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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3793/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati C.F._1
Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2023 il signor ha convenuto Parte_1 in giudizio l' per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della CP_1
“ipoacusia”, malattia contratta, a suo dire, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, sin dal 1999, in qualità di operaio edile, alle dipendenze di diversi datori di lavoro, nonché, dal 2015 all'agosto 2018, in qualità di bracciante agricolo.
Ha allegato di aver presentato all' , in data 13.10.2020, domanda CP_1
amministrativa per il riconoscimento della predetta malattia professionale, con danno biologico da conglobarsi con il danno biologico, accertato dal Tribunale (con la sentenza n. 131 del 31.1.2024 – causa R.G. n. 3017/2020), nella misura del 10% in relazione ad altra patologia (“spondilodiscopatie del tratto lombare”).
pagina 1 Poiché la domanda amministrativa era stata rigettata dall' , così come il CP_1
successivo ricorso amministrativo in opposizione, egli aveva adito il giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle sopra indicata patologia e del relativo maggior danno biologico complessivo, nonché del conseguente maggior indennizzo di legge.
A fondamento del ricorso, ha quindi esposto che, nell'attività di operaio edile, per una media di tre ore al giorno, era solito utilizzare strumenti meccanici quali martello pneumatico, mola smeriglio, compattatore e vibratore per il cemento, che lo esponevano a continui e forti rumori.
Tale attività lo esponeva, per l'intero orario di lavoro, al rumore dei predetti strumenti, derivante dall'utilizzo degli stessi da parte di tutta la squadra di operai al fine di eseguire le diverse lavorazioni.
Ha altresì esposto di aver lavorato come bracciante agricolo dal 2015 all'agosto
2018, e di esser stato adibito alla coltivazione, al taglio, alla raccolta di ortaggi e alla pulizia del terreno, con l'utilizzo di un decespugliatore per due ore al giorno su una superficie di circa 4 ettari di terreno.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, CP_1 nonché l'assenza del rischio e la mancanza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
In particolar modo, l' ha sottolineato come difettasse sia la prova delle CP_1
mansioni concretamente esercitate dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, sia la prova dell'esposizione al rischio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Si precisa che l'espletamento delle mansioni, per come descritte nel ricorso, è stato comprovato nell'ambito della predetta causa iscritta al n. R.G. 3017/2020, definita con sentenza n. 131 del 31.1.2024, nella quale è stata espletata la prova testimoniale.
Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, e dopo aver eseguito un'attenta diagnosi differenziale, ha riscontrato quanto segue: “Il sig. (…) risultato affetto da ipoacusia a Parte_1
carattere neurosensoriale, bilaterale e sostanzialmente simmetrica, interessante prevalentemente i toni acuti ed acutissime del campo tonale”.
pagina 2 Lo stesso consulente ha riconosciuto l'origine professionale della malattia, affermando che “i caratteri audiologici della modesta ipoacusia diagnosticata nel ricorrente, sono compatibili con la presenza di una iniziale cocleopatia da trauma acustico cronico che, come è noto, si manifesta attraverso tracciati audiometrici caratterizzati dall'elettivo e peculiare interessamento dei toni acuti del campo tonale, in particolare della frequenza 4 KHz, frequenza primariamente interessata dall'evoluzione del danno cocleare da sovrasollecitazione acustica.
In buona sostanza, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche dell'audiogramma tonale e della tipologia delle lavorazioni svolte dal ricorrente
(allevatore/agricoltore da oltre 35 anni), è da ritenersi ammissibile che l'esposizione professionale al rumore possa aver agito come fattore causale nella genesi di tale lieve disfunzione uditiva.
Sulla base di quanto denunciato anamnesticamente dal ricorrente - che ha riferito di aver lavorato per oltre 30 anni in esposizione al rumore, in qualità di muratore presso diverse Aziende, attività proseguita fino ad oggi) deve ritenersi verosimile che sussista un rapporto causale tra l'attività svolta e la descritta lesione cocleare.
Tenuto conto degli accertamenti audiometrici prodotti nel fascicolo degli atti
(audiometria del 1.10.2018; 18.5.2020; 7.9.2023) e tenuto conto della naturale evoluzione del trauma acustico cronico, è da ritenersi estremamente probabile che all'epoca dell'iter amministrativo sussistesse una condizione otofunzionale sostanzialmente analoga a quanto oggi presente.
Il consulente ha quindi concluso che “gli attuali accertamenti di CTU evidenziano un quadro audiomorfologico compatibile con un modesto danno cocleare da cronica esposizione al rumore, di entità tale da determinare un danno biologico pari al 3% circa. Tenuto conto del naturale andamento clinico del trauma acustico cronico di natura professionale (lentamente evolutivo e tendenzialmente irreversibile), è da ritenersi che la tecnoacusia di cui è affetto fosse già presente Parte_1 all'epoca della domanda amministrativa (2020) e determinasse già allora un danno biologico di entità sovrapponibile.
Dovendosi provvedere ad un conglobamento del danno biologico derivante da esiti di patologia articolare di natura professionale (come da sentenza del Tribunale di
Cagliari n.131 del 24.1.2024: 10%) con il danno biologico derivante da ipoacusia da rumori oggi riscontrato (3%), ritengo che la misura del 13% compensi adeguatamente il danno biologico complessivamente presente nel Ricorrente e derivante dalle descritte affezioni di natura professionale”.
pagina 3 Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Conglobato con le preesistenze del 10%, il danno complessivo è stato valutato dal c.t.u. nella misura del 13% (pag. 11 della relazione da ultimo citata).
In ragione di quanto fin qui esposto, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 13% a far data dalla domanda amministrativa del 13.10.2020.
L' deve perciò essere condannato all'erogazione dell'indennizzo in favore del CP_1
ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, come per legge.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza,
l' deve essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle CP_1
spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire Parte_1
l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 13%, a far data dalla domanda amministrativa del 13.10.2020;
2. per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP_1
signor siccome rapportato alla percentuale di danno biologico Parte_1
sopra indicata, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa o rivalutazione monetaria se maggiore;
3. condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro CP_1
2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
pagina 4
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 16.4.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 5