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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/02/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 11/02/2021 al n. 233 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 433/2020 del 07/07/2020 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese, Parte_1 C.F._1
Via Salvo D'Acquisto n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Carlo De Lellis che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa, Via Pieve in Piano
n. 95 presso e nello studio dell'Avv. Michele Cortazzo che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata e nei confronti di
. (P.I. Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 terza chiamata contumace
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante : “…affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia: a) Preliminarmente, _1 ammettere, ex art. 356 c.p.c., la prova per testi, così come già articolata e richiesta nelle 2^ note ex art. 183, 6° comma c.p.c. , del 18/12/12, e così autorizzare l'escussione dei testi: ing.
, residente in Piedimonte Matese, fraz. Sepicciano, via Limate;
sig. Testimone_1 , residente in [...]; sig. Testimone_2 S_
, residente in [...]alla via Circumvallazione, sui capitoli articolati
[...] nelle richiamate 2^ note . Nel merito: b) riformare la sentenza impugnata n.433/2020 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Unica, pubblicata in data 7/07/2020, R.G. 30046/2012 e, per
l'effetto: 1. previo rigetto della domanda così come formulata dalla già Controparte_4 [...]
in per.na del legale rapp.te p.t., perché infondata in fatto ed in Controparte_5 dirit-to, confermare il D.I. n. 377/11, opposto;
2. in via gradata, nel rispetto della proposta conciliativa formulata con l'Ordinanza del 154/11/2023, condannare la già Controparte_4 [...]
in per.na del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_5 dell'ing. , della somma pari ad € 4.000,00, o di quella ritenuta di giustizia;
3. Parte_1 condannare la già in per.na del legale Controparte_4 Controparte_5 rapp.te pt., al pagamento di tutte le spese ed onorari del doppio grado di giudizio, a favore del sottoscritto avvocato antistatario, con obbligo di restituzione delle somme già versate dall'appellante , quali spese e competenze del primo grado di giudizio…”.
Per l'appellata : “…affinché la Corte di appello voglia respingere l'appello confermando CP_4 la sentenza di prime cure. In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dalla domanda dell'Ing. accertare e dichiarare che le spese per cui è lite sono di esclusiva Parte_1 competenza di F.A.P. srl e quindi condannarla a pagare direttamente ed in ogni caso a manlevare integralmente indenne la da ogni e qualunque somma fosse costretta a CP_6 pagare per le ragioni esposte in premessa. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimb forf. iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del legale antistatario…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
(d'ora in poi soltanto “ ”) proponeva opposizione Parte_2 CP_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2011 emesso dal Tribunale di Siena - Sezione Distaccata di
Poggibonsi in data 06/12/2011, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.771,49, oltre interessi legali dalla messa in mora e spese di procedura, in favore dell'Ing. quale compenso per prestazioni professionali. Tali prestazioni erano Parte_1 consistite nel collaudo statico delle strutture in cemento armato e nella redazione del certificato di prevenzione incendi inerenti la costruzione dell'edificio di proprietà di sito in CP_4
Poggibonsi, località Bellavista, lavori commissionati dalla proprietaria a CP_4 CP_2 Con
(d'ora in poi soltanto ).
[...] CP_3
In particolare, l'opponente, pur non contestando l'effettiva esecuzione da parte dell'Ing. _1 delle citate prestazioni professionali di collaudo e di certificazione di prevenzione incendi, negava di aver conferito al professionista il relativo incarico e deduceva quanto segue. Essa era proprietaria di un terreno edificabile e in data 15/02/2007 aveva stipulato un contratto di Con appalto con la per la costruzione di un complesso edilizio sito in Poggibonsi, località Con Bellavista. Nello svolgimento del suo incarico, la come era suo onere contrattuale, aveva conferito ai professionisti – e, tra questi, all'Ing. – i compiti necessari all'esecuzione dei _1 Con lavori oggetto del contratto di appalto. In tale contratto la aveva dichiarato “di conoscere gli obblighi in materia di sicurezza e di averne già considerato i relativi oneri nei prezzi applicati”; questi ultimi erano, dunque, da ritenersi ad esclusivo carico della stessa. Per quanto concerne l'incarico di redazione del certificato di prevenzione incendi, la produzione di tale certificato da parte dell'Ing. era idonea a provare l'effettivo svolgimento dell'incarico da _1 parte del professionista, ma non anche che a conferirgli detto incarico fosse stata la . CP_4 Con Ad aver conferito l'incarico in esame all'Ing. era stata la la quale aveva la propria _1 sede sociale in provincia di Caserta e, dunque, si era rivolta ad un professionista della medesima provincia, al quale invece non avrebbe potuto conferire l'incarico , avendo CP_4 quest'ultima la propria sede altrove. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto e di Con essere autorizzata a chiamare in causa la a fini di manleva nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'Ing. , il quale riferiva quanto segue: egli aveva svolto le proprie prestazioni _1 CP_ professionali – collaudo e certificato di prevenzione incendi – su incarico ricevuto dalla nel periodo tra aprile e maggio del 2008; incarico al quale aveva diligentemente
[...] adempiuto, come si evinceva dai prodotti certificati a sua firma di collaudo – depositato presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena in data 28/05/2009 – e di prevenzione incendi, datato, quest'ultimo, 04/05/2010. amministratore pro tempore di , era CP_5 CP_4 consapevole dell'incarico affidato all'Ing. , dell'attività professionale svolta e della _1 documentazione elaborata e depositata dal medesimo presso le competenti autorità. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, dunque, la conferma del decreto. L'istanza di provvisoria esecutività del decreto era rigettata. Con Autorizzata la chiamata in causa della questa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda della in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo, sul CP_4 presupposto che ad aver conferito all'Ing. l'incarico di eseguire delle prestazioni in _1 discussione fosse stata la . In sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., la terza CP_4 chiamata produceva una scrittura privata datata 15/05/2007 intercorsa tra sé e . CP_4
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e l'interrogatorio formale dell'Ing.
. Quanto alle prove per testi capitolate dalle Parti nelle rispettive memorie ex art. 183, c. _1
6, c.p.c. esse non venivano ammesse in quanto “non rilevanti al fine del decidere”.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 25/07/2016.
Con la sentenza n. 433/2020 del 07/07/2020 il Tribunale di Siena accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto opposto sul presupposto che la domanda dell'Ing. , _1 Con sostenuta anche dalla era priva di fondamento probatorio. In particolare, nessun Con elemento utile al fine di provare quale delle due imprese, se la o la avesse CP_4 conferito l'incarico al professionista e, conseguentemente, fosse tenuta a corrispondergli il compenso per il lavoro svolto poteva desumersi né dal contratto di appalto del 15/02/2007 né dalla scrittura privata del 15/05/2007. Del pari inidonee a fornire la prova del conferimento dell'incarico erano sia le prove per testi articolate dalle parti, inammissibili in quanto talune generiche e altre irrilevanti ai fini del decidere, sia le prove documentali prodotte dall'Ing.
a supporto dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, svolgimento peraltro _1 pacifico.
Conseguentemente, non avendo il professionista provato, come era suo onere, che l'incarico professionale gli fosse stato conferito dalla società opponente, Il Tribunale revocava il decreto Con ingiuntivo e condannava l'Ing. e la in solido tra loro, al pagamento delle spese di _1 lite in favore della . CP_4
L'Ing. ha impugnato la sentenza esponendo censure che, per comodità, possono essere _1 raggruppate da questa Corte in tre distinti motivi di gravame:
I MOTIVO: il primo giudice non aveva valutato la scrittura privata intercorsa tra la e CP_4 Con la in data 15/05/2007, dalla quale risultava che le spese relative all'edificazione oggetto del contratto di appalto stipulato tra le medesime parti in data 15/02/2007 erano poste a carico della , la quale avrebbe dovuto successivamente rendicontarle e infine ripartirle CP_4 Con
– insieme agli utili – al 50% con la
II MOTIVO: il primo giudice avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali così come articolate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., ben potendo egli chiedere, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, tutti i dettagli che reputi necessari al fine di chiarire meglio i fatti oggetto di prova;
III MOTIVO: il primo giudice non aveva valutato la prova documentale del conferimento dell'incarico, che era rappresentata dalla ricevuta attestante il deposito dei calcoli in cemento armato presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio della Regione Toscana protocollato l'01/07/2008.
L'appellante ha quindi chiesto la integrale riforma della sentenza impugnata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
Si costituiva la , la quale contestava nel merito i motivi di gravame e, in particolare, CP_4 negava anche in questa sede di aver conferito all'Ing. l'incarico di cui si discute, _1 Con sostenendo che ad averglielo conferito era stata la
Con ordinanza del 15/11/2023 la Corte dichiarava la contumacia di in Controparte_7 quanto non costituta nonostante regolare notifica dell'atto di appello, e riteneva non necessaria Con la notifica alla contumace della comparsa di costituzione della , che la stessa CP_4 aveva chiesto autorizzarsi e disporsi, non avendo avanzato appello incidentale per CP_4 riproporre in questa sede la domanda subordinata di “manleva” avverso Controparte_7 Veniva quindi formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata dall'ing. ma non da . _1 CP_4
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 12/11/2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
2. Il merito.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Il primo motivo di gravame: la scrittura privata del 15/05/2007.
L'appellante deduce che , al fine di reperire i fondi per realizzare il complesso CP_4 residenziale sito in Poggibonsi, località Bellavista – la costruzione del quale essa aveva affidato Con a con contratto di appaltato datato 15/02/2007 – aveva concluso con la medesima Con impresa un accordo, formalizzato con scrittura privata del 15/05/2007, in base al quale avrebbe contribuito nella misura del 50% a tutte le spese necessarie per la realizzazione Con dell'opera e avrebbe riconosciuto a il 50% degli utili derivanti dalla vendita degli CP_4 Con alloggi. Sempre secondo la ricostruzione dell'appellante, da tale accordo si evinceva che avrebbe dovuto partecipare al 50% ai costi di realizzazione dell'opera rimborsando in tale misura le spese sostenute in prima battuta da e tra tali spese erano certamente CP_4 ricomprese le spese tecniche, ossia i compensi dei professionisti intervenuti a vario titolo nell'ambito dei lavori di costruzione del complesso residenziale, ivi compreso il compenso dell'Ing. per le prestazioni professionali oggetto della presente causa. Di conseguenza, _1 tutte le spese per l'edificazione dovevano essere sostenute da , rendicontate dalla CP_4 Con stessa ed infine ripartite con la al 50%, al pari degli utili conseguiti con la vendita degli appartamenti ultimati.
Osserva la Corte che parte appellante pretende anche in questa sede di trarre dalla descritta ripartizione tra la committente e l'appaltatrice delle spese tecniche di edificazione del complesso residenziale la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico per cui è causa da parte di , con conseguente onere a carico della stessa di corrispondergli il compenso CP_4 per il lavoro svolto.
La doglianza in esame è priva di pregio, in quanto l'Ing. si è limitato a riproporre in _1 Con questa sede la propria interpretazione dell'accordo intercorso tra e con tutte le CP_4 conseguenze che a suo dire ne deriverebbero al fine di stabilire quale delle due società si era effettivamente assunta l'onere relativo all'incarico e, conseguentemente, al compenso del professionista. In particolare, nel reiterare la propria argomentazione, già esaminata e disattesa nella gravata sentenza, l'odierno appellante non ha al contempo confutato in alcun modo la statuizione del primo giudice sul punto, contrapponendovi argomentazioni contrarie idonee ad intaccarne il fondamento logico-giuridico.
In particolare, il primo giudice ha statuito che “La scrittura privata del 15.05.07, intercorsa tra
FAP s.r.l. e prodotta dalla terza chiamata con la seconda memoria istruttoria, Controparte_5 attiene più ad un rapporto di natura economico-commerciale tra committente ed appaltatore che, nell'ambito dell'intera operazione edilizia, assume anche la veste di cofinanziatore dell'opera. In tale contesto, la ripartizione delle spese affrontate dalle parti attiene agli accordi commerciali tra le due società e non assume rilevanza per l'accertamento del diverso – e distinto – rapporto di mandato in base al quale l'Ing. esercita il diritto al compenso”. _1
Il Collegio condivide le argomentazioni del primo giudice in quanto esenti da vizi logico-giuridici e non scalfite dalle deduzioni reiterate in questa sede da Parte appellante.
Ad abundantiam, deve rilevarsi che la scrittura privata oggetto della presente doglianza, sebbene sia stata più volte richiamata negli atti di causa, nel presente grado di giudizio non è stata neanche prodotta (si trattava infatti di un documento cartaceo che era stato prodotto in Con primo grado dalla terza chiamata parte che in questo giudizio è rimasta contumace).
Pertanto, la gravata sentenza merita conferma in parte qua.
2.2. Il secondo motivo di gravame: le prove testimoniali.
L'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., idonee – a suo dire – a dimostrare che era stata la CP_4
a conferirgli l'incarico di eseguire le prestazioni professionali oggetto di causa (collaudo statico delle strutture in cemento armato per i lavori di edificazione del complesso residenziale e redazione del certificato di prevenzione di incendi), a fronte della diligente esecuzione delle quali non gli era stato corrisposto alcun compenso. Conseguentemente, l'Ing. ha _1 reiterato in questa sede l'istanza di assunzione delle suddette prove testimoniali.
Il primo giudice ha richiamato in sentenza l'art. 244 c.p.c. – ai sensi del quale la prova per testi deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata – ed ha affermato che “Tale onere è imposto sia per consentire alle controparti una congrua difesa e, se del caso, formulare una prova contraria, sia per permettere al giudice di valutare la rilevanza ed ammissibilità della capitolazione istruttoria. I suddetti parametri, necessari per valutare la sussistenza del requisito della “specificità”, devono essere verificati in base ai seguenti criteri: è sufficiente che i fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, non essendo necessario che siano precisati nei loro più minuti dettagli per non eccedere nel formalismo;
i fatti devono essere collocati, per quanto attiene al loro svolgimento, nel tempo e nello spazio e vanno descritti in modo congruo al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (Cass. 1294 del 19.01.18; Cass. 1808/15; Cass. 12292/11; Cass. 2201/07)”. Alla stregua di tali argomentazioni ha dichiarato inammissibile in quanto generico il capitolo a) (che di seguito si riporta: “Vero è che, nel periodo aprile/maggio 2008, la società opponente ha commissionato all'ing. il collaudo delle strutture in cemento armato relativamente Parte_1 al fabbricato per civile abitazione da erigersi nel comune di Poggibonsi alla via Irlanda in loc.
Bellavi-sta;”), poiché, pur essendo presente una collocazione temporale, mancava del tutto la descrizione delle circostanze in cui sarebbe avvenuto il conferimento dell'incarico (chi avrebbe conferito l'incarico all'ing. , in quale luogo e in quale occasione); elementi – questi – non _1 formali e di dettaglio, bensì essenziali al fine di consentire alla controparte di difendersi, eventualmente formulando prova contraria. Il Tribunale per gli stessi motivi ha dichiarato del pari generico e, in quanto tale, inammissibile il capitolo b) (che di seguito si riporta: “Vero è che l'opposto è stato altresì, incaricato, della redazione del certificato di prevenzione incendi, sempre per lo stesso fabbricato;
”).
Quanto ai restanti capitoli (c, d, e, f), li ha reputati irrilevanti ai fini di decidere. Ha osservato, in particolare, quando al capitolo d) (che di seguito si riporta: ”Vero è che il sig. CP_8 amministratore pt. della società opponente, era ben consapevole sia dell'incarico affidato sia dell'attività professionale prestata dall'ing. , sia della documentazione dallo stesso _1 elaborata e depositata presso le competenti Autorità”) che la consapevolezza dell'incarico dato
è un mero stato d'animo relativo ad un fatto che deve essere provato;
ciò che rileva è quindi la prova del fatto, ossia nel caso di specie del conferimento dell'incarico. Quanto ai capitoli c), e) ed f), essi riguardavano l'attività svolta dall'Ing. , non contestata da controparte e, in _1 ogni caso, irrilevante in assenza della prova del conferimento dell'incarico.
Tanto premesso, in questa sede l'appellante lamenta la valutazione di genericità dei capitoli sub a) e b), sostenendo che il primo giudice “ben poteva e doveva ammettere la prova e chiedere, durante l'escussione del teste, tutti quei dettagli che egli stesso riteneva opportuno conoscere per meglio chiarire i fatti”, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità i fatti devono essere individuati nei loro elementi essenziali, spettando al giudice durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale precisazione dei dettagli.
Ebbene, tenuto conto anche del consolidato principio giurisprudenziale richiamato da parte appellante, il Collegio condivide le argomentazioni del primo giudice circa la inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'Ing. in quanto generici (capitoli a e b) e irrilevanti (i _1 restanti). Essi, infatti, al fine di dimostrare l'affidamento dell'incarico al professionista da parte della , avrebbero dovuto contenere – quali elementi essenziali del fatto-conferimento CP_4 dell'incarico – l'esatta indicazione delle circostanze di tempo, luogo e modo dello stesso.
Oltretutto, i capitoli di prova, così come formulati dall'odierno appellante, non consentirebbero neanche al teste una valida alternativa nella risposta, poiché la mera conferma della circostanza risulterebbe inficiata nella sua valenza dimostrativa dagli stessi vizi di genericità che viziano il capitolo, il quale sostanzialmente si risolve in un tautologico riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Ing. . Ne consegue la conferma della gravata sentenza sul _1 punto.
2.3. Il terzo motivo di gravame: le prove documentali (in particolare circa l'incarico di collaudo).
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato a sua favore una importante prova documentale, sostenendo che dalla ricevuta attestante il deposito dei calcoli in cemento armato presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio della Regione Toscana, protocollato in data 01/07/2008, si evince il conferimento dell'incarico di collaudo all'Ing. _1 da parte di , con conseguente onere a carico della stessa del relativo compenso. CP_4 Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1792 del
24/01/2017).
Ebbene, nel caso di specie il conferimento da parte di all'Ing. dell'incarico di CP_4 _1 collaudatore statico delle strutture in cemento armato del complesso residenziale per cui è causa è documentalmente provato dalla ricevuta di deposito dei calcoli in cemento armato, la CP_ quale contiene l'espressa “designazione di collaudatore” sottoscritta dall'Ing. , dalla _1 Con e dalla che di seguito si riporta testualmente: “Il sottoscritto in qualità di
[...] committente dichiara di nominare Collaudatore dei lavori in oggetto: Ing. […] “Il Parte_1 sottoscritto ing in qualità di collaudatore dichiara di accettare l'incarico Parte_1 conferitogli”. Seguono le firme del “Collaudatore” Ing. Furno, della committente e CP_4 Con dell'appaltatrice Più in generale, il documento in esame reca le firme anche di tutti gli altri soggetti coinvolti nei lavori di edificazione del complesso residenziale, ossia la firma del progettista e direttori dei lavori strutturale Ing. e del progettista e direttori dei Persona_1 lavori architettonico Geom. Parte_3
Così provato il conferimento dell'incarico di collaudo da parte di , l'Ing. ha CP_4 _1 fornito, altresì, la prova documentale dell'adempimento di tale incarico – in ogni caso mai contestato da – producendo in giudizio il certificato di collaudo a sua firma, CP_4 depositato presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena il 28/05/2009.
Spetta quindi all'appellante il compenso per il lavoro svolto, nella misura indicata nella parcella CP_ vidimata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta il 26/07/2011, non avendo svolto alcuna contestazione sul quantum debeatur. Da quest'ultimo documento risulta, in
[...] particolare, che l'onorario dovuto per il collaudo ammonta ad € 8.218,74.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto privo di fondamento probatorio l'incarico di collaudo, con conseguente condanna di al CP_4 pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 8.218,74, oltre interessi legali di mora _1 dalla sentenza al saldo.
ha riproposto anche in questo grado di giudizio la seguente domanda: “In denegata CP_6 ipotesi di accoglimento anche parziale dalla domanda dell'Ing. accertare e Parte_1 dichiarare che le spese per cui è lite sono di esclusiva competenza di F.A.P. srl e quindi condannarla a pagare direttamente ed in ogni caso a manlevare integralmente indenne la da ogni e qualunque somma fosse costretta a pagare”, ma non solo non è stato CP_6 proposto appello incidentale da parte dell'appellata, ma soprattutto non si vede quale sia il fondamento giuridico di tale domanda di manleva, non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra e . CP_4 Controparte_2
2.4. L'incarico di redazione del certificato di prevenzione incendi.
È rimasto invece privo di supporto probatorio anche in questa sede l'asserito conferimento CP_ all'Ing. dell'incarico di redazione del certificato di prevenzione incendi da parte di _1
dovendosi quindi escludere l'obbligo della stessa di corrispondere al professionista il
[...] relativo compenso di € 1.000,00, come risultante dalla parcella vidimata dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Caserta per questa specifica prestazione.
Infatti, come meglio precisato al corrispondente punto della motivazione, i capitoli di prova articolati al riguardo dall'odierno appellante sono inammissibili in quanto generici o aventi ad oggetto la pacifica esecuzione dell'incarico e, quindi, sono irrilevanti ai fini del decidere, perché non provano che sia stata a conferire all'Ing. l'incarico di cui si discute. CP_4 _1
Lo stesso deve affermarsi con riferimento ai documenti prodotti in giudizio dal professionista – il certificato di prevenzione incendi e la dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati – perché idonei a provare il mero svolgimento dell'incarico.
Infine, la circostanza del conferimento dell'incarico de quo da parte di non può CP_4 Con desumersi né dal contenuto del contratto di appalto intercorso tra la e la né, CP_4 come meglio precisato al corrispondente punto della motivazione, dalla ripartizione delle spese relative all'appalto contenuta nella scrittura privata intercorsa tra le medesime parti in data
15/05/2007.
Merita, pertanto, conferma la gravata sentenza sul punto.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 -
01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv.
628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva nel caso di specie, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(emesso per € 9.771,49) già decisa dal primo giudice, parte appellata va condannata al pagamento del minor importo di € 8.218,74; ciò nonostante non ricorre una ipotesi di soccombenza reciproca tale da poter disporre la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, non potendo tale situazione ravvisarsi nell'ipotesi di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (cfr. Cass. Sez. Un.
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022); il che significa che in questo processo l'unica parte soccombente è , a cui carico devono essere poste le spese di lite del doppio grado in
CP_4 favore dell'ing. , da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario per _1 entrambi i gradi, Avv. Carlo De Lellis. Con Viceversa nel rapporto tra e la terza chiamata in cui parimenti risulta
CP_4
CP_4 soccombente, nessuna liquidazione delle spese processuali deve essere operata per questo Con grado di giudizio attesa la contumacia di e, quanto al primo grado, in mancanza di appello Con incidentale di sul punto, ci si deve solo limitare ad eliminare la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali sostenute da disposta dal primo giudice.
CP_4
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 5.201,00-€
26.000,00), secondo i valori medi per ambedue i gradi di giudizio, al netto della fase istruttoria per il presente grado in quanto non svolta.
Tali spese ammontano, in particolare, per il primo grado di giudizio alla somma di € 5.077,00 e per il secondo grado di giudizio alla somma di € 3.966,00. CP_ 4. In ultimo occorre precisare che l'appellante ha chiesto nell'atto di appello di condannare alla restituzione delle somme già da lui versate a titolo di spese e competenze del primo
[...] grado di giudizio e sebbene non abbia allegato alcun documento a comprova dell'effettivo esborso, non ha mai contestato la circostanza di aver già ricevuto il pagamento delle CP_4 spese processuali come liquidate nella sentenza appellata.
Conseguentemente, considerato che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016, Rv. 638652 – 01, nonché Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021, Rv. 660998 – 01, nonché Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023, Rv. 668749 - 01) la richiesta dell'appellante deve essere accolta;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 433/2020 del
07/07/2020 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_9
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di compensi professionali, la somma di € 8.218,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo CP_4 grado, che sono liquidate in favore dell'Avv. Carlo De Lellis, procuratore di _1
, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 5.077,00, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo CP_4 grado, che sono liquidate in favore dell'Avv. Carlo De Lellis, procuratore di _1
, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 3.966,00, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
4) elimina la condanna di al pagamento delle spese Controparte_7 processuali del giudizio di primo grado in favore di Controparte_10
nella sentenza appellata;
[...]
5) dispone la restituzione a di quanto da costui pagato a Parte_1 [...]
a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio. Controparte_1
Firenze, 13.2.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 11/02/2021 al n. 233 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 433/2020 del 07/07/2020 promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Piedimonte Matese, Parte_1 C.F._1
Via Salvo D'Acquisto n. 19 presso e nello studio dell'Avv. Carlo De Lellis che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa, Via Pieve in Piano
n. 95 presso e nello studio dell'Avv. Michele Cortazzo che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata e nei confronti di
. (P.I. Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 terza chiamata contumace
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'appellante : “…affinché l'Ill.ma Corte di Appello adita voglia: a) Preliminarmente, _1 ammettere, ex art. 356 c.p.c., la prova per testi, così come già articolata e richiesta nelle 2^ note ex art. 183, 6° comma c.p.c. , del 18/12/12, e così autorizzare l'escussione dei testi: ing.
, residente in Piedimonte Matese, fraz. Sepicciano, via Limate;
sig. Testimone_1 , residente in [...]; sig. Testimone_2 S_
, residente in [...]alla via Circumvallazione, sui capitoli articolati
[...] nelle richiamate 2^ note . Nel merito: b) riformare la sentenza impugnata n.433/2020 emessa dal Tribunale di Siena, Sezione Unica, pubblicata in data 7/07/2020, R.G. 30046/2012 e, per
l'effetto: 1. previo rigetto della domanda così come formulata dalla già Controparte_4 [...]
in per.na del legale rapp.te p.t., perché infondata in fatto ed in Controparte_5 dirit-to, confermare il D.I. n. 377/11, opposto;
2. in via gradata, nel rispetto della proposta conciliativa formulata con l'Ordinanza del 154/11/2023, condannare la già Controparte_4 [...]
in per.na del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_5 dell'ing. , della somma pari ad € 4.000,00, o di quella ritenuta di giustizia;
3. Parte_1 condannare la già in per.na del legale Controparte_4 Controparte_5 rapp.te pt., al pagamento di tutte le spese ed onorari del doppio grado di giudizio, a favore del sottoscritto avvocato antistatario, con obbligo di restituzione delle somme già versate dall'appellante , quali spese e competenze del primo grado di giudizio…”.
Per l'appellata : “…affinché la Corte di appello voglia respingere l'appello confermando CP_4 la sentenza di prime cure. In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dalla domanda dell'Ing. accertare e dichiarare che le spese per cui è lite sono di esclusiva Parte_1 competenza di F.A.P. srl e quindi condannarla a pagare direttamente ed in ogni caso a manlevare integralmente indenne la da ogni e qualunque somma fosse costretta a CP_6 pagare per le ragioni esposte in premessa. Con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimb forf. iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del legale antistatario…”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
(d'ora in poi soltanto “ ”) proponeva opposizione Parte_2 CP_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 377/2011 emesso dal Tribunale di Siena - Sezione Distaccata di
Poggibonsi in data 06/12/2011, a mezzo del quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.771,49, oltre interessi legali dalla messa in mora e spese di procedura, in favore dell'Ing. quale compenso per prestazioni professionali. Tali prestazioni erano Parte_1 consistite nel collaudo statico delle strutture in cemento armato e nella redazione del certificato di prevenzione incendi inerenti la costruzione dell'edificio di proprietà di sito in CP_4
Poggibonsi, località Bellavista, lavori commissionati dalla proprietaria a CP_4 CP_2 Con
(d'ora in poi soltanto ).
[...] CP_3
In particolare, l'opponente, pur non contestando l'effettiva esecuzione da parte dell'Ing. _1 delle citate prestazioni professionali di collaudo e di certificazione di prevenzione incendi, negava di aver conferito al professionista il relativo incarico e deduceva quanto segue. Essa era proprietaria di un terreno edificabile e in data 15/02/2007 aveva stipulato un contratto di Con appalto con la per la costruzione di un complesso edilizio sito in Poggibonsi, località Con Bellavista. Nello svolgimento del suo incarico, la come era suo onere contrattuale, aveva conferito ai professionisti – e, tra questi, all'Ing. – i compiti necessari all'esecuzione dei _1 Con lavori oggetto del contratto di appalto. In tale contratto la aveva dichiarato “di conoscere gli obblighi in materia di sicurezza e di averne già considerato i relativi oneri nei prezzi applicati”; questi ultimi erano, dunque, da ritenersi ad esclusivo carico della stessa. Per quanto concerne l'incarico di redazione del certificato di prevenzione incendi, la produzione di tale certificato da parte dell'Ing. era idonea a provare l'effettivo svolgimento dell'incarico da _1 parte del professionista, ma non anche che a conferirgli detto incarico fosse stata la . CP_4 Con Ad aver conferito l'incarico in esame all'Ing. era stata la la quale aveva la propria _1 sede sociale in provincia di Caserta e, dunque, si era rivolta ad un professionista della medesima provincia, al quale invece non avrebbe potuto conferire l'incarico , avendo CP_4 quest'ultima la propria sede altrove. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto e di Con essere autorizzata a chiamare in causa la a fini di manleva nella denegata ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'Ing. , il quale riferiva quanto segue: egli aveva svolto le proprie prestazioni _1 CP_ professionali – collaudo e certificato di prevenzione incendi – su incarico ricevuto dalla nel periodo tra aprile e maggio del 2008; incarico al quale aveva diligentemente
[...] adempiuto, come si evinceva dai prodotti certificati a sua firma di collaudo – depositato presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena in data 28/05/2009 – e di prevenzione incendi, datato, quest'ultimo, 04/05/2010. amministratore pro tempore di , era CP_5 CP_4 consapevole dell'incarico affidato all'Ing. , dell'attività professionale svolta e della _1 documentazione elaborata e depositata dal medesimo presso le competenti autorità. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, dunque, la conferma del decreto. L'istanza di provvisoria esecutività del decreto era rigettata. Con Autorizzata la chiamata in causa della questa si costituiva chiedendo il rigetto della domanda della in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo, sul CP_4 presupposto che ad aver conferito all'Ing. l'incarico di eseguire delle prestazioni in _1 discussione fosse stata la . In sede di memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., la terza CP_4 chiamata produceva una scrittura privata datata 15/05/2007 intercorsa tra sé e . CP_4
La causa era istruita attraverso produzioni documentali e l'interrogatorio formale dell'Ing.
. Quanto alle prove per testi capitolate dalle Parti nelle rispettive memorie ex art. 183, c. _1
6, c.p.c. esse non venivano ammesse in quanto “non rilevanti al fine del decidere”.
Previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 25/07/2016.
Con la sentenza n. 433/2020 del 07/07/2020 il Tribunale di Siena accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto opposto sul presupposto che la domanda dell'Ing. , _1 Con sostenuta anche dalla era priva di fondamento probatorio. In particolare, nessun Con elemento utile al fine di provare quale delle due imprese, se la o la avesse CP_4 conferito l'incarico al professionista e, conseguentemente, fosse tenuta a corrispondergli il compenso per il lavoro svolto poteva desumersi né dal contratto di appalto del 15/02/2007 né dalla scrittura privata del 15/05/2007. Del pari inidonee a fornire la prova del conferimento dell'incarico erano sia le prove per testi articolate dalle parti, inammissibili in quanto talune generiche e altre irrilevanti ai fini del decidere, sia le prove documentali prodotte dall'Ing.
a supporto dell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, svolgimento peraltro _1 pacifico.
Conseguentemente, non avendo il professionista provato, come era suo onere, che l'incarico professionale gli fosse stato conferito dalla società opponente, Il Tribunale revocava il decreto Con ingiuntivo e condannava l'Ing. e la in solido tra loro, al pagamento delle spese di _1 lite in favore della . CP_4
L'Ing. ha impugnato la sentenza esponendo censure che, per comodità, possono essere _1 raggruppate da questa Corte in tre distinti motivi di gravame:
I MOTIVO: il primo giudice non aveva valutato la scrittura privata intercorsa tra la e CP_4 Con la in data 15/05/2007, dalla quale risultava che le spese relative all'edificazione oggetto del contratto di appalto stipulato tra le medesime parti in data 15/02/2007 erano poste a carico della , la quale avrebbe dovuto successivamente rendicontarle e infine ripartirle CP_4 Con
– insieme agli utili – al 50% con la
II MOTIVO: il primo giudice avrebbe dovuto ammettere le prove testimoniali così come articolate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., ben potendo egli chiedere, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, tutti i dettagli che reputi necessari al fine di chiarire meglio i fatti oggetto di prova;
III MOTIVO: il primo giudice non aveva valutato la prova documentale del conferimento dell'incarico, che era rappresentata dalla ricevuta attestante il deposito dei calcoli in cemento armato presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio della Regione Toscana protocollato l'01/07/2008.
L'appellante ha quindi chiesto la integrale riforma della sentenza impugnata, concludendo come meglio indicato in epigrafe.
Si costituiva la , la quale contestava nel merito i motivi di gravame e, in particolare, CP_4 negava anche in questa sede di aver conferito all'Ing. l'incarico di cui si discute, _1 Con sostenendo che ad averglielo conferito era stata la
Con ordinanza del 15/11/2023 la Corte dichiarava la contumacia di in Controparte_7 quanto non costituta nonostante regolare notifica dell'atto di appello, e riteneva non necessaria Con la notifica alla contumace della comparsa di costituzione della , che la stessa CP_4 aveva chiesto autorizzarsi e disporsi, non avendo avanzato appello incidentale per CP_4 riproporre in questa sede la domanda subordinata di “manleva” avverso Controparte_7 Veniva quindi formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc che veniva accettata dall'ing. ma non da . _1 CP_4
Senza ulteriore istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 12/11/2024 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica;
depositati detti scritti difensivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna camera di consiglio.
2. Il merito.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.1. Il primo motivo di gravame: la scrittura privata del 15/05/2007.
L'appellante deduce che , al fine di reperire i fondi per realizzare il complesso CP_4 residenziale sito in Poggibonsi, località Bellavista – la costruzione del quale essa aveva affidato Con a con contratto di appaltato datato 15/02/2007 – aveva concluso con la medesima Con impresa un accordo, formalizzato con scrittura privata del 15/05/2007, in base al quale avrebbe contribuito nella misura del 50% a tutte le spese necessarie per la realizzazione Con dell'opera e avrebbe riconosciuto a il 50% degli utili derivanti dalla vendita degli CP_4 Con alloggi. Sempre secondo la ricostruzione dell'appellante, da tale accordo si evinceva che avrebbe dovuto partecipare al 50% ai costi di realizzazione dell'opera rimborsando in tale misura le spese sostenute in prima battuta da e tra tali spese erano certamente CP_4 ricomprese le spese tecniche, ossia i compensi dei professionisti intervenuti a vario titolo nell'ambito dei lavori di costruzione del complesso residenziale, ivi compreso il compenso dell'Ing. per le prestazioni professionali oggetto della presente causa. Di conseguenza, _1 tutte le spese per l'edificazione dovevano essere sostenute da , rendicontate dalla CP_4 Con stessa ed infine ripartite con la al 50%, al pari degli utili conseguiti con la vendita degli appartamenti ultimati.
Osserva la Corte che parte appellante pretende anche in questa sede di trarre dalla descritta ripartizione tra la committente e l'appaltatrice delle spese tecniche di edificazione del complesso residenziale la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico per cui è causa da parte di , con conseguente onere a carico della stessa di corrispondergli il compenso CP_4 per il lavoro svolto.
La doglianza in esame è priva di pregio, in quanto l'Ing. si è limitato a riproporre in _1 Con questa sede la propria interpretazione dell'accordo intercorso tra e con tutte le CP_4 conseguenze che a suo dire ne deriverebbero al fine di stabilire quale delle due società si era effettivamente assunta l'onere relativo all'incarico e, conseguentemente, al compenso del professionista. In particolare, nel reiterare la propria argomentazione, già esaminata e disattesa nella gravata sentenza, l'odierno appellante non ha al contempo confutato in alcun modo la statuizione del primo giudice sul punto, contrapponendovi argomentazioni contrarie idonee ad intaccarne il fondamento logico-giuridico.
In particolare, il primo giudice ha statuito che “La scrittura privata del 15.05.07, intercorsa tra
FAP s.r.l. e prodotta dalla terza chiamata con la seconda memoria istruttoria, Controparte_5 attiene più ad un rapporto di natura economico-commerciale tra committente ed appaltatore che, nell'ambito dell'intera operazione edilizia, assume anche la veste di cofinanziatore dell'opera. In tale contesto, la ripartizione delle spese affrontate dalle parti attiene agli accordi commerciali tra le due società e non assume rilevanza per l'accertamento del diverso – e distinto – rapporto di mandato in base al quale l'Ing. esercita il diritto al compenso”. _1
Il Collegio condivide le argomentazioni del primo giudice in quanto esenti da vizi logico-giuridici e non scalfite dalle deduzioni reiterate in questa sede da Parte appellante.
Ad abundantiam, deve rilevarsi che la scrittura privata oggetto della presente doglianza, sebbene sia stata più volte richiamata negli atti di causa, nel presente grado di giudizio non è stata neanche prodotta (si trattava infatti di un documento cartaceo che era stato prodotto in Con primo grado dalla terza chiamata parte che in questo giudizio è rimasta contumace).
Pertanto, la gravata sentenza merita conferma in parte qua.
2.2. Il secondo motivo di gravame: le prove testimoniali.
L'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate nella seconda memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., idonee – a suo dire – a dimostrare che era stata la CP_4
a conferirgli l'incarico di eseguire le prestazioni professionali oggetto di causa (collaudo statico delle strutture in cemento armato per i lavori di edificazione del complesso residenziale e redazione del certificato di prevenzione di incendi), a fronte della diligente esecuzione delle quali non gli era stato corrisposto alcun compenso. Conseguentemente, l'Ing. ha _1 reiterato in questa sede l'istanza di assunzione delle suddette prove testimoniali.
Il primo giudice ha richiamato in sentenza l'art. 244 c.p.c. – ai sensi del quale la prova per testi deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata – ed ha affermato che “Tale onere è imposto sia per consentire alle controparti una congrua difesa e, se del caso, formulare una prova contraria, sia per permettere al giudice di valutare la rilevanza ed ammissibilità della capitolazione istruttoria. I suddetti parametri, necessari per valutare la sussistenza del requisito della “specificità”, devono essere verificati in base ai seguenti criteri: è sufficiente che i fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, non essendo necessario che siano precisati nei loro più minuti dettagli per non eccedere nel formalismo;
i fatti devono essere collocati, per quanto attiene al loro svolgimento, nel tempo e nello spazio e vanno descritti in modo congruo al fine di consentire alla controparte di formulare una prova contraria (Cass. 1294 del 19.01.18; Cass. 1808/15; Cass. 12292/11; Cass. 2201/07)”. Alla stregua di tali argomentazioni ha dichiarato inammissibile in quanto generico il capitolo a) (che di seguito si riporta: “Vero è che, nel periodo aprile/maggio 2008, la società opponente ha commissionato all'ing. il collaudo delle strutture in cemento armato relativamente Parte_1 al fabbricato per civile abitazione da erigersi nel comune di Poggibonsi alla via Irlanda in loc.
Bellavi-sta;”), poiché, pur essendo presente una collocazione temporale, mancava del tutto la descrizione delle circostanze in cui sarebbe avvenuto il conferimento dell'incarico (chi avrebbe conferito l'incarico all'ing. , in quale luogo e in quale occasione); elementi – questi – non _1 formali e di dettaglio, bensì essenziali al fine di consentire alla controparte di difendersi, eventualmente formulando prova contraria. Il Tribunale per gli stessi motivi ha dichiarato del pari generico e, in quanto tale, inammissibile il capitolo b) (che di seguito si riporta: “Vero è che l'opposto è stato altresì, incaricato, della redazione del certificato di prevenzione incendi, sempre per lo stesso fabbricato;
”).
Quanto ai restanti capitoli (c, d, e, f), li ha reputati irrilevanti ai fini di decidere. Ha osservato, in particolare, quando al capitolo d) (che di seguito si riporta: ”Vero è che il sig. CP_8 amministratore pt. della società opponente, era ben consapevole sia dell'incarico affidato sia dell'attività professionale prestata dall'ing. , sia della documentazione dallo stesso _1 elaborata e depositata presso le competenti Autorità”) che la consapevolezza dell'incarico dato
è un mero stato d'animo relativo ad un fatto che deve essere provato;
ciò che rileva è quindi la prova del fatto, ossia nel caso di specie del conferimento dell'incarico. Quanto ai capitoli c), e) ed f), essi riguardavano l'attività svolta dall'Ing. , non contestata da controparte e, in _1 ogni caso, irrilevante in assenza della prova del conferimento dell'incarico.
Tanto premesso, in questa sede l'appellante lamenta la valutazione di genericità dei capitoli sub a) e b), sostenendo che il primo giudice “ben poteva e doveva ammettere la prova e chiedere, durante l'escussione del teste, tutti quei dettagli che egli stesso riteneva opportuno conoscere per meglio chiarire i fatti”, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità i fatti devono essere individuati nei loro elementi essenziali, spettando al giudice durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale precisazione dei dettagli.
Ebbene, tenuto conto anche del consolidato principio giurisprudenziale richiamato da parte appellante, il Collegio condivide le argomentazioni del primo giudice circa la inammissibilità dei capitoli di prova formulati dall'Ing. in quanto generici (capitoli a e b) e irrilevanti (i _1 restanti). Essi, infatti, al fine di dimostrare l'affidamento dell'incarico al professionista da parte della , avrebbero dovuto contenere – quali elementi essenziali del fatto-conferimento CP_4 dell'incarico – l'esatta indicazione delle circostanze di tempo, luogo e modo dello stesso.
Oltretutto, i capitoli di prova, così come formulati dall'odierno appellante, non consentirebbero neanche al teste una valida alternativa nella risposta, poiché la mera conferma della circostanza risulterebbe inficiata nella sua valenza dimostrativa dagli stessi vizi di genericità che viziano il capitolo, il quale sostanzialmente si risolve in un tautologico riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Ing. . Ne consegue la conferma della gravata sentenza sul _1 punto.
2.3. Il terzo motivo di gravame: le prove documentali (in particolare circa l'incarico di collaudo).
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non abbia valutato a sua favore una importante prova documentale, sostenendo che dalla ricevuta attestante il deposito dei calcoli in cemento armato presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio della Regione Toscana, protocollato in data 01/07/2008, si evince il conferimento dell'incarico di collaudo all'Ing. _1 da parte di , con conseguente onere a carico della stessa del relativo compenso. CP_4 Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1792 del
24/01/2017).
Ebbene, nel caso di specie il conferimento da parte di all'Ing. dell'incarico di CP_4 _1 collaudatore statico delle strutture in cemento armato del complesso residenziale per cui è causa è documentalmente provato dalla ricevuta di deposito dei calcoli in cemento armato, la CP_ quale contiene l'espressa “designazione di collaudatore” sottoscritta dall'Ing. , dalla _1 Con e dalla che di seguito si riporta testualmente: “Il sottoscritto in qualità di
[...] committente dichiara di nominare Collaudatore dei lavori in oggetto: Ing. […] “Il Parte_1 sottoscritto ing in qualità di collaudatore dichiara di accettare l'incarico Parte_1 conferitogli”. Seguono le firme del “Collaudatore” Ing. Furno, della committente e CP_4 Con dell'appaltatrice Più in generale, il documento in esame reca le firme anche di tutti gli altri soggetti coinvolti nei lavori di edificazione del complesso residenziale, ossia la firma del progettista e direttori dei lavori strutturale Ing. e del progettista e direttori dei Persona_1 lavori architettonico Geom. Parte_3
Così provato il conferimento dell'incarico di collaudo da parte di , l'Ing. ha CP_4 _1 fornito, altresì, la prova documentale dell'adempimento di tale incarico – in ogni caso mai contestato da – producendo in giudizio il certificato di collaudo a sua firma, CP_4 depositato presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena il 28/05/2009.
Spetta quindi all'appellante il compenso per il lavoro svolto, nella misura indicata nella parcella CP_ vidimata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta il 26/07/2011, non avendo svolto alcuna contestazione sul quantum debeatur. Da quest'ultimo documento risulta, in
[...] particolare, che l'onorario dovuto per il collaudo ammonta ad € 8.218,74.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto privo di fondamento probatorio l'incarico di collaudo, con conseguente condanna di al CP_4 pagamento in favore dell'Ing. della somma di € 8.218,74, oltre interessi legali di mora _1 dalla sentenza al saldo.
ha riproposto anche in questo grado di giudizio la seguente domanda: “In denegata CP_6 ipotesi di accoglimento anche parziale dalla domanda dell'Ing. accertare e Parte_1 dichiarare che le spese per cui è lite sono di esclusiva competenza di F.A.P. srl e quindi condannarla a pagare direttamente ed in ogni caso a manlevare integralmente indenne la da ogni e qualunque somma fosse costretta a pagare”, ma non solo non è stato CP_6 proposto appello incidentale da parte dell'appellata, ma soprattutto non si vede quale sia il fondamento giuridico di tale domanda di manleva, non sussistendo alcun rapporto di garanzia tra e . CP_4 Controparte_2
2.4. L'incarico di redazione del certificato di prevenzione incendi.
È rimasto invece privo di supporto probatorio anche in questa sede l'asserito conferimento CP_ all'Ing. dell'incarico di redazione del certificato di prevenzione incendi da parte di _1
dovendosi quindi escludere l'obbligo della stessa di corrispondere al professionista il
[...] relativo compenso di € 1.000,00, come risultante dalla parcella vidimata dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Caserta per questa specifica prestazione.
Infatti, come meglio precisato al corrispondente punto della motivazione, i capitoli di prova articolati al riguardo dall'odierno appellante sono inammissibili in quanto generici o aventi ad oggetto la pacifica esecuzione dell'incarico e, quindi, sono irrilevanti ai fini del decidere, perché non provano che sia stata a conferire all'Ing. l'incarico di cui si discute. CP_4 _1
Lo stesso deve affermarsi con riferimento ai documenti prodotti in giudizio dal professionista – il certificato di prevenzione incendi e la dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati – perché idonei a provare il mero svolgimento dell'incarico.
Infine, la circostanza del conferimento dell'incarico de quo da parte di non può CP_4 Con desumersi né dal contenuto del contratto di appalto intercorso tra la e la né, CP_4 come meglio precisato al corrispondente punto della motivazione, dalla ripartizione delle spese relative all'appalto contenuta nella scrittura privata intercorsa tra le medesime parti in data
15/05/2007.
Merita, pertanto, conferma la gravata sentenza sul punto.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 -
01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n.
6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv.
628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del
22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva nel caso di specie, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(emesso per € 9.771,49) già decisa dal primo giudice, parte appellata va condannata al pagamento del minor importo di € 8.218,74; ciò nonostante non ricorre una ipotesi di soccombenza reciproca tale da poter disporre la compensazione, anche parziale, delle spese processuali, non potendo tale situazione ravvisarsi nell'ipotesi di accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo (cfr. Cass. Sez. Un.
Sentenza n. 32061 del 31/10/2022); il che significa che in questo processo l'unica parte soccombente è , a cui carico devono essere poste le spese di lite del doppio grado in
CP_4 favore dell'ing. , da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario per _1 entrambi i gradi, Avv. Carlo De Lellis. Con Viceversa nel rapporto tra e la terza chiamata in cui parimenti risulta
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CP_4 soccombente, nessuna liquidazione delle spese processuali deve essere operata per questo Con grado di giudizio attesa la contumacia di e, quanto al primo grado, in mancanza di appello Con incidentale di sul punto, ci si deve solo limitare ad eliminare la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali sostenute da disposta dal primo giudice.
CP_4
Le spese si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore della controversia (€ 5.201,00-€
26.000,00), secondo i valori medi per ambedue i gradi di giudizio, al netto della fase istruttoria per il presente grado in quanto non svolta.
Tali spese ammontano, in particolare, per il primo grado di giudizio alla somma di € 5.077,00 e per il secondo grado di giudizio alla somma di € 3.966,00. CP_ 4. In ultimo occorre precisare che l'appellante ha chiesto nell'atto di appello di condannare alla restituzione delle somme già da lui versate a titolo di spese e competenze del primo
[...] grado di giudizio e sebbene non abbia allegato alcun documento a comprova dell'effettivo esborso, non ha mai contestato la circostanza di aver già ricevuto il pagamento delle CP_4 spese processuali come liquidate nella sentenza appellata.
Conseguentemente, considerato che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016, Rv. 638652 – 01, nonché Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021, Rv. 660998 – 01, nonché Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023, Rv. 668749 - 01) la richiesta dell'appellante deve essere accolta;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 433/2020 del
07/07/2020 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_9
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna a pagare a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di compensi professionali, la somma di € 8.218,74 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo CP_4 grado, che sono liquidate in favore dell'Avv. Carlo De Lellis, procuratore di _1
, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 5.077,00, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo CP_4 grado, che sono liquidate in favore dell'Avv. Carlo De Lellis, procuratore di _1
, dichiaratosi antistatario, in complessivi € 3.966,00, oltre spese forfettarie
[...] nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
4) elimina la condanna di al pagamento delle spese Controparte_7 processuali del giudizio di primo grado in favore di Controparte_10
nella sentenza appellata;
[...]
5) dispone la restituzione a di quanto da costui pagato a Parte_1 [...]
a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio. Controparte_1
Firenze, 13.2.25
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dania Mori