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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6944/2017 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n.7, presso lo studio dell'Avv. Luca Perone, che li rappresenta e difende per procura apposta in calce all'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTI E
nata a [...]il30.05.1956, (C.F.: Controparte_1
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Corleone che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza parziale n. 14910/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 21.07.2017 e notificata il 19.09.2017– successione testamentaria –
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1
CONCLUSIONI PER LE PARTI APPELLANTI
[...]
: Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza non definitiva n. 14910/2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma, meglio descritta in epigrafe, accogliere il presente atto di appello e:
1. In via pregiudiziale e cautelare, ai sensi degli artt. 282 e 351 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti e dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata, respingere in toto la domanda attrice, accertando e dichiarando infondata la pretesa della CP_1
3. accertare e dare atto, inoltre, che il box contraddistinto al N.C.E.U. di Roma Capitale al foglio 262, part. 947, sub 38, indicato nella sentenza impugnata, costituisce bene immobile estraneo al presente giudizio;
4. conseguentemente, come già richiesto dalle parti con apposita istanza, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Roma di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione, eseguita in data 02.04.2012 – n. di registro particolare 26152 – registro generale 35042 – sul seguente immobile: “garage sito al piano seminterrato e distinto al N.C.E.U. foglio 262, n. 947, sub. 38, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 7, mq 32, rendita catastale € 59,50” e/o ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di annotare l'emananda sentenza con esonero di ogni sua responsabilità. Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA E APPELLANTE
INCIDENTALE : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria, rigettare il secondo e terzo motivo di appello poiché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare sul punto la sentenza impugnata. In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, Voglia confermare l'accoglimento della domanda attorea relativamente al capo B) dell'atto introduttivo e, per l'effetto dichiarare la titolarità, in capo all'appellata, del diritto di usufrutto ed abitazione sull'area destinata a box auto sito al piano seminterrato, con indicazione dei seguenti dati catastali così come emendati dalle parti in causa: N.C.E.U. foglio 263, n. 947, sub. 31, Z.C. 6, Cat. C/6, Mq. 32, Via R. Bracco n.22, P. S1, int. 10, Rendita
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Euro 59,50, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II di Roma di rettificare e/o cancellare l'originaria trascrizione dell'atto di citazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15 %.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 18.10.2017, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Roma,
[...]
n. 14910/2017, pubblicata in data 21.07.2017 e notificata il 19.09.2017, che, in accoglimento del capo B) della domanda, ha dichiarato la titolarità, in capo a
[...]
, del diritto di usufrutto e di abitazione sull'area destinata a box auto Controparte_1 sito al piano seminterrato N.C.E.U. foglio 263, n. 947, sub. 38 in Via R. Bracco n. 22 demandando ad una separata ordinanza per la decisione circa il diritto di uso e godimento del bene condominiale (domanda sub A), con l'attribuzione delle spese di lite.
La sentenza impugnata è stata emessa nel giudizio introdotto dall'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare che la stessa, Controparte_1 in quanto titolare del diritto di usufrutto e di abitazione dell'appartamento distinto con l'int. 9, è altresì titolare del diritto di godere ed utilizzare sia l'area destinata a box auto costituente locale magazzino situato al piano scantinato, sia l'area CP_3 destinata a box auto sita in Roma, Via Roberto Bracco n.22; di dichiarare che suddetti beni sono di pertinenza dell'immobile principale di cui è usufruttuaria con consequenziale reintegrazione della stessa nel possesso ovvero nella detenzione dei suddetti box, ordinando la cessazione delle molestie che le impediscono il pacifico godimento dei beni de qua;
di condannare e al Parte_1 Pt_1 Parte_2 risarcimento dei danni, con vittoria di spese. Al fine dell'accoglimento della domanda ha esposto che: Controparte_1
- a seguito del decesso del coniuge , in data 27.11.2008 si è aperta Persona_1 la di lui successione, regolata in forza di due testamenti olografi, rispettivamente dell' 8 ottobre 2001 e del 30 gennaio 2006, pubblicati il 2 aprile 2009, per atto del Notaio (Rep. n. 73084, Racc. n. 19002), con i quali il de cuius Per_2 aveva disposto di tutti i suoi averi in favore dei propri figli, e Parte_1
, e della moglie, (doc.1 l'atto di Parte_2 Controparte_1 citazione);
- in particolare, mediante il testamento olografo del 30 gennaio 2006, revocata ogni precedente disposizione non compatibile, così ha disposto : Lascio a mia moglie l'usufrutto della casa di Roma- Compito di e Parte_1 Pt_2 quello di commutare detto usufrutto con quello relativo all'usufrutto dell'appartamento al 3° piano. Lascio inoltre a mia moglie tutto il denaro liquido, compresa la mia liquidazione, che residuerà alla mia morte»;
- con l'atto del Notaio del 2.4.2009 sono stati pubblicati entrambi i Per_2 testamenti , con l'accettazione dell'eredità recante l'indicazione specifica dei beni mobili e immobili, ripartiti tra le parti;
- ai figli e , nominati eredi, sono stati Parte_1 Parte_2 attribuiti per la nuda proprietà: l'appartamento sito in Roma, Via Bracco n. 20 interno 7 e la cantina distinta con il numero 8; per la piena proprietà: il garage sito in Roma, alla Via Roberto Bracco n.22 distinto con il n. 38, la casa di civile abitazione con corte annessa e il relativo terreno di 1007 mq, ubicati in San
Felice Circeo;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 - alla coniuge, è stato attribuito, a titolo di legato, Controparte_1
“l'usufrutto delle porzioni immobiliari site in Roma, Via Bracco n.20, in particolare l'appartamento interno 7 e la cantina”, tutto il denaro liquido e l'intera liquidazione del de cuius;
- successivamente, in data 21.04.2009, ha trasferito ad Controparte_1
e , a titolo di PE (in adempimento a quanto Parte_1 Parte_2 raccomandato dal de cuius nel testamento) l'usufrutto sull'appartamento interno
7 di Via R. Bracco n. 20 e sulla cantina annessa a fronte del contestuale trasferimento, in suo favore, del diritto di usufrutto sull'appartamento interno 9 di Via R. Bracco n.20 con annessa cantina, già di proprietà dei figli (artt. 1 e 2 atto di PE);
- ai sensi dell'art.3 del medesimo contratto di PE del 21 aprile 2009, le parti, si davano reciprocamente atto che «Gli immobili in contratto si trasferiscono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le rispettive accessioni, adiacenza, pertinenze, servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dei fabbricati di cui fanno parte, nonché tutti i diritti
e gli obblighi derivanti dalle norme condominiali vigenti, nulla escluso o eccettuato».
Tanto premesso, ha dedotto che in forza del contratto di Controparte_1 PE con cui ha acquistato la piena titolarità del diritto di usufrutto della porzione immobiliare costituente appartamento interno 9 e di conseguenza in qualità di condomina del Condominio di Via Roberto Bracco n.20, ella ha acquistato , altresì, il diritto di godimento, sulle seguenti pertinenze dell'immobile principale sito in Roma,
Via R. Bracco n.20, int.9, ossia:
- area destinata a box condominiale, pertinenza del predetto immobile;
- area destinata a box auto, sita in Via R. Bracco n. 22, anch'esso pertinenza dell'appartamento oggetto del legato di usufrutto;
Ambedue i beni sottratti al suo godimento da parte dei figli del de cuius, che le impediscono di trarre dai medesimi beni ogni utilità che gli stessi possono dare.
e , nel costituirsi in giudizio, hanno contestato la domanda Parte_1 Parte_2 della attrice ritenendola infondata, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo, e nel merito, osservando che deve essere applicato il principio secondo il quale le pertinenze seguono il bene principale, ex art. 818 c.c., “se non è diversamente disposto”, evidenziando come il de cuius avrebbe chiaramente manifestato la sua volontà di escludere i box dal legato e, quindi, dalla PE.
A seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, entrambe le parti, mediante un'istanza congiunta in data 29.9.2015, hanno chiesto al
Tribunale di rimettere la causa sul ruolo avendo ravvisato la sussistenza di un errore materiale nell'atto introduttivo dell'attrice, la quale aveva erroneamente indicato “quale box collegato all'appartamento int. 9, il box distinto con il subalterno 38” in luogo del
“subalterno 31”. Il Tribunale di Roma, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, ha emesso una sentenza parziale, con la quale ha accolto la domanda attrice in relazione al capo B), riconoscendo a la titolarità del diritto di usufrutto e di Controparte_1 abitazione sull'area destinata a box auto sito al piano seminterrato. N.C.E.U.: foglio 263, n. 947, sub. 38, Via R. Bracco n. 22, int. 10, e per il resto della decisione, circa l'accertamento del diritto di uso e godimento del bene condominiale, rimettendo la causa sul ruolo con una separata ordinanza.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 Il Giudice ha ritenuto che in ordine al capo B della domanda attorea, diretta all'accertamento della sussistenza del diritto di usufrutto dell'attrice sull'area destinata a box auto, deve senz'altro condividersi l'asserto attoreo secondo cui in quanto titolare del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione sulla suddetta abitazione essa attrice estende il suo diritto anche alle pertinenze ex art. 817 CC oggetto di PE con gli odierni convenuti.
Con riferimento, invece, al capo A, ovverosia alla richiesta di Controparte_1 all' accertamento del diritto di uso e godimento del box condominiale, il
[...]
Tribunale evidenziandone la natura condominiale, essendo stato acquistato pro indiviso da altri soggetti unitamente al de cuius, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte all'acquisto in comunione del locale ad uso magazzino.
Circa, infine, la richiesta congiunta delle parti con cui hanno ravvisato la sussistenza di un errore materiale nell'atto introduttivo dell'attrice, la quale ha erroneamente indicato “quale box collegato all'appartamento int. 9, il box distinto con il subalterno 38” in luogo del “subalterno 31”, con richiesta di cancellazione della trascrizione al Conservatore, il Giudice ha rigettato l'istanza, rilevando la sua incompetenza a provvedere all'emissione dell'ordine alla Conservatoria della cancellazione di una trascrizione, eventualmente risultante effetto di un errore delle parti.
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza non definitiva n. 14910/2017 chiedendo, preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la sua riforma sulla base di quattro motivi e concludendo come in epigrafe.
Costituitasi nel giudizio di appello, ha chiesto il rigetto Controparte_1 del secondo e del terzo motivo di appello, con la conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata, proponendo autonomo appello incidentale, in adesione al primo e al quarto motivo di appello, relativo alla correzione del box auto indicato come pertinenza dell'appartamento n.
9. Avverso la sentenza definitiva n. 2119/2020 emessa dal Tribunale di Roma è stato proposto appello davanti ad una diversa sezione di questo ufficio, ma l'istanza di riunione è stata respinta con provvedimento dell'11.1.2024. Quindi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulla sentenza non definitiva, a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Devono essere esaminati preliminarmente il primo e il quarto motivo di appello, unitamente all'unico motivo di appello incidentale, in quanto parzialmente adesivo e sovrapponibile alle ragioni degli appellanti.
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha dichiarato la titolarità del diritto di usufrutto sul box n. 38, avendo
[...]
rinunciato alla domanda, con la richiesta di accertare il suo diritto sul Controparte_1 box n. 31. Ad avviso degli appellanti, il giudice di primo grado sarebbe incorso in una pronuncia viziata da extra petita, avendo disposto di un bene in relazione al quale non
è stata proposta domanda, peraltro con una inammissibile modifica della domanda originaria sanzionabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Con il quarto motivo gli appellanti impugnano il punto 12 della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la propria carenza di competenza sull'ordine di cancellazione della trascrizione, laddove il giudice non avrebbe considerato che il riferimento al box n. 38 è stato un mero errore materiale dell'attrice nell'atto introduttivo.
in adesione al primo e quarto motivo dell'appello Controparte_1 principale, ha proposto appello incidentale chiedendo l'accoglimento della domanda con cui per mero errore materiale è stato indicato il subalterno 38 anziché il 31 e conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, basata su un mero errore materiale.
I motivi devono essere accolti nei limiti di seguito indicati.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che le parti congiuntamente con istanza del 29.9.2015 hanno chiesto di rettificare l'indicazione del box 38 con il box
31, rilevando che la parte attrice è incorsa in un mero errore materiale, come tale emendabile dal giudice di appello.
Non è contestato, infatti, che il box 38 costituisca una pertinenza dell'appartamento n. 7, il cui diritto di usufrutto forma oggetto del legato del defunto in favore della coniuge, PEto con il diritto di usufrutto Persona_1 sull'appartamento n. 9, a cui accede il box n. 31. Tutte le difese e tutte le argomentazioni esposte da muovono dalla valorizzazione del Parte_3 vincolo pertinenziale con l'appartamento n. 9, di cui ha acquisito il diritto di usufrutto in conseguenza della PE formalizzata con atto del 21.9.2009, sicché risulta pienamente provata la sussistenza di una discrepanza tra la volizione e la espressione verbale della domanda avanzata dalla parte appellata nel giudizio di primo grado, discrepanza che merita di essere corretta, in adesione alle richieste degli appellanti principali e della parte appellata con il suo appello incidentale.
Tale pronuncia di accoglimento comporta il rigetto della eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ragione della dedotta novità della domanda del box n. 31 rispetto alla novità originaria. Eccezione che, per quanto esposta per la prima volta dagli appellanti nella comparsa conclusionale, può essere valutata per la officiosità e la doverosità del rilievo, che, peraltro, non ricorre nel caso in esame. Proprio sulla base di quanto sopra osservato circa la natura delle argomentazioni spese da emerge non soltanto l'intima Controparte_1 contraddizione logica tra il primo e il quarto motivo di appello, quanto, soprattutto, la stabilità della domanda originaria, tutta basata sulla deduzione del vincolo di pertinenzialità in relazione all'appartamento n. 9, a prescindere dalla indicazione numerica del box, bene in relazione al quale è richiesto l'accertamento del diritto di usufrutto e di godimento. Dall'accoglimento dell'istanza di correzione, oggetto tanto dell'appello principale tanto dell'appello incidentale, discende conseguenzialmente l'ordine di cancellazione, rivolto al Conservatore dei RR.II. di Roma ai sensi dell'art. 2668 c.c., dell'iscrizione della domanda giudiziale sul box n. 38, oggetto della disposta correzione materiale.
2.Il secondo e il terzo motivo di appello affrontano il cuore della questione controversa tra le parti, attinente all'estensione del diritto di usufrutto spettante a
[...]
sul box erroneamente indicato come il n. 38, ma in realtà distinto dal Controparte_1
n. 31.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato il punto 7 e 8 della sentenza, dove il Giudice ha dichiarato che il diritto di usufrutto dell'attrice si è esteso alle pertinenze, assumendo che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel fondare r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 la propria decisione sull'art. 818 c.c., senza avvedersi che la disposizione invocata prevede testualmente che “gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”. Ad avviso di e , tre atti acquisiti al giudizio, ossia 1) l'atto di Parte_1 Parte_2 pubblicazione del testamento 2) l'atto di accettazione del legato 3) l'atto di PE , esprimerebbero la volontà chiara di circoscrivere l'oggetto del legato e della PE, al solo appartamento e alla cantina, escludendo il box, poiché in nessuno di questi atti vi sarebbe menzione e riferimento al box oggetto di controversia, essendo esplicita ed inequivocabile la volontà di tutte le parti di tenere fuori dagli atti i box.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla rinuncia alle eccezioni effettuata per atto pubblico dall'attrice, in quanto l'iniziativa giudiziaria di Controparte_1 sarebbe in contrasto con l'atto di accettazione dell'eredità nel quale aveva dichiarato totale adesione al testamento, rinunciando a qualsiasi eccezione e riserva ad ogni azione di riduzione nei confronti degli eredi, sicché il Giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per avervi l'attrice rinunciato per atto pubblico.
I motivi non possono essere accolti, poiché non sono fondati.
La controversia ruota attorno alla definizione e al conseguente accertamento del vincolo pertinenziale che legherebbe l'appartamento segnalato con l'int. n. 9 con il box n. 31, determinando l'estensione del diritto di usufrutto e di godimento del bene. Ad avviso degli appellanti gli atti di causa esprimerebbero la volontà contraria al trasferimento sul box dei medesimi diritti relativi all'appartamento, come acquisiti in capo alla coniuge del de cuius. A tal fine viene valorizzato il testamento del'8.10.2001 nel quale , disponendo dell'usufrutto sull'appartamento n. 7 e sulla annessa cantina , il de cuius aveva espressamente riservato ai figli la piena proprietà del box n. 38, pertinenza dell'appartamento n.
7. Da ciò la deduzione di una volontà del de cuius di eccettuare i box dalla auspicata PE del diritto di usufrutto oggetto di legato con il godimento dell'appartamento n. 9 di proprietà dei figli e già casa familiare. Tale ricostruzione delle vicende di causa non può essere accolta.
Va rilevato, preliminarmente, che le argomentazioni esposte dagli appellanti per censurare la sentenza impugnata non valgono a contestare l'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra l'appartamento int. 9 e il box n. 31(esattamente indicato in virtù della accolta correzione), vincolo che risulta pienamente provato dagli atti causa.
Forma oggetto di una consolidata giurisprudenza di legittimità la regola secondo cui 'Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso' (Cass., sez. I, 13.11.2009 n. 24104; Cass., sez. II, 28.3.2012 n. 4976).
Ambedue i requisiti integranti il vincolo di pertinenzialità risultano pienamente provati sulla base della documentazione in atti.
Come rilevato anche nella sentenza impugnata, con atto di compravendita redatto in data 23.11.1972 dal Notaio (rep. 18795-racc.1643) il de cuius acquistò Persona_3 il box auto in corso di accatastamento al N.C.E.U. come da scheda n. 0821824 registrata il 16.7.1971 al n. 61551 assieme all'appartamento contraddistinto con interno 9 e alla cantina n. 9 (doc. 6 del fascicolo di primo grado ricostruito dalla parte appellata).
Ciò posto, è altrettanto consolidato il principio per il quale gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel trasferimento dei r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 diritti sul bene stesso, anche nel caso di mancata espressa indicazione, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (Cass., 22.4.2022 n. 12866;
Cass., sez. I, 13.11.2009 n. 24104). Per saggiare la resistenza di tali principi al caso in esame, va precisato che l'acquisto del diritto di usufrutto e di abitazione da parte di Controparte_1 sull'appartamento n. 9 deriva esclusivamente dall'atto di PE del 21.4.2009 del Notaio (rep. n. 73102 racc. 19015). Per_2
Tale atto di PE, avente ad oggetto il diritto di usufrutto sull'appartamento n. 7 e sulla cantina, oggetto di legato in favore di e il Controparte_1 corrispondente diritto di usufrutto sull'appartamento n. 9 di proprietà dei figli e (doc. 4 del fascicolo di primo grado ricostruito Parte_1 Parte_2 dall'appellata) non contiene alcuna clausola che esclude l'estensione alle pertinenze del diritto di godimento trasferito alla appellata. Al contrario, la richiamata regola generale basata sul combinato disposto degli artt. 817 e 818 c.c., prevede che la relazione pertinenziale fra due cose determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli effetti degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all'atto concernente la cosa principale, ovvero da questo risulti espressamente la volontà del proprietario di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso (Cass. Sez. II, 18.1.2022, n. 1471).
In virtù di tale regola, deve ritenersi che il trasferimento per atto tra vivi della proprietà dell'appartamento n. 9 da ai figli sia stato esteso alle Parte_4 pertinenze e che tali pertinenze abbiano formato oggetto del trasferimento del diritto di usufrutto per effetto della PE. Tanto più che la regola generale, lungi dall'essere smentita, è ribadita e confermata dalla clausola contenuta nell'art. 3 dell'atto di PE, ove si legge che «Gli immobili in contratto si trasferiscono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le rispettive accessioni, adiacenza, pertinenze, servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dei fabbricati di cui fanno parte, nonché tutti
i diritti e gli obblighi derivanti dalle norme condominiali vigenti, nulla escluso o eccettuato».
Clausola ovviamente riferita ad entrambe le parti PEnti, la quale, tuttavia, mentre non determina alcuna estensione per il diritto di godimento degli appellanti sul box n. 38, oggetto di separata disposizione testamentaria da parte del de cuius, con l'attribuzione ad essi della piena proprietà, vale ad estendere il diritto di godimento della parte appellata sul box n. 31, in virtù dell'accertato vincolo pertinenziale e in difetto di disposizioni contrarie. Né gli atti enumerati dagli appellanti come prova di una volontà contraria possono valere a tal fine. Non l'atto di PE che, come si è sopra motivato, non smentisce ma conferma gli effetti del vincolo di pertinenzialità; non il verbale di pubblicazione dei testamenti olografi ed accettazione dell'eredità del 2.4.2009 del Notaio (doc. 2 del Per_2 fascicolo di primo grado ricostruito), dal quale risulta soltanto l'esclusione dal legato del diritto di usufrutto sul box n. 38 attribuito in piena proprietà ai figli, ma non si dispone dei diritti sul box n. 31, trattandosi di un bene che non fa più parte del patrimonio del de cuius, essendo stato ceduto in vita ai figli;
non dall'atto di accettazione del legato, di acquiescenza e di rinuncia all'azione di riduzione del 21.4.2009, dal momento che l'azione di mira all'esecuzione Controparte_1 dell'atto di PE e non all'impugnativa del testamento e del legato istituito a suo favore, con il quale, come si è detto, nulla poteva disporsi in ordine al box n. 31 .
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Per quanto esposto, i motivi di appello secondo e terzo devono essere respinti, con la conferma per la parte con essi censurati, della sentenza impugnata.
3. In ragione della prevalente soccombenza, gli appellanti, in solido, devono essere condannati a rifondere l'appellata delle spese di lite, Controparte_1 secondo i parametri corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del
13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dispone la correzione della sentenza n. 14910/2017 emessa dal tribunale di Roma, con l'indicazione dei seguenti dati catastali riferiti al box oggetto di contesa: N.C.E.U. foglio 263, n. 947, sub. 31, Z.C. 6, Cat. C/6, Mq. 32, Via R. Bracco n.22, P.
S1, int. 10, Rendita Euro 59,50;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II di Roma di cancellare l'originaria trascrizione dell'atto di citazione;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 20.2.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6944/2017 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n.7, presso lo studio dell'Avv. Luca Perone, che li rappresenta e difende per procura apposta in calce all'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTI E
nata a [...]il30.05.1956, (C.F.: Controparte_1
, C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carlo Felice n. 103, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Corleone che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza parziale n. 14910/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 21.07.2017 e notificata il 19.09.2017– successione testamentaria –
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1
CONCLUSIONI PER LE PARTI APPELLANTI
[...]
: Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza non definitiva n. 14910/2017, emessa dal Tribunale Civile di Roma, meglio descritta in epigrafe, accogliere il presente atto di appello e:
1. In via pregiudiziale e cautelare, ai sensi degli artt. 282 e 351 c.p.c., sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti e dedotti nel presente atto;
2. in via principale e nel merito, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza impugnata, respingere in toto la domanda attrice, accertando e dichiarando infondata la pretesa della CP_1
3. accertare e dare atto, inoltre, che il box contraddistinto al N.C.E.U. di Roma Capitale al foglio 262, part. 947, sub 38, indicato nella sentenza impugnata, costituisce bene immobile estraneo al presente giudizio;
4. conseguentemente, come già richiesto dalle parti con apposita istanza, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Roma di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione, eseguita in data 02.04.2012 – n. di registro particolare 26152 – registro generale 35042 – sul seguente immobile: “garage sito al piano seminterrato e distinto al N.C.E.U. foglio 262, n. 947, sub. 38, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 7, mq 32, rendita catastale € 59,50” e/o ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di annotare l'emananda sentenza con esonero di ogni sua responsabilità. Vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA E APPELLANTE
INCIDENTALE : Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, senza che ciò implichi accettazione del contraddittorio, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria, rigettare il secondo e terzo motivo di appello poiché infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare sul punto la sentenza impugnata. In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza appellata, Voglia confermare l'accoglimento della domanda attorea relativamente al capo B) dell'atto introduttivo e, per l'effetto dichiarare la titolarità, in capo all'appellata, del diritto di usufrutto ed abitazione sull'area destinata a box auto sito al piano seminterrato, con indicazione dei seguenti dati catastali così come emendati dalle parti in causa: N.C.E.U. foglio 263, n. 947, sub. 31, Z.C. 6, Cat. C/6, Mq. 32, Via R. Bracco n.22, P. S1, int. 10, Rendita
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 Euro 59,50, con conseguente ordine al competente Conservatore dei RR.II di Roma di rettificare e/o cancellare l'originaria trascrizione dell'atto di citazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali pari al 15 %.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 18.10.2017, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza non definitiva del Tribunale Ordinario di Roma,
[...]
n. 14910/2017, pubblicata in data 21.07.2017 e notificata il 19.09.2017, che, in accoglimento del capo B) della domanda, ha dichiarato la titolarità, in capo a
[...]
, del diritto di usufrutto e di abitazione sull'area destinata a box auto Controparte_1 sito al piano seminterrato N.C.E.U. foglio 263, n. 947, sub. 38 in Via R. Bracco n. 22 demandando ad una separata ordinanza per la decisione circa il diritto di uso e godimento del bene condominiale (domanda sub A), con l'attribuzione delle spese di lite.
La sentenza impugnata è stata emessa nel giudizio introdotto dall'atto di citazione con cui ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare che la stessa, Controparte_1 in quanto titolare del diritto di usufrutto e di abitazione dell'appartamento distinto con l'int. 9, è altresì titolare del diritto di godere ed utilizzare sia l'area destinata a box auto costituente locale magazzino situato al piano scantinato, sia l'area CP_3 destinata a box auto sita in Roma, Via Roberto Bracco n.22; di dichiarare che suddetti beni sono di pertinenza dell'immobile principale di cui è usufruttuaria con consequenziale reintegrazione della stessa nel possesso ovvero nella detenzione dei suddetti box, ordinando la cessazione delle molestie che le impediscono il pacifico godimento dei beni de qua;
di condannare e al Parte_1 Pt_1 Parte_2 risarcimento dei danni, con vittoria di spese. Al fine dell'accoglimento della domanda ha esposto che: Controparte_1
- a seguito del decesso del coniuge , in data 27.11.2008 si è aperta Persona_1 la di lui successione, regolata in forza di due testamenti olografi, rispettivamente dell' 8 ottobre 2001 e del 30 gennaio 2006, pubblicati il 2 aprile 2009, per atto del Notaio (Rep. n. 73084, Racc. n. 19002), con i quali il de cuius Per_2 aveva disposto di tutti i suoi averi in favore dei propri figli, e Parte_1
, e della moglie, (doc.1 l'atto di Parte_2 Controparte_1 citazione);
- in particolare, mediante il testamento olografo del 30 gennaio 2006, revocata ogni precedente disposizione non compatibile, così ha disposto : Lascio a mia moglie l'usufrutto della casa di Roma- Compito di e Parte_1 Pt_2 quello di commutare detto usufrutto con quello relativo all'usufrutto dell'appartamento al 3° piano. Lascio inoltre a mia moglie tutto il denaro liquido, compresa la mia liquidazione, che residuerà alla mia morte»;
- con l'atto del Notaio del 2.4.2009 sono stati pubblicati entrambi i Per_2 testamenti , con l'accettazione dell'eredità recante l'indicazione specifica dei beni mobili e immobili, ripartiti tra le parti;
- ai figli e , nominati eredi, sono stati Parte_1 Parte_2 attribuiti per la nuda proprietà: l'appartamento sito in Roma, Via Bracco n. 20 interno 7 e la cantina distinta con il numero 8; per la piena proprietà: il garage sito in Roma, alla Via Roberto Bracco n.22 distinto con il n. 38, la casa di civile abitazione con corte annessa e il relativo terreno di 1007 mq, ubicati in San
Felice Circeo;
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 - alla coniuge, è stato attribuito, a titolo di legato, Controparte_1
“l'usufrutto delle porzioni immobiliari site in Roma, Via Bracco n.20, in particolare l'appartamento interno 7 e la cantina”, tutto il denaro liquido e l'intera liquidazione del de cuius;
- successivamente, in data 21.04.2009, ha trasferito ad Controparte_1
e , a titolo di PE (in adempimento a quanto Parte_1 Parte_2 raccomandato dal de cuius nel testamento) l'usufrutto sull'appartamento interno
7 di Via R. Bracco n. 20 e sulla cantina annessa a fronte del contestuale trasferimento, in suo favore, del diritto di usufrutto sull'appartamento interno 9 di Via R. Bracco n.20 con annessa cantina, già di proprietà dei figli (artt. 1 e 2 atto di PE);
- ai sensi dell'art.3 del medesimo contratto di PE del 21 aprile 2009, le parti, si davano reciprocamente atto che «Gli immobili in contratto si trasferiscono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le rispettive accessioni, adiacenza, pertinenze, servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dei fabbricati di cui fanno parte, nonché tutti i diritti
e gli obblighi derivanti dalle norme condominiali vigenti, nulla escluso o eccettuato».
Tanto premesso, ha dedotto che in forza del contratto di Controparte_1 PE con cui ha acquistato la piena titolarità del diritto di usufrutto della porzione immobiliare costituente appartamento interno 9 e di conseguenza in qualità di condomina del Condominio di Via Roberto Bracco n.20, ella ha acquistato , altresì, il diritto di godimento, sulle seguenti pertinenze dell'immobile principale sito in Roma,
Via R. Bracco n.20, int.9, ossia:
- area destinata a box condominiale, pertinenza del predetto immobile;
- area destinata a box auto, sita in Via R. Bracco n. 22, anch'esso pertinenza dell'appartamento oggetto del legato di usufrutto;
Ambedue i beni sottratti al suo godimento da parte dei figli del de cuius, che le impediscono di trarre dai medesimi beni ogni utilità che gli stessi possono dare.
e , nel costituirsi in giudizio, hanno contestato la domanda Parte_1 Parte_2 della attrice ritenendola infondata, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo, e nel merito, osservando che deve essere applicato il principio secondo il quale le pertinenze seguono il bene principale, ex art. 818 c.c., “se non è diversamente disposto”, evidenziando come il de cuius avrebbe chiaramente manifestato la sua volontà di escludere i box dal legato e, quindi, dalla PE.
A seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, entrambe le parti, mediante un'istanza congiunta in data 29.9.2015, hanno chiesto al
Tribunale di rimettere la causa sul ruolo avendo ravvisato la sussistenza di un errore materiale nell'atto introduttivo dell'attrice, la quale aveva erroneamente indicato “quale box collegato all'appartamento int. 9, il box distinto con il subalterno 38” in luogo del
“subalterno 31”. Il Tribunale di Roma, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al fine di consentire il tentativo di conciliazione, conclusosi con esito negativo, ha emesso una sentenza parziale, con la quale ha accolto la domanda attrice in relazione al capo B), riconoscendo a la titolarità del diritto di usufrutto e di Controparte_1 abitazione sull'area destinata a box auto sito al piano seminterrato. N.C.E.U.: foglio 263, n. 947, sub. 38, Via R. Bracco n. 22, int. 10, e per il resto della decisione, circa l'accertamento del diritto di uso e godimento del bene condominiale, rimettendo la causa sul ruolo con una separata ordinanza.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 Il Giudice ha ritenuto che in ordine al capo B della domanda attorea, diretta all'accertamento della sussistenza del diritto di usufrutto dell'attrice sull'area destinata a box auto, deve senz'altro condividersi l'asserto attoreo secondo cui in quanto titolare del diritto di usufrutto e del diritto di abitazione sulla suddetta abitazione essa attrice estende il suo diritto anche alle pertinenze ex art. 817 CC oggetto di PE con gli odierni convenuti.
Con riferimento, invece, al capo A, ovverosia alla richiesta di Controparte_1 all' accertamento del diritto di uso e godimento del box condominiale, il
[...]
Tribunale evidenziandone la natura condominiale, essendo stato acquistato pro indiviso da altri soggetti unitamente al de cuius, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte all'acquisto in comunione del locale ad uso magazzino.
Circa, infine, la richiesta congiunta delle parti con cui hanno ravvisato la sussistenza di un errore materiale nell'atto introduttivo dell'attrice, la quale ha erroneamente indicato “quale box collegato all'appartamento int. 9, il box distinto con il subalterno 38” in luogo del “subalterno 31”, con richiesta di cancellazione della trascrizione al Conservatore, il Giudice ha rigettato l'istanza, rilevando la sua incompetenza a provvedere all'emissione dell'ordine alla Conservatoria della cancellazione di una trascrizione, eventualmente risultante effetto di un errore delle parti.
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza non definitiva n. 14910/2017 chiedendo, preliminarmente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la sua riforma sulla base di quattro motivi e concludendo come in epigrafe.
Costituitasi nel giudizio di appello, ha chiesto il rigetto Controparte_1 del secondo e del terzo motivo di appello, con la conseguente conferma sul punto della sentenza impugnata, proponendo autonomo appello incidentale, in adesione al primo e al quarto motivo di appello, relativo alla correzione del box auto indicato come pertinenza dell'appartamento n.
9. Avverso la sentenza definitiva n. 2119/2020 emessa dal Tribunale di Roma è stato proposto appello davanti ad una diversa sezione di questo ufficio, ma l'istanza di riunione è stata respinta con provvedimento dell'11.1.2024. Quindi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulla sentenza non definitiva, a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Devono essere esaminati preliminarmente il primo e il quarto motivo di appello, unitamente all'unico motivo di appello incidentale, in quanto parzialmente adesivo e sovrapponibile alle ragioni degli appellanti.
Con il primo motivo, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha dichiarato la titolarità del diritto di usufrutto sul box n. 38, avendo
[...]
rinunciato alla domanda, con la richiesta di accertare il suo diritto sul Controparte_1 box n. 31. Ad avviso degli appellanti, il giudice di primo grado sarebbe incorso in una pronuncia viziata da extra petita, avendo disposto di un bene in relazione al quale non
è stata proposta domanda, peraltro con una inammissibile modifica della domanda originaria sanzionabile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Con il quarto motivo gli appellanti impugnano il punto 12 della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la propria carenza di competenza sull'ordine di cancellazione della trascrizione, laddove il giudice non avrebbe considerato che il riferimento al box n. 38 è stato un mero errore materiale dell'attrice nell'atto introduttivo.
in adesione al primo e quarto motivo dell'appello Controparte_1 principale, ha proposto appello incidentale chiedendo l'accoglimento della domanda con cui per mero errore materiale è stato indicato il subalterno 38 anziché il 31 e conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, basata su un mero errore materiale.
I motivi devono essere accolti nei limiti di seguito indicati.
Risulta dagli atti del giudizio di primo grado che le parti congiuntamente con istanza del 29.9.2015 hanno chiesto di rettificare l'indicazione del box 38 con il box
31, rilevando che la parte attrice è incorsa in un mero errore materiale, come tale emendabile dal giudice di appello.
Non è contestato, infatti, che il box 38 costituisca una pertinenza dell'appartamento n. 7, il cui diritto di usufrutto forma oggetto del legato del defunto in favore della coniuge, PEto con il diritto di usufrutto Persona_1 sull'appartamento n. 9, a cui accede il box n. 31. Tutte le difese e tutte le argomentazioni esposte da muovono dalla valorizzazione del Parte_3 vincolo pertinenziale con l'appartamento n. 9, di cui ha acquisito il diritto di usufrutto in conseguenza della PE formalizzata con atto del 21.9.2009, sicché risulta pienamente provata la sussistenza di una discrepanza tra la volizione e la espressione verbale della domanda avanzata dalla parte appellata nel giudizio di primo grado, discrepanza che merita di essere corretta, in adesione alle richieste degli appellanti principali e della parte appellata con il suo appello incidentale.
Tale pronuncia di accoglimento comporta il rigetto della eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in ragione della dedotta novità della domanda del box n. 31 rispetto alla novità originaria. Eccezione che, per quanto esposta per la prima volta dagli appellanti nella comparsa conclusionale, può essere valutata per la officiosità e la doverosità del rilievo, che, peraltro, non ricorre nel caso in esame. Proprio sulla base di quanto sopra osservato circa la natura delle argomentazioni spese da emerge non soltanto l'intima Controparte_1 contraddizione logica tra il primo e il quarto motivo di appello, quanto, soprattutto, la stabilità della domanda originaria, tutta basata sulla deduzione del vincolo di pertinenzialità in relazione all'appartamento n. 9, a prescindere dalla indicazione numerica del box, bene in relazione al quale è richiesto l'accertamento del diritto di usufrutto e di godimento. Dall'accoglimento dell'istanza di correzione, oggetto tanto dell'appello principale tanto dell'appello incidentale, discende conseguenzialmente l'ordine di cancellazione, rivolto al Conservatore dei RR.II. di Roma ai sensi dell'art. 2668 c.c., dell'iscrizione della domanda giudiziale sul box n. 38, oggetto della disposta correzione materiale.
2.Il secondo e il terzo motivo di appello affrontano il cuore della questione controversa tra le parti, attinente all'estensione del diritto di usufrutto spettante a
[...]
sul box erroneamente indicato come il n. 38, ma in realtà distinto dal Controparte_1
n. 31.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno impugnato il punto 7 e 8 della sentenza, dove il Giudice ha dichiarato che il diritto di usufrutto dell'attrice si è esteso alle pertinenze, assumendo che il Tribunale di primo grado avrebbe errato nel fondare r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 la propria decisione sull'art. 818 c.c., senza avvedersi che la disposizione invocata prevede testualmente che “gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto”. Ad avviso di e , tre atti acquisiti al giudizio, ossia 1) l'atto di Parte_1 Parte_2 pubblicazione del testamento 2) l'atto di accettazione del legato 3) l'atto di PE , esprimerebbero la volontà chiara di circoscrivere l'oggetto del legato e della PE, al solo appartamento e alla cantina, escludendo il box, poiché in nessuno di questi atti vi sarebbe menzione e riferimento al box oggetto di controversia, essendo esplicita ed inequivocabile la volontà di tutte le parti di tenere fuori dagli atti i box.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla rinuncia alle eccezioni effettuata per atto pubblico dall'attrice, in quanto l'iniziativa giudiziaria di Controparte_1 sarebbe in contrasto con l'atto di accettazione dell'eredità nel quale aveva dichiarato totale adesione al testamento, rinunciando a qualsiasi eccezione e riserva ad ogni azione di riduzione nei confronti degli eredi, sicché il Giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda per avervi l'attrice rinunciato per atto pubblico.
I motivi non possono essere accolti, poiché non sono fondati.
La controversia ruota attorno alla definizione e al conseguente accertamento del vincolo pertinenziale che legherebbe l'appartamento segnalato con l'int. n. 9 con il box n. 31, determinando l'estensione del diritto di usufrutto e di godimento del bene. Ad avviso degli appellanti gli atti di causa esprimerebbero la volontà contraria al trasferimento sul box dei medesimi diritti relativi all'appartamento, come acquisiti in capo alla coniuge del de cuius. A tal fine viene valorizzato il testamento del'8.10.2001 nel quale , disponendo dell'usufrutto sull'appartamento n. 7 e sulla annessa cantina , il de cuius aveva espressamente riservato ai figli la piena proprietà del box n. 38, pertinenza dell'appartamento n.
7. Da ciò la deduzione di una volontà del de cuius di eccettuare i box dalla auspicata PE del diritto di usufrutto oggetto di legato con il godimento dell'appartamento n. 9 di proprietà dei figli e già casa familiare. Tale ricostruzione delle vicende di causa non può essere accolta.
Va rilevato, preliminarmente, che le argomentazioni esposte dagli appellanti per censurare la sentenza impugnata non valgono a contestare l'esistenza del vincolo di pertinenzialità tra l'appartamento int. 9 e il box n. 31(esattamente indicato in virtù della accolta correzione), vincolo che risulta pienamente provato dagli atti causa.
Forma oggetto di una consolidata giurisprudenza di legittimità la regola secondo cui 'Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso' (Cass., sez. I, 13.11.2009 n. 24104; Cass., sez. II, 28.3.2012 n. 4976).
Ambedue i requisiti integranti il vincolo di pertinenzialità risultano pienamente provati sulla base della documentazione in atti.
Come rilevato anche nella sentenza impugnata, con atto di compravendita redatto in data 23.11.1972 dal Notaio (rep. 18795-racc.1643) il de cuius acquistò Persona_3 il box auto in corso di accatastamento al N.C.E.U. come da scheda n. 0821824 registrata il 16.7.1971 al n. 61551 assieme all'appartamento contraddistinto con interno 9 e alla cantina n. 9 (doc. 6 del fascicolo di primo grado ricostruito dalla parte appellata).
Ciò posto, è altrettanto consolidato il principio per il quale gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel trasferimento dei r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7 diritti sul bene stesso, anche nel caso di mancata espressa indicazione, essendo necessaria un'espressa volontà contraria per escluderli (Cass., 22.4.2022 n. 12866;
Cass., sez. I, 13.11.2009 n. 24104). Per saggiare la resistenza di tali principi al caso in esame, va precisato che l'acquisto del diritto di usufrutto e di abitazione da parte di Controparte_1 sull'appartamento n. 9 deriva esclusivamente dall'atto di PE del 21.4.2009 del Notaio (rep. n. 73102 racc. 19015). Per_2
Tale atto di PE, avente ad oggetto il diritto di usufrutto sull'appartamento n. 7 e sulla cantina, oggetto di legato in favore di e il Controparte_1 corrispondente diritto di usufrutto sull'appartamento n. 9 di proprietà dei figli e (doc. 4 del fascicolo di primo grado ricostruito Parte_1 Parte_2 dall'appellata) non contiene alcuna clausola che esclude l'estensione alle pertinenze del diritto di godimento trasferito alla appellata. Al contrario, la richiamata regola generale basata sul combinato disposto degli artt. 817 e 818 c.c., prevede che la relazione pertinenziale fra due cose determina automaticamente l'estensione alla pertinenza degli effetti degli atti o rapporti giuridici aventi ad oggetto la cosa principale, salvo che il rapporto strumentale sia cessato anteriormente all'atto concernente la cosa principale, ovvero da questo risulti espressamente la volontà del proprietario di escludere la pertinenza come oggetto dello stesso (Cass. Sez. II, 18.1.2022, n. 1471).
In virtù di tale regola, deve ritenersi che il trasferimento per atto tra vivi della proprietà dell'appartamento n. 9 da ai figli sia stato esteso alle Parte_4 pertinenze e che tali pertinenze abbiano formato oggetto del trasferimento del diritto di usufrutto per effetto della PE. Tanto più che la regola generale, lungi dall'essere smentita, è ribadita e confermata dalla clausola contenuta nell'art. 3 dell'atto di PE, ove si legge che «Gli immobili in contratto si trasferiscono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le rispettive accessioni, adiacenza, pertinenze, servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti, con la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni dei fabbricati di cui fanno parte, nonché tutti
i diritti e gli obblighi derivanti dalle norme condominiali vigenti, nulla escluso o eccettuato».
Clausola ovviamente riferita ad entrambe le parti PEnti, la quale, tuttavia, mentre non determina alcuna estensione per il diritto di godimento degli appellanti sul box n. 38, oggetto di separata disposizione testamentaria da parte del de cuius, con l'attribuzione ad essi della piena proprietà, vale ad estendere il diritto di godimento della parte appellata sul box n. 31, in virtù dell'accertato vincolo pertinenziale e in difetto di disposizioni contrarie. Né gli atti enumerati dagli appellanti come prova di una volontà contraria possono valere a tal fine. Non l'atto di PE che, come si è sopra motivato, non smentisce ma conferma gli effetti del vincolo di pertinenzialità; non il verbale di pubblicazione dei testamenti olografi ed accettazione dell'eredità del 2.4.2009 del Notaio (doc. 2 del Per_2 fascicolo di primo grado ricostruito), dal quale risulta soltanto l'esclusione dal legato del diritto di usufrutto sul box n. 38 attribuito in piena proprietà ai figli, ma non si dispone dei diritti sul box n. 31, trattandosi di un bene che non fa più parte del patrimonio del de cuius, essendo stato ceduto in vita ai figli;
non dall'atto di accettazione del legato, di acquiescenza e di rinuncia all'azione di riduzione del 21.4.2009, dal momento che l'azione di mira all'esecuzione Controparte_1 dell'atto di PE e non all'impugnativa del testamento e del legato istituito a suo favore, con il quale, come si è detto, nulla poteva disporsi in ordine al box n. 31 .
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 8 Per quanto esposto, i motivi di appello secondo e terzo devono essere respinti, con la conferma per la parte con essi censurati, della sentenza impugnata.
3. In ragione della prevalente soccombenza, gli appellanti, in solido, devono essere condannati a rifondere l'appellata delle spese di lite, Controparte_1 secondo i parametri corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del
13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione).
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dispone la correzione della sentenza n. 14910/2017 emessa dal tribunale di Roma, con l'indicazione dei seguenti dati catastali riferiti al box oggetto di contesa: N.C.E.U. foglio 263, n. 947, sub. 31, Z.C. 6, Cat. C/6, Mq. 32, Via R. Bracco n.22, P.
S1, int. 10, Rendita Euro 59,50;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II di Roma di cancellare l'originaria trascrizione dell'atto di citazione;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma in data 20.2.2025
La PRESIDENTE rel.
Franca MANGANO
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 9