Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO - Presidente dott. Valeria ALBINO - Consigliere rel. dott. Lorenzo Pietro FABRIS - Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 617/2024, emessa il 29/07/2024, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Furio Parte_1 C.F._1
Suvilla in forza di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
-.-.-.-.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita che sia dichiarata l'estinzione del giudizio indicato in epigrafe”.
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Savona, n. 617/2024 Parte_1
del 29/07/2024, pronunciata nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
66/2024 del Tribunale di Savona, emesso su istanza dalla stessa proposta al fine a ottenere la consegna della documentazione condominiale indicata nel ricorso, al fine di sentir, in riforma della sentenza, rigettare tutte le domande rassegnate nel giudizio di primo grado dallo nella sua qualità di amministratore pro tempore del Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto Controparte_2
.
1
La Corte osserva che, conformemente alle conclusioni della parte appellante, e alla luce della rinuncia, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo. Non essendovi costituzione della parte appellata, non vi è necessità di accettazione della rinuncia.
Secondo la giurisprudenza, “Il provvedimento con il quale il collegio - nel giudizio di appello
- dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ.” (Cass. 14936/00). Inoltre, nel giudizio di appello, la rinuncia all' impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione (Cass. 5250/18).
Per queste ragioni l'estinzione va dichiarata con sentenza.
Nulla sulle spese, in quanto la parte avversaria non si è costituita nel giudizio.
PQM
Visto l'art. 306 c.p.c.,
Dichiara estinto il presente giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Genova, 22/1/2025
Il Consigliere relatore
Dott. Valeria Albino
IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Bruno
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