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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7488/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7488/2021 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Maria Parte_1 C.F._1
Carè, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Nicolella, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“[C]hiede al'Ill.mo Tribunale adito di a) accertare e dichiarare tra il sig. ed il Controparte_1 sig. , in data 15.02.16, è stata sottoscritta la risoluzione al mandato n. 5246 Parte_1 condizionatamente all'affidamento, da parte del sig. , del nuovo mandato al sig. CP_1 Pt_2
; b) accertare e dichiarare che la risoluzione/accordo del 15.02.16 non è stato adempiuto
[...] da parte del sig. per come pattuito e meglio specificato in narrativa per effetto del
Controparte_1 recesso/revoca senza giusta causa;
c) conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. e, pertanto, accertare e dichiarare che l'odierno convenuto è tenuto al
Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 100.000,00 a favore del sig. per revoca senza Parte_1 giusta causa in relazione al contratto n. 5246, come da documentazione allegata;
d) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione consensuale del 15/02/2016 per le ragioni suddette e condannare il sig. al pagamento del compenso in favore del
Controparte_1 sig. nella misura del 5% del corrispettivo lordo annuo del calciatore per come Parte_1 risultante dal contratto di prestazione sportiva 2014/2015 e 2015/2016 del contratto n. 1437/A; e) ancora, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al pagamento della somma pari
Controparte_1 ad € 10.000,00 a favore del sig. per l'attività svolta in relazione ai contratti di Pt_1 sponsorizzazione, come da documentazione allegata, a titolo di penale, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata all'esito del presente giudizio;
f) condannare il sig.
[...]
al pagamento di una somma determinata ex art. 96 c.p.c. 7) in ogni caso, con vittoria di CP_1 spese e compenso professionale della presente procedura, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario. L'avv. Carè, in tale ultima ipotesi, postula richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Conclusioni per parte convenuta
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, accertata la fondatezza dei motivi addotti nel presente atto:
(i) rigettare le pretese tutte avanzate dal sig. ; Parte_1
(ii) condannare il sig. , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, Parte_1 determinati in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
(iii) condannare il sig. al pagamento delle spese e compenso professionale del Parte_1 presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. Il signor ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1
condannare a pagare: Controparte_1
a) l'importo di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del contratto stipulato in data 15 febbraio 2016;
b) l'importo di € 10.000,00 per l'attività svolta in relazione a taluni contratti di sponsorizzazione.
1.1. L'attore ha dedotto di esser stato il procuratore sportivo del calciatore a far Controparte_1
data dal 2011 e fino al 15 febbraio 2016 allorquando di comune accordo decidevano di risolvere il mandato, a condizione che l'odierno convenuto proseguisse il rapporto con il procuratore Pt_2
, padre dell'attore, dotato di maggiore esperienza professionale nel panorama calcistico.
[...]
Nella stessa data, deduce l'attore, il signor sottoscriveva un mandato con il procuratore CP_1
sportivo . Parte_2
1.2. Deduce l'attore che in modo del tutto inaspettato il signor con lettera del 30 marzo CP_1
2016 indirizzata sia a lui che al padre ET comunicava l'intendimento di risolvere ogni rapporto contrattuale, in tal modo – si legge nell'atto di citazione – facendo venir meno la condizione essenziale posta a fondamento della rinuncia ai diritti del contratto n. 5246 da parte del signor
[...]
. Pt_1
In tal modo, eccepisce l'attore, il signor , con mala fede, si è reso inadempiente del CP_1
negozio giuridico trilaterale in ragione del quale era stato tra le stesse pattuito un atto (la risoluzione per mutuo consenso del contratto stipulato tra le odierne parti in causa), condizionato alla stipula di un nuovo contratto di mandato tra e . Controparte_1 Parte_2
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio che, Controparte_1
per i motivi di cui si dirà nel § 3 sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto di rigettare le pretese attoree e di condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria da determinarsi in via equitativa.
3. Rigetto delle domande attoree. Le domande attoree sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
3.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il 19 settembre 2014 le odierne parti in causa hanno stipulato un contratto di “mandato tra calciatore professionista e agente” n. 5246 (sub all. 3 fasc.att.).
3.2. Le medesime parti il 15 febbraio 2016 con la “scrittura privata di risoluzione consensuale”
(sub all. 4 fasc.att.) hanno pattuito quanto segue:
Da tale chiaro testo contrattuale emerge che le parti, con mutuo consenso, hanno risolto consensualmente il contratto di mandato, con reciproca rinuncia a ogni pretesa avente titolo nel mandato n. 5246.
Dalla mera interpretazione letterale del contratto emerge con certezza l'assenza di una clausola contrattuale volta a condizionare l'efficacia del contratto di risoluzione consensuale alla stipula di altro e diverso contratto con un soggetto terzo. L'attore non ha altrimenti fornito la prova della pattuizione di un evento condizionale quale quello dedotto nell'atto di citazione e di cui si è detto sub § 1.1. In altri termini, il contratto prodotto dallo stesso attore sub all. 4, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso, non è un contratto condizionato.
A fine di completezza vale comunque precisare che il contratto poi stipulato tra e Controparte_1
lo stesso 15 febbraio 2016, come correttamente eccepito da parte convenuta, è Parte_2 divenuto inefficace ai sensi dell'art. 5, V comma del “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo” pro tempore vigente in quanto il signor ha omesso di depositarlo presso la Pt_1 CP_2 entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione. L'inefficacia di tale contratto è dunque da imputarsi all'inerzia del signor .1 Pt_1
3.3. Per quanto concerne i compensi pretesi dall'attore per il procacciamento di affari con taluni sponsor, deve osservarsi innanzitutto che il signor non ha prodotto e comunque non Parte_1 ha provato l'intervenuta stipula di un mandato da parte del signor avente ad oggetto tal CP_1
sorta di procacciamento di affari.
Qualora l'odierno attore riconducesse tale attività al contratto di mandato n. 5246, per fondare il rigetto della domanda ora in esame è sufficiente richiamare il punto n. 3 del contratto di risoluzione consensuale con cui le parti hanno rinunciato a fare valere pretese economiche riconducibili al suddetto mandato.
3.4. Tanto è ampiamente sufficiente per fondare il rigetto delle domande attoree, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulterebbe infatti puramente superflua
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è liquidato l'importo di €
14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
4.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma liquidata a titolo di spese del giudizio deve essere distratta in favore del difensore di parte convenuta, Avv. Gabriele Nicolella, che si è dichiarato antistatario.
5. Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La domanda formulata da parte convenuta di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può essere accolta. È indubbio che nel presente procedimento sussista il requisito oggettivo della soccombenza della fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c.; non è da ritenersi invece provato quello soggettivo, né nella forma più grave della mala fede né in quella più lieve della colpa grave;
né tale colpa può essere ravvisata nell'aver parte attrice formulato delle domande non solo supportate da deboli argomenti difensivi (molti dei quali peraltro inconferenti rispetto al thema decidendum delineato dall'attore stesso), ma asseritamente fondate su circostanze comunque rimaste prive di supporto probatorio. In sintesi, la prospettazione di una tesi difensiva che si rivela poi, all'esito del processo, infondata deve essere ricondotta al diritto costituzionale di difesa, pena far coincidere la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. con il fatto stesso della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA, da distrarsi in favore del difensore di parte convenuta, Avv. Gabriele Nicolella, che si
è dichiarato antistatario.
Bergamo, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 5, V comma richiamato nella motivazione prevede: “Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei CP_ diritti di segreteria, deve essere depositato presso la , anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7488/2021 promossa da:
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Maria Parte_1 C.F._1
Carè, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte attrice
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Controparte_1 C.F._2
Nicolella, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“[C]hiede al'Ill.mo Tribunale adito di a) accertare e dichiarare tra il sig. ed il Controparte_1 sig. , in data 15.02.16, è stata sottoscritta la risoluzione al mandato n. 5246 Parte_1 condizionatamente all'affidamento, da parte del sig. , del nuovo mandato al sig. CP_1 Pt_2
; b) accertare e dichiarare che la risoluzione/accordo del 15.02.16 non è stato adempiuto
[...] da parte del sig. per come pattuito e meglio specificato in narrativa per effetto del
Controparte_1 recesso/revoca senza giusta causa;
c) conseguentemente accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. e, pertanto, accertare e dichiarare che l'odierno convenuto è tenuto al
Controparte_1 pagamento della somma pari ad € 100.000,00 a favore del sig. per revoca senza Parte_1 giusta causa in relazione al contratto n. 5246, come da documentazione allegata;
d) in via subordinata, accertare e dichiarare l'inefficacia della risoluzione consensuale del 15/02/2016 per le ragioni suddette e condannare il sig. al pagamento del compenso in favore del
Controparte_1 sig. nella misura del 5% del corrispettivo lordo annuo del calciatore per come Parte_1 risultante dal contratto di prestazione sportiva 2014/2015 e 2015/2016 del contratto n. 1437/A; e) ancora, accertare e dichiarare che il sig. è tenuto al pagamento della somma pari
Controparte_1 ad € 10.000,00 a favore del sig. per l'attività svolta in relazione ai contratti di Pt_1 sponsorizzazione, come da documentazione allegata, a titolo di penale, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà determinata all'esito del presente giudizio;
f) condannare il sig.
[...]
al pagamento di una somma determinata ex art. 96 c.p.c. 7) in ogni caso, con vittoria di CP_1 spese e compenso professionale della presente procedura, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario. L'avv. Carè, in tale ultima ipotesi, postula richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”
Conclusioni per parte convenuta
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale di Bergamo, contrariis reiectis, accertata la fondatezza dei motivi addotti nel presente atto:
(i) rigettare le pretese tutte avanzate dal sig. ; Parte_1
(ii) condannare il sig. , ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria, Parte_1 determinati in via equitativa nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
(iii) condannare il sig. al pagamento delle spese e compenso professionale del Parte_1 presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Motivi in fatto e in diritto
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Prospettazione difensiva attorea. Il signor ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1
condannare a pagare: Controparte_1
a) l'importo di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del contratto stipulato in data 15 febbraio 2016;
b) l'importo di € 10.000,00 per l'attività svolta in relazione a taluni contratti di sponsorizzazione.
1.1. L'attore ha dedotto di esser stato il procuratore sportivo del calciatore a far Controparte_1
data dal 2011 e fino al 15 febbraio 2016 allorquando di comune accordo decidevano di risolvere il mandato, a condizione che l'odierno convenuto proseguisse il rapporto con il procuratore Pt_2
, padre dell'attore, dotato di maggiore esperienza professionale nel panorama calcistico.
[...]
Nella stessa data, deduce l'attore, il signor sottoscriveva un mandato con il procuratore CP_1
sportivo . Parte_2
1.2. Deduce l'attore che in modo del tutto inaspettato il signor con lettera del 30 marzo CP_1
2016 indirizzata sia a lui che al padre ET comunicava l'intendimento di risolvere ogni rapporto contrattuale, in tal modo – si legge nell'atto di citazione – facendo venir meno la condizione essenziale posta a fondamento della rinuncia ai diritti del contratto n. 5246 da parte del signor
[...]
. Pt_1
In tal modo, eccepisce l'attore, il signor , con mala fede, si è reso inadempiente del CP_1
negozio giuridico trilaterale in ragione del quale era stato tra le stesse pattuito un atto (la risoluzione per mutuo consenso del contratto stipulato tra le odierne parti in causa), condizionato alla stipula di un nuovo contratto di mandato tra e . Controparte_1 Parte_2
2. Prospettazione difensiva di parte convenuta. Si è costituito in giudizio che, Controparte_1
per i motivi di cui si dirà nel § 3 sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto di rigettare le pretese attoree e di condannare il signor ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni Parte_1
da lite temeraria da determinarsi in via equitativa.
3. Rigetto delle domande attoree. Le domande attoree sono infondate e pertanto devono essere rigettate.
3.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il 19 settembre 2014 le odierne parti in causa hanno stipulato un contratto di “mandato tra calciatore professionista e agente” n. 5246 (sub all. 3 fasc.att.).
3.2. Le medesime parti il 15 febbraio 2016 con la “scrittura privata di risoluzione consensuale”
(sub all. 4 fasc.att.) hanno pattuito quanto segue:
Da tale chiaro testo contrattuale emerge che le parti, con mutuo consenso, hanno risolto consensualmente il contratto di mandato, con reciproca rinuncia a ogni pretesa avente titolo nel mandato n. 5246.
Dalla mera interpretazione letterale del contratto emerge con certezza l'assenza di una clausola contrattuale volta a condizionare l'efficacia del contratto di risoluzione consensuale alla stipula di altro e diverso contratto con un soggetto terzo. L'attore non ha altrimenti fornito la prova della pattuizione di un evento condizionale quale quello dedotto nell'atto di citazione e di cui si è detto sub § 1.1. In altri termini, il contratto prodotto dallo stesso attore sub all. 4, contrariamente a quanto dedotto dallo stesso, non è un contratto condizionato.
A fine di completezza vale comunque precisare che il contratto poi stipulato tra e Controparte_1
lo stesso 15 febbraio 2016, come correttamente eccepito da parte convenuta, è Parte_2 divenuto inefficace ai sensi dell'art. 5, V comma del “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo” pro tempore vigente in quanto il signor ha omesso di depositarlo presso la Pt_1 CP_2 entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione. L'inefficacia di tale contratto è dunque da imputarsi all'inerzia del signor .1 Pt_1
3.3. Per quanto concerne i compensi pretesi dall'attore per il procacciamento di affari con taluni sponsor, deve osservarsi innanzitutto che il signor non ha prodotto e comunque non Parte_1 ha provato l'intervenuta stipula di un mandato da parte del signor avente ad oggetto tal CP_1
sorta di procacciamento di affari.
Qualora l'odierno attore riconducesse tale attività al contratto di mandato n. 5246, per fondare il rigetto della domanda ora in esame è sufficiente richiamare il punto n. 3 del contratto di risoluzione consensuale con cui le parti hanno rinunciato a fare valere pretese economiche riconducibili al suddetto mandato.
3.4. Tanto è ampiamente sufficiente per fondare il rigetto delle domande attoree, null'altro dovendo essere aggiunto a fondamento e completezza della presente motivazione. Ogni ulteriore disquisizione risulterebbe infatti puramente superflua
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le spese pertanto sono poste a carico di parte attrice. Visto il D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto del valore della causa individuato con riferimento al petitum, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale, per compenso professionale è liquidato l'importo di €
14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
4.1. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la somma liquidata a titolo di spese del giudizio deve essere distratta in favore del difensore di parte convenuta, Avv. Gabriele Nicolella, che si è dichiarato antistatario.
5. Rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. La domanda formulata da parte convenuta di condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non può essere accolta. È indubbio che nel presente procedimento sussista il requisito oggettivo della soccombenza della fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c.; non è da ritenersi invece provato quello soggettivo, né nella forma più grave della mala fede né in quella più lieve della colpa grave;
né tale colpa può essere ravvisata nell'aver parte attrice formulato delle domande non solo supportate da deboli argomenti difensivi (molti dei quali peraltro inconferenti rispetto al thema decidendum delineato dall'attore stesso), ma asseritamente fondate su circostanze comunque rimaste prive di supporto probatorio. In sintesi, la prospettazione di una tesi difensiva che si rivela poi, all'esito del processo, infondata deve essere ricondotta al diritto costituzionale di difesa, pena far coincidere la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. con il fatto stesso della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e
CPA, da distrarsi in favore del difensore di parte convenuta, Avv. Gabriele Nicolella, che si
è dichiarato antistatario.
Bergamo, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 5, V comma richiamato nella motivazione prevede: “Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei CP_ diritti di segreteria, deve essere depositato presso la , anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l'inefficacia.”