs. n. 180/2015;
- in data 15.6.2017 la ha stipulato con la Controparte_8 [...]
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad og- CP_1 getto un portafoglio di crediti pecuniari di cui era titolare, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 TUB, in forza del quale la cessionaria ha acquistato pro soluto dalla cedente, con effetto giuridico dal 15.6.2017, un portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella G.U.R.I. - Parte Seconda n. 73 del 22.6.2017, pubblicazione avvenuta ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n.130 e dell'art. 58 T.U.B. e informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n.196;
- la in relazione ai suddetti crediti, ha conferito per atto del Controparte_1 notaio di Pordenone in data 25.1.2018 (rep. n. 297184; Persona_1 racc. n. 30920), tra gli altri, procura alla al fine di consen- Controparte_9 tire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti che ha contestato la fondatezza delle do- mande degli opponenti e ha concluso per il rigetto delle stesse;
ha “fa[tto] proprie e riproponendo tutte le considerazioni, eccezioni, dedu- zioni, produzioni e conclusioni già spiegate dall Controparte_10
e dall alle quali [ha]
[...] Controparte_7 fa[tto] pieno ed integrale riferimento”.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
5 Con sentenza n. 19649/2019 pubblicata in data 14.10.2019 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposi- zione al decreto ingiuntivo n. 26455/14, R.G. 70874/14;
2) condanna gli opponenti al pagamento in favore della Controparte_9
quale procuratrice della delle spese processuali, che
[...] Controparte_1 liquida in € 18.000 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate coma da separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e che hanno svolto le censure riportate Parte_1 Parte_4 di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_1 dapprima la mandataria e successivamente, in sostituzione di CP_11 quest'ultima, la procuratrice speciale la Parte_3 quale, preliminarmente allegato e documentato che:
- la ha assunto il ruolo di soggetto incaricato di Controparte_8 svolgere le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la ge- stione, la riscossione e il recupero dei Crediti ai sensi di un contratto di Spe- cial Servicing sottoscritto dalla titolare del credito per cui Controparte_1
è causa, la e la in data CP_8 Controparte_12
22.9.2022;
- con atto a rogito del notaio di Milano in data 3.10.2022 Persona_2
(rep. n. 74924; racc. n. 15565) si è perfezionata l'operazione di scissione parziale della a seguito della quale, con decorrenza dalla data di CP_8 efficacia della scissione, la società ha assegnato parte del suo CP_8 patrimonio a Parte_3
- a seguito dell'efficacia della scissione, il contratto di Special Servicing ori- ginario è stato trasferito alla e, con scrit- Parte_3 tura privata autentica dal notaio di Pordenone in data Persona_1
18.10.2022 (rep. n. 311663; racc. n. 41583), la ha confe- Controparte_1 rito idonea procura alla al fine di consentire Parte_3 alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo 6 svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la è o sarà titolare, ai sensi del contratto Controparte_1 di Special Servicing originario;
ha insistito in tutte le domande ed eccezioni formulate dalla propria dante causa, richiamando tutte le difese svolte da questa, e ha quindi contestato la fondatezza delle censure svolte degli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha qualificato la garanzia rilasciata dagli odierni appellanti in data 20.3.2006 come contratto autonomo di garanzia,
e non come contratto di fideiussione omnibus.
Nello specifico, gli appellanti censurano la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che “i contratti di garanzia sottoscritti, rispettivamente, dalla da prevedono l'obbligo dei garanti di pagare immediatamente Pt_1 Pt_2 alla banca quanto richiesto, a semplice richiesta scritta, anche in caso di op- posizione del debitore garantito, con ciò evidenziandosi i rapporti di auto- nomia tra i contratti di garanzia e il conto corrente”. Al riguardo, gli odierni appellanti deducono come non sia possibile ritenere che la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7 delle fideiussione sotto- scritte dagli odierni appellanti in data 20.3.2006 sia sufficiente a qualificare la garanzia rilasciata dagli stessi come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione (omnibus), come emerge dalle altre clausole di tale contratto, in particolare dall'art. 9, che esclude espressamente l'opponibilità da parte del fideiussore delle (sole) eccezioni relative ai tempi dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca, ma non è presente alcuna clausola in deroga all'art. 1945 c.c.
Inoltre, e deducono che, in ragione della Parte_4 Parte_1 fondatezza di tale censura, “Alla luce di quanto precede, le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito per cui è causa non possono, pertanto, essere considerate precluse ai garanti, Signor non Pt_1 Pt_2 risultando il carattere autonomo della garanzia da loro prestata, come erro- neamente statuito dal Tribunale”.
Con il secondo motivo di appello si censura, dunque, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto proponibili dagli opponenti ex art. 645
7 c.p.c. le sole contestazioni concernenti l'usurarietà del rapporto garantito, ritenendo inammissibili le doglianze degli originari opponenti relative all'esercizio dello ius variandi, all'applicazione di spese e commissioni non pattuite, all'anatocismo e alla commissione di massimo scoperto. In partico- lare, gli appellanti deducono l'erroneità della decisione del Tribunale di Roma laddove tale giudicante ha “circoscritto le censure ammissibili solamente a quelle poste a presidio del divieto di usura ritendo improponibili le altre doglianze e precludendo agli odierni appellanti di eccepire l'assenza di forma scritta delle condizioni economiche illegittimamente applicate dalla banca, in spregio all'art. 117 TUB”.
Il primo motivo è fondato e, di conseguenza, lo è anche il secondo.
Al contempo, però, la diversa qualificazione come fideiussioni omnibus, e non come contratti autonomo di garanzia, dei contratti sottoscritti da
[...]
e in data 20.3.2006 non è idonea a incidere Parte_2 Parte_1 sulla statuizione di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. a cui è perve- nuto il giudice di prime cure, come emergerà da quanto si dirà di seguito. Sussiste, tuttavia, un interesse degli appellanti a una modifica di quanto sta- tuito in ordine alla natura giuridica dei contratti sottoscritti dagli stessi con l'allora Controparte_13
È vero che, come hanno avuto statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte,
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incom- patibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideius- sione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (così Cass. civ., S.U. 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere che si sia in presenza di una siffatta clausola con riguardo all'art. 7 dei contratti sottoscritti dagli odierni appellanti in data 20.3.2006 (v. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo primo grado di parte convenuta), che pure prevede che il pagamento da parte dei garanti debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma invero non espres- samente a prima richiesta e senza eccezioni. La previsione della clausola “a prima” o “a semplice” richiesta, infatti, è possibile anche in un contratto di fideiussione, integrando – in buona sostanza – la clausola solve et repete, la
8 quale comporta per il fideiussore la possibilità di far valere, in via di ecce- zione, i diritti del debitore principale agendo in ripetizione verso il beneficia- rio solo dopo avere provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Né l'esame delle altre clausole dei contratti sopra indicati, unitamente a quella sopra riportata dell'art. 7, consente di ritenere senza alcun dubbio che le parti abbiano voluto stipulare un contratto autonomo di garanzia.
In particolare, non è possibile giungere a una valutazione nel senso ritenuto dal giudice di primo grado sulla base dell'art. 8 dei contratti di fideiussione in data 20.3.2006, secondo cui: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin da ora estesa a garan- zia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Infatti, nel momento stesso in cui si prevede la non irrilevanza della dichiarazione di un'eventuale illegittimità delle obbligazioni garantite rispetto alla fideius- sione prestata, ed espressamente qualificata come tale, si introduce una pre- visione che esclude in radice la possibilità di affermare che si sia in presenza di un contrato autonomo di garanzia. Anzi, la previsione contrattuale in esame è un chiaro indice della natura di fideiussione del rapporto di garanzia in questione.
Perché la fideiussione sia valida occorre che l'obbligazione garantita non solo sussista realmente, ma sia a sua volta valida (art. 1939 c.c.), sicché la previsione contrattuale dell'art. 8 si preoccupa di estendere la garanzia pre- stata anche alla diversa obbligazione restitutoria nascente dall'indebito. È di tutta evidenza, allora, come una previsione siffatta non sarebbe stata neces- saria qualora quelle prestate da e fossero Parte_1 Parte_4 state obbligazioni autonome di garanzia, mentre si rende necessaria in pre- senza di una fideiussione, poiché l'obbligazione del garante si determina per relationem.
Neanche è possibile invocare, a sostegno della natura di contratto autonomo di garanzia, l'art. 6 del contratto, in forza del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Tale disposi- zione consente piuttosto di qualificare quella stipulata da Parte_1
9 e come fideiussione omnibus, vale a dire rilasciata a garan- Parte_4 zia di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della Banca garantita, entro il limite indicato dal contratto stesso (€ 845.000,000).
Quanto, infine, all'art. 9 del contratto suddetto, secondo cui “nessuna ecce- zione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debi- tore”, la funzione è quella di non consentire al fideiussore di sindacare la valutazione operata dalla Banca in ordine al merito creditorio, la quale im- plica una valutazione in ordine alla capacità del debitore (principale) di fare fronte al debito maturato, anche in ragione della capacità imprenditoriale, alla quale non è e non può essere estranea una qualche discrezionalità. Come deduce parte appellante, non si tratta, dunque, di una previsione che impe- disce al garante di sollevare un'eccezione in senso proprio relativa al rap- porto principale di credito, ma piuttosto di impedire allo stesso di sindacare il recesso operato dalla banca dal rapporto a tempo indeterminato con il debitore principale.
Dovendosi ritenere quelle sottoscritte da e Parte_4 Parte_1 come fideiussioni omnibus, e non come contratti autonomi di garanzia,
[...] in accoglimento del primo motivo di appello, risulta fondato anche il secondo motivo di appello, con cui gli appellanti deducono come gli stessi, quali fi- deiussori, possano “opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rap- porto fondamentale”. In particolare, parte appellante deduce che, “poiché l'omessa pattuizione di commissioni e spese nonché l'omessa indicazione ed indeterminatezza del tasso di interesse in ragione della mancata espressa indicazione dell'affidamento concesso rientrano nella violazione di norme im- perative, è legittimo che la stessa possa essere fatta valere nel presente giu- dizio con conseguente necessaria riforma della sentenza impugnata”.
Le censure in esame sono state riproposte da parte appellante con il quarto motivo di appello e si rinvia alla trattazione dello stesso per l'esame delle censure, già svolte nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine alle commissioni e spese applicate dalla nel corso del rapporto. CP_3
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto che “la produzione in giudizio del contratto di apertura di
10 credito stipulato tra la societ e Controparte_4 Controparte_6 fino alla concorrenza di € 650.000,00 supera ogni contestazione mossa da- gli opponenti circa la mancanza di prova delle condizioni economiche del predetto rapporto e della loro stipulazione in forma scritta”. In particolare, gli odierni appellanti deducono che tale statuizione sia errata, rilevando come“anche il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'omessa pattuizione di condizioni economiche applicate dalla provvedendo a ricalcolare il CP_3 credito”, quantificandole in complessivi € 37.730,60.
Con il quarto motivo di appello, quindi, si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto delle risultanze della c.t.u. disposta in primo grado, di cui all'elaborato peritale depositato in data 7.3.2019, e che – in buona sostanza – ha ritenuto inferiore a quanto domandato con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 10.10.2014 il credito vantato dalla Controparte_10
e oggi dalla cessionaria appellata, nei confronti della debitrice
[...] principale, e quindi anche dei fideiussori opponenti.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente, essendo strettamente connessi tra loro, e non sono fondati.
3.1. Il c.t.u. nominato in primo grado ha ritenuto che “nel contratto di conto corrente di corrispondenza n. 100-22090-4 sottoscritto il 13/3/2006 i tassi di interesse pattuiti risultano indeterminati in ragione della mancata espressa indicazione dell'affidamento concesso” (v. elaborato depositato dal c.t.u. in data 7.3.2019 - pag. 23). In altri termini, il consulente ha rilevato la previ- sione, e la pattuizione tra le parti, delle condizioni economiche che regolano il contratto di apertura di credito, ma ha reputato le stesse indeterminate in mancanza della previsione, nello stesso contratto, dell'ammontare dell'aper- tura di credito.
Le condizioni di concessione dell'aperture di credito in favore della società debitrice principale, infatti, sono previste all'art. 10 del contratto di conto corrente sottoscritto il 13.3.2006 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata
- primo grado di giudizio). In particolare, il contratto di accensione di tale rapporto - come rileva parte appellata - “espone già tutte le condizioni eco- nomiche (Tassi Debitori, Tasso Creditore, Periodicità di capitalizzazione Inte- ressi ai fini della legittimità dell'anatocismo, CMS, Spese trimestrali, Giorni
11 Valuta) per cui esso è perfettamente idoneo a gestire l'operatività del conto sotto tutti gli aspetti”.
Il consulente ha quindi ritenuto – in buona sostanza – non esistente un con- tratto di apertura in forma scritta, e quindi non esistente neanche una rego- lamentazione scritta dello stesso, in quanto le condizioni economiche di tale rapporto erano pattuite nel contratto di conto corrente, ma non potessero ritenersi determinate in quanto in questo non era indicato l'affidamento con- cesso alla società correntista. Assunto che è, tuttavia, privo di ogni pregio.
3.2. A parte quanto si è detto sopra in ordine alla previsione da parte del contratto di conto corrente in data 13.3.2006 delle condizioni economiche dell'apertura di credito, con specifico riguardo alla forma richiesta ai fini di validità del contratto di apertura di credito, come ha chiarito la Suprema
Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.3.2017, n. 7763; Cass. civ., Sez. I, 9.7.2005, n. 14470), l'apertura di credito può essere concessa dalla Banca anche per facta concludentia nel caso in cui concorrano due presupposti: (a) vi sia già un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, come impo- sto dall'art. 117 T.U.B. per tutti i contratti bancari;
(b) nel sottostante con- tratto di conto corrente vi sia una previsione generale, ma sufficientemente precisa, di quella che sarà la regolamentazione della (anche solo eventuale) futura concessione di credito. In tali casi, il contratto di conto corrente, con- tenendo già una generale, ma sufficientemente precisa, regolamentazione dell'eventuale e futura concessione di credito, assurge a contratto-quadro entro i cui limiti sarà quindi regolata la concessione di credito. Infatti, l'art. 117 T.U.B. dispone che, in linea generale, tutti i contratti bancari debbano essere conclusi per iscritto, a pena di nullità, rilevabile dal solo cliente (nullità c.d. relativa).
Il co. 2 di tale disposizione normativa prevede, quale sola eccezione, quella in cui il Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (C.I.C.R.), me- diante apposite norme di rango secondario, abbia previsto che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulabili in forma diversa da quella scritta. In virtù del potere attribuitogli dall'art. 117, co. 2, T.U.B., con delibera del 4.3.2003 sulla “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” – e, segnata- mente, nella Sezione relativa alla “Trasparenza delle operazioni e servizi
12 bancari e finanziari” (sez. III, par. 2) – il C.I.C.R. ha stabilito che: “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecu- zione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto. (…)”.
3.3. Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha rilevato, inoltre, che “in atti è altresì presente (all.13 alla comparsa di costituzione e risposta) un contratto di apertura di credito per 'non consumatori', costituito da una do- manda del cliente, una comunicazione (copia per la dipendenza) di conces- sione di affidamento, un prospetto delle condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito per 'non consumatori' (…)”. Inoltre: (i) dalla
“domanda del cliente”, sottoscritta dalla società richiedente, risulta l'importo massimo di € 650.000,00 da utilizzarsi come apertura di credito in conto corrente richiesto;
(ii) dalla comunicazione di concessione di affidamento in data 22.3.2006, risulta la concessione di tale affidamento di € 650.000,00, come apertura di credito in conto corrente;
(iii) dal prospetto delle “condi- zioni economiche applicate al contratto di apertura di credito per “non con- sumatori'”, richiamato dalla “domanda del cliente”, sottoscritto dalla
[...]
e dalla Banca, risultano quindi le condizioni economiche, che CP_14 sono le:
“- tasso debitore nominale annuo per fidi a revoca: 13,850% (t.e.a. 14,586%) + c.m.s. 1,230 %, capitalizzazione trimestrale;
- tasso debitore nominale annuo per fidi a scadenza: 13,850% (t.e.a. 14,586%) + c.m.s. 1,230 %, capitalizzazione trimestrale
- tasso debitore nominale annuo per scoperti di conto corrente e/o mora: 13,850% (t.e.a. 14,586%) + c.m.s. 1,230%, capitalizzazione trimestrale” (v. elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 16). In altri termini, conformemente a quanto disposto dall'art. 117 T.U.B. e dalla regolamentazione settoriale emanata dal C.I.C.R., tra i contratti con libertà di forma rientra quello che sia funzionalmente sottostante (quale contratto de- finibile “contenuto”) a quello concluso in forma scritta (quale contratto defi- nibile “contenitore”), ove quest'ultimo contenga elementi sufficienti anche per la regolamentazione di quello sottostante. È questo il caso in esame, in cui all'art. 10 del contratto di conto corrente del 13.3.2006 è prevista non solo la regolamentazione per la concessione di un'eventuale apertura di cre- dito, senza che per questo le relative condizioni possano dirsi inverminate per mancata indicazione dell'importo dell'eventuale affidamento, che non 13 incide in alcun modo sulla determinatezza delle condizioni previste e sopra riportate;
ma anche le relative modalità di richiesta della concessione, bensì anche i tassi debitori oltre fido ordinario ed extra fido.
3.4. Il c.t.u. ha affermato, inoltre, che “dal 31/3/2010 l ha addebitato CP_3 la commissione per la messa a disposizione dei fondi per un importo com- plessivo di € 37.081,60, che non risulta pattuita in alcun contratto, come eccepito dall'opponente”; e che dal 31.12.2011 la ha addebitato le CP_3
“spese gestione sconfini per delibera temp. crediti” per un importo comples- sivo di € 274,00, per le quali non sarebbe presente in atti alcuna pattuizione
(v. elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 19).
Al contempo, però, è lo stesso c.t.u. a precisare che “spese annuali di ge- stione: indicazioni delle quote annue ed indicazione della periodicità seme- strale dei relativi addebiti (…'ad ogni mese sarà determinato l'accordato in essere e calcolato 1/12 dell'importo relativo a quell'ammontare; ogni seme- stre sarà addebitata la somma degli importi definiti mensilmente'); per affi- damenti oltre Euro 250.000/00, pari ad Euro 420/00” (così elaborato de- positato dal c.t.u. in data 7.3.2009 - pag. 16). In altri termini, il consulente mostra di avere rinvenuto la pattuizione delle condizioni contrattuali, tanto da riportarle esattamente, tra virgolette, e quindi l'esistenza di quelle condi- zioni che lo stesso rileva non pattuite e che hanno determinato l'addebito dell'importo di € 274,00. E l'odierna parte appellante non ha contestato che tale importo addebitato non sia corretto in base a quanto pattuito dalle parti, ma – appunto – la mancanza di pattuizione che giustificasse detto addebito.
Del resto, in atti, tra i documenti depositati sub “4 e 4 segue” del fascicolo di primo grado dell'odierna parte appellata, risultano presenti fra la corri- spondenza tra la correntista e la diverse proposte di “modifica unila- CP_3 terale del contratto”, ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Si deve ritenere, allora, che le spese contestate dagli appellanti risultano espressamente disciplinate nel contratto sottoscritto dalla società correntista, nonché comunicate con le proposte di modifica unilaterale del contratto risultanti in atti (la cui legitti- mità è pure censurata da parte appellante, come si dirà di seguito).
3.5. Inoltre, il c.t.u. nominato in primo grado ha rilevato che, nel quarto tri- mestre del 2012 la ha addebitato alla correntista la commissione di CP_3
14 istruttoria veloce per la somma di € 375,00, per la quale non si rinverrebbe però alcuna pattuizione (v. elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 19).
Al riguardo, questo giudicante deve rilevare che, tuttavia, sempre l'estratto conto al 28.2.2013 riporta una voce a credito per € 375,00 con causale
“storno spese a vs. debito” contabilizzata il 26.2.2013, ma con valutata 30.12.2012 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – pag. 164).
Una volta che la spesa in questione, che pure in un primo momento risulta applicata alla è stata subito dopo stornata, viene meno il Controparte_4 dedotto addebito in mancanza di espressa previsione contrattuale, e quindi l'incidenza sull'importo complessivo del credito vantato dalla Banca nei con- fronti degli odierni appellanti e azionato in sede monitoria.
3.6. Nell'ambito del quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado anche per non essersi il Tribunale di Roma attenuto alle conclusioni del c.t.u. in ordine al superamento del tasso di usura, e segnatamente lad- dove il consulente ha affermato che “i TEG relativi al terzo e quarto trimestre 2010 risultano essere superiori alla soglia di usura a seguito di variazione unilaterale del tasso di interesse ad opera della (così elaborato de- CP_3 positato in data 7.3.2019 - pag. 45).
Di contro, il mancato superamento del tasso soglia di usura emerge anche dall'applicazione dei tassi di interesse per come rilevati dal c.t.u., il quale precisa che “dall'analisi dei dati esposti è immediato rilevare che a variazioni migliorative rispetto ai tassi originariamente pattuiti seguono variazioni peg- giorative rispetto ai minori tassi pro tempore applicati dalla che, co- CP_3 munque, risultano inferiori ai tassi originariamente pattuiti (13,850%) (…) Parimenti, tutti i tassi effettivamente applicati dalla sono in, termini CP_3 assoluti, migliorativi rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali” (così ela- borato depositato in data 7.3.2019 – pagg. 35-36).
Non merita censura, dunque, la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, “in ordine alla contestazione circa l'usurarietà del rapporto, dalla c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria – i cui risultati si condividono in quanto scientificamente fondata e correttamente elaborata – emerge che i tassi d'in- teresse pattuiti tra la e la banca con i contratti di conto Controparte_4 corrente n. 22090 – 4 e di apertura di credito, che hanno avuto effetto dal 13.3.2006 al 17.4.2013, sono inferiori alle soglie d'usura, pertanto non è
15 fondata la contestazione degli opponenti con cui si deduce la usurarietà del rapporto di conto corrente da loro garantito”.
4. Con il quinto motivo di appello e Parte_1 Parte_5 propongono nel presente grado di giudizio la deduzione – già svolta nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. e non esaminata dal giudice di prime cure attesa la qualificazione giuridica delle fideiussioni prestate dagli oppo- nenti come contratti autonomi di garanzia – in ordine alla la mancata pattui- zione per iscritto delle condizioni economiche applicate dalla Banca nel corso del rapporto. In particolare, si deduce che “come anche rilevato dal CTU nell'elaborato peritale, le predette condizioni non sono state inizialmente pattuite tra le parti essendo state applicate dall'istituto di credito a seguito di arbitraria e unilaterale applicazione attraverso le comunicazioni ex art. 118 TUB”.
Il motivo non è fondato.
Nello specifico, gli appellanti deducono, in primo luogo, “la mancata pattui- zione delle condizioni economiche applicate dalla Banca e l'illegittimità dell'esercizio dello jus variandi nella determinazione delle condizioni econo- miche del rapporto”.
Con riguardo alla pattuizione delle condizioni dei rapporti contrattuali per cui è causa, e principalmente di quello di apertura di credito, è possibile richiamare quanto si è detto sopra in ordine all'esistenza – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – di una regolamentazione contrattuale degli stessi.
Con riguardo alle modificazioni unilaterali delle condizioni dei rapporti in essere da parte della Banca, quanto dedotto dagli odierni appellanti, già nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., risulta invero del tutto generico, in assenza di alcun richiamo specifico a eventuali condotte antigiuridiche della banca sotto tale aspetto, non essendo in alcun modo stato precisato quali sarebbero le variazioni sfavorevoli di cui si deduce l'illegittimità; o quanto meno le categorie di costi di cui si lamenta una modifica in senso svantag- gioso. Infatti, il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
16 Come osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata, lo ius variandi a favore della è stato previsto contrattualmente in occasione CP_3 della stipula del contratto di conto corrente del 13.3.2006, in cui la relativa clausola è stata inserita nella voce “modifica delle condizioni economiche” regolanti il contratto di conto corrente. Ed è indicata anche nel documento di sintesi parimenti sottoscritto dalla società correntista (v. doc. n. 1 del fa- scicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
La procedura di modifica unilaterale da parte della risulta ampiamente CP_3 rispettata come emerge dalla documentazione prodotta da questa nel giudi- zio di primo grado (v. docc. nn. 4 e 4 segue del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio) in cui sono presenti plurime comunicazioni alla società correntista di modifiche con avvisi per recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta. A fronte di tale prova dell'av- venuto esercizio dello ius variandi da parte della gli appellanti non CP_3 hanno allegato in quali circostanze e per quali ragioni le modifiche, facoltiz- zate dalla suddetta previsione contrattuale, sarebbero avvenute in modo non conforme alla previsione contrattuale dello ius variandi, e quindi sarebbero illegittime, ovvero se, alternativamente, vi sarebbe stata l'applicazione di condizioni difformi dal pattuito.
In ogni caso, lo stesso c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha rilevato che “a variazioni migliorative rispetto ai tassi originariamente pattuiti se- guono variazioni peggiorative rispetto ai minori tassi pro tempore applicati dalla banca” (così elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 35). Al ri- guardo, parte appellante deduce che, “sebbene risultino inferiori ai tassi ori- ginariamente pattuiti non sono stati correttamente considerati dal perito re- lativamente alle variazioni comunicate al correntista 'in assenza di alcuna sottoscrizione e prova di effettiva ricezione' (cfr. pag. 36 CTU)”.
Di contro, poiché – come rileva la stessa parte appellante – le modifiche in questione sono tutte “variazioni del tasso di interesse non sono peggiorative rispetto alle originarie”, non vi era alcun obbligo della di specifica CP_3 comunicazione ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.5.2012, n. 8548). Non rileva dunque la mancanza di prova della mancata ricezione delle comunicazioni di modifica, pure prodotte da parte opposta, come si è detto.
17 5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 19649/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 14.10.2019 (come corretta con ordinanza ai sensi dell'art. 287 c.p.c. del 27.12.2019) deve essere rigettato, non incidendo sul decisum della decisione impugnata la riqualificazione della garanzia prestata dai fideiussori appellanti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza assoluta- mente prevalente delle parti appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_4 verso la sentenza n. 19649/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, il 14.10.2019, come corretta con ordinanza ai sensi dell'art. 287 c.p.c. del 27.12.2019; condanna e in solido tra loro, a rim- Parte_1 Parte_4 borsare alla e per essa alla Controparte_1 Parte_3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 18.500,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
18
(cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: , elettivamente domiciliati in
[...] CodiceFiscale_2
Roma, Via Sardegna n. 50, presso lo studio dell'avv. Cristiano Augusto Tofani (cod. fisc.: ), che li rappresenta e difende per procura CodiceFiscale_3 alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-appellanti- e cod. fisc. ), e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale (cod. fisc. ), in Parte_3 P.IVA_1 persona del procuratore speciale, dott. , elettivamente do- Controparte_2 miciliata in Roma, Via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'avv. Gilberto Casella
Pacca di Matrice (cod. fisc.: ), che la rappresenta e CodiceFiscale_4 difende per procura su foglio separato da intendersi apposta a margine alla comparsa di costituzione e risposta ex art. 81 c.p.c.;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Parte_1 Parte_4 di Roma, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 19649/2019, emessa dal Tribunale di Roma nella persona della Dott.ssa Enrica Ciocca, pubblicata in data 14/10/2019, annotata con ordinanza del 27/12/2019, per tutti i motivi suesposti: in via principale:
- accertata e dichiarata, anche previo rinnovo della CTU, l'illegittima applica- zione di commissioni, spese ed interessi debitori a qualsiasi titolo pretesi per i quali l'opposta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, di- chiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati dalla con conse- CP_3 guente ricalcolo delle somme effettivamente dovute e diritto dei Signori e a compensare quanto indebitamente versato dalla debitrice Pt_2 Pt_1 principale Controparte_4
- accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo jus variandi e, per l'effetto, dichiarare altresì l'inefficacia delle variazioni unilateralmente apportate ai sensi dell'art. 118 TUB;
- accertare e dichiarare il diritto dell a richiedere, per il periodo suc- CP_3 cessivo al passaggio a sofferenza, gli interessi al solo tasso legale, così come dalla stessa richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assor- benti eccezioni che precedono, alla stregua di quanto accertato dal CTU nell'ipotesi sub. B della espletata CTU, accertare e dichiarare l'illegittima ap- plicazione di commissioni, interessi e spese a qualsiasi titolo pretese per i quali l'opposta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati, con conse- guente quantificazione del credito nella misura di € 459.779,20 al 4/6/2013 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell a richie- CP_3 dere, per il periodo successivo, gli interessi al solo tasso legale, così come dalla stessa richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
in ogni caso:
- con il favore dei compensi del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis Controparte_1 rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_4 [...]
perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui alla Parte_1
2 narrativa del presente atto, nonché per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado e vit- toria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. e hanno proposto opposizione al de- Parte_4 Parte_1 creto ingiuntivo n. 26455/2014 emesso dal Tribunale di Roma in data 17.11.2014, con cui sono stati condannati a pagare alla Controparte_5 la somma complessiva di € 575.505,64 (oltre interessi al
[...] tasso legale a far data dal 1°.
1.2014 fino all'effettivo pagamento, nonché spese del presente procedimento), quale saldo debitore del conto corrente n. 22090 - con concessione di apertura di credito di € 650.000,00 giusto contratto in data 22.3.2006 - intrattenuto dalla con la Controparte_4
(successivamente incorporata nell'opposta), Controparte_6 garantito da detti opponenti con fideiussioni omnibus fino alla concorrenza di € 845.000,00. E hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, in via preliminare
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notificazione del de- creto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o inesistenza del predetto titolo;
in via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittima applicazione di commissioni, spese ed interessi debitori a qualsiasi titolo pretesi per i quali l'opposta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione, dichiarare l'inefficacia dei relativi ad- debiti applicati dalla Banca, con conseguente ricalcolo delle somme effetti- vamente dovute e diritto dei Signori e a compensare quanto Pt_2 Pt_1 indebitamente versato dalla debitrice principale Controparte_4
- accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della clausola determinativa degli interessi debitori, dichiarare che non sono dovuti interessi, con preci- puo riguardo a quanto previsto dall'art. 1815, secondo comma, c.c., e, per l'effetto, dichiarare altresì l'inefficacia degli addebiti applicati nel corso degli interi rapporti, con conseguente ricalcolo delle somme effettivamente dovute e diritto dei Signor e a compensare quanto indebitamente ver- Pt_2 Pt_1 sato dalla debitrice principale Controparte_4
3 - accertare e dichiarare l'illegittimo ricorso allo jus variandi e, per l'effetto, dichiarare altresì l'inefficacia delle variazioni unilateralmente apportate ai sensi dell'art. 118 TUB;
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle assor- benti eccezioni che precedono, alla stregua di quanto accertato dal CTU nell'ipotesi sub. B della espletata CTU, accertare e dichiarare l'illegittima ap- plicazione di commissioni e spese a qualsiasi titolo pretese per i quali l'op- posta non ha fornito prova scritta della relativa pattuizione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dei relativi addebiti applicati, con conseguente quan- tificazione del credito nella misura di € 459.779,20 al 4/6/2013 e, per l'ef- fetto, accertare e dichiarare il diritto della a richiedere, per il periodo CP_3 successivo, gli interessi al solo tasso legale, così come dalla stessa richiesto nel ricorso per decreto ingiuntivo;
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 emanato dal Ministero della Giustizia in data 10/3/2014 e recante la determinazione dei parametri in materia di Tariffe Forensi, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA”.
A fondamento delle proprie domande gli opponenti, eccepita preliminar- mente l'inesistenza o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo op- posto, hanno dedotto l'inesistenza del credito della banca, quantomeno nella misura ingiunta, nonché la nullità delle clausole del contratto di conto cor- rente concernenti i tassi d'interesse, deducendo come gli stessi fossero usu- rari e fossero stati illegittimamente variati, con conseguente necessità di ri- determinazione del rapporto di dare/avere tra le parti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_5
incorporante la che ha eccepito preli-
[...] Controparte_6 minarmente la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiun- tivo e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
All'udienza del 4.10.2016, preso atto dell'avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza della il giudice ha dichia- Controparte_5 rato l'interruzione del giudizio. Nel giudizio tempestivamente riassunto dagli 4 opponenti si è costituita la quale Controparte_7 mandataria della Controparte_8
Con comparsa del 9.10.2018 è intervenuto nel giudizio di primo grado la e per essa la mandataria la quale ha Controparte_1 Controparte_9 allegato e documentato che:
- la Banca d'Italia, con provvedimento del 26.1.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 64 del 17.3.2016, ha ceduto i crediti in sofferenza risultanti dalla situa- zione contabile individuale della per Controparte_5 effetto del provvedimento di Banca d'Italia n. 1241120/2025 di cessione delle attività e passività alla ai sensi degli artt. Controparte_8
46 e 47 del d.lgs. n. 180/2015;
- in data 15.6.2017 la ha stipulato con la Controparte_8 [...]
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad og- CP_1 getto un portafoglio di crediti pecuniari di cui era titolare, un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 TUB, in forza del quale la cessionaria ha acquistato pro soluto dalla cedente, con effetto giuridico dal 15.6.2017, un portafoglio di crediti di cui alle caratteristiche indicate nella G.U.R.I. - Parte Seconda n. 73 del 22.6.2017, pubblicazione avvenuta ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n.130 e dell'art. 58 T.U.B. e informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.2003 n.196;
- la in relazione ai suddetti crediti, ha conferito per atto del Controparte_1 notaio di Pordenone in data 25.1.2018 (rep. n. 297184; Persona_1 racc. n. 30920), tra gli altri, procura alla al fine di consen- Controparte_9 tire alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti che ha contestato la fondatezza delle do- mande degli opponenti e ha concluso per il rigetto delle stesse;
ha “fa[tto] proprie e riproponendo tutte le considerazioni, eccezioni, dedu- zioni, produzioni e conclusioni già spiegate dall Controparte_10
e dall alle quali [ha]
[...] Controparte_7 fa[tto] pieno ed integrale riferimento”.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
5 Con sentenza n. 19649/2019 pubblicata in data 14.10.2019 il Tribunale di
Roma, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposi- zione al decreto ingiuntivo n. 26455/14, R.G. 70874/14;
2) condanna gli opponenti al pagamento in favore della Controparte_9
quale procuratrice della delle spese processuali, che
[...] Controparte_1 liquida in € 18.000 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate coma da separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello e che hanno svolto le censure riportate Parte_1 Parte_4 di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per essa Controparte_1 dapprima la mandataria e successivamente, in sostituzione di CP_11 quest'ultima, la procuratrice speciale la Parte_3 quale, preliminarmente allegato e documentato che:
- la ha assunto il ruolo di soggetto incaricato di Controparte_8 svolgere le attività operative e i servizi concernenti l'amministrazione, la ge- stione, la riscossione e il recupero dei Crediti ai sensi di un contratto di Spe- cial Servicing sottoscritto dalla titolare del credito per cui Controparte_1
è causa, la e la in data CP_8 Controparte_12
22.9.2022;
- con atto a rogito del notaio di Milano in data 3.10.2022 Persona_2
(rep. n. 74924; racc. n. 15565) si è perfezionata l'operazione di scissione parziale della a seguito della quale, con decorrenza dalla data di CP_8 efficacia della scissione, la società ha assegnato parte del suo CP_8 patrimonio a Parte_3
- a seguito dell'efficacia della scissione, il contratto di Special Servicing ori- ginario è stato trasferito alla e, con scrit- Parte_3 tura privata autentica dal notaio di Pordenone in data Persona_1
18.10.2022 (rep. n. 311663; racc. n. 41583), la ha confe- Controparte_1 rito idonea procura alla al fine di consentire Parte_3 alla stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo 6 svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti dei quali la è o sarà titolare, ai sensi del contratto Controparte_1 di Special Servicing originario;
ha insistito in tutte le domande ed eccezioni formulate dalla propria dante causa, richiamando tutte le difese svolte da questa, e ha quindi contestato la fondatezza delle censure svolte degli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha qualificato la garanzia rilasciata dagli odierni appellanti in data 20.3.2006 come contratto autonomo di garanzia,
e non come contratto di fideiussione omnibus.
Nello specifico, gli appellanti censurano la decisione di primo grado laddove ha ritenuto che “i contratti di garanzia sottoscritti, rispettivamente, dalla da prevedono l'obbligo dei garanti di pagare immediatamente Pt_1 Pt_2 alla banca quanto richiesto, a semplice richiesta scritta, anche in caso di op- posizione del debitore garantito, con ciò evidenziandosi i rapporti di auto- nomia tra i contratti di garanzia e il conto corrente”. Al riguardo, gli odierni appellanti deducono come non sia possibile ritenere che la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” di cui all'art. 7 delle fideiussione sotto- scritte dagli odierni appellanti in data 20.3.2006 sia sufficiente a qualificare la garanzia rilasciata dagli stessi come contratto autonomo di garanzia, e non come fideiussione (omnibus), come emerge dalle altre clausole di tale contratto, in particolare dall'art. 9, che esclude espressamente l'opponibilità da parte del fideiussore delle (sole) eccezioni relative ai tempi dell'esercizio del diritto di recesso da parte della banca, ma non è presente alcuna clausola in deroga all'art. 1945 c.c.
Inoltre, e deducono che, in ragione della Parte_4 Parte_1 fondatezza di tale censura, “Alla luce di quanto precede, le eccezioni che attengono al merito del rapporto garantito per cui è causa non possono, pertanto, essere considerate precluse ai garanti, Signor non Pt_1 Pt_2 risultando il carattere autonomo della garanzia da loro prestata, come erro- neamente statuito dal Tribunale”.
Con il secondo motivo di appello si censura, dunque, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto proponibili dagli opponenti ex art. 645
7 c.p.c. le sole contestazioni concernenti l'usurarietà del rapporto garantito, ritenendo inammissibili le doglianze degli originari opponenti relative all'esercizio dello ius variandi, all'applicazione di spese e commissioni non pattuite, all'anatocismo e alla commissione di massimo scoperto. In partico- lare, gli appellanti deducono l'erroneità della decisione del Tribunale di Roma laddove tale giudicante ha “circoscritto le censure ammissibili solamente a quelle poste a presidio del divieto di usura ritendo improponibili le altre doglianze e precludendo agli odierni appellanti di eccepire l'assenza di forma scritta delle condizioni economiche illegittimamente applicate dalla banca, in spregio all'art. 117 TUB”.
Il primo motivo è fondato e, di conseguenza, lo è anche il secondo.
Al contempo, però, la diversa qualificazione come fideiussioni omnibus, e non come contratti autonomo di garanzia, dei contratti sottoscritti da
[...]
e in data 20.3.2006 non è idonea a incidere Parte_2 Parte_1 sulla statuizione di rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. a cui è perve- nuto il giudice di prime cure, come emergerà da quanto si dirà di seguito. Sussiste, tuttavia, un interesse degli appellanti a una modifica di quanto sta- tuito in ordine alla natura giuridica dei contratti sottoscritti dagli stessi con l'allora Controparte_13
È vero che, come hanno avuto statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte,
“L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incom- patibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideius- sione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (così Cass. civ., S.U. 18.2.2010, n. 3947).
Nel caso in esame, tuttavia, non è possibile ritenere che si sia in presenza di una siffatta clausola con riguardo all'art. 7 dei contratti sottoscritti dagli odierni appellanti in data 20.3.2006 (v. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo primo grado di parte convenuta), che pure prevede che il pagamento da parte dei garanti debba avvenire “a semplice richiesta scritta”, ma invero non espres- samente a prima richiesta e senza eccezioni. La previsione della clausola “a prima” o “a semplice” richiesta, infatti, è possibile anche in un contratto di fideiussione, integrando – in buona sostanza – la clausola solve et repete, la
8 quale comporta per il fideiussore la possibilità di far valere, in via di ecce- zione, i diritti del debitore principale agendo in ripetizione verso il beneficia- rio solo dopo avere provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Né l'esame delle altre clausole dei contratti sopra indicati, unitamente a quella sopra riportata dell'art. 7, consente di ritenere senza alcun dubbio che le parti abbiano voluto stipulare un contratto autonomo di garanzia.
In particolare, non è possibile giungere a una valutazione nel senso ritenuto dal giudice di primo grado sulla base dell'art. 8 dei contratti di fideiussione in data 20.3.2006, secondo cui: “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin da ora estesa a garan- zia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. Infatti, nel momento stesso in cui si prevede la non irrilevanza della dichiarazione di un'eventuale illegittimità delle obbligazioni garantite rispetto alla fideius- sione prestata, ed espressamente qualificata come tale, si introduce una pre- visione che esclude in radice la possibilità di affermare che si sia in presenza di un contrato autonomo di garanzia. Anzi, la previsione contrattuale in esame è un chiaro indice della natura di fideiussione del rapporto di garanzia in questione.
Perché la fideiussione sia valida occorre che l'obbligazione garantita non solo sussista realmente, ma sia a sua volta valida (art. 1939 c.c.), sicché la previsione contrattuale dell'art. 8 si preoccupa di estendere la garanzia pre- stata anche alla diversa obbligazione restitutoria nascente dall'indebito. È di tutta evidenza, allora, come una previsione siffatta non sarebbe stata neces- saria qualora quelle prestate da e fossero Parte_1 Parte_4 state obbligazioni autonome di garanzia, mentre si rende necessaria in pre- senza di una fideiussione, poiché l'obbligazione del garante si determina per relationem.
Neanche è possibile invocare, a sostegno della natura di contratto autonomo di garanzia, l'art. 6 del contratto, in forza del quale “I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Tale disposi- zione consente piuttosto di qualificare quella stipulata da Parte_1
9 e come fideiussione omnibus, vale a dire rilasciata a garan- Parte_4 zia di tutte le obbligazioni assunte dal debitore principale nei confronti della Banca garantita, entro il limite indicato dal contratto stesso (€ 845.000,000).
Quanto, infine, all'art. 9 del contratto suddetto, secondo cui “nessuna ecce- zione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debi- tore”, la funzione è quella di non consentire al fideiussore di sindacare la valutazione operata dalla Banca in ordine al merito creditorio, la quale im- plica una valutazione in ordine alla capacità del debitore (principale) di fare fronte al debito maturato, anche in ragione della capacità imprenditoriale, alla quale non è e non può essere estranea una qualche discrezionalità. Come deduce parte appellante, non si tratta, dunque, di una previsione che impe- disce al garante di sollevare un'eccezione in senso proprio relativa al rap- porto principale di credito, ma piuttosto di impedire allo stesso di sindacare il recesso operato dalla banca dal rapporto a tempo indeterminato con il debitore principale.
Dovendosi ritenere quelle sottoscritte da e Parte_4 Parte_1 come fideiussioni omnibus, e non come contratti autonomi di garanzia,
[...] in accoglimento del primo motivo di appello, risulta fondato anche il secondo motivo di appello, con cui gli appellanti deducono come gli stessi, quali fi- deiussori, possano “opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rap- porto fondamentale”. In particolare, parte appellante deduce che, “poiché l'omessa pattuizione di commissioni e spese nonché l'omessa indicazione ed indeterminatezza del tasso di interesse in ragione della mancata espressa indicazione dell'affidamento concesso rientrano nella violazione di norme im- perative, è legittimo che la stessa possa essere fatta valere nel presente giu- dizio con conseguente necessaria riforma della sentenza impugnata”.
Le censure in esame sono state riproposte da parte appellante con il quarto motivo di appello e si rinvia alla trattazione dello stesso per l'esame delle censure, già svolte nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine alle commissioni e spese applicate dalla nel corso del rapporto. CP_3
3. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado lad- dove ha ritenuto che “la produzione in giudizio del contratto di apertura di
10 credito stipulato tra la societ e Controparte_4 Controparte_6 fino alla concorrenza di € 650.000,00 supera ogni contestazione mossa da- gli opponenti circa la mancanza di prova delle condizioni economiche del predetto rapporto e della loro stipulazione in forma scritta”. In particolare, gli odierni appellanti deducono che tale statuizione sia errata, rilevando come“anche il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato l'omessa pattuizione di condizioni economiche applicate dalla provvedendo a ricalcolare il CP_3 credito”, quantificandole in complessivi € 37.730,60.
Con il quarto motivo di appello, quindi, si censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto delle risultanze della c.t.u. disposta in primo grado, di cui all'elaborato peritale depositato in data 7.3.2019, e che – in buona sostanza – ha ritenuto inferiore a quanto domandato con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 10.10.2014 il credito vantato dalla Controparte_10
e oggi dalla cessionaria appellata, nei confronti della debitrice
[...] principale, e quindi anche dei fideiussori opponenti.
I due motivi di appello sopra riportati possono essere esaminati congiunta- mente, essendo strettamente connessi tra loro, e non sono fondati.
3.1. Il c.t.u. nominato in primo grado ha ritenuto che “nel contratto di conto corrente di corrispondenza n. 100-22090-4 sottoscritto il 13/3/2006 i tassi di interesse pattuiti risultano indeterminati in ragione della mancata espressa indicazione dell'affidamento concesso” (v. elaborato depositato dal c.t.u. in data 7.3.2019 - pag. 23). In altri termini, il consulente ha rilevato la previ- sione, e la pattuizione tra le parti, delle condizioni economiche che regolano il contratto di apertura di credito, ma ha reputato le stesse indeterminate in mancanza della previsione, nello stesso contratto, dell'ammontare dell'aper- tura di credito.
Le condizioni di concessione dell'aperture di credito in favore della società debitrice principale, infatti, sono previste all'art. 10 del contratto di conto corrente sottoscritto il 13.3.2006 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata
- primo grado di giudizio). In particolare, il contratto di accensione di tale rapporto - come rileva parte appellata - “espone già tutte le condizioni eco- nomiche (Tassi Debitori, Tasso Creditore, Periodicità di capitalizzazione Inte- ressi ai fini della legittimità dell'anatocismo, CMS, Spese trimestrali, Giorni
11 Valuta) per cui esso è perfettamente idoneo a gestire l'operatività del conto sotto tutti gli aspetti”.
Il consulente ha quindi ritenuto – in buona sostanza – non esistente un con- tratto di apertura in forma scritta, e quindi non esistente neanche una rego- lamentazione scritta dello stesso, in quanto le condizioni economiche di tale rapporto erano pattuite nel contratto di conto corrente, ma non potessero ritenersi determinate in quanto in questo non era indicato l'affidamento con- cesso alla società correntista. Assunto che è, tuttavia, privo di ogni pregio.
3.2. A parte quanto si è detto sopra in ordine alla previsione da parte del contratto di conto corrente in data 13.3.2006 delle condizioni economiche dell'apertura di credito, con specifico riguardo alla forma richiesta ai fini di validità del contratto di apertura di credito, come ha chiarito la Suprema
Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27.3.2017, n. 7763; Cass. civ., Sez. I, 9.7.2005, n. 14470), l'apertura di credito può essere concessa dalla Banca anche per facta concludentia nel caso in cui concorrano due presupposti: (a) vi sia già un sottostante contratto di conto corrente concluso per iscritto, come impo- sto dall'art. 117 T.U.B. per tutti i contratti bancari;
(b) nel sottostante con- tratto di conto corrente vi sia una previsione generale, ma sufficientemente precisa, di quella che sarà la regolamentazione della (anche solo eventuale) futura concessione di credito. In tali casi, il contratto di conto corrente, con- tenendo già una generale, ma sufficientemente precisa, regolamentazione dell'eventuale e futura concessione di credito, assurge a contratto-quadro entro i cui limiti sarà quindi regolata la concessione di credito. Infatti, l'art. 117 T.U.B. dispone che, in linea generale, tutti i contratti bancari debbano essere conclusi per iscritto, a pena di nullità, rilevabile dal solo cliente (nullità c.d. relativa).
Il co. 2 di tale disposizione normativa prevede, quale sola eccezione, quella in cui il Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio (C.I.C.R.), me- diante apposite norme di rango secondario, abbia previsto che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulabili in forma diversa da quella scritta. In virtù del potere attribuitogli dall'art. 117, co. 2, T.U.B., con delibera del 4.3.2003 sulla “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” – e, segnata- mente, nella Sezione relativa alla “Trasparenza delle operazioni e servizi
12 bancari e finanziari” (sez. III, par. 2) – il C.I.C.R. ha stabilito che: “la forma scritta non è obbligatoria: a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecu- zione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto. (…)”.
3.3. Il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha rilevato, inoltre, che “in atti è altresì presente (all.13 alla comparsa di costituzione e risposta) un contratto di apertura di credito per 'non consumatori', costituito da una do- manda del cliente, una comunicazione (copia per la dipendenza) di conces- sione di affidamento, un prospetto delle condizioni economiche applicate al contratto di apertura di credito per 'non consumatori' (…)”. Inoltre: (i) dalla
“domanda del cliente”, sottoscritta dalla società richiedente, risulta l'importo massimo di € 650.000,00 da utilizzarsi come apertura di credito in conto corrente richiesto;
(ii) dalla comunicazione di concessione di affidamento in data 22.3.2006, risulta la concessione di tale affidamento di € 650.000,00, come apertura di credito in conto corrente;
(iii) dal prospetto delle “condi- zioni economiche applicate al contratto di apertura di credito per “non con- sumatori'”, richiamato dalla “domanda del cliente”, sottoscritto dalla
[...]
e dalla Banca, risultano quindi le condizioni economiche, che CP_14 sono le:
“- tasso debitore nominale annuo per fidi a revoca: 13,850% (t.e.a. 14,586%) + c.m.s. 1,230 %, capitalizzazione trimestrale;
- tasso debitore nominale annuo per fidi a scadenza: 13,850% (t.e.a. 14,586%) + c.m.s. 1,230 %, capitalizzazione trimestrale
- tasso debitore nominale annuo per scoperti di conto corrente e/o mora: 13,850% (t.e.a. 14,586%) + c.m.s. 1,230%, capitalizzazione trimestrale” (v. elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 16). In altri termini, conformemente a quanto disposto dall'art. 117 T.U.B. e dalla regolamentazione settoriale emanata dal C.I.C.R., tra i contratti con libertà di forma rientra quello che sia funzionalmente sottostante (quale contratto de- finibile “contenuto”) a quello concluso in forma scritta (quale contratto defi- nibile “contenitore”), ove quest'ultimo contenga elementi sufficienti anche per la regolamentazione di quello sottostante. È questo il caso in esame, in cui all'art. 10 del contratto di conto corrente del 13.3.2006 è prevista non solo la regolamentazione per la concessione di un'eventuale apertura di cre- dito, senza che per questo le relative condizioni possano dirsi inverminate per mancata indicazione dell'importo dell'eventuale affidamento, che non 13 incide in alcun modo sulla determinatezza delle condizioni previste e sopra riportate;
ma anche le relative modalità di richiesta della concessione, bensì anche i tassi debitori oltre fido ordinario ed extra fido.
3.4. Il c.t.u. ha affermato, inoltre, che “dal 31/3/2010 l ha addebitato CP_3 la commissione per la messa a disposizione dei fondi per un importo com- plessivo di € 37.081,60, che non risulta pattuita in alcun contratto, come eccepito dall'opponente”; e che dal 31.12.2011 la ha addebitato le CP_3
“spese gestione sconfini per delibera temp. crediti” per un importo comples- sivo di € 274,00, per le quali non sarebbe presente in atti alcuna pattuizione
(v. elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 19).
Al contempo, però, è lo stesso c.t.u. a precisare che “spese annuali di ge- stione: indicazioni delle quote annue ed indicazione della periodicità seme- strale dei relativi addebiti (…'ad ogni mese sarà determinato l'accordato in essere e calcolato 1/12 dell'importo relativo a quell'ammontare; ogni seme- stre sarà addebitata la somma degli importi definiti mensilmente'); per affi- damenti oltre Euro 250.000/00, pari ad Euro 420/00” (così elaborato de- positato dal c.t.u. in data 7.3.2009 - pag. 16). In altri termini, il consulente mostra di avere rinvenuto la pattuizione delle condizioni contrattuali, tanto da riportarle esattamente, tra virgolette, e quindi l'esistenza di quelle condi- zioni che lo stesso rileva non pattuite e che hanno determinato l'addebito dell'importo di € 274,00. E l'odierna parte appellante non ha contestato che tale importo addebitato non sia corretto in base a quanto pattuito dalle parti, ma – appunto – la mancanza di pattuizione che giustificasse detto addebito.
Del resto, in atti, tra i documenti depositati sub “4 e 4 segue” del fascicolo di primo grado dell'odierna parte appellata, risultano presenti fra la corri- spondenza tra la correntista e la diverse proposte di “modifica unila- CP_3 terale del contratto”, ai sensi dell'art. 118 T.U.B. Si deve ritenere, allora, che le spese contestate dagli appellanti risultano espressamente disciplinate nel contratto sottoscritto dalla società correntista, nonché comunicate con le proposte di modifica unilaterale del contratto risultanti in atti (la cui legitti- mità è pure censurata da parte appellante, come si dirà di seguito).
3.5. Inoltre, il c.t.u. nominato in primo grado ha rilevato che, nel quarto tri- mestre del 2012 la ha addebitato alla correntista la commissione di CP_3
14 istruttoria veloce per la somma di € 375,00, per la quale non si rinverrebbe però alcuna pattuizione (v. elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 19).
Al riguardo, questo giudicante deve rilevare che, tuttavia, sempre l'estratto conto al 28.2.2013 riporta una voce a credito per € 375,00 con causale
“storno spese a vs. debito” contabilizzata il 26.2.2013, ma con valutata 30.12.2012 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – pag. 164).
Una volta che la spesa in questione, che pure in un primo momento risulta applicata alla è stata subito dopo stornata, viene meno il Controparte_4 dedotto addebito in mancanza di espressa previsione contrattuale, e quindi l'incidenza sull'importo complessivo del credito vantato dalla Banca nei con- fronti degli odierni appellanti e azionato in sede monitoria.
3.6. Nell'ambito del quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado anche per non essersi il Tribunale di Roma attenuto alle conclusioni del c.t.u. in ordine al superamento del tasso di usura, e segnatamente lad- dove il consulente ha affermato che “i TEG relativi al terzo e quarto trimestre 2010 risultano essere superiori alla soglia di usura a seguito di variazione unilaterale del tasso di interesse ad opera della (così elaborato de- CP_3 positato in data 7.3.2019 - pag. 45).
Di contro, il mancato superamento del tasso soglia di usura emerge anche dall'applicazione dei tassi di interesse per come rilevati dal c.t.u., il quale precisa che “dall'analisi dei dati esposti è immediato rilevare che a variazioni migliorative rispetto ai tassi originariamente pattuiti seguono variazioni peg- giorative rispetto ai minori tassi pro tempore applicati dalla che, co- CP_3 munque, risultano inferiori ai tassi originariamente pattuiti (13,850%) (…) Parimenti, tutti i tassi effettivamente applicati dalla sono in, termini CP_3 assoluti, migliorativi rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali” (così ela- borato depositato in data 7.3.2019 – pagg. 35-36).
Non merita censura, dunque, la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, “in ordine alla contestazione circa l'usurarietà del rapporto, dalla c.t.u. espletata nel corso dell'istruttoria – i cui risultati si condividono in quanto scientificamente fondata e correttamente elaborata – emerge che i tassi d'in- teresse pattuiti tra la e la banca con i contratti di conto Controparte_4 corrente n. 22090 – 4 e di apertura di credito, che hanno avuto effetto dal 13.3.2006 al 17.4.2013, sono inferiori alle soglie d'usura, pertanto non è
15 fondata la contestazione degli opponenti con cui si deduce la usurarietà del rapporto di conto corrente da loro garantito”.
4. Con il quinto motivo di appello e Parte_1 Parte_5 propongono nel presente grado di giudizio la deduzione – già svolta nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. e non esaminata dal giudice di prime cure attesa la qualificazione giuridica delle fideiussioni prestate dagli oppo- nenti come contratti autonomi di garanzia – in ordine alla la mancata pattui- zione per iscritto delle condizioni economiche applicate dalla Banca nel corso del rapporto. In particolare, si deduce che “come anche rilevato dal CTU nell'elaborato peritale, le predette condizioni non sono state inizialmente pattuite tra le parti essendo state applicate dall'istituto di credito a seguito di arbitraria e unilaterale applicazione attraverso le comunicazioni ex art. 118 TUB”.
Il motivo non è fondato.
Nello specifico, gli appellanti deducono, in primo luogo, “la mancata pattui- zione delle condizioni economiche applicate dalla Banca e l'illegittimità dell'esercizio dello jus variandi nella determinazione delle condizioni econo- miche del rapporto”.
Con riguardo alla pattuizione delle condizioni dei rapporti contrattuali per cui è causa, e principalmente di quello di apertura di credito, è possibile richiamare quanto si è detto sopra in ordine all'esistenza – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – di una regolamentazione contrattuale degli stessi.
Con riguardo alle modificazioni unilaterali delle condizioni dei rapporti in essere da parte della Banca, quanto dedotto dagli odierni appellanti, già nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., risulta invero del tutto generico, in assenza di alcun richiamo specifico a eventuali condotte antigiuridiche della banca sotto tale aspetto, non essendo in alcun modo stato precisato quali sarebbero le variazioni sfavorevoli di cui si deduce l'illegittimità; o quanto meno le categorie di costi di cui si lamenta una modifica in senso svantag- gioso. Infatti, il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
16 Come osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza impugnata, lo ius variandi a favore della è stato previsto contrattualmente in occasione CP_3 della stipula del contratto di conto corrente del 13.3.2006, in cui la relativa clausola è stata inserita nella voce “modifica delle condizioni economiche” regolanti il contratto di conto corrente. Ed è indicata anche nel documento di sintesi parimenti sottoscritto dalla società correntista (v. doc. n. 1 del fa- scicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
La procedura di modifica unilaterale da parte della risulta ampiamente CP_3 rispettata come emerge dalla documentazione prodotta da questa nel giudi- zio di primo grado (v. docc. nn. 4 e 4 segue del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio) in cui sono presenti plurime comunicazioni alla società correntista di modifiche con avvisi per recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta. A fronte di tale prova dell'av- venuto esercizio dello ius variandi da parte della gli appellanti non CP_3 hanno allegato in quali circostanze e per quali ragioni le modifiche, facoltiz- zate dalla suddetta previsione contrattuale, sarebbero avvenute in modo non conforme alla previsione contrattuale dello ius variandi, e quindi sarebbero illegittime, ovvero se, alternativamente, vi sarebbe stata l'applicazione di condizioni difformi dal pattuito.
In ogni caso, lo stesso c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado ha rilevato che “a variazioni migliorative rispetto ai tassi originariamente pattuiti se- guono variazioni peggiorative rispetto ai minori tassi pro tempore applicati dalla banca” (così elaborato depositato in data 7.3.2019 - pag. 35). Al ri- guardo, parte appellante deduce che, “sebbene risultino inferiori ai tassi ori- ginariamente pattuiti non sono stati correttamente considerati dal perito re- lativamente alle variazioni comunicate al correntista 'in assenza di alcuna sottoscrizione e prova di effettiva ricezione' (cfr. pag. 36 CTU)”.
Di contro, poiché – come rileva la stessa parte appellante – le modifiche in questione sono tutte “variazioni del tasso di interesse non sono peggiorative rispetto alle originarie”, non vi era alcun obbligo della di specifica CP_3 comunicazione ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.5.2012, n. 8548). Non rileva dunque la mancanza di prova della mancata ricezione delle comunicazioni di modifica, pure prodotte da parte opposta, come si è detto.
17 5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_4 avverso la sentenza n. 19649/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 14.10.2019 (come corretta con ordinanza ai sensi dell'art. 287 c.p.c. del 27.12.2019) deve essere rigettato, non incidendo sul decisum della decisione impugnata la riqualificazione della garanzia prestata dai fideiussori appellanti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza assoluta- mente prevalente delle parti appellanti e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da e av- Parte_1 Parte_4 verso la sentenza n. 19649/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, il 14.10.2019, come corretta con ordinanza ai sensi dell'art. 287 c.p.c. del 27.12.2019; condanna e in solido tra loro, a rim- Parte_1 Parte_4 borsare alla e per essa alla Controparte_1 Parte_3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 18.500,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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