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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/07/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3832/2016 R.G.A.C.,
promosso da
, nato il [...] ad [...], residente a [...]
Sferracavalli n. 125 – C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
AR D'Agostino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino (FR), alla via Mazzini n. 8,
Attore
CONTRO
(P. IVA ) con sede in Cassino (FR) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Casilina Sud Km 142.500, in persona del rappresentante legale sig. , nato a CP_2
Cassino (FR) il 01.11.1980, ivi residente a[...] rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pio Tamburrini, con studio in Cassino alla via
Lombardia n. 8,
Convenuta
Oggetto: responsabilità e risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.01.2025 e dai rispettivi scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27.07.2016, regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale la ditta esponendo di avergli affidato CP_1 nel mese di giugno 2014 l'incarico afferente la riparazione della propria autovettura.
Evidenziava che, nonostante l'intervento di riparazione, l'auto aveva continuato a presentare dei problemi e, in particolare, segnalava la sostituzione di un componente
(albero a camme) difforme da quello meccanicamente previsto, causa di successivi danni.
Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ditta convenuta per i danni subiti (patrimoniali e non) per l'intervento effettuato sulla propria autovettura e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta al pagamento dell'importo di
€ 7.381,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria per spese di riparazione, diagnosi e acquisto pezzi di ricambio, oltre spese di perizia, oltre all'ulteriore somma di € 140,00 per spese di carro attrezzi ed € 1.059,90 per noleggio vetture sostitutive;
condannare altresì la ditta convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 o della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fermo tecnico prolungato nonché alla somma da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva la ditta contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, VI co, cpc, veniva ammessa la documentazione prodotta dalle parti, nonché disposto ed espletato interrogatorio formale e prova testimoniale.
Nel corso del giudizio con comparsa di costituzione di nuovo difensore si costituiva per l'attore l'avv. AR D'Agostino in sostituzione dei precedenti difensori.
All'udienza del 9.01.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge a decorrere dall'1.03.2025.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Pacifico e incontestato l'incarico di riparazione dell'auto affidato dall'attore alla ditta
CP_1
Pag. 2 di 7 Parte attrice riteneva che la ditta convenuta fosse responsabile dei danni provocati alla propria autovettura a seguito di sostituzione di un componente (albero a camme) diverso da quello prescritto dalla ditta produttrice (… la situazione di cui è causa trova la sua unica fonte di responsabilità nell'errore e/o imperizia e/o incapacità e/o negligenza della ditta che ha assemblato sulla vettura dell'attore un ricambio CP_1
(albero a camme) completamente diverso da quello specifico prescritto dalla ditta produttrice, in ciò generando danni a catena sulla medesima vettura - pag. 12 citazione).
La convenuta invece, sosteneva che il veicolo al momento della riparazione CP_1 risultava in condizione di usura maturata nel tempo, considerato anche il chilometraggio
(300.000 km) e riteneva che il malfunzionamento di un albero a camme avrebbe comportato solo problemi relativi alla potenza del veicolo e non danneggiamenti agli iniettori o ad altre componenti del motore (l'unica problematica collegata a un albero a camme mal funzionante sarebbe quella relativa alla potenza del veicolo, e non danneggiamenti agli iniettori o ad altre componenti del motore). Quanto alla responsabilità dell'autoriparatore, affermava di aver individuato il problema del malfunzionamento dell'auto e averlo risolto (… è indubbia la diligenza professionale applicata dal Sig. sia al momento della prima consulenza tecnica CP_2 prestata a rilevando in concreto il problema dal quale derivava il Parte_1 malfunzionamento dell'autovettura, sia nel momento in cui provvedeva a sostituire
l'albero a camme non più funzionante con un nuovo albero a camme perfettamente compatibile con il modello di autovettura a cui era destinato) sostenendo di aver proceduto ad un secondo intervento afferente problema diverso da quello già risolto
(successivamente al primo intervento di sostituzione dell'albero a camme con il nuovo compatibile, la vettura veniva riportata presso l'autofficina da non per Parte_1 malfunzionamento generico o depotenziamento del motore (come assunto da controparte), bensì per risolvere il problema della fastidiosa spia luminosa del FAP.
Tale problema nulla aveva a che vedere con la sostituzione dell'albero a camme – pag.
6 comparsa di costituzione). Chiedeva pertanto accertare la perfetta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione richiestagli, con rigetto della domanda attorea.
Pag. 3 di 7 Dalla prova testimoniale espletata non emergeva alcun nesso tra l'intervento di riparazione effettuato dalla convenuta e i danni lamentati. Parte attrice, inoltre, non dimostrava che i danni lamentati nel libello introduttivo fossero dipesi dalla sostituzione di un componente difforme da quello previsto (nella specie, albero a camme) e, conseguentemente, la responsabilità della convenuta.
La sig.ra riferiva per lo più circostanze di cui era venuta a Controparte_3 conoscenza dall'attore. Circa il malfunzionamento dell'auto affermava soltanto di aver notato che la macchina non andava bene (… verso la metà/fine di giugno, io mi trovavo con in macchina, di pomeriggio ed ho notato che la macchina non andava bene) e Pt_1 confermava quanto richiestogli in relazione al capo 13 (…, a distanza di pochi giorni il sig. e gli altri familiari che utilizzavano la vettura (…) notavano ulteriori Parte_1 peggioramenti delle prestazioni consistenti in: scatti della frizione, durezza del cambio
e improvvisi e repentini aumenti di giri del motore) per avervi assistito (Si è vero, sono stata anche io presente in diverse occasioni). Analogamente il teste sig.
[...]
riferiva circostanze di cui era venuto a conoscenza per essergli state riferite Tes_1 dall'attore. In relazione ai fatti di causa, affermava soltanto di aver accompagnato l'attore presso l'officina di CP_2
Il teste , invece, riferiva di un problema meccanico riscontrato a Testimone_2 novembre 2014 da un meccanico esterno, sig. (in data 2.11.2014 il sig Persona_1
portò l'auto presso la mia officina, ove a seguito di diagnosi ho fatto il controllo Pt_1 agli iniettori, i quali non funzionavano bene e il problema era meccanico. Io ho chiamato un meccanico esterno, , che è venuto nella mia officina per Persona_1 controllare l'auto del e ha riscontrato il problema nell'albero a camme che non Pt_1 era conforme al tipo di autovettura.). Quanto all'inidoneità dell'albero a camme, riferiva quanto aveva appreso dal sig. (Io posso sono affermare che Persona_1 non era idoneo, poiché mi è stato riferito da , ma non so se era Persona_1 originale o meno.). Dunque, accertava di persona solo il malfunzionamento degli iniettori ma non era in grado di attestare l'asserita inidoneità dell'albero a camme, per esserne venuto a conoscenza dal sig. . Per_1
Dunque, nessuno dei testi escussi collegava e attribuiva i danni lamentati dall'attore all'intervento effettuato dalla CP_1
Pag. 4 di 7 Si osserva che dalla sostituzione dell'albero a camme avvenuta nel mese di luglio 2014
(giusta fattura dell' del 17.07.2014, agli atti) solo in data 14.10.2014 l'auto CP_1 veniva sottoposta ad ulteriore controllo presso la “Zentrum Cassino srl”, come da fattura prodotta in giudizio e sottoposta ad ulteriori interventi nel mese di novembre (in particolare galleggiante acquistato il 12.11.2014 e smontaggio iniettori con prova al banco del 18.11.2014). In tale intervallo di circa tre mesi non lamentava alcun difetto o comunque richiesta di intervento sulla propria autovettura.
In tema di responsabilità del debitore l'art. 1218 c.c. prescrive che Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Dunque, presupposto della responsabilità contrattuale è che vi sia un inadempimento.
Circa l'onere probatorio derivante da tale norma, la Cassazione Civile con la pronuncia n. 9721 del 14.04.2025 chiariva che in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento
(o dell'esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 -
01)… Riguardo all'onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
In senso conforme l'ordinanza n. 28994 del 12.5.2017 secondo cui, ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'onere di provare l'inadempimento spetta alla parte che agisce per il risarcimento (ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il
Pag. 5 di 7 risarcimento (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio 2017, n.
18392).)
Nel caso in esame, parte attrice non provava che l'intervento di sostituzione dell'albero a camme fosse stata la causa degli ulteriori e successivi danni lamentati, considerato che si rivolgeva presso la “Zentrum Cassino srl” per effettuare un controllo tecnico della propria autovettura a distanza di circa tre mesi dal primo intervento. Non forniva quindi alcuna prova del nesso di causalità tra il primo intervento (sostituzione albero a camme)
e i successivi danni lamentati.
Condivisibile quanto rappresentato dalla difesa di parte convenuta circa la valenza probatoria della perizia tecnica di parte e della mail prodotta dall'attrice come prova tecnica.
Infatti, per quanto riguarda la prima, secondo la recente giurisprudenza della Suprema
Corte, la perizia tecnica di parte non ha valore probatorio ma è una semplice allegazione difensiva. Significativo, in tal senso, il principio espresso con la pronuncia n. 5667 del
4.3.2025 (richiamata dal convenuto nella propria comparsa conclusionale) secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n.
33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). In senso conforme Cass. n. 2980 dell'1.02.2023 in base alla quale la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551,
Rv. 607812- 01).
Analogamente, alcun valore probatorio può essere riconosciuto alla corrispondenza mail
(agli atti) tra il sig. e la sig.ra per conto della Persona_1 Parte_2
Pag. 6 di 7 bilsteingroup, relativamente alle differenze tecniche tra i due articoli di alberi a camme
(33193 e 33194) e, in particolare, sul montaggio erroneo del 33193 su motore BMP. Al riguardo, la sig.ra riferiva quanto gli veniva rappresentato dai tecnici tedeschi Pt_2
(i tecnici della Germania mi confermano che la differenza consiste nell'angolazione degli alberi a camme (…) e pertanto un'errata applicazione può arrecare danni anche seri al motore), senza produrre idonea documentazione a supporto di tale dichiarazione.
Per quanto innanzi, alla luce di tali considerazioni, della normativa e della giurisprudenza richiamata, si ritiene non possa essere riconosciuta alcuna responsabilità della convenuta per i danni lamentati dall'attrice per l'intervento effettuato sulla propria autovettura non essendo stato dimostrato alcun nesso di causalità tra l'inadempimento e i danni subiti dei quali veniva chiesto il risarcimento.
Conseguentemente, si ritiene che la presente domanda non meriti di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 4.500,00, oltre accessori come per legge.
Cassino, 3 luglio 2025 Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 3832/2016 R.G.A.C.,
promosso da
, nato il [...] ad [...], residente a [...]
Sferracavalli n. 125 – C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
AR D'Agostino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cassino (FR), alla via Mazzini n. 8,
Attore
CONTRO
(P. IVA ) con sede in Cassino (FR) alla via Controparte_1 P.IVA_1
Casilina Sud Km 142.500, in persona del rappresentante legale sig. , nato a CP_2
Cassino (FR) il 01.11.1980, ivi residente a[...] rappresentata e difesa dall'avv. Mario Pio Tamburrini, con studio in Cassino alla via
Lombardia n. 8,
Convenuta
Oggetto: responsabilità e risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.01.2025 e dai rispettivi scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 27.07.2016, regolarmente notificato, il sig. Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale la ditta esponendo di avergli affidato CP_1 nel mese di giugno 2014 l'incarico afferente la riparazione della propria autovettura.
Evidenziava che, nonostante l'intervento di riparazione, l'auto aveva continuato a presentare dei problemi e, in particolare, segnalava la sostituzione di un componente
(albero a camme) difforme da quello meccanicamente previsto, causa di successivi danni.
Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ditta convenuta per i danni subiti (patrimoniali e non) per l'intervento effettuato sulla propria autovettura e, per l'effetto, condannare la ditta convenuta al pagamento dell'importo di
€ 7.381,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria per spese di riparazione, diagnosi e acquisto pezzi di ricambio, oltre spese di perizia, oltre all'ulteriore somma di € 140,00 per spese di carro attrezzi ed € 1.059,90 per noleggio vetture sostitutive;
condannare altresì la ditta convenuta al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 o della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del fermo tecnico prolungato nonché alla somma da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c. a titolo di risarcimento danni subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.
Si costituiva la ditta contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183, VI co, cpc, veniva ammessa la documentazione prodotta dalle parti, nonché disposto ed espletato interrogatorio formale e prova testimoniale.
Nel corso del giudizio con comparsa di costituzione di nuovo difensore si costituiva per l'attore l'avv. AR D'Agostino in sostituzione dei precedenti difensori.
All'udienza del 9.01.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge a decorrere dall'1.03.2025.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che la domanda non meriti di essere accolta.
Pacifico e incontestato l'incarico di riparazione dell'auto affidato dall'attore alla ditta
CP_1
Pag. 2 di 7 Parte attrice riteneva che la ditta convenuta fosse responsabile dei danni provocati alla propria autovettura a seguito di sostituzione di un componente (albero a camme) diverso da quello prescritto dalla ditta produttrice (… la situazione di cui è causa trova la sua unica fonte di responsabilità nell'errore e/o imperizia e/o incapacità e/o negligenza della ditta che ha assemblato sulla vettura dell'attore un ricambio CP_1
(albero a camme) completamente diverso da quello specifico prescritto dalla ditta produttrice, in ciò generando danni a catena sulla medesima vettura - pag. 12 citazione).
La convenuta invece, sosteneva che il veicolo al momento della riparazione CP_1 risultava in condizione di usura maturata nel tempo, considerato anche il chilometraggio
(300.000 km) e riteneva che il malfunzionamento di un albero a camme avrebbe comportato solo problemi relativi alla potenza del veicolo e non danneggiamenti agli iniettori o ad altre componenti del motore (l'unica problematica collegata a un albero a camme mal funzionante sarebbe quella relativa alla potenza del veicolo, e non danneggiamenti agli iniettori o ad altre componenti del motore). Quanto alla responsabilità dell'autoriparatore, affermava di aver individuato il problema del malfunzionamento dell'auto e averlo risolto (… è indubbia la diligenza professionale applicata dal Sig. sia al momento della prima consulenza tecnica CP_2 prestata a rilevando in concreto il problema dal quale derivava il Parte_1 malfunzionamento dell'autovettura, sia nel momento in cui provvedeva a sostituire
l'albero a camme non più funzionante con un nuovo albero a camme perfettamente compatibile con il modello di autovettura a cui era destinato) sostenendo di aver proceduto ad un secondo intervento afferente problema diverso da quello già risolto
(successivamente al primo intervento di sostituzione dell'albero a camme con il nuovo compatibile, la vettura veniva riportata presso l'autofficina da non per Parte_1 malfunzionamento generico o depotenziamento del motore (come assunto da controparte), bensì per risolvere il problema della fastidiosa spia luminosa del FAP.
Tale problema nulla aveva a che vedere con la sostituzione dell'albero a camme – pag.
6 comparsa di costituzione). Chiedeva pertanto accertare la perfetta diligenza professionale nell'esecuzione della prestazione richiestagli, con rigetto della domanda attorea.
Pag. 3 di 7 Dalla prova testimoniale espletata non emergeva alcun nesso tra l'intervento di riparazione effettuato dalla convenuta e i danni lamentati. Parte attrice, inoltre, non dimostrava che i danni lamentati nel libello introduttivo fossero dipesi dalla sostituzione di un componente difforme da quello previsto (nella specie, albero a camme) e, conseguentemente, la responsabilità della convenuta.
La sig.ra riferiva per lo più circostanze di cui era venuta a Controparte_3 conoscenza dall'attore. Circa il malfunzionamento dell'auto affermava soltanto di aver notato che la macchina non andava bene (… verso la metà/fine di giugno, io mi trovavo con in macchina, di pomeriggio ed ho notato che la macchina non andava bene) e Pt_1 confermava quanto richiestogli in relazione al capo 13 (…, a distanza di pochi giorni il sig. e gli altri familiari che utilizzavano la vettura (…) notavano ulteriori Parte_1 peggioramenti delle prestazioni consistenti in: scatti della frizione, durezza del cambio
e improvvisi e repentini aumenti di giri del motore) per avervi assistito (Si è vero, sono stata anche io presente in diverse occasioni). Analogamente il teste sig.
[...]
riferiva circostanze di cui era venuto a conoscenza per essergli state riferite Tes_1 dall'attore. In relazione ai fatti di causa, affermava soltanto di aver accompagnato l'attore presso l'officina di CP_2
Il teste , invece, riferiva di un problema meccanico riscontrato a Testimone_2 novembre 2014 da un meccanico esterno, sig. (in data 2.11.2014 il sig Persona_1
portò l'auto presso la mia officina, ove a seguito di diagnosi ho fatto il controllo Pt_1 agli iniettori, i quali non funzionavano bene e il problema era meccanico. Io ho chiamato un meccanico esterno, , che è venuto nella mia officina per Persona_1 controllare l'auto del e ha riscontrato il problema nell'albero a camme che non Pt_1 era conforme al tipo di autovettura.). Quanto all'inidoneità dell'albero a camme, riferiva quanto aveva appreso dal sig. (Io posso sono affermare che Persona_1 non era idoneo, poiché mi è stato riferito da , ma non so se era Persona_1 originale o meno.). Dunque, accertava di persona solo il malfunzionamento degli iniettori ma non era in grado di attestare l'asserita inidoneità dell'albero a camme, per esserne venuto a conoscenza dal sig. . Per_1
Dunque, nessuno dei testi escussi collegava e attribuiva i danni lamentati dall'attore all'intervento effettuato dalla CP_1
Pag. 4 di 7 Si osserva che dalla sostituzione dell'albero a camme avvenuta nel mese di luglio 2014
(giusta fattura dell' del 17.07.2014, agli atti) solo in data 14.10.2014 l'auto CP_1 veniva sottoposta ad ulteriore controllo presso la “Zentrum Cassino srl”, come da fattura prodotta in giudizio e sottoposta ad ulteriori interventi nel mese di novembre (in particolare galleggiante acquistato il 12.11.2014 e smontaggio iniettori con prova al banco del 18.11.2014). In tale intervallo di circa tre mesi non lamentava alcun difetto o comunque richiesta di intervento sulla propria autovettura.
In tema di responsabilità del debitore l'art. 1218 c.c. prescrive che Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Dunque, presupposto della responsabilità contrattuale è che vi sia un inadempimento.
Circa l'onere probatorio derivante da tale norma, la Cassazione Civile con la pronuncia n. 9721 del 14.04.2025 chiariva che in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento
(o dell'esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 - 3, n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 -
01)… Riguardo all'onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest'ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell'attore) che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
In senso conforme l'ordinanza n. 28994 del 12.5.2017 secondo cui, ai fini dell'affermazione della responsabilità, l'onere di provare l'inadempimento spetta alla parte che agisce per il risarcimento (ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra
l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il
Pag. 5 di 7 risarcimento (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio 2017, n.
18392).)
Nel caso in esame, parte attrice non provava che l'intervento di sostituzione dell'albero a camme fosse stata la causa degli ulteriori e successivi danni lamentati, considerato che si rivolgeva presso la “Zentrum Cassino srl” per effettuare un controllo tecnico della propria autovettura a distanza di circa tre mesi dal primo intervento. Non forniva quindi alcuna prova del nesso di causalità tra il primo intervento (sostituzione albero a camme)
e i successivi danni lamentati.
Condivisibile quanto rappresentato dalla difesa di parte convenuta circa la valenza probatoria della perizia tecnica di parte e della mail prodotta dall'attrice come prova tecnica.
Infatti, per quanto riguarda la prima, secondo la recente giurisprudenza della Suprema
Corte, la perizia tecnica di parte non ha valore probatorio ma è una semplice allegazione difensiva. Significativo, in tal senso, il principio espresso con la pronuncia n. 5667 del
4.3.2025 (richiamata dal convenuto nella propria comparsa conclusionale) secondo cui la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, con la conseguenza che ad essa si può riconoscere soltanto il valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. V, 27/12/ 2018, n.
33503; Cass., Sez. III, 22/04/2009, n. 9551). In senso conforme Cass. n. 2980 dell'1.02.2023 in base alla quale la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre 2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551,
Rv. 607812- 01).
Analogamente, alcun valore probatorio può essere riconosciuto alla corrispondenza mail
(agli atti) tra il sig. e la sig.ra per conto della Persona_1 Parte_2
Pag. 6 di 7 bilsteingroup, relativamente alle differenze tecniche tra i due articoli di alberi a camme
(33193 e 33194) e, in particolare, sul montaggio erroneo del 33193 su motore BMP. Al riguardo, la sig.ra riferiva quanto gli veniva rappresentato dai tecnici tedeschi Pt_2
(i tecnici della Germania mi confermano che la differenza consiste nell'angolazione degli alberi a camme (…) e pertanto un'errata applicazione può arrecare danni anche seri al motore), senza produrre idonea documentazione a supporto di tale dichiarazione.
Per quanto innanzi, alla luce di tali considerazioni, della normativa e della giurisprudenza richiamata, si ritiene non possa essere riconosciuta alcuna responsabilità della convenuta per i danni lamentati dall'attrice per l'intervento effettuato sulla propria autovettura non essendo stato dimostrato alcun nesso di causalità tra l'inadempimento e i danni subiti dei quali veniva chiesto il risarcimento.
Conseguentemente, si ritiene che la presente domanda non meriti di essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande proposte, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 4.500,00, oltre accessori come per legge.
Cassino, 3 luglio 2025 Il GOT Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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