Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 668 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliata in Palermo, via Ludovico Ariosto n. 28 V, presso lo studio dell'Avv.
MANTO GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. GIULIANO INTESO GIULIO ROBERTA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] il [...], elet- Controparte_1 C.F._2 tivamente domiciliato in Paternò (CT), via Strano n. 23, presso lo studio dell'Avv. FUSTO
CLAUDIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 02/04/2025 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 17/01/2019.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 17-
24/01/2019.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole deve rilevarsi che dall'unione è nata Per_ a Palermo in data 08/11/2015 la figlia .
Parte ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo deducendo che il padre vive all'estero per lavoro e che non si adopererebbe per mantenere con la minore un rapporto continuati- vo e stabile, ritornando raramente a Palermo né facendola venire presso di sé.
Orbene, al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 337- ter. “Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede ora che “La responsabilità genito- riale è esercitata da entrambi i genitori” confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater, “qualora riten- ga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del mi- nore”.
Anche dopo la , pertanto, al figlio minore viene riconosciuto un vero e proprio Pt_2
“diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rap- porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol dire parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con previ- sione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari par- tecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
- 2 - Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha indicato né, tantomeno, concretamente pro- vato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni concrete contrarie all'interesse della minore, per giustificare l'affidamento esclusivo della medesima.
In particolare, il solo fatto della lontananza del luogo di residenza dell'altro genitore, do- vuto peraltro, nel caso di specie, a motivi di lavoro, non può ritenersi di per sé solo idoneo ad escludere l'affidamento condiviso.
Al contrario, tale circostanza impone che i genitori adottino responsabilmente e concor- de-mente specifiche iniziative per salvaguardare il diritto del minore a mantenere un rap- porto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori previsto dall'art. 337 ter cod. civ., iniziative che risulterebbero di essere precluse da un ulteriore significativo allontanamento, conseguente all'affidamento esclusivo del minore.
Al contrario, la circostanza documentata e pacifica tra le parti che Parte_3
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trascorra lunghi periodi lontano dal luogo dove la minore vive ed intrattiene le sue più significative relazioni familiari e sociali impone, per un verso, di stabilire che quest'ultima abbia la propria residenza prevalente presso la madre, e, per altro verso, che quest'ultima abbia la facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ..
Quanto al regime di visita con il genitore non convivente, tenuto conto del trasferimento in Svizzera del padre, si confermano le modalità già disposte con la predetta ordinanza:
- a settimane alterne, nel fine settimana dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie e onere di riaccompagna- mento presso il domicilio materno;
- dal 24 al 30 dicembre negli anni dispari e dal 29 dicembre degli anni pari al 5 gennaio dell'anno successivo;
- il giorno di Pasqua negli anni dispari e il Lunedì dell'Angelo negli anni pari;
- 3 - - altre festività civili e religiose ad anni alterni con l'altro genitore;
- la minore trascorrerà il compleanno dei genitori con ciascuno di loro e il proprio com- pleanno con entrambi i genitori insieme o la mattina fino al pranzo compreso con l'uno e il pomeriggio dal dopo pranzo fino alla cena compresa con l'altro, ad anni alterni
- continuativamente per due periodi di dieci giorni, distanziati l'uno dall'altro di almeno quindici giorni, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno con deroga del regime ordina- rio.
Detto regime di incontri deve considerarsi liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il coniuge non convivente, compati- bilmente con gli impegni scolastici della prole minore.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e l'aumento ad € 400,00
(a fronte di € 300,00 previsti in separazione) del contributo al mantenimento della figlia minore, oltre il 100 % delle spese straordinarie.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
In merito alla richiesta di parte ricorrente di un aumento del contributo al mantenimento della figlia minore, considerata la mancata opposizione di parte resistente, si pone a carico di l'onere di versare mensilmente a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, somma soggetta a rivalutazione ISTAT.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
3.2 ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene invece alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in
- 4 - particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Ciò posto, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, la ricorrente ha esposto di non svolgere attività lavorativa e che, nonostante l'impegno profuso nella ricerca fattiva di un lavoro, la propria situazione economica è rimasta invaria- ta rispetto all'epoca della separazione, mentre il marito si è trasferito a lavorare all'estero. La stessa ha prodotto i conti cumulativi con la famiglia d'origine per gli anni 2021, 2022 e
2023, con un saldo contabile al 31/12/2023 di € 20,73 oltre al saldo contabile di poco più di € 1.000,00 al 31/12/2022 e al 31/12/2023 di n. 3 libretti postali cointestati
Il resistente ha invece prodotto la dichiarazione dei redditi 2024, relativa all'anno d'imposta 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 22.497,00.
Alla luce dei dati sopra riportati e dei principi enunciati, la domanda proposta da
[...]
diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile può essere accol- Parte_4 ta poiché può ammettersi, sulla scorta di quanto dichiarato e allegato, che ricorrono i pre- supposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adegua- ti o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, conseguenza della spro- porzione economica rispetto all'altro coniuge manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo che non si sarebbe verificata se il richiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrifica- to concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'accudimento della famiglia) per il riconoscimento in suo favore del chiesto assegno.
Pertanto, sussistendo una sperequazione reddituale tra le parti, appare equo fissare il contributo da porre a carico di a titolo di assegno divorzile da ver- Controparte_1 sare in favore di in € 100,00 mensili da corrispondere entro il Parte_1 giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
- 5 - In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pa- lermo in data 07/07/2009, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 da , nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del medesimo Comune al n. 78, parte II serie A, dell'anno 2009; affida la figlia minore della coppia , ad entrambi i genitori, con domici- Persona_2 lio prevalente presso la madre e con facoltà del padre di averla e tenerla con sé secondo quanto convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo il regime di visita di cui alla parte motiva;
dispone che la responsabilità genitoriale sia esercitata disgiuntamente dalla madre per le questioni di ordinaria amministrazione;
pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore della coppia;
dichiara la medesima parte tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie da so- stenere per la prole nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Palermo, in data 2 luglio 2019; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile, somma da Parte_5 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/04/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata DAgostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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