Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. Cont.. 2967/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. cont. 2967/2019 tra
CF , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. MARINO AURELIO
APPELLANTE
E
CF , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti CIPULLO ACHILLE E CIPULLO GAETANO
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10. 2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
La con atto notificato il 23/11/2011 citava in giudizio Parte_1
il sserendo di essere titolare presso la Filiale di Aversa, del rapporto Controparte_2
di conto corrente n. 27/8727, assistito da due linee di finanziamento concesse rispettivamente nella forma dell'apertura di credito e dello sconto cambiario;
b) che
1
8/226 e 8/280, utilizzati per regolare le ulteriori linee di credito ad essa concesse nella forma dell'anticipo su fatture e/o altra carta commerciale, le cui competenze erano state addebitate sul conto di appoggio n. 27/8727; c) che i suddetti rapporti risultavano tutti estinti con saldo zero;
d) che la avrebbe addebitato, in CP_3
assenza di contratto scritto ovvero, in subordine, in virtù di clausole nulle, somme non dovute a titolo di interessi ultralegali, giorni valuta e commissioni di massimo scoperto, nonché avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale dei saldi passivi;
e) che, in ogni caso, sarebbero stati ingiustamente accreditati interessi in misura inferiore a quella legale.
Concludeva per l'accertamento delle violazioni denunciate e per la condanna del alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla Controparte_4
correntista, pari ad € 27.000,00, nonché al pagamento degli interessi corrispettivi e di mora, capitalizzati semestralmente, e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II° co.,c.c.
Si costituiva il il quale contestava innanzitutto le circostanze Controparte_4
di fatto e la ricostruzione del rapporto svolta dall'attrice nell'atto introduttivo e deduceva: a) l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
in subordine b) la prescrizione del diritto azionato dall'attrice;
c) l'infondatezza delle eccezioni ex adverso svolte in ordine alla mancata determinazione scritta delle condizioni economiche, nonché di quelle in tema di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, valuta e spese;
d) l'infondatezza della pretesa avanzata a titolo di maggior danno.
Chiedeva quindi, nel merito, il rigetto della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni specificamente esposte in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed espletata la CTU, con sentenza n. 1372 del 10/5/2019 rigettava la domanda attrice per mancato assolvimento dell'onere probatorio e compensava le spese processuali, mentre restavano a carico di parte attrice le spese della ctu.
2 Avverso tale sentenza proponeva appello la per i Parte_1
motivi che possono sintetizzarsi come segue:
Con un primo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.”– deduceva l'errore del Tribunale laddove non aveva considerato che la banca non aveva contestato la assenza di accordi scritti inerenti ai finanziamenti (apertura di credito e sconto cambiario) regolati nel c/c 27/8727, come pure il mancato perfezionamento per iscritto dei contratti inerenti ai conti anticipi
8/226 e 8/220 e dei contratti inerenti ai finanziamenti autoliquidanti in essi regolati;
Con un secondo motivo di impugnativa – rubricato “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2729, c.2, 2725, 2729, c. 3 c.c. e violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.” censurava l'errore del primo giudice che aveva ritenuto non assolto dalla correntista l'onere probatorio circa l'esistenza e contenuto dei contratti, adducendo di non aver eccepito la inesistenza dei contratti, bensì la assenza di accordi scritti relativi al contenuto dei rapporti di conto corrente e di finanziamento, per cui avrebbe dovuto essere la banca a dimostrare l'avvenuta loro stipulazione in forma scritta ed il relativo contenuto;
Con un terzo ed ultimo motivo di impugnativa – rubricato “Nullità parziale del c/c
27/8727” impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui, dopo aver riconosciuto che era stata prodotta agli atti del giudizio la copia del contratto relativo al c/c 27/8727, ha tuttavia escluso - sulla scorta di un non motivo fondato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio - di poter accogliere anche soltanto le domande relative al c/c 27/8772.
Tanto dedotto, l'appellante chiedeva, in totale riforma Parte_1
della sentenza di primo grado, di accogliere le conclusioni di cui all'atto di appello cui si fa espresso rinvio in questa sede con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, con le motivazioni di cui alla Controparte_5 comparsa di risposta cui espressamente si rimanda, impugnava tutti i motivi di appello e, concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
3 Infondati per quanto di ragione sono il primo ed il secondo motivo di gravame, da trattarsi unitariamente per la stretta connessione e conseguenzialità logico-giuridica delle questioni ad essi sottesi. Effettivamente risulta prodotto in atti il contratto scritto relativo al rapporto di conto corrente 27/8727 per cui risulta di certo per esso rispettato il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art. 117 TUB, salvo a vedere poi se tutta la regolamentazione del rapporto sia disciplinata o meno in forma scritta. Passando poi all'eccepito difetto di forma scritta dei contratti accessori di apertura di credito e sconti bancari regolati sul c.c. 27/8727 e dei contratti costitutivi dei conti anticipi 8/226 e 8/ 280 va osservato quanto segue. In vero questa
Corte ritiene di condividere il principio espresso dalla Suprema Corte la quale ha affermato che in materia di disciplina della forma dei contratti bancari, il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 117, co. 2, stabilisce che il C.I.C.R. mediante apposite norme di rango secondario possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera C.I.C.R. del 4.3.2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti gia' previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, necessariamente essere stipulato per iscritto a pena di nullita'
(vedi Cass. civ. sent. n. 7763 del 27/03/2017). Il principio di diritto, cui va data continuità, è che - fermo restando l'onere di forma scritta dei contratti bancari di cui all'art. 117 T.U.B. – detto requisito deve ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero il rispetto della forma scritta del contratto prevista dall'art. 117, co. 2, non puo' estendersi sino al punto di Pt_2
pretendere che ogni rapporto bancario debba essere disciplinato da un autonomo contratto separatamente sottoscritto. Quindi, è ben possibile, come avvenuto nel caso di specie, che le parti stipulino un contratto per iscritto (di conto corrente bancario) ed in esso prevedano che alcune o tutte le condizioni in esso pattuite si applichino anche a futuri rapporti contrattuali di apertura di credito già contemplati quindi in tale scrittura (che possono poi assumere le diverse forme dello sconto su fattura o titoli, finanziamenti etc.). Al riguardo è anche opportuno precisare che il c.d. conto anticipi (che non è altro che un particolare tipo di apertura di credito) costituisce
4 soltanto uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente ordinario, senza autonomia e con mera evidenza contabile in relazione ai finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (Cass. civ. n.14321 del 05/05/2022). Pertanto, alla luce di tale orientamento giurisprudenziale ed a fronte del tenore letterale del contratto di conto corrente n. 27/8727 che espressamente prevede (vedi pagg. 1 e 2) che le condizioni contrattuali in esso stipulate si applichino anche a future aperture di credito e ad ogni altro credito o sovvenzione, comunque, sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al correntista, si ritiene che il contratto scritto di conto corrente sia perfettamente applicabile ai due conti anticipi 8/226 e 8/ 280 ed ai contratti costitutivi di finanziamento che hanno trovato regolamento nel c/c 27/8727.
Il terzo motivo di appello, invece, è parzialmente fondato per le motivazioni che seguono. Il contratto scritto di conto corrente, ritualmente prodotto in atti sin dal primo grado di giudizio, non indica il tasso di interesse a debito e nulla dice circa la commissione di massimo scoperto. Prevede inoltre, illegittimamente, la capitalizzazione trimestrale delle competenze a debito della correntista e la capitalizzazione annuale delle competenze a suo credito. Il tutto è riscontrato anche dal CTU che, alla luce di ciò negli elaborati peritali effettuava il ricalcolo del saldo finale del cc 27/8727 applicando per gli interessi a debito della correntista il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (tasso medio BOT) non risultando la pattuizione scritta di un tasso convenzionale, escludendo la commissione di massimo scoperto e le spese di conto anch'esse non previste per iscritto, ed escludendo altresì la capitalizzazione degli interessi in quanto affetta da nullità ex art. 1283 cc. Esatta inoltre risulta anche la correzione apportata al conteggio finale dal CTU attraverso il
5 successivo elaborato in cui, fermi restando i predetti criteri, in considerazione di detto divieto generale di capitalizzazione degli interessi, escludeva la capitalizzazione passiva sul conto corrente principale n. 27/8727 anche dei saldi debitori per competenze di sconto relativi alle predette aperture di credito, saldi regolati invece dalla banca direttamente sul detto conto corrente principale di appoggio e così da essa illegittimamente inclusi nella capitalizzazione periodica degli interessi passivi.
Pertanto, in ragione di quanto finora detto, questo Collegio ritiene di dover condividere il conteggio correttivo elaborato dal CTU nella sua relazione peritale Con integrativa del 15.04.2015 con le sigle “7A .PD', 7B.PD, 7C. ” attraverso il quale provvede a scomputare dai saldi del cc 27/8727 gli addebiti di sconto, per poi riaddebitarli tutti in un'unica soluzione alla fine del rapporto (così come già fatto per gli interessi passivi relativi alle operazioni proprie del rapporto principale di conto corrente), sottraendoli in questo modo alla capitalizzazione periodica. Tale elaborazione è stata svolta, come già detto, applicando ai saldi in linea capitale il tasso legale sostitutivo BOT ex art. 117 TUB ed escludendo la capitalizzazione periodica delle competenze.
All'esito di tali esatti conteggi sono emerse, quindi, le seguenti risultanze:
- per il conto corrente n. 27/8727, un saldo finale al 28.11.2006 pari ad € 54.818,97
a credito della , al quale va sottratto l'ammontare di Parte_1
€ 19.491,85 corrispondente alle rimesse solutorie prescritte, ovvero effettuate dalla correntista entro i dieci anni antecedenti la domanda giudiziale e come tali non più ripetibili. Pertanto, residua un credito della società correntista di € 35.327,12 e entro tali limiti va accolto l'appello avanzato dalla Pt_1
Va invece disattesa la istanza dell'appellante di ricalcolare anche i saldi finali dei conti anticipi applicando, anche in relazione alle operazioni interne relative a ciascuno di essi, il tasso di interesse legale sostitutivo ex art. 117 TUB in mancanza di un tasso convenzionale scritto e con esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi. Al riguardo era infatti onere probatorio della società istante produrre la documentazione contabile delle movimentazioni interne dei conti anticipi necessaria per poter accertare se in concreto vi sia stata effettivamente in essi la pretesa illegittima applicazione di interessi ultralegali, della capitalizzazione periodica
6 dei medesimi e di spese e commissioni non dovute perché non pattuite per iscritto.
Tale onere probatorio non è stato invece in alcun modo assolto dalla per cui Pt_1
la richiesta da essa formulata non può che essere respinta e correttamente il CTU, nella consulenza depositata in primo grado, in risposta alle osservazioni dell'istante, ha rilevato di non poter ricalcolare detti importi relativi alle competenze dei conti anticipi alla luce dei criteri dedotti dall'appellante, e li ha quindi considerati nell'ammontare appostato sul conto corrente principale come risultante dai relativi estratti del conto corrente, anche se poi, come già detto, nel successivo calcolo correttivo tali importi sono stati espunti dal conteggio del saldo finale del conto corrente per evitare su di essi la capitalizzazione trimestrale, e computati senza alcuna maggiorazione per interessi solo all'esito di detto conteggio del saldo finale.
In definitiva, quindi, in parziale accoglimento dell'appello e della domanda proposta dalla , accertate le predette nullità relative al contratto Parte_1
di conto corrente bancario n. 27/8727 per le motivazioni fin qui esposte, la
[...]
va condannata al pagamento a titolo di indebito, in favore della società CP_5
attrice, della somma complessiva di € 35.327,12, oltre interessi legali codicistici dalla domanda giudiziale (23.11.2011) al soddisfo.
Vista la riforma della sentenza di primo grado, le spese processuali del primo e del secondo grado devono essere liquidate ex novo da questa Corte sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Tenuto conto che la domanda attorea ed i motivi di appello sono stati accolti solo parzialmente, ritiene questa Corte che le spese processuali vadano compensate per un terzo e che, per i restanti due terzi, vadano poste a carico della soccombente così come quelle di CTU. Controparte_5
Dette spese processuali del primo e del secondo grado si liquidano, ai sensi del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto dell'ammontare della condanna e non di quanto richiesto dall'attrice ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM
(scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi per l'appello di quella istruttoria ivi non tenutasi) l'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna di esse.
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PQM
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1372/2019, pubblicata il
10/5/2019, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il conto corrente bancario ordinario in oggetto n. 27.8727 aperto presso la ed intestato a Controparte_5 [...]
alla data di chiusura un saldo positivo a favore di Controparte_7
quest'ultima di € 35.327,12;
2) Per l'effetto condanna alla restituzione, in favore di Controparte_5
, della somma di € 35.327,12, oltre interessi Parte_1
legali codicistici dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) Compensa per un terzo le spese processuali del primo e secondo grado tra le parti e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_5
della dei restanti due terzi che liquida, Parte_1
limitatamente a tali due terzi, per il primo grado in € 314,00 per spese vive ed
€ 5.077,00 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, e per il secondo grado in € 777,00 per spese vive ed €
4.630,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, il tutto con attribuzione all'avv. Aurelio Marino dichiaratosi antistatario;
4) Pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa per due terzi a carico di e per un terzo a carico di Controparte_5 Parte_1
[...]
Così deciso in Napoli il 16.01.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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