Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2658
CASS
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Mancanza di interesse a ricorrere per vizio di traduzione

    La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, chiarendo che non ci si può solo dolere dell'omissione della traduzione o della sua incompletezza/imperfezione, quindi di un mero pregiudizio astratto e potenziale, senza indicare quali sarebbero stati gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa. La traduzione orale intervenuta in sede di convalida non ha fatto emergere lesione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Sussistenza della gravità indiziaria per l'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento

    Gli esiti delle indagini richiamano la gravità indiziaria inerente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in merito alla disponibilità da parte degli indagati di uno jammer, perfettamente funzionante per come attestato dalla PG. Tale circostanza è sufficiente a ritenere dimostrato l’uso del mezzo fraudolento. I ricorrenti omettono di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dai giudici di merito, effettuando una lettura parcellizzata degli atti di indagine.

  • Rigettato
    Motivazione adeguata sulle esigenze cautelari e pericolo di recidiva

    Nel provvedimento impugnato si è attribuito rilievo all'elevata professionalità nel commettere i furti (con ripartizione di ruoli e compiti), al rinvenimento di gioielli, all’utilizzo di disturbatori di frequenze per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto anche delle pendenze specifiche. Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la suindicata motivazione.

  • Rigettato
    Adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare

    Nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ritenendo adeguata e proporzionata la misura di massimo rigore.

  • Inammissibile
    Eccezione tardiva

    Lo stesso deve dirsi in relazione alla mancata traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame, eccezione proposta per la prima volta solo in questa sede, sicché, la stessa deve ritenersi sanata perché non tempestivamente eccepita.

  • Inammissibile
    Motivazione adeguata sull'aggravante dell'esposizione a pubblica fede

    In tal senso si è precisato che non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza. Sicché il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata in custodia su la pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura. Peraltro, proprio per la natura dei beni sottratti, deve quantomeno ammettersi che sia oramai consolidata consuetudine quella di lasciarli a bordo del veicolo quando questo viene parcheggiato. Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la suindicata motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2658
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2658
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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