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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/11/2024, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 412/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. e P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto
Romei e Franco Raimondo Boccia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Paroletti in NO, via N. Bacigalupo n. 4/3, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in NO, via D'Annunzio n. 2/39 presso lo studio dell'avv.
Valeria Marmorato che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 13.12.2023
Per l'appellato: come da memoria depositata il 22.10.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di NO ha convenuto in Controparte_1
giudizio la esponendo: - di essere dipendente della Parte_1
convenuta con qualifica di tecnico addetto ad interventi presso gli utenti per installare o riparare i sistemi telefonici;
- di avere già promosso un precedente ricorso per il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo dal 1/4/2013 al 30/6/2014 previa dichiarazione dell'illegittimità dell'Accordo collettivo aziendale del 27 marzo 2013 nella parte in cui prevedeva una franchigia di 15 minuti a carico del lavoratore all'inizio e alla fine del turno di lavoro;
- detto ricorso era accolto con sentenza confermata dalla Corte di Appello di NO (n. 422/2017) che dichiarava l'illegittimità del predetto Accordo Aziendale per contrasto con la normativa comunitaria recepita dal d.lgs n. 66/2003, condannando al pagamento Parte_1 del lavoro straordinario svolto in regime di “franchigia”; di agire per il riconoscimento delle ulteriori differenze maturate al medesimo titolo nel periodo dall'11/12/2014 al 10/4/2017, quantificate in euro 6.070,45.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto la sospensione Parte_1 del giudizio, ex art. 295 c.p.c., fino all'esito del ricorso per cassazione dalla stessa proposto contro la precedente sentenza della Corte d'Appello di
NO (n. 422/2017) e nel merito ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha sospeso il procedimento.
Con ordinanza n. 31340/2021 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società e ha riassunto il presente giudizio Controparte_1
davanti al Tribunale di NO che, con sentenza n. 359/2023, pubblicata il
13.6.2023, ha accolto la sua domanda.
Avverso la sentenza propone appello e l'appellato Parte_1
resiste al gravame.
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All'udienza del 7.11.2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto la domanda di pagamento del compenso per il lavoro straordinario prestato dall'11/12/2014 al 10/4/2017, richiamando quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31340/2021, con la quale si è definita la questione relativa alla validità dell'Accordo aziendale del 27 marzo 2013, impugnato anche in questa sede, ossia che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro deve necessariamente ritenersi rientrante nell'attività lavorativa vera e propria, integrando pertanto – nel caso di superamento, a seguito di sommatoria, dell'orario stabilito – la prestazione di lavoro straordinario, purché, come nel caso di specie, sia funzionale rispetto alla prestazione (atteso che gli spostamenti del ricorrente per recarsi dai clienti risultano necessari all'esecuzione degli interventi previsti). Sul rilievo che la società convenuta non aveva contestato la circostanza che i tecnici possano usare la vettura aziendale solo per raggiungere il posto degli interventi o, a conclusione della giornata, riportare l'auto alla destinazione prevista, il Tribunale ha ritenuto provato che nel relativo periodo di tempo gli stessi siano stati ad esclusiva disposizione del datore di lavoro;
in mancanza di specifica contestazione del monte ore di straordinario dedotto dal ricorrente e del conteggio delle conseguenti differenze retributive, ha condannato la società al pagamento di quanto richiesto.
2. Con un primo ordine di motivi, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto erroneamente illegittimo l'Accordo aziendale del 27 marzo 2013, atteso che detto accordo non si pone in contrasto con norma imperativa, non rientra tra gli accordi cd. di prossimità ex art. 8 l. 148/2011
e non è in contrasto con la disciplina dell'orario di lavoro, stante anche l'assenza di eterodirezione nei periodi di “franchigia”.
2.1 Le censure sono inammissibili in quanto precluse dal giudicato esterno formatosi tra le parti nel precedente giudizio in relazione al periodo
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precedente a quello oggetto di causa, per effetto dell'ordinanza della S.C. n.
31340/2021 in cui si è affermato che “nei confronti dei prestatori di lavoro che operano secondo le modalità fattuali accertate in sede istruttoria” – ossia, nelle circostanze accertate da App. NO n. 422/2017, secondo cui
“le auto aziendali sono munite del sistema Gps che segnala e registra la posizione dell'auto, la sua velocità di marcia ed il percorso effettuato;
per ordine di servizio della Società le auto aziendali non sono votate all'uso promiscuo;
i lavoratori non possono usare l'auto aziendale per percorrere tragitti diversi da quelli necessari per raggiungere i siti assegnati giornalmente e per fare rientro dagli stessi;
solo durante la pausa pranzo i lavoratori sono autorizzati a discostarsi dal tragitto assegnato;
i lavoratori non possono dare passaggi a terze persone che non siano colleghi;
Pt_1
è vietato ai lavoratori utilizzare l'auto aziendale per effettuare commissioni personali” – “vale il principio per cui il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che si verifica, alla stregua della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE 10.9.2015, C-
266/14, n.d.e.), allorché gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, spostamenti durante i quali detti lavoratori, non avendo la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo e di dedicarsi ai loro interessi, devono ritenersi a disposizione dei loro datori di lavoro e sono, pertanto, da considerarsi come al lavoro anche durante tale tragitto”.
La pronuncia è stata emessa in relazione alla domanda dell'attuale appellato di pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario prestato, in quelle circostanze fattuali, dal 1°.
4.2013 al
30.6.2014. Nel presente giudizio, tra le stesse parti, Controparte_1
ripropone la stessa domanda, con la medesima causa petendi, per il successivo periodo dall'11.12.2014 al 10.4.2017.
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Come rilevato da questa Corte di Appello nella recente pronuncia n.
69/2024 - resa nei confronti di collega del OT ( ) che era Persona_1
stato anch'egli parte del giudizio definito dall'ordinanza della S.C. sopra riportata - “È noto che “nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento”
(Cass. 37269/2021; nello stesso senso, v. Cass. 20765/2018, 16493/2015).
Questa Corte, pertanto, non può rimettere in discussione la statuizione contenuta nel giudicato inter partes, ossia che durante il periodo di franchigia il lavoratore è eterodiretto e, conseguentemente, che tale periodo rientra nella nozione di orario di lavoro, e ciò indipendentemente dalla valutazione sulla legittimità o meno dell'Accordo aziendale del 27.3.2013 nella parte in cui prevede i 15 minuti di franchigia a carico del lavoratore, questione sulla quale la S.C. non si è pronunciata, e che rimane irrilevante
Par ai fini della decisione;
non essendo stato contestato da , nel presente giudizio, che le circostanze di fatto dedotte in ricorso – ossia le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del sig. nel Per_1 periodo dall'11.12.2014 al 10.4.2017, con l'utilizzo dell'auto aziendale dal luogo di ricovero del mezzo al luogo del primo intervento e, a fine turno, per riportarla al luogo assegnato – siano rimaste identiche a quelle accertate nel periodo dal 1°.
4.2013 al 30.6.2014, deve riconoscersi anche in questo giudizio il diritto del lavoratore a vedersi retribuiti come lavoro straordinario i 15 minuti di spostamento a inizio e fine di ogni turno”.
In applicazione dei principi affermati nel precedente, che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., risultano inammissibili i motivi di impugnazione in merito alla legittimità dell'Accordo aziendale del 2013.
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3. Con un ulteriore motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando la violazione dell'onere della prova circa le ore di lavoro straordinario effettivamente rese dal lavoratore.
3.1 Il motivo è infondato.
Nel ricorso introduttivo, il lavoratore ha chiesto il pagamento di 30 minuti (15 minuti di franchigia all'inizio e alla fine del turno) quale lavoro straordinario effettuato e non pagato che allegava di avere svolto in tutte le giornate lavorative comprese nel periodo dall'11/12/2014 al 10/4/2017.
Nella memoria difensiva, la ha contestato genericamente Pt_1
l'allegazione, limitandosi a eccepire che era il ricorrente a dover provare se effettivamente (e in che misura) egli aveva reso la propria prestazione lavorativa nei singoli giorni rientranti nel periodo indicato, senza tuttavia controallegare l'orario effettivamente osservato dal ricorrente e i giorni nei quali egli non avrebbe prestato l'attività nei 15 minuti di franchigia a inizio e fine turno. Si tratta, tuttavia, di difesa che non contiene una specifica presa di posizione, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., su di una circostanza, quale l'orario di lavoro del dipendente, che era ben nota alla società attraverso il sistema di geolocalizzazione pacificamente in dotazione alle auto aziendali e che può pertanto ritenersi accertata nei termini allegati con il ricorso introduttivo.
4. Per le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello;
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condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 7/11/2024
La Consigliera est. Il Presidente
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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