CA
Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2024, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott.ssa Silvia di Matteo Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel.
3) Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 2386/2024 R.G., posto in decisione all'udienza del 09.10.2024, e vertente tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 132, presso lo studio dell'Avv. Francesco Cigliano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio appellante e
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15279/2023 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 25.10.2023, in materia di contratto preliminare, risarcimento danni.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
-rilevato che con citazione notificata in data 26.04.2024 la Parte_2 ha impugnato la sentenza n. 15279/2023 pubblicata in data 25.10.2023 con
[...] cui il Tribunale di Roma ha così deciso: “in parziale accoglimento della domanda attrice, risolve i contratti di prenotazione di alloggio del 14/6/2013 fra la convenuta e l'attore e fra la Controparte_3 Controparte_1 medesima società cooperativa convenuta e l'attrice ; condanna Controparte_2 la convenuta a pagare, in favore degli Controparte_3 attori e e a titolo di restituzione del prezzo Controparte_1 Controparte_2
1 versato dagli stessi, la somma di € 65.000,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dal
16/11/2020 al saldo, come indicato in motivazione;
rigetta ogni altra domanda degli attori nei confronti della predetta convenuta;
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. degli attori;
compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento del residuo, che liquida, in favore degli attori, in €
9.402,00 per compensi professionali e in € 524,00 per spese, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge;
ordina la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore degli attori, avv.to Salvatore Campagna, che si è dichiarato antistatario;
rigetta ogni domanda degli attori nei confronti dei convenuti Controparte_4
e ; condanna in solido gli attori al pagamento,
[...] Controparte_5 in favore dei predetti convenuti, delle spese di lite, che liquida complessivamente in €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.”;
- considerato che l'appellante ha censurato la sentenza così concludendo: “previa sospensione della gravata sentenza, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado come di seguito testualmente trascritte: -Rigettare integralmente le domande spiegate dagli attori con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, -Accertare e dichiarare l'obbligo degli attori di stipulare i contratti definitivi di compravendita degli immobili di cui ai suddetti contratti preliminari sottoscritti in data 14.6.2013. Con vittoria di spese e competenze di giudizio come già sopra dedotto.
Con vittoria di spese e compensi difensivi”.;
- vista la mancata costituzione di e;
Controparte_1 Controparte_2
- rilevato che alla prima udienza del 2.10.2024 il procuratore costituito dell'appellante non è comparso;
sicché la Corte ha rinviato la causa ex art. 348 c.p.c. all'udienza del
09.10.2024;
- considerato che neppure a tale udienza il procuratore dell'appellante è comparso, nonostante la regolare comunicazione della precedente ordinanza ex art. 348 c.p.c.;
- ritenuto pertanto che l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 comma secondo c.p.c.;
- evidenziato che nessuna pronunzia sulle spese è dovuta attesa la mancata costituzione dei convenuti;
- considerato, infine, che la notifica dell'appello è stata effettuata in epoca successiva al 31.1.2013, data di entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, il cui art.1 comma
17 ha integrato l'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115, aggiungendovi il comma quater secondo cui:” Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che la ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1bis. Il Giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
L'obbligo al pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. E che
2 sull'applicazione della citata normativa alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n.228 va richiamata la pronunzia a. S.U. del 18 febbraio
2014 n.3774; sicchè va statuito in conformità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dell'art. 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09.10.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Patrizia Mannacio Dott.ssa Silvia Di Matteo
3