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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2890 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2890 /2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
TT NO e dall'Avv. ANDREA SACCUCCI ATTORE
Contro
, c.f. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONT.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 20.11.2024 introduceva Parte_1 giudizio di merito, a seguito di ordinanza di sospensione del 19.10.2024 emessa dal
GE nell'ambito della procedura esecutiva n. 86/23; chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. in data 30.11.2023, con ricorso depositato nel CP_1 fascicolo della procedura esecutiva n. 86/2023 RGE del Tribunale di Reggio
Calabria, è improcedibile o inammissibile o, comunque, rigettarla in quanto infondata;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare, il diritto di parte opposta a procedere in executivis al rilascio dell'immobile identificato con la particella n. 254, foglio di mappa 90, Catasto del Comune di Reggio Calabria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.”
II. Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.01.2025.
III. L'attrice depositava memorie ex art. 171 ter c.p.c. n.1) e 2); l'istruttoria si svolgeva per via documentale e, all'udienza del 22.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione senza termine per rinuncia della parte costituita.
IV. Preliminarmente, occorre rilevare che la procedura esecutiva n. 86/23 ha ad oggetto il rilascio di immobile, a seguito di risoluzione di contratto di comodato disposta con sentenza n. 1314/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 23.11.2022; la sentenza è stata poi oggetto di correzione materiale, con ordinanza del 28.6.2023, come segue “al punto 2) del dispositivo, dopo la dicitura “particelle 253” e prima di quelle indicate come “877 e 878” sia inserito il numero di particella “254” ;” la sentenza è stata altresì oggetto di sospensione disposta in sede di gravame, tuttora pendente, con decreto del 12.7.2023, confermato il 21.09.2023; le particelle 877 e
878 sono state già oggetto di rilascio anteriormente alla sospensione del titolo, pertanto la sospensione disposta dal GE riguarda, nello specifico, l'esecuzione avviata per il rilascio della particella n. 254, in relazione alla quale l'esecutato, oggi contumace, ha proposto opposizione, definita con l'ordinanza di sospensione.
V. Il GE ha sospeso l'esecuzione sul presupposto che “l'efficacia esecutiva del titolo originario azionato in executivis (sentenza n. 1314/2022 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria il 23.11.2022) è stata sospesa dapprima con decreto inaudita altera parte del 12.07.23 e, successivamente, confermata definitivamente con Ordinanza del 21/09/2023, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, davanti alla quale è tutt'ora pendente appello.”
VI. L'istante, in questa sede, chiede che venga accertato il suo diritto a procedere ad esecuzione per ottenere il rilascio della particella 254, in forza del medesimo titolo
(sentenza n. 1314/22), rappresentando: in rito, l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione perché proposta in procedura (RG 86/23) relativa alle altre particelle e già definita con il rilascio delle stesse;
nel merito 1) l'avvenuto passaggio in giudicato del titolo anteriormente alla proposizione dell'appello, con conseguente tardività dello stesso e, dunque, l'illegittimità della sospensione del titolo, dovuta a mero errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello a seguito di errate informazioni fornite dal ricorrente in merito alla notifica del titolo e alla decorrenza dei termini per impugnare;
3) la non applicabilità della sospensione del titolo originario, disposta dalla Corte d'Appello, alla parte della sentenza oggetto di correzione di errore materiale (relativa alla particella 254), in quanto non oggetto di impugnazione in sede di proposizione del primo gravame e, infatti, oggetto di separata impugnazione, successiva alla sospensione del titolo.
VII. Parte attrice ha depositato documentazione al fine di provare il decorso del termine breve per impugnare e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza prima della sospensione, sebbene la cancelleria non abbia rilasciato la relativa attestazione;
chiede, quindi, a codesto Giudice di accertare “d'ufficio” l'avvenuto passaggio in giudicato del titolo, affermando la definitività ed esecutività dello stesso nonostante la sospensione.
VIII. Giova rammentare che l'art. 623 c.p.c. configura un'ipotesi di sospensione necessaria dell'esecuzione, in caso di sospensione del titolo da parte del giudice della cognizione davanti a cui è impugnato il titolo esecutivo;
rientrano in questa ipotesi tutti i provvedimenti sospensivi emessi nella fase di gravame e, dunque, anche la sospensione disposta ai sensi dell'art.283 c.p.c. dal giudice di appello in pendenza del giudizio di secondo grado. La norma è espressione del principio generale secondo cui l'esecuzione forzata non può essere promossa, né proseguita in assenza di un titolo valido ed efficace, pertanto, ogniqualvolta il giudice della cognizione, davanti al quale
è impugnato il titolo esecutivo, disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, il processo di esecuzione promosso in virtù di quel titolo deve, necessariamente ovvero ope legis, essere sospeso. Infatti, “ La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623
c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce
l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8799 del 28/03/2023 (Rv. 667398 - 01). Ed ancora, “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione
- non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.”
Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013 (Rv. 626698 - 01); “ I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo. ” Sez. 3 - , Ordinanza n. 17965 del 22/06/2023 (Rv. 668452 – 01).
IX. Pertanto, le ulteriori ragioni sostenute dall'attrice, indipendentemente dalla loro fondatezza o meno, non possono essere oggetto di alcuna valutazione in questa sede, poiché l'azione esecutiva al momento non può essere proseguita con il titolo azionato per effetto della sospensione di quest'ultimo.
X. Occorre, altresì, rilevare che l'indagine sulla tempestività del gravame, trattandosi di presupposto processuale dell'azione, è demandata al giudice d'appello; che la sospensione del titolo, provvisoriamente esecutivo, è avvenuta in sede cautelare in ragione dei presupposti di fumus e periculum;
che, dunque, in pendenza del giudizio di appello, la sentenza di primo grado non può dichiararsi definitiva ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Infine, la circostanza che la sentenza sia stata oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento del 28.6.23, non influisce sulla sorte del titolo originario, infatti: “Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione
e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.”
Sez. 1 - , Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025 (Rv. 675317 - 01).
XI. Alla luce delle superiori motivazioni, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
XII. Le spese devono essere compensate in quanto il convenuto vittorioso è rimasto contumace (Cfr. “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass.
Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).);
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2890/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda;
COMPENSA le spese;
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Antonio Bugge' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 2890 /2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
TT NO e dall'Avv. ANDREA SACCUCCI ATTORE
Contro
, c.f. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONT.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I. Con atto di citazione notificato il 20.11.2024 introduceva Parte_1 giudizio di merito, a seguito di ordinanza di sospensione del 19.10.2024 emessa dal
GE nell'ambito della procedura esecutiva n. 86/23; chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'opposizione all'esecuzione proposta dal sig. in data 30.11.2023, con ricorso depositato nel CP_1 fascicolo della procedura esecutiva n. 86/2023 RGE del Tribunale di Reggio
Calabria, è improcedibile o inammissibile o, comunque, rigettarla in quanto infondata;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare, il diritto di parte opposta a procedere in executivis al rilascio dell'immobile identificato con la particella n. 254, foglio di mappa 90, Catasto del Comune di Reggio Calabria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA, come per legge.”
II. Il convenuto, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 20.01.2025.
III. L'attrice depositava memorie ex art. 171 ter c.p.c. n.1) e 2); l'istruttoria si svolgeva per via documentale e, all'udienza del 22.10.2025, la causa veniva trattenuta in decisione senza termine per rinuncia della parte costituita.
IV. Preliminarmente, occorre rilevare che la procedura esecutiva n. 86/23 ha ad oggetto il rilascio di immobile, a seguito di risoluzione di contratto di comodato disposta con sentenza n. 1314/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 23.11.2022; la sentenza è stata poi oggetto di correzione materiale, con ordinanza del 28.6.2023, come segue “al punto 2) del dispositivo, dopo la dicitura “particelle 253” e prima di quelle indicate come “877 e 878” sia inserito il numero di particella “254” ;” la sentenza è stata altresì oggetto di sospensione disposta in sede di gravame, tuttora pendente, con decreto del 12.7.2023, confermato il 21.09.2023; le particelle 877 e
878 sono state già oggetto di rilascio anteriormente alla sospensione del titolo, pertanto la sospensione disposta dal GE riguarda, nello specifico, l'esecuzione avviata per il rilascio della particella n. 254, in relazione alla quale l'esecutato, oggi contumace, ha proposto opposizione, definita con l'ordinanza di sospensione.
V. Il GE ha sospeso l'esecuzione sul presupposto che “l'efficacia esecutiva del titolo originario azionato in executivis (sentenza n. 1314/2022 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria il 23.11.2022) è stata sospesa dapprima con decreto inaudita altera parte del 12.07.23 e, successivamente, confermata definitivamente con Ordinanza del 21/09/2023, dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, davanti alla quale è tutt'ora pendente appello.”
VI. L'istante, in questa sede, chiede che venga accertato il suo diritto a procedere ad esecuzione per ottenere il rilascio della particella 254, in forza del medesimo titolo
(sentenza n. 1314/22), rappresentando: in rito, l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione perché proposta in procedura (RG 86/23) relativa alle altre particelle e già definita con il rilascio delle stesse;
nel merito 1) l'avvenuto passaggio in giudicato del titolo anteriormente alla proposizione dell'appello, con conseguente tardività dello stesso e, dunque, l'illegittimità della sospensione del titolo, dovuta a mero errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello a seguito di errate informazioni fornite dal ricorrente in merito alla notifica del titolo e alla decorrenza dei termini per impugnare;
3) la non applicabilità della sospensione del titolo originario, disposta dalla Corte d'Appello, alla parte della sentenza oggetto di correzione di errore materiale (relativa alla particella 254), in quanto non oggetto di impugnazione in sede di proposizione del primo gravame e, infatti, oggetto di separata impugnazione, successiva alla sospensione del titolo.
VII. Parte attrice ha depositato documentazione al fine di provare il decorso del termine breve per impugnare e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza prima della sospensione, sebbene la cancelleria non abbia rilasciato la relativa attestazione;
chiede, quindi, a codesto Giudice di accertare “d'ufficio” l'avvenuto passaggio in giudicato del titolo, affermando la definitività ed esecutività dello stesso nonostante la sospensione.
VIII. Giova rammentare che l'art. 623 c.p.c. configura un'ipotesi di sospensione necessaria dell'esecuzione, in caso di sospensione del titolo da parte del giudice della cognizione davanti a cui è impugnato il titolo esecutivo;
rientrano in questa ipotesi tutti i provvedimenti sospensivi emessi nella fase di gravame e, dunque, anche la sospensione disposta ai sensi dell'art.283 c.p.c. dal giudice di appello in pendenza del giudizio di secondo grado. La norma è espressione del principio generale secondo cui l'esecuzione forzata non può essere promossa, né proseguita in assenza di un titolo valido ed efficace, pertanto, ogniqualvolta il giudice della cognizione, davanti al quale
è impugnato il titolo esecutivo, disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, il processo di esecuzione promosso in virtù di quel titolo deve, necessariamente ovvero ope legis, essere sospeso. Infatti, “ La sospensione "esterna" dell'esecuzione di cui all'art. 623
c.p.c. non ha la medesima funzione cautelare, provvisoria e strumentale tipica della sospensione "interna" ex art. 624, comma 1, c.p.c., ma ha l'effetto, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e, quindi, di precludere il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., il quale colpisce
l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione ex art. 623 c.p.c..
Sez. 3 - , Ordinanza n. 8799 del 28/03/2023 (Rv. 667398 - 01). Ed ancora, “In caso di titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 cod. proc. civ. ad opera del giudice dell'impugnazione
- non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione, ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.”
Sez. 3, Sentenza n. 14048 del 04/06/2013 (Rv. 626698 - 01); “ I provvedimenti di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 373 c.p.c.) ovvero dell'esecuzione (ex art. 624 c.p.c.) impediscono la prosecuzione del processo esecutivo già in corso, ma lasciano inalterati gli effetti conservativi del pignoramento, non obbligando il creditore procedente a rinunciare agli atti del processo. ” Sez. 3 - , Ordinanza n. 17965 del 22/06/2023 (Rv. 668452 – 01).
IX. Pertanto, le ulteriori ragioni sostenute dall'attrice, indipendentemente dalla loro fondatezza o meno, non possono essere oggetto di alcuna valutazione in questa sede, poiché l'azione esecutiva al momento non può essere proseguita con il titolo azionato per effetto della sospensione di quest'ultimo.
X. Occorre, altresì, rilevare che l'indagine sulla tempestività del gravame, trattandosi di presupposto processuale dell'azione, è demandata al giudice d'appello; che la sospensione del titolo, provvisoriamente esecutivo, è avvenuta in sede cautelare in ragione dei presupposti di fumus e periculum;
che, dunque, in pendenza del giudizio di appello, la sentenza di primo grado non può dichiararsi definitiva ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Infine, la circostanza che la sentenza sia stata oggetto di correzione di errore materiale con provvedimento del 28.6.23, non influisce sulla sorte del titolo originario, infatti: “Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione
e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.”
Sez. 1 - , Ordinanza n. 17309 del 27/06/2025 (Rv. 675317 - 01).
XI. Alla luce delle superiori motivazioni, la domanda deve ritenersi infondata e va rigettata.
XII. Le spese devono essere compensate in quanto il convenuto vittorioso è rimasto contumace (Cfr. “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass.
Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).);
PQM
Il Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2890/24, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA la domanda;
COMPENSA le spese;
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 21.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Antonio Buggè