Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 2872/2014 R.G.V.G., avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio" e promosso
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Edoardo Volino
RICORRENTE
CONTRO
, n. nata in [...] il [...], C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. Sergio Perotta
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 13.9.1987 con , con omologa di separazione del 30.1.1993 e Controparte_1
2) che il , a Pt_1 Pt_1
tacitazione e soddisfazione di quanto i coniugi hanno accumulato in costanza di matrimonio, versa alla la somma di £ 30.000.000 (trentamilioni) di cui £ 25.000.000 all'atto del deposito del CP_1
ricorso e £ 5.000.000 entro la data del passaggio in giudicato della presente sentenza;
e si impegna altresì a corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di CP_1
divorzio la somma di £ 500.000 (cinquecentomila) mensili, da annualmente rivalutarsi secondo gli indici Istat”; che il , in data 31/10/97, aveva contratto nuovo matrimonio con Pt_1 Parte_2
da cui nascevano 3 (tre) figli ( , e ); che le sue condizioni di
[...] Persona_1 Per_2 Per_3
salute erano decisamente peggiorate (infarti del miocardio;
esiti di necrosi inferiore;
cardiopatia ischemica cronica;
ipertensione arteriosa;
sindrome mentale organica, fobica depressiva, da disadattamento, di media gravità; associati disturbi mnesici di grado medio-lieve) tanto che il
31.8.2010 aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla Banca della Campania spa della quale era dipendente;
che negli anni passati era stato destinatario di una vincita al superenalotto, vincita utilizzata per sostenere adeguatamente i bisogni del suo nucleo familiare, composto da tre figli, con esigenze di studio e di formazione, oltre che del suo precario stato di salute e tenuto conto delle dimissioni cui era stato costretto proprio in ragione dei problemi di salute;
che Controparte_1
viveva con il padre, titolare (o già titolare) di attività commerciali in Avellino, alla cui conduzione la sembra collaborare;
che il ricorrente e la ex coniuge, erano stati sposati per un arco temporale CP_1
estremamente limitato, oltre che privo di figli e che, nell'arco dei quasi 30 anni ormai trascorsi dalla loro separazione, la ex coniuge ha condotto una vita del tutto autonoma;
che nel breve arco temporale in cui il ricorrente e la ex coniuge erano stati sposati, questa non ha mai dovuto rinunciare e/o sacrificare alcun aspetto della sua vita, anche professionale.
Per questi motivi
ha adito il Tribunale per chiedere “a) modificare le condizioni di divorzio
relative all'assegno divorzile nel senso di revocare la corresponsione dell'assegno posto a carico del
sig. in favore della sig.ra ; b) in via subordinata, nella denegata Parte_1 Controparte_1 ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, voglia ridimensionare nell'importo
l'attuale assegno divorzile, tenuto conto delle mutate condizioni economiche del ricorrente così come
descritte in narrativa”.
Si costituiva la quale ha evidenziato che analoga richiesta era già stata Controparte_1
rigettata con decreto del Tribunale di Avellino del 14.2.2014 con la quale si era statuito che “rilevato
che è pacifica la vincita da parte del 17.1.2008 che gli ha procurato una somma di € Pt_1
1.125.000,00; che tale importo come dichiarato è stato in buona parte investito nell'attuale attività
commerciale, di cui è amministratore unico, di proprietà della moglie;
che pertanto non può ritenersi
provato l'asserito peggioramento che gli impedirebbe di versare un assegno di importo non rilevante,
avuto riguardo anche degli accertamenti della GdF”; che la vincita milionaria determinava un'ampia sufficienza e disponibilità economica del ricorrente;
che il ricorrente è proprietario nella Provincia di
Avellino di 7 unità immobiliari e 17 terreni (cfr. allegato 4 visura catastale sintetica); che è titolare della ditta Villa Maccario di Emilio Maccario con sede in Ospedaletto D'Alpinolo, contrada Utracchi,
operante nel settore della ristorazione con somministrazione (cfr. allegato 5 visura cariche sociali);
che il padre della resistente aveva cessato la propria attività commerciale in data 14.2.2024; che la la resistente risulta iscritta al Centro per l'impiego della Provincia di Avellino con anzianità 9.11.2011
(cfr. allegato 9) ed è stata dichiarata invalida civile al 74% con verbale della commissione provinciale
Inps.
Per questi motivi
chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso e/o comunque il rigetto dello stesso.
Le parti venivano ascoltate all'udienza del 25.1.2025 nella quale veniva formulata una proposta conciliativa che veniva tuttavia rigettata da entrambe le parti.
All'udienza del 4 giugno 2025, previa acquisizione del parere del pubblico ministero del 28
ottobre 2024, la causa veniva riservata in decisione.
L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 2 legge n. 436 del 1978 e dall'art. giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6>>.
Il provvedimento di revisione dell'assegno stabilito in sede di divorzio postula, quindi,
l'accertamento di una significativa modifica delle condizioni economiche dell'onerato e/o del beneficiario dell'assegno sopravvenuta alla pronuncia del divorzio, con onere della prova a carico della parte richiedente.
In materia di revisione dell'assegno divorzile, il giudice non può procedere, invece, ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (cfr.
cass. 14143/2014, 10133/2007, 9056/1999 e 8654/1998).
Per altro verso, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970 (così come modificato dall'art. 2
della l. n. 436 del 1978 e dall'art. 13 della l. n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cass. 2953/2017, 17320/2005, 21049/2004).
Come precedente giurisprudenziale conforme, condiviso ed applicato da questo collegio, si richiama la sentenza della cassazione n. 15481 del 22/06/2017, secondo cui <
della revisione dell'assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
deve verificare se tali motivi giustifichino, o meno, la negazione del diritto all'assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge beneficiario, desunta dai seguenti “indici”: possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri “lato sensu” imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), stabile disponibilità di una casa di abitazione, nonché eventualmente altri - rilevanti nelle singole fattispecie - senza, invece,
tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
il tutto sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario>>.
In aggiunta, si richiama il principio fondamentale secondo cui <
dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.>> (cfr. Cass. Civ.
ord. n. 5603/2020).
Sul piano della scelta metodologica, cioè dell'individuazione dei criteri da utilizzare per valutare le modificazioni d'ordine economico-patrimoniale, il metodo preferibile consiste nell'effettuare una valutazione complessiva delle condizioni della parte ricorrente e della parte resistente al momento dell'instaurazione del regime vigente ed al momento della richiesta di revisione.
Nella valutazione va applicato un criterio di equilibrio, per la necessità di analizzare bilateralmente e comparativamente gli elementi sopravvenuti, al fine di stabilire se detti mutamenti abbiano determinato l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche, ed occorre prendere in considerazione tutti gli elementi atti ad incidere, in positivo o in negativo, sulle condizioni materiali delle parti.
Nella fattispecie al vaglio, non è negabile che le condizioni di siano Parte_1
sensibilmente modificate.
Occorre rilevare che, stante il decreto di rigetto del 14 Febbraio 2014 che non risulta essere stato reclamato, questo Tribunale deve verificare modifiche successive alla data di emissione di detto decreto.
Ritiene il collegio che queste modifiche siano state ampiamente documentate.
Ed invero ha tre figli nati successivamente al matrimonio che hanno bisogno Parte_1
di essere instradati dal padre per fare in modo che acquisiscano una propria indipendenza economica.
Dal 2014 al 2024 -data di introduzione del presente giudizio- non è chi non veda che giovani adulti devono poter essere indirizzati e sostenuti da un padre che abbia la possibilità di farlo, secondo esigenze che loro spettano in quanto figli. Dei tre figli, due risultano ancora sullo stato di famiglia del ricorrente e non hanno nemmeno 30 anni, ragione per cui è giusto che, a fronte di un precedente matrimonio durato pochi anni, le risorse del ricorrente vengano convogliate in aiuto e sostegno dei figli.
Il ha inoltre documentato uno stato di salute decisamente più precario che aveva già Pt_1
determinato le sue dimissioni nel 2010; è chiaro che la stessa vincita della lotteria, per quanto ingente,
deve essere spesa nel prioritario benessere della sua famiglia attuale e non per consentire alla ex moglie di beneficiare di sostanze per le quali non ha minimamente contribuito. La vive, invece, con il padre il quale, anche se ha cessato la propria attività CP_1
commerciale, è dedito interamente alla figlia -con la quale vive da solo- la quale avrà certamente beneficiato delle somme per cessazione attività.
A tal proposito, occorre ribadire che l'art. 9 della legge n. 898/1970 statuisce che i giustificati motivi sopravvenuti dopo la sentenza che dispone lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono configurare causa di revisione delle disposizioni concernenti il mantenimento dell'ex coniuge.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità evidenzia che il giudice sia tenuto a valorizzare tutte le sopravvenienze idonee ad alterare l'assetto patrimoniale del nucleo familiare coinvolto,
effettuando, di conseguenza, una comparazione degli indici sintomatici di indipendenza economica,
quali ad esempio il possesso di redditi o cespiti patrimoniali e qualsiasi altra circostanza ritenuta utile a tale scopo (cfr. Cass. civ. n. 15481/2017).
Pertanto, stante il nuovo quadro probatorio come emerso, va rideterminato l'assegno divorzile nella misura di € 100,00 mensili a far data dalla introduzione della domanda.
La reciproca soccombenza, configurabile anche in caso di accoglimento parziale della domanda (cfr. cass. 3438/2016 e cass. 516/2020), giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art 9 l. 898/1970, ogni diversa istanza disattesa, a parziale modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza n. 893/1996 di questo tribunale, riduce, con decorrenza da ottobre
2024, ad € 100,00 al mese l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente ed a Parte_1
favore della resistente , importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
Controparte_1
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 16/06/2025
Il presidente relatore ed estensore (dott. Maria Iandiorio) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 legge n. 74 del 1987) così testualmente dispone al primo comma: <