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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. UBERTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DISCEPOLI Controparte_1 C.F._2
ELENA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da note di precisazione delle conclusioni del 16. 10. 2024
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Ospitaletto (BS) in data
16.07.2005, trascritto nella Casa Comunale dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospitaletto
(BS) al n. 17 del registro Atti di Matrimonio – Parte I – Serie A – anno 2005; pagina 1 di 12 2) disporre l'affido condiviso dell'unica figlia minorenne e mantenere la Persona_1
collocazione prevalente presso la dimora della madre in via Carlo Urbani n. 19 a Porto TI
(MC);
3) il padre avrà la facoltà di tenere con sé e visitare la figlia in base alle esigenze e Per_1 possibilità di quest'ultima purtroppo affetta da grave disturbo autistico, previo accordo con la madre;
4) alla luce delle risultanze della documentazione contabile prodotta sia da parte ricorrente che da parte resistente, ridurre l'assegno di mantenimento per la moglie alla somma di €100,00 mensili;
5) ridurre l'assegno di mantenimento per la figlia minore e per il figlio , ormai Per_1 Per_2 maggiorenne, alla somma di € 200,00 ciascuno, da rivalutarsi ISTAT annualmente;
6) con vittoria di spese.
PARTE RESISTENTE: come da costituzione e risposta e da note di precisazione delle conclusioni in data 25.11.2024
1) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Ospitaletto (BS) in data 16.07.2005, trascritto nella Casa comunale dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di
Ospitaletto (BS) al n. 17 del registro degli Atti di Matrimonio - Parte I - Serie A - Anno 2005;
2) - disporre l'affido esclusivo della figlia minore , affetta da una grave forma di autismo, alla Per_1
madre domiciliata a Porto TI in via Carlo Urbani n. 19, lasciando al figlio minore , che Per_2
nel mese di agosto 2024 è diventato maggiorenne, la facoltà di scegliere l'affido per il periodo dicembre 2023 - agosto 2024 con il padre;
3) - dare facoltà al Sig. di vedere la figlia a casa della madre solo se si impegna a Pt_1 Per_1
visitarla ogni 15 giorni, in quanto le visite fatte raramente o con lunghi intervalli di tempo possono recare danni anche irreparabili alla sua salute;
4) - far corrispondere alla Sig.ra da parte del Sig. la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di €. 300,00 a titolo di concorso al suo mantenimento anche nel caso in cui lei possa lavorare;
far devolvere a lei la parte di assegno unico di €. 359,00 da lui ricevuta ma spettante alla moglie, nonché €. 150,00 mensili per il mantenimento del figlio ed €. 150,00 mensili per il Per_2
mantenimento della figlia , entro il giorno 10 di ogni mese, anche quando raggiungeranno la Per_3 matura età, con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio (operazione che non è mai avvenuta durante gli otto anni di separazione trascorsi);
pagina 2 di 12 5) far riconoscere alle parti che il 50% di tutte le spese straordinarie, insieme al costo degli occhiali da vista e del dentista, non devono essere comprese nel canone del mantenimento;
6) - promuovere il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità valida per
l'espatrio o del passaporto;
7) - accollare le spese del presente processo al ricorrente per compensare la mancata rivalutazione
ISTAT.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16.07.2015 con Controparte_1
Ha in particolare dedotto che, a fronte del procedimento di separazione instauratosi nel 2014 presso il
Tribunale di CI (definito con sentenza n. 3470/2014 pubbl. il 14/11/2014 nel procedimento avente
RG n. 10535/2014 dopo precisazione congiunta delle conclusioni, doc. 2 parte ricorrente), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
La resistente, costituitasi in giudizio, ripercorrendo le vicende connesse al giudizio di separazione, non si è opposta alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
Orbene, alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel giudizio, deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Le allegazioni delle parti sul punto appaiono infatti suffragate dalla circostanza che pacificamente, dopo la separazione nel lontano 2014, l'uomo vive e lavora nel territorio della Provincia di CI mentre la donna risiede stabilmente (dai tempi dell'autorizzato trasferimento) nel circondario di codesto Tribunale.
Sussistono quindi ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nati tre figli: (nata il [...]), (nato Per_3 Per_2
il 18.08.2006) e (nato il [...]); Per_1
I figli nell'ambito delle condizioni concordate di separazione sono stati affidati in via congiunta a entrambi i genitori ma collocati in via prevalente presso la madre, trasferitasi presso l'abitazione dei genitori a TI.
Il ricorrente, a fronte di tale situazione e della distanza fra la propria abitazione e quella della madre dei minori, ha chiesto conferma di tale situazione, con mantenimento dell'affido condiviso e collocamento pagina 3 di 12 per i figli minori presso la madre, ferma restando una peculiare connotazione del diritto di visita per la figlia più piccola (ora 17enne), affetta da disturbo dello spettro autistico. Per_1
La resistente, invece, ha istato per l'affido esclusivo, evidenziando di essersi fatta carico negli anni di seguire i tre figli, vista la sporadica presenza del padre.
Già con provvedimento assunto ex art. 473 bis.22 c.p.c. il Giudice relatore, vista la maggiore età già raggiunta dalla figlia “ritenuto che l'affidamento dei figli minorenni debba seguire il regime Per_3 dell'affidamento condiviso;
ritenuto, per quanto concerne le modalità di visita e frequentazione dei fi- gli minori che, essendo ormai prossimo ai 18 anni, possa decidere se e quando vedere il padre, Per_2
mentre , affetta da un grave disturbo autistico e oggi sedicenne, continuerà a vedere il padre Per_1 in base a quanto già stabilito nella sentenza di separazione;
” stabiliva “1) conferma l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in via congiunta;
Per_2 Per_1
2) i figli e potranno frequentare il padre in base alle modalità di cui in motivazione” Per_2 Per_1
Orbene, alla luce della sopraggiunta maggiore età anche di , deve disporsi non luogo a Per_2
provvedere rispetto all'affidamento ed in punto di regime delle visite.
Quanto alla figlia ancora minorenne invece, va confermato l'affido condiviso, non avendo la Per_1
resistente addotto specifiche e circostanziate ragioni e/o condotte pregiudizievoli paterne CP_1
che inducano a derogare a tale regime, pur nella consapevolezza della situazione peculiare della ragazza (lo stesso padre nel piano genitoriale di cui al doc. 10 riconosce che il regime di visite è stato praticato molto diversamente rispetto a quanto previsto nel provvedimento di separazione, per andare incontro ai bisogni della ragazza).
Chiaramente (e del resto lo stesso ricorrente ista in tal senso), va mantenuto il collocamento presso la madre, essendosi ormai la ragazza radicata nel territorio.
Quanto alle visite del padre, ritiene il Tribunale di stabilire che il padre faccia visita alla figlia Per_1
possibilmente con regolarità (come chiede la madre) e tendenzialmente almeno mensilmente, d'accordo con la madre e sempre sentita la ragazza.
Inoltre, per periodi di frequentazione più lunghi (sotto le vacanze natalizie, pasquali o estive), dovrà aversi cura di conciliare il regime previsto in sede di separazione con la volontà della minore, eventualmente facendo in modo che il padre soggiorni nei pressi di TI (come del resto chiede lui stesso), per non turbare gli equilibri della ragazza.
In tal senso, l'ascolto della minore (peraltro prossima alla maggiore età, visto che compirà 18 anni al
31.8.2025) è stato evitato, essendo nella sostanza le parti concordi sul fatto che un regime standardizzato di visita non appaia conforme alla delicata situazione di salute della figlia Per_1
pagina 4 di 12 In merito alla condizione dei figli, va chiarito che deve farsi un discorso differenziato quanto ai figli maggiori d'età e e quanto alla minorenne al fine di determinare il Per_3 Per_2 Per_1
mantenimento dovuto, dovendosi chiaramente rivedere gli accordi assunti in sede di separazione (cioè un mantenimento di euro 150,00 per ciascun figlio a carico del padre, comprensivi di spese straordinarie ad esclusione dell'acquisto di occhiali correttivi da vista e da apparecchi odontoiatrici, previamente concordati, per un totale quindi di 450,00 euro mensili)
Anzitutto, quanto alla figlia il Tribunale deve osservare che va certamente condiviso il Per_3
provvedimento provvisorio del Giudice relatore, il quale ha eliminato il contributo di mantenimento a carico del padre, valorizzando che la figlia ha raggiunto l'età di 21 anni senza che sia stata data alcuna dimostrazione in causa né dell'avvio/prosecuzione di un solido percorso di studi (anzi, pacificamente la scuola è stata abbandonata a 16 anni) né che vi sia stato un adoperarsi effettivo della ragazza per la ricerca di una qualche occupazione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ver-tendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa» (cfr. Cass. n. 26875/2023).
Ebbene, la resistente , che pure ha insistito per un contributo di 150,00 euro per Controparte_1
non ha fornito neanche dimostrazione che la ragazza non possa lavorare per ragioni oggettive, Per_3
visto che ha sostenuto nella memoria di replica , la primogenita ha un Disturbo dello CP_2
Spettro Acustico, ha una Dislessia Evolutiva associata a Discalcalia in un soggetto con Per_2
disturbo di Attenzione;
è una ragazza autistica, praticamente muta (Vedere il copioso Per_1
documento 1 dell'atto di costituzione e risposta).”
Ebbene va evidenziato che il legale di parte resistente è verosimilmente incorso in errore visto che non ha alcuna forma di autismo (a differenza della minore e, del resto, all'interno del Per_3 Per_1
documento 1 prodotto con la costituzione, si rinviene solo la richiesta di approfondimento da parte di un insegnante per eventuale DSA (disturbo scolastico dell'apprendimento) risalente peraltro al lontano pagina 5 di 12 anno 2013 (quando faceva la quinta elementare), senza che alcuna altra documentazione Per_3
aggiornata sia stata mai depositata in causa.
Quanto al maggiorenne , invece, il Giudice relatore aveva valorizzato, quando ancora era Per_2 minorenne, che “come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'aumento «delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, an-che in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, di tal che tale dazione pecuniaria può, come nella specie, essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d'istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell'anticipazione pro quota o della ripetizione sempre pro quota dei relativi esborsi (in tema cfr. Cass. 2003/02196), senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l'onerato, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 2007/17055) e c) di per sé legittima la revisione (cfr. Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione» (Cass. n. 400/2010); osservato che nel caso di specie l'assegno di 150,00 € mensili posto a carico del padre per il mantenimento di ciascuno dei figli minori risale al 2014 allor-ché
aveva 8 anni e 7, di talché non possono mettersi in dubbio le loro aumentate Per_2 Per_1 esigenze;
” giungendo ad incrementare il contributo al mantenimento a carico del padre (visto il venir meno del contributo per ad euro “225,00 € ciascuno (€ 450,00 in totale) da versare alla madre Per_3
entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate in motivazione e debitamente documentate”
Orbene, andando a dirimere il profilo, va considerato che è ormai divenuto maggiorenne (il Per_2
18.8.2024) e, pur essendo ammesso fra le parti che non sia autonomo economicamente (per quanto si dirà fra breve), il Tribunale deve attenersi al principio della domanda, come evidente dal disposto dell'art. 473 bis. 2 c.p.c. (che consente di derogare alla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato solo per i figli minori, cui sono equiparati i maggiorenni con handicap grave) come, del resto, già ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 3908 del 18/02/2009 per cui “In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.”)
Sul punto, risulta evidente che la ha chiesto, sul punto, disporsi un assegno di 150,00 euro CP_1
per detto figlio, mentre il ha domandato di fissare detto contributo al mantenimento in euro Pt_1
pagina 6 di 12 200,00 mensili ammettendo in conclusionale “ , che è divenuto maggiorenne nel mese di agosto Per_2
2024, ha smesso di interessarsi alla scuola fin dall'iscrizione al primo anno di superiori e ha cambiato un paio di volte indirizzo scolastico. Al momento non è in grado di cercare lavoro perché da circa due anni e mezzo combatte con la formazione di una “cisti pilonidale cronica ed invasiva” per la quale è stato già operato 3 volte all'ospedale di Civitanova Marche ma le operazioni non hanno dato i risultati sperati e, attualmente, è in attesa di comprendere come si presenterà il decorso post-operatorio di quest'ultimo intervento. Sicuramente è una situazione particolarmente invalidante ma non è portatore di alcun handicap come scritto da controparte nelle precedenti memorie e, con la giusta dose di volontà, avrebbe potuto sostenere lo studio da remoto, come proposto dalla scuola, anche al fine di mantenere rapporti con docenti e compagni di classe di modo da non trovarsi tutto il giorno non occupato e senza confronti con i coetanei.”
Orbene, ritiene il Tribunale che, pur alla luce della raggiunta maggiore età, sia evidente il riconoscimento dell'obiettiva difficoltà del figlio (allo stato) di trovare un'occupazione per ragioni di salute, di tal che deve essere disposto a carico del fermo il provvedimento assunto medio Pt_1
tempore, con decorrenza dalla presente pronuncia un assegno di mantenimento per , nella Per_2
misura richiesta dallo stesso padre a ciò obbligato cioè 200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, non potendosi addivenire ad una misura maggiore, mancando una domanda più elevata dalla CP_1
Difatti, dopo la raggiunta maggiore età e considerando la statuizione dell'allora Giudice relatore in punto di assegno unico (su cui si tornerà fra breve), la resistente avrebbe potuto modificare la sua domanda a norma dell'art. 473 bis.19 c.p.c. ma non l'ha fatto, di tal che non può travalicarsi il chiesto.
La medesima ratio, pertanto, induce il Collegio anche a disporre che le stesse spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale (già richiamate nell'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. del 16.1.2024), che si renderanno necessarie per il figlio maggiorenne siano ripartite fra i Per_2
genitori al 50%, non riscontrandosi in causa una diversa ripartizione chiesta dalla e non CP_1
essendo accettabile l'istanza del padre che ha chiesto mantenersi l'inclusione delle stesse spese (in larga parte) nel mantenimento ordinaria, come praticato in sede di separazione, risultando ciò in palese contrasto con la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 23/01/2020, n. 1562; Cass. 08/06/2012, n. 9372 per cui “in tema di mantenimento della prole, l'inclusione delle spese "straordinarie" che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento ex art. 337-ter cod. civ., nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità
pagina 7 di 12 economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”).
Venendo, infine, alla figlia minorenne il Collegio ritiene opportuno confermare la statuizione Per_1
provvisoriamente assunta dal Giudice relatore, considerando che le problematiche della ragazza (non destinate verosimilmente a risolversi) e la limitata frequentazione col padre (per le ragioni già illustrate) giustificano pienamente la misura indicata già nel gennaio 2024, facendo uso dei poteri ufficiosi visto che la madre neanche ha chiesto un contributo per -riferendosi sempre ad Per_1
non è chiaro se erroneamente o volontariamente- (cfr. Cass. 24/08/2018, n. 21178 e Cass. Per_3
12/12/2005, n. 27391 per cui “In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”).
Del resto, risulta evidente che la pensione di cui è beneficiaria (di cui entrambe le parti fanno Per_1
menzione) è strettamente correlata alle sue problematiche di salute ma non va comunque a esonerare la madre dell'apporto quotidiano dato al suo mantenimento in via diretta.
Anche in tal caso le spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale
(già richiamate nell'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.1.2024), andranno ripartite al
50% fra i genitori.
Del resto, gli importi sopra descritti appaiono certamente compatibili con la condizione lavorativa del il quale avendo una busta paga intorno ai 1.200,00 euro mensili riesce comunque ad effettuare Pt_1
regali ai figli (come emerge dagli estratti conto) e in passato ha versato (magari con l'aiuto dei familiari) fino a 750,00 euro mensili, non risultando l'uomo gravato di esborsi fissi per l'abitazione
(che è di proprietà dei genitori) ed emergendo una qualche capacità di risparmio in conto corrente (la giacenza media per l'anno 2023 è di 13.000 euro, come da produzioni del 26.1.2024)
Inoltre, va disattesa la domanda della quanto all'attribuzione per intero dell'assegno unico CP_1
per i figli, atteso che -come già evidenziato dal Giudice relatore- non v'è possibilità per il Tribunale di derogare al regime legale contenuto nel d.lgs. n. 230/2021 il quale fa solamente salvo il diverso accordo tra le parti, di talché, in mancanza di accordo, nessun provvedimento in contrasto con la predetta disciplina può essere adottato.
pagina 8 di 12 Peraltro, va notato che solo inizialmente il si era detto disponibile a cedere il proprio 50% alla Pt_1
donna, mentre all'atto della precisazione delle conclusioni non ha riproposto tale domanda.
Infine, la resistente ha insistito per il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili (stesso importo già riconosciuto nella sentenza di separazione emessa in base alle condizioni concordate fra le parti).
Il resistente, invece, ha chiesto ulteriormente ridursi tale contributo (euro 100,00 mensili) anche rispetto a quanto statuito coi provvedimenti provvisori di gennaio 2024 (cioè euro 200,00 mensili).
Anzitutto, va ricordato che il diritto all'assegno divorzile si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli che operano in sede di separazione, in quanto il mantenimento nella fase del divorzio mira a garantire al coniuge economicamente più debole un'esistenza dignitosa, e non il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, come appunto avviene in sede di separazione, dove si ha una rimodulazione dei diritti e doveri di cui all'art. 143 c.c. e non una cessazione dei rapporti di natura personale e patrimoniale tra i coniugi.
Difatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza Cass. 11 luglio 2018, n. 18287, risolvendo questione di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Orbene, avendo riguardo al caso qui in esame, appare evidente che la si sia dedicata alla CP_1
famiglia e alla cura dei figli, atteso che i coniugi si sposavano nel 2005 e nei due anni successivi nascevano gli ultimi due figli cioè e quest'ultima con problemi di autismo. Per_2 Per_1
pagina 9 di 12 I figli in concomitanza con la separazione andavano a stare (e la circostanza non è contestata) con la donna e, difatti, nelle conclusioni congiunte si riconosceva un contributo di mantenimento per la
“indipendentemente dall'ottenimento di un posto di lavoro” (perché verosimilmente CP_1
all'epoca non aveva alcun lavoro e non l'avrebbe facilmente trovato).
Sulle base di indici presuntivi, essendo palese che la resistente non lavori all'attualità, si deve ritenere che essa non si sia mai immessa nel mondo del lavoro, per scelta condivisa fra i coniugi prima (visti anche i problemi dei figli e soprattutto di e successivamente non l'abbia fatto anche per Per_1
continuare a seguire i figli da unico genitore fattivamente e giornalmente presente.
Risulta evidente, altresì, che le possibilità di lavoro della donna (attualmente prossima al compimento di 51 anni) sono abbastanza circoscritte, sia per l'età raggiunta, sia per l'inesistenza di pregresse esperienze significative, sia per il tempo a sua disposizione.
Del resto, la stessa difesa del afferma -in conclusionale- “La figlia , pur affetta da un Pt_1 Per_1 grave spettro dell'autismo, frequenta giornalmente e con successo l'istituto alberghiero al quale è iscritta fino alle 13.00. Due volte la settimana un insegnante di sostegno si reca a domicilio per aiutarla nello studio o nei compiti.
Non corrisponde quindi al vero che la signora “24 ore su 24 deve assistere ”. CP_1 Per_1
Certamente la minore non può essere lasciata sola ma almeno la mattina la signora è CP_1
libera di occuparsi di altro.”, di fatto ammettendo che la massima occupazione ricercabile dalla resistente non potrebbe coprire altro se non -al massimo- l'orario mattiniero nel periodo scolastico (e quindi neanche tutto l'anno solare, essendo la scuola chiusa per circa tre mesi l'anno).
Di conseguenza, è necessario disporre un assegno divorzile a carico del per la Pt_1 CP_1
essendo evidente che non possono dirsi redditi le provvidenze che talora e/o una tantum la donna ottiene da soggetti pubblici (a fronte magari di specifiche domande e bandi) quale caregiver.
Nel caso di specie, del resto, risulta che il dispone di un reddito netto pari a 20.000 euro Pt_1 all'anno (cfr. CUD del 2023 coi redditi del 2022) mentre la signora non ha nella sostanza CP_1
redditi propri derivanti da lavoro.
Considerando, dunque, la situazione complessiva delle parti, la difficile collocazione lavorativa della donna e l'apporto dato dalla resistente per la crescita dei figli, si ritiene congruo, pur nella non lunga durata del matrimonio (che ha coperto però gli anni verosimilmente più proficui -indicativamente dai
30 ai 40 anni della donna- per l'eventuale ricerca e consolidamento di una posizione lavorativa), riconoscere un contributo di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalla data della presente pronuncia (fermo per il pregresso il contributo già fissato dal
Giudice relatore) in considerazione del fatto che, peraltro, è leggermente diminuito il contributo per pagina 10 di 12 e, quindi, la somma complessiva certamente appare sostenibile per il per tutte le Per_2 Pt_1
considerazioni già svolte.
Nulla va disposto in punto di passaporti, non avendo senso la formula di promozione del reciproco consenso indicata da parte resistente.
Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti, considerando che comunque la CP_1
risulta soccombente sull'affido esclusivo dei figli minori (ora della sola e in parte anche sugli Per_1
importi pretesi per i figli, mentre il è condannato a versare somme superiori a quelle proposte Pt_1
(soprattutto se si ha riguardo al suo ricorso iniziale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ospitaletto (BS) in data 16 luglio
2005 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Ospitaletto, anno 2005, parte I, serie A- n. 17, ufficio 1
2. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospitaletto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
3. Dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1
madre, residente in [...]; il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia, sempre sentita la stessa e assunti accordi con la madre, come meglio specificato in motivazione
4. Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al regime delle visite quanto al figlio , ormai maggiorenne Per_2
5. Rigetta la domanda di parte resistente in merito al riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti della figlia Per_3
6. Condanna a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese in favore di Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fermo quanto medio CP_1 Per_2
tempore disposto in via provvisoria, con decorrenza dalla presente pronuncia la somma pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
7. Conferma la condanna di a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese in Parte_1
favore di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Controparte_1 Per_1
pagina 11 di 12 quanto già disposto in via provvisoria il 16.1.2024 e cioè euro 225,00 mensili, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Conferma che le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso codesto
Tribunale, già indicate nell'ordinanza del 16.1.2024, necessarie per e per Per_2 Per_1
saranno a carico dei genitori al 50% fra loro
9. Respinge la domanda di parte resistente quanto all'integrale attribuzione dell'assegno unico universale per i figli per le ragioni di cui in motivazione
10. Condanna a versare a entro il giorno 20 del mese, fermo Parte_1 Controparte_1
quanto disposto medio tempore in via provvisoria con ordinanza del 16.1.2024, con decorrenza dalla presente pronuncia la somma di 250,00 euro mensili a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
11. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadalà
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2045/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. UBERTI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. DISCEPOLI Controparte_1 C.F._2
ELENA per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da note di precisazione delle conclusioni del 16. 10. 2024
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Ospitaletto (BS) in data
16.07.2005, trascritto nella Casa Comunale dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospitaletto
(BS) al n. 17 del registro Atti di Matrimonio – Parte I – Serie A – anno 2005; pagina 1 di 12 2) disporre l'affido condiviso dell'unica figlia minorenne e mantenere la Persona_1
collocazione prevalente presso la dimora della madre in via Carlo Urbani n. 19 a Porto TI
(MC);
3) il padre avrà la facoltà di tenere con sé e visitare la figlia in base alle esigenze e Per_1 possibilità di quest'ultima purtroppo affetta da grave disturbo autistico, previo accordo con la madre;
4) alla luce delle risultanze della documentazione contabile prodotta sia da parte ricorrente che da parte resistente, ridurre l'assegno di mantenimento per la moglie alla somma di €100,00 mensili;
5) ridurre l'assegno di mantenimento per la figlia minore e per il figlio , ormai Per_1 Per_2 maggiorenne, alla somma di € 200,00 ciascuno, da rivalutarsi ISTAT annualmente;
6) con vittoria di spese.
PARTE RESISTENTE: come da costituzione e risposta e da note di precisazione delle conclusioni in data 25.11.2024
1) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Ospitaletto (BS) in data 16.07.2005, trascritto nella Casa comunale dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di
Ospitaletto (BS) al n. 17 del registro degli Atti di Matrimonio - Parte I - Serie A - Anno 2005;
2) - disporre l'affido esclusivo della figlia minore , affetta da una grave forma di autismo, alla Per_1
madre domiciliata a Porto TI in via Carlo Urbani n. 19, lasciando al figlio minore , che Per_2
nel mese di agosto 2024 è diventato maggiorenne, la facoltà di scegliere l'affido per il periodo dicembre 2023 - agosto 2024 con il padre;
3) - dare facoltà al Sig. di vedere la figlia a casa della madre solo se si impegna a Pt_1 Per_1
visitarla ogni 15 giorni, in quanto le visite fatte raramente o con lunghi intervalli di tempo possono recare danni anche irreparabili alla sua salute;
4) - far corrispondere alla Sig.ra da parte del Sig. la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di €. 300,00 a titolo di concorso al suo mantenimento anche nel caso in cui lei possa lavorare;
far devolvere a lei la parte di assegno unico di €. 359,00 da lui ricevuta ma spettante alla moglie, nonché €. 150,00 mensili per il mantenimento del figlio ed €. 150,00 mensili per il Per_2
mantenimento della figlia , entro il giorno 10 di ogni mese, anche quando raggiungeranno la Per_3 matura età, con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio (operazione che non è mai avvenuta durante gli otto anni di separazione trascorsi);
pagina 2 di 12 5) far riconoscere alle parti che il 50% di tutte le spese straordinarie, insieme al costo degli occhiali da vista e del dentista, non devono essere comprese nel canone del mantenimento;
6) - promuovere il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo della carta d'identità valida per
l'espatrio o del passaporto;
7) - accollare le spese del presente processo al ricorrente per compensare la mancata rivalutazione
ISTAT.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto in data 16.07.2015 con Controparte_1
Ha in particolare dedotto che, a fronte del procedimento di separazione instauratosi nel 2014 presso il
Tribunale di CI (definito con sentenza n. 3470/2014 pubbl. il 14/11/2014 nel procedimento avente
RG n. 10535/2014 dopo precisazione congiunta delle conclusioni, doc. 2 parte ricorrente), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
La resistente, costituitasi in giudizio, ripercorrendo le vicende connesse al giudizio di separazione, non si è opposta alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
Orbene, alla luce della documentazione in atti e per quanto emerso nel giudizio, deve ritenersi adeguatamente comprovato che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita.
Le allegazioni delle parti sul punto appaiono infatti suffragate dalla circostanza che pacificamente, dopo la separazione nel lontano 2014, l'uomo vive e lavora nel territorio della Provincia di CI mentre la donna risiede stabilmente (dai tempi dell'autorizzato trasferimento) nel circondario di codesto Tribunale.
Sussistono quindi ampiamente i presupposti di legge previsti dall'art 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898 per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nati tre figli: (nata il [...]), (nato Per_3 Per_2
il 18.08.2006) e (nato il [...]); Per_1
I figli nell'ambito delle condizioni concordate di separazione sono stati affidati in via congiunta a entrambi i genitori ma collocati in via prevalente presso la madre, trasferitasi presso l'abitazione dei genitori a TI.
Il ricorrente, a fronte di tale situazione e della distanza fra la propria abitazione e quella della madre dei minori, ha chiesto conferma di tale situazione, con mantenimento dell'affido condiviso e collocamento pagina 3 di 12 per i figli minori presso la madre, ferma restando una peculiare connotazione del diritto di visita per la figlia più piccola (ora 17enne), affetta da disturbo dello spettro autistico. Per_1
La resistente, invece, ha istato per l'affido esclusivo, evidenziando di essersi fatta carico negli anni di seguire i tre figli, vista la sporadica presenza del padre.
Già con provvedimento assunto ex art. 473 bis.22 c.p.c. il Giudice relatore, vista la maggiore età già raggiunta dalla figlia “ritenuto che l'affidamento dei figli minorenni debba seguire il regime Per_3 dell'affidamento condiviso;
ritenuto, per quanto concerne le modalità di visita e frequentazione dei fi- gli minori che, essendo ormai prossimo ai 18 anni, possa decidere se e quando vedere il padre, Per_2
mentre , affetta da un grave disturbo autistico e oggi sedicenne, continuerà a vedere il padre Per_1 in base a quanto già stabilito nella sentenza di separazione;
” stabiliva “1) conferma l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori in via congiunta;
Per_2 Per_1
2) i figli e potranno frequentare il padre in base alle modalità di cui in motivazione” Per_2 Per_1
Orbene, alla luce della sopraggiunta maggiore età anche di , deve disporsi non luogo a Per_2
provvedere rispetto all'affidamento ed in punto di regime delle visite.
Quanto alla figlia ancora minorenne invece, va confermato l'affido condiviso, non avendo la Per_1
resistente addotto specifiche e circostanziate ragioni e/o condotte pregiudizievoli paterne CP_1
che inducano a derogare a tale regime, pur nella consapevolezza della situazione peculiare della ragazza (lo stesso padre nel piano genitoriale di cui al doc. 10 riconosce che il regime di visite è stato praticato molto diversamente rispetto a quanto previsto nel provvedimento di separazione, per andare incontro ai bisogni della ragazza).
Chiaramente (e del resto lo stesso ricorrente ista in tal senso), va mantenuto il collocamento presso la madre, essendosi ormai la ragazza radicata nel territorio.
Quanto alle visite del padre, ritiene il Tribunale di stabilire che il padre faccia visita alla figlia Per_1
possibilmente con regolarità (come chiede la madre) e tendenzialmente almeno mensilmente, d'accordo con la madre e sempre sentita la ragazza.
Inoltre, per periodi di frequentazione più lunghi (sotto le vacanze natalizie, pasquali o estive), dovrà aversi cura di conciliare il regime previsto in sede di separazione con la volontà della minore, eventualmente facendo in modo che il padre soggiorni nei pressi di TI (come del resto chiede lui stesso), per non turbare gli equilibri della ragazza.
In tal senso, l'ascolto della minore (peraltro prossima alla maggiore età, visto che compirà 18 anni al
31.8.2025) è stato evitato, essendo nella sostanza le parti concordi sul fatto che un regime standardizzato di visita non appaia conforme alla delicata situazione di salute della figlia Per_1
pagina 4 di 12 In merito alla condizione dei figli, va chiarito che deve farsi un discorso differenziato quanto ai figli maggiori d'età e e quanto alla minorenne al fine di determinare il Per_3 Per_2 Per_1
mantenimento dovuto, dovendosi chiaramente rivedere gli accordi assunti in sede di separazione (cioè un mantenimento di euro 150,00 per ciascun figlio a carico del padre, comprensivi di spese straordinarie ad esclusione dell'acquisto di occhiali correttivi da vista e da apparecchi odontoiatrici, previamente concordati, per un totale quindi di 450,00 euro mensili)
Anzitutto, quanto alla figlia il Tribunale deve osservare che va certamente condiviso il Per_3
provvedimento provvisorio del Giudice relatore, il quale ha eliminato il contributo di mantenimento a carico del padre, valorizzando che la figlia ha raggiunto l'età di 21 anni senza che sia stata data alcuna dimostrazione in causa né dell'avvio/prosecuzione di un solido percorso di studi (anzi, pacificamente la scuola è stata abbandonata a 16 anni) né che vi sia stato un adoperarsi effettivo della ragazza per la ricerca di una qualche occupazione.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, «In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, ver-tendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa» (cfr. Cass. n. 26875/2023).
Ebbene, la resistente , che pure ha insistito per un contributo di 150,00 euro per Controparte_1
non ha fornito neanche dimostrazione che la ragazza non possa lavorare per ragioni oggettive, Per_3
visto che ha sostenuto nella memoria di replica , la primogenita ha un Disturbo dello CP_2
Spettro Acustico, ha una Dislessia Evolutiva associata a Discalcalia in un soggetto con Per_2
disturbo di Attenzione;
è una ragazza autistica, praticamente muta (Vedere il copioso Per_1
documento 1 dell'atto di costituzione e risposta).”
Ebbene va evidenziato che il legale di parte resistente è verosimilmente incorso in errore visto che non ha alcuna forma di autismo (a differenza della minore e, del resto, all'interno del Per_3 Per_1
documento 1 prodotto con la costituzione, si rinviene solo la richiesta di approfondimento da parte di un insegnante per eventuale DSA (disturbo scolastico dell'apprendimento) risalente peraltro al lontano pagina 5 di 12 anno 2013 (quando faceva la quinta elementare), senza che alcuna altra documentazione Per_3
aggiornata sia stata mai depositata in causa.
Quanto al maggiorenne , invece, il Giudice relatore aveva valorizzato, quando ancora era Per_2 minorenne, che “come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'aumento «delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita, an-che in termini di bisogni alimentari, ed allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, di tal che tale dazione pecuniaria può, come nella specie, essere quantificata espungendo le necessità della prole che comportano spese straordinarie, eventualmente anche d'istruzione, suscettibili di essere autonomamente regolate secondo il diverso regime dell'anticipazione pro quota o della ripetizione sempre pro quota dei relativi esborsi (in tema cfr. Cass. 2003/02196), senza che ciò determini sovrapposizione o duplicazione di spesa per l'onerato, b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. 2007/17055) e c) di per sé legittima la revisione (cfr. Cass. 2006/10119), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione» (Cass. n. 400/2010); osservato che nel caso di specie l'assegno di 150,00 € mensili posto a carico del padre per il mantenimento di ciascuno dei figli minori risale al 2014 allor-ché
aveva 8 anni e 7, di talché non possono mettersi in dubbio le loro aumentate Per_2 Per_1 esigenze;
” giungendo ad incrementare il contributo al mantenimento a carico del padre (visto il venir meno del contributo per ad euro “225,00 € ciascuno (€ 450,00 in totale) da versare alla madre Per_3
entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie come regolamentate in motivazione e debitamente documentate”
Orbene, andando a dirimere il profilo, va considerato che è ormai divenuto maggiorenne (il Per_2
18.8.2024) e, pur essendo ammesso fra le parti che non sia autonomo economicamente (per quanto si dirà fra breve), il Tribunale deve attenersi al principio della domanda, come evidente dal disposto dell'art. 473 bis. 2 c.p.c. (che consente di derogare alla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato solo per i figli minori, cui sono equiparati i maggiorenni con handicap grave) come, del resto, già ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 3908 del 18/02/2009 per cui “In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli maggiorenni, non autonomi economicamente e conviventi, a carico del coniuge con il quale non convivono, è soggetta al principio della domanda, diversamente da quanto deve dirsi per il caso di figli minorenni.”)
Sul punto, risulta evidente che la ha chiesto, sul punto, disporsi un assegno di 150,00 euro CP_1
per detto figlio, mentre il ha domandato di fissare detto contributo al mantenimento in euro Pt_1
pagina 6 di 12 200,00 mensili ammettendo in conclusionale “ , che è divenuto maggiorenne nel mese di agosto Per_2
2024, ha smesso di interessarsi alla scuola fin dall'iscrizione al primo anno di superiori e ha cambiato un paio di volte indirizzo scolastico. Al momento non è in grado di cercare lavoro perché da circa due anni e mezzo combatte con la formazione di una “cisti pilonidale cronica ed invasiva” per la quale è stato già operato 3 volte all'ospedale di Civitanova Marche ma le operazioni non hanno dato i risultati sperati e, attualmente, è in attesa di comprendere come si presenterà il decorso post-operatorio di quest'ultimo intervento. Sicuramente è una situazione particolarmente invalidante ma non è portatore di alcun handicap come scritto da controparte nelle precedenti memorie e, con la giusta dose di volontà, avrebbe potuto sostenere lo studio da remoto, come proposto dalla scuola, anche al fine di mantenere rapporti con docenti e compagni di classe di modo da non trovarsi tutto il giorno non occupato e senza confronti con i coetanei.”
Orbene, ritiene il Tribunale che, pur alla luce della raggiunta maggiore età, sia evidente il riconoscimento dell'obiettiva difficoltà del figlio (allo stato) di trovare un'occupazione per ragioni di salute, di tal che deve essere disposto a carico del fermo il provvedimento assunto medio Pt_1
tempore, con decorrenza dalla presente pronuncia un assegno di mantenimento per , nella Per_2
misura richiesta dallo stesso padre a ciò obbligato cioè 200,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, non potendosi addivenire ad una misura maggiore, mancando una domanda più elevata dalla CP_1
Difatti, dopo la raggiunta maggiore età e considerando la statuizione dell'allora Giudice relatore in punto di assegno unico (su cui si tornerà fra breve), la resistente avrebbe potuto modificare la sua domanda a norma dell'art. 473 bis.19 c.p.c. ma non l'ha fatto, di tal che non può travalicarsi il chiesto.
La medesima ratio, pertanto, induce il Collegio anche a disporre che le stesse spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale (già richiamate nell'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c. del 16.1.2024), che si renderanno necessarie per il figlio maggiorenne siano ripartite fra i Per_2
genitori al 50%, non riscontrandosi in causa una diversa ripartizione chiesta dalla e non CP_1
essendo accettabile l'istanza del padre che ha chiesto mantenersi l'inclusione delle stesse spese (in larga parte) nel mantenimento ordinaria, come praticato in sede di separazione, risultando ciò in palese contrasto con la giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 23/01/2020, n. 1562; Cass. 08/06/2012, n. 9372 per cui “in tema di mantenimento della prole, l'inclusione delle spese "straordinarie" che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento ex art. 337-ter cod. civ., nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità
pagina 7 di 12 economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”).
Venendo, infine, alla figlia minorenne il Collegio ritiene opportuno confermare la statuizione Per_1
provvisoriamente assunta dal Giudice relatore, considerando che le problematiche della ragazza (non destinate verosimilmente a risolversi) e la limitata frequentazione col padre (per le ragioni già illustrate) giustificano pienamente la misura indicata già nel gennaio 2024, facendo uso dei poteri ufficiosi visto che la madre neanche ha chiesto un contributo per -riferendosi sempre ad Per_1
non è chiaro se erroneamente o volontariamente- (cfr. Cass. 24/08/2018, n. 21178 e Cass. Per_3
12/12/2005, n. 27391 per cui “In tema di contributo al mantenimento dei figli minori nel giudizio di separazione o divorzio, poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare
d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti, con la conseguenza che i provvedimenti da emettere devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”).
Del resto, risulta evidente che la pensione di cui è beneficiaria (di cui entrambe le parti fanno Per_1
menzione) è strettamente correlata alle sue problematiche di salute ma non va comunque a esonerare la madre dell'apporto quotidiano dato al suo mantenimento in via diretta.
Anche in tal caso le spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale
(già richiamate nell'ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. del 16.1.2024), andranno ripartite al
50% fra i genitori.
Del resto, gli importi sopra descritti appaiono certamente compatibili con la condizione lavorativa del il quale avendo una busta paga intorno ai 1.200,00 euro mensili riesce comunque ad effettuare Pt_1
regali ai figli (come emerge dagli estratti conto) e in passato ha versato (magari con l'aiuto dei familiari) fino a 750,00 euro mensili, non risultando l'uomo gravato di esborsi fissi per l'abitazione
(che è di proprietà dei genitori) ed emergendo una qualche capacità di risparmio in conto corrente (la giacenza media per l'anno 2023 è di 13.000 euro, come da produzioni del 26.1.2024)
Inoltre, va disattesa la domanda della quanto all'attribuzione per intero dell'assegno unico CP_1
per i figli, atteso che -come già evidenziato dal Giudice relatore- non v'è possibilità per il Tribunale di derogare al regime legale contenuto nel d.lgs. n. 230/2021 il quale fa solamente salvo il diverso accordo tra le parti, di talché, in mancanza di accordo, nessun provvedimento in contrasto con la predetta disciplina può essere adottato.
pagina 8 di 12 Peraltro, va notato che solo inizialmente il si era detto disponibile a cedere il proprio 50% alla Pt_1
donna, mentre all'atto della precisazione delle conclusioni non ha riproposto tale domanda.
Infine, la resistente ha insistito per il riconoscimento a proprio favore di un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili (stesso importo già riconosciuto nella sentenza di separazione emessa in base alle condizioni concordate fra le parti).
Il resistente, invece, ha chiesto ulteriormente ridursi tale contributo (euro 100,00 mensili) anche rispetto a quanto statuito coi provvedimenti provvisori di gennaio 2024 (cioè euro 200,00 mensili).
Anzitutto, va ricordato che il diritto all'assegno divorzile si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli che operano in sede di separazione, in quanto il mantenimento nella fase del divorzio mira a garantire al coniuge economicamente più debole un'esistenza dignitosa, e non il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, come appunto avviene in sede di separazione, dove si ha una rimodulazione dei diritti e doveri di cui all'art. 143 c.c. e non una cessazione dei rapporti di natura personale e patrimoniale tra i coniugi.
Difatti, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza Cass. 11 luglio 2018, n. 18287, risolvendo questione di particolare importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Orbene, avendo riguardo al caso qui in esame, appare evidente che la si sia dedicata alla CP_1
famiglia e alla cura dei figli, atteso che i coniugi si sposavano nel 2005 e nei due anni successivi nascevano gli ultimi due figli cioè e quest'ultima con problemi di autismo. Per_2 Per_1
pagina 9 di 12 I figli in concomitanza con la separazione andavano a stare (e la circostanza non è contestata) con la donna e, difatti, nelle conclusioni congiunte si riconosceva un contributo di mantenimento per la
“indipendentemente dall'ottenimento di un posto di lavoro” (perché verosimilmente CP_1
all'epoca non aveva alcun lavoro e non l'avrebbe facilmente trovato).
Sulle base di indici presuntivi, essendo palese che la resistente non lavori all'attualità, si deve ritenere che essa non si sia mai immessa nel mondo del lavoro, per scelta condivisa fra i coniugi prima (visti anche i problemi dei figli e soprattutto di e successivamente non l'abbia fatto anche per Per_1
continuare a seguire i figli da unico genitore fattivamente e giornalmente presente.
Risulta evidente, altresì, che le possibilità di lavoro della donna (attualmente prossima al compimento di 51 anni) sono abbastanza circoscritte, sia per l'età raggiunta, sia per l'inesistenza di pregresse esperienze significative, sia per il tempo a sua disposizione.
Del resto, la stessa difesa del afferma -in conclusionale- “La figlia , pur affetta da un Pt_1 Per_1 grave spettro dell'autismo, frequenta giornalmente e con successo l'istituto alberghiero al quale è iscritta fino alle 13.00. Due volte la settimana un insegnante di sostegno si reca a domicilio per aiutarla nello studio o nei compiti.
Non corrisponde quindi al vero che la signora “24 ore su 24 deve assistere ”. CP_1 Per_1
Certamente la minore non può essere lasciata sola ma almeno la mattina la signora è CP_1
libera di occuparsi di altro.”, di fatto ammettendo che la massima occupazione ricercabile dalla resistente non potrebbe coprire altro se non -al massimo- l'orario mattiniero nel periodo scolastico (e quindi neanche tutto l'anno solare, essendo la scuola chiusa per circa tre mesi l'anno).
Di conseguenza, è necessario disporre un assegno divorzile a carico del per la Pt_1 CP_1
essendo evidente che non possono dirsi redditi le provvidenze che talora e/o una tantum la donna ottiene da soggetti pubblici (a fronte magari di specifiche domande e bandi) quale caregiver.
Nel caso di specie, del resto, risulta che il dispone di un reddito netto pari a 20.000 euro Pt_1 all'anno (cfr. CUD del 2023 coi redditi del 2022) mentre la signora non ha nella sostanza CP_1
redditi propri derivanti da lavoro.
Considerando, dunque, la situazione complessiva delle parti, la difficile collocazione lavorativa della donna e l'apporto dato dalla resistente per la crescita dei figli, si ritiene congruo, pur nella non lunga durata del matrimonio (che ha coperto però gli anni verosimilmente più proficui -indicativamente dai
30 ai 40 anni della donna- per l'eventuale ricerca e consolidamento di una posizione lavorativa), riconoscere un contributo di euro 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza dalla data della presente pronuncia (fermo per il pregresso il contributo già fissato dal
Giudice relatore) in considerazione del fatto che, peraltro, è leggermente diminuito il contributo per pagina 10 di 12 e, quindi, la somma complessiva certamente appare sostenibile per il per tutte le Per_2 Pt_1
considerazioni già svolte.
Nulla va disposto in punto di passaporti, non avendo senso la formula di promozione del reciproco consenso indicata da parte resistente.
Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti, considerando che comunque la CP_1
risulta soccombente sull'affido esclusivo dei figli minori (ora della sola e in parte anche sugli Per_1
importi pretesi per i figli, mentre il è condannato a versare somme superiori a quelle proposte Pt_1
(soprattutto se si ha riguardo al suo ricorso iniziale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ospitaletto (BS) in data 16 luglio
2005 tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Ospitaletto, anno 2005, parte I, serie A- n. 17, ufficio 1
2. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ospitaletto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
3. Dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocazione prevalente presso la Per_1
madre, residente in [...]; il padre potrà esercitare il diritto di visita della figlia, sempre sentita la stessa e assunti accordi con la madre, come meglio specificato in motivazione
4. Dichiara non luogo a provvedere in ordine all'affidamento e al regime delle visite quanto al figlio , ormai maggiorenne Per_2
5. Rigetta la domanda di parte resistente in merito al riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre nei confronti della figlia Per_3
6. Condanna a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese in favore di Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , fermo quanto medio CP_1 Per_2
tempore disposto in via provvisoria, con decorrenza dalla presente pronuncia la somma pari ad euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
7. Conferma la condanna di a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese in Parte_1
favore di a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Controparte_1 Per_1
pagina 11 di 12 quanto già disposto in via provvisoria il 16.1.2024 e cioè euro 225,00 mensili, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
8. Conferma che le spese straordinarie, individuate come da Protocollo in uso presso codesto
Tribunale, già indicate nell'ordinanza del 16.1.2024, necessarie per e per Per_2 Per_1
saranno a carico dei genitori al 50% fra loro
9. Respinge la domanda di parte resistente quanto all'integrale attribuzione dell'assegno unico universale per i figli per le ragioni di cui in motivazione
10. Condanna a versare a entro il giorno 20 del mese, fermo Parte_1 Controparte_1
quanto disposto medio tempore in via provvisoria con ordinanza del 16.1.2024, con decorrenza dalla presente pronuncia la somma di 250,00 euro mensili a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
11. Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 9.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadalà
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