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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3338 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Aloisio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Spinelli
n° 26
opponente
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ha agito in sede monitoria per Controparte_1
ottenere da il pagamento dell'importo di € 40.158,38 Parte_1
( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato da quest'ultimo, in ragione di finanziamento originariamente stipulato e sottoscritto da costui con Intesa SanPaolo S.p.a., che aveva poi ceduto il proprio credito alla la cui denominazione sociale era successivamente Controparte_1
mutata in ( v. documentazione prodotta a corredo Controparte_1
della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, con riguardo all'unica censura mossa da parte opponente al fine di paralizzare il credito avente ad oggetto l'adombrata sussistenza di usurarietà degli interessi applicati, va osservato come tali rilievi appaiano talmente generici da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo.
In particolare qualora, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca
d'Italia. D'altro canto, la genericità della contestazione in esame, sfornita di adeguato supporto probatorio ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Respinta la superiore eccezione e in difetto di ulteriori contestazioni, se da un lato va osservato come la documentazione, già allegata alla domanda d'ingiunzione ( contratto di finanziamento, estratto conto contenente un dettagliato riepilogo dei movimenti contabili, prospetto degli interessi di mora applicati ) risulti idonea ad attestare la fondatezza della pretesa creditoria, d'altro canto, mette conto evidenziare che – in base a indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/01 ) – laddove al creditore che
2 deduca un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una parte.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che – come sopra accennato – si configura quale atto introduttivo di un giudizio di cognizione ordinario, di guisa che il giudice dell'opposizione è investito, come sopra già rammentato, del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò posto, alla luce del superiore principio, va osservato come, a fronte delle allegazioni di parte opposta atte a supportare la pretesa creditoria avanzata sin dalla fase monitoria ( ivi compresa quella afferente all'effettiva erogazione delle somme finanziate ), non risulta esser stata offerta da parte dell'odierno opponente prova della avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione, di guisa che andrà respinta l'opposizione proposta e dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_1
[...]
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere Parte_1
a parte opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/21 emesso,
3 su ricorso di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dal Tribunale di Palermo in data17.12.21, che per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 16.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3338 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_1
Aloisio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Spinelli
n° 26
opponente
E
e per essa quale mandataria Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle
1 eccezioni proposte ex adverso.
Nella specie, ha agito in sede monitoria per Controparte_1
ottenere da il pagamento dell'importo di € 40.158,38 Parte_1
( oltre interessi e spese della fase monitoria ) a titolo di saldo debitorio maturato da quest'ultimo, in ragione di finanziamento originariamente stipulato e sottoscritto da costui con Intesa SanPaolo S.p.a., che aveva poi ceduto il proprio credito alla la cui denominazione sociale era successivamente Controparte_1
mutata in ( v. documentazione prodotta a corredo Controparte_1
della domanda d'ingiunzione ).
Ciò premesso, con riguardo all'unica censura mossa da parte opponente al fine di paralizzare il credito avente ad oggetto l'adombrata sussistenza di usurarietà degli interessi applicati, va osservato come tali rilievi appaiano talmente generici da non consentire l'attivazione di un serio percorso valutativo.
In particolare qualora, difatti, si contesti l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla L. n. 108/96, vi è l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico oltre che la misura, anche i modi e i tempi del superamento dello specifico tasso soglia rilevante e ciò anche mediante la produzione dei decreti ministeriali previsti dalla predetta legge e delle rilevazioni della Banca
d'Italia. D'altro canto, la genericità della contestazione in esame, sfornita di adeguato supporto probatorio ha precluso l'ammissione di una consulenza tecnica, che avrebbe finito per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Respinta la superiore eccezione e in difetto di ulteriori contestazioni, se da un lato va osservato come la documentazione, già allegata alla domanda d'ingiunzione ( contratto di finanziamento, estratto conto contenente un dettagliato riepilogo dei movimenti contabili, prospetto degli interessi di mora applicati ) risulti idonea ad attestare la fondatezza della pretesa creditoria, d'altro canto, mette conto evidenziare che – in base a indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ( cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/01 ) – laddove al creditore che
2 deduca un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una parte.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che – come sopra accennato – si configura quale atto introduttivo di un giudizio di cognizione ordinario, di guisa che il giudice dell'opposizione è investito, come sopra già rammentato, del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Ciò posto, alla luce del superiore principio, va osservato come, a fronte delle allegazioni di parte opposta atte a supportare la pretesa creditoria avanzata sin dalla fase monitoria ( ivi compresa quella afferente all'effettiva erogazione delle somme finanziate ), non risulta esser stata offerta da parte dell'odierno opponente prova della avvenuta estinzione del debito maturato nelle forme del residuo importo finanziato per capitale e interessi non pagato, oggetto della domanda d'ingiunzione, di guisa che andrà respinta l'opposizione proposta e dovrà essere confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Controparte_1
[...]
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere Parte_1
a parte opposta le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato avverso il decreto ingiuntivo n. 5632/21 emesso,
3 su ricorso di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, dal Tribunale di Palermo in data17.12.21, che per l'effetto conferma;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 4.500,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla l. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 16.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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