CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3214/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere est.
dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello avverso la sentenza n. 6551/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 28.7.2023, notificata in data
13.10.2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Romano Rocca (C.F. ) e dall'Avv. Domenico Ferraresi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via C.F._3
Federico Cesi n. 72
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Daniele Tino (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Merate (LC), via Stelvio n. 3
APPELLATA
pagina 1 di 8 (C.F. ), in p.l.r.p.t. rappresentanza e difesa dell'avv. Gionata CP_2 P.IVA_1
Cantoni
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, largo C.F._6
Porto di Classe n. 8
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello: in via preliminare: respingere le domande di improcedibilità ed inammissibilità del gravame, formulate dalle parti appellate;
nel merito, in via principale, a) previa eventuale rinnovazione della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, ed accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta Sig.ra per la negligente imperita ovvero distrattiva gestione del Controparte_1
per i fatti di cui è causa, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Parte_2 Milano n. 6551/2023, pubblicata in data 28.07.2023, e conseguentemente condannare la Sig.ra Controparte_1 alla restituzione in favore del della somma di euro 54.069,42 ovvero di quella maggiore o
[...] CP_3 minore somma che risulterà dovuta, anche alla luce delle osservazioni espresse nell'atto di appello sulla CTU espletata in primo grado, maggiorata degli interessi di mora dalla contestazione ovvero legali dal dovuto al saldo, per i fatti di cui è causa;
b) condannare in ogni caso la Sig.ra al risarcimento per mala Controparte_1 gestio di euro 7.981,66 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, maggiorata degli interessi di mora dalla contestazione ovvero legali dal dovuto al saldo, per i fatti di cui è causa;
soltanto in via meramente subordinata, disporre in riforma della sentenza appellata la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite di primo grado, ed eliminare la statuizione di condanna al rimborso delle spese di Ctp sostenute dalle parti convenute.
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU espletata in primo grado. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, e condanna degli appellati ed Controparte_1 a rifondere quanto eventualmente a loro corrisposto in esecuzione della sentenza Controparte_4 impugnata, oltre interessi e spese.”
Per Controparte_1
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così giudicare: In via pregiudiziale:
- Dichiarare improcedibile l'appello promosso per le ragioni esposte in narrativa al capitolo C;
In via preliminare:
- Accertare la carenza di legittimazione attiva del Sig. per le ragioni di cui al capitolo Parte_1 D e per l'effetto dichiarare inammissibile l'appello dal predetto proposto;
- Accertare l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e dichiararne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c pagina 2 di 8 Nel merito:
In via principale:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via pregiudiziale e preliminare, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di appello per le ragioni di cui alla narrativa, rigettare l'appello proposto dal Sig. e, del pari, rigettare Parte_1 ogni eventuale appello proposto dalle altre parti in causa, confermando in toto, per l'effetto, la sentenza impugnata.
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello spiegato e delle richieste di natura patrimoniale ivi contenute, dichiarare la Compagnia Assicuratrice in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne la Sig.ra CP_1 e, per l'effetto, eventualmente condannarla a corrisponderle ogni e qualsivoglia importo cui la Sig.ra fosse condannata a pagare in favore dell'appellante, oltre alle spese legali sostenute CP_1 dall'appellata per il presente giudizio. In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi;
Con espressa riserva di meglio articolare, integrare, precisare e specificare, anche in relazione al comportamento processuale di controparte le svolte domande ed eccezioni nei tempi, modi e forme di legge.
Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi dal Giudice.”
PER CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale:
* dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dal signor per carenza di Parte_1 legittimazione ad impugnare la sentenza. Nel merito:
* rigettare l'appello principale e ogni eventuale ulteriore appello proposto dalle altre parti;
* in via di appello incidentale, in riforma della (già appellata) sentenza n. 6551/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 27 luglio 2023 e pubblicata in data 28 luglio 2023, dichiarare inoperante la copertura assicurativa e respingere la domanda di manleva svolta dalla signora nei confronti di CP_1 CP_2
assolvendo quindi quest'ultima dalle erronee statuizioni della appellata sentenza con cui la
[...] medesima è stata ritenuta obbligata a tenere indenne la signora per gli importi CP_2 CP_1 che la stessa è tenuta a versare al e conseguentemente condannata al pagamento, in favore del CP_3
, della somma che, in forza della appellata sentenza, Controparte_5 Controparte_1 è tenuta a versare al suddetto Condominio, al netto della franchigia, e quindi condannare il
[...]
e/o la signora a rifondere ad l'importo Parte_2 Controparte_1 CP_2 di euro 3.027,33 o il diverso importo ritenuto di giustizia, da quest'ultima pagato (mediante compensazione parziale) al in (provvisoria) esecuzione della Parte_2 sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
* respingere comunque tutte le domande svolte nei confronti di perché indimostrate e/o CP_2 infondate in fatto ed in diritto;
* fermi in ogni caso gli scoperti e le franchigie, le esclusioni e limitazioni contrattuali, i massimali nonché le condizioni tutte di polizza;
* respingere le domande svolte nei confronti della signora perché indimostrate e/o Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere da qualsivoglia domanda svolta CP_2 nei suoi confronti.
In ogni caso:
* emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
pagina 3 di 8 * con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si dichiara non accettare il contraddittorio su eventuali avverse domande nuove.”
FATTO E DIRITTO
in qualità di condòmino del , ha promosso Parte_1 Parte_3
tempestivo appello avverso la sentenza n. 6551/2023 con cui il Tribunale di Milano ha accolto in misura ridotta la domanda che il aveva svolto nei confronti Controparte_5 dell'ex amministratrice di restituzione della somma di € 54.069,42 per Controparte_1
negligente imperita ovvero distrattiva gestione del Condominio e ha rigettato la domanda di risarcimento per mala gestio di € 7.981,66.
In particolare, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della disposta CTU contabile, dalla quale emergeva una “disordinata gestione della contabilità” anziché una dolosa o gravemente colposa “mala gestio” – come invece lamentata dal - ha ravvisato l'assenza dei CP_3
presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento;
ha altresì accertato la debenza da parte dell'ex amministratrice della somma di € 3.315,77 pari alla differenza tra le voci in uscita del conto corrente condominiale non supportate da documentazione probatoria e le anticipazioni effettuate dalla sig.ra con conti personali;
ha per l'effetto condannato CP_1
chiamata in manleva dalla sig.ra a pagare in favore del Condominio CP_2 CP_1
la somma accertata in corso di causa;
ha infine condannato il al rimborso delle CP_3
spese di lite in favore di entrambe le parti costituite e posto a suo carico le spese di CTU e di
CTP delle parti.
con l'appello proposto, ha preliminarmente sostenuto la propria Parte_1
legittimazione ad agire (pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado) sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza SSUU n.10934/19; nel merito ha censurato l'impugnata sentenza per aver: – erroneamente valutato le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado e la documentazione ivi acquisita ed utilizzata, con particolare riferimento ai profili di nullità evidenziati dalla difesa del in CP_3
particolare ha lamentato:
1a – l'utilizzo da parte del CTU di documenti non legittimamente acquisiti, in violazione dell'art.198 c.p.c.
1b – l'errata interpretazione dei consuntivi di gestione approvati dall'assemblea condominiale, con particolare riferimento all'accertamento delle rate versate dai condomini;
pagina 4 di 8 1c – l'arbitraria attribuzione al di spese risultanti da c/c ma non da consuntivo, ed CP_3
utilizzo di documentazione non in atti.
L'appellante ha altresì lamentato: - l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria svolta dal Condominio e l'erronea condanna al pagamento dell'intero importo dovuto per le spese di lite.
costituendosi ritualmente, ha preliminarmente eccepito la carenza di CP_2 legittimazione ad impugnare dell'appellante per carenza di un autonomo potere individuale, ove, come nel caso di specie, la causa non ha ad oggetto i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto piuttosto “un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale”; ha proposto appello incidentale tardivo avverso la condanna in manleva di quanto dovuto dalla sig.ra al Condominio in forza della ritenuta operatività della garanzia assicurativa CP_1 stipulata dall'ex amministratrice, ha pertanto invocato la restituzione dell'importo già corrisposto in favore del in esecuzione della sentenza di primo grado (al netto della CP_3
franchigia), ha infine richiesto la conferma della sentenza impugnata relativamente all'accertamento contabile disposto dal CTU e fatto proprio dal primo giudice.
ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per Controparte_1
carenza degli avvisi prescritti dall'art. 342 c.p.c. e in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, in ogni caso ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza appellata stante la strumentalità
e infondatezza delle contestazioni mosse sia dall'appellante principale che da a CP_2 mezzo dell'appello incidentale.
All'udienza del 18.3.2025, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
L'appello è inammissibile, prima che infondato, per difetto in capo al sig. della Parte_1
legittimazione ad impugnare la sentenza che ha condannato la sig.ra al pagamento di CP_1
una somma inferiore rispetto a quella richiesta dal CP_3
La massima invocata dall'appellante a sostegno della propria legittimazione, riporta: “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_3
dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota",
pagina 5 di 8 sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo CP_3
stesso […] ne consegue, in relazione al peculiare atteggiarsi dei rapporti condominiali, che, laddove oggetto del ricorso sia un diritto afferente alla sfera di ogni singolo condòmino, ciascuno di essi può autonomamente far valere la situazione giuridica vantata. A tal fine può avvalersi personalmente dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del .” (C. Cass Sez. U. n. 10934/2019). CP_3
Dalla motivazione di tale pronuncia giurisprudenziale, si può certamente desumere, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la carenza di legittimazione ad agire in capo al condòmino.
La sussistenza della facoltà dei singoli condomini di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella difesa in giudizio dipende dalla natura dei diritti contesi, che devono essere afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune per i quali non vi è dubbio che sussista l'interesse ad agire o a resistere per il singolo condòmino (ex multis, Cass. n. 22116/2023; Cass n.
29748/2017).
Diversamente, nel caso di specie, l'appellante non ha agito in qualità di comproprietario "pro quota", a tutela di un bene o servizio comune, bensì nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la gestione di esso;
è dunque un interesse correlato ad esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini.
Non scalfisce tale conclusione neppure quanto sostenuto dall'appellante sulla scorta della richiamata sentenza (Cass. Sez. U n. 10934/2019), che ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti nella veste di comproprietario "pro quota" delle parti comuni.
L'appello principale è dunque inammissibile e deve essere respinto, con assorbimento delle ulteriori censure addotte dalla parte appellante nonché dell'eccezione pregiudiziale svolta dalla sig.ra per mancanza degli avvisi prescritti dall'art. 342 c.p.c. CP_1
Va invece accolto l'appello incidentale di in ordine alla contestata inoperatività CP_2 della polizza. Dal testo di questa si ricava infatti che: “La Società si obbliga a tenere indenne
l' , nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale Parte_4
civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
pagina 6 di 8 compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività libero professionale di Amministratore di stabili condominiali……” (cfr. polizza punto 1.2.1 “Oggetto dell'Assicurazione”). CP_2
Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza di un “danno” cagionato dall'amministratrice al
Condominio quale conseguenza immediata e diretta dell'esercizio dell'attività professionale: si tratta invece di un mero aggiustamento contabile nell'ambito dei rapporti dare/avere tra mandante e mandatario, per effetto del quale è stato accertato che la sig.ra ha trattenuto CP_1
senza titolo una somma di spettanza del la cui restituzione è dovuta in forza di CP_3
una causa del tutto estranea alle finalità e al contenuto del contratto di assicurazione. Fermo restando che, come condivisibilmente dedotto da “se la suddetta “restituzione” CP_2
di somme di denaro rimanesse a carico della Compagnia, la signora conseguirebbe CP_1 un evidente arricchimento senza causa”, posto che avrebbe prelevato fondi dal conto corrente condominiale, restituiti poi al Condominio da altro soggetto, ovvero CP_2
ha dato atto di aver pagato la somma oggetto della condanna di manleva al CP_2
Condominio, in modo effettivamente conforme al disposto della sentenza, anche se al di fuori del regime della assicurazione per la responsabilità civile (che, al di fuori delle ipotesi di RCA
o di assicurazione per incidenti di caccia, riconosce il diritto al solo assicurato di agire per l'indennizzo), oltre che irrazionale (posto che con detta condanna, unitamente a quella pronunciata a carico della il Condominio ha ottenuto una indebita duplicazione del CP_1 proprio credito): in questa situazione, la ripetizione dell'indennizzo va a questo punto ordinata al , che manterrà invece il diritto a porre in esecuzione la condanna a suo favore da CP_3
parte della CP_1
L'inammissibilità dell'appello impone la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado in favore di con liquidazione come in Controparte_1
dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al D.M. 147/2022, considerato il valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 e la complessità delle questioni trattate.
L'evidente errore di condanna del al pagamento delle spese di lite (pur non CP_3
potendosi considerare soccombente) non può essere emendato, stante la contumacia dello stesso: questo peraltro non può essere condannato al pagamento delle spese del presente grado a favore di (alla quale pure è stato riconosciuto il diritto alla restituzione CP_2 dell'indennizzo), considerato che il mai ha chiesto la condanna a suo favore contro CP_3
la compagnia assicuratrice.
L'accoglimento dell'appello incidentale, quanto all'esclusione della copertura assicurativa, comporta viceversa la condanna della al rimborso delle spese di lite a favore di CP_1 CP_2
pagina 7 di 8 Con
per i due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al
D.M. 147/2022, considerato il valore della causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale di respinge la domanda di CP_2
manleva di , dato atto del pagamento diretto effettuato a Controparte_1 favore del , condanna quest'ultimo alla Parte_2
restituzione a favore di di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo CP_2
grado;
3 . condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
elle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui €
[...]
2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
4. condanna al rimborso in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2835,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale)
e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 24.3.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere est.
dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello avverso la sentenza n. 6551/2023 del Tribunale di Milano pubblicata il 28.7.2023, notificata in data
13.10.2023
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Romano Rocca (C.F. ) e dall'Avv. Domenico Ferraresi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via C.F._3
Federico Cesi n. 72
APPELLANTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Daniele Tino (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._5 studio in Merate (LC), via Stelvio n. 3
APPELLATA
pagina 1 di 8 (C.F. ), in p.l.r.p.t. rappresentanza e difesa dell'avv. Gionata CP_2 P.IVA_1
Cantoni
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, largo C.F._6
Porto di Classe n. 8
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: altri rapporti condominiali
Conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello: in via preliminare: respingere le domande di improcedibilità ed inammissibilità del gravame, formulate dalle parti appellate;
nel merito, in via principale, a) previa eventuale rinnovazione della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, ed accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta Sig.ra per la negligente imperita ovvero distrattiva gestione del Controparte_1
per i fatti di cui è causa, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Parte_2 Milano n. 6551/2023, pubblicata in data 28.07.2023, e conseguentemente condannare la Sig.ra Controparte_1 alla restituzione in favore del della somma di euro 54.069,42 ovvero di quella maggiore o
[...] CP_3 minore somma che risulterà dovuta, anche alla luce delle osservazioni espresse nell'atto di appello sulla CTU espletata in primo grado, maggiorata degli interessi di mora dalla contestazione ovvero legali dal dovuto al saldo, per i fatti di cui è causa;
b) condannare in ogni caso la Sig.ra al risarcimento per mala Controparte_1 gestio di euro 7.981,66 ovvero di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, maggiorata degli interessi di mora dalla contestazione ovvero legali dal dovuto al saldo, per i fatti di cui è causa;
soltanto in via meramente subordinata, disporre in riforma della sentenza appellata la compensazione, in tutto o in parte, delle spese di lite di primo grado, ed eliminare la statuizione di condanna al rimborso delle spese di Ctp sostenute dalle parti convenute.
In via istruttoria, si chiede la rinnovazione della CTU espletata in primo grado. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, e condanna degli appellati ed Controparte_1 a rifondere quanto eventualmente a loro corrisposto in esecuzione della sentenza Controparte_4 impugnata, oltre interessi e spese.”
Per Controparte_1
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza e deduzione, così giudicare: In via pregiudiziale:
- Dichiarare improcedibile l'appello promosso per le ragioni esposte in narrativa al capitolo C;
In via preliminare:
- Accertare la carenza di legittimazione attiva del Sig. per le ragioni di cui al capitolo Parte_1 D e per l'effetto dichiarare inammissibile l'appello dal predetto proposto;
- Accertare l'assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e dichiararne l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c pagina 2 di 8 Nel merito:
In via principale:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via pregiudiziale e preliminare, accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto di tutti i motivi di appello per le ragioni di cui alla narrativa, rigettare l'appello proposto dal Sig. e, del pari, rigettare Parte_1 ogni eventuale appello proposto dalle altre parti in causa, confermando in toto, per l'effetto, la sentenza impugnata.
In via subordinata
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello spiegato e delle richieste di natura patrimoniale ivi contenute, dichiarare la Compagnia Assicuratrice in CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne la Sig.ra CP_1 e, per l'effetto, eventualmente condannarla a corrisponderle ogni e qualsivoglia importo cui la Sig.ra fosse condannata a pagare in favore dell'appellante, oltre alle spese legali sostenute CP_1 dall'appellata per il presente giudizio. In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi;
Con espressa riserva di meglio articolare, integrare, precisare e specificare, anche in relazione al comportamento processuale di controparte le svolte domande ed eccezioni nei tempi, modi e forme di legge.
Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui capitoli ex adverso formulati ed eventualmente ammessi dal Giudice.”
PER CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare e/o pregiudiziale:
* dichiarare inammissibile l'appello principale proposto dal signor per carenza di Parte_1 legittimazione ad impugnare la sentenza. Nel merito:
* rigettare l'appello principale e ogni eventuale ulteriore appello proposto dalle altre parti;
* in via di appello incidentale, in riforma della (già appellata) sentenza n. 6551/2023 resa dal Tribunale di Milano in data 27 luglio 2023 e pubblicata in data 28 luglio 2023, dichiarare inoperante la copertura assicurativa e respingere la domanda di manleva svolta dalla signora nei confronti di CP_1 CP_2
assolvendo quindi quest'ultima dalle erronee statuizioni della appellata sentenza con cui la
[...] medesima è stata ritenuta obbligata a tenere indenne la signora per gli importi CP_2 CP_1 che la stessa è tenuta a versare al e conseguentemente condannata al pagamento, in favore del CP_3
, della somma che, in forza della appellata sentenza, Controparte_5 Controparte_1 è tenuta a versare al suddetto Condominio, al netto della franchigia, e quindi condannare il
[...]
e/o la signora a rifondere ad l'importo Parte_2 Controparte_1 CP_2 di euro 3.027,33 o il diverso importo ritenuto di giustizia, da quest'ultima pagato (mediante compensazione parziale) al in (provvisoria) esecuzione della Parte_2 sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dal dovuto al saldo;
* respingere comunque tutte le domande svolte nei confronti di perché indimostrate e/o CP_2 infondate in fatto ed in diritto;
* fermi in ogni caso gli scoperti e le franchigie, le esclusioni e limitazioni contrattuali, i massimali nonché le condizioni tutte di polizza;
* respingere le domande svolte nei confronti della signora perché indimostrate e/o Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere da qualsivoglia domanda svolta CP_2 nei suoi confronti.
In ogni caso:
* emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso;
pagina 3 di 8 * con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
Si dichiara non accettare il contraddittorio su eventuali avverse domande nuove.”
FATTO E DIRITTO
in qualità di condòmino del , ha promosso Parte_1 Parte_3
tempestivo appello avverso la sentenza n. 6551/2023 con cui il Tribunale di Milano ha accolto in misura ridotta la domanda che il aveva svolto nei confronti Controparte_5 dell'ex amministratrice di restituzione della somma di € 54.069,42 per Controparte_1
negligente imperita ovvero distrattiva gestione del Condominio e ha rigettato la domanda di risarcimento per mala gestio di € 7.981,66.
In particolare, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della disposta CTU contabile, dalla quale emergeva una “disordinata gestione della contabilità” anziché una dolosa o gravemente colposa “mala gestio” – come invece lamentata dal - ha ravvisato l'assenza dei CP_3
presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento;
ha altresì accertato la debenza da parte dell'ex amministratrice della somma di € 3.315,77 pari alla differenza tra le voci in uscita del conto corrente condominiale non supportate da documentazione probatoria e le anticipazioni effettuate dalla sig.ra con conti personali;
ha per l'effetto condannato CP_1
chiamata in manleva dalla sig.ra a pagare in favore del Condominio CP_2 CP_1
la somma accertata in corso di causa;
ha infine condannato il al rimborso delle CP_3
spese di lite in favore di entrambe le parti costituite e posto a suo carico le spese di CTU e di
CTP delle parti.
con l'appello proposto, ha preliminarmente sostenuto la propria Parte_1
legittimazione ad agire (pur non avendo partecipato al giudizio di primo grado) sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza SSUU n.10934/19; nel merito ha censurato l'impugnata sentenza per aver: – erroneamente valutato le risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado e la documentazione ivi acquisita ed utilizzata, con particolare riferimento ai profili di nullità evidenziati dalla difesa del in CP_3
particolare ha lamentato:
1a – l'utilizzo da parte del CTU di documenti non legittimamente acquisiti, in violazione dell'art.198 c.p.c.
1b – l'errata interpretazione dei consuntivi di gestione approvati dall'assemblea condominiale, con particolare riferimento all'accertamento delle rate versate dai condomini;
pagina 4 di 8 1c – l'arbitraria attribuzione al di spese risultanti da c/c ma non da consuntivo, ed CP_3
utilizzo di documentazione non in atti.
L'appellante ha altresì lamentato: - l'omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria svolta dal Condominio e l'erronea condanna al pagamento dell'intero importo dovuto per le spese di lite.
costituendosi ritualmente, ha preliminarmente eccepito la carenza di CP_2 legittimazione ad impugnare dell'appellante per carenza di un autonomo potere individuale, ove, come nel caso di specie, la causa non ha ad oggetto i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto piuttosto “un interesse direttamente plurimo e solo mediatamente individuale”; ha proposto appello incidentale tardivo avverso la condanna in manleva di quanto dovuto dalla sig.ra al Condominio in forza della ritenuta operatività della garanzia assicurativa CP_1 stipulata dall'ex amministratrice, ha pertanto invocato la restituzione dell'importo già corrisposto in favore del in esecuzione della sentenza di primo grado (al netto della CP_3
franchigia), ha infine richiesto la conferma della sentenza impugnata relativamente all'accertamento contabile disposto dal CTU e fatto proprio dal primo giudice.
ha eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'appello per Controparte_1
carenza degli avvisi prescritti dall'art. 342 c.p.c. e in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dell'appellante, in ogni caso ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza appellata stante la strumentalità
e infondatezza delle contestazioni mosse sia dall'appellante principale che da a CP_2 mezzo dell'appello incidentale.
All'udienza del 18.3.2025, viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
L'appello è inammissibile, prima che infondato, per difetto in capo al sig. della Parte_1
legittimazione ad impugnare la sentenza che ha condannato la sig.ra al pagamento di CP_1
una somma inferiore rispetto a quella richiesta dal CP_3
La massima invocata dall'appellante a sostegno della propria legittimazione, riporta: “nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del , con quello CP_3
dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota",
pagina 5 di 8 sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo CP_3
stesso […] ne consegue, in relazione al peculiare atteggiarsi dei rapporti condominiali, che, laddove oggetto del ricorso sia un diritto afferente alla sfera di ogni singolo condòmino, ciascuno di essi può autonomamente far valere la situazione giuridica vantata. A tal fine può avvalersi personalmente dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del .” (C. Cass Sez. U. n. 10934/2019). CP_3
Dalla motivazione di tale pronuncia giurisprudenziale, si può certamente desumere, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, la carenza di legittimazione ad agire in capo al condòmino.
La sussistenza della facoltà dei singoli condomini di affiancarsi o surrogarsi all'amministratore nella difesa in giudizio dipende dalla natura dei diritti contesi, che devono essere afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune per i quali non vi è dubbio che sussista l'interesse ad agire o a resistere per il singolo condòmino (ex multis, Cass. n. 22116/2023; Cass n.
29748/2017).
Diversamente, nel caso di specie, l'appellante non ha agito in qualità di comproprietario "pro quota", a tutela di un bene o servizio comune, bensì nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la gestione di esso;
è dunque un interesse correlato ad esigenze soltanto collettive della comunità condominiale, nelle quali non v'è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più condomini.
Non scalfisce tale conclusione neppure quanto sostenuto dall'appellante sulla scorta della richiamata sentenza (Cass. Sez. U n. 10934/2019), che ha piuttosto ribadito la sussistenza dell'autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti nella veste di comproprietario "pro quota" delle parti comuni.
L'appello principale è dunque inammissibile e deve essere respinto, con assorbimento delle ulteriori censure addotte dalla parte appellante nonché dell'eccezione pregiudiziale svolta dalla sig.ra per mancanza degli avvisi prescritti dall'art. 342 c.p.c. CP_1
Va invece accolto l'appello incidentale di in ordine alla contestata inoperatività CP_2 della polizza. Dal testo di questa si ricava infatti che: “La Società si obbliga a tenere indenne
l' , nei limiti indicati in scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale Parte_4
civilmente responsabile, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi,
pagina 6 di 8 compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività libero professionale di Amministratore di stabili condominiali……” (cfr. polizza punto 1.2.1 “Oggetto dell'Assicurazione”). CP_2
Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza di un “danno” cagionato dall'amministratrice al
Condominio quale conseguenza immediata e diretta dell'esercizio dell'attività professionale: si tratta invece di un mero aggiustamento contabile nell'ambito dei rapporti dare/avere tra mandante e mandatario, per effetto del quale è stato accertato che la sig.ra ha trattenuto CP_1
senza titolo una somma di spettanza del la cui restituzione è dovuta in forza di CP_3
una causa del tutto estranea alle finalità e al contenuto del contratto di assicurazione. Fermo restando che, come condivisibilmente dedotto da “se la suddetta “restituzione” CP_2
di somme di denaro rimanesse a carico della Compagnia, la signora conseguirebbe CP_1 un evidente arricchimento senza causa”, posto che avrebbe prelevato fondi dal conto corrente condominiale, restituiti poi al Condominio da altro soggetto, ovvero CP_2
ha dato atto di aver pagato la somma oggetto della condanna di manleva al CP_2
Condominio, in modo effettivamente conforme al disposto della sentenza, anche se al di fuori del regime della assicurazione per la responsabilità civile (che, al di fuori delle ipotesi di RCA
o di assicurazione per incidenti di caccia, riconosce il diritto al solo assicurato di agire per l'indennizzo), oltre che irrazionale (posto che con detta condanna, unitamente a quella pronunciata a carico della il Condominio ha ottenuto una indebita duplicazione del CP_1 proprio credito): in questa situazione, la ripetizione dell'indennizzo va a questo punto ordinata al , che manterrà invece il diritto a porre in esecuzione la condanna a suo favore da CP_3
parte della CP_1
L'inammissibilità dell'appello impone la condanna di al pagamento delle Parte_1
spese del presente grado in favore di con liquidazione come in Controparte_1
dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al D.M. 147/2022, considerato il valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 e la complessità delle questioni trattate.
L'evidente errore di condanna del al pagamento delle spese di lite (pur non CP_3
potendosi considerare soccombente) non può essere emendato, stante la contumacia dello stesso: questo peraltro non può essere condannato al pagamento delle spese del presente grado a favore di (alla quale pure è stato riconosciuto il diritto alla restituzione CP_2 dell'indennizzo), considerato che il mai ha chiesto la condanna a suo favore contro CP_3
la compagnia assicuratrice.
L'accoglimento dell'appello incidentale, quanto all'esclusione della copertura assicurativa, comporta viceversa la condanna della al rimborso delle spese di lite a favore di CP_1 CP_2
pagina 7 di 8 Con
per i due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi
(per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al
D.M. 147/2022, considerato il valore della causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) e la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale di respinge la domanda di CP_2
manleva di , dato atto del pagamento diretto effettuato a Controparte_1 favore del , condanna quest'ultimo alla Parte_2
restituzione a favore di di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo CP_2
grado;
3 . condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
elle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi € 12.154,00, di cui €
[...]
2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
4. condanna al rimborso in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi € 11.268,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2835,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale)
e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale), il tutto oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 24.3.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 8 di 8