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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 66 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(C.F.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Via Saragat, in persona del suo D.G. e legale rappresentante Dott. CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Peretti il quale dichiara di voler Controparte_2 ricevere le notificazioni e comunicazioni all'indirizzo PEC in forza di delibera di incarico n. 81 del 17.1.2024 Email_1 ed in virtù di procura speciale, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
dei Giardini n. 12;
-Appellante-
Contro
c.f. e p.i. in persona del legale rappresentate p.t. sig. CP_3 P.IVA_2 CP_4
con sede legale in Roma alla via Sardegna n. 50, nella qualità di procuratore speciale,
[...]
a tale scopo nominato giusto atto a rogito notaio in Milano, del 29.04.2020, Persona_1
rep. n. 692/381, della con sede in Milano, alla via Betteleni n. 3, elettivamente Controparte_5 domiciliato in Napoli, alla piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Maria Rosaria
Manselli, c.f. p.i. la quale chiede di voler ricevere gli C.F._1 P.IVA_3
avvisi ed i biglietti di cancelleria e/o al fax 081-2461382; Email_2
-Appellata e appellante incidentale- - 2 -
E
(P.I.: ), in persona del suo legale rappresentate, TE P.IVA_4
corrente in Napoli, C.so San Giovanni a Teduccio n. 849;
-Altra appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 450/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 22.06.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“in via principale, in accoglimento del primo motivo di appello, voglia la Corte di Appello di
L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dalla , in persona del suo TE legale rappresentante e per l'effetto condannare la a restituire € TE
14.983,23 per sorte capitale oltre gli interessi maturati, € 1.474,02 per gli interessi pagati, €
933,42 di cui € 540,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, € 81,00 per spese generali, € 142,08 per IVA e € 24,84 per CPA pagati dalla per la Parte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-“in via subordinata”, in accoglimento del secondo motivo, voglia la Corte di Appello di
L'Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, determinare l'indennizzo nella misura diversamente dovuta, emendando quella erroneamente liquidata al TE
senza detrazione del mancato guadagno/profitto con condanna della la
[...] [...]
a restituire la differenza tra la somma pagata e quella rideterminata oltre TE
interessi con restituzione comunque delle altre poste pagate dalla Parte_1 per effetto della concessa provvisoria esecuzione e cioè € 1.474,02 per interessi, €
[...]
933,42 di cui € 540,00 per onorari, € 145,50 per esborsi, € 81,00 per spese generali, € 142,08 per IVA e € 24,84 per CPA;
-voglia la Corte di Appello di L'Aquila rigettare ogni domanda e conclusioni avversarie ivi compresa quella proposta dalla con l'appello incidentale afferente il capo della CP_3 sentenza n. 450/2023 con cui il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo condannando l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente di quanto versato per effetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
-voglia la Corte di Appello di L'Aquila condannare le parti appellate al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
Per l'appellata e appellante incidentale: - 3 -
- in via principale, rigettare il proposto appello, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento, e per conseguenza: confermare la sentenza impugnata con la condanna dell' Controparte_1 al pagamento in favore del a
[...] TE
titolo di indebito arricchimento, della somma di € 14.983,23, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
In accoglimento dell'appello incidentale proposto: riformare il capo della sentenza n. 450/2023 in cui ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo condannando l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente di quanto versato per effetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
E per l'effetto in via principale, alla luce di tutte le motivazioni esposte, rigettare il proposto appello, in quanto destituito di qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2019 del 7/1/2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
In ogni caso, condannare l' alle Controparte_1
spese diritti ed onorario del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 22.06.2023 il Tribunale di L'Aquila pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2019 proposta dall'
[...]
, cui era stato ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_1
di € 14.983,23, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e TE
spese legali, nonché le spese della procedura monitoria, quale corrispettivo per prestazioni di medicina di laboratorio erogate nei mesi di maggio, giugno, agosto e settembre 2018 in favore Parte degli assistiti del residente nel territorio della intimata, Parte_2
accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opposto alla restituzione in favore dell'opponente di quanto versato per effetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e accoglieva la domanda subordinata del di condanna dell' TE Controparte_1
al pagamento in proprio favore a titolo di indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c., della somma di € 14.983,23, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, compensando interamente le spese tra le parti. - 4 -
1.1 A sostegno della domanda, parte opponente deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi e per gli effetti della c.d. mobilità interregionale, in quanto per il meccanismo di mobilità sanitaria tra Regioni e Province autonome, il avrebbe TE
dovuto chiedere il pagamento delle prestazioni sanitarie a favore dei non residenti nella
ON PA alla ASL della ON PA;
la violazione dell'art. 59 del D.P.C.M. del 12.01.2017 in quanto le prestazioni specialistiche indicate nelle ricette mediche poste a fondamento delle fatture per le quali era stato richiesto il pagamento, erano state prescritte da medici di medicina generale e non come stabilito dalla norma da medici specialisti, per cui la struttura sanitaria non avrebbe dovuto procedere ad effettuare la prestazione, né pretenderne il Parte pagamento da una funzionalmente incompetente;
la mancata prova della concreta erogazione delle prestazione sanitarie e la mancata prova che le somme pretese dal
[...]
erano state contenute nei limiti economici della struttura privata volti al TE
contenimento della spesa pubblica.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della pretesa creditoria e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. precisava la domanda chiedendo anche la condanna del alla restituzione di TE
quanto versato per effetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il tutto con vittoria delle spese di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014.
1.2 Si costituiva in giudizio l'opposto contestando le avverse TE
pretese e deduzioni e deducendo che le spese sanitarie per prestazioni erogate da una struttura a pazienti fuori regione dovevano essere a carico della Asl di appartenenza e, dunque, a quella del luogo di residenza dell'assistito in virtù del principio di libera scelta sancito dall' art. 19 della Legge 23/12/1978 n. 833 e che le fatture azionate in sede monitoria ed emesse mese per
Parte mese non erano mai state oggetto di rifiuto e/o di contestazione da parte della intimata per cui, essendo scaduto il termine di giorni 15 dal relativo ricevimento senza formale contestazione da parte della debitrice, si erano determinati gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., con contestuale ricognizione di debito.
Rappresentava inoltre che il mancato pagamento delle prestazioni erogate dal ad CP_6
Parte assistiti residenti nel territorio di competenza dell' intimata, dopo che la stessa se ne era giovata in regime di accreditamento, aveva determinato, in ogni caso, un arricchimento senza giusta causa della stessa ex art. 2041 c.c.; che le prestazioni sanitarie erano state rese ad assistiti del S.S.N. residenti nel territorio di competenza dell'intimata, muniti di regolare prescrizione da parte dei medici di medicina generale di base del S.S.N. e di rispettiva - 5 -
richiesta specialistica e che l'avversa eccezione, secondo cui le somme pretese non sarebbero dovute o, comunque, non nell'ammontare richiesto, stabilendo la normativa nazionale e regionale una serie di limiti alle singole strutture private accreditate volti al contenimento della spesa pubblica, in quanto formulata in modo criptico escludeva qualsiasi onere probatorio a proprio carico.
Chiedeva, pertanto, nel merito e in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, previo accertamento e dichiarazione del diritto a vedersi rimborsare a titolo di indebito arricchimento le prestazioni sanitarie azionate in
Parte monitorio, la condanna dell' opponente al pagamento in proprio favore, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. della somma di € 14.983,23, ovvero di quella diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo, con condanna, in ogni caso, dell'opponente alle spese del monitorio e del merito.
1.3 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, interveniva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta ex art. 111 c.p.c. in qualità di procuratore CP_3
speciale della quale cessionaria del credito dal Controparte_5 TE
insistendo e riportandosi a tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi.
1.4 Acquisite le produzioni documentali, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della decisione il primo giudice, dopo aver richiamato il principio di universalità e il diritto di libera scelta in tema di erogazione dell'assistenza sanitaria, osservava che, ai fini della individuazione del soggetto obbligato al pagamento nei confronti del struttura privata accreditata con la ON PA, per le TE
prestazioni sanitarie eseguite in favore dei cittadini residenti nella ON Abruzzo, occorreva fare riferimento alla c.d. “mobilità sanitaria interregionale” di cui al D.lgs. n.
502/1992; in particolare, rilevava che l'Accordo Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, adottato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 281 del 28.08.1997, aveva definito le tipologie di prestazione oggetto di compensazione interregionale, tra le quali erano ricomprese le specialità ambulatoriali del Centro opposto e che nel contratto del 14.12.2017 concluso tra la struttura privata e la , era stato Controparte_7
richiamato il tetto massimo annuale di spesa fissato dalla ON sostenibile con il fondo sanitario regionale per le prestazioni sanitarie in favore dei residenti di altre Regioni presso le strutture accreditate e la Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 16.06.2006 prevedeva che - 6 -
le prestazioni sanitarie erogare ai cittadini residenti in altre Regioni trovano riconoscimento entro i limiti di spesa concordati. Pertanto, evidenziava che la Asl ON PA aveva assunto in proprio l'obbligo e l'incarico di pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie oggetto di giudizio in quanto rientranti nella tipologia di prestazione oggetto di compensazione interregionale, con conseguente esclusione dell'obbligo di pagamento della nei confronti del Parte_3 TE
In ordine all'assunto del Centro opposto, secondo cui le fatture elettroniche azionate in sede monitoria non erano mai state rese oggetto di rifiuto e/o, comunque, di contestazione da parte
Parte dell' intimata ma esplicitamente accettate, per cui sulla base delle Linee Guida di cui all' allegato “C”, punto 3.2 del D.M. 55/2013 scaduto il termine di 15 giorni dal ricevimento delle fatture senza formale contestazione da parte del debitore, si determinavano gli effetti di cui
Parte all'art. 1988 c.c. con contestuale ricognizione di debito, rappresentava che la opponente, provando l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante, aveva superato la presunzione iuris tantum della ricognizione di debito, per cui il decreto ingiuntivo opposto andava revocato con condanna dell'opposto alla restituzione di quanto versato per effetto della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Quanto alla domanda, formulata in via subordinata, di indebito arricchimento per le prestazioni sanitarie erogate, con condanna dell' al Parte_4 CP_1
pagamento a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. della somma di € 14.983,23, rilevava che il rigetto della domanda contrattuale per inesistenza del rapporto contrattuale nei confronti della consentiva di agire con l'azione di Parte_5
ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto unico strumento a disposizione dell'opposto e che l'eccezione dell'opponente circa l'avvenuto superamento del limite di spesa doveva essere disatteso in quanto, pur essendo gravata del relativo onere probatorio, la
Parte non aveva provato la dedotta circostanza.
Pertanto, il primo giudice riteneva che vi fosse stato un arricchimento ed un risparmio di spesa da parte della con un impoverimento del Parte_5
e, dopo aver evidenziato che con riferimento al quantum TE dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. esso poteva coincidere con l'importo delle fatture azionate, atteso che l'arricchimento dell'opponente coincide con il mancato pagamento in proprio dei costi delle prestazioni sanitarie che l'assistito, ove non si fosse rivolto al Centro opposto, Parte avrebbe richiesto all' di appartenenza o sua Struttura accreditata o comunque ad una Parte Parte Struttura di altra ma con onere economico, in ogni caso, a carico dell' intimata, condannava parte opponente al pagamento in favore di parte opposta, a titolo di indebito - 7 -
arricchimento ex art. 2041 c.c., della somma di € 14.983,23, oltre interessi di mora ex D.lgs.
n. 231/2002.
2. Nel proprio atto di impugnazione l Controparte_1
ha contestato la decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito
[...]
sintetizzati:
2.1 Erroneità della sentenza (pag. 10, terzo capoverso) allorché il Tribunale di L'Aquila ha accolto l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. ritenuto unico strumento a disposizione dell'odierno opposto per eliminare il pregiudizio subito.
Con il primo motivo, l'appellante ha contestato la gravata decisione nella parte in cui, pur avendo accertato il vincolo contrattuale esistente tra il e la ASL della TE
ON PA presso cui è accreditato, ha erroneamente accolto la domanda ex art. 2041
c.c., avanzata in via subordinata nei propri confronti, non curandosi della imperativa condizione di residualità prevista per l'azione sussidiaria.
Ha eccepito l'inconferenza del richiamo alla massima della Corte di Cassazione sez. III n.
13203 del 15.05.2023 proprio alla luce dell'esistenza di detto vincolo contrattuale del
14.12.2017, deducendo che la circostanza evidenziata dal Tribunale, secondo cui la società opposta avrebbe avuto a disposizione soltanto l'azione ex art. 2041c.c. nei propri confronti per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito, sarebbe fallace proprio per l'esistenza del vincolo pattizio e che la tutela contrattuale tipica doveva essere rivolta nei confronti dell'Ente sanitario normativamente e pattiziamente obbligato, ovvero la CP_7
, anche per escludere possibili locupletazioni.
[...]
2.2 Erroneità della sentenza (pag. 11 secondo, terzo e quarto capoversi) laddove, per effetto dell'accoglimento della domanda di indebito arricchimento, il Tribunale ha riconosciuto l'importo indennitario pari quello intimato con il decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la decisione nella parte in cui ha erroneamente riconosciuto al una indennità di ingiustificato arricchimento di TE
importo pari a quello delle fatture azionate inclusiva del profitto, deducendo che l'importo riconosciuto non può corrispondere a quello previsto dalla tariffa con cui “ex lege” viene valorizzata la prestazione sanitaria dedotta in fattura, atteso che in quest'ultima è ricompresa la componente del profitto della società. Ha, inoltre, rappresentato che la struttura sanitaria ha omesso di indicare i dati per commisurare l'indennizzo, la “deminutio patrimonii”, avendo chiesto la corresponsione della sorte ingiunta comprensiva del profitto, senza provare la misura dell'impoverimento. - 8 -
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contestando le CP_3 avverse pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto destituito di ogni fondamento, con conferma della sentenza impugnata. Spiegava, altresì, appello incidentale sulla base di un unico motivo di gravame, eccependo l'erroneità della decisione per aver
Parte negato l'esistenza del rapporto contrattuale con l' intimata, deducendo in particolare che, alla luce del principio di universalità o di libertà di scelta, le prestazioni erogate da una struttura accreditata in favore di assistiti provenienti da altre Regioni debbano essere
Parte rimborsate dall' di provenienza dei pazienti, per cui tenuta al pagamento delle prestazioni Part per cui è causa sarebbe proprio l' appellante, anche alla luce della circostanza per cui le fatture elettroniche azionate in sede monitoria non sono mai state rese oggetto di rifiuto e/o, comunque, di contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. in tema di principio di non contestazione e art. 1988 c.c. in tema di ricognizione di debito.
4. Non si costituiva in giudizio l'appellato TE
5. La causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza del 08.04.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c., entro cui le parti provvedevano al deposito telematico delle conclusioni e degli scritti conclusionali.
5.1 In data 6.6.2025 parte appellata provvedeva al deposito di altra comparsa CP_3
conclusionale, del tutto inammissibile in quanto tardiva rispetto alle scansioni temporali normative sopra indicate e della quale, ovviamente, non si terrà conto ai fini della decisione
6. Motivi di ordine logico impongono di trattare per primo il motivo di impugnazione da cui potrebbe derivare l'assorbimento delle altre doglianze sollevate. Pertanto, verrà trattato primariamente il motivo di impugnazione proposto dalla con l'appello incidentale, CP_3
in quanto avente portata potenzialmente assorbente delle altre doglianze.
Part 6.1 Con un unico motivo di gravame la sostiene l'obbligo della appellante a CP_3
provvedere al pagamento delle prestazioni sanitarie svolte dal in TE
favore di pazienti residenti nella regione Abruzzo.
Al riguardo, giova chiarire che il Servizio Sanitario Nazionale è governato dal principio di universalità e/o di libera scelta (principio che non è evidentemente in discussione), per cui ogni cittadino ha il diritto alle cure anche se prestate da strutture private accreditate di altra regione rispetto a quella di provenienza e/o di residenza. Come infatti chiarito dalla S.C.
Part
“L'erogazione dell'assistenza sanitaria, dovere primario delle , è governata dal principio Part di universalità. Ciò vuol dire che ogni cittadino ha diritto di rivolgersi alla che preferisce, come pure ad una struttura privata accreditata, e sinanche a medici od ospedali stranieri, quando le relative prestazioni non siano disponibili in Italia. Tale principio è - 9 -
sancito dall'art. 19, comma 2, della I. 23.12.1978 n. 833, il quale afferma che "ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta (...) de/luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari". I successivi commi 3 e 4 della medesima norma precisano che "gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza", e che "gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale", lasciando alle legge regionale il compito di stabilire "i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio" (art. 25, comma 14,
I. 833/78, cit.). Salvo, dunque, che non ricorrano ipotesi espressamente vietate dalla legge, ogni cittadino ha diritto di scegliere la struttura sanitaria ritenuta preferibile, sol che sussistano "motivate ragioni": e va da sé che tali motivate ragioni potranno consistere nella maggiore stima o fiducia che l'ammalato o od i suoi familiari ripongano in una struttura piuttosto che in un'altra; ovvero nella maggiore facilità di raggiungimento del luogo di ricovero, ovvero nella maggiore specializzazione ed esperienza della struttura prescelta. Il
Part diritto di libera scelta di cui è titolare l'assistito non può dunque essere sindacato dalla salvi i casi di frode alla legge.
1.5. Corollario di tale diritto è l'insindacabilità, da parte della
Part
, della accettazione dell'assistito da parte della struttura da lui prescelta: se ogni cittadino può farsi curare dove vuole, ogni struttura privata convenzionata ha il dovere di accettare qualunque persona chieda il ricovero, ed ha diritto di ottenere il rimborso dei costi di ricovero secondo i princìpi stabiliti dalla legge” (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 19353 del
03.08.2017).
Ciò premesso, appare opportuno rammentare che in tema di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzione l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento per le spese di ricovero dei pazienti in una regione diversa da quella di residenza, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 19353/2017 confermata in parte motiva da SS.UU. n. 20401/2019) va effettuata in base alla legge regionale del luogo ove è stata resa la prestazione. Precisa sul punto la Suprema Corte (SS.UU 20401/2019) che “Si tratta di prestazioni a carico del SSN, per le quali l'erogazione dell'assistenza sanitaria è governata dal principio dell'universalità,
Part in base la quale ogni cittadino ha diritto a rivolgersi alla che preferisce, come pure ad una struttura privata accreditata e sinanche a medici e ad ospedali stranieri, quando le relative prestazioni non siano disponibili in Italia. L'accettazione dell'assistito da parte della
Part struttura prescelta è insindacabile da parte delle , che non hanno nessuna discrezionalità - 10 -
amministrativa al riguardo, ma soltanto, al massimo, una discrezionalità tecnica (v. Corte cost. n. 267 del 1998). Poiché la materia dei rimborsi delle strutture private accreditate è di competenza regionale, bisogna far riferimento alla normativa regionale, ed in particolare alle norme vigenti nel luogo dove si è svolto il fatto generatore dell'obbligazione, ex art. 1173
c.c. (come tale intendendosi il ricovero dell'assistito presso la struttura privata accreditata che ha erogato le prestazioni).
Nel caso in esame, il struttura sanitaria accreditata presso la TE
ON PA con Decreto n. 55 del 16.07.2014 ha effettuato le prestazioni sanitarie in favore di pazienti residenti nella ON Abruzzo di cui alle fatture n. 10 del 06.06.2018, n.
30 del 09.07.2018, n. 60 del 05.09.2018 e n. 69 del 04.10.2018, azionate in sede monitoria nei confronti della con la richiesta d'ingiunzione del relativo Parte_1
pagamento.
Ciò premesso, si osserva che, ai fini della individuazione del soggetto obbligato al pagamento per le prestazioni sanitarie eseguite in favore di cittadini residenti in altre Regioni, occorre far riferimento alla c.d. “mobilità sanitaria interregionale” di cui al D.lgs. n. 502/1992; in particolare, l'art. 8 sexies comma 8 del d.lgs. n. 502/1992, stabilisce che “Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza.”
L'Accordo Interregionale per la compensazione della Mobilità sanitaria, adottato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 281 del 28.08.1997 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra
Stato Regioni e Province Autonome, ha definito le tipologie di prestazione oggetto di compensazione interregionale - tra cui sono ricomprese le prestazioni ambulatoriali del
[...]
i tracciati, le modalità e le tempistiche che regolano lo scambio dei dati. TE
Nel contratto del 14.12.2017 concluso tra il e la TE [...]
, viene richiamato il tetto massimo annuale di spesa fissato Controparte_7
dalla con il fondo sanitario regionale per le prestazioni sanitarie in favore Parte_6
Parte dei residenti di altre Regioni presso le strutture accreditate e ubicate nel territorio della per singola istituzione o per gruppi di istituzioni stabilendo altresì i preventivi annuali delle prestazioni ed assicurando l'equilibrio complessivo del sistema sanitario dal punto di vista organizzativo e finanziario.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, alla luce dell'accreditamento presso la ON PA con Decreto n. 55 del 16.07.2014, del - 11 -
contratto del 14.12.2017 stipulato tra il la ON PA e TE
la , dell'Accordo Interregionale per la compensazione della mobilità Controparte_7
sanitaria e della Delibera della Giunta della ON PA n. 800 del 16.06.2006, non può che rilevarsi come il pagamento delle prestazioni sanitarie azionate in sede monitoria ricada sulla e non sulla in Parte_7 Parte_1
quanto assoggettate alla normativa in tema di c.d. “compensazione sanitaria interregionale” e atteso che, alla luce della richiamata normativa, la stessa risulta aver assunto CP_7 in proprio l'obbligo di pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie per cui è causa in quanto rientranti nella tipologia di prestazione oggetto di compensazione interregionale.
Esclusa dunque qualsiasi riferibilità dell'obbligazione che l'appellante pone a carico della Parte di residenza dei pazienti a qualsiasi fonte normativa, neppure ricorre una fonte pattizia ossia un contratto sottoscritto da entrambe le parti. Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del diritto al pagamento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture sanitarie è necessario che sia stato previamente stipulato un contratto fra le parti avente forma scritta ad substantiam statuendosi che (Cass n.
7019/2020; Cass. n. 643/23 in parte motiva )“Nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
l'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall'art. 6 della l. n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta”. La mancanza di un contratto fra le parti, quindi, esclude la possibilità di far valere la pretesa di pagamento delle prestazioni erogate, anche in presenza delle necessarie autorizzazioni e dell'accreditamento, essendo le medesime condizioni necessarie ma non sufficienti per la insorgenza del diritto al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura, dovendo sussistere anche un valido accordo contrattuale che nel caso di specie non è stato sottoscritto anche dalla Parte_8
Va inoltre rilevato, come già recentemente riconosciuto dall'intestata Corte, sebbene in diversa composizione collegiale, nella sentenza n. 142/2024, che il particolare regime della - 12 -
spesa sanitaria (art. 8, 8 bis e quater D. Lgs. 502/1992; art. 32 L. n. 449 del 1997; art. 2 comma 8 della L. n. 549 del 1995; art. 1 comma 32 della L. n. 662/1996 e art. 8 della L.R.
Abruzzo n. 32 del 2007) esclude che possa essere ascritta alcuna efficacia di riconoscimento del debito alle procedure di compensazione dei crediti intraregionali.
In ogni caso, pur volendo assumere che le fatture elettroniche azionate in sede monitoria, in Parte quanto mai rifiutate e/o contestate da parte dell' intimata, determinerebbero gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., osserva la Corte che in presenza di ricognizione di debito, come correttamente argomentato dal primo giudice, l'onere probatorio in merito alla sussistenza del rapporto obbligatorio sotteso risulta posto a carico della parte che ha effettuato il riconoscimento, in quanto la ricognizione effettuata dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale avendo effetto confermativo dello stesso fino a prova contraria. In virtù di tale inversione probatoria, la ricognizione di debito comporta che l'onere di Part dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, incomba sulla consistendo la prova contraria richiesta al creditore nel caso di assolvimento di tale onere, nella dimostrazione in giudizio della sussistenza, validità o perduranza del rapporto obbligatorio.
Nel caso di specie, il giudice ha correttamente e condivisibilmente accertato l'insussistenza del rapporto obbligatorio sulla base della valutazione dell'intero quadro probatorio, considerando dimostrata in giudizio l'inesistenza del rapporto oggetto della ricognizione di debito, allegata e provata dalla parte onerata e ritenendo dunque superata la presunzione iuris tantum della dedotta ricognizione di debito.
Ne consegue nei termini anzidetti il rigetto del motivo di appello, dovendosi escludere un obbligo di provvedere al pagamento delle prestazioni erogate dal TE da parte della 'Aquila. Parte_5
6.2 Passando all'appello principale proposto dalla Parte_9
fondato risulta essere il primo motivo di gravame inerente all'asserita erroneità della decisione per aver accolto l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., ritenuto unico strumento a disposizione dell'opposto per eliminare il pregiudizio subito.
In linea generale l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è disciplinata allo scopo di prevedere a carico di colui che abbia conseguito un arricchimento avvenuto senza una giusta causa ai danni e con pregiudizio di altro soggetto l'obbligo di indennizzare nei limiti dell'arricchimento conseguito la parte che ha subito una diminuzione o perdita patrimoniale. Con tale disposizione, in particolare, l'ordinamento intende predisporre una tutela a favore del soggetto che a fronte di un arricchimento indebito (senza una legittima - 13 -
causa) di un altro soggetto abbia subito una perdita o una diminuzione patrimoniale. In sostanza, l'azione di indebito o ingiustificato arricchimento rappresenta uno strumento a carattere generale predisposto al fine di porre rimedio ad una situazione di squilibrio nella sfera patrimoniale delle parti verificatosi a causa di atti o fatti non sorretti da una giusta causa e che non risulti altrimenti tutelabile.
L'esperibilità di detta azione è soggetta alla sussistenza di specifici requisiti e condizioni in assenza dei quali non può essere promossa. Sotto tale profilo, l'art. 2042 c.c. stabilisce che
“l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”, ponendo il principio della cosiddetta sussidiarietà e residualità dell'azione di arricchimento senza causa, da intendere nel senso che non è ammesso il ricorso a tale strumento quando sia astrattamente possibile l'utilizzo di altre azioni tipiche per ottenere la tutela del diritto controverso.
L'ambito ed i confini della regola della sussidiarietà, recentemente, sono stati chiariti dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 33954 del 05.12.23 nella quale è stato espresso il seguente principio di diritto: “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Ed ancora, in un'altra recente sentenza (n.
13203/2023) la suprema Corte ha evidenziato come il carattere sussidiario della domanda di ingiustificato arricchimento è previsto proprio per evitare che, cumulando più azioni, una parte abbia duplicazioni di tutela e ancora per evitare che, con l'esercizio dell'azione di arricchimento senza causa, la parte si sottragga alle conseguenze di una diversa azione contrattuale e infine per evitare che colui che abbia fondato il proprio diritto su un contratto dichiarato nullo possa comunque coltivare la propria pretesa su un altro titolo.
In sostanza, il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento risiede nella mancanza di un'azione tipica per ottenere la tutela del diritto invocato. Per azione tipica deve intendersi, non già qualunque iniziativa processuale astrattamente ed ipoteticamente esperibile, bensì esclusivamente quella che deriva da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata (Cass. Civ. n. 843/2020 e Cass. Civ. n.
27827/2017). In ogni caso, la domanda di indebito arricchimento non può rappresentare uno - 14 -
strumento da utilizzare per aggirare le norme ovvero per determinare una tutela generalizzata ed indiscriminata ma deve configurarsi come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto, non altrimenti tutelabile.
Appare, inoltre, opportuno richiamare la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 10798 del 2015, in base alla quale il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto".
Premessi il contenuto, la portata e i limiti dell'azione di indebito arricchimento, occorre analizzare e valutare in via preliminare l'ammissibilità dell'azione esercitata dall'appellato in via subordinata nella fattispecie in esame sotto il profilo della sussidiarietà, reputata ammissibile dal primo giudice in quanto unico strumento a disposizione dell'opposto per eliminare l'asserito pregiudizio subito.
Il primo giudice, pur rilevando l'esistenza del vincolo contrattuale sussistente tra il
[...]
e la , ha ciò nondimeno ritenuto TE Parte_10
meritevole di accoglimento la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata in via subordinata, senza valorizzare la necessaria condizione di residualità prevista per l'esperimento di detta azione ed erroneamente richiamando la pronuncia della Suprema
Corte n. 13203 del 15.05.2023, nella parte in cui afferma che “l'azione ex art. 2041 è proponibile proprio in quanto il danneggiato, non esistendo il contratto, ha a disposizione soltanto detta azione per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito”.
Ed invero, posto che in materia contrattuale, come quella oggetto della fattispecie in esame,
l'azione di indebito arricchimento appare proponibile allorquando il contratto, quindi il titolo da cui deriva la pretesa, sia dichiarato inesistente o carente ab origine, in quanto in tale ipotesi vi è l'accertamento in negativo della possibilità di proporre ed esercitare l'azione contrattuale che determina di conseguenza la sussistenza del presupposto della sussidiarietà, cioè
l'indisponibilità in concreto di un rimedio alternativo praticabile (Cass. Civ. sentenza n.
13203/2023), tuttavia l'assunto sostenuto dal Tribunale e il richiamo alla citata pronuncia non risultano essere pertinenti al caso di specie attesa l'esistenza del vincolo contrattuale del
14.12.2017 tra il e la . TE Parte_10 - 15 -
Ed è ben noto (Cfr.Cass.4246/24) che “il carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento, sancito dall'art. 2042 c.c. in termini generali, comporta che detta azione non possa essere esperita quando l'impoverito, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare un' "altra azione" - anche fondata su clausola generale, come quella risarcitoria ex art. 2043 c.c. – ed anche nei confronti di un soggetto diverso dall'arricchito”.
Pertanto, la circostanza evidenziata dal Tribunale, secondo cui la società opposta avrebbe a
Part disposizione esclusivamente l'azione ex art. 2041c.c. nei confronti della pponente per far valere il suo diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito, è erronea proprio per l'accertata Part esistenza del vincolo contrattuale con la presso cui la struttura sanitaria era CP_7 accreditata, con la conseguenza che l'azione contrattuale doveva evidentemente essere esperita nei confronti di quest'ultima quale unico soggetto normativamente e contrattualmente obbligato.
Deve quindi essere rigettata la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dal stante il carattere sussidiario della stessa, ai sensi dell'art. TE
2042 c.c., avendo l'opposto e odierno appellato a disposizione l'azione contrattuale esperibile nei confronti della e non potendo pertanto proporre azione di indebito CP_7
arricchimento, non ricorrendone i presupposti di legge.
6.3 L'accoglimento del primo motivo di gravame esime la Corte dal vagliare il secondo motivo di appello, peraltro proposto in via meramente subordinata e dall'approfondire le ulteriori questioni sollevate nel presente grado di giudizio.
7. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve accogliersi l'opposizione proposta dalla ed essere Parte_9
revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del alla TE
restituzione della somma pari ad € 14.983,23 oltre interessi ex lege maturati, € 1.474,02 per gli interessi moratori ed € 933,42 per spese legali, come da Delibere del D.G. n. 83 e n. Pt_1
88 del 17.1.2020 con ordinativi di pagamento e quietanze del 14.02.2020 e 19.02.2020, somme corrisposte dalla per la concessione della Parte_9
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi in secondo grado, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e, pertanto, alla luce dell'accoglimento dell'appello, le stesse vanno poste a carico di parti appellate. - 16 -
9. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del TE
alla restituzione della somma pari ad € 14.983,23 oltre interessi ex lege maturati, €
[...]
1.474,02 per gli interessi moratori ed € 933,42 per spese legali;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_3
3) condanna gli appellati e in solido, alla rifusione TE CP_3
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'appellante Parte_9
che liquida in € 5.077,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge per
[...]
il primo grado e in € 3.966,00 oltre iva, cap e spese generali come per legge per il secondo grado di giudizio;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono