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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 398/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, OR
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4118/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15145/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi: - ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2012
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2016
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2018
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 TARI 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7901/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Con ricorso depositato con il mezzo telematico il 24 gennaio 2024, Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'atto di iscrizione ipotecaria n. 108677 del 10.02.2023, notificato a mezzo posta in data 17/08/2023, deducendo: -L'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (cartelle, ingiunzioni, avvisi di accertamento), eccependo che la notifica a mezzo pec sarebbe stata effettuata da indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri e che quella a mezzo posta per temporanea assenza del destinatario sarebbe manchevole della raccomandata informativa;
-La carenza del potere impositivo in capo alla SO.G.
E.T., non essendovi prova del trasferimento della legittimazione in capo alla suddetta società da parte del
Comune di Castellammare di Stabia, per avere il contratto stipulato tra le parti una durata quinquennale decorrente dal 06/06/2016, con scadenza il 06/06/2021; - La prescrizione dei crediti incorporati negli atti prodromici. Si costituiva in giudizio la SOGET SpA, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in ordine alle ingiunzioni di pagamento relative all'omesso versamento di canoni di locazione di fabbricato, stante la natura non tributaria del rapporto, rappresentando e documentando, per gli ulteriori atti prodromici relativi all'omesso versamento della TARI e della TARES, la regolare notifica degli stessi (v. accertamento per l'anno
2015 notificato il 04.12.2020 e accertamento per l'anno 2019 notificato il 09.12.2021), atti interruttivi del corso della prescrizione mai opposti, con conseguente definitività delle pretese ivi incorporate.
Rappresentava, altresì, l'infondatezza delle eccezioni di controparte in ordine alla mancata iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec del mittente, posto che l'indirizzo “Email_4 Email_5” risulta regolarmente registrato all'IPA, nonché in ordine al difetto di legittimazione della Soget, atteso che, con determinazione dirigenziale n. 35/21, veniva disposta l'estensione della durata del contratto sino al
29.08.2022 e, successivamente, sino al 31.12.2022, a causa del perdurare della situazione emergenziale dovuta alla situazione pandemica in atto (COVID-19) . Con memoria di replica il ricorrente contestava la regolarità delle notifiche di tutti gli atti prodromici ad eccezione dell'accertamento n. 404831210003129510 del 31.05.2021, relativo al mancato pagamento TARITARES anno 2019, notificato in data 09.12.2021.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15145/2024, resa in data 16 settembre 2024, depositata in data 5 novembre 2024, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti per fitti;
ha accolto per il resto e compensato le spese di lite.
4. Ha interposto appello la Ricorrente_1 S.p.A., Società_1 e Tributi sostenendo che la sua piena legittimazione attiva alla prosecuzione dell'attività di riscossione delle pendenze tributarie attivate prima del passaggio di consegne a Municipia spa in forza dei provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di Castellammare di Stabia. Ha precisato che la propria legittimazione attiva della Soget spa alla prosecuzione della riscossione delle liste di carico pendenti al 31.12.2022 trova riscontro in una lineare sequenza di provvedimenti amministrativi legittimamente emessi dall'Ente Impositore nelle more del passaggio di consegne con Municipia spa.
5. Si è costituito Resistente_1 che si è opposto all'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. E' giurisprudenza di questa Sezione che le doglianze concernenti l'attività della SOGET sono infondate, alla luce del lucido argomentare espresso nella sentenza emessa da questa CGT di Secondo Grado della
Campania n. 3464/2025, che opportunamente sono qui da riprendersi: «deve pure evidenziarsi come hanno ritenuto legittimata SOGET alla luce delle proroghe intervenute - proprio in relazione al Comune di
Castellammare di Stabia - plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn.
1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024, 27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del
19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23. Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a SOGET quanto al Comune di Castellammare di Stabia. Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio
2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma
6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla Soget anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. È di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesime condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da SOGET a MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'AN (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione
- Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara.
La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria
(Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a SOGET di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione. L'orientamento sostenuto dal contribuente non si confronta con tali argomenti che rendono legittimo l'esercizio del potere di Soget».
3. Né vi sono dubbi riguardo alla legittimazione in capo a Soget, la quale, come Società_1 e Tributi, è iscritta al n. 153 dell'Albo delle Fiscalità Locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e, quindi, quale società in possesso dei requisiti di legge e legittimamente svolge il servizio di riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali per il Comune di Castellammare di Stabia (Na), senza che possa questionarsi circa la legittimità della proroga stante piena competenza del Dirigente in materia di proroga dei contratti d'appalto.
4. Nella fattispecie per cui è causa si rileva che i crediti de quibus (TARI 2015 e TARI 2019) erano già stati oggetto di avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico.
5. Non resta che ad accogliere l'atto di appello e dichiarare legittime le riprese fiscali.
6. Spese e competenze del grado a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la regolarità l'iscrizione ipotecaria n. 108677 del 10.02.2023, notificato in data 17.08.2023 limitatamente ai tributi TARI 2015 e
TARI 2019
o Condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
TRONCONE FULVIO, OR
RICCIARDI ROBERTO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4118/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa - p.iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15145/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi: - ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2012
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2013
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2014
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2016
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2017
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 FITTI FABBRICAT 2018
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 TARI 2015
- ISCR IPOTECARIA n. 23067 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7901/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di primo grado ha così riassunto la vicenda oggetto di lite.
2. Con ricorso depositato con il mezzo telematico il 24 gennaio 2024, Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l'atto di iscrizione ipotecaria n. 108677 del 10.02.2023, notificato a mezzo posta in data 17/08/2023, deducendo: -L'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (cartelle, ingiunzioni, avvisi di accertamento), eccependo che la notifica a mezzo pec sarebbe stata effettuata da indirizzo diverso da quello risultante dai pubblici registri e che quella a mezzo posta per temporanea assenza del destinatario sarebbe manchevole della raccomandata informativa;
-La carenza del potere impositivo in capo alla SO.G.
E.T., non essendovi prova del trasferimento della legittimazione in capo alla suddetta società da parte del
Comune di Castellammare di Stabia, per avere il contratto stipulato tra le parti una durata quinquennale decorrente dal 06/06/2016, con scadenza il 06/06/2021; - La prescrizione dei crediti incorporati negli atti prodromici. Si costituiva in giudizio la SOGET SpA, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione in ordine alle ingiunzioni di pagamento relative all'omesso versamento di canoni di locazione di fabbricato, stante la natura non tributaria del rapporto, rappresentando e documentando, per gli ulteriori atti prodromici relativi all'omesso versamento della TARI e della TARES, la regolare notifica degli stessi (v. accertamento per l'anno
2015 notificato il 04.12.2020 e accertamento per l'anno 2019 notificato il 09.12.2021), atti interruttivi del corso della prescrizione mai opposti, con conseguente definitività delle pretese ivi incorporate.
Rappresentava, altresì, l'infondatezza delle eccezioni di controparte in ordine alla mancata iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo pec del mittente, posto che l'indirizzo “Email_4 Email_5” risulta regolarmente registrato all'IPA, nonché in ordine al difetto di legittimazione della Soget, atteso che, con determinazione dirigenziale n. 35/21, veniva disposta l'estensione della durata del contratto sino al
29.08.2022 e, successivamente, sino al 31.12.2022, a causa del perdurare della situazione emergenziale dovuta alla situazione pandemica in atto (COVID-19) . Con memoria di replica il ricorrente contestava la regolarità delle notifiche di tutti gli atti prodromici ad eccezione dell'accertamento n. 404831210003129510 del 31.05.2021, relativo al mancato pagamento TARITARES anno 2019, notificato in data 09.12.2021.
3. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 15145/2024, resa in data 16 settembre 2024, depositata in data 5 novembre 2024, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti per fitti;
ha accolto per il resto e compensato le spese di lite.
4. Ha interposto appello la Ricorrente_1 S.p.A., Società_1 e Tributi sostenendo che la sua piena legittimazione attiva alla prosecuzione dell'attività di riscossione delle pendenze tributarie attivate prima del passaggio di consegne a Municipia spa in forza dei provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di Castellammare di Stabia. Ha precisato che la propria legittimazione attiva della Soget spa alla prosecuzione della riscossione delle liste di carico pendenti al 31.12.2022 trova riscontro in una lineare sequenza di provvedimenti amministrativi legittimamente emessi dall'Ente Impositore nelle more del passaggio di consegne con Municipia spa.
5. Si è costituito Resistente_1 che si è opposto all'avverso dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
2. E' giurisprudenza di questa Sezione che le doglianze concernenti l'attività della SOGET sono infondate, alla luce del lucido argomentare espresso nella sentenza emessa da questa CGT di Secondo Grado della
Campania n. 3464/2025, che opportunamente sono qui da riprendersi: «deve pure evidenziarsi come hanno ritenuto legittimata SOGET alla luce delle proroghe intervenute - proprio in relazione al Comune di
Castellammare di Stabia - plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn.
1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024, 27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del
19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23. Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a SOGET quanto al Comune di Castellammare di Stabia. Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al 8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio
2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma
6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla Soget anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. È di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesime condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del 31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio 2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da SOGET a MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'AN (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione
- Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara.
La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria
(Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a SOGET di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già 'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione. L'orientamento sostenuto dal contribuente non si confronta con tali argomenti che rendono legittimo l'esercizio del potere di Soget».
3. Né vi sono dubbi riguardo alla legittimazione in capo a Soget, la quale, come Società_1 e Tributi, è iscritta al n. 153 dell'Albo delle Fiscalità Locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e, quindi, quale società in possesso dei requisiti di legge e legittimamente svolge il servizio di riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali per il Comune di Castellammare di Stabia (Na), senza che possa questionarsi circa la legittimità della proroga stante piena competenza del Dirigente in materia di proroga dei contratti d'appalto.
4. Nella fattispecie per cui è causa si rileva che i crediti de quibus (TARI 2015 e TARI 2019) erano già stati oggetto di avvisi di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico.
5. Non resta che ad accogliere l'atto di appello e dichiarare legittime le riprese fiscali.
6. Spese e competenze del grado a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
o Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta la regolarità l'iscrizione ipotecaria n. 108677 del 10.02.2023, notificato in data 17.08.2023 limitatamente ai tributi TARI 2015 e
TARI 2019
o Condanna la parte privata al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge.