CA
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/07/2024, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Morello Maria Laura Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 341/2023 avverso la sentenza n. 150/2023 del
28.02.2023 e pubblicata in data 28.02.2023, emessa dal Tribunale di Imperia nella causa R.G.
173/2021
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Morini ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, in Sanremo (IM), Corso Garibaldi n. 97/4
- APPELLANTE
Contro
e -, in persona del suo legale rappresentante CP_1 Controparte_2 pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Bonanni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Genova, Via San Bartolomeo della Certosa n. 2/2
- APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis;
previa ogni meglio ritenuta declaratoria ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza, in via preliminare di rito, revocare l'Ordinanza Interinale del 26 maggio 2023 con cui era stato autorizzato il deposito del cd, trattandosi di documento irritualmente acquisito in primo grado (ved.si le tre autonome motivazioni poste a fondamento del primo motivo d'appello, di cui ai punti su A), sub B) e sub
C); dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di CP_1
cui in premessa e, conseguentemente, condannare , unitamente alla CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni da lesioni personali, non patrimoniali e patrimoniali, patiti da parte attrice in
1 dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si indicano nell'importo di € 69.950,50 o in quel diverso importo meglio risultante in corso di causa;
condannare , unitamente CP_1
alla in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla prima ed alla seconda fase del presente giudizio, di cui il sottoscritto difensore chiede per entrambe le fasi la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.; salvis juribus”.
PER GLI APPELLATI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 cod. proc. civ.; 3) nel merito, in subordine, confermare integralmente la sentenza impugnata e respingere la domanda attorea e l'appello, siccome infondati. Vinte le spese, con condanna dell'appellante per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. esponeva che nel percorrere, Parte_1 all'interno della corsia lato monte con direzione ponente, alla guida dello scooter RI
BE tg CK34928 di proprietà di la via Aurelia nel tratto denominato via CP_3
Cavour, giunto in prossimità dell'intersezione con la laterale sinistra denominata via della
Repubblica e con la laterale destra denominata via della Stazione, nel mentre proseguiva diritto, in ragione della luce verde del semaforo posto sulla sua destra, entrava in collisione con lo scooter IM PE tg DG18810 condotto dal proprietario e assicurato per CP_1
RCA obbligatoria dalla il cui conducente, proveniente dalla via Controparte_2
della Stazione e con direzione via della Repubblica, impegnava l'intersezione nonostante il semaforo posto alla sua destra proiettasse luce rossa;
Parte attrice, lamentava, pertanto, di aver riportato, in conseguenza della collisione e della conseguente caduta a terra, danni materiali al motociclo interamente risarciti nonché lesioni personali, e deduceva l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. Ciò premesso conveniva la compagnia CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_2 CP_1
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...] non, patiti in dipendenza del sinistro quantificati in € 80.047,00, al pagamento delle spese legali stragiudiziali quantificate in € 1.890,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituivano in giudizio a mezzo del medesimo procuratore, la compagnia
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il sig. CP_2 CP_1 che deducevano che l'attore era passato all'incrocio con il semaforo che proiettava la luce rossa,
2 come accertato dai Vigili intervenuti sul luogo del sinistro ed emerso a seguito, dell'esame delle riprese delle telecamere di sorveglianza. Veniva contestata anche la quantificazione del danno lamentato da e la spettanza delle spese legali stragiudiziali. Parte_1
Pertanto, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Il Tribunale istruiva la causa attraverso l'acquisizione delle registrazioni del sistema video richiamate dal verbale delle Polizia municipale, prodotto da parte attrice, e l'escussione di testimoni, nonché interpello delle parti. Indi veniva licenziata CTU medico legale.
Al termine dell'istruttoria il Tribunale rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella quale le parti di riportavano ai propri scritti ed alle note conclusive autorizzate e depositate.
Il Tribunale con l'appellata sentenza respingeva la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1
impugnando la decisione del Tribunale per i seguenti motivi: 1) Violazione degli articoli 210 –
213 c.p.c.; 2) Violazione del comma 17, lettera a), della legge 26 novembre 2021, n. 206.; 3)
Violazione dell'art. 115, comma primo, c.p.c.; 4) e 5) Violazione dell'art. 2729 c.c. Erroneità del ragionamento presuntivo che aveva indotto il Tribunale a: - ritenere inattendibile l'unica teste presente sul luogo ed al momento del sinistro;
- ritenere che fosse stato l'attore a “passare con il rosso”; 6) Violazione dell'art. 2697 c.c. Erronea valutazione dell'esito della prova testimoniale;
7) Violazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c..
Si costituivano in giudizio la ed il sig. a mezzo Controparte_2 CP_1 dello stesso difensore, con comparsa di costituzione e risposta insistendo nell'infondatezza dell'appello, in via preliminare eccepivano l'improcedibilità dell'appello, in quanto la notifica al convenuto era avvenuta a mezzo Pec al difensore solo in data 12.4.2023, ovvero CP_1 successivamente all'iscrizione a ruolo della causa (4.4.2023).
La Corte di Appello con ordinanza in data 26.05.2023, in accoglimento dell'istanza di parte appellata, autorizzava il deposito del CD contenente le riproduzioni video del sistema di sicurezza presente sul luogo del sinistro e richiamato nel verbale di intervento dalla Polizia
Municipale.
Il Consigliere istruttore con ordinanza del 13.09.2023 disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 21.05.2024, udienza poi anticipata al 16.04.2024 con ordinanza del 09.02.2024, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
3 Con ordinanza del 17.04.2024 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità formulata da parte appellata è infondata.
Parte appellata lamenta che abbia effettuato la notifica dell'atto d'appello Parte_1 all'appellato . tardivamente, in quanto la notifica a mezzo Pec dell'atto di appello CP_1
presso il domicilio eletto è avvenuta il 12.04.2023, in data successiva all'iscrizione a ruolo della causa (04.04.2023). Deduce quindi l'appellata che l'appellante non si sarebbe costituito nei termini e l'appello deve pertanto ritenersi improcedibile ex art. 348 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie la causa è stata iscritta entro i dieci giorni dalla prima notifica e la seconda notificazione successivamente avvenuta non comporta l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito parte appellante con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ammesso “l'acquisizione delle registrazioni del sistema di video sorveglianza cittadino posto a fondamento del rapporto della polizia municipale”, pur non avendo parte convenuta fornito la prova di non averle potute acquisire direttamente, ed inoltre si duole del fatto che tale acquisizione era avvenuta dopo l'escussione del teste di parte attrice, che aveva già con la sua testimonianza provato il fatto. Lamenta ancora l'appellante che la sentenza non ha fatto buon uso dell'art. 210 cpc, non potendo ritenersi il filmato “informazione scritta”.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce anche la irrituale modalità del deposito della chiavetta contenente il filmato, non essendo avvenuta in via telematica ma con il deposito materiale della chiavetta ed inoltre rileva che l'autorizzazione alla sua produzione spettava al
Presidente del Tribunale.
Con il terzo motivo l'appellante asserisce che parte appellata non avrebbe contestato i fatti costituenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Infine, con gli ultimi tre motivi di appello l'appellante si duole dell'errata valutazione delle prove (in particolare della riproduzione video prodotta) e della testimonianza resa dalla teste
Testimone_1
I motivi sono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Gli elementi istruttori consentono di ritenere la responsabilità del conducente dello scooter
RI BE tg CK34928 nella causazione del sinistro. , procedendo sulla Parte_2
Via Aurelia, nel tratto denominato Via Cavour, giunto in prossimità dell'intersezione con la laterale sinistra denominata via della Repubblica e con la laterale destra denominata via della
4 Stazione ha impegnato l'incrocio quando la luce semaforica proiettava la luce rossa, andando quindi ad impattare con lo scooter di che procedeva regolarmente nella propria CP_1
corsia di pertinenza.
Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente hanno redatto apposito verbale, che ha accertato la condotta di guida imprudente ed in violazione del codice della strada, comminando a carico del un provvedimento sanzionatorio ex Art. 146 Parte_1 co 3 C.d.S. per avere interessato l'incrocio, malgrado il semaforo segnalasse luce rossa.
Gli agenti verbalizzanti hanno proceduto “in base alle dichiarazioni rese spontaneamente da un coinvolto, ai segni presenti sui veicoli e sul sedime stradale ed alla visione delle riprese video effettuate dal sistema di video sorveglianza cittadino”.
Hanno, pertanto, dettagliatamente ricostruito la seguente dinamica: “il veicolo B (motociclo
RI) percorreva via Cavour con direzione da Est verso Ovest, giunto all'intersezione con via della Repubblica/via della Stazione, proseguiva la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo;
il veicolo A (motociclo YM) percorreva via della Stazione con direzione da Nord a Sud;
giunto all'intersezione con via Cavour proseguiva la marcia in direzione sud verso via della Repubblica (il conducente dichiarava che il semaforo si disponeva al giallo mentre transitava e quindi proseguiva la marcia non potendo arrestarsi in sicurezza).
Si dà atto che la lanterna semaforica, a causa di un ponteggio sito sul lato ovest di via della
Stazione risulta parzialmente occultata e visibile solo approssimandosi ad essa…Al conducente del veicolo B è stato elevato verbale di contestazione a norma dell'art. 146 c.3 del C.D.S…”.
La ricostruzione dei verbalizzanti della Polizia Municipale è oggettivamente fondata sulle riprese video esaminate.
Ne deriva che la testimonianza resa dalla teste nel corso del giudizio di primo Testimone_1
grado, non appare attendibile, in quanto è in contrasto con le univoche ed oggettive risultanze sopra richiamate.
Al riguardo il Tribunale ha correttamente osservato che: “le dichiarazioni rese da Tes_1
seppur teste credibile in quanto disinteressato e riferente fatti di diretta cognizione,
[...] sono oggettivamente inattendibili…, in quanto si pongono in contrasto insanabile con la ricostruzione della dinamica dell'incidente restituita del filmato versato in atti, non dimenticando, peraltro, che lo scooter di veniva attinto nella fiancata sinistra, CP_1 quando si trovava al centro dell'intersezione (come emerge dal verbale dell'incidente). Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono oggettive e quindi sono dotate di un'attendibilità maggiore rispetto alle testimonianze di chi assistito alla scena”.
5 Giova sul punto richiamare il provvedimento in corso di causa di acquisizione delle riprese video, rilevandosi che il suddetto filmato faceva parte del verbale di incidente redatto dalla
Polizia Municipale e già prodotto da parte attrice in primo grado, ma risultava privo della prova video sebbene fosse parte integrante del verbale della Polizia locale, essendo stato visionato per la redazione della dinamica del sinistro;
inoltre l'acquisizione era stata richiesta tempestivamente dalla convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n 2 cpc.
Parte appellante contesta le deduzioni contenute nel verbale dell'incidente eccependo altresì che dal filmato “…non si vede assolutamente il colore che proiettava la lanterna semaforica sita a destra rispetto alla direzione di marcia seguita dall'attore…”, quindi non ha validamente contestato il contenuto dell'immagine video.
La Corte osserva che in primo grado risultano assenti contestazioni in ordine alla “genuinità o sulla qualità delle riprese”, secondo la statuizione della pronuncia appellata non oggetto di doglianza sul punto.
Con riferimento alla mancata ammissione della CTU cinematica, la Corte osserva che il
Tribunale aveva già acquisito il verbale e le registrazioni video, ben rappresentative dei fatti, quindi non si ravvisavano le ragioni per ammettere una consulenza tecnica di ufficio, in presenza di sufficienti elementi per ritenere accertata la dinamica del sinistro.
Né può essere applicato quanto disposto dall'art. 2054 c.c. 2° comma, sia per quanto già esposto sia in quanto dall'istruttoria non emerge una responsabilità del motoveicolo di infatti CP_1 dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente emerge che il danneggiato ( non avrebbe CP_1 potuto in alcun modo evitare l'impatto, del tutto imprevedibile, nonostante la diligente condotta di guida. In applicazione quindi del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso, (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016;
Cassazione n. 4551 del 22 febbraio 2017), l'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Sono liquidate per il presente grado di giudizio secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in complessive € 9.991,00 (di cui per la fase di studio: euro 2.977,00; per la fase introduttiva: euro
1.911,00; per la fase decisoria: euro 5.103,00), oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15%.
6 Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico degli appellanti.
PQM
La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 341/2023 avverso la sentenza 150/2023 emessa dal Tribunale di Imperia e pubblicata il 28.02.2023 così decide:
1. Respinge l'appello, conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante sig. al pagamento in favore degli Parte_1
appellati e delle spese di lite del presente grado di Controparte_2 CP_1 giudizio che liquida in complessive € 9.991,00 (di cui per la fase di studio: euro 2.977,00; per la fase introduttiva: euro 1.911,00; per la fase decisoria: euro 5.103,00), oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15%;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma
1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 7 giugno 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Morello Maria Laura Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 341/2023 avverso la sentenza n. 150/2023 del
28.02.2023 e pubblicata in data 28.02.2023, emessa dal Tribunale di Imperia nella causa R.G.
173/2021
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Morini ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio, in Sanremo (IM), Corso Garibaldi n. 97/4
- APPELLANTE
Contro
e -, in persona del suo legale rappresentante CP_1 Controparte_2 pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Bonanni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Genova, Via San Bartolomeo della Certosa n. 2/2
- APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis;
previa ogni meglio ritenuta declaratoria ed in totale riforma dell'impugnata Sentenza, in via preliminare di rito, revocare l'Ordinanza Interinale del 26 maggio 2023 con cui era stato autorizzato il deposito del cd, trattandosi di documento irritualmente acquisito in primo grado (ved.si le tre autonome motivazioni poste a fondamento del primo motivo d'appello, di cui ai punti su A), sub B) e sub
C); dichiarare civilmente responsabile al fine della causazione del sinistro di CP_1
cui in premessa e, conseguentemente, condannare , unitamente alla CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni da lesioni personali, non patrimoniali e patrimoniali, patiti da parte attrice in
1 dipendenza del sinistro medesimo;
danni che si indicano nell'importo di € 69.950,50 o in quel diverso importo meglio risultante in corso di causa;
condannare , unitamente CP_1
alla in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento delle spese e delle competenze professionali relative alla prima ed alla seconda fase del presente giudizio, di cui il sottoscritto difensore chiede per entrambe le fasi la distrazione a proprio favore ex art. 93 c.p.c.; salvis juribus”.
PER GLI APPELLATI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, 1) in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 cod. proc. civ.; 3) nel merito, in subordine, confermare integralmente la sentenza impugnata e respingere la domanda attorea e l'appello, siccome infondati. Vinte le spese, con condanna dell'appellante per lite temeraria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. esponeva che nel percorrere, Parte_1 all'interno della corsia lato monte con direzione ponente, alla guida dello scooter RI
BE tg CK34928 di proprietà di la via Aurelia nel tratto denominato via CP_3
Cavour, giunto in prossimità dell'intersezione con la laterale sinistra denominata via della
Repubblica e con la laterale destra denominata via della Stazione, nel mentre proseguiva diritto, in ragione della luce verde del semaforo posto sulla sua destra, entrava in collisione con lo scooter IM PE tg DG18810 condotto dal proprietario e assicurato per CP_1
RCA obbligatoria dalla il cui conducente, proveniente dalla via Controparte_2
della Stazione e con direzione via della Repubblica, impegnava l'intersezione nonostante il semaforo posto alla sua destra proiettasse luce rossa;
Parte attrice, lamentava, pertanto, di aver riportato, in conseguenza della collisione e della conseguente caduta a terra, danni materiali al motociclo interamente risarciti nonché lesioni personali, e deduceva l'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro. Ciò premesso conveniva la compagnia CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Controparte_2 CP_1
per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...] non, patiti in dipendenza del sinistro quantificati in € 80.047,00, al pagamento delle spese legali stragiudiziali quantificate in € 1.890,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituivano in giudizio a mezzo del medesimo procuratore, la compagnia
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il sig. CP_2 CP_1 che deducevano che l'attore era passato all'incrocio con il semaforo che proiettava la luce rossa,
2 come accertato dai Vigili intervenuti sul luogo del sinistro ed emerso a seguito, dell'esame delle riprese delle telecamere di sorveglianza. Veniva contestata anche la quantificazione del danno lamentato da e la spettanza delle spese legali stragiudiziali. Parte_1
Pertanto, i convenuti concludevano per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
Il Tribunale istruiva la causa attraverso l'acquisizione delle registrazioni del sistema video richiamate dal verbale delle Polizia municipale, prodotto da parte attrice, e l'escussione di testimoni, nonché interpello delle parti. Indi veniva licenziata CTU medico legale.
Al termine dell'istruttoria il Tribunale rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella quale le parti di riportavano ai propri scritti ed alle note conclusive autorizzate e depositate.
Il Tribunale con l'appellata sentenza respingeva la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1
impugnando la decisione del Tribunale per i seguenti motivi: 1) Violazione degli articoli 210 –
213 c.p.c.; 2) Violazione del comma 17, lettera a), della legge 26 novembre 2021, n. 206.; 3)
Violazione dell'art. 115, comma primo, c.p.c.; 4) e 5) Violazione dell'art. 2729 c.c. Erroneità del ragionamento presuntivo che aveva indotto il Tribunale a: - ritenere inattendibile l'unica teste presente sul luogo ed al momento del sinistro;
- ritenere che fosse stato l'attore a “passare con il rosso”; 6) Violazione dell'art. 2697 c.c. Erronea valutazione dell'esito della prova testimoniale;
7) Violazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c..
Si costituivano in giudizio la ed il sig. a mezzo Controparte_2 CP_1 dello stesso difensore, con comparsa di costituzione e risposta insistendo nell'infondatezza dell'appello, in via preliminare eccepivano l'improcedibilità dell'appello, in quanto la notifica al convenuto era avvenuta a mezzo Pec al difensore solo in data 12.4.2023, ovvero CP_1 successivamente all'iscrizione a ruolo della causa (4.4.2023).
La Corte di Appello con ordinanza in data 26.05.2023, in accoglimento dell'istanza di parte appellata, autorizzava il deposito del CD contenente le riproduzioni video del sistema di sicurezza presente sul luogo del sinistro e richiamato nel verbale di intervento dalla Polizia
Municipale.
Il Consigliere istruttore con ordinanza del 13.09.2023 disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 21.05.2024, udienza poi anticipata al 16.04.2024 con ordinanza del 09.02.2024, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
3 Con ordinanza del 17.04.2024 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità formulata da parte appellata è infondata.
Parte appellata lamenta che abbia effettuato la notifica dell'atto d'appello Parte_1 all'appellato . tardivamente, in quanto la notifica a mezzo Pec dell'atto di appello CP_1
presso il domicilio eletto è avvenuta il 12.04.2023, in data successiva all'iscrizione a ruolo della causa (04.04.2023). Deduce quindi l'appellata che l'appellante non si sarebbe costituito nei termini e l'appello deve pertanto ritenersi improcedibile ex art. 348 c.p.c.
Orbene, nel caso di specie la causa è stata iscritta entro i dieci giorni dalla prima notifica e la seconda notificazione successivamente avvenuta non comporta l'inammissibilità dell'appello.
Nel merito parte appellante con il primo motivo lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ammesso “l'acquisizione delle registrazioni del sistema di video sorveglianza cittadino posto a fondamento del rapporto della polizia municipale”, pur non avendo parte convenuta fornito la prova di non averle potute acquisire direttamente, ed inoltre si duole del fatto che tale acquisizione era avvenuta dopo l'escussione del teste di parte attrice, che aveva già con la sua testimonianza provato il fatto. Lamenta ancora l'appellante che la sentenza non ha fatto buon uso dell'art. 210 cpc, non potendo ritenersi il filmato “informazione scritta”.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce anche la irrituale modalità del deposito della chiavetta contenente il filmato, non essendo avvenuta in via telematica ma con il deposito materiale della chiavetta ed inoltre rileva che l'autorizzazione alla sua produzione spettava al
Presidente del Tribunale.
Con il terzo motivo l'appellante asserisce che parte appellata non avrebbe contestato i fatti costituenti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Infine, con gli ultimi tre motivi di appello l'appellante si duole dell'errata valutazione delle prove (in particolare della riproduzione video prodotta) e della testimonianza resa dalla teste
Testimone_1
I motivi sono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Gli elementi istruttori consentono di ritenere la responsabilità del conducente dello scooter
RI BE tg CK34928 nella causazione del sinistro. , procedendo sulla Parte_2
Via Aurelia, nel tratto denominato Via Cavour, giunto in prossimità dell'intersezione con la laterale sinistra denominata via della Repubblica e con la laterale destra denominata via della
4 Stazione ha impegnato l'incrocio quando la luce semaforica proiettava la luce rossa, andando quindi ad impattare con lo scooter di che procedeva regolarmente nella propria CP_1
corsia di pertinenza.
Gli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente hanno redatto apposito verbale, che ha accertato la condotta di guida imprudente ed in violazione del codice della strada, comminando a carico del un provvedimento sanzionatorio ex Art. 146 Parte_1 co 3 C.d.S. per avere interessato l'incrocio, malgrado il semaforo segnalasse luce rossa.
Gli agenti verbalizzanti hanno proceduto “in base alle dichiarazioni rese spontaneamente da un coinvolto, ai segni presenti sui veicoli e sul sedime stradale ed alla visione delle riprese video effettuate dal sistema di video sorveglianza cittadino”.
Hanno, pertanto, dettagliatamente ricostruito la seguente dinamica: “il veicolo B (motociclo
RI) percorreva via Cavour con direzione da Est verso Ovest, giunto all'intersezione con via della Repubblica/via della Stazione, proseguiva la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo;
il veicolo A (motociclo YM) percorreva via della Stazione con direzione da Nord a Sud;
giunto all'intersezione con via Cavour proseguiva la marcia in direzione sud verso via della Repubblica (il conducente dichiarava che il semaforo si disponeva al giallo mentre transitava e quindi proseguiva la marcia non potendo arrestarsi in sicurezza).
Si dà atto che la lanterna semaforica, a causa di un ponteggio sito sul lato ovest di via della
Stazione risulta parzialmente occultata e visibile solo approssimandosi ad essa…Al conducente del veicolo B è stato elevato verbale di contestazione a norma dell'art. 146 c.3 del C.D.S…”.
La ricostruzione dei verbalizzanti della Polizia Municipale è oggettivamente fondata sulle riprese video esaminate.
Ne deriva che la testimonianza resa dalla teste nel corso del giudizio di primo Testimone_1
grado, non appare attendibile, in quanto è in contrasto con le univoche ed oggettive risultanze sopra richiamate.
Al riguardo il Tribunale ha correttamente osservato che: “le dichiarazioni rese da Tes_1
seppur teste credibile in quanto disinteressato e riferente fatti di diretta cognizione,
[...] sono oggettivamente inattendibili…, in quanto si pongono in contrasto insanabile con la ricostruzione della dinamica dell'incidente restituita del filmato versato in atti, non dimenticando, peraltro, che lo scooter di veniva attinto nella fiancata sinistra, CP_1 quando si trovava al centro dell'intersezione (come emerge dal verbale dell'incidente). Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono oggettive e quindi sono dotate di un'attendibilità maggiore rispetto alle testimonianze di chi assistito alla scena”.
5 Giova sul punto richiamare il provvedimento in corso di causa di acquisizione delle riprese video, rilevandosi che il suddetto filmato faceva parte del verbale di incidente redatto dalla
Polizia Municipale e già prodotto da parte attrice in primo grado, ma risultava privo della prova video sebbene fosse parte integrante del verbale della Polizia locale, essendo stato visionato per la redazione della dinamica del sinistro;
inoltre l'acquisizione era stata richiesta tempestivamente dalla convenuta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n 2 cpc.
Parte appellante contesta le deduzioni contenute nel verbale dell'incidente eccependo altresì che dal filmato “…non si vede assolutamente il colore che proiettava la lanterna semaforica sita a destra rispetto alla direzione di marcia seguita dall'attore…”, quindi non ha validamente contestato il contenuto dell'immagine video.
La Corte osserva che in primo grado risultano assenti contestazioni in ordine alla “genuinità o sulla qualità delle riprese”, secondo la statuizione della pronuncia appellata non oggetto di doglianza sul punto.
Con riferimento alla mancata ammissione della CTU cinematica, la Corte osserva che il
Tribunale aveva già acquisito il verbale e le registrazioni video, ben rappresentative dei fatti, quindi non si ravvisavano le ragioni per ammettere una consulenza tecnica di ufficio, in presenza di sufficienti elementi per ritenere accertata la dinamica del sinistro.
Né può essere applicato quanto disposto dall'art. 2054 c.c. 2° comma, sia per quanto già esposto sia in quanto dall'istruttoria non emerge una responsabilità del motoveicolo di infatti CP_1 dalla ricostruzione della dinamica dell'incidente emerge che il danneggiato ( non avrebbe CP_1 potuto in alcun modo evitare l'impatto, del tutto imprevedibile, nonostante la diligente condotta di guida. In applicazione quindi del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso, (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016;
Cassazione n. 4551 del 22 febbraio 2017), l'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Sono liquidate per il presente grado di giudizio secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in complessive € 9.991,00 (di cui per la fase di studio: euro 2.977,00; per la fase introduttiva: euro
1.911,00; per la fase decisoria: euro 5.103,00), oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15%.
6 Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico degli appellanti.
PQM
La Corte, ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 341/2023 avverso la sentenza 150/2023 emessa dal Tribunale di Imperia e pubblicata il 28.02.2023 così decide:
1. Respinge l'appello, conferma la sentenza di primo grado;
2. Condanna l'appellante sig. al pagamento in favore degli Parte_1
appellati e delle spese di lite del presente grado di Controparte_2 CP_1 giudizio che liquida in complessive € 9.991,00 (di cui per la fase di studio: euro 2.977,00; per la fase introduttiva: euro 1.911,00; per la fase decisoria: euro 5.103,00), oltre Iva e Cpa e spese forfettarie al 15%;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma
1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Genova, 7 giugno 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott.ssa Maria Laura Morello
7