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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 27/05/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3294/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294/2018 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Prato, via San Giorgio, 31, presso lo studio C.F._2 dell'Avvocato Carlo Ciabatti ATTORI IN OPPOSIZIONE A D.I. contro
(P.IVA , con sede in sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Prato, Via Mino da Fiesole. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, 4, presso lo studio dell'Avvocato Sabrina Paoli
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagamento retta rsa
CONCLUSIONI
Per i IG.ri e (come da nota di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositata in pct il 28/11/2024): “ Voglia il Tribunale di Prato, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli esponenti, ritenuta la fondatezza delle deduzioni ed eccezioni offerte, all'esito dell'istruttoria svolta, in via preliminare, ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi, disponendone l'ammissione, sempre in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 1094/2018, dichiarandolo nullo, inefficace e privo di qualsiasi effetto, in quanto richiesto ed emesso nei confronti di persona già defunta, in tesi dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1094/2018, disponendone la revoca non ricorrendo i presupposti per la sua emissione, in ipotesi previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1094/2018, determinare, all'esito dell'espletanda istruttoria, che i IG.ri e nulla debbono in relazione alle somme loro Parte_1 Pt_2 richieste nè a titolo proprio, né quali garanti di debito altrui, né nella desunta qualità di eredi della IG.ra _1
, in denegata ipotesi determinare quale sia la somma eventualmente dovuta dagli odierni opponenti alla
[...]
pagina 1 di 9 ricorrente in virtu' dei titoli dedotti, ordinando la restituzione agli opponenti di quella somma che risultasse in eccesso, per capitale, interessi e spese, rispetto all'importo di euro 9.000,00 offerto dagli opponenti banco iudicis, il tutto per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione e delle successive memorie e verbalizzazioni.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.”
Per (come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, Voglia in via preliminare revocare l'ordinanza di respingimento della domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedere, conseguentemente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche in quanto l'opposizione al D.I.
n. 1094/2018 (R.G. 2485/2018) emesso dal Tribunale di Prato in data 5/09/2018, proposta dagli attori opponenti, non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito in tesi: Respingere l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione formulata dagli opponenti e conseguentemente confermare il D.I. opposto;
Condannare gli opponenti alla refusione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio con distrazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha ottenuto dal Tribunale di Prato nei confronti di Controparte_1
e l'emissione di decreto ingiuntivo per Persona_1 Parte_1 Parte_2 conseguire il pagamento, nel termine di 40 giorni, della somma di € 20.711,62, oltre interessi e spese del procedimento.
A fondamento della propria pretesa, ha esposto: Controparte_1
- di aver acquistato, in data 31.01.2013, la RSA Pio Istituto Santa Caterina De' Ricci, presso le cui strutture è stata ricoverata la IG.ra Persona_1
- di avere lamentato il mancato pagamento della retta per l'ospitalità della sig. ra nonostante _1 che quest'ultima ed i figli e avessero sottoscritto in data 22.07.2013, un Pt_1 Parte_2 impegno alla corresponsione della quota sociale e sanitaria in favore di CP_1 CP_1 [...]
e del Pio Istituto Santa Caterina De' Ricci;
CP_1
- di risultare pertanto creditrice della complessiva somma di € 20.711,62 per fatture insolute.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2 giudizio , proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1094/2018 (R.G. 2485/2018) emesso dal Tribunale di Prato, esponendo e deducendo:
- che il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, inesistente e inefficace per carenza di legittimazione processuale passiva, a seguito del decesso di un obbligato solidale ingiunto, ovvero della IG.ra intervenuto ancor prima della presentazione del ricorso;
Persona_1
- che andava distinta la posizione dei sig.ri da quella della madre mentre l'ingiungente non Pt_2 aveva specificato il titolo della pretesa avanzata nei confronti dei primi e la loro qualifica;
pagina 2 di 9 - che la loro posizione giuridica sarebbe quella di garanti di un debito altrui e, per questo motivo, hanno eccepito la mancata escussione della debitrice principale Persona_1
- che il documento prodotto dalla ricorrente e datato 22 luglio 2013 non avrebbe valore di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., in quanto gli obbligati, con tale atto, hanno assunto un mero impegno generico al pagamento, rispetto ad una somma da determinarsi alla luce di una serie di variabili;
- che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta nei loro confronti in proprio e quali eredi di
, senza però che di tale circostanza vi sia in atti alcuna prova e senza nemmeno indicare la Persona_1 data dell'intervenuto decesso della familiare, circostanza quest'ultima determinante ai fini della validità del decreto ingiuntivo;
infatti laddove il decesso fosse avvenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il suddetto decreto sarebbe inesistente in quanto emesso nei confronti di persona non esistente in vita con la conseguenza che l'obbligazione avrebbe dovuto essere posta in capo agli eredi, previa dimostrazione della qualifica e previa determinazione della quota, non potendo essi risponderne in via solidale;
- che, difettavano le caratteristiche della liquidità, certezza ed esigibilità del credito e ciò avrebbe dovuto impedire anche l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che gli importi richiesti per la retta mensile erano passati a far data dal marzo 2016 da € 1527,72 ad €
3255,00 per poi tornare nel mese di novembre nuovamente ad € 1580,40, senza che fosse data comunicazione;
- che non erano stati considerati i ricoveri ospedalieri subiti dalla sig. per effetto dei quali, non _1 avendo costei beneficiato dell'ospitalità nella struttura, sarebbe stato necessario operare una riduzione della somma relativa ai suddetti periodi;
- che l'ingiungente aveva domandato il pagamento di somme per acquisto di medicine - € 383,86 - in assenza di documentazione giustificativa dell'importo e che nel conteggio non aveva tenuto conto né della nota di credito n. 1.321/2016 prodotta in atti;
Per queste ragioni, i IG.ri e hanno chiesto, in via principale, la revoca Parte_1 Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la determinazione della somma eventualmente dovuta a favore della convenuta opposta. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.
3. - si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. La convenuta opposta ha rilevato, in primo luogo, l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione processuale, osservando di avere domandato l'ingiunzione di pagina 3 di 9 pagamento a carico di tre soggetti in via solidale, tra i quali i IG.ri e in proprio, Pt_1 Parte_2
a nulla rilevando che l'altra ingiunta, ovvero la IG.ra fosse deceduta il 10.7.2017. Persona_1
Venendo in rilievo un'obbligazione solidale ha affermato che ciascuno dei debitori ha l'obbligo di eseguire la prestazione per intero e che il fatto che uno dei condebitori fosse deceduto ancora prima della richiesta di ingiunzione non avrebbe potuto rendere nullo il procedimento monitorio stante l'unicità della fonte obbligatoria.
L'opposta ha poi replicato che l'atto denominato “Impegno al pagamento della retta giornaliera di ospiti non in convenzione azienda USL” costituiva una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. tramite la qualei IG.ri in qualità di figli tenuti all'assistenza nei confronti della madre, si Pt_2 erano obbligati a provvedere al pagamento della quota della retta inerente alle prestazioni effettuate dalla RSA in favore della loro familiare. Sul punto ha indicato che il contratto stipulato da un parente
– nella specie un figlio – con una RSA per il pagamento di una retta di ricovero di un familiare deve essere inteso come contratto a favore di terzo.
Con riferimento al quantum della somma pretesa la convenuta opposta ha indicato:
- che ogni fattura emessa ed azionata corrisponde ad un calcolo esatto basato sulla convenzione stipulata tra RSA Pio Istituto, , l'Azienda USL Toscana Controparte_1
Centro e la Società della Salute;
- che, dall'ingresso della IG.ra nella struttura, risalente al 22.07.2013, la retta era stata calcolata _1 per la somma giornaliera di € 52,68, in qualità di ospite autosufficiente;
- che, a partire dal 1.03.2016, data in cui la IG.ra era stata valutata non autosufficiente, la retta _1 era stata aumentata ad € 105,00 giornaliere, essendo la stessa ospite privata non autosufficiente ovvero con retta a completo carico;
- che, a partire dal 21.10.2016, data di ammissione dell'ospite in regime convenzionato su richiesta dei figli, la retta era stata calcolata in € 52,68 giornaliere quanto alla quota sociale a carico del privato ed €
52,32 quanto alla quota sanitaria, a carico della USL, in qualità di ospite convenzionata non autosufficiente;
ciò aveva comportato una riduzione della retta a carico del privato da € 105,00 ad €
52,68 giornaliere quale quota sociale;
- che la nota di credito n. 1321 del 30.11.2016 di € 575,72, relativa allo storno di 11 giorni di quota sanitaria di ottobre era stata decurtata sulla fattura 1202 del 31.10.2016;
- che per il ricovero ospedaliero era stata applicata la decurtazione del 30% della retta, già conteggiata;
- che gli scontrini delle spese per medicine non erano stati consegnati e che ammontavano alla somma di € 383,86;
pagina 4 di 9 - che nel richiamato atto di assunzione d'obbligo, sottoscritto dai IG.ri era stato specificato Pt_2 che la retta sociale sarebbe stata sottoposta ad aggiornamenti annuali, in base alle mutate condizioni di salute degli ospiti ed alle deliberazioni della Regione Toscana.
La convenuta ha evidenziato inoltre che, alla data della sottoscrizione dell'atto di assunzione d'obbligo, i IG.ri avevano avuto piena cognizione delle caratteristiche solidali di pagamento Pt_2
e per i servizi forniti ben evidenziati nella documentazione agli stessi consegnata, come dimostrato dall'assenza di contestazioni in ordine alle somme da pagare negli anni in cui la IG.ra ha _1 ricevuto l'erogazione dei servizi sociosanitari da parte dell'RSA.
Per questi motivi
, - ha concluso affinché fosse Controparte_1 dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dello stesso decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
4. Il Giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui all'ordinanza riservata dell'11 luglio 2019 ed ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali ammesse nell'ordinanza pronunciata al termine dell'udienza del 23.12.2019.
All'esito dell'assunzione delle prove orali (testimonianze ed interrogatorio formale del legale rappresentate della convenuta opposta) e ritenuto superfluo l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. A detta udienza, il procuratore degli opponenti ha offerto banco iudicis l'importo di euro 9.000,00, mediante assegno circolare Poste Italiane;
il procuratore della convenuta ha dichiarato di accettare tale importo soltanto in acconto del maggiore avere, fatto salvo il corretto incasso dell'assegno.
La causa è stata poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale di udienza del
29.11.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
5. Preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli attori non merita CP_ accoglimento, limitatamente agli opponenti e , dato che l'ingiunzione è stata loro Parte_1 notificata sulla base dell'impegnativa da loro sottoscritta in data 22.7.2013 nella quale essi avevano assunto l'obbligo del pagamento della retta unitamente alla madre, allora in vita. Persona_1
Il decesso di quest'ultima avvenuto il 10.7.2017, in data anteriore alla emissione del decreto ingiuntivo, comporta invece la dichiarazione di inesistenza giuridica dello stesso relativamente alla posizione di
; tuttavia, ciò non determina, nel contempo, anche la definizione del giudizio, posto che Persona_1
pagina 5 di 9 esso è stato promosso contemporaneamente nei confronti dei figli, non solo quali eredi, ma quali chiamati a rispondere in solido del pagamento della retta.
In effetti con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione .
6. Nel merito si ritiene che l'opposizione meriti integrale accoglimento.
Le risultanze di causa hanno messo in rilievo che era stata collocata nella RSA Pio Istituto Persona_1
Santa Caterina De Ricci a far data dal 22.07.2013 in regime privatistico con retta di € 52,68 quale ospite autosufficiente, somma corrispondente alla quota sociale.
In data 21.3.2016 a causa del mutamento delle sue condizioni, la stessa ricevette una valutazione di non autosufficienza.
6.1 Il documento di valutazione multidisciplinare “UVM” ( all 8 di parte convenuta) indica che l'anziana era affetta da morbo di Alzheimer con disturbi del comportamento e forme neurodegenerative. Ivi si legge la certificazione di totale non autosufficienza con isogravità n. 3.
A causa della insorgenza della malattia i figli l'avevano inserita tre anni prima privatamente in struttura non potendola assistere al domicilio.
Tale giudizio è espresso anche nell'attestazione del medico curante datata 9.10.2015 che si trova contenuta all'interno del modello elaborato dalla Regione Toscana sulla valutazione del grado di autosufficienza (all. 11 di parte convenuta). Il riepilogo finale aveva evidenziato che la paziente esaminata era stata sottoposta ad una serie di prove e domande le cui risposte e reazioni alle sollecitazioni avevano delineato un “soggetto abitualmente patologico”, aveva ribadito che costei non era autonoma ed aveva segnalato una quantità di errori nelle modalità di risposta, sufficienti a ritenere esistente un grave deterioramento delle funzioni intellettive.
La scheda clinica datata 12.2.2016 aveva indicato come causa principale della non autosufficienza proprio il morbo di Alzheimer (all.12).
6.2 Nei confronti della fu redatto in data 8.3.2016 un piano individualizzato (all 13 di parte Persona_1 convenuta) che aveva segnalato i problemi specifici della paziente e le aree di intervento specificando che era necessaria la fornitura di aiuto per sopperire ai bisogni primari della medesima, che era presente un grave deficit cognitivo, che ella non aveva una comunicazione chiara e pertinente e che aveva una tendenza a vagare.
Il PAI datato 24.7.2016 (all. 14 di parte convenuta) aveva ribadito la patologia ed il grave degrado cognitivo che la rendeva inabile a gestire i propri compiti e le proprie necessità. Oltre al morbo di pagina 6 di 9 Alzheimer la paziente era affetta da altre patologie: Epatopatia HCV correlata, anemia normocitica lieve. Nella documentazione medica è indicato che ella era stata soggetta ad isterectomia.
6.3 Nel quadro clinico sopra delineato ed in ragione delle condizioni di non autosufficienza il costo della retta raddoppiò. Infatti dal 21.3.2016, secondo la esposizione della convenuta e le testimonianze assunte, la retta giunse all'importo di € 105,00 giornaliere, tariffa prevista per ospite privata non autosufficiente: l'importo era il risultato della somma tra quota sociale e quota sanitaria.
6.4 I figli e furono informati di muoversi per richiedere un contributo all'ASL Parte_1 Pt_2 per il pagamento della quota sanitaria ed eventualmente della quota sociale in relazione alle condizioni economiche. Essi si attivarono per chiedere l'intervento dell'ASL e conseguire così il pagamento della quota sanitaria a carico dell'Azienda, ottenuto a partire dal 21.10.2016.
Dal 21.10.2016 la retta fu allora calcolata in € 52,68 giornaliere quanto alla quota sociale a carico del privato ed 52,32 quanto alla quota sanitaria a carico dell'ASL.
Ciò fu recepito dalla struttura che incorse in errore avendo fatturato il mese di ottobre da privato ed emise pertanto la nota di credito n. 1321 del 30.11.2016 di € 575,52 relativa allo storno del costo di 11 giorni di quota sanitaria per il mese di ottobre 2016.
Dal 21.10.2016 la retta era stata quindi ridotta a carico del privato da € 105,00 a € 52,68 giornaliere quale quota sociale;
mentre la quota sanitaria era completamente a carico dell'ASL.
intimata dalla convenuta opposta, ha affermato che i figli pagarono la retta Parte_3 Pt_2 fino al 31.3.2016 senza avanzare contestazioni, le quali furono da loro mosse quando ebbero l'addebito della quota sanitaria.
7. Così ricostruiti i termini della tipologia di assistenza si osserva quanto segue.
In diritto l'art. 3 septies del d.lgs. 502/1992 definisce il contenuto delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria stabilendo che esse “sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno- infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
Il suddetto art. 3 septies pone quindi una presunzione assoluta circa il fatto che tutte le prestazioni rivolte ad anziani affette da patologie cronico degenerative, quali l'Alzheimer, debbano essere inquadrate nella categoria delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria.
pagina 7 di 9 Sull'interpretazione del concetto di prestazione socio - sanitaria ad elevata integrazione sanitaria si è soffermata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/03/ 2012, n. 4558 e Cass. 19/11/2016 n. 22776) statuendo che nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito. Pertanto la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito.
L'orientamento espresso nelle pronunce richiamate pone pertanto quale criterio discretivo tra prestazione socioassistenziale "inscindibile" e prestazione socio-assistenziale pura non tanto la situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura ma nella predisposizione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale. In tal caso, l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce il completo programma terapeutico ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.
Riguardo poi ai soggetti affetti da morbo di Alzheimer la Suprema Corte con la pronuncia n.
4558/2012 ha chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di
Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino.
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla fornitura di una "complessiva prestazione" da erogarsi a titolo gratuito.
8. Nel caso di specie al quadro clinico della paziente, delineato dalla documentazione sopra illustrata, si aggiungono i ricoveri ospedalieri che erano intervenuti dal giorno 27 marzo 2017 al giorno 14 aprile
2017 per broncopolmonite a focolai multipli.
L'esistenza del piano terapeutico personalizzato e modulato sulle esigenze della paziente, per la cui redazione la medesima era stata sottoposta ad attenta valutazione multidisciplinare concludente per la pagina 8 di 9 non autosufficienza, le caratteristiche notorie del morbo di Alzheimer, determinanti grave degrado delle condizioni personali dell'individuo, non suscettibili di miglioramento, ma solo di peggiorare ed, infine, gli ulteriori episodi che avevano debilitato la salute della stessa, danno luogo ad una situazione clinica della paziente per la quale le prestazioni sanitarie erano strettamente collegate ed integrate sulle prestazioni meramente assistenziali, se non prevalenti, in quanto si erano risolti nella somministrazione di trattamenti terapeutici.
Da ciò consegue che le attività socio - assistenziali, essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, vanno comprese nei livelli essenziali di assistenza garantiti alle persone nelle condizioni indicate dall'art. 3 septies menzionato con l'ulteriore effetto che tali prestazioni debbano restare a carico totale del Servizio sanitario.
Nel caso di specie la stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente quindi una determinazione di quote sanitarie e sociali così come sostenuto da parte convenuta. L'integrazione che si produce tra le prestazioni comporta che non possano essere sostenute anche nella sola quota sociale da parte dei parenti della beneficiata.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato nei confronti di e . Parte_1 Pt_2
La somma di € 9.000,00 depositata dagli attori deve essere loro restituita.
Si ritiene di pervenire ad una compensazione integrale delle spese di causa: ciò in quanto la decisione
è stata raggiunta sulla base di un'interpretazione delle norme in materia di prestazioni di assistenza sanitaria e socio assistenziale di non semplice lettura ed applicazione.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n.r.g. 3294/2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inesistente il decreto ingiuntivo n. 1094/2018 emesso nei confronti di;
Persona_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1094/2018 emesso nei confronti di;
Parte_4 Pt_2 dispone la restituzione da parte della società - della Controparte_2
CP_ somma di € 9.000,00 in favore di e . Parte_1
Così deciso il 27 maggio 2025
IL GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3294/2018 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Prato, via San Giorgio, 31, presso lo studio C.F._2 dell'Avvocato Carlo Ciabatti ATTORI IN OPPOSIZIONE A D.I. contro
(P.IVA , con sede in sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Prato, Via Mino da Fiesole. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino, 4, presso lo studio dell'Avvocato Sabrina Paoli
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo pagamento retta rsa
CONCLUSIONI
Per i IG.ri e (come da nota di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositata in pct il 28/11/2024): “ Voglia il Tribunale di Prato, in accoglimento dell'opposizione proposta dagli esponenti, ritenuta la fondatezza delle deduzioni ed eccezioni offerte, all'esito dell'istruttoria svolta, in via preliminare, ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi, disponendone l'ammissione, sempre in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo n. 1094/2018, dichiarandolo nullo, inefficace e privo di qualsiasi effetto, in quanto richiesto ed emesso nei confronti di persona già defunta, in tesi dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1094/2018, disponendone la revoca non ricorrendo i presupposti per la sua emissione, in ipotesi previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1094/2018, determinare, all'esito dell'espletanda istruttoria, che i IG.ri e nulla debbono in relazione alle somme loro Parte_1 Pt_2 richieste nè a titolo proprio, né quali garanti di debito altrui, né nella desunta qualità di eredi della IG.ra _1
, in denegata ipotesi determinare quale sia la somma eventualmente dovuta dagli odierni opponenti alla
[...]
pagina 1 di 9 ricorrente in virtu' dei titoli dedotti, ordinando la restituzione agli opponenti di quella somma che risultasse in eccesso, per capitale, interessi e spese, rispetto all'importo di euro 9.000,00 offerto dagli opponenti banco iudicis, il tutto per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di opposizione e delle successive memorie e verbalizzazioni.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.”
Per (come da comparsa di costituzione e risposta): Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, Voglia in via preliminare revocare l'ordinanza di respingimento della domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedere, conseguentemente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche in quanto l'opposizione al D.I.
n. 1094/2018 (R.G. 2485/2018) emesso dal Tribunale di Prato in data 5/09/2018, proposta dagli attori opponenti, non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito in tesi: Respingere l'opposizione ed ogni domanda ed eccezione formulata dagli opponenti e conseguentemente confermare il D.I. opposto;
Condannare gli opponenti alla refusione delle spese, funzioni ed onorari del giudizio con distrazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha ottenuto dal Tribunale di Prato nei confronti di Controparte_1
e l'emissione di decreto ingiuntivo per Persona_1 Parte_1 Parte_2 conseguire il pagamento, nel termine di 40 giorni, della somma di € 20.711,62, oltre interessi e spese del procedimento.
A fondamento della propria pretesa, ha esposto: Controparte_1
- di aver acquistato, in data 31.01.2013, la RSA Pio Istituto Santa Caterina De' Ricci, presso le cui strutture è stata ricoverata la IG.ra Persona_1
- di avere lamentato il mancato pagamento della retta per l'ospitalità della sig. ra nonostante _1 che quest'ultima ed i figli e avessero sottoscritto in data 22.07.2013, un Pt_1 Parte_2 impegno alla corresponsione della quota sociale e sanitaria in favore di CP_1 CP_1 [...]
e del Pio Istituto Santa Caterina De' Ricci;
CP_1
- di risultare pertanto creditrice della complessiva somma di € 20.711,62 per fatture insolute.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e hanno convenuto in Pt_1 Parte_2 giudizio , proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1094/2018 (R.G. 2485/2018) emesso dal Tribunale di Prato, esponendo e deducendo:
- che il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, inesistente e inefficace per carenza di legittimazione processuale passiva, a seguito del decesso di un obbligato solidale ingiunto, ovvero della IG.ra intervenuto ancor prima della presentazione del ricorso;
Persona_1
- che andava distinta la posizione dei sig.ri da quella della madre mentre l'ingiungente non Pt_2 aveva specificato il titolo della pretesa avanzata nei confronti dei primi e la loro qualifica;
pagina 2 di 9 - che la loro posizione giuridica sarebbe quella di garanti di un debito altrui e, per questo motivo, hanno eccepito la mancata escussione della debitrice principale Persona_1
- che il documento prodotto dalla ricorrente e datato 22 luglio 2013 non avrebbe valore di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., in quanto gli obbligati, con tale atto, hanno assunto un mero impegno generico al pagamento, rispetto ad una somma da determinarsi alla luce di una serie di variabili;
- che la notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta nei loro confronti in proprio e quali eredi di
, senza però che di tale circostanza vi sia in atti alcuna prova e senza nemmeno indicare la Persona_1 data dell'intervenuto decesso della familiare, circostanza quest'ultima determinante ai fini della validità del decreto ingiuntivo;
infatti laddove il decesso fosse avvenuto prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il suddetto decreto sarebbe inesistente in quanto emesso nei confronti di persona non esistente in vita con la conseguenza che l'obbligazione avrebbe dovuto essere posta in capo agli eredi, previa dimostrazione della qualifica e previa determinazione della quota, non potendo essi risponderne in via solidale;
- che, difettavano le caratteristiche della liquidità, certezza ed esigibilità del credito e ciò avrebbe dovuto impedire anche l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che gli importi richiesti per la retta mensile erano passati a far data dal marzo 2016 da € 1527,72 ad €
3255,00 per poi tornare nel mese di novembre nuovamente ad € 1580,40, senza che fosse data comunicazione;
- che non erano stati considerati i ricoveri ospedalieri subiti dalla sig. per effetto dei quali, non _1 avendo costei beneficiato dell'ospitalità nella struttura, sarebbe stato necessario operare una riduzione della somma relativa ai suddetti periodi;
- che l'ingiungente aveva domandato il pagamento di somme per acquisto di medicine - € 383,86 - in assenza di documentazione giustificativa dell'importo e che nel conteggio non aveva tenuto conto né della nota di credito n. 1.321/2016 prodotta in atti;
Per queste ragioni, i IG.ri e hanno chiesto, in via principale, la revoca Parte_1 Parte_2 del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la determinazione della somma eventualmente dovuta a favore della convenuta opposta. Il tutto, con vittoria di spese ed onorari di lite, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.
3. - si è costituita in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. La convenuta opposta ha rilevato, in primo luogo, l'infondatezza della eccezione di difetto di legittimazione processuale, osservando di avere domandato l'ingiunzione di pagina 3 di 9 pagamento a carico di tre soggetti in via solidale, tra i quali i IG.ri e in proprio, Pt_1 Parte_2
a nulla rilevando che l'altra ingiunta, ovvero la IG.ra fosse deceduta il 10.7.2017. Persona_1
Venendo in rilievo un'obbligazione solidale ha affermato che ciascuno dei debitori ha l'obbligo di eseguire la prestazione per intero e che il fatto che uno dei condebitori fosse deceduto ancora prima della richiesta di ingiunzione non avrebbe potuto rendere nullo il procedimento monitorio stante l'unicità della fonte obbligatoria.
L'opposta ha poi replicato che l'atto denominato “Impegno al pagamento della retta giornaliera di ospiti non in convenzione azienda USL” costituiva una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c. tramite la qualei IG.ri in qualità di figli tenuti all'assistenza nei confronti della madre, si Pt_2 erano obbligati a provvedere al pagamento della quota della retta inerente alle prestazioni effettuate dalla RSA in favore della loro familiare. Sul punto ha indicato che il contratto stipulato da un parente
– nella specie un figlio – con una RSA per il pagamento di una retta di ricovero di un familiare deve essere inteso come contratto a favore di terzo.
Con riferimento al quantum della somma pretesa la convenuta opposta ha indicato:
- che ogni fattura emessa ed azionata corrisponde ad un calcolo esatto basato sulla convenzione stipulata tra RSA Pio Istituto, , l'Azienda USL Toscana Controparte_1
Centro e la Società della Salute;
- che, dall'ingresso della IG.ra nella struttura, risalente al 22.07.2013, la retta era stata calcolata _1 per la somma giornaliera di € 52,68, in qualità di ospite autosufficiente;
- che, a partire dal 1.03.2016, data in cui la IG.ra era stata valutata non autosufficiente, la retta _1 era stata aumentata ad € 105,00 giornaliere, essendo la stessa ospite privata non autosufficiente ovvero con retta a completo carico;
- che, a partire dal 21.10.2016, data di ammissione dell'ospite in regime convenzionato su richiesta dei figli, la retta era stata calcolata in € 52,68 giornaliere quanto alla quota sociale a carico del privato ed €
52,32 quanto alla quota sanitaria, a carico della USL, in qualità di ospite convenzionata non autosufficiente;
ciò aveva comportato una riduzione della retta a carico del privato da € 105,00 ad €
52,68 giornaliere quale quota sociale;
- che la nota di credito n. 1321 del 30.11.2016 di € 575,72, relativa allo storno di 11 giorni di quota sanitaria di ottobre era stata decurtata sulla fattura 1202 del 31.10.2016;
- che per il ricovero ospedaliero era stata applicata la decurtazione del 30% della retta, già conteggiata;
- che gli scontrini delle spese per medicine non erano stati consegnati e che ammontavano alla somma di € 383,86;
pagina 4 di 9 - che nel richiamato atto di assunzione d'obbligo, sottoscritto dai IG.ri era stato specificato Pt_2 che la retta sociale sarebbe stata sottoposta ad aggiornamenti annuali, in base alle mutate condizioni di salute degli ospiti ed alle deliberazioni della Regione Toscana.
La convenuta ha evidenziato inoltre che, alla data della sottoscrizione dell'atto di assunzione d'obbligo, i IG.ri avevano avuto piena cognizione delle caratteristiche solidali di pagamento Pt_2
e per i servizi forniti ben evidenziati nella documentazione agli stessi consegnata, come dimostrato dall'assenza di contestazioni in ordine alle somme da pagare negli anni in cui la IG.ra ha _1 ricevuto l'erogazione dei servizi sociosanitari da parte dell'RSA.
Per questi motivi
, - ha concluso affinché fosse Controparte_1 dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dello stesso decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese di lite, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
4. Il Giudice ha respinto la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui all'ordinanza riservata dell'11 luglio 2019 ed ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI co c.p.c.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali ammesse nell'ordinanza pronunciata al termine dell'udienza del 23.12.2019.
All'esito dell'assunzione delle prove orali (testimonianze ed interrogatorio formale del legale rappresentate della convenuta opposta) e ritenuto superfluo l'ordine di esibizione richiesto da parte attrice, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. A detta udienza, il procuratore degli opponenti ha offerto banco iudicis l'importo di euro 9.000,00, mediante assegno circolare Poste Italiane;
il procuratore della convenuta ha dichiarato di accettare tale importo soltanto in acconto del maggiore avere, fatto salvo il corretto incasso dell'assegno.
La causa è stata poi trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate a verbale di udienza del
29.11.2024, assegnando i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
5. Preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli attori non merita CP_ accoglimento, limitatamente agli opponenti e , dato che l'ingiunzione è stata loro Parte_1 notificata sulla base dell'impegnativa da loro sottoscritta in data 22.7.2013 nella quale essi avevano assunto l'obbligo del pagamento della retta unitamente alla madre, allora in vita. Persona_1
Il decesso di quest'ultima avvenuto il 10.7.2017, in data anteriore alla emissione del decreto ingiuntivo, comporta invece la dichiarazione di inesistenza giuridica dello stesso relativamente alla posizione di
; tuttavia, ciò non determina, nel contempo, anche la definizione del giudizio, posto che Persona_1
pagina 5 di 9 esso è stato promosso contemporaneamente nei confronti dei figli, non solo quali eredi, ma quali chiamati a rispondere in solido del pagamento della retta.
In effetti con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale il giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione .
6. Nel merito si ritiene che l'opposizione meriti integrale accoglimento.
Le risultanze di causa hanno messo in rilievo che era stata collocata nella RSA Pio Istituto Persona_1
Santa Caterina De Ricci a far data dal 22.07.2013 in regime privatistico con retta di € 52,68 quale ospite autosufficiente, somma corrispondente alla quota sociale.
In data 21.3.2016 a causa del mutamento delle sue condizioni, la stessa ricevette una valutazione di non autosufficienza.
6.1 Il documento di valutazione multidisciplinare “UVM” ( all 8 di parte convenuta) indica che l'anziana era affetta da morbo di Alzheimer con disturbi del comportamento e forme neurodegenerative. Ivi si legge la certificazione di totale non autosufficienza con isogravità n. 3.
A causa della insorgenza della malattia i figli l'avevano inserita tre anni prima privatamente in struttura non potendola assistere al domicilio.
Tale giudizio è espresso anche nell'attestazione del medico curante datata 9.10.2015 che si trova contenuta all'interno del modello elaborato dalla Regione Toscana sulla valutazione del grado di autosufficienza (all. 11 di parte convenuta). Il riepilogo finale aveva evidenziato che la paziente esaminata era stata sottoposta ad una serie di prove e domande le cui risposte e reazioni alle sollecitazioni avevano delineato un “soggetto abitualmente patologico”, aveva ribadito che costei non era autonoma ed aveva segnalato una quantità di errori nelle modalità di risposta, sufficienti a ritenere esistente un grave deterioramento delle funzioni intellettive.
La scheda clinica datata 12.2.2016 aveva indicato come causa principale della non autosufficienza proprio il morbo di Alzheimer (all.12).
6.2 Nei confronti della fu redatto in data 8.3.2016 un piano individualizzato (all 13 di parte Persona_1 convenuta) che aveva segnalato i problemi specifici della paziente e le aree di intervento specificando che era necessaria la fornitura di aiuto per sopperire ai bisogni primari della medesima, che era presente un grave deficit cognitivo, che ella non aveva una comunicazione chiara e pertinente e che aveva una tendenza a vagare.
Il PAI datato 24.7.2016 (all. 14 di parte convenuta) aveva ribadito la patologia ed il grave degrado cognitivo che la rendeva inabile a gestire i propri compiti e le proprie necessità. Oltre al morbo di pagina 6 di 9 Alzheimer la paziente era affetta da altre patologie: Epatopatia HCV correlata, anemia normocitica lieve. Nella documentazione medica è indicato che ella era stata soggetta ad isterectomia.
6.3 Nel quadro clinico sopra delineato ed in ragione delle condizioni di non autosufficienza il costo della retta raddoppiò. Infatti dal 21.3.2016, secondo la esposizione della convenuta e le testimonianze assunte, la retta giunse all'importo di € 105,00 giornaliere, tariffa prevista per ospite privata non autosufficiente: l'importo era il risultato della somma tra quota sociale e quota sanitaria.
6.4 I figli e furono informati di muoversi per richiedere un contributo all'ASL Parte_1 Pt_2 per il pagamento della quota sanitaria ed eventualmente della quota sociale in relazione alle condizioni economiche. Essi si attivarono per chiedere l'intervento dell'ASL e conseguire così il pagamento della quota sanitaria a carico dell'Azienda, ottenuto a partire dal 21.10.2016.
Dal 21.10.2016 la retta fu allora calcolata in € 52,68 giornaliere quanto alla quota sociale a carico del privato ed 52,32 quanto alla quota sanitaria a carico dell'ASL.
Ciò fu recepito dalla struttura che incorse in errore avendo fatturato il mese di ottobre da privato ed emise pertanto la nota di credito n. 1321 del 30.11.2016 di € 575,52 relativa allo storno del costo di 11 giorni di quota sanitaria per il mese di ottobre 2016.
Dal 21.10.2016 la retta era stata quindi ridotta a carico del privato da € 105,00 a € 52,68 giornaliere quale quota sociale;
mentre la quota sanitaria era completamente a carico dell'ASL.
intimata dalla convenuta opposta, ha affermato che i figli pagarono la retta Parte_3 Pt_2 fino al 31.3.2016 senza avanzare contestazioni, le quali furono da loro mosse quando ebbero l'addebito della quota sanitaria.
7. Così ricostruiti i termini della tipologia di assistenza si osserva quanto segue.
In diritto l'art. 3 septies del d.lgs. 502/1992 definisce il contenuto delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria stabilendo che esse “sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno- infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
Il suddetto art. 3 septies pone quindi una presunzione assoluta circa il fatto che tutte le prestazioni rivolte ad anziani affette da patologie cronico degenerative, quali l'Alzheimer, debbano essere inquadrate nella categoria delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria.
pagina 7 di 9 Sull'interpretazione del concetto di prestazione socio - sanitaria ad elevata integrazione sanitaria si è soffermata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22/03/ 2012, n. 4558 e Cass. 19/11/2016 n. 22776) statuendo che nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, tal ché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni - di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito. Pertanto la "complessiva prestazione" deve essere erogata a titolo gratuito.
L'orientamento espresso nelle pronunce richiamate pone pertanto quale criterio discretivo tra prestazione socioassistenziale "inscindibile" e prestazione socio-assistenziale pura non tanto la situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura ma nella predisposizione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale. In tal caso, l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce il completo programma terapeutico ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.
Riguardo poi ai soggetti affetti da morbo di Alzheimer la Suprema Corte con la pronuncia n.
4558/2012 ha chiarito che: "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di
Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della L. n. 730 del 1983, art. 30, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex D.P.C.M. 8 agosto 1985, art. 1, alla tutela della salute del cittadino.
Quindi, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socioassistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla fornitura di una "complessiva prestazione" da erogarsi a titolo gratuito.
8. Nel caso di specie al quadro clinico della paziente, delineato dalla documentazione sopra illustrata, si aggiungono i ricoveri ospedalieri che erano intervenuti dal giorno 27 marzo 2017 al giorno 14 aprile
2017 per broncopolmonite a focolai multipli.
L'esistenza del piano terapeutico personalizzato e modulato sulle esigenze della paziente, per la cui redazione la medesima era stata sottoposta ad attenta valutazione multidisciplinare concludente per la pagina 8 di 9 non autosufficienza, le caratteristiche notorie del morbo di Alzheimer, determinanti grave degrado delle condizioni personali dell'individuo, non suscettibili di miglioramento, ma solo di peggiorare ed, infine, gli ulteriori episodi che avevano debilitato la salute della stessa, danno luogo ad una situazione clinica della paziente per la quale le prestazioni sanitarie erano strettamente collegate ed integrate sulle prestazioni meramente assistenziali, se non prevalenti, in quanto si erano risolti nella somministrazione di trattamenti terapeutici.
Da ciò consegue che le attività socio - assistenziali, essendo dirette in via prevalente alla tutela del diritto inviolabile alla salute, vanno comprese nei livelli essenziali di assistenza garantiti alle persone nelle condizioni indicate dall'art. 3 septies menzionato con l'ulteriore effetto che tali prestazioni debbano restare a carico totale del Servizio sanitario.
Nel caso di specie la stretta correlazione tra prestazioni assistenziali e prestazioni sanitarie non consente quindi una determinazione di quote sanitarie e sociali così come sostenuto da parte convenuta. L'integrazione che si produce tra le prestazioni comporta che non possano essere sostenute anche nella sola quota sociale da parte dei parenti della beneficiata.
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato nei confronti di e . Parte_1 Pt_2
La somma di € 9.000,00 depositata dagli attori deve essere loro restituita.
Si ritiene di pervenire ad una compensazione integrale delle spese di causa: ciò in quanto la decisione
è stata raggiunta sulla base di un'interpretazione delle norme in materia di prestazioni di assistenza sanitaria e socio assistenziale di non semplice lettura ed applicazione.
PQM
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, nella causa civile n.r.g. 3294/2018, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inesistente il decreto ingiuntivo n. 1094/2018 emesso nei confronti di;
Persona_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1094/2018 emesso nei confronti di;
Parte_4 Pt_2 dispone la restituzione da parte della società - della Controparte_2
CP_ somma di € 9.000,00 in favore di e . Parte_1
Così deciso il 27 maggio 2025
IL GOT Maria Carmen Napolitano
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