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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/10/2025, n. 2634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2634 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 3051/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fiorella Loforese e Remo Pizzuto;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.3.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il diritto all'indennità Parte_1 CP_1
di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali, oltre a comportare la totale inabilità lavorativa, determinano la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o comunque di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l. 21.11.1988 n. 508
ai fini della concessione della indennità di accompagnamento: tanto, a decorrere però soltanto dall'1.3.2025, data successiva alla domanda (del
26.3.2024) e alla visita amministrativa eseguita il 29.4.2024.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente, in capo all'istante, il requisito sanitario prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data sopra indicata.
2 La maturazione del requisito sanitario solo in epoca successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario Parte_1
prescritto per la indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 con decorrenza dall'1.3.2025; spese compensate.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 3051/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 14.10.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fiorella Loforese e Remo Pizzuto;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.3.2025 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c.,
[...]
chiedeva condannarsi l' a riconoscere il diritto all'indennità Parte_1 CP_1
di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata per quanto di ragione.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo come integrata dai chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che l'istante è affetto da minorazioni le quali, oltre a comportare la totale inabilità lavorativa, determinano la impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o comunque di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di assistenza continua, così come richiesto dall'art. 1 co. 2 lettera b) l. 21.11.1988 n. 508
ai fini della concessione della indennità di accompagnamento: tanto, a decorrere però soltanto dall'1.3.2025, data successiva alla domanda (del
26.3.2024) e alla visita amministrativa eseguita il 29.4.2024.
L'aggravamento delle condizioni di salute dell'istante, benché intervenuto in corso di causa, deve essere comunque valutato dal giudice, a norma dell'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel presente giudizio: cfr.
Cass. 27.1.2021 n. 1770; conformi Cass. 30860/2019, Cass. 14488/2019,
Cass. 32760/2018.
Conclusivamente, deve dichiararsi sussistente, in capo all'istante, il requisito sanitario prescritto per la concessione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data sopra indicata.
2 La maturazione del requisito sanitario solo in epoca successiva alla visita medica eseguita in sede amministrativa costituisce giusto motivo di compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese di causa, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come CP_1
liquidate.
P.q.m.
dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario Parte_1
prescritto per la indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 con decorrenza dall'1.3.2025; spese compensate.
Taranto, 14.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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