Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Versione
4 febbraio 2003
4 febbraio 2003
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/11/2018, n. 6860Provvedimento: […] 1.5. E' infine da osservare, quanto all'invocato art. 3 della legge regionale n. 10 del 2003, che, a parte ogni ulteriore considerazione, la Corte costituzionale, con sentenza del 10/2/2006, n. 49, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (ad eccezione delle lettere b) e c)) per effetto della tardiva approvazione della disposizione regionale, oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5, co. 1, del decreto-legge n. 168 del 2004 in esecuzione di quanto statuito dalla precedente sentenza della Consulta n. 196 del 2004, la quale dava atto espressamente che, ove le Regioni non esercitino tempestivamente il proprio potere, "non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito in legge”.Leggi di più...
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- legge n. 326 del 2003·
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