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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6116/19 R.G..
È comparso, per l'appellante, l'avv. Valerio Antonino MISERENDINO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al preverbale depositato in data 18 Giugno 2025.
È comparso, per l'appellato, l'avv. Giuseppe VALERI per delega dell'avv. Fabrizio
VENUTI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nell'eccezione di inammissibilità e tardività del deposito delle note di trascrizione in quanto depositate in grado di appello e non anche in primo grado;
contesta quanto dedotto dall'appellante ex adverso.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6116 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. e p.i.v.a. , con sede in Via E. L. P.IVA_1 Pt_1
Pellegrino, is. 176, elettivamente domiciliato in Viale Cadorna, n. 35, presso lo Pt_1 studio dell'avv. Valerio Antonino MISERENDINO dal quale è rappresentato e difeso
APPELLANTE
CONTRO
. A, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, c.f. , con sede in Viale Regina Elena, Rione Ogliastri, P.IVA_2 Pt_1
elettivamente domiciliato in Via Felice Bisazza, n. 65, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Fabrizio VENUTI dal quale è rappresentato e difeso APPELLATO
E
APPELLATO CONTUMACE Controparte_2
avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 9 dicembre 2019, l'
[...]
ha impugnato la sentenza n. 1526 del Giudice di Pace di Parte_1
emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3812/2016, depositata in Pt_1
2 TRIBUNALE di MESSINA data 7 novembre 2019 e notificata in data 11 novembre 2019, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1080/16 reso dal Giudice di Pace di – con il quale gli era stato Pt_1
ingiunto, su ricorso dell'opposto ed odierno appellato Controparte_1
A, il pagamento della somma di € 2.033,14, più interessi, a titolo di quote
[...]
condominiali, oltre le spese del giudizio liquidate in complessivi € 476,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. – condannandolo al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 900,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
L'appellante, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nel primo grado di giudizio, ha censurato la sentenza emessa dal Giudice di Pace per avere questi erroneamente ritenuto che la delibera condominiale sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo fosse pienamente efficace nei suoi confronti pur essendo stata adottata quando non era più proprietario di immobili facenti parte del
. A in quanto trasferiti di diritto al Controparte_1 CP_2
in forza dell'art. 1, comma 441 e 442, della l. n. 311/2004 e dell'art. 27, comma
[...]
6, del D.L. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011.
Ha, poi, rilevato che, per un verso, aveva errato il Giudice di Pace a ritenere che, ai sensi dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., questi era responsabile solidalmente con il nuovo proprietario degli immobili per non aver comunicato all'amministratore del condominio l'avvenuto trasferimento della proprietà degli immobili in quanto il suddetto trasferimento sarebbe avvenuto ex lege; per altro verso, anche volendo ritenere il trasferimento degli immobili avvenuto alla data di sottoscrizione dei verbali di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili e relative pertinenze, considerato che le somme invocate a titolo di quote condominiali erano relative al bilancio consuntivo 2014 e a quello preventivo 2015, per l'immobile int. 26, incluso nel verbale del 28 novembre 2013, alcuna somma era dovuta mentre per l'immobile int. 40, incluso nel verbale del 20 marzo 2015, erano dovute solo le somme antecedenti a quella data.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27 maggio 2020, si è costituito in giudizio il A contestando la fondatezza Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA dell'appello proposto ed invocandone il rigetto con conseguente conferma della sentenza appellata.
In particolare, ha osservato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata in quanto, afferendo all'invalidità della deliberazione condominiale, l'appellante avrebbe dovuto impugnarla separatamente nei termini di legge, che del trasferimento degli immobili non era stata data alcuna comunicazione fino all'instaurazione dell'odierno giudizio, che dalle visure catastali prodotte emergeva che il trasferimento degli immobili era stato effettuato in data 7 maggio 2015 e che, infine, l'appellante in data 3 agosto 2015 – successivamente alla deliberazione assembleare invocata in giudizio – aveva effettuato in favore del il pagamento di spese straordinarie riferite ai medesimi immobili per CP_1
cui è causa.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_2
e deve essere dichiarato contumace.
Preliminarmente si rileva che l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace è ammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. – secondo cui “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.” – tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[…] per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. […]” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 3290/18).
Nel caso in esame, con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1
. A ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.033,14,
[...]
oltre interessi e spese;
pertanto, il valore della causa è superiore alla soglia rilevante ai fini della qualificazione della decisione secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4 TRIBUNALE di MESSINA Si osserva preliminarmente che, pur avendo l'appellante eccepito, fin dal primo grado di giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ingiunzione di pagamento emessa sulla base di una deliberazione assembleare adottata dal CP_1
quando questi non era più condomino, la questione sollevata non attiene alla legittimazione passiva – individuabile alla luce di quanto affermato dal ricorrente nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo dal quale si evince che la domanda era stata rivolta nei confronti dell'appellante in quanto proprietario – quanto piuttosto alla titolarità dal lato passivo del credito invocato.
Al riguardo il Giudice di prime cure, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, all'epoca della pronuncia, in materia di competenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a sindacare la validità e l'efficacia delle delibere condominiali che del successivo provvedimento monitorio costituiscano il presupposto logico-giuridico – secondo cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.” (massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 26629/2009) – ha ritenuto che l'appellante non avrebbe potuto, in quella sede, contestare l'imputazione e la ripartizione delle spese condominiali approvate con delibera condominiale esistente ed efficace nei suoi confronti in quanto mai impugnata.
L'argomentazione non è, però, condivisibile già in astratto, essendo stato superato l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – è stato, infatti, più di recente affermato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata
d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a 5 TRIBUNALE di MESSINA fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.” (massima
Cass. Sez. Un. Civ., n. 9839/21) – il che impone di affermare che, in determinati casi e a determinate condizioni, la validità e l'efficacia delle deliberazioni condominiali possono costituire oggetto di sindacato da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Soprattutto, non è condivisibile nel caso concreto perché, tenuto conto di quanto espressamente previsto all'art. 1137, comma 1 e 2, c.c. – secondo cui “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.” – l'appellante non era legittimato ad impugnare preventivamente la deliberazione assembleare in quanto non più condomino, ragione per la quale la sua asserita inefficacia non poteva che essere oggetto di accertamento proprio in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In merito alla posizione dell'alienante di immobili ricadenti nel Condominio ed ai rapporti di questi con il Condominio successivamente al trasferimento del diritto di proprietà la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “[…] all'assemblea condominiale va convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per
l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini;
d'altra parte, sarebbe non in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, l'eventuale norma del regolamento condominiale, diffusa nella pratica, che, imponendo ai condomini di comunicare all'amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, abbia lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea condominiale (Cass. Sez. Unite, 08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2,
27/10/2022, n. 31826; Cass. Sez. 6-2, 16/02/2021, n. 4026; Cass. Sez. 6-2, 23/05/2022, n.
16614; Cass. Sez. 6-2, 09/10/2017, n. 23621; Cass. Sez. 2, 30/04/2015, n. 8824; Cass. Sez. 6 TRIBUNALE di MESSINA 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 2, 09/02/2005, n.
2616). Peraltro, l'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell'effettività. Non rilevano in senso opposto l'obbligo del medesimo amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e l'obbligo dei condomini di comunicargli le variazioni dei dati, in forza dell'art. 1130 n. 6 c.c., né
l'obbligo di chi cede diritti di condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, in forza dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., entrambi inseriti dalla legge n. 220 del 2012. I nuovi precetti introdotti dagli artt. 1130, n. 6), c.c., e 63, ultimo comma, disp. att. c.c., non incidono, ove inadempiuti, sull'acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni alla partecipazione alle assemblee, all'impugnativa delle relative deliberazioni ed al concorso alle spese, risultando evidentemente erronea la conclusione secondo cui, in caso di alienazione di unità immobiliare compresa nell'edificio, lo status di condomino si avrebbe per trasferito in capo all'acquirente non immediatamente, al prodursi della vicenda traslativa, ma unicamente quale conseguenza della pubblicità avuta da tale vicenda agli occhi della gestione condominiale (Cass. Sez. 6-2, 16/02/2021, n. 4026, Cass.
Sez. 6-2, 23/05/2022, n. 16614, Cass. Sez. 2, 27/10/2022, n. 31826, non massimate). […]”
(v. Cass. Civ. Sez. 2, n. 10824/23).
Inoltre, con riguardo al potere dell'amministratore di Condominio di riscuotere i contributi condominiali approvati dall'assemblea di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. è stato anche affermato che “In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile.
(Fattispecie relativa al pagamento di oneri condominiali deliberati dall'assemblea il giorno dopo la vendita dell'immobile).” (massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 23686/09).
7 TRIBUNALE di MESSINA Orbene, l'appellante ha evidenziato che gli immobili facenti parte del
. A erano stati trasferiti di diritto al Controparte_1 [...]
in forza degli artt. 441 e 442 della l. n. 311/2004 e dell'art. 27, comma 6, del CP_2
D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, prima dell'adozione della deliberazione assembleare.
A riscontro di tale affermazione ha depositato in giudizio di appello i verbali di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili e relative pertinenze, adottati ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011 – la cui produzione nel giudizio di primo grado non è stata contestata dall'appellato – con i quali si dava atto dell'avvenuto trasferimento ope legis degli immobili per cui è causa in favore del
. Controparte_2
Dalla lettura della normativa sopra richiamata, in particolare del comma 441 dell'art. 1 della l. n. 311/2004, così come modificato dal comma 6 dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011, entrato in vigore il 06.12.2011, convertito in L. n. 214/2011 – il quale prevede che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137.” – si evince che, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della predetta legge, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, inclusi quelli di cui alla l. n. 640/1954, erano trasferiti di diritto ai Comuni;
conseguentemente, alla data della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2015 la titolarità degli immobili era già stata trasferita al CP_2
e, dunque, l' non
[...] Parte_1 Parte_1
era più proprietario, né condomino.
D'altra parte, in base al tenore della norma e della relativa ratio e in mancanza di esplicita previsione normativa non si può affermare che il trasferimento degli immobili sia stato condizionato all'adozione di atti formali di trasferimento e relative volture da parte 8 TRIBUNALE di MESSINA delle pubbliche amministrazioni – di cui i verbali di ricognizione prodotti in giudizio costituirebbero, appunto, estrinsecazione – atteso che, argomentando in questo senso, ove si ritenga che sia stata conferita agli enti preposti la scelta discrezionale di procedere o meno al formale trasferimento, laddove le amministrazioni comunali non vi abbiano provveduto entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, questi dovrebbero intendersi ancora appartenenti all' talché Parte_1
ne risulterebbe svilita la volontà del Legislatore di trasferire gli alloggi ai Comuni.
Per questa ragione ai predetti verbali non può che essere attribuita natura meramente ricognitiva di trasferimenti perfezionatasi, al più tardi, al decorso del termine semestrale previsto dalla norma ed anche prima – ed indipendentemente – della formale adozione dei predetti verbali.
Né assume rilevanza quanto lamentato dal Controparte_1
A il quale si è limitato ad eccepire, per ciò che qui rileva, che dalle visure catastali
[...]
prodotte emergeva che il trasferimento degli immobili era stato effettuato in data 7 maggio
2015 e che l'appellante in data 3 agosto 2015 aveva provveduto ad effettuare in favore del
Condominio il pagamento di spese straordinarie riferite ai medesimi immobili per cui è causa.
Se, da un lato, le visure catastali non costituiscono prova della data del trasferimento, dall'altro, in materia di condomino c.d. “apparente”, la Corte di legittimità ha ritenuto che
“In caso di azione giudiziale dell'amministratore del per il recupero della CP_1
quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale - come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento della proprietà (non comunicato all'amministratore), abbia continuato a comportarsi da proprietario -, difettando, nei rapporti fra , che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le CP_1
condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo,
d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.” (massima Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 5035/02). 9 TRIBUNALE di MESSINA Deve, pertanto, ritenersi provato che alla data della deliberazione assembleare (17 febbraio 2015) gli immobili facenti parte del . A Controparte_1 non erano più di proprietà dell' Parte_1
e che, pertanto, non essendo più l'ente appellante condomino, la deliberazione assembleare adottata non era a lui opponibile ed alcun decreto ingiuntivo ex art. 63, comma 1, disp. att.
c.c. poteva essere emesso nei suoi confronti quale condomino ma, semmai, doveva essere emesso quale soggetto non proprietario ma obbligato in solido con il nuovo proprietario ai sensi dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c..
Tuttavia, è principio consolidato quello per cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.” (massima Cass. Civ. Sez. 2,
n.7020/2019); pertanto, pur dovendosi affermare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, ugualmente costituisce oggetto di accertamento l'esistenza del credito invocato dal Condominio nei confronti dell'appellante.
Orbene, il Giudice di prime cure, facendo leva su una seconda ratio decidendi, premesso il disposto dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c. – secondo cui “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto” – ha ritenuto che l'appellante non aveva dimostrato di aver effettuato la suddetta comunicazione all'amministratore del Condominio e che, conseguentemente, l'ente cedente era responsabile in solido con il Comune cessionario- nuovo proprietario per il pagamento degli oneri condominiali maturati sino alla data della comunicazione.
Questa valutazione non è condivisibile.
Invero, nonostante il trasferimento del diritto di proprietà sia avvenuto ex lege, tenuto conto della ratio sottesa alla norma – ovvero garantire maggiormente il Condominio terzo rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento che poteva intercorrere, per espressa previsione normativa, nell'arco di un semestre – non vi è ragione per ritenere che, laddove il 10 TRIBUNALE di MESSINA trasferimento della proprietà avvenga ex lege piuttosto che per volontà delle parti, il precedente proprietario dell'immobile ricadente in un condominio sia esonerato dall'onere di comunicare all'amministratore l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.
Tuttavia, il comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. è stato inserito dalla L. 220/12 ed è entrato in vigore il 18.06.2013; come sopra osservato, il trasferimento della proprietà degli immobili al si è verificato prima dell'entrata in vigore della Controparte_2
novella in materia condominiale.
Il Giudice di primo grado non ha affrontato il problema dell'applicabilità, ratione temporis, del nuovo comma 5 alla fattispecie in esame, né il appellato ha CP_1
motivato in diritto il perché la norma dovrebbe trovare applicazione retroattiva, estendendosi a cessioni di immobili maturate prima della sua entrata in vigore.
In realtà, in mancanza di disposizioni transitorie, esclusa la retroattività, la norma in esame non può che trovare applicazione per le cessioni perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore, il che impone di affermare che, alla data del passaggio ex lege del diritto di proprietà degli immobili al , non sussisteva alcun obbligo per l' Controparte_2 [...]
di comunicare all'amministratore del Parte_1
Condominio il cambio di titolarità.
Esclusa la sussistenza di un obbligo di comunicazione all'amministratore del in capo all'ex proprietario ed odierno appellante, viene conseguentemente CP_1
meno il vincolo di solidarietà su questi gravante per il pagamento degli oneri condominiali sancito dal comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. sul quale il primo Giudice ha fondato la seconda ratio decidendi della sentenza di rigetto dell'opposizione.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di estromissione e condanna riproposta nei confronti del con le note depositate il 3 aprile 2021, Controparte_2
non avendo l'appellante tempestivamente ed esplicitamente impugnato il capo della sentenza che aveva disposto l'estromissione del dal giudizio. Controparte_2
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dall' Parte_1
contro il . A deve
[...] Controparte_1
essere accolto nei limiti del proposto, tempestivo, gravame.
11 TRIBUNALE di MESSINA La sentenza impugnata dev'essere riformata limitatamente al primo capo del dispositivo della sentenza e con esclusione del capo riguardante l'estromissione del dal giudizio, così per l'effetto disponendo l'accoglimento Controparte_2
dell'opposizione proposta in primo grado dall' Parte_1
e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1080
[...]
depositato dal Giudice di Pace di in data 22.06.2016. Pt_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza;
tenuto conto del valore, della complessità della controversia e delle questioni trattate devono essere liquidate in favore dell'appellante, per il primo grado del giudizio, in complessivi € 981,00 di cui €
81,00 per spese vive ed € 900,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il giudizio di appello, in complessivi € 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed 2.127,00 per compensi di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra l' ed il Parte_1
, per il giudizio di appello nulla deve essere disposto, stante la Controparte_2
mancata impugnazione del capo della sentenza che ha disposto l'estromissione del e la contumacia dell'appellato. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dall' Parte_1
nei confronti del . A e del
[...] Controparte_1 [...]
CP_2
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti del . A e del
[...] Controparte_1 [...]
nei limiti di cui in parte motiva;
CP_2
2) per l'effetto, riforma la sentenza n. 1526 del Giudice di Pace di Messina depositata in data 7 novembre 2019 limitatamente al primo capo del dispositivo di sentenza 12 TRIBUNALE di MESSINA riguardante il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite;
3) conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' in primo grado, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1080 depositato dal Giudice di Pace di in data 22.06.2016; Pt_1
4) condanna il . A alla rifusione delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell' Parte_1
che liquida, per il primo grado, in complessivi € 981,00 di cui €
[...]
81,00 per spese vive ed € 900,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il giudizio di appello, in complessivi € 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed 2.127,00 per compensi di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) nulla sulle spese del giudizio tra l' Parte_1
ed il .
[...] Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 25.06.2025.
Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 25 del mese di Giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 6116/19 R.G..
È comparso, per l'appellante, l'avv. Valerio Antonino MISERENDINO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Si riporta al preverbale depositato in data 18 Giugno 2025.
È comparso, per l'appellato, l'avv. Giuseppe VALERI per delega dell'avv. Fabrizio
VENUTI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nell'eccezione di inammissibilità e tardività del deposito delle note di trascrizione in quanto depositate in grado di appello e non anche in primo grado;
contesta quanto dedotto dall'appellante ex adverso.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico in sede di appello, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6116 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, c.f. e p.i.v.a. , con sede in Via E. L. P.IVA_1 Pt_1
Pellegrino, is. 176, elettivamente domiciliato in Viale Cadorna, n. 35, presso lo Pt_1 studio dell'avv. Valerio Antonino MISERENDINO dal quale è rappresentato e difeso
APPELLANTE
CONTRO
. A, in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore, c.f. , con sede in Viale Regina Elena, Rione Ogliastri, P.IVA_2 Pt_1
elettivamente domiciliato in Via Felice Bisazza, n. 65, presso lo studio dell'avv. Pt_1
Fabrizio VENUTI dal quale è rappresentato e difeso APPELLATO
E
APPELLATO CONTUMACE Controparte_2
avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 9 dicembre 2019, l'
[...]
ha impugnato la sentenza n. 1526 del Giudice di Pace di Parte_1
emessa nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 3812/2016, depositata in Pt_1
2 TRIBUNALE di MESSINA data 7 novembre 2019 e notificata in data 11 novembre 2019, con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1080/16 reso dal Giudice di Pace di – con il quale gli era stato Pt_1
ingiunto, su ricorso dell'opposto ed odierno appellato Controparte_1
A, il pagamento della somma di € 2.033,14, più interessi, a titolo di quote
[...]
condominiali, oltre le spese del giudizio liquidate in complessivi € 476,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. – condannandolo al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 900,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
L'appellante, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sollevata nel primo grado di giudizio, ha censurato la sentenza emessa dal Giudice di Pace per avere questi erroneamente ritenuto che la delibera condominiale sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo fosse pienamente efficace nei suoi confronti pur essendo stata adottata quando non era più proprietario di immobili facenti parte del
. A in quanto trasferiti di diritto al Controparte_1 CP_2
in forza dell'art. 1, comma 441 e 442, della l. n. 311/2004 e dell'art. 27, comma
[...]
6, del D.L. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011.
Ha, poi, rilevato che, per un verso, aveva errato il Giudice di Pace a ritenere che, ai sensi dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., questi era responsabile solidalmente con il nuovo proprietario degli immobili per non aver comunicato all'amministratore del condominio l'avvenuto trasferimento della proprietà degli immobili in quanto il suddetto trasferimento sarebbe avvenuto ex lege; per altro verso, anche volendo ritenere il trasferimento degli immobili avvenuto alla data di sottoscrizione dei verbali di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili e relative pertinenze, considerato che le somme invocate a titolo di quote condominiali erano relative al bilancio consuntivo 2014 e a quello preventivo 2015, per l'immobile int. 26, incluso nel verbale del 28 novembre 2013, alcuna somma era dovuta mentre per l'immobile int. 40, incluso nel verbale del 20 marzo 2015, erano dovute solo le somme antecedenti a quella data.
Con comparsa di risposta, depositata in data 27 maggio 2020, si è costituito in giudizio il A contestando la fondatezza Controparte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA dell'appello proposto ed invocandone il rigetto con conseguente conferma della sentenza appellata.
In particolare, ha osservato che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata in quanto, afferendo all'invalidità della deliberazione condominiale, l'appellante avrebbe dovuto impugnarla separatamente nei termini di legge, che del trasferimento degli immobili non era stata data alcuna comunicazione fino all'instaurazione dell'odierno giudizio, che dalle visure catastali prodotte emergeva che il trasferimento degli immobili era stato effettuato in data 7 maggio 2015 e che, infine, l'appellante in data 3 agosto 2015 – successivamente alla deliberazione assembleare invocata in giudizio – aveva effettuato in favore del il pagamento di spese straordinarie riferite ai medesimi immobili per CP_1
cui è causa.
Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_2
e deve essere dichiarato contumace.
Preliminarmente si rileva che l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di
Pace è ammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. – secondo cui “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.” – tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “[…] per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. […]” (v. Cass. Civ., Sez. VI-3, n. 3290/18).
Nel caso in esame, con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1
. A ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.033,14,
[...]
oltre interessi e spese;
pertanto, il valore della causa è superiore alla soglia rilevante ai fini della qualificazione della decisione secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c..
L'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4 TRIBUNALE di MESSINA Si osserva preliminarmente che, pur avendo l'appellante eccepito, fin dal primo grado di giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'ingiunzione di pagamento emessa sulla base di una deliberazione assembleare adottata dal CP_1
quando questi non era più condomino, la questione sollevata non attiene alla legittimazione passiva – individuabile alla luce di quanto affermato dal ricorrente nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo dal quale si evince che la domanda era stata rivolta nei confronti dell'appellante in quanto proprietario – quanto piuttosto alla titolarità dal lato passivo del credito invocato.
Al riguardo il Giudice di prime cure, richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato, all'epoca della pronuncia, in materia di competenza del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a sindacare la validità e l'efficacia delle delibere condominiali che del successivo provvedimento monitorio costituiscano il presupposto logico-giuridico – secondo cui “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.” (massima Cass. Sez. Un. Civ., n. 26629/2009) – ha ritenuto che l'appellante non avrebbe potuto, in quella sede, contestare l'imputazione e la ripartizione delle spese condominiali approvate con delibera condominiale esistente ed efficace nei suoi confronti in quanto mai impugnata.
L'argomentazione non è, però, condivisibile già in astratto, essendo stato superato l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – è stato, infatti, più di recente affermato che “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata
d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via
d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a 5 TRIBUNALE di MESSINA fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.” (massima
Cass. Sez. Un. Civ., n. 9839/21) – il che impone di affermare che, in determinati casi e a determinate condizioni, la validità e l'efficacia delle deliberazioni condominiali possono costituire oggetto di sindacato da parte del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Soprattutto, non è condivisibile nel caso concreto perché, tenuto conto di quanto espressamente previsto all'art. 1137, comma 1 e 2, c.c. – secondo cui “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.” – l'appellante non era legittimato ad impugnare preventivamente la deliberazione assembleare in quanto non più condomino, ragione per la quale la sua asserita inefficacia non poteva che essere oggetto di accertamento proprio in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In merito alla posizione dell'alienante di immobili ricadenti nel Condominio ed ai rapporti di questi con il Condominio successivamente al trasferimento del diritto di proprietà la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “[…] all'assemblea condominiale va convocato il vero proprietario della porzione immobiliare e non anche colui che si sia comportato, nei rapporti con i terzi, come condomino senza esserlo, difettando nei rapporti tra il condominio ed i singoli partecipanti ad esso le condizioni per
l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, che è volto essenzialmente all'esigenza di tutela dei terzi in buona fede, fra i quali non possono considerarsi i condomini;
d'altra parte, sarebbe non in contrasto, ma anzi in armonia con tale principio, l'eventuale norma del regolamento condominiale, diffusa nella pratica, che, imponendo ai condomini di comunicare all'amministratore i trasferimenti degli immobili di proprietà esclusiva, abbia lo scopo di consentire la corretta convocazione dei soggetti legittimati a partecipare all'assemblea condominiale (Cass. Sez. Unite, 08/04/2002, n. 5035; Cass. Sez. 2,
27/10/2022, n. 31826; Cass. Sez. 6-2, 16/02/2021, n. 4026; Cass. Sez. 6-2, 23/05/2022, n.
16614; Cass. Sez. 6-2, 09/10/2017, n. 23621; Cass. Sez. 2, 30/04/2015, n. 8824; Cass. Sez. 6 TRIBUNALE di MESSINA 2, 03/08/2007, n. 17039; Cass. Sez. 2, 25/01/2007, n. 1627; Cass. Sez. 2, 09/02/2005, n.
2616). Peraltro, l'amministratore di condominio, al fine di assicurare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titolarità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell'effettività. Non rilevano in senso opposto l'obbligo del medesimo amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e l'obbligo dei condomini di comunicargli le variazioni dei dati, in forza dell'art. 1130 n. 6 c.c., né
l'obbligo di chi cede diritti di condominio di trasmettere copia autentica del titolo traslativo, in forza dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., entrambi inseriti dalla legge n. 220 del 2012. I nuovi precetti introdotti dagli artt. 1130, n. 6), c.c., e 63, ultimo comma, disp. att. c.c., non incidono, ove inadempiuti, sull'acquisizione dello status di condomino e sulle conseguenti legittimazioni alla partecipazione alle assemblee, all'impugnativa delle relative deliberazioni ed al concorso alle spese, risultando evidentemente erronea la conclusione secondo cui, in caso di alienazione di unità immobiliare compresa nell'edificio, lo status di condomino si avrebbe per trasferito in capo all'acquirente non immediatamente, al prodursi della vicenda traslativa, ma unicamente quale conseguenza della pubblicità avuta da tale vicenda agli occhi della gestione condominiale (Cass. Sez. 6-2, 16/02/2021, n. 4026, Cass.
Sez. 6-2, 23/05/2022, n. 16614, Cass. Sez. 2, 27/10/2022, n. 31826, non massimate). […]”
(v. Cass. Civ. Sez. 2, n. 10824/23).
Inoltre, con riguardo al potere dell'amministratore di Condominio di riscuotere i contributi condominiali approvati dall'assemblea di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. è stato anche affermato che “In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile.
(Fattispecie relativa al pagamento di oneri condominiali deliberati dall'assemblea il giorno dopo la vendita dell'immobile).” (massima Cass. Civ. Sez. 2, n. 23686/09).
7 TRIBUNALE di MESSINA Orbene, l'appellante ha evidenziato che gli immobili facenti parte del
. A erano stati trasferiti di diritto al Controparte_1 [...]
in forza degli artt. 441 e 442 della l. n. 311/2004 e dell'art. 27, comma 6, del CP_2
D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, prima dell'adozione della deliberazione assembleare.
A riscontro di tale affermazione ha depositato in giudizio di appello i verbali di ricognizione, trasferimento e consegna di immobili e relative pertinenze, adottati ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011 – la cui produzione nel giudizio di primo grado non è stata contestata dall'appellato – con i quali si dava atto dell'avvenuto trasferimento ope legis degli immobili per cui è causa in favore del
. Controparte_2
Dalla lettura della normativa sopra richiamata, in particolare del comma 441 dell'art. 1 della l. n. 311/2004, così come modificato dal comma 6 dell'art. 27 del D.L. n. 201/2011, entrato in vigore il 06.12.2011, convertito in L. n. 214/2011 – il quale prevede che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952,
n. 137.” – si evince che, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della predetta legge, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, inclusi quelli di cui alla l. n. 640/1954, erano trasferiti di diritto ai Comuni;
conseguentemente, alla data della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2015 la titolarità degli immobili era già stata trasferita al CP_2
e, dunque, l' non
[...] Parte_1 Parte_1
era più proprietario, né condomino.
D'altra parte, in base al tenore della norma e della relativa ratio e in mancanza di esplicita previsione normativa non si può affermare che il trasferimento degli immobili sia stato condizionato all'adozione di atti formali di trasferimento e relative volture da parte 8 TRIBUNALE di MESSINA delle pubbliche amministrazioni – di cui i verbali di ricognizione prodotti in giudizio costituirebbero, appunto, estrinsecazione – atteso che, argomentando in questo senso, ove si ritenga che sia stata conferita agli enti preposti la scelta discrezionale di procedere o meno al formale trasferimento, laddove le amministrazioni comunali non vi abbiano provveduto entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, questi dovrebbero intendersi ancora appartenenti all' talché Parte_1
ne risulterebbe svilita la volontà del Legislatore di trasferire gli alloggi ai Comuni.
Per questa ragione ai predetti verbali non può che essere attribuita natura meramente ricognitiva di trasferimenti perfezionatasi, al più tardi, al decorso del termine semestrale previsto dalla norma ed anche prima – ed indipendentemente – della formale adozione dei predetti verbali.
Né assume rilevanza quanto lamentato dal Controparte_1
A il quale si è limitato ad eccepire, per ciò che qui rileva, che dalle visure catastali
[...]
prodotte emergeva che il trasferimento degli immobili era stato effettuato in data 7 maggio
2015 e che l'appellante in data 3 agosto 2015 aveva provveduto ad effettuare in favore del
Condominio il pagamento di spese straordinarie riferite ai medesimi immobili per cui è causa.
Se, da un lato, le visure catastali non costituiscono prova della data del trasferimento, dall'altro, in materia di condomino c.d. “apparente”, la Corte di legittimità ha ritenuto che
“In caso di azione giudiziale dell'amministratore del per il recupero della CP_1
quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale - come il venditore il quale, pur dopo il trasferimento della proprietà (non comunicato all'amministratore), abbia continuato a comportarsi da proprietario -, difettando, nei rapporti fra , che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le CP_1
condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo,
d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.” (massima Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 5035/02). 9 TRIBUNALE di MESSINA Deve, pertanto, ritenersi provato che alla data della deliberazione assembleare (17 febbraio 2015) gli immobili facenti parte del . A Controparte_1 non erano più di proprietà dell' Parte_1
e che, pertanto, non essendo più l'ente appellante condomino, la deliberazione assembleare adottata non era a lui opponibile ed alcun decreto ingiuntivo ex art. 63, comma 1, disp. att.
c.c. poteva essere emesso nei suoi confronti quale condomino ma, semmai, doveva essere emesso quale soggetto non proprietario ma obbligato in solido con il nuovo proprietario ai sensi dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c..
Tuttavia, è principio consolidato quello per cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.” (massima Cass. Civ. Sez. 2,
n.7020/2019); pertanto, pur dovendosi affermare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, ugualmente costituisce oggetto di accertamento l'esistenza del credito invocato dal Condominio nei confronti dell'appellante.
Orbene, il Giudice di prime cure, facendo leva su una seconda ratio decidendi, premesso il disposto dell'art. 63, comma 5, disp. att. c.c. – secondo cui “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto” – ha ritenuto che l'appellante non aveva dimostrato di aver effettuato la suddetta comunicazione all'amministratore del Condominio e che, conseguentemente, l'ente cedente era responsabile in solido con il Comune cessionario- nuovo proprietario per il pagamento degli oneri condominiali maturati sino alla data della comunicazione.
Questa valutazione non è condivisibile.
Invero, nonostante il trasferimento del diritto di proprietà sia avvenuto ex lege, tenuto conto della ratio sottesa alla norma – ovvero garantire maggiormente il Condominio terzo rispetto alla data di perfezionamento del trasferimento che poteva intercorrere, per espressa previsione normativa, nell'arco di un semestre – non vi è ragione per ritenere che, laddove il 10 TRIBUNALE di MESSINA trasferimento della proprietà avvenga ex lege piuttosto che per volontà delle parti, il precedente proprietario dell'immobile ricadente in un condominio sia esonerato dall'onere di comunicare all'amministratore l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.
Tuttavia, il comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. è stato inserito dalla L. 220/12 ed è entrato in vigore il 18.06.2013; come sopra osservato, il trasferimento della proprietà degli immobili al si è verificato prima dell'entrata in vigore della Controparte_2
novella in materia condominiale.
Il Giudice di primo grado non ha affrontato il problema dell'applicabilità, ratione temporis, del nuovo comma 5 alla fattispecie in esame, né il appellato ha CP_1
motivato in diritto il perché la norma dovrebbe trovare applicazione retroattiva, estendendosi a cessioni di immobili maturate prima della sua entrata in vigore.
In realtà, in mancanza di disposizioni transitorie, esclusa la retroattività, la norma in esame non può che trovare applicazione per le cessioni perfezionatesi dopo la sua entrata in vigore, il che impone di affermare che, alla data del passaggio ex lege del diritto di proprietà degli immobili al , non sussisteva alcun obbligo per l' Controparte_2 [...]
di comunicare all'amministratore del Parte_1
Condominio il cambio di titolarità.
Esclusa la sussistenza di un obbligo di comunicazione all'amministratore del in capo all'ex proprietario ed odierno appellante, viene conseguentemente CP_1
meno il vincolo di solidarietà su questi gravante per il pagamento degli oneri condominiali sancito dal comma 5 dell'art. 63 disp. att. c.c. sul quale il primo Giudice ha fondato la seconda ratio decidendi della sentenza di rigetto dell'opposizione.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di estromissione e condanna riproposta nei confronti del con le note depositate il 3 aprile 2021, Controparte_2
non avendo l'appellante tempestivamente ed esplicitamente impugnato il capo della sentenza che aveva disposto l'estromissione del dal giudizio. Controparte_2
Per le ragioni sopra esposte, l'appello proposto dall' Parte_1
contro il . A deve
[...] Controparte_1
essere accolto nei limiti del proposto, tempestivo, gravame.
11 TRIBUNALE di MESSINA La sentenza impugnata dev'essere riformata limitatamente al primo capo del dispositivo della sentenza e con esclusione del capo riguardante l'estromissione del dal giudizio, così per l'effetto disponendo l'accoglimento Controparte_2
dell'opposizione proposta in primo grado dall' Parte_1
e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1080
[...]
depositato dal Giudice di Pace di in data 22.06.2016. Pt_1
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza;
tenuto conto del valore, della complessità della controversia e delle questioni trattate devono essere liquidate in favore dell'appellante, per il primo grado del giudizio, in complessivi € 981,00 di cui €
81,00 per spese vive ed € 900,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il giudizio di appello, in complessivi € 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed 2.127,00 per compensi di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra l' ed il Parte_1
, per il giudizio di appello nulla deve essere disposto, stante la Controparte_2
mancata impugnazione del capo della sentenza che ha disposto l'estromissione del e la contumacia dell'appellato. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dall' Parte_1
nei confronti del . A e del
[...] Controparte_1 [...]
CP_2
1) accoglie l'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti del . A e del
[...] Controparte_1 [...]
nei limiti di cui in parte motiva;
CP_2
2) per l'effetto, riforma la sentenza n. 1526 del Giudice di Pace di Messina depositata in data 7 novembre 2019 limitatamente al primo capo del dispositivo di sentenza 12 TRIBUNALE di MESSINA riguardante il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna dell'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite;
3) conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' in primo grado, revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1080 depositato dal Giudice di Pace di in data 22.06.2016; Pt_1
4) condanna il . A alla rifusione delle Controparte_1
spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell' Parte_1
che liquida, per il primo grado, in complessivi € 981,00 di cui €
[...]
81,00 per spese vive ed € 900,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il giudizio di appello, in complessivi € 2.301,00 di cui € 174,00 per spese vive ed 2.127,00 per compensi di avvocato di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5) nulla sulle spese del giudizio tra l' Parte_1
ed il .
[...] Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, li 25.06.2025.
Il Giudice (dott. Francesco CATANESE) Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marta Cavallaro, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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