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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Napoli Nord, n. 4130/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024,
iscritto al n. 1620/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Franzese (codice fiscale
[...]
) -appellante- C.F._2
E
2
la (già (codice fiscale Controparte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
-appellata-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per l'udienza del 30 settembre 2025, notificato il 4 aprile 2025 nei confronti della Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, proponeva appello avverso la sentenza Parte_1
emessa dal Tribunale di Napoli Nord, n. n. 4130/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024.
Non si costituiva la parte appellata.
Alla prima udienza, il 2 ottobre 2025, celebrata innanzi al
Consigliere Istruttore, secondo le modalità dell'udienza cartolare, in trattazione scritta le parti non comparivano (recte non depositavano note di trattazione scritta) e la causa veniva rinviata all' udienza del
16 ottobre 2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181
– 352 c.p.c..
Parimenti a tale udienza nessuno compariva. La causa è stata pertanto riservata in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo.
All'udienza del 2 ottobre 2025 (come detto) - poi rinviata ai sensi degli artt. 181 – 352 c.p.c. al 16 ottobre 2025 - le parti non comparivano.
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Pertanto, attesa la persistente assenza delle parti, all'udienza del 16 ottobre 2025 sono appunto maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2021, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con atto Parte_1
di citazione per l'udienza del 30 settembre 2025, notificato il 4 aprile
2025, nei confronti della (già Controparte_1 CP_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, n.
[...]
4130/2024, pubblicata il 10 ottobre 2024, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 17 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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