Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8923 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a San Giorgio a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Sabrina OL
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Roberta Covino, giusta procura in atti RESISTENTE NONCHE' AVV. STEFANIA STRAVINO
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 27.2.2025 il procuratore della ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, determinarsi a carico del padre l'importo di € 600,00 quale contributo al mantenimento dei figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1 Per_2 da Protocollo. Il procuratore del resistente non si è opposto alla domanda di affido esclusivo, ma si è opposto alla domanda di decadenza. Il PM, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, la decadenza del padre dalla responsabilità del minore, e la conferma dei provvedimenti economici già in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 22.4.2024, la sign. – premesso Parte_1 che dal matrimonio con il sign. dell'11.10.2011 son nati Controparte_1
(9.4.2002), (25.1.2006) e (21.1.2018) – esponeva: R_ Per_2 Per_1
(…) La casa familiare è in locazione, con un canone di € 700,00 mensili, escluse le spese condominiali. La Sig.ra è proprietaria Parte_1 nonché locataria di un immobile sito in Napoli al Corso Sirena n.7, sez. urbana BAR, foglio 13, particella 286, sub 6, zona cens. 9, categoria A/4, classe 2, consistenza 2,5 vani, rendita euro 78,76 L.152/500, percependo una somma mensile a titolo di canone di locazione di euro 450,00. La ricorrente ha percepito i seguenti redditi: - RDC da marzo 2021 a gennaio 2022 euro 759,54 - RDC da febbraio 2022 a dicembre 2023 euro 902,50 compreso di contributo per l'affitto. - Assegno unico per i figli. (cfr. estratti conto ultimi tre anni). Oltre ad euro 450,00 al lordo delle imposte in qualità di locatore di un immobile, come si è detto. ADI nei mesi di gennaio e febbraio 2024 di euro 502,50 € a gennaio e di euro 427,50 € a febbraio. Assegno unico per il figlio minorenne ed il Persona_4 figlio maggiorenne , precisamente, nel mese di Gennaio ha Persona_5 percepito euro 378,40 e nel mese di febbraio euro 199,40, mese in cui l'assegno è stato disposto solo per il figlio minore, in attesa di ricevere l'importo ridotto per il figlio appena maggiorenne. La ricorrente è casalinga ed attualmente non lavora. Il Sig. attualmente è CP_1 disoccupato e percepisce a titolo di pensione di invalidità un importo mensile di euro 302,88. All'inizio del matrimonio, la situazione familiare era piuttosto stabile. La famiglia possedeva una ditta individuale, intestata alla ricorrente, la DE di , presso la quale lavorava il marito. (…) Parte_1
Nel 2018, la famiglia si è trasferita nell'attuale casa coniugale a Via Giuseppe Verdi n. 24, anno in cui è nato il figlio . Per_1
(…) il marito, in seguito a problemi di lavoro, ha iniziato a fare abuso di alcool, a rincasare tardi di notte o a non rientrarvi affatto, e, considerando che spesso non viveva a casa a causa del lavoro, Egli vedeva la famiglia sempre di meno, disinteressandosi di essa da tutti i punti di vista, anche di quello economico, non contribuendo più in nessun modo alla crescita dei figli e alle spese familiari. All'inizio del 2023 il resistente si è ammalato di cirrosi epatica, motivo per il quale è stato ricoverato presso l'Ospedale del mare, subendo anche un intervento chirurgico (legatura esofagea); una volta uscito dall'ospedale, il Sig. è andato a vivere dalla madre, CP_1 però, il figlio , dispiaciuto della malattia del padre, ha convinto la Per_2 madre a farlo ritornare presso la casa coniugale, evento verificatosi ad agosto 2023. E' da questo momento in poi che il marito è divenuto molto violento nei confronti della moglie, sia fisicamente che verbalmente, minacciandola di continuo dicendole che “le avrebbe fatto fare una brutta fine”, umiliandola con offese e false insinuazioni. Un primo grave episodio di violenza fisica ai danni della ricorrente si concluse con il figlio R_
2 3
che fermò il padre dopo che questi aveva spinto e dato uno schiaffo alla madre. Successivamente, il ha tentato più volte di picchiare e CP_1 strangolare la moglie, in una di queste occasioni, ancora una volta il figlio intervenne prontamente fermando il padre, il tutto innanzi al figlio Per_2 più piccolo, , che per la paura si nascose sotto al tavolo della Per_1 cucina. L'ultima violenza subita risale a Gennaio 2024, fatti per cui è stata sporta denuncia. Durante un litigio nato in [...] alla festa dei 18 anni del figlio , alla quale il resistente non voleva che la moglie invitasse i Per_2 suoi parenti, il l'ha spinta l al muro della cucina, le ha dato un CP_1 pugno e poi ha cercato di strangolarla;
a questo punto è intervenuto Per_2 che ha cercato di fermare il padre, il quale a sua volta, vedendosi impossibilitato ad aggredire ancora la moglie ha afferrato le sedie per lanciarle contro di loro, che a loro volta si sono poi serviti di una sedia per farsi scudo. A questo punto, impaurito, ha chiamato i carabinieri, Per_2 che sono giunti presso l'abitazione, ma al loro arrivo il resistente era già scappato. ha poi chiamato il fratello che è arrivato a casa Per_2 R_ quando già erano presenti i carabinieri, ha preparato una piccola valigia al padre e l'ha portata a casa dei nonni paterni con l'intento di non consentire più al di fare ritorno a casa, interrompendo così ogni CP_1 tipo di rapporto tra i genitori. Il resistente ha indubbiamente violato gli obblighi derivanti dal matrimonio verso la coniuge. Egli, tuttavia, ha pervicacemente disatteso anche gli obblighi che la legge impone al genitore nei confronti della prole, tra cui l'inosservanza dell'obbligo di mantenimento. Il , intollerante alle CP_1 responsabilità di una costruttiva vita familiare, si è dedicato unicamente a se stesso, lasciandosi poi trascinare dall'abuso di alcool, evento dal quale sono scaturiti tutti gli eventi negativi che hanno colpito la famiglia, compreso le violenze subite dalla . (…) Pt_1
La violenza fisica subita consiste in atti di aggressione fisica diretta, quali schiaffi, spintoni, calci e, in alcuni casi, tentativo di strangolamento. Questi atti hanno causato non solo dolore fisico, ma anche un profondo disagio sia fisico che psicologico. In aggiunta alla violenza fisica, va fatto presente anche il subire violenza psicologica, altrettanto dannosa e devastante. Il
ha perpetrato un costante e insidioso regime di controllo, CP_1 manipolazione e minacce. Ha privato della sua autonomia decisionale, limitando le relazioni sociali e minacciando di conseguenze gravi (…) : “Ti faccio fare una brutta fine”. Questo comportamento ha minato l'autostima e la salute mentale della ricorrente, causandole ansia, depressione e un costante stato di terrore. (…) Ciò che ancora sconcerta nella vicenda in esame è che con il suo comportamento il sig. non solo non ha adempiuto ai suoi precisi CP_1 obblighi di legge, ma ha altresì esercitato, e sta tuttora esercitando, una vera e propria violenza nei confronti della moglie e dei suoi tre figli minori, attuata attraverso la privazione dei mezzi di sussistenza, siccome il
3 4
resistente anche quando aveva piene possibilità di recarsi al lavoro, si mostrava totalmente disinteressato al mantenimento della famiglia. (…)
Ha chiesto: 1) In via provvisoria ed urgente adottare un provvedimento che predisponga un divieto di avvicinamento del Sig. ST alla moglie;
2) In via provvisoria ed urgente adottare i provvedimenti necessari di cui all'art. 473-bis.15 per il pregiudizio imminente e irreparabile subito dai figli, allo stato privi dei mezzi di sussistenza;
3) Pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito e, di conseguenza, condannarlo al risarcimento del danno in favore della coniuge nella somma ritenuta più equa e giusta, per la cui determinazione ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice adito. 4) Disporre l'affido esclusivo del minore alla madre, secondo i criteri dettagliatamente nunciati nel piano genitoriale, allegato al presente atto, con il diritto del padre di incontrarlo solo in presenza di uno dei figli maggiorenni, previo accordo con la madre. 5) Onerare il padre di contribuire al mantenimento della moglie e dei figli nella misura che l'adito Tribunale riterrà di giustizia, tenendo conto del menage familiare sussistente in costanza di matrimonio e delle ingenti spese tutte a carico della ricorrente, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie. 6) Assegnare la casa coniugale alla moglie, nella quale dimorerà con i figli. 7) Disporre che il padre svolga un percorso di cura e riabilitazione per alcolismo, nonché un percorso di valutazione e sostegno delle capacità genitoriali.
Il Giudice, dott.ssa M.Ilaria Romano, con provvedimento del 15.5.2024 ha statuito:
Il Giudice designato - letto il ricorso;
- - ritenuto che la richiesta con cui parte ricorrente chiede di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente ( punto 1 del ricorso), vada sussunta nel paradigma normativo dell'art. 473 bis 70 cpc;
- dato atto che la stessa ha dedotto una serie di episodi che non risultano sufficientemente suffragati da specifici riscontri, salva ogni ulteriore valutazione che si farà nel prosieguo del giudizio;
- dato atto che, invece, ella ha dedotto, con il riscontro di una tempestiva denuncia in atti, un episodio di verosimile violenza domestica perpetrata ai suoi danni dal coniuge resistente e consistito nel tentativo di soffocamento;
- rilevato che la sussistenza di condotte maltrattanti risultano dalla ulteriore documentazione prodotta telematicamente dalla ricorrente e confermate dal figlio maggiorenne della coppia;
- ritenuto che tali episodi hanno uno specifico valore d'allarme per la incolumità della ricorrente, considerata anche l'età della stessa;
- ritenuto che nessun particolare rilievo- sotto lo stringente profilo della emanazione del decreto inaudita altera parte- appaiono gli ulteriori elementi di fatto riferiti dalla ricorrente, per i quali occorrerà invece istruire il giudizio a cognizione piena e nel rispetto del contraddittorio, al
4 5
fine di chiarire ogni aspetto utile alla comprensione delle dinamiche familiari e dunque alla conferma o meno del decreto emanando, che trova invece il suo unico fondamento nell'episodio del gennaio 2024 ed in quello del 30.4.2024, come specificamente narrato e riscontrato dalla documentazione allegata ( cfr denunzie in atti); - ravvisate ragioni di urgenza che consentono allo stato l'emanazione del decreto inaudita altera parte richiesto, al fine di porre in immediata sicurezza la ricorrente dal pericolo a cui la stessa potrebbe essere esposta
PQM
Ordina a CP_1 la cessazione delle condotte vessatorie nei confronti della
[...] ricorrente e l'allontanamento dall'abitazione coniugale per la durata di mesi 6; Prescrive a di non avvicinarsi alla coniuge e ai Controparte_1 luoghi da lei abitualmente frequentati per la durata della efficacia del provvedimento ( luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o domicilio di altri prossimi congiunti, in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli); pone a carico di ed a favore della ricorrente, a Controparte_1 titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non autonomo economicamente, la somma di euro 400,00 mensili con decorrenza immediata e per tutta la durata dell'allontanamento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di vaglia postale e sino a diversa determinazione della autorità giudiziaria;
fissa per la convalida del presente decreto l'udienza del 30.5.2024 ore 13,30, disponendo la comparizione delle parti. Onera la difesa della ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del presente decreto in favore del resistente entro il 23.5.2024. Si comunichi anche ai servizi sociali competenti per territorio affinchè vigilino sulla esecuzione del provvedimento, che dovrà avvenire a mezzo Forza Pubblica, ove vi sia opposizione da parte del resistente.
Alla successiva udienza del 30.5.2024 è stato sentito il figlio maggiorenne della coppia, , il quale ha dichiarato: Per_2
Ero presente quando a gennaio mamma e AP hanno litigato e AP ha sbattuto mamma contro il muro mettendole le mani al collo. Ho tentato di separarli. La discussione era nata per la mia festa di 18 anni, ed in particolare perché AP non voleva che mamma invitasse la sua famiglia. Io e mamma invece volevamo. Ad aprile non ho assistito personalmente al litigio perché ero andato a scuola. Avevo incontrato AP sotto casa prima che salisse. Mi aveva avvisato che sarebbe salito. Poi mamma mi ha fatto una videochiamata facendomi vedere tutta la casa sottosopra e quello che aveva combinato. Ho consegnato personalmente il provvedimento del giudice a AP, il quale lo ha ritirato senza dire nulla.
Il Gi, con provvedimento del 30.5.2024, ha convalidato il precedente decreto ed ha rinviato al 14.6.2024; all'udienza del 14.6.2024, ha statuito:
- rilevato che non vi è prova della notifica del provvedimento emesso inaudita altera parte nel termine fissato ex art. 473 bis 71 c.p.c; - rilevato
5 6
che il provvedimento emesso in data 30.5.2024 perde efficacia trascorso il predetto termine di gg. 15 dalla emissione del provvedimento medesimo;
- ritenuto che la richiesta, con cui parte ricorrente chiede di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente ( punto 1 del ricorso), vada sussunta nel paradigma normativo dell'art. 473 bis 70 cpc;
- dato atto che la stessa ha dedotto una serie di episodi che non risultano sufficientemente suffragati da specifici riscontri, salva ogni ulteriore valutazione che si farà nel prosieguo del giudizio;
- dato atto che, invece, ella ha dedotto, con il riscontro di una tempestiva denuncia in atti, un episodio di verosimile violenza domestica perpetrata ai suoi danni dal coniuge resistente e consistito nel tentativo di soffocamento;
- rilevato che la sussistenza di condotte maltrattanti risultano dalla ulteriore documentazione prodotta telematicamente dalla ricorrente e confermate dai figli della coppia;
- ritenuto che tali episodi hanno uno specifico valore d'allarme per la incolumità della ricorrente, considerata anche l'età della stessa;
- ritenuto che nessun particolare rilievo- sotto lo stringente profilo della emanazione del decreto inaudita altera parte- appaiono gli ulteriori elementi di fatto riferiti dalla ricorrente, per i quali occorrerà invece istruire il giudizio a cognizione piena e nel rispetto del contraddittorio, al fine di chiarire ogni aspetto utile alla comprensione delle dinamiche familiari e dunque alla conferma o meno del decreto emanando, che trova invece il suo unico fondamento nell'episodio del gennaio 2024 ed in quello del 30.4.2024, come specificamente narrato e riscontrato dalla documentazione allegata ( cfr denunzie in atti); - ravvisate ragioni di urgenza che consentono allo stato l'emanazione del decreto inaudita altera parte richiesto, al fine di porre in immediata sicurezza la ricorrente dal pericolo a cui la stessa potrebbe essere esposta
PQM
- ordina a la cessazione delle condotte vessatorie Controparte_1 nei confronti della ricorrente e l'allontanamento dall'abitazione coniugale per la durata di mesi 6;
- prescrive a di non avvicinarsi alla coniuge e ai luoghi Controparte_1 da lei abitualmente frequentati per la durata della efficacia del provvedimento ( luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine o domicilio di altri prossimi congiunti, in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli); - pone a carico di ed a favore della Controparte_1 ricorrente, a titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne non autonomo economicamente, la somma di euro 400,00 mensili con decorrenza immediata e per tutta la durata dell'allontanamento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di vaglia postale e sino a diversa determinazione della autorità giudiziaria;
- fissa per la convalida del presente decreto l'udienza del 28.6.2024 ore
13,00, disponendo la comparizione delle parti. Dispone la notifica del presente provvedimento a parte resistente entro il termine del 21.6.2024 per il tramite di PG.
6 7
Con comparsa del 28.6.2024, si è costituito il ed ha dedotto: CP_1
La triste vicenda che ci occupa nasce nel 2015, quando il resistente, che lavorava nell'azienda di famiglia di forniture di cavi d'acciaio perde il lavoro a causa della chiusura dell'azienda per motivi economici e finanziari;
finita l'indennità di disoccupazione, egli non riesce a trovare stabilità lavorativa e si arrangia con lavoretti saltuari, mal pagati e a nero. In quel periodo di grande fragilità emotiva, inizia a fare abuso di sostanze alcoliche, tanto da ammalarsi gravemente al fegato nel giro di pochi anni. Nel 2022 infatti gli viene diagnosticata una grave cirrosi epatica, per la quale viene sottoposto ad un intervento chirurgico che gli salva la vita, ma che non arresta la degenerazione della patologia;
da quel momento, inoltre, iniziano anche gli scompensi psichici, probabilmente dovuti anch'essi all'abuso di alcol ed alla malattia. A dicembre 2023 gli viene diagnosticato un primo disturbo di personalità borderline, destinato ad aggravarsi fino alla presa in carico da parte del Centro di Salute Mentale a maggio 2024 (cfr. documentazione medica prodotta doc. 3), dove comincia ad essere sottoposto a controlli periodici ed a una terapia farmacologica quotidiana. Tuttavia il , che già da gennaio 2024 è CP_1 stato allontanato dall'abitazione familiare, non ha dove andare né una abitazione fissa, poiché i familiari non vogliono (e forse non possono) prendersene carico e la sua misera pensione di invalidità (pari a poco più di 300 euro mensili) non gli consente di prendere un'abitazione in affitto. Vive un po' dove capita, ospite di amici e a volte per strada;
a causa dell'aggravarsi della patologia al fegato e delle pessime condizioni di vita, nonché dal mancato accudimento, viene sovente ricoverato in ospedale, dove dopo alcuni giorni di cure e terapie, viene dimesso. La sua aspettativa di vita è molto bassa: egli non può aspirare al trapianto di fegato perché le sue condizioni fisiche generali non lo consentono;
inoltre, le sue condizioni psichiche lo hanno condotto ad un isolamento familiare e sociale che certamente non facilita le cure né lo stato generale di salute. E' evidente che moglie e figli vadano messi in sicurezza rispetto ad episodi di violenza incontrollata e imprevedibile, tuttavia – al pari di qualsiasi altro soggetto fragile – è necessaria una presa in carico da parte delle istituzioni ed un progetto a lungo termine che gli consenta di vivere dignitosamente il tempo che gli resta, con una collocazione in comunità o in casa famiglia, la concessione di una pensione di accompagnamento e un controllo medico e piscologico costante. Per tali motivi, si chiede che il Tribunale voglia sollecitare la presa in carico del resistente da parte dei SS competenti, affinchè mettano in campo tutte le necessarie risorse per la collocazione in un luogo sicuro e protetto. Quanto agli aspetti economici, va detto che per fortuna il , prima di ammalarsi, ha intestato alla moglie un CP_1 appartamento acquistato con i proventi di un precedente immobile di sua proprietà, garantendole una piccola rendita mensile che, unita al reddito
7 8
di cittadinanza consente perlomeno alla famiglia di sopravvivere dignitosamente. Attualmente egli è stato dichiarato invalido all'80% (in via di revisione, visti gli aggravamenti) e percepisce una pensione di invalidità pari a 326,58 euro mensili (doc. 4); non possiede beni mobili, né immobili, né altre fonti di reddito (doc. 5). E' pertanto evidente che, pur volendo, egli non può contribuire in alcun modo al mantenimento dei figli, per ragioni oggettive e comprovate. Egli non si oppone alla separazione (del resto ha lasciato la casa coniugale già da sei mesi), chiede soltanto di poter vedere il figlio minore, sia pure in condizioni protette presso i SS, sotto la tutela ed il controllo dei medesimi.
Ha chiesto:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi CP_1
e 2. disporre l'affido esclusivo del figlio
[...] Parte_1 minore alla madre, con residenza privilegiata presso la medesima, nella casa coniugale, con assegnazione a quest'ultima;
3. se ritenuto, disporre incontri protetti in spazio neutro presso i SS competenti tra padre e figlio minore, sotto il monitoraggio e controllo dei servizi;
4. porre a carico del padre l'assegno di mantenimento per il solo figlio minore che il tribunale riterrà equo e giusto, in considerazione della quasi totale inabilità al lavoro del e delle sue gravissime patologie. CP_1
All'udienza del 28.6.2024, il procuratore del resistente non si è opposto alla convalida dell'ordine di protezione ed il Gi ha statuito come di seguito:
tenuto conto dell' episodio di violenza domestica perpetrata ai danni della ricorrente dal coniuge resistente e consistito nel tentativo di soffocamento, come emerge dalla documentazione agli atti;
- ritenuto che tali episodi hanno uno specifico valore d'allarme per la incolumità della ricorrente;
- preso atto di quanto dedotto e dichiarato dal difensore del resistente, il quale non ha smentito la sussistenza di detto episodio, non opponendosi alla convalida del provvedimento emesso inaudita altera parte;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la convalida del provvedimento emesso inaudita altera parte;
-ritenuta la necessità di procedere ad una preliminare indagine, a cura dei Servizi Sociali competenti per territorio, in ordine alla situazione socio-ambientale del resistente, alla valutazione delle capacità genitoriali di quest'ultimo e alla necessità della predisposizione di incontri protetti con il minore
PQM
- convalida il provvedimento emesso inaudita altera parte;
- dispone l'acquisizione di una relazione, a cura dei Servizi Sociali competenti per territorio, in ordine alla situazione socio-ambientale del resistente, alla valutazione delle capacità genitoriali di quest'ultimo e alla eventuale necessità di incontri protetti con il minore. Differisce l'udienza del 5.7.2024 al 22.11.2024 ore 11,30 per l'emissione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili all'esito dell'indagine disposta e per il merito della controversia. Invita i Servizi Sociali competenti per
8 9
territorio a redigere una accurata relazione entro 10 giorni prima della suddetta udienza.
Successivamente, all'udienza del 28.11.2024, - assente il per CP_1 gravi motivi di salute - la sign.ra ha dichiarato: Parte_1 mi riporto al ricorso;
preciso che ed vivono con me;
Per_2 Per_1 Per_2 ha quasi 19 anni e frequenta l'ultimo anno di ITI Medi che è un istituto professionale a San Giorgio, mentre il piccolo ha 6 anni e va in I Per_1 elementare. Sto seguendo un percorso di sostegno psicologico anche per capire come gestire . Mio figlio ha assistito ad un episodio di Per_1 violenza nei miei confronti e una volta il padre ha anche distrutto la casa. Chiedo che nessuna modalità di incontro sia stabilita tra il padre ed il minore in quanto è troppo traumatizzato. Mio marito ha rispettato i provvedimenti del Giudice e non si è più avvicinato ne a me né ai figli. Ho bloccato anche il telefono. Non mi sta dando quanto stabilito dal Giudice Romano;
non mi ha mai dato nulla. Pago 800 euro di canone a San Giorgio a Cremano;
quando stava bene avevamo una società insieme e la nostra vita era serena. Poi, in seguito ad una crisi del lavoro, lui non l'ha saputa gestire e, dopo il Covid, ha cominciato a bere. Percepisco l'Adi di circa 400,00 euro, e 300 euro per i figli e Per_1
come assegno unico;
non lavoro ma mi aiuta un po' . Vivo Per_2 R_ solo con e perché lavora e vive per conto suo. Per_1 Per_2 R_
Il procuratore della ricorrente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis. N. 22 ed ha dato atto dell'applicazione della misura cautelare nei confronti del da parte del GIP. CP_1
Il Gi, dichiarata chiusa la fase cautelare, ha adottato i provvedimenti ex art. 473 bis n. 22 cpc:
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice autorizza i coniugi a vivere separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e reciproco obbligo di comunicarsi eventuali variazioni dei rispettivi domicili e/ o residenze;
Ulteriori provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento del minore , di anni sei. Per_1
In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso
9 10
connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Alla luce di quanto emerso, va disposto l'affido super-esclusivo del minore alla madre che adotterà ogni decisione ordinaria e straordinaria nell'interesse del minore. La residenza privilegiata è stabilita presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano in via G.Verdi
24, nella quale la stessa risiede con il minore e con , maggiorenne Per_2 ma non autonomo in quanto ancora studente. Le visite padre-figlio minore vanno sospese. Da quanto emerso dagli atti e dall'ultima relazione dei SS di San Giorgio che hanno in cura il nucleo, è, infatti emerso un quadro allarmante che non consente alcuna contatto tra il padre ed il minore fino a quando il CP_1 non avrà dato prova di resipiscenza;
lo stesso, infatti, è stato definito dalla dott.ssa Anna Maria Silvestri (che l'ha ascoltato) come una persona incapace di comprendere il danno arrecato ai figli ed alla famiglia, tale che sarebbe rischioso e gravemente pregiudizievole un contatto – sia pure mediato dai SS – con il bambino, già così provato. L'alto livello di conflittualità ed il persistente ed attuale rischio di ulteriori maltrattamenti (che negli anni hanno portato alla distruzione della famiglia) e la totale assenza di consapevolezza degli agiti posti in essere da parte del CP_1 non consentono a questo Giudice di adottare alcuna modalità di visita tra il padre ed il piccolo . Per_1
Per quanto concerne il contributo al mantenimento dei figli, occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione
10 11
domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). Orbene, l'avv. OL ha chiesto stabilirsi il mantenimento per e Per_1
nella misura di € 600,00 a carico del padre, stante la recente Per_2 condizione lavorativa di . R_
Il Giudice, dott.ssa Romano, nell'adottare i provvedimenti ex art. 473 bis n. 70 - ha determinato in € 400,00 la somma da porsi a carico del CP_1 per i figli. Preso atto della invalidità del e della sua totale inabilità CP_1 lavorativa, atteso che la ricorrente, allo stato, percepisce l'assegno unico per intero per entrambi i figli ma deve sostenere il canone della casa di locazione, dispone che il corrisponda alla moglie come CP_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 500,00 con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
che le spese straordinarie per il minore, come da Protocollo del 7.3.2018, siano divise a metà tra i coniugi. Infine, alla luce della domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale formulata dall'avv. OL nei confronti del , va CP_1 disposta la nomina del curatore speciale per nella persona Per_1 dell'avv. STEFANIA STRAVINO alla quale vanno sin d'ora conferiti poteri sostanziali.
Si è costituita in giudizio l'avv. Stefania Stravino ed ha dedotto: dal compendio istruttorio è emerso un quadro familiare di indubbio allarme, in ragione sia delle molestie, minacce e violenze perpetrate dal
11 12
nei confronti della moglie ed alla presenza dei figli che dei profili CP_1 di malattia mentale (oltre che fisica) di quest'ultimo, che si configurano come fattori di rischio per la crescita e l'equilibrio psico-fisico del minore
. Sono documentati i fatti - di notevole impatto psicologico, Per_1 psichico ed emotivo negativo sulla ricorrente e sul figlio minore - da cui trae origine la presente vicenda umana e processuale e che hanno già determinato l'adozione di misure cautelari limitative dell'esercizio della responsabilità genitoriale del convenuto ( affidamento super-esclusivo del minore alla madre e divieto di incontri padre-figlio) nonché di ordini di protezione anche nella contemporanea sede penale ( divieto di avvicinamento all'abitazione familiare ed ai luoghi abitualmente frequentati, divieto di dimora nel territorio di San Giorgio a Cremano e misura del braccialetto elettronico). I fatti - così come denunciati dalla ricorrente in data 13.01.2024 ed in data 01.05.2024 e testimoniati dai figli maggiorenni ( all'udienza del 15.05.2024) e (all' udienza del R_ Per_2
30.05.2024) - integrano la fattispecie di cui all'art. 330 c.c., sia per il pregiudizio già derivato al figlio ( testimone inerme delle violenze Per_1 verbali e fisiche poste in essere dal padre nei confronti della madre) che per pericolo di esposizione a situazioni di ulteriore traumatizzazione o colpevolizzazione correlate alla condizione psico-fisica del suddetto genitore.
Dalla documentazione in atti emerge infatti il profilo psicologico del ST fortemente compromesso sul piano cognitivo-comportamentale e relazionale;
segnatamente nella valutazione psichiatrica a firma Dott. si legge: I sintomi emersi dal colloquio Per_6 esprimono la complessità della situazione, lasciando intendere una personalità psicotica al confine tra disturbo borderline di personalità e schizofrenia paranoide. .. I sintomi cognitivi emersi includono deficit delle funzioni esecutive visuo-spaziali, associati ad ansia, allucinazioni, deliri, disturbi psicotici. L'instabilità dell'umore e delle relazioni interpersonali, l'impulsività la rabbia inappropriata, sono compatibili con i criteri indicati dal DSM-5 circa il disturbo bordeline della personalità, in comorbità con il disturbo schizofrenico paranoide suggerito dalle allucinazioni riferite, i deliri, il comportamento scoordinato, i deficit cognitivi e il malfunzionamento sociale” . In linea con la diagnosi è la visione della realtà alterata e paranoica, che il ha proposto agli incaricati socio-sanitari ovvero di essere caduto CP_1 nella “trappola” ordita dalla moglie per estrometterlo dalla vita dei figli e vivere liberamente la relazione con il nuovo compagno! In linea con la diagnosi sono le conclusioni dell'incaricata del percorso di valutazione e sostegno delle competenze genitoriali, che ha attestato l'incapacità di esso genitore di comprendere il disvalore dei propri gesti, di mettersi in discussione, di controllare gli impulsi e modulare le alterazioni affettive e quindi di porre in essere un percorso di rivisitazione critica degli eventi e di
12 13
assunzione di responsabilità. Nella relazione del 06.11.2024 la dott.ssa Silvestri dell'ASLNA3SUD, nel ritenere concluso il percorso prescritto per l'impraticabilità di un sostegno alle competenze genitoriali, ha evidenziato quanto segue: In conclusione, nel complesso si rileva una condizione cronica che può rappresentare un vulnus per la salute psico-fisica di un minore. Tale condizione sembra compromettere infatti la capacità di di comprendere il danno eventualmente arrecato con CP_1 comportamenti pregiudizievoli e determina in lui l'incapacità di assumersi le proprie responsabilità ed attivare comportamenti riparativi. Al momento si segnala come tali aree disfunzionali di origine individuale insieme a quelle di natura relazionale possono avere delle ricadute negative sull'espletamento delle funzioni genitoriali , sul versante della cura e della protezione. .. in sintesi allo stato attuale il sig. non ha CP_1 consapevolezza delle conseguenze di tali carenze, mostrando scarsa attitudine alle possibilità di meta-riflessione e di recuperabilità. Tali aspetti di fragilità sembrano impedire in maniera significativa al padre di poter essere un caregiver adeguato e, al momento, di accedere ad un lavoro di rafforzamento delle capacità genitoriali. Si ritiene pertanto terminato il percorso prescritto”. A completare il quadro di grave inadeguatezza genitoriale del convenuto concorrono la sua precaria condizione di salute fisica cagionata dall'abuso di sostanze alcoliche, essendo il affetto da cirrosi epatica in stadio CP_1 avanzato ed in attesa di trapianto, ed una situazione socio-ambientale non favorevole, risultando quest'ultimo isolato dal suo contesto d'origine e come tale in balia di se stesso, privo di freni inibitori e di familiari che possano arginarne le azioni disfunzionali in danno della moglie e dei figli, che vivono in uno stato di continuo allarme “ in quanto il dispositivo tecnologico di sorveglianza applicato dal mese di settembre 2024, per l'attuazione del divieto di avvicinamento, ha segnalazioni sonore quasi tutti i giorni e a ciò fanno seguito anche interventi presso l'abitazione da parte delle forze dell'ordine” ( v. relazione del servizio Sociale del 22.11.2024 e relazione di sostegno psicologico sig.ra del Pt_1
06.11.2024). Tanto si deduce non già per mancanza di pietà umana ma anche ai fini di ogni eventuale disposizione e/o segnalazione per la presa in carico del ST da parte delle istituzioni sanitarie e per la eventuale nomina di un amministratore di sostegno. Ha chiesto: voglia il Tribunale pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio nei confronti di Per_1 CP_1
, confermando il divieto di incontri e contatti padre-figlio.
[...]
Il Gi, pertanto, letta la comparsa e la domanda del Pm, ha riservato la causa al Collegio senza termini si richiesta dei procuratori delle parti con note scritte del 27.2.2025.
13 14
Sulla domanda di separazione con addebito formulata dalla ricorrente.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre C. 09/2707, C. , P.IVA_1
C. 06/13592, C. 06/8512, C. 06/1202, C. , C. 97/5762 e, più di P.IVA_2 recente, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009), il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere da un coniuge comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. La ricorrente fonda tale istanza adducendo comportamenti violenti del marito. Sul punto delle condotte violente risulta provata una condotta sistematicamente violenta e sopraffattrice posta in essere dal resistente. Il Collegio - nella consapevolezza di come anche un solo episodio di percosse sia sempre gravissimo in quanto esclude la normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia, - non può che addivenire, a fortiori, nel caso di specie ad una pronuncia di addebito in ragione del carattere della continuatività delle condotte tenute che con ogni evidenza hanno generato una profonda irreversibile crisi , rappresentando tali condotte violente la causa, se non esclusiva, principale della crisi coniugale. La gravità delle lesioni inferte risultano altresì documentate dai referti prodotti. Pende, in ogni caso, giudizio penale nei confronti del per CP_1
i fatti del 2023 e del 2024. Il Collegio ritiene che pertanto vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c.. Sulla domanda di decadenza formulata dal PM nei confronti di per il figlio . Controparte_1 Per_1
14 15
Il Collegio osserva che la richiesta formulata dal P.M. merita di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, dall'istruttoria svolta, dalle dichiarazioni rese dal figlio , dagli atti depositati, dalle relazioni dei SS, dalla Per_2 documentazione medica del ST, emerge con evidenza che il resistente non è in grado di attendere alle sue responsabilità genitoriali. Le condotte di violenza e gli abusi accertati nei confronti della moglie anche in presenza dei figli sono chiaro sintomo di una totale mancanza di consapevolezza del ruolo di genitore, a cui si unisce – non ultima – la circostanza che il non ha mai contribuito al mantenimento del CP_1 figlio minore (ed anche del maggiore ). Tali comportamenti non Per_2 possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti del piccolo (di Per_1 soli 6 anni) e possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla potestà del padre come richiesta dal PM. Quanto al regime di frequentazione padre- figlio, considerata la tenera età di , il Tribunale ritiene che gli incontri vanno sospesi – come di Per_1 fatto già è stato disposto dai SS - e sarà il padre, un giorno si spera guarito e consapevole, ad incontrarlo di nuovo solo dopo aver dato prova di resipiscenza concretamente seguendo il prescritto e più volte sollecitato percorso di sostegno alla genitorialità.
Sulla domanda di mantenimento per i figli (maggiorenne ma non Per_2 autonomo economicamente) ed (minore) . Per_1
Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minore, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanzionatorio di decadenza. Convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la minore. Quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età della minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Orbene, la ricorrente – che provvede al mantenimento diretto dei figli che vivono presso di lei e sostiene il canone della casa familiare condotta in locazione – è proprietaria di un piccolo cespite in Napoli dal quale percepisce un canone di € 450,00 mensili;
non lavora ed ha percepito RDC (oggi ADI) pari a circa 900 euro fino al 2023, mentre oggi percepisce ADI di circa 500 euro mensili, oltre all'assegno unico per i due figli. Ha chiesto che il contributo al mantenimento dei figli sia quantificato nella somma di
€ 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In mancanza di prova del reddito del resistente, - che ha depositato agli atti documentazione dalla quale emerge che lo stesso è stato dichiarato invalido
15 16
all'80% dal 2022 – e tenuto conto delle gravi condizioni di salute del che è affetto da cirrosi epatica ed allo stato non lavora e non CP_1 percepisce alcun emolumento, vive presso amici o parenti e spesso è ricoverato per le lunghe terapie alle quali è sottoposto, - ritiene il Collegio di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 mensili, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua da aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale in favore dello Stato per l'ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a carico dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
e , con addebito al , ai sensi Parte_1 Controparte_1 CP_1 dell'art. 151/2° co. C.c.; 2. Dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale sul figlio minore;
Per_1
3. sospende il diritto di visita del padre, come indicato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il Controparte_1 giorno cinque di ogni mese, a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli e , la somma mensile di euro 350,00 con Per_1 Per_2 decorrenza dal ricorso;
detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai da aprile 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
5. Condanna alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore della ricorrente ammessa al G.P., e per essa allo Stato;
spese liquidate, nella somma di € 2.900,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 62, parte I s, Sez. T, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
16 17
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
17