Articolo 5 della Legge 9 luglio 1990, n. 188
Articolo 4Articolo 6
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1 agosto 1990
Art. 5. Composizione del Consiglio nazionale ceramico 1. Il Consiglio nazionale ceramico e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede.
2. Esso dura in carica cinque anni ed e' composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:
1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;
3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;
5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle regioni;
c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;
d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovra' tenersi conto dell'esigenza di assicurare la piu' ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.
4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresi', con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle regioni sul cui territorio e' ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonche' due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalita' particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico.
6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Il Consiglio e' convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purche' sia stata nominata la meta' piu' uno dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 1 agosto 1990
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