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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.956/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FIOCCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA LUIGI
PARTE RICORRENTE
E
RT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/05/2025 ad ore 14.07 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FIOCCHI ANDREA LUIGI per parte resistente l'avv. SCALMANINI PAOLA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) accertare nei confronti dell' RT
, in persona del suo legale rappresentante, che il peggioramento delle malattie
[...]
professionali riconosciute al sig. (331 -334) hanno determinato una Parte_1 menomazione dell'integrità fisica globale pari al 30% (danno concorrente e da rivalutazione del danno preesistente), o quella differente percentuale comunque superiore al 20% che dovesse risultare di ragione;
2) condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, a RT
corrispondere al sig. la rendita per un danno globale del 30% o per quella Parte_1
differente percentuale comunque superiore al 20% che dovesse risultare di ragione, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3) con rifusione integrale delle spese legali;
4) nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, dichiarare che il sig. è esentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. dal rimborso delle spese di lite. Il Parte_1
ricorrente dichiara che la presente vertenza è di valore indeterminabile e che, ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 L. 488/1999 e dell'art. 37 L. 111/2011, nonché per l'esenzione dal rimborso delle spese legali e di CTU nel caso di soccombenza, il reddito del nucleo famigliare relativo all'anno 2022 ammonta ad € 31.707,00, con impegno a comunicare le eventuali variazioni (docc. 11 e 12). In via istruttoria: Voglia il Tribunale
Ill.mo: - disporre CTU sulla persona del sig. volta ad accertare il grado di Parte_1 menomazione dell'integrità fisica conseguenza alle malattie professionali riconosciute dall' , nonché il danno globale (danno concorrente e da rivalutazione del danno CP_1
preesistente), nominando sin da ora quale Consulente Tecnico di Parte il dott. Persona_1
domiciliato presso la sede del Patronato INAS di Via Rolla n. 3 a Pavia;
- solo
[...] occorrendo, ordinare ex art. 210 c.p.c. all' l'esibizione e l'acquisizione al processo di CP_1
tutta la documentazione riguardante le malattie professionali per cui è causa.
PARTE RESISTENTE
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge. In caso di ammissione di CTU medico legale, suggerisce di sottoporre CP_1 al nominando CTU il seguente quesito: “Dica Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il periziando, effettuati gli eventuali ulteriori accertamenti, quali sono le malattie di cui soffre il sig. , e dica se la patologia pleurica sia radiologicamente Parte_1 stabile;
precisi se l'asbestosi polmonare è peggiorata ed in quale misura secondo i parametri di cui all'allegato 2 parte A relativamente alle interstiziopatie: qualora sia dimostrata l'evoluzione in peius della patologia, quantifichi l'entità del danno biologico secondo le tabelle di cui al D. M. 12 luglio 2000”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 956/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FIOCCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA LUIGI
PARTE RICORRENTE
E
RT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' per ottenere l'accoglimento delle Parte_1 CP_1
conclusioni sopra indicate, allegando:
- di essere beneficiario con decorrenza dall'01/10/2013 di rendita per menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica ex art. 13 d.lgs. 38/2000 pari al 16%, dovuta alle seguenti malattie professionali: “asbestosi con alterazione delle prove respiratorie, riduzione DLCO dispnea;
disturbo depressivo” (13%) e “placche pleuriche calcificate parietali e diaframmatiche bilaterali” (4%);
- di aver fatto istanza all' di revisione del danno all'esito della quale è stato accertato un CP_1 grado di menomazione complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura del solo 20%.
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_1
ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva, innanzitutto, che l'origine professionale della tecnopatia non è in contestazione, essendo stato il caso accolto in via amministrativa. Oggetto di contestazione è la valutazione medica della stessa e pertanto, ai fini della valutazione della domanda dedotta in giudizio, occorre richiamare le conclusioni della ctu svolta in quanto prive di vizi logici ed esaustive tanto del quesito quanto delle osservazioni ricevute.
La Consulente, sulla base della documentazione medica agli atti e dell'attività diagnostica disposta durante le operazioni peritali, ha ripercorso in modo critico l'evoluzione della tecnopatia e la sua valutazione da parte dell'istituto resistente.
In particolare, è stato evidenziato che:
“il primo riscontro radiologico indicativo di pregressa esposizione ad asbesto è rappresentato dalle placche pleuriche e diaframmatiche parzialmente calcifiche bilaterali, descritte nel 2007, riconosciute nel 2009 dall' come malattia professionale (valutazione CP_1
danno biologico 4%) (codice tabellare DM 12.7.2000 = 331);
- nel 2010 compaiono lesioni radiologicamente apprezzabili riferibili ad interstiziopatia asbestosica (micronodulazioni parenchimali sub-pleuriche postero-basali bilaterali tipo s profusione 1/1). Soggettivamente, compare dispnea da sforzo;
l'esame obiettivo del torace evidenzia riduzione del Murmure Vescicolare (MV) in sede basale, spirometria e DLCO ancora nei limiti di norma. Valutazione danno biologico globale CP_1
9% (4 % placche + nodulazioni parenchimali 6 % - codici tabellari 331 e 332 DM 12.7.2000);
- nel 2014 il quadro radiologico evolve ulteriormente: alle placche pleuro- diaframmatiche ed alle lesioni parenchimali asbestosiche si aggiungono alterazioni a vetro smerigliato postero-basali sub-pleuriche bilaterali. Soggettivamente si conferma dispnea da sforzo;
l'esame obiettivo del torace evidenzia riduzione del MV e comparsa di sibili tele- espiratori. La spirometria documenta una sindrome restrittiva con significativa riduzione della
DLCO (- 39%). Valutazione danno biologico globale 16 % (4 % placche + 11 % CP_1
asbestosi + 2% disturbo depressivo);
- nel 2022 la Rx-torace conferma le placche e l'asbestosi parenchimale alle quali si aggiunge un nodulo polmonare peri-scissurale dx, meritevole di monitoraggio. Il quadro soggettivo è sostenuto da dispnea da sforzo aggravata da dispnea accessionale notturna e tosse stizzosa. L'esame obiettivo del torace è stabile (MV ridotto e sibili espiratori). La spirometria evidenzia sindrome restrittiva lieve-media con riduzione della DLCO (- 32%). Valutazione
danno biologico globale 20 % (4 % placche + 15 % asbestosi con dispnea e riduzione CP_1
DLCO + 2% disturbo depressivo);
- nel 2024 non si rilevano modificazioni del quadro radiologico. Non è descritta l'immagine nodulare peri-scissurale dx verosimilmente per mancata lettura comparativa con radiogrammi precedenti […]. Sintomi soggettivi invariati. Esame clinico del torace negativo, spirometria nei limiti di norma con DLCO ai limiti inferiori (- 24%)”.
La ctu ha quindi concluso che il ricorrente è “affetto da placche pleuriche e diaframmatiche calcifiche bilaterali e asbestosi polmonare condizionante un deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve-medio con riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare dei gas (dlco). Il quadro clinico è correlato causalmente alla pregressa esposizione professionale ad amianto”.
Tuttavia, la ctu ha anche rivalutato l'attività diagnostica svolta dalla parte ricorrente nel tempo svolgendo le seguenti considerazioni:
- “dall'epoca del primo riscontro (placche pleuriche, 2007) la tecnopatia ha presentato un progressivo aggravamento: evidenza radiologica di nodulazioni parenchimali asbestosiche
(2010), lesioni a vetro smerigliato postero-basali bilaterali (2014) e immagine nodulare peri- scissurale dx (2022). Soggettivamente, dispnea da sforzo (2010 e 2014) ed episodi ricorrenti di dispnea asmatiforme notturna condizionante risveglio, controllata dall'assunzione di
(2022). Va precisato che la dispnea accessionale asmatiforme è espressione di Persona_2 asma bronchiale non causalmente correlabile all'esposizione ad amianto, bensì manifestazione di un'alterata dinamica bronchiale verosimilmente su base irritativa, insorta su un terreno già compromesso, condizionante maggior disagio respiratorio”;
- Anche lo studio funzionale respiratorio depone per un progressivo aggravamento, più significativo in occasione dell'accertamento del 2014, con riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare di gas. Per quanto riguarda l'aspetto valutativo del danno biologico, ci esprimiamo come segue:
▪ 2009: 4 % placche pleuriche (codice tabellare 331).
▪ 2010: 9% globale (placche pleuriche + danno anatomico da nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale 6%) (codice tabellare 331+332).
▪ 2014: 24% globale (placche pleuriche 4 % + danno anatomico da nodulazioni parenchimali 6% + danno funzionale da sindrome restrittiva media [(CVF –
48%) e deficit DLCO (- 39%) 15%] (codici tabellari 331+332+334 + all. 2 parte A). Si ritiene che il disturbo depressivo accolto e valutato 2% non CP_1
sia attribuibile causalmente alla tecnopatia (vedi quanto espresso al § 3 pag. 6)
e che per tale motivo vada escluso dalle patologie tutelate dall' . Per CP_1
contro, nella revisione del 2014 la compromissione funzionale respiratoria è stata sottovalutata poiché quantificata 11 % contro un valore ben più elevato, come indicato in All. 2 / A del DM luglio 2000;
▪ 2022: 24% globale (placche pleuriche 4 % + asbestosi parenchimale 6% e comparsa di nodulo periscissurale dx + danno funzionale da sindrome restrittiva lieve (CVF – 27%) e deficit DLCO (- 32%) 15%). Nonostante il miglioramento dei tests spirometrici (PFR 2022 vs PFR 2014) si ritiene equo confermare la quantificazione globale del 24 % in ragione della comparsa radiologica di una nuova lesione (nodulo periscissurale dx 7 mm) e del quadro soggettivo, aggravato dagli accessi dispnoici notturni;
▪ 2024: 24% globale – non documentati reperti che depongano per aggravamento del quadro complessivo.
In definitiva, la ctu ha concluso affermando che “Il danno biologico complessivo è quantificabile nella misura del 24 % (ventiquattro per cento) a partire dal 2014, sostenuto dal quadro clinico soggettivo e dalle alterazioni radiologiche e funzionali (vedi in dettaglio quanto espresso a pag. 11). Da tale data non si evidenziano ulteriori aggravamenti significativi” e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
3. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che è affetto da placche pleuriche e diaframmatiche Parte_1
calcifiche bilaterali e asbestosi polmonare condizionante deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve-medio con riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare dei gas
(DLCO) a causa della pregressa esposizione professionale ad amianto con un danno biologico complessivo pari al 24% a partire dal 2014;
2. condanna l' ad erogare nei confronti del ricorrente la rendita dovuta in base al danno CP_1
biologico accertato e con la decorrenza di legge;
3. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.638 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. 4. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FIOCCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA LUIGI
PARTE RICORRENTE
E
RT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 29/05/2025 ad ore 14.07 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. FIOCCHI ANDREA LUIGI per parte resistente l'avv. SCALMANINI PAOLA
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) accertare nei confronti dell' RT
, in persona del suo legale rappresentante, che il peggioramento delle malattie
[...]
professionali riconosciute al sig. (331 -334) hanno determinato una Parte_1 menomazione dell'integrità fisica globale pari al 30% (danno concorrente e da rivalutazione del danno preesistente), o quella differente percentuale comunque superiore al 20% che dovesse risultare di ragione;
2) condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, a RT
corrispondere al sig. la rendita per un danno globale del 30% o per quella Parte_1
differente percentuale comunque superiore al 20% che dovesse risultare di ragione, oltre agli interessi dal dovuto al saldo effettivo;
3) con rifusione integrale delle spese legali;
4) nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, dichiarare che il sig. è esentato ex art. 152 disp. att. c.p.c. dal rimborso delle spese di lite. Il Parte_1
ricorrente dichiara che la presente vertenza è di valore indeterminabile e che, ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9 L. 488/1999 e dell'art. 37 L. 111/2011, nonché per l'esenzione dal rimborso delle spese legali e di CTU nel caso di soccombenza, il reddito del nucleo famigliare relativo all'anno 2022 ammonta ad € 31.707,00, con impegno a comunicare le eventuali variazioni (docc. 11 e 12). In via istruttoria: Voglia il Tribunale
Ill.mo: - disporre CTU sulla persona del sig. volta ad accertare il grado di Parte_1 menomazione dell'integrità fisica conseguenza alle malattie professionali riconosciute dall' , nonché il danno globale (danno concorrente e da rivalutazione del danno CP_1
preesistente), nominando sin da ora quale Consulente Tecnico di Parte il dott. Persona_1
domiciliato presso la sede del Patronato INAS di Via Rolla n. 3 a Pavia;
- solo
[...] occorrendo, ordinare ex art. 210 c.p.c. all' l'esibizione e l'acquisizione al processo di CP_1
tutta la documentazione riguardante le malattie professionali per cui è causa.
PARTE RESISTENTE
Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, respingere tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge. In caso di ammissione di CTU medico legale, suggerisce di sottoporre CP_1 al nominando CTU il seguente quesito: “Dica Il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il periziando, effettuati gli eventuali ulteriori accertamenti, quali sono le malattie di cui soffre il sig. , e dica se la patologia pleurica sia radiologicamente Parte_1 stabile;
precisi se l'asbestosi polmonare è peggiorata ed in quale misura secondo i parametri di cui all'allegato 2 parte A relativamente alle interstiziopatie: qualora sia dimostrata l'evoluzione in peius della patologia, quantifichi l'entità del danno biologico secondo le tabelle di cui al D. M. 12 luglio 2000”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 956/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FIOCCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA LUIGI
PARTE RICORRENTE
E
RT
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. SCALMANINI PAOLA
[...] P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' per ottenere l'accoglimento delle Parte_1 CP_1
conclusioni sopra indicate, allegando:
- di essere beneficiario con decorrenza dall'01/10/2013 di rendita per menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica ex art. 13 d.lgs. 38/2000 pari al 16%, dovuta alle seguenti malattie professionali: “asbestosi con alterazione delle prove respiratorie, riduzione DLCO dispnea;
disturbo depressivo” (13%) e “placche pleuriche calcificate parietali e diaframmatiche bilaterali” (4%);
- di aver fatto istanza all' di revisione del danno all'esito della quale è stato accertato un CP_1 grado di menomazione complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura del solo 20%.
1.1. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda di parte CP_1
ricorrente.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva, innanzitutto, che l'origine professionale della tecnopatia non è in contestazione, essendo stato il caso accolto in via amministrativa. Oggetto di contestazione è la valutazione medica della stessa e pertanto, ai fini della valutazione della domanda dedotta in giudizio, occorre richiamare le conclusioni della ctu svolta in quanto prive di vizi logici ed esaustive tanto del quesito quanto delle osservazioni ricevute.
La Consulente, sulla base della documentazione medica agli atti e dell'attività diagnostica disposta durante le operazioni peritali, ha ripercorso in modo critico l'evoluzione della tecnopatia e la sua valutazione da parte dell'istituto resistente.
In particolare, è stato evidenziato che:
“il primo riscontro radiologico indicativo di pregressa esposizione ad asbesto è rappresentato dalle placche pleuriche e diaframmatiche parzialmente calcifiche bilaterali, descritte nel 2007, riconosciute nel 2009 dall' come malattia professionale (valutazione CP_1
danno biologico 4%) (codice tabellare DM 12.7.2000 = 331);
- nel 2010 compaiono lesioni radiologicamente apprezzabili riferibili ad interstiziopatia asbestosica (micronodulazioni parenchimali sub-pleuriche postero-basali bilaterali tipo s profusione 1/1). Soggettivamente, compare dispnea da sforzo;
l'esame obiettivo del torace evidenzia riduzione del Murmure Vescicolare (MV) in sede basale, spirometria e DLCO ancora nei limiti di norma. Valutazione danno biologico globale CP_1
9% (4 % placche + nodulazioni parenchimali 6 % - codici tabellari 331 e 332 DM 12.7.2000);
- nel 2014 il quadro radiologico evolve ulteriormente: alle placche pleuro- diaframmatiche ed alle lesioni parenchimali asbestosiche si aggiungono alterazioni a vetro smerigliato postero-basali sub-pleuriche bilaterali. Soggettivamente si conferma dispnea da sforzo;
l'esame obiettivo del torace evidenzia riduzione del MV e comparsa di sibili tele- espiratori. La spirometria documenta una sindrome restrittiva con significativa riduzione della
DLCO (- 39%). Valutazione danno biologico globale 16 % (4 % placche + 11 % CP_1
asbestosi + 2% disturbo depressivo);
- nel 2022 la Rx-torace conferma le placche e l'asbestosi parenchimale alle quali si aggiunge un nodulo polmonare peri-scissurale dx, meritevole di monitoraggio. Il quadro soggettivo è sostenuto da dispnea da sforzo aggravata da dispnea accessionale notturna e tosse stizzosa. L'esame obiettivo del torace è stabile (MV ridotto e sibili espiratori). La spirometria evidenzia sindrome restrittiva lieve-media con riduzione della DLCO (- 32%). Valutazione
danno biologico globale 20 % (4 % placche + 15 % asbestosi con dispnea e riduzione CP_1
DLCO + 2% disturbo depressivo);
- nel 2024 non si rilevano modificazioni del quadro radiologico. Non è descritta l'immagine nodulare peri-scissurale dx verosimilmente per mancata lettura comparativa con radiogrammi precedenti […]. Sintomi soggettivi invariati. Esame clinico del torace negativo, spirometria nei limiti di norma con DLCO ai limiti inferiori (- 24%)”.
La ctu ha quindi concluso che il ricorrente è “affetto da placche pleuriche e diaframmatiche calcifiche bilaterali e asbestosi polmonare condizionante un deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve-medio con riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare dei gas (dlco). Il quadro clinico è correlato causalmente alla pregressa esposizione professionale ad amianto”.
Tuttavia, la ctu ha anche rivalutato l'attività diagnostica svolta dalla parte ricorrente nel tempo svolgendo le seguenti considerazioni:
- “dall'epoca del primo riscontro (placche pleuriche, 2007) la tecnopatia ha presentato un progressivo aggravamento: evidenza radiologica di nodulazioni parenchimali asbestosiche
(2010), lesioni a vetro smerigliato postero-basali bilaterali (2014) e immagine nodulare peri- scissurale dx (2022). Soggettivamente, dispnea da sforzo (2010 e 2014) ed episodi ricorrenti di dispnea asmatiforme notturna condizionante risveglio, controllata dall'assunzione di
(2022). Va precisato che la dispnea accessionale asmatiforme è espressione di Persona_2 asma bronchiale non causalmente correlabile all'esposizione ad amianto, bensì manifestazione di un'alterata dinamica bronchiale verosimilmente su base irritativa, insorta su un terreno già compromesso, condizionante maggior disagio respiratorio”;
- Anche lo studio funzionale respiratorio depone per un progressivo aggravamento, più significativo in occasione dell'accertamento del 2014, con riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare di gas. Per quanto riguarda l'aspetto valutativo del danno biologico, ci esprimiamo come segue:
▪ 2009: 4 % placche pleuriche (codice tabellare 331).
▪ 2010: 9% globale (placche pleuriche + danno anatomico da nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale 6%) (codice tabellare 331+332).
▪ 2014: 24% globale (placche pleuriche 4 % + danno anatomico da nodulazioni parenchimali 6% + danno funzionale da sindrome restrittiva media [(CVF –
48%) e deficit DLCO (- 39%) 15%] (codici tabellari 331+332+334 + all. 2 parte A). Si ritiene che il disturbo depressivo accolto e valutato 2% non CP_1
sia attribuibile causalmente alla tecnopatia (vedi quanto espresso al § 3 pag. 6)
e che per tale motivo vada escluso dalle patologie tutelate dall' . Per CP_1
contro, nella revisione del 2014 la compromissione funzionale respiratoria è stata sottovalutata poiché quantificata 11 % contro un valore ben più elevato, come indicato in All. 2 / A del DM luglio 2000;
▪ 2022: 24% globale (placche pleuriche 4 % + asbestosi parenchimale 6% e comparsa di nodulo periscissurale dx + danno funzionale da sindrome restrittiva lieve (CVF – 27%) e deficit DLCO (- 32%) 15%). Nonostante il miglioramento dei tests spirometrici (PFR 2022 vs PFR 2014) si ritiene equo confermare la quantificazione globale del 24 % in ragione della comparsa radiologica di una nuova lesione (nodulo periscissurale dx 7 mm) e del quadro soggettivo, aggravato dagli accessi dispnoici notturni;
▪ 2024: 24% globale – non documentati reperti che depongano per aggravamento del quadro complessivo.
In definitiva, la ctu ha concluso affermando che “Il danno biologico complessivo è quantificabile nella misura del 24 % (ventiquattro per cento) a partire dal 2014, sostenuto dal quadro clinico soggettivo e dalle alterazioni radiologiche e funzionali (vedi in dettaglio quanto espresso a pag. 11). Da tale data non si evidenziano ulteriori aggravamenti significativi” e, pertanto, il ricorso deve essere accolto.
3. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 26.000 e 52.000 euro, rito previdenziale.
3. Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accerta e dichiara che è affetto da placche pleuriche e diaframmatiche Parte_1
calcifiche bilaterali e asbestosi polmonare condizionante deficit ventilatorio di tipo restrittivo di grado lieve-medio con riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare dei gas
(DLCO) a causa della pregressa esposizione professionale ad amianto con un danno biologico complessivo pari al 24% a partire dal 2014;
2. condanna l' ad erogare nei confronti del ricorrente la rendita dovuta in base al danno CP_1
biologico accertato e con la decorrenza di legge;
3. condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.638 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a.. 4. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di ctu.
Pavia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina