CASS
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - CO RI TA LI ER RI GI LU CA - Relatore - SENTENZA sui ricorsi proposti da: TS UR (cui 049gxrr) nato in (GEORGIA) il 11/12/1985 RA ST (cui 077lbyf) nato in (GEORGIA) il 25/09/1983 BE BE (cui 073b9u2) nato in (GEORGIA) il 18/06/1978 SA EV (cui 07ae8qr) nato in (GEORGIA) il 10/02/1987 avverso l'ordinanza del 05/09/2025 del TRIB. DEL RIESAME di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Agnino;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 21 agosto 2025 dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale era stata applicata nei confronti di TS UR, RA Penale Sent. Sez. 5 Num. 2658 Anno 2026 Presidente: OL RA OS AN Relatore: AG ES Data Udienza: 18/12/2025 1 Il Tribunale ha premesso che gli indagati, in sede di richiesta di riesame, avevano dedotto: a) la nullità dell'ordinanza cautelare per mancata traduzione in lingua nota;
b) l'insussistenza della gravità indiziaria in relazione alle aggravanti contestate;
c) il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari;
d) l'erronea scelta della misura disposta. Nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ritenendo adeguata e proporzionata la misura di massimo rigore.
3. Il Procuratore generale in persona della dott.ssa Francesca Ceroni ha depositato il 3 dicembre 2025 requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
1. Il ricorso proposto nell’interesse degli indagati è infondato.
2.1. I principi ed il quadro normativo in materia di assistenza linguistica hanno subito un radicale mutamento, a seguito dell'adozione della Direttiva 2010/64/UE, della sua attuazione nel nostro ordinamento (con i d.lgs. n. 32 del 2014 e n. 129 del 2016) e della valorizzazione di tale fonte eurounitaria da parte della Corte di Giustizia (Corte giustizia, 12/10/2017, C-278/16, Sleutjes;
Corte giustizia, 01/08/2022, TL). 2 2.2. Con la sentenza n. 15069 del 26 ottobre 2023, Niecko, è stato precisato che la necessità di una traduzione dell'ordinanza cautelare chiara, completa e celere trae il suo fondamento sistematico dal combinato disposto dell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, in quanto il provvedimento che dispone una misura cautelare personale produce i suoi effetti tipici sin da subito, incidendo direttamente sulla libertà personale dello straniero che non conosce la lingua italiana. In tal senso ha chiarito che "il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul 3 Pertanto, Sez. U, Niecko hanno affermato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha "l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale". Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo". Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso chiarendo che non ci si può solo dolere dell'omissione della traduzione o, come nella specie, dell'incompletezza e ovvero dell'imperfezione della stessa, quindi, di un mero pregiudizio astratto e potenziale che ne potrebbe derivare, senza indicare quali sarebbero stati gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa. 4 In tal senso si sarebbe configurata la nullità dedotta. In coerenza con la detta patologia, la parte deducente la nullità ha l'onere di indicare l'esistenza del sotteso interesse concreto, attuale e verificabile, cioè gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale che ne potrebbe derivare. Tale conclusione non è contraddetta da quanto affermato da Sezioni Unite di questa Corte, n. 38306 del 29/05/2025, Nydiaye, in attesa di Rv., cit., a mente della quale “in presenza della traduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi”, giacché lo stesso giudice della nomofilachia ha precisato che “piuttosto, l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. atto cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale”. Peraltro, proprio in considerazione della traduzione compiuta in sede di udienza di convalida, nel caso di specie, non emerge alcun apprezzamento circa la lesione del diritto di difesa in considerazione, stante la traduzione orale, della natura e della portata dei fatti di cui all'incolpazione e delle ragioni della cautela nonché delle difese concretamente attivate anche personalmente dagli indagati. In altri termini, al dato della intervenuta presentazione della richiesta di riesame, si riconnette quello inerente a un ulteriore profilo di infondatezza della doglianza. 5 Lo stesso deve dirsi in relazione alla mancata traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame, eccezione proposta per la prima volta solo in questa sede, sicché, la stessa deve ritenersi sanata perché non tempestivamente eccepita. Gli esiti delle indagini offerti nell'ordinanza genetica, riportata nel provvedimento qui impugnato, richiamano la gravità indiziaria inerente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in merito alla disponibilità da parte degli indagati di uno jammer, perfettamente funzionante per come attestato dalla PG. Tale circostanza è sufficiente a ritenere dimostrato l’uso del mezzo fraudolento. I ricorrenti, in proposito, omettono di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dai giudici di merito, al fine di dar conto della sussistenza dell'aggravante de qua effettuando una lettura parcellizzata degli atti di indagine, tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Dunque, il concorso negli addebiti cautelari emerge dall’attività di indagine, non seriamente smentita dai ricorrenti.
3.2. Inammissibile anche il motivo, contenente la denuncia di vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. 6 In tal senso si è precisato che non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza (Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Rv. 264744, nonché Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, De Rosa, Rv. 279412, non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431). Sicché il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata i n c u s t o d i t a s u l l a p u b b l i c a v i a d e v e c o n s i d e r a r s i a g g r a v a t o p e r la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744). Non di meno, proprio per la natura dei beni sottratti, deve quantomeno ammettersi che sia oramai consolidata consuetudine quella di lasciarli a bordo del veicolo quando questo viene parcheggiato. Tali interpretazioni trovano la loro base ermeneutica nel concetto di consuetudine, intesa quale prassi generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini comuni di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere (Sez. 5, n. 33863 del 08/06/2018, Di Pietra, Rv. 273898; Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524). 7 Nel provvedimento impugnato si è attribuito rilievo all'elevata professionalità nel commettere i furti (con ripartizione di ruoli e compiti), al rinvenimento di gioielli, all’utilizzo di disturbatori di frequenze per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto anche delle pendenze specifiche. Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la suindicata motivazione. La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES AG RA OS AN OL
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il 21 agosto 2025 dal GIP presso il Tribunale di Venezia, con la quale era stata applicata nei confronti di TS UR, RA Penale Sent. Sez. 5 Num. 2658 Anno 2026 Presidente: OL RA OS AN Relatore: AG ES Data Udienza: 18/12/2025 1 Il Tribunale ha premesso che gli indagati, in sede di richiesta di riesame, avevano dedotto: a) la nullità dell'ordinanza cautelare per mancata traduzione in lingua nota;
b) l'insussistenza della gravità indiziaria in relazione alle aggravanti contestate;
c) il difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari;
d) l'erronea scelta della misura disposta. Nel merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, ritenendo adeguata e proporzionata la misura di massimo rigore.
3. Il Procuratore generale in persona della dott.ssa Francesca Ceroni ha depositato il 3 dicembre 2025 requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
1. Il ricorso proposto nell’interesse degli indagati è infondato.
2.1. I principi ed il quadro normativo in materia di assistenza linguistica hanno subito un radicale mutamento, a seguito dell'adozione della Direttiva 2010/64/UE, della sua attuazione nel nostro ordinamento (con i d.lgs. n. 32 del 2014 e n. 129 del 2016) e della valorizzazione di tale fonte eurounitaria da parte della Corte di Giustizia (Corte giustizia, 12/10/2017, C-278/16, Sleutjes;
Corte giustizia, 01/08/2022, TL). 2 2.2. Con la sentenza n. 15069 del 26 ottobre 2023, Niecko, è stato precisato che la necessità di una traduzione dell'ordinanza cautelare chiara, completa e celere trae il suo fondamento sistematico dal combinato disposto dell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, in quanto il provvedimento che dispone una misura cautelare personale produce i suoi effetti tipici sin da subito, incidendo direttamente sulla libertà personale dello straniero che non conosce la lingua italiana. In tal senso ha chiarito che "il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul 3 Pertanto, Sez. U, Niecko hanno affermato che il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento non può semplicemente limitarsi a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha "l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale". Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo". Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso chiarendo che non ci si può solo dolere dell'omissione della traduzione o, come nella specie, dell'incompletezza e ovvero dell'imperfezione della stessa, quindi, di un mero pregiudizio astratto e potenziale che ne potrebbe derivare, senza indicare quali sarebbero stati gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa. 4 In tal senso si sarebbe configurata la nullità dedotta. In coerenza con la detta patologia, la parte deducente la nullità ha l'onere di indicare l'esistenza del sotteso interesse concreto, attuale e verificabile, cioè gli effetti concreti della violazione in termini di diritto di difesa, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale che ne potrebbe derivare. Tale conclusione non è contraddetta da quanto affermato da Sezioni Unite di questa Corte, n. 38306 del 29/05/2025, Nydiaye, in attesa di Rv., cit., a mente della quale “in presenza della traduzione omessa della sentenza, la parte sia tenuta ad allegare un concreto ed attuale pregiudizio, in quanto è inesigibile per il difensore illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'imputato personalmente, visto che quest'ultimo è impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile. Quindi l'omessa traduzione della sentenza produce in re ipsa un concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, non potendo chiedersi al difensore di sostituirsi all'imputato nella valutazione del pregiudizio subito, dal momento che solo il diretto interessato è in condizione di dargliene conto e spiegargliene compiutamente i motivi”, giacché lo stesso giudice della nomofilachia ha precisato che “piuttosto, l'interesse a far valere la nullità potrà venire in considerazione in quelle situazioni in cui la traduzione della sentenza sia stata eseguita, ma con modalità ritenute dall'interessato non conformi al dettato dell'art. 143 cod. proc. pen. e 51-bis disp. atto cod. proc. pen.: ad esempio in un termine non congruo, in modo incompleto ovvero in forma orale”. Peraltro, proprio in considerazione della traduzione compiuta in sede di udienza di convalida, nel caso di specie, non emerge alcun apprezzamento circa la lesione del diritto di difesa in considerazione, stante la traduzione orale, della natura e della portata dei fatti di cui all'incolpazione e delle ragioni della cautela nonché delle difese concretamente attivate anche personalmente dagli indagati. In altri termini, al dato della intervenuta presentazione della richiesta di riesame, si riconnette quello inerente a un ulteriore profilo di infondatezza della doglianza. 5 Lo stesso deve dirsi in relazione alla mancata traduzione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame, eccezione proposta per la prima volta solo in questa sede, sicché, la stessa deve ritenersi sanata perché non tempestivamente eccepita. Gli esiti delle indagini offerti nell'ordinanza genetica, riportata nel provvedimento qui impugnato, richiamano la gravità indiziaria inerente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., in merito alla disponibilità da parte degli indagati di uno jammer, perfettamente funzionante per come attestato dalla PG. Tale circostanza è sufficiente a ritenere dimostrato l’uso del mezzo fraudolento. I ricorrenti, in proposito, omettono di confrontarsi con gli elementi complessivamente valorizzati dai giudici di merito, al fine di dar conto della sussistenza dell'aggravante de qua effettuando una lettura parcellizzata degli atti di indagine, tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Dunque, il concorso negli addebiti cautelari emerge dall’attività di indagine, non seriamente smentita dai ricorrenti.
3.2. Inammissibile anche il motivo, contenente la denuncia di vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede. 6 In tal senso si è precisato che non sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che solo occasionalmente si trovano all'interno dell'autovettura che non costituiscono il normale corredo dell'auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza (Sez. 5, n. 30358 del 21/06/2016, Ahuman, Rv. 267466; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Rv. 264744, nonché Sez. 5, n. 23068 del 18/05/2020, De Rosa, Rv. 279412, non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 26475 del 23/06/2022, P., Rv. 283431). Sicché il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata i n c u s t o d i t a s u l l a p u b b l i c a v i a d e v e c o n s i d e r a r s i a g g r a v a t o p e r la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744). Non di meno, proprio per la natura dei beni sottratti, deve quantomeno ammettersi che sia oramai consolidata consuetudine quella di lasciarli a bordo del veicolo quando questo viene parcheggiato. Tali interpretazioni trovano la loro base ermeneutica nel concetto di consuetudine, intesa quale prassi generale e costante, rientrante negli usi e nelle abitudini comuni di vita associata o di relazione, ancorché non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere (Sez. 5, n. 33863 del 08/06/2018, Di Pietra, Rv. 273898; Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524). 7 Nel provvedimento impugnato si è attribuito rilievo all'elevata professionalità nel commettere i furti (con ripartizione di ruoli e compiti), al rinvenimento di gioielli, all’utilizzo di disturbatori di frequenze per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva, tenuto conto anche delle pendenze specifiche. Il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la suindicata motivazione. La critica argomentata che deve connotare il ricorso per cassazione si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente ES AG RA OS AN OL