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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 37504/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 37504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.01.2023 e vertente
T R A
Parte_1
domiciliata in Roma, Via Eleonora Duse n. 35, presso lo studio dell'Avv. Antonio
[...]
Di Gaspare, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.01.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. R.G. n. 37504/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo che: Controparte_1
- la intratteneva presso la Controparte_2 CP_1
i rapporti di conto corrente nn. 5453078, 32976, 570162, 611362 e 30082551;
[...]
- i IG.ri , , e si erano CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituiti fideiussori della società sino alla concorrenza dell'importo di € 1.250.000,00;
- aveva concesso sul rapporto di conto corrente n. 32976 un affidamento di € CP_1
155.000,00, il quale era garantito dalla fideiussione dei soci e da un libretto nominativo, che al 31.3.2010 aveva un controvalore di € 60.323,80;
- in data 20.7.2011 la IG.ra aveva acquistato, con la provvista rinveniente da Parte_1 detto libretto, obbligazioni 17.4.6 TVTTLX, a garanzia del rapporto di c/c. n. CP_1
32976, che le avrebbero fruttato una cedolare trimestrale di € 552,00, con scadenza fissata al 13.9.2017; con atto sottoscritto il 12.3.2012, l'attrice aveva costituito un pegno su tali obbligazioni a favore della società;
- alla data del 31.12.2012, i saldi banca (rimasti invariati al 30.09.2013) ammontavano a € - 270.780,71 per il conto corrente 5453078, € 4.144,90 per il conto corrente 32976, € 5.660,57 per il conto corrente 570162, € 2.658,38 per il conto corrente 611362 ed € 660,59 per il conto corrente 30082551, sicché il credito vantato dalla società nei confronti della era superiore rispetto all'esposizione debitoria;
CP_4
- con raccomandata del 13.03.2013, aveva comunicato ai IG.ri Controparte_1 Parte_1 la risoluzione del finanziamento n. 4086880 ed aveva intimato il pagamento di € 619.783,84 oltre interessi ed accessori, avvertendo che, in caso di mancato adempimento, avrebbe proceduto alla vendita dei titoli costituiti in pegno dalla IG.ra , Parte_1 portando il ricavato a deconto del maggior credito;
nella medesima comunicazione, aveva precisato che l'importo di € 619.783,84 risultava così composto: € CP_1
275.476,54 per saldo debitore del c/c n. 5453078; € 91.000,00 per saldo debitore del c/Ant. all'export n. 2710530; € 55.000,00 per saldo debitore c/Ant. all'export n. 2790401;
€ 198.307,30 al 13.03.2013 per debito FIN. Chir. n. 4086880;
- in rettifica della superiore comunicazione, con telegramma del 23.4.2013, aveva CP_1 comunicato all'attrice che il suo debito complessivo alla data del 13.3.2013 ammontava ad € 583.352,22 anziché ad € 619.783,84;
- per il recupero delle somme dovute, aveva venduto i titoli concessi in pegno CP_1 dalla IG.ra , per un controvalore di € 60.000,00, e ottenuto ingiunzioni di Parte_1 pagamento avverso la debitrice e i fideiussori;
- i garanti avevano proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi, incardinando innanzi al Tribunale di Roma il giudizio R.G. n. 10703/2014, nel corso del quale: a) era stata espletata una CTU contabile, finalizzata alla ricostruzione del rapporto di conto corrente nr. 5453078, da cui era risultato che alla data del 13.11.2013 il saldo ammontava ad € R.G. n. 37504/2019
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447.222,09, oltre interessi maturati e non capitalizzati, pari ad € 175.895,52; b) era stata svolta una CTP, volta alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 32976, da cui era risultato che il saldo creditore alla data del 31.12.2012 era pari a € 258.001,54;
- pertanto, il saldo dei rapporti intrattenuti dalla era attivo, sicché, in CP_2 mancanza di un'esposizione debitoria da garantire, l'escussione del pegno era illegittima.
-Premesso ciò, la parte attrice così concludeva:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle domande formulate con il presente atto, accertare e dichiarare che al momento della vendita dei titoli dell'odierna attrice concessi in pegno alla convenuta banca ed al momento dell'incameramento delle somme ricavate da tale vendita, il saldo dei rapporti della società nei confronti di era attivo e non passivo, come meglio dedotto e CP_2 CP_1 documentato nella superiore narrativa, di talché non vi era un debito certo ed eSIibile da garantire e che giustificasse la condotta appropriativa di che illegittimamente poneva CP_1 in vendita i predetti titoli del controvalore di € 60.000,00 trattenendo le somme ricavate dalla loro vendita. Previa verifica e declaratoria di quanto sopra, volersi condannare la convenuta a CP_1 restituire/corrispondere in favore della SI.ra l'importo di € 60.000,00, oltre ai Parte_1 frutti che l'odierna attrice avrebbe ricavato se tali titoli concessi in pegno non fossero stati posti in vendita, pari alle cedole trimestrali di € 552,00 cad. (al lordo € 690,00) maturate dal 30.06.2013 sino al dì del pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
^^^^^^
-Si costituiva la la quale deduceva che: Controparte_1
- nella lettera di revoca delle facilitazioni creditizie del 13.03.2013 la aveva intimato CP_4 alla correntista il pagamento di € 619.783,84 e all'attrice il pagamento di € 583.352,22, come da telegramma di rettifica del 23.04.2013, con le seguenti imputazioni: 1) € 275.476,54 per saldo debitore del c/c n. 5453078; 2) € 91.000,00 per saldo debitore c/Ant. all'export n. 2710530; 3) € 55.000,00 per saldo debitore c/Ant. all'export n. 2790401; 4) € 198.307,30 al 13/03/2013 per debito FIN. Chir. n. 4086880;
- circa i rapporti subb. 2), 3) e 4), la controparte nulla eccepiva, riconoscendone la debenza;
- circa il finanziamento n. 4086880, la debenza del saldo era provata dai decreti ingiuntivi n. 432/14 e n. 11071/14 emessi per complessivi € 165.620,48 nei confronti della società e dei garanti, i quali erano stati confermati in primo grado e in appello;
- circa il c/c n. 5453078, la CTU espletata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 10703/14 era inattendibile, poiché viziata da gravi errori, quali la rilevazione dell'usura sopravvenuta, la ricostruzione del rapporto per data contabile e l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
- circa il c/c n. 32976, la CTP espletata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 10703/14 R.G era priva di valenza probatoria, in quanto mera allegazione difensiva, ed R.G. n. 37504/2019
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errata, poiché svolta in assenza di documentazione ed applicando il criterio del saldo zero, nonostante si trattasse di un rapporto azionato dalla correntista;
- pertanto, la aveva operato in buona fede, sulla scorta dei saldi debitori risultanti CP_4 dalle scritture contabili, i quali mostravano che all'epoca dell'escussione della garanzia pignoratizia (12.06.2013) sussisteva un credito nei confronti della correntista.
Premesso ciò, la parte convenuta così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande proposte dalla IGnora con l'atto di citazione notificato il 28 maggio 2019 in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
^^^^^^
Nella memoria I termine, depositata il 31.10.2019, l'attrice deduceva la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), L. n. 287/90, così precisando le conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle domande formulate con il presente atto, accertare e dichiarare che al momento della vendita dei titoli dell'odierna attrice concessi in pegno alla convenuta banca ed al momento dell'incameramento delle somme ricavate da tale vendita, il saldo dei rapporti della società nei confronti di era attivo e non passivo, come meglio dedotto e CP_2 CP_1 documentato nella superiore narrativa, di talché non vi era un debito certo ed eSIibile da garantire e che giustificasse la condotta appropriativa di che illegittimamente poneva CP_1 in vendita i predetti titoli del controvalore di € 60.000,00 trattenendo le somme ricavate dalla loro vendita. Condannare la convenuta banca anche in ragione della nullità della garanzia fideiussoria rilasciata dalla SI.ra . Previa verifica e declaratoria di quanto Parte_1 sopra, volersi condannare la convenuta a restituire/corrispondere in favore della SI.ra CP_1
l'importo di € 60.000,00, oltre ai frutti che l'odierna attrice avrebbe ricavato Parte_1 se tali titoli concessi in pegno non fossero stati posti in vendita, pari alle cedole trimestrali di € 552,00 cad. (al lordo € 690,00) maturate dal 30.06.2013 sino al dì del pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con memoria II termine, depositata il 04.12.2019, l'attrice produceva documentazione e chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti relativi ai rapporti di c/c n. 32976 e n. 570162, nonché CTU per la verifica delle irregolarità riscontrate dal CTP.
Con istanza del 06.12.2019, il difensore di parte attrice, deducendo di essere stato colto da un malore, a causa del quale non aveva potuto depositare la memoria II termine entro il 2.12.2019, provvedendovi solo in data 4.12.2019, chiedeva la rimessione in termini per il deposito della seconda memoria e il differimento del termine per il deposito della terza memoria.
Con provvedimento del 10.12.2019 il Giudice, rilevando che il difensore di parte attrice aveva depositato tardivamente la seconda memoria e che sussisteva l'impedimento lamentato, differiva al 10.1.2020 il termine per il deposito della terza memoria. R.G. n. 37504/2019
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Con provvedimento del 12.12.2019 il Giudice revocava il provvedimento del 10.12.2019, rilevando che, al momento del deposito della seconda memoria, nessun termine risultava scaduto, poiché nel provvedimento di concessione dei termini emesso all'udienza dell'1.10.2019 era indicata la decorrenza a partire dal 30.01.2020.
In data 02.03.2020, parte attrice depositava una nuova memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., diversa da quella del 31.10.2019, alla quale allegava la sentenza n. 1563/2020.
In data 03.06.2020, l'attrice depositava una nuova memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., diversa da quella del 04.12.2019, in cui reiterava le richieste istruttorie ivi formulate e alla quale allegava documentazione in parte già prodotta e in altra parte nuova (estratti conto doc. n. 19).
Con ordinanza del 25.05.2022, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione in base alle allegazioni e ai documenti già depositati, rinviandola per la precisazione delle conclusioni.
Con foglio di PC del 4.01.2023 la così precisava le proprie conclusioni: “In via di Controparte_1 rito_1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate dall'attrice tardivamente, solo con la prima memoria avversaria ex art. 183 co. VI, c.p.c. del 31/10/2019, confermando la Banca di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova diretta ad accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust;
“2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle memorie avversarie ex art. 183 co. VI, n. 1) c.p.c. depositate il 02/03/2020 e delle memorie avversarie ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. depositate il 03/06/2020, disponendone lo stralcio dagli atti di causa, unitamente ai documenti avversari ad esse allegate. Nel merito: 1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande proposte dalla IGnora con l'atto di citazione Parte_1 notificato il 28/05/2019 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 2) Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie già rigettate”.
All'udienza del 10.01.2023, l'attrice si riportava alle conclusioni di cui all'atto introduttivo come precisate nella memoria I termine, mentre la Banca concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni, sicché la lite veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle difese conclusionali e di replica.
Nella comparsa conclusionale, l'attrice non reiterava la domanda volta a: “Condannare la convenuta banca anche in ragione della nullità della garanzia fideiussoria rilasciata dalla SI.ra
”. Parte_1
OSSERVA IN DIRITTO
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova premettere che l'attrice, quale fideiussore della ha eccepito l'illegittima escussione da parte della del Controparte_2 CP_4 pegno costituito dalla IG.ra , avente ad oggetto obbligazioni per un Parte_1 CP_1 controvalore di € 60.000,00, a garanzia dell'affidamento n. 4086880 concesso alla correntista a valere sul c/c n. di conto corrente n. 32976. R.G. n. 37504/2019
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Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire: accertare e dichiarare che al momento della vendita dei titoli dati in pegno il saldo dei rapporti della era attivo;
CP_2 condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 60.000,00, oltre ai frutti che l'attrice avrebbe ricavato, se i titoli concessi in pegno non fossero stati venduti;
condannare la convenuta anche in ragione della nullità della fideiussione.
Per contro, la convenuta ha eccepito: nel rito, l'inammissibilità della domanda volta ad CP_4 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust, in quanto nuova e formulata tardivamente solo con la memoria I termine del 31.10.2019, dichiarando di non accettare il contraddittorio;
l'inammissibilità delle memorie I termine depositate il 02.03.2020 e delle memorie II termine depositate il 03.06.2020, disponendone lo stralcio, unitamente ai documenti allegati;
nel merito, l' infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione.
Ciò premesso, giova ricordare che il presente giudizio è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., ai sensi del quale:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere della prova grava sull'attore anche nel caso in cui il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo. Invero: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […]” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Nel caso di specie, l'attrice ha inteso provare che il saldo dei rapporti intestati alla debitrice principale era attivo, allorché aveva venduto i titoli concessi in pegno e incamerato il CP_1 ricavato, e che il contratto di garanzia era frutto di un'intesa anticoncorrenziale. In altri termini, ha inteso dimostrare che in capo alla Banca non sussisteva alcun credito certo ed eSIibile, tale da giustificare l'operatività della garanzia e la condotta appropriativa della Banca;
che, inoltre, la fideiussione era nulla per violazione della normativa antitrust.
Orbene, a sostegno delle proprie deduzioni, l'attrice ha dedotto che: la sentenza n. 1563/2020, resa nel giudizio RG n. 10703/2014, aveva accertato che il saldo del conto corrente n. 5453078 risultava positivo per l'importo di € 447.222,09, oltre interessi maturati e non capitalizzati, pari ad € 175.895,52; pertanto, quand'anche si fossero considerati dovuti € 344.307,3 a titolo di saldi dei conti anticipi n. 2710530 e n. 2790401 e del debito per finanziamento chirografario n. 4086880, la comunque sarebbe stata creditrice della Banca;
per l'effetto, questa avrebbe dovuto CP_2 R.G. n. 37504/2019
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restituire le somme ricavate dall'escussione del pegno, giacché portate a deconto di un'esposizione debitoria inesistente.
Come si è detto, a riprova di ciò, l'attrice ha prodotto la sentenza n. 1563/2020, pubblicata il 23.01.2020, resa nei giudizi riuniti RG n. 10703/2014, 17838/2014 e 44185/2014, incardinati da
, e in opposizione ai decreti ingiuntivi nn. Parte_3 Parte_2 Parte_1
27634 e n. 12799.
Orbene, il deposito non può considerarsi tardivo, come eccepito da parte convenuta, trattandosi di documento di formazione successiva. Inoltre, essendo pacifico il carattere definitivo del provvedimento, riconosciuto anche dalla convenuta in comparsa conclusionale, vale il principio per cui l'esistenza di un giudicato é rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Invero: “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (…)” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8607 del 3 aprile 2017). Inoltre, a nulla rileva la mancata produzione in giudizio da parte della della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., atteso che: “La Parte_1 parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 36258 /2023).
La sentenza, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prodotta dall'attrice, aveva accertato, in esito a CTU contabile, che il saldo del rapporto di conto corrente n. 5453078 (già 67242) alla data del 13.11.2013 ammontava a € 447.222,09 oltre interessi maturati e non capitalizzati, pari ad € 173.672,18, per un totale pari a € 620.894,26 a credito del cliente. In esito a tale accertamento, il Giudice aveva revocato i decreti ingiuntivi n. 27634/2013 nei confronti di e Parte_3
e n. 12799/14 nei confronti di . Parte_2 Parte_1
Segnatamente, il decreto ingiuntivo n. 27634/2013, recante ingiunzione al pagamento di € 236,605,72 quale saldo debitore del conto corrente n. 5453078, era stato emesso nei confronti della correntista e dei garanti ( , , , CP_3 Parte_1 Parte_3 Parte_2
), mentre il decreto ingiuntivo n. 12799 del 31.05.2014 era stato emesso avverso la sola
[...]
, a seguito della mancata notifica del decreto n. 27634/13, di cui aveva il Parte_1 medesimo contenuto. Nella sentenza n. 1563/2020, il giudice , pur limitandosi a revocare il decreto ingiuntivo, nella parte motiva accertava l'esistenza di un credito della correntista pari ad € 447.222,09, .
La Banca convenuta nella comparsa di costituzione e ancora più chiaramente nelle note scritte di udienza evidenziava che l'escussione del pegno era stata contabilizzata sul conto corrente n. 5453078.
Invero, anche nella motivazione della sentenza n. 1563/2020 si dava atto che la aveva CP_4 ammesso di aver contabilizzato il pegno sul conto corrente n. 5453078. R.G. n. 37504/2019
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Orbene, alla luce dell'accertamento contenuto nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1563/2020, resa tra le medesime parti e pertanto pienamente utilizzabile nel presente giudizio, essendo sato accertato che alla data di chiusura del conto n. 5453078 non risultava un credito in favore della l'escussione del pegno da parte di con addebito sul conto corrente CP_4 CP_1 deve ritenersi illegittima.
Ancora occorre rilevare che dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che i titoli concessi in pegno a garanzia del rapporto di conto corrente di cui sopra, avrebbero fruttato a favore dell'attrice una cedolare trimestrale di € 552,00 fino alla scadenza degli stessi.
Alla stregua di tali considerazioni va condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 parte attrice a titolo di risarcimento danni per l'illegittima escussione del pegno la somma di € 60.000, oltre all'importo trimestrale di € 552,00 fino alla scadenza dei titoli in data 13.09.2017, a titolo di lucro cessante. Sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria. Non andranno invece calcolati gli interessi compensativi, non essendovi prova di un danno ulteriore.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 60.000,00, oltre all'importo trimestrale di € 552,00 cad. dal 30.06.2013 sino al giorno della scadenza dei titoli, oltre rivalutazione monetaria;
b) condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale) R.G. n. 37504/2019
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 37504 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 10.01.2023 e vertente
T R A
Parte_1
domiciliata in Roma, Via Eleonora Duse n. 35, presso lo studio dell'Avv. Antonio
[...]
Di Gaspare, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.01.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. R.G. n. 37504/2019
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PREMESSO IN FATTO CHE:
-Con atto di citazione, ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio la Parte_1
esponendo che: Controparte_1
- la intratteneva presso la Controparte_2 CP_1
i rapporti di conto corrente nn. 5453078, 32976, 570162, 611362 e 30082551;
[...]
- i IG.ri , , e si erano CP_3 Parte_1 Parte_2 Parte_3 costituiti fideiussori della società sino alla concorrenza dell'importo di € 1.250.000,00;
- aveva concesso sul rapporto di conto corrente n. 32976 un affidamento di € CP_1
155.000,00, il quale era garantito dalla fideiussione dei soci e da un libretto nominativo, che al 31.3.2010 aveva un controvalore di € 60.323,80;
- in data 20.7.2011 la IG.ra aveva acquistato, con la provvista rinveniente da Parte_1 detto libretto, obbligazioni 17.4.6 TVTTLX, a garanzia del rapporto di c/c. n. CP_1
32976, che le avrebbero fruttato una cedolare trimestrale di € 552,00, con scadenza fissata al 13.9.2017; con atto sottoscritto il 12.3.2012, l'attrice aveva costituito un pegno su tali obbligazioni a favore della società;
- alla data del 31.12.2012, i saldi banca (rimasti invariati al 30.09.2013) ammontavano a € - 270.780,71 per il conto corrente 5453078, € 4.144,90 per il conto corrente 32976, € 5.660,57 per il conto corrente 570162, € 2.658,38 per il conto corrente 611362 ed € 660,59 per il conto corrente 30082551, sicché il credito vantato dalla società nei confronti della era superiore rispetto all'esposizione debitoria;
CP_4
- con raccomandata del 13.03.2013, aveva comunicato ai IG.ri Controparte_1 Parte_1 la risoluzione del finanziamento n. 4086880 ed aveva intimato il pagamento di € 619.783,84 oltre interessi ed accessori, avvertendo che, in caso di mancato adempimento, avrebbe proceduto alla vendita dei titoli costituiti in pegno dalla IG.ra , Parte_1 portando il ricavato a deconto del maggior credito;
nella medesima comunicazione, aveva precisato che l'importo di € 619.783,84 risultava così composto: € CP_1
275.476,54 per saldo debitore del c/c n. 5453078; € 91.000,00 per saldo debitore del c/Ant. all'export n. 2710530; € 55.000,00 per saldo debitore c/Ant. all'export n. 2790401;
€ 198.307,30 al 13.03.2013 per debito FIN. Chir. n. 4086880;
- in rettifica della superiore comunicazione, con telegramma del 23.4.2013, aveva CP_1 comunicato all'attrice che il suo debito complessivo alla data del 13.3.2013 ammontava ad € 583.352,22 anziché ad € 619.783,84;
- per il recupero delle somme dovute, aveva venduto i titoli concessi in pegno CP_1 dalla IG.ra , per un controvalore di € 60.000,00, e ottenuto ingiunzioni di Parte_1 pagamento avverso la debitrice e i fideiussori;
- i garanti avevano proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi, incardinando innanzi al Tribunale di Roma il giudizio R.G. n. 10703/2014, nel corso del quale: a) era stata espletata una CTU contabile, finalizzata alla ricostruzione del rapporto di conto corrente nr. 5453078, da cui era risultato che alla data del 13.11.2013 il saldo ammontava ad € R.G. n. 37504/2019
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447.222,09, oltre interessi maturati e non capitalizzati, pari ad € 175.895,52; b) era stata svolta una CTP, volta alla ricostruzione del rapporto di conto corrente n. 32976, da cui era risultato che il saldo creditore alla data del 31.12.2012 era pari a € 258.001,54;
- pertanto, il saldo dei rapporti intrattenuti dalla era attivo, sicché, in CP_2 mancanza di un'esposizione debitoria da garantire, l'escussione del pegno era illegittima.
-Premesso ciò, la parte attrice così concludeva:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle domande formulate con il presente atto, accertare e dichiarare che al momento della vendita dei titoli dell'odierna attrice concessi in pegno alla convenuta banca ed al momento dell'incameramento delle somme ricavate da tale vendita, il saldo dei rapporti della società nei confronti di era attivo e non passivo, come meglio dedotto e CP_2 CP_1 documentato nella superiore narrativa, di talché non vi era un debito certo ed eSIibile da garantire e che giustificasse la condotta appropriativa di che illegittimamente poneva CP_1 in vendita i predetti titoli del controvalore di € 60.000,00 trattenendo le somme ricavate dalla loro vendita. Previa verifica e declaratoria di quanto sopra, volersi condannare la convenuta a CP_1 restituire/corrispondere in favore della SI.ra l'importo di € 60.000,00, oltre ai Parte_1 frutti che l'odierna attrice avrebbe ricavato se tali titoli concessi in pegno non fossero stati posti in vendita, pari alle cedole trimestrali di € 552,00 cad. (al lordo € 690,00) maturate dal 30.06.2013 sino al dì del pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
^^^^^^
-Si costituiva la la quale deduceva che: Controparte_1
- nella lettera di revoca delle facilitazioni creditizie del 13.03.2013 la aveva intimato CP_4 alla correntista il pagamento di € 619.783,84 e all'attrice il pagamento di € 583.352,22, come da telegramma di rettifica del 23.04.2013, con le seguenti imputazioni: 1) € 275.476,54 per saldo debitore del c/c n. 5453078; 2) € 91.000,00 per saldo debitore c/Ant. all'export n. 2710530; 3) € 55.000,00 per saldo debitore c/Ant. all'export n. 2790401; 4) € 198.307,30 al 13/03/2013 per debito FIN. Chir. n. 4086880;
- circa i rapporti subb. 2), 3) e 4), la controparte nulla eccepiva, riconoscendone la debenza;
- circa il finanziamento n. 4086880, la debenza del saldo era provata dai decreti ingiuntivi n. 432/14 e n. 11071/14 emessi per complessivi € 165.620,48 nei confronti della società e dei garanti, i quali erano stati confermati in primo grado e in appello;
- circa il c/c n. 5453078, la CTU espletata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 10703/14 era inattendibile, poiché viziata da gravi errori, quali la rilevazione dell'usura sopravvenuta, la ricostruzione del rapporto per data contabile e l'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117, comma 7, TUB;
- circa il c/c n. 32976, la CTP espletata nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 10703/14 R.G era priva di valenza probatoria, in quanto mera allegazione difensiva, ed R.G. n. 37504/2019
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errata, poiché svolta in assenza di documentazione ed applicando il criterio del saldo zero, nonostante si trattasse di un rapporto azionato dalla correntista;
- pertanto, la aveva operato in buona fede, sulla scorta dei saldi debitori risultanti CP_4 dalle scritture contabili, i quali mostravano che all'epoca dell'escussione della garanzia pignoratizia (12.06.2013) sussisteva un credito nei confronti della correntista.
Premesso ciò, la parte convenuta così concludeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande proposte dalla IGnora con l'atto di citazione notificato il 28 maggio 2019 in Parte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
^^^^^^
Nella memoria I termine, depositata il 31.10.2019, l'attrice deduceva la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), L. n. 287/90, così precisando le conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle domande formulate con il presente atto, accertare e dichiarare che al momento della vendita dei titoli dell'odierna attrice concessi in pegno alla convenuta banca ed al momento dell'incameramento delle somme ricavate da tale vendita, il saldo dei rapporti della società nei confronti di era attivo e non passivo, come meglio dedotto e CP_2 CP_1 documentato nella superiore narrativa, di talché non vi era un debito certo ed eSIibile da garantire e che giustificasse la condotta appropriativa di che illegittimamente poneva CP_1 in vendita i predetti titoli del controvalore di € 60.000,00 trattenendo le somme ricavate dalla loro vendita. Condannare la convenuta banca anche in ragione della nullità della garanzia fideiussoria rilasciata dalla SI.ra . Previa verifica e declaratoria di quanto Parte_1 sopra, volersi condannare la convenuta a restituire/corrispondere in favore della SI.ra CP_1
l'importo di € 60.000,00, oltre ai frutti che l'odierna attrice avrebbe ricavato Parte_1 se tali titoli concessi in pegno non fossero stati posti in vendita, pari alle cedole trimestrali di € 552,00 cad. (al lordo € 690,00) maturate dal 30.06.2013 sino al dì del pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con memoria II termine, depositata il 04.12.2019, l'attrice produceva documentazione e chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei documenti relativi ai rapporti di c/c n. 32976 e n. 570162, nonché CTU per la verifica delle irregolarità riscontrate dal CTP.
Con istanza del 06.12.2019, il difensore di parte attrice, deducendo di essere stato colto da un malore, a causa del quale non aveva potuto depositare la memoria II termine entro il 2.12.2019, provvedendovi solo in data 4.12.2019, chiedeva la rimessione in termini per il deposito della seconda memoria e il differimento del termine per il deposito della terza memoria.
Con provvedimento del 10.12.2019 il Giudice, rilevando che il difensore di parte attrice aveva depositato tardivamente la seconda memoria e che sussisteva l'impedimento lamentato, differiva al 10.1.2020 il termine per il deposito della terza memoria. R.G. n. 37504/2019
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Con provvedimento del 12.12.2019 il Giudice revocava il provvedimento del 10.12.2019, rilevando che, al momento del deposito della seconda memoria, nessun termine risultava scaduto, poiché nel provvedimento di concessione dei termini emesso all'udienza dell'1.10.2019 era indicata la decorrenza a partire dal 30.01.2020.
In data 02.03.2020, parte attrice depositava una nuova memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., diversa da quella del 31.10.2019, alla quale allegava la sentenza n. 1563/2020.
In data 03.06.2020, l'attrice depositava una nuova memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., diversa da quella del 04.12.2019, in cui reiterava le richieste istruttorie ivi formulate e alla quale allegava documentazione in parte già prodotta e in altra parte nuova (estratti conto doc. n. 19).
Con ordinanza del 25.05.2022, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione in base alle allegazioni e ai documenti già depositati, rinviandola per la precisazione delle conclusioni.
Con foglio di PC del 4.01.2023 la così precisava le proprie conclusioni: “In via di Controparte_1 rito_1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate dall'attrice tardivamente, solo con la prima memoria avversaria ex art. 183 co. VI, c.p.c. del 31/10/2019, confermando la Banca di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova diretta ad accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust;
“2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle memorie avversarie ex art. 183 co. VI, n. 1) c.p.c. depositate il 02/03/2020 e delle memorie avversarie ex art. 183, co. VI, n. 2) c.p.c. depositate il 03/06/2020, disponendone lo stralcio dagli atti di causa, unitamente ai documenti avversari ad esse allegate. Nel merito: 1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, rigettare tutte le domande proposte dalla IGnora con l'atto di citazione Parte_1 notificato il 28/05/2019 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 2) Con vittoria di spese e compensi di giudizio. In via istruttoria Ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie già rigettate”.
All'udienza del 10.01.2023, l'attrice si riportava alle conclusioni di cui all'atto introduttivo come precisate nella memoria I termine, mentre la Banca concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni, sicché la lite veniva trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito delle difese conclusionali e di replica.
Nella comparsa conclusionale, l'attrice non reiterava la domanda volta a: “Condannare la convenuta banca anche in ragione della nullità della garanzia fideiussoria rilasciata dalla SI.ra
”. Parte_1
OSSERVA IN DIRITTO
Ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova premettere che l'attrice, quale fideiussore della ha eccepito l'illegittima escussione da parte della del Controparte_2 CP_4 pegno costituito dalla IG.ra , avente ad oggetto obbligazioni per un Parte_1 CP_1 controvalore di € 60.000,00, a garanzia dell'affidamento n. 4086880 concesso alla correntista a valere sul c/c n. di conto corrente n. 32976. R.G. n. 37504/2019
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Parte attrice ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire: accertare e dichiarare che al momento della vendita dei titoli dati in pegno il saldo dei rapporti della era attivo;
CP_2 condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 60.000,00, oltre ai frutti che l'attrice avrebbe ricavato, se i titoli concessi in pegno non fossero stati venduti;
condannare la convenuta anche in ragione della nullità della fideiussione.
Per contro, la convenuta ha eccepito: nel rito, l'inammissibilità della domanda volta ad CP_4 accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust, in quanto nuova e formulata tardivamente solo con la memoria I termine del 31.10.2019, dichiarando di non accettare il contraddittorio;
l'inammissibilità delle memorie I termine depositate il 02.03.2020 e delle memorie II termine depositate il 03.06.2020, disponendone lo stralcio, unitamente ai documenti allegati;
nel merito, l' infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione.
Ciò premesso, giova ricordare che il presente giudizio è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., ai sensi del quale:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Peraltro, la Suprema Corte ha evidenziato che l'onere della prova grava sull'attore anche nel caso in cui il medesimo promuova mera azione di accertamento negativo. Invero: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […]” (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Nel caso di specie, l'attrice ha inteso provare che il saldo dei rapporti intestati alla debitrice principale era attivo, allorché aveva venduto i titoli concessi in pegno e incamerato il CP_1 ricavato, e che il contratto di garanzia era frutto di un'intesa anticoncorrenziale. In altri termini, ha inteso dimostrare che in capo alla Banca non sussisteva alcun credito certo ed eSIibile, tale da giustificare l'operatività della garanzia e la condotta appropriativa della Banca;
che, inoltre, la fideiussione era nulla per violazione della normativa antitrust.
Orbene, a sostegno delle proprie deduzioni, l'attrice ha dedotto che: la sentenza n. 1563/2020, resa nel giudizio RG n. 10703/2014, aveva accertato che il saldo del conto corrente n. 5453078 risultava positivo per l'importo di € 447.222,09, oltre interessi maturati e non capitalizzati, pari ad € 175.895,52; pertanto, quand'anche si fossero considerati dovuti € 344.307,3 a titolo di saldi dei conti anticipi n. 2710530 e n. 2790401 e del debito per finanziamento chirografario n. 4086880, la comunque sarebbe stata creditrice della Banca;
per l'effetto, questa avrebbe dovuto CP_2 R.G. n. 37504/2019
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restituire le somme ricavate dall'escussione del pegno, giacché portate a deconto di un'esposizione debitoria inesistente.
Come si è detto, a riprova di ciò, l'attrice ha prodotto la sentenza n. 1563/2020, pubblicata il 23.01.2020, resa nei giudizi riuniti RG n. 10703/2014, 17838/2014 e 44185/2014, incardinati da
, e in opposizione ai decreti ingiuntivi nn. Parte_3 Parte_2 Parte_1
27634 e n. 12799.
Orbene, il deposito non può considerarsi tardivo, come eccepito da parte convenuta, trattandosi di documento di formazione successiva. Inoltre, essendo pacifico il carattere definitivo del provvedimento, riconosciuto anche dalla convenuta in comparsa conclusionale, vale il principio per cui l'esistenza di un giudicato é rilevabile dal giudice d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Invero: “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti;
pertanto il giudice al quale ne risulti l'esistenza non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (…)” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8607 del 3 aprile 2017). Inoltre, a nulla rileva la mancata produzione in giudizio da parte della della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., atteso che: “La Parte_1 parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno.” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 36258 /2023).
La sentenza, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prodotta dall'attrice, aveva accertato, in esito a CTU contabile, che il saldo del rapporto di conto corrente n. 5453078 (già 67242) alla data del 13.11.2013 ammontava a € 447.222,09 oltre interessi maturati e non capitalizzati, pari ad € 173.672,18, per un totale pari a € 620.894,26 a credito del cliente. In esito a tale accertamento, il Giudice aveva revocato i decreti ingiuntivi n. 27634/2013 nei confronti di e Parte_3
e n. 12799/14 nei confronti di . Parte_2 Parte_1
Segnatamente, il decreto ingiuntivo n. 27634/2013, recante ingiunzione al pagamento di € 236,605,72 quale saldo debitore del conto corrente n. 5453078, era stato emesso nei confronti della correntista e dei garanti ( , , , CP_3 Parte_1 Parte_3 Parte_2
), mentre il decreto ingiuntivo n. 12799 del 31.05.2014 era stato emesso avverso la sola
[...]
, a seguito della mancata notifica del decreto n. 27634/13, di cui aveva il Parte_1 medesimo contenuto. Nella sentenza n. 1563/2020, il giudice , pur limitandosi a revocare il decreto ingiuntivo, nella parte motiva accertava l'esistenza di un credito della correntista pari ad € 447.222,09, .
La Banca convenuta nella comparsa di costituzione e ancora più chiaramente nelle note scritte di udienza evidenziava che l'escussione del pegno era stata contabilizzata sul conto corrente n. 5453078.
Invero, anche nella motivazione della sentenza n. 1563/2020 si dava atto che la aveva CP_4 ammesso di aver contabilizzato il pegno sul conto corrente n. 5453078. R.G. n. 37504/2019
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Orbene, alla luce dell'accertamento contenuto nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 1563/2020, resa tra le medesime parti e pertanto pienamente utilizzabile nel presente giudizio, essendo sato accertato che alla data di chiusura del conto n. 5453078 non risultava un credito in favore della l'escussione del pegno da parte di con addebito sul conto corrente CP_4 CP_1 deve ritenersi illegittima.
Ancora occorre rilevare che dalla documentazione contrattuale prodotta risulta che i titoli concessi in pegno a garanzia del rapporto di conto corrente di cui sopra, avrebbero fruttato a favore dell'attrice una cedolare trimestrale di € 552,00 fino alla scadenza degli stessi.
Alla stregua di tali considerazioni va condanna a corrispondere in favore di Controparte_1 parte attrice a titolo di risarcimento danni per l'illegittima escussione del pegno la somma di € 60.000, oltre all'importo trimestrale di € 552,00 fino alla scadenza dei titoli in data 13.09.2017, a titolo di lucro cessante. Sugli importi liquidati a titolo di risarcimento danni dovrà essere corrisposta la rivalutazione monetaria. Non andranno invece calcolati gli interessi compensativi, non essendovi prova di un danno ulteriore.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna la convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 60.000,00, oltre all'importo trimestrale di € 552,00 cad. dal 30.06.2013 sino al giorno della scadenza dei titoli, oltre rivalutazione monetaria;
b) condanna alla refusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi ex DM. 55/2014, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 11.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Flora Mazzaro
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale) R.G. n. 37504/2019
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