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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4761 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 6.10.2025 tra (cod. fisc.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, dott.ssa elettivamente domiciliata Controparte_1 in Roma, Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avv. Dario Martella (cod. fisc.: ), che la rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- appellante- e
(cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della liquidatrice pro tempore, domiciliata presso il domicilio Controparte_3 digitale dell'avv. Gaetano Marziale (p.e.c.: vvocaticas- Email_1
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato Emai_2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Parte_1 per tutti i motivi di appello dedotti con il presente atto, revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 1098/2024 del Tribunale Ordinario di Cassino,
Sezione Prima Civile, depositata il 22.8.2024, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1258/2019. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello: (…) in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella narrativa del pre- sente atto, nonché in ragione della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avversarie accertate con efficacia di giudicato per complessivi Euro 93.641,44 ex artt. 2033 e 2946 c.c., dichiarare infondato, in fatto ed in diritto e comunque non provato, il credito avversario;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2019 (R.G. n. 459/2019) Tribunale di Cassino.
Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge”; per : “si chiede il rigetto dell'appello con re- Controparte_2 voca del provvedimento che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza 1098/2024; con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 2.9.2013 la convenne in Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Cassino la deducendo: Parte_1
i) di avere intrattenuto con la Banco di Napoli S.p.A. (successivamente incor- porata dalla , il rapporto di conto corrente n. Parte_1
27/1832, poi divenuto n. 1000/142; ii) il rapporto in questione era assistito da un'apertura di credito per un importo di Lire 150.000.000 a fare data dal 1984; iii) sul predetto rapporto sarebbero confluite le evidenze dei se- guenti conti anticipi: n. 33/1 (poi divenuto n. 1000/380); n. 8/52; n. 592.00002; n. 8/73; 8/80; 8/34; 8/86; iv) nel corso dei suddetti rapporti la convenuta aveva addebitato somme illegittime, a titolo di: interessi CP_4 passivi ultralegali, non pattuiti per iscritto e con la capitalizzazione trime- strale;
commissioni di massimo scoperto non pattuite e prive di giustifica- zione causale;
spese, oneri e commissioni non pattuite per iscritto;
interessi superiori al tasso soglia, ai sensi della legge n. 108/1996; valute bancarie errate. E, pertanto, chiese l'accertamento del nuovo saldo del suddetto conto corrente e la condanna della alla restituzione delle somme corrisposte CP_4 indebitamente.
Si costituì in quel giudizio la chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda proposta dall'attrice. In particolare, la Banca opposta dedusse: i)
l'inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dall'attore ex art. 2 2033 c.c. in quanto il rapporto era ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione;
ii) la prescrizione del diritto sia in relazione alla do- manda di accertamento che di ripetizione;
iii) la validità delle condizioni eco- nomiche e delle altre voci di costo applicate.
Nel corso di quel giudizio venne disposta ed espletata c.t.u. contabile, volta a rideterminare il dare-avere dei rapporti per cui è causa, e sulla scorta di una delle quattro ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/142 operate dal consulente, con sentenza n. 724/2018 del 11.6.2018 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, statuì come segue: “dichiara l'illegittimità degli addebiti sul c/c n. 1000/142 a titolo di interessi passivi in misura ultralegale, capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi passivi, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite;
per l'ef- fetto, dichiara che il saldo del rapporto al 30/6/2013 è pari ad Euro 44.701,45, a credito del correntista;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite”,
La sentenza suddetta venne notificata alla Banca in data 26.6.2018 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. È pacifico che la con- CP_4 venuta pagò le spese di lite liquidate con la stessa alla società attrice.
2. Sulla scorta della suddetta sentenza la ha Controparte_2 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cassino il decreto ingiuntivo n. 113/2019 dell'11.2.2019, notificato in data 15.2.2019, con cui è stato ingiunto alla di pagare alla ricorrente l'importo di € 44.701,50, Parte_1 oltre interessi dal 30.6.2018 e spese del procedimento monitorio. La
[...] ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo Parte_1 con atto di citazione notificato il 25.3.2019.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la , Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 1098/2024 depositata il 22.8.2024 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ha così statuito: “rigetta l'opposizione e con- ferma il decreto ingiuntivo n. 113/2019 (RG 459/2019) del 9.2.2019, di euro 44.701,50 emesso dal Tribunale di Cassino.
3 condanna l'opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite ad che si quantificano in €. 4000,00 Parte_2 oltre iva, cpa magg. come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
svolgendo le censure riportate di seguito e concludendo come Parte_3 in epigrafe.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “L'opposta che nel presente giudizio è creditrice e pertanto ha l'onere di provare il proprio credito ha raggiunto tale scopo, l'ac- certamento del credito è avvenuto a mezzo della sentenza 724/2018 che ha accertato il credito vantato dal correntista (…). Ne discende che il credito già accertato con sentenza passata in giudicato è certo liquido ed esigibile”. In particolare, la appellante deduce – come aveva fatto in primo grado – CP_4
“la inammissibilità della domanda di condanna e di ripetizione con il monito- rio, in ragione dell'accertamento parziale compiuto nel Giudizio Presupposto, perché eseguito a conto corrente aperto”.
Il motivo è fondato.
Al momento in cui venne proposta quella domanda giudiziale il conto cor- rente n. 1000/142 non era chiuso né estinto, ed era quindi inammissibile qualunque domanda restitutoria (cfr. Cass. civ., S.U., 2.12.2010, n. 24418; e, tra le ultime, Cass. civ., Sez. I, 15.2.2024, n. 4214), tanto che il Tribunale di Cassino si limitò ad accertare il saldo alla data del 30.6.2013. In particolare, come si evince dalla motivazione della sentenza n. 724/2018 emessa dal
Tribunale di Cassino in data 11.6.2018, “pur se la determinazione definitiva dei crediti e dei debiti delle parti può aver luogo soltanto alla chiusura del conto, ciò non preclude al correntista di agire in vigenza del rapporto per ottenere la rettifica delle risultanze dello stesso (…). Trattasi, dunque, di azione di mero accertamento, con l'esclusione, ove residui un credito a favore del correntista, della possibilità di condannare la banca alla restituzione” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
Proprio in quanto quello effettuato con la suddetta decisione costituiva un mero accertamento contabile alla data del 30.6.2013, lo stesso è mutato con la prima annotazione successiva e fino alla effettiva chiusura del rap- porto, avvenuta quattro anni dopo (in data 31.8.2017), il saldo
4 eventualmente esigibile non avrebbe potuto essere quello richiesto con la domanda monitoria depositata il 7.2.2019 e non poteva essere quello ac- certato alla data del 30.6.2013. Quanto alla circostanza per cui il conto cor- rente in esame è stato chiuso il 31.8.2017, nel giudizio di primo grado la opposta ha depositato la comunicazione in calce all'estratto conto del CP_4
1°.
9.2017 con cui ha informato la della chiusura del rapporto Controparte_2
(v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
4. Come ha dedotto la odierna appellante nell'ambito del primo mo- CP_4 tivo di appello, al fine di chiedere la condanna della stessa alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte indebitamente dalla correntista
[...]
nel corso del rapporto di conto corrente n. Controparte_5
1000/142, questa avrebbe dovuto provare tale suo credito, e quindi, nel caso di specie: i) depositare tutti gli estratti conto relativi al rapporto in esame, al fine di documentare le annotazioni successive al 30.6.2013 (data di riclassificazione del saldo di conto corrente) e fino all'effettiva chiusura del rapporto, avvenuta in data 31.8.2017; ii) dare prova dell'effettivo pagamento del saldo debitore finale e, quindi, dell'estinzione, per poi esigere in ripeti- zione il pagamento dell'eccedenza in ipotesi corrisposta (cfr. Cass. civ., S.U., 2.12.2010, n. 24418).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca dell'indebito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Egli, quindi, ha l'onere di do- cumentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.11.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, 3.11.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, 12.5.2023,
n. 12993; Cass. civ., Sez. I, 16.3.2023, n. 7697; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2018, n. 30822; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23.10.2017, n. 24948).
Ne consegue che, a prescindere dal rilievo per cui un eventuale credito del correntista non può essere pari a quanto accertato con la sentenza n. 724/2018 emessa dal Tribunale di Cassino in data 11.6.2018, la
[...]
non ha fornito la prova del proprio assunto credito nei Controparte_2 confronti della Parte_1
5 5. L'accoglimento del primo motivo di appello e l'integrale rigetto della do- manda di ripetizione di indebito proposta dalla Parte_4
per mancanza di prova da parte della stessa, in ragione di quanto
[...] sopra ritenuto, determina l'assorbimento:
- del secondo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “le eccezioni di inesigibilità e di compensa- zione eccepite dalla banca non possono trovare accoglimento. Atteso che la banca opponente ha partecipato alle operazioni di ricalcolo nel precedente giudizio di accertamento conclusosi con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione. In particolare l'eccezione di compensazione non è accoglibile atteso che le somme per cui chiede la compensazione sono sem- pre crediti a favore del correntista dichiarati prescritti. (…) Ne discende che il credito già accertato con sentenza passata in giudicato è certo liquido ed esigibile e l'eccezione di compensazione va rigettata atteso che l'opponente non ha provato con quale credito a suo favore andava compensato il proprio debito”;
- del terzo motivo di appello, con sui si censura “l'accertamento del credito è avvenuto a mezzo della sentenza 724/2018 che ha accertato il credito vantato dal correntista sottraendo anche le somme non più esigibili perché prescritte”;
- del quarto motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, mentre il creditore avrebbe fornito la prova del cre- dito, costituita dalla sentenza n. 724/2018 emessa dal Tribunale di Cassino in data 11.6.2018, la non avrebbe adempiuto al proprio onere pro- CP_4 batorio, e segnatamente laddove afferma che “l'opponente non ha provato con quale credito a suo favore andava compensato il proprio debito” (pag. 3);
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1098/2024 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 22.8.2024 deve essere accolto e, per l'effetto, in inte- grale riforma della suddetta decisione, la domanda di condanna proposta dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_1 con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 7.2.2019 deve essere rigettata.
6 Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo dell'attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1098/2024 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione mo- nocratica, in data 22.8.2024 e, per l'effetto, in integrale riforma di tale deci- sione:
o rigetta la domanda di condanna proposta dalla in liqui- Controparte_2 dazione nei confronti della con il ricorso ex art. 633 Parte_1
c.p.c. depositato in data 7.2.2019;
o condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...] le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 Parte_3 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 804,00 Parte_3 per spese esenti ed € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfe- tarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON ED Thellung de Courtelary
7
- appellante- e
(cod. fisc. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della liquidatrice pro tempore, domiciliata presso il domicilio Controparte_3 digitale dell'avv. Gaetano Marziale (p.e.c.: vvocaticas- Email_1
, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato Emai_2 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
- appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Parte_1 per tutti i motivi di appello dedotti con il presente atto, revocare e riformare integralmente la Sentenza n. 1098/2024 del Tribunale Ordinario di Cassino,
Sezione Prima Civile, depositata il 22.8.2024, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. n. 1258/2019. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello: (…) in via principale e nel merito, per tutti i motivi esposti nella narrativa del pre- sente atto, nonché in ragione della eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie avversarie accertate con efficacia di giudicato per complessivi Euro 93.641,44 ex artt. 2033 e 2946 c.c., dichiarare infondato, in fatto ed in diritto e comunque non provato, il credito avversario;
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 113/2019 (R.G. n. 459/2019) Tribunale di Cassino.
Con vittoria di spese di lite dei due gradi di giudizio, ex DM 55/2014, spese generali 15% e accessori di legge”; per : “si chiede il rigetto dell'appello con re- Controparte_2 voca del provvedimento che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza 1098/2024; con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 2.9.2013 la convenne in Controparte_2 giudizio innanzi al Tribunale di Cassino la deducendo: Parte_1
i) di avere intrattenuto con la Banco di Napoli S.p.A. (successivamente incor- porata dalla , il rapporto di conto corrente n. Parte_1
27/1832, poi divenuto n. 1000/142; ii) il rapporto in questione era assistito da un'apertura di credito per un importo di Lire 150.000.000 a fare data dal 1984; iii) sul predetto rapporto sarebbero confluite le evidenze dei se- guenti conti anticipi: n. 33/1 (poi divenuto n. 1000/380); n. 8/52; n. 592.00002; n. 8/73; 8/80; 8/34; 8/86; iv) nel corso dei suddetti rapporti la convenuta aveva addebitato somme illegittime, a titolo di: interessi CP_4 passivi ultralegali, non pattuiti per iscritto e con la capitalizzazione trime- strale;
commissioni di massimo scoperto non pattuite e prive di giustifica- zione causale;
spese, oneri e commissioni non pattuite per iscritto;
interessi superiori al tasso soglia, ai sensi della legge n. 108/1996; valute bancarie errate. E, pertanto, chiese l'accertamento del nuovo saldo del suddetto conto corrente e la condanna della alla restituzione delle somme corrisposte CP_4 indebitamente.
Si costituì in quel giudizio la chiedendo il rigetto della Parte_1 domanda proposta dall'attrice. In particolare, la Banca opposta dedusse: i)
l'inammissibilità della domanda di ripetizione formulata dall'attore ex art. 2 2033 c.c. in quanto il rapporto era ancora in essere al momento della notifica dell'atto di citazione;
ii) la prescrizione del diritto sia in relazione alla do- manda di accertamento che di ripetizione;
iii) la validità delle condizioni eco- nomiche e delle altre voci di costo applicate.
Nel corso di quel giudizio venne disposta ed espletata c.t.u. contabile, volta a rideterminare il dare-avere dei rapporti per cui è causa, e sulla scorta di una delle quattro ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/142 operate dal consulente, con sentenza n. 724/2018 del 11.6.2018 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, statuì come segue: “dichiara l'illegittimità degli addebiti sul c/c n. 1000/142 a titolo di interessi passivi in misura ultralegale, capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi passivi, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite;
per l'ef- fetto, dichiara che il saldo del rapporto al 30/6/2013 è pari ad Euro 44.701,45, a credito del correntista;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite”,
La sentenza suddetta venne notificata alla Banca in data 26.6.2018 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. È pacifico che la con- CP_4 venuta pagò le spese di lite liquidate con la stessa alla società attrice.
2. Sulla scorta della suddetta sentenza la ha Controparte_2 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Cassino il decreto ingiuntivo n. 113/2019 dell'11.2.2019, notificato in data 15.2.2019, con cui è stato ingiunto alla di pagare alla ricorrente l'importo di € 44.701,50, Parte_1 oltre interessi dal 30.6.2018 e spese del procedimento monitorio. La
[...] ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo Parte_1 con atto di citazione notificato il 25.3.2019.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la , Controparte_2 che ha chiesto il rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e la conferma del decreto opposto.
Con sentenza n. 1098/2024 depositata il 22.8.2024 il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, ha così statuito: “rigetta l'opposizione e con- ferma il decreto ingiuntivo n. 113/2019 (RG 459/2019) del 9.2.2019, di euro 44.701,50 emesso dal Tribunale di Cassino.
3 condanna l'opponente al pagamento delle spese di Parte_1 lite ad che si quantificano in €. 4000,00 Parte_2 oltre iva, cpa magg. come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
svolgendo le censure riportate di seguito e concludendo come Parte_3 in epigrafe.
3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “L'opposta che nel presente giudizio è creditrice e pertanto ha l'onere di provare il proprio credito ha raggiunto tale scopo, l'ac- certamento del credito è avvenuto a mezzo della sentenza 724/2018 che ha accertato il credito vantato dal correntista (…). Ne discende che il credito già accertato con sentenza passata in giudicato è certo liquido ed esigibile”. In particolare, la appellante deduce – come aveva fatto in primo grado – CP_4
“la inammissibilità della domanda di condanna e di ripetizione con il monito- rio, in ragione dell'accertamento parziale compiuto nel Giudizio Presupposto, perché eseguito a conto corrente aperto”.
Il motivo è fondato.
Al momento in cui venne proposta quella domanda giudiziale il conto cor- rente n. 1000/142 non era chiuso né estinto, ed era quindi inammissibile qualunque domanda restitutoria (cfr. Cass. civ., S.U., 2.12.2010, n. 24418; e, tra le ultime, Cass. civ., Sez. I, 15.2.2024, n. 4214), tanto che il Tribunale di Cassino si limitò ad accertare il saldo alla data del 30.6.2013. In particolare, come si evince dalla motivazione della sentenza n. 724/2018 emessa dal
Tribunale di Cassino in data 11.6.2018, “pur se la determinazione definitiva dei crediti e dei debiti delle parti può aver luogo soltanto alla chiusura del conto, ciò non preclude al correntista di agire in vigenza del rapporto per ottenere la rettifica delle risultanze dello stesso (…). Trattasi, dunque, di azione di mero accertamento, con l'esclusione, ove residui un credito a favore del correntista, della possibilità di condannare la banca alla restituzione” (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
Proprio in quanto quello effettuato con la suddetta decisione costituiva un mero accertamento contabile alla data del 30.6.2013, lo stesso è mutato con la prima annotazione successiva e fino alla effettiva chiusura del rap- porto, avvenuta quattro anni dopo (in data 31.8.2017), il saldo
4 eventualmente esigibile non avrebbe potuto essere quello richiesto con la domanda monitoria depositata il 7.2.2019 e non poteva essere quello ac- certato alla data del 30.6.2013. Quanto alla circostanza per cui il conto cor- rente in esame è stato chiuso il 31.8.2017, nel giudizio di primo grado la opposta ha depositato la comunicazione in calce all'estratto conto del CP_4
1°.
9.2017 con cui ha informato la della chiusura del rapporto Controparte_2
(v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio).
4. Come ha dedotto la odierna appellante nell'ambito del primo mo- CP_4 tivo di appello, al fine di chiedere la condanna della stessa alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte indebitamente dalla correntista
[...]
nel corso del rapporto di conto corrente n. Controparte_5
1000/142, questa avrebbe dovuto provare tale suo credito, e quindi, nel caso di specie: i) depositare tutti gli estratti conto relativi al rapporto in esame, al fine di documentare le annotazioni successive al 30.6.2013 (data di riclassificazione del saldo di conto corrente) e fino all'effettiva chiusura del rapporto, avvenuta in data 31.8.2017; ii) dare prova dell'effettivo pagamento del saldo debitore finale e, quindi, dell'estinzione, per poi esigere in ripeti- zione il pagamento dell'eccedenza in ipotesi corrisposta (cfr. Cass. civ., S.U., 2.12.2010, n. 24418).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca dell'indebito
è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi. Egli, quindi, ha l'onere di do- cumentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I, 6.11.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, 3.11.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, 12.5.2023,
n. 12993; Cass. civ., Sez. I, 16.3.2023, n. 7697; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2018, n. 30822; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 23.10.2017, n. 24948).
Ne consegue che, a prescindere dal rilievo per cui un eventuale credito del correntista non può essere pari a quanto accertato con la sentenza n. 724/2018 emessa dal Tribunale di Cassino in data 11.6.2018, la
[...]
non ha fornito la prova del proprio assunto credito nei Controparte_2 confronti della Parte_1
5 5. L'accoglimento del primo motivo di appello e l'integrale rigetto della do- manda di ripetizione di indebito proposta dalla Parte_4
per mancanza di prova da parte della stessa, in ragione di quanto
[...] sopra ritenuto, determina l'assorbimento:
- del secondo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “le eccezioni di inesigibilità e di compensa- zione eccepite dalla banca non possono trovare accoglimento. Atteso che la banca opponente ha partecipato alle operazioni di ricalcolo nel precedente giudizio di accertamento conclusosi con sentenza passata in giudicato per mancata impugnazione. In particolare l'eccezione di compensazione non è accoglibile atteso che le somme per cui chiede la compensazione sono sem- pre crediti a favore del correntista dichiarati prescritti. (…) Ne discende che il credito già accertato con sentenza passata in giudicato è certo liquido ed esigibile e l'eccezione di compensazione va rigettata atteso che l'opponente non ha provato con quale credito a suo favore andava compensato il proprio debito”;
- del terzo motivo di appello, con sui si censura “l'accertamento del credito è avvenuto a mezzo della sentenza 724/2018 che ha accertato il credito vantato dal correntista sottraendo anche le somme non più esigibili perché prescritte”;
- del quarto motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che, mentre il creditore avrebbe fornito la prova del cre- dito, costituita dalla sentenza n. 724/2018 emessa dal Tribunale di Cassino in data 11.6.2018, la non avrebbe adempiuto al proprio onere pro- CP_4 batorio, e segnatamente laddove afferma che “l'opponente non ha provato con quale credito a suo favore andava compensato il proprio debito” (pag. 3);
6. In conclusione, l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1098/2024 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in data 22.8.2024 deve essere accolto e, per l'effetto, in inte- grale riforma della suddetta decisione, la domanda di condanna proposta dalla nei confronti della Controparte_2 Parte_1 con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 7.2.2019 deve essere rigettata.
6 Le spese del primo e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo dell'attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla avverso la sen- Parte_1 tenza n. 1098/2024 emessa dal Tribunale di Cassino, in composizione mo- nocratica, in data 22.8.2024 e, per l'effetto, in integrale riforma di tale deci- sione:
o rigetta la domanda di condanna proposta dalla in liqui- Controparte_2 dazione nei confronti della con il ricorso ex art. 633 Parte_1
c.p.c. depositato in data 7.2.2019;
o condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...] le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 8.000,00 Parte_3 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 804,00 Parte_3 per spese esenti ed € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfe- tarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 6.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario ON ED Thellung de Courtelary
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