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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 26/11/2024, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 2762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2762/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. PIERA Parte_1 C.F._1
SANTORO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Montefalco, 38;
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO Parte_2 C.F._2
FARINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Savona, via Paleocapa, 8/5;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con collocazione principale presso la residenza della madre posta in Albissola Superiore (SV) Via
Sisto IV n. 66/23. Il signor pertanto, si obbliga e fornisce sin d'ora consenso al Parte_1
trasferimento della residenza della figlia presso la nuova residenza della madre, nonché all'iscrizione della stessa presso la Scuola Materna di Albissola Marina, nonché per il rinnovo di tutti i documenti della figlia. 2) Disporre il diritto per il sig. i tenere con sé la figlia secondo Pt_1 il seguente calendario: dal giovedì, dall'uscita dall'asilo/scuola, sino alla domenica sera alle ore
22.30, quando la dovrà riportare presso la residenza della madre, a fine settimana alterni. In alternativa, per qualsiasi problematica di viaggio, tempo o altra causa di forza maggiore dovesse sorgere, il padre previo accordo con la madre la settimana precedente (la quale potrà esprimere solo un dissenso motivato da ragioni inerenti impegni della minore improrogabili e giustificati), potrà tenere la figlia dal giovedì, dall'uscita dall'asilo/scuola, sino al mercoledì successivo alle ore 22.30, rinunciando al successivo fine settimana di sua spettanza. Il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia, in alternanza annuale con la madre, il periodo dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 6.01.
Per le festività natalizie 2024 le parti stabiliscono che trascorrerà con il padre il periodo Per_1
dal 23 dicembre al 30 dicembre. La suddivisione fra i genitori avrà da valere anche per le festività
Pasquali e le altre festività civili o religiose. La bambina potrà trascorrere con il padre un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, periodo che il sig. Pt_1
provvederà a comunicare alla madre con ragionevole anticipo. Il padre potrà effettuare una videochiamata giornaliera per poter parlare con la propria figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore. La madre supporterà la minore nella comunicazione vista l'età. 3) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nel periodo in cui la minore sarà rispettivamente collocata presso gli stessi. Sul punto le parti si accordano per considerare le spese di abbigliamento necessarie per ciascun anno solare, spese straordinarie con un contributo forfettario del sig. ari ad euro 300,00. 4) Disporre che le spese straordinarie Pt_1
così come individuate e disciplinate dalle Linee Guida protocollo n. 228 siglato tra il Tribunale di
Arezzo e l'Ordine degli Avvocati di Arezzo del 22.12.2022 siano ripartite in parti uguali (50%) tra i genitori secondo le modalità indicate nel menzionato protocollo, che gli stessi hanno letto e approvato. 5) Le parti si obbligano a modificare le presenti condizioni al compimento del sesto anno di vita della figlia minore . 6) Disporre l'integrale compensazione delle spese legali tra le Per_1 parti. 7) Il presente accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi legali per espressa rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione in presenza, ex art. 473-bis.51 c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2762/2024 promossa congiuntamente da:
), rappresentato e difeso dall'avv. PIERA Parte_1 C.F._1
SANTORO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in Arezzo, via Montefalco, 38;
e da
), rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICO Parte_2 C.F._2
FARINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Savona, via Paleocapa, 8/5;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Come da ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore Persona_1
con collocazione principale presso la residenza della madre posta in Albissola Superiore (SV) Via
Sisto IV n. 66/23. Il signor pertanto, si obbliga e fornisce sin d'ora consenso al Parte_1
trasferimento della residenza della figlia presso la nuova residenza della madre, nonché all'iscrizione della stessa presso la Scuola Materna di Albissola Marina, nonché per il rinnovo di tutti i documenti della figlia. 2) Disporre il diritto per il sig. i tenere con sé la figlia secondo Pt_1 il seguente calendario: dal giovedì, dall'uscita dall'asilo/scuola, sino alla domenica sera alle ore
22.30, quando la dovrà riportare presso la residenza della madre, a fine settimana alterni. In alternativa, per qualsiasi problematica di viaggio, tempo o altra causa di forza maggiore dovesse sorgere, il padre previo accordo con la madre la settimana precedente (la quale potrà esprimere solo un dissenso motivato da ragioni inerenti impegni della minore improrogabili e giustificati), potrà tenere la figlia dal giovedì, dall'uscita dall'asilo/scuola, sino al mercoledì successivo alle ore 22.30, rinunciando al successivo fine settimana di sua spettanza. Il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia, in alternanza annuale con la madre, il periodo dal 23.12 al 30.12 oppure dal 31.12 al 6.01.
Per le festività natalizie 2024 le parti stabiliscono che trascorrerà con il padre il periodo Per_1
dal 23 dicembre al 30 dicembre. La suddivisione fra i genitori avrà da valere anche per le festività
Pasquali e le altre festività civili o religiose. La bambina potrà trascorrere con il padre un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, periodo che il sig. Pt_1
provvederà a comunicare alla madre con ragionevole anticipo. Il padre potrà effettuare una videochiamata giornaliera per poter parlare con la propria figlia minore, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi della minore. La madre supporterà la minore nella comunicazione vista l'età. 3) Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nel periodo in cui la minore sarà rispettivamente collocata presso gli stessi. Sul punto le parti si accordano per considerare le spese di abbigliamento necessarie per ciascun anno solare, spese straordinarie con un contributo forfettario del sig. ari ad euro 300,00. 4) Disporre che le spese straordinarie Pt_1
così come individuate e disciplinate dalle Linee Guida protocollo n. 228 siglato tra il Tribunale di
Arezzo e l'Ordine degli Avvocati di Arezzo del 22.12.2022 siano ripartite in parti uguali (50%) tra i genitori secondo le modalità indicate nel menzionato protocollo, che gli stessi hanno letto e approvato. 5) Le parti si obbligano a modificare le presenti condizioni al compimento del sesto anno di vita della figlia minore . 6) Disporre l'integrale compensazione delle spese legali tra le Per_1 parti. 7) Il presente accordo viene sottoscritto anche dai rispettivi legali per espressa rinuncia alla solidarietà professionale.”.
Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione in presenza, ex art. 473-bis.51 c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte.
Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio