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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1711/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), nato a Milano in [...] 2 Parte_1 C.F._1
dicembre 1965 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Milano, piazza
Santa Francesca Romana 3, presso lo studio dell'avv. Enrico Danzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
già ) (P. IVA: , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in Milano alla Via Clerici n. 14, in persona del procuratore speciale Controparte_3 elettivamente domiciliata in Milano, piazza Emilia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Carlo Facciolà, che la rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 41 (C.F.: , con sede in Milano, TR P.IVA_2
Via Ariosto, 13, in persona del suo Direttore Generale elettivamente domiciliata in CP_5
Milano, Piazza Emilia 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lomboni, che la rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte
1) respingere totalmente gli appelli rispettivamente proposti dalla TR
(RG n. 1743/2024) e da (RG n. 1738/2024), dichiarando
[...] Controparte_1
altresì inammissibili e comunque respingendo le istanze istruttorie dalle stesse dedotte
2) accogliere l'appello proposto da esso e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1
11.12.2023 n. 9951 del Tribunale di Milano
(2/A) accertare e dichiarare la responsabilità totale della in TR relazione all'intera invalidità permanente di , accertata nella Parte_1
complessiva misura del 75%, per sussistenza di nesso causale
(2/B) conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la , a TR
risarcire a i seguenti danni Parte_1
(2/B/1) quanto al danno non patrimoniale costituito dal danno dinamico-relazionale/biologico e dal danno di sofferenza interiore/morale, liquidandolo: - con applicazione del valore di invalidità permanente del 75%, senza alcun abbattimento per danno differenziale o altro;
- nella misura corrispondente all'età di 47 anni;
- con applicazione della “personalizzazione”, nella misura del 25%
o di altra misura ritenuta di giustizia in via equitativa
(2/B/2) quanto al danno patrimoniale per diminuzione reddito per perdita capacità lavorativa, liquidandolo: - per intero, senza abbattimenti;
- con liquidazione immediata per le mensilità decorrenti dall'1.5.2013 alla pronuncia;
- con applicazione del coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di 47 anni e assumendo come valore di retribuzione annuale lorda l'importo di 28.000€
(2/B/3) quanto al danno patrimoniale per spese mediche sostenute e spese di adeguamento dell'abitazione, liquidandolo nella sua totalità, senza abbattimenti pagina 2 di 41 (2/B/4) quanto al danno patrimoniale per assistenza domiciliare, liquidandolo: - con applicazione del valore mensile di almeno 4.450€; - nella sua totalità, senza abbattimento;
- con liquidazione immediata, in unica soluzione, dei ratei mensili (capitalizzati) già decorsi dal febbraio 2012 -o, in subordine, dal settembre 2019- sino al dicembre 2023 (data della pronuncia di primo grado) e con fissazione della rendita relativa ai ratei successivi al dicembre 2023 mediante suddivisione in 26 annualità; - in subordine, con fissazione dell'intera rendita mediante suddivisione in 26 anziché 36 annualità (2/B/5) quanto al danno patrimoniale per spese mediche future, liquidandolo: - con applicazione del valore mensile di almeno 10.800€ all'anno; - nella sua totalità, senza abbattimento;
- con liquidazione immediata, in unica soluzione, dei ratei mensili (capitalizzati) già decorsi dal 2013 sino al dicembre 2023 (data della pronuncia di primo grado) e fissazione della rendita relativa ai ratei successivi al dicembre 2023 mediante suddivisione in 26 annualità; - in subordine, con fissazione dell'intera rendita mediante suddivisione in 26 anziché 36 annualità o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, che all'esito del giudizio fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi
(2/C) dare atto che nessuna domanda è stata proposta da nei confronti Parte_1
di (2/D) liquidare i compensi relativi al procedimento di primo grado e a Controparte_2
quello ex art. 696-bis c.p.c., a favore di , nella misura rispettivamente di Parte_1
74.007€ e di 19.500€ o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, pur sempre nel rispetto del DM 55/2014-147/2022
(2/E) con vittoria di spese (anche generali forfetarie -15%-) e compensi di questo procedimento, oltre oneri di legge e successivi
(2/F) in via istruttoria, per il solo denegato caso non fossero ritenuti sufficienti i documenti in atti e le deduzioni tecniche esposte dalla difesa (legale e tecnica) dell'attore, disporre integrazione di ctu e/o convocazione dei CTU a chiarimenti sui punti contestati
3) comunque, col favore di spese (anche generali forfetarie) e compensi per entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza n. 9951/2023 (R.G.
12431/2019), pubblicata in data 11.12.2023, non notificata, così giudicare:
In via principale e nel merito:
pagina 3 di 41 - respingere le domande proposte dal Sig. con il proprio appello principale proposto nel Parte_1
giudizio RG 1711/2024 e con le comparse di risposta depositate nei giudizi RG 1743/2024 ed RG
1738/2024, poiché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
- previe tutte le declaratorie del caso, riformare integralmente la sentenza de qua per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, assolvere , e dunque TR [...]
da ogni responsabilità e conseguente rispettivo obbligo, con condanna del Sig. Controparte_1
alla restituzione a favore della parte solvente di quanto dallo stesso percepito in virtù della Parte_1
riformanda sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In via subordinata e nel merito:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ridurre la percentuale di responsabilità iatrogena e la conseguente quota di danno ascrivibile ad TR
avuto riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
1) impossibilità di diagnosticare la Sindrome di Cushing,
2) all'errata quantificazione del danno differenziale imputabile ad con revisione TR
del relativo calcolo in diminuzione,
3) errata liquidazione/quantificazione del c.d. danno psichico,
4) errata liquidazione del danno in forma differenziale,
5) errata liquidazione dei costi per assistenza domiciliare tenuto anche conto delle somme percepite/percepende a titolo di indennità di accompagnamento,
6) errata liquidazione delle spese di cura,
7) non dovuto obbligo di stipula di polizza vita a garanzia della rendita vitalizia,
8) errata liquidazione del danno patrimoniale ivi compreso quello da perdita della capacità lavorativa specifica,
9) rideterminazione del danno non patrimoniale tenuto anche conto degli acconti versati in corso di causa (€ 150.000,00), delle somme erogate in forza della sentenza impugnata e di quanto verrà accertato nel presente giudizio;
- dato atto della sussistenza di idonee garanzie a tutela della rendita vitalizia disposta (capitale sociale
e liquidità ampiamente sufficienti a garantire il corretto adempimento), in riforma della gravata sentenza, eliminare la previsione di stipula della polizza sulla vita a premio unico – rendita vitalizia;
in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello dovesse ritenere di voler
pagina 4 di 41 comunque ordinare le cautele di cui all'art. 2057 c.c., disporre in luogo della stipula di polizza vita a premio unico la costituzione di un portafoglio di Titoli di Stato che replica la garanzia annua in proprietà dell'obbligato che ne mantenga l'usufrutto, ovvero in ulteriore subordine disporre la costituzione di polizza vita a premio annuale.
In via istruttoria, si insiste affinché sia disposta la rinnovazione della CTU con diverso collegio o, in subordine, quantomeno la convocazione a chiarimenti, sulla scorta delle osservazioni di cui agli atti, con particolare riferimento a quanto già esposto circa le errate e contraddittorie conclusioni cui sono pervenuti i CTU.
Disporsi, ex art. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'estratto INPS del personale dipendente del Sig. , nonché la documentazione attestante le prestazioni 3 Parte_1 previdenziali attualmente disposte a beneficio dello stesso con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento.
In ogni caso: condannare l'appellato Sig. alla refusione delle spese e competenze legali, oltre Parte_1
orpelli di legge, del primo e del presente grado ed alla restituzione degli importi versati - a qualsiasi titolo - in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
Per TR
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza n. 9951/2023 (R.G.
12431/2019), pubblicata in data 11.12.2023, non notificata, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- respingere le domande proposte dal Sig. con il proprio appello principale proposto nel Parte_1
giudizio RG 1711/2024 e con le comparse di risposta depositate nei giudizi RG 1743/2024 ed RG
1738/2024, poiché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
- previe tutte le declaratorie del caso, riformare integralmente la sentenza de qua per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, assolvere , e dunque TR [...]
da ogni responsabilità e conseguente rispettivo obbligo, con condanna del Sig. Controparte_1
alla restituzione a favore della parte solvente di quanto dallo stesso percepito in virtù della Parte_1
riformanda sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In via subordinata e nel merito:
pagina 5 di 41 - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ridurre la percentuale di responsabilità iatrogena e la conseguente quota di danno ascrivibile ad TR
avuto riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
1) impossibilità di diagnosticare la Sindrome di Cushing,
2) all'errata quantificazione del danno differenziale imputabile ad con revisione TR
del relativo calcolo in diminuzione,
3) errata liquidazione/quantificazione del c.d. danno psichico,
4) errata liquidazione del danno in forma differenziale,
5) errata liquidazione dei costi per assistenza domiciliare tenuto anche conto delle somme percepite/percepende a titolo di indennità di accompagnamento,
6) errata liquidazione delle spese di cura,
7) non dovuto obbligo di stipula di polizza vita a garanzia della rendita vitalizia, 8) errata liquidazione del danno patrimoniale ivi compreso quello da perdita della capacità lavorativa specifica,
9) rideterminazione del danno non patrimoniale tenuto anche conto degli acconti versati in corso di causa (€ 150.000,00), delle somme erogate in forza della sentenza impugnata e di quanto verrà accertato nel presente giudizio;
- dato atto della sussistenza di idonee garanzie a tutela della rendita vitalizia disposta (capitale sociale
e liquidità ampiamente sufficienti a garantire il corretto adempimento), in riforma della gravata sentenza, eliminare la previsione di stipula della polizza sulla vita a premio unico – rendita vitalizia;
in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello dovesse ritenere di voler comunque ordinare le cautele di cui all'art. 2057 c.c., disporre in luogo della stipula di polizza vita a premio unico la costituzione di un portafoglio di Titoli di Stato che replica la garanzia annua in proprietà dell'obbligato che ne mantenga l'usufrutto, ovvero in ulteriore subordine disporre la costituzione di polizza vita a premio annuale.
In via istruttoria, si insiste affinché sia disposta la rinnovazione della CTU con diverso collegio o, in subordine, quantomeno la convocazione a chiarimenti, sulla scorta delle osservazioni di cui agli atti, con particolare riferimento a quanto già esposto circa le errate e contraddittorie conclusioni cui sono pervenuti i CTU.
Disporsi, ex art. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'estratto INPS del personale dipendente del Sig. , nonché la documentazione attestante le prestazioni previdenziali attualmente Parte_1 disposte a beneficio dello stesso con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento.
pagina 6 di 41 In ogni caso: condannare l'appellato Sig. alla refusione delle spese e competenze legali, oltre Parte_1
orpelli di legge, del primo e del presente grado ed alla restituzione degli importi versati - a qualsiasi titolo - in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini di una completa analisi della vicenda processuale, appare opportuno il seguente inquadramento in fatto.
In data 4 novembre 2011 si recava presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale San Carlo di Milano a causa di un infortunio sul lavoro che aveva comportato un trauma superficiale alla testa. A seguito del quesito diagnostico formulato, veniva eseguita una TAC che evidenziava “molteplici alterazioni di significato vasculopatico cronico”.
Rilevate le suddette alterazioni, il 24 novembre 2011 lo stesso si recava presso l'Ospedale San Luca di
Milano (struttura appartenente alla ) dove veniva sottoposto ad TR
una Risonanza Magnetica da parte della neuroradiologa Dr.ssa , la quale confermava Persona_1
l'esistenza di molteplici alterazioni di segnale, inquadrando il caso in esame come una ipotesi infiammatoria-demielinizzante che imponesse un approfondimento.
In data 10 gennaio 2012, veniva sottoposto a visita neurologica in cui si consigliava di effettuare altri approfondimenti nonché un ricovero programmato.
Dal 6 al 16 febbraio 2012 veniva pertanto ricoverato per approfondimenti Parte_1
diagnostici e sottoposto a nuova RMN cerebrale in cui non si segnalava alcuna disfunzione a livello di ipofisi;
seguivano dimissioni con diagnosi di “cerebrovasculopatia cronica in paziente con ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico” con consiglio di nuova visita neurologica.
Seguivano ulteriori esami, che si concludevano con la medesima diagnosi.
All'esito di una ricerca personale sul web, il ricorrente sospettava di essere affetto da sindrome di
Cushing e decideva di sottoporre tale ipotesi al dott. uxologico. Non ricevendo alcun Persona_2
riscontro e visto il peggioramento delle proprie condizioni di salute che lo costringevano ad astenersi dal prestare la propria attività lavorativa, si rivolgeva, in data 11 settembre 2012, all'endocrinologa dott.ssa che confermava il sospetto di sindrome di Cushing e disponeva accertamenti Per_3
diagnostici; emergeva, altresì, la presenza di micro-adenoma ipofisiario. La stessa dottoressa disponeva pagina 7 di 41 l'esecuzione di cateterismo dei seni petrosi1 che dichiarava poter essere eseguito esclusivamente presso l'Ospedale San Raffaele. Nelle more veniva prescritta una terapia a base di chetoconazolo.
Nel dicembre 2012 il ricorrente veniva sottoposto ad intervento di asportazione dell'adenoma all'ipofisi con sospensione del chetoconazolo presso l'Ospedale San Raffaele. Poiché il fenomeno dell'ipercortisolismo (eccessiva produzione di cortisolo) persisteva, non dando segni di miglioramento, in data 15 febbraio 2013 veniva effettuata rimozione di entrambi i surreni, circostanza che rendeva necessaria una terapia farmacologica sostitutiva della produzione di cortisolo.
Il quadro clinico definitivo rivelava: cedimento dell'intera colonna vertebrale irreversibile ed inoperabile e ipotrofia muscolare che costringeva il ricorrente ad eseguire i suoi spostamenti ricorrendo all'ausilio di carrozzella o stampelle o girello ed emersione di un grave stato depressivo.
Alla luce di quanto sin qui sintetizzato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
chiamava in giudizio la , chiedendo di dichiarare e accertare la TR
responsabilità della medesima per omessa diagnosi e intempestivo approntamento di idonee misure cliniche e chance di guarire dal e di evitare il pregiudizio alle ossa e ai muscoli che lo aveva Pt_2 reso invalido;
per l'effetto, chiedeva di condannare la in solido con CP_4 Controparte_2
, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, oltre a rivalutazione
[...] monetaria e interessi. In via ulteriormente subordinata, con esclusivo riguardo al danno per l'assistenza domiciliare, chiedeva di condannare le resistenti a corrispondere al ricorrente una rendita vitalizia nella misura di € 70,000.00 all'anno, o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, da rivalutarsi annualmente, disponendo, ai sensi dell'art. 2057 c.c., le opportune cautele a garanzia del corretto adempimento.
Si costituiva la chiedendo, in via principale, il rigetto delle TR
domande formulate e, in caso di accoglimento sia pure parziale, di limitare il quantum a quanto provato;
in ogni caso, dato atto della sussistenza di copertura assicurativa giusta polizza sottoscritta con
, dichiarare la stessa tenuta a garantire e manlevare in via diretta la Controparte_2 da ogni esborso conseguente l'accoglimento anche solo parziale delle domande attoree. CP_4
Si costituiva , chiedendo di accertare e dichiarare inammissibile e/o Controparte_2
improponibile e/o improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
poiché, alla luce dell'attuale quadro normativo, colui il quale invoca la responsabilità CP_2 1 Il cateterismo dei seni petrosi è una procedura di neuroradiologia interventistica che permette la misura diretta della secrezione di un ormone ipofisario ed è principalmente impiegata nella diagnosi differenziale tra le forme di Cushing ACTH-dipendenti. pagina 8 di 41 sanitaria non è titolare del potere di esercitare l'azione diretta nei confronti della GN
Assicurativa del dedotto danneggiante. In caso di accoglimento sia pure parziale delle richieste di parte attrice, chiedeva che il proprio obbligo di garanzia e manleva nei confronti della TR
fosse contenuto nei limiti di quanto provato e fermi i limiti di massimale,
[...]
franchigie e scoperti.
Alla prima udienza, ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione. Alla successiva udienza ex art. 183 c.p.c., la difesa dei convenuti depositava copia dell'ordine di bonifico relativo alla corresponsione a controparte della somma di € 150.000,00 e si assegnavano i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del gennaio 2020, ad integrazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il giudice istruttore sottoponeva ai già nominati CTU alcuni quesiti integrativi.
Gli ulteriori approfondimenti diagnostici acquisiti in corso di CTU introducevano un nuovo elemento: a seguito dell'elettromiografia agli arti inferiori eseguita da il 4 marzo 2020 veniva Parte_1
documentato un quadro compatibile con una polineuropatia sensitivo motoria di tipo demielinizzante, cioè una malattia rara dei nervi periferici caratterizzata da una graduale e progressiva perdita di forza muscolare e/o alterazioni della sensibilità a livello di braccia e gambe causata dal danneggiamento della guaina dei nervi (mielina).
Dalle risultanze istruttorie veniva rilevato che tale neuropatia si era rivelata solo successivamente e, precisamente, a seguito della cessazione per via chirurgica dell'ipersecrezione di cortisolo che ha un'azione immunologica mitigante le neuropatia periferica e anche a causa dell'azione dell'iposurrenalismo che, molto spesso, può aggravare una neuropatia preesistente - e, come tale, non ascrivibile alla condotta di Auxologico - tale da determinare in parte il deficit motorio e funzionale del
. Parte_1
All'esito del deposito della relazione peritale integrativa, all'udienza del 21 settembre 2021, si sottoponevano ulteriori quesiti ai CTU (Prof. Prof. Prof. Persona_4 Persona_5 Per_6
che rispondevano in udienza oralmente. All'esito di tale udienza, con ordinanza del 21
[...]
settembre 2021, venivano richiesti ulteriori chiarimenti, e, su concorde istanza di tutte le parti, veniva integrato il collegio peritale con uno specialista neurologo;
seguiva il deposito della ulteriore relazione peritale integrativa cui partecipava detto specialista in data 12 gennaio 2022.
pagina 9 di 41 Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini prescritti dall'art. 190 c.p.c.
Spirati i suddetti termini, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9951/2023, così decideva:
“condanna
al pagamento in favore di TR Parte_1 dell'importo di:
− euro 480.117,24 al netto dell'acconto già versato, a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale subito dall'attore;
− euro 7.321,00 a titolo di danno patrimoniale per oneri finanziari;
− euro 7.535,13 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche già sostenute;
− euro 10.800,00 a titolo di danno patrimoniale per spese di adeguamento dell'abitazione; condanna
al pagamento, in favore dell'attore di una rendita vitalizia TR così composta:
− Euro 143,97 mensili - per tutta la durata della vita del beneficiario, a far data dalla presente pronuncia a titolo di danno patrimoniale per terapie riabilitative e per visite specialistiche.
− Euro 2.290,00 mensili - per tutta la durata della vita del beneficiario per spese per assistenza domiciliare;
− euro 374,00 mensili - pari ad euro 4.491,00 annui – fino all'età pensionabile dell'attore, a far data dalla presente pronuncia a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa;
− per un totale di euro 2.807,97 mensili;
rendita da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione Europea (IPCA).
Dispone che a garanzia della rendita vitalizia stipuli una TR polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio.
Condanna
al rimborso delle spese di lite sostenute per il presente TR processo e per la fase di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc dalla parte attrice che si liquidano per il primo in euro 29.193,00 oltre contributo unificato, spese di notifica, rimborso forfettario, iva e cpa e per la seconda in euro 7.691,00 oltre contributo unificato, spese di notifica, rimborso forfettario, Iva e cpa., oltre spese di CTP liquidate in euro 14.500,00 oltre oneri;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate nel CP_4 presente processo e nella precedente fase di ATP.
Dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice nei confronti di
. Controparte_2
Respinge la domanda ex art. 96 cpc formulata nei confronti della convenuta.
In accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta dichiara Controparte_6
tenuta a tenere indenne da quanto sarà tenuta a
[...] TR
pagina 10 di 41 pagare all'attore in ragione della presente sentenza, nei limiti di franchigia e massimale Parte_1 come da polizza.
Spese di lite tra conventa e terza chiamata compensate”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello nel procedimento Parte_1
iscritto al n. R.G. 1711/2024 in ragione dei seguenti motivi:
I: inadempimento di della ctu Controparte_7
1.1 sull'omessa individuazione di patologie ipofisarie nel novembre 2011;
1.2 sull'omesso tempestivo approntamento di una terapia “salva-ossa”;
1.3 sulla tardiva esecuzione dell'intervento di asportazione dell'adenoma;
II: il nesso di causalità materiale-giuridica/la determinazione del danno biologico/valutazione della ctu
2.1 sull'esclusione della sussistenza del nesso causale tra ritardo colposo (diagnostico, di approntamento della necessaria terapia, di intervento di adenoma) e perdita dei surreni a seguito di surrenectomia;
2.2 sul deficit funzionale causato nella misura del 40% dalla neuropatia periferica;
2.3 sull'esclusione del nesso di causalità tra la malpractice addebitabile ad e la CP_4
condizione di ipocortisolismo patita dal;
Parte_1
III: il danno non patrimoniale/il valore di tabella/il danno differenziale/la personalizzazione
3.1 applicazione dei valori delle tabelle milanesi corrispondenti all'età di 48 anni;
3.2 sulla sussistenza di un danno differenziale;
3.3. sull'erronea negazione della personalizzazione del danno;
IV: il danno patrimoniale/diminuzione reddito per perdita della capacità lavorativa/rendita vitalizia
4.1 sull'errore nel calcolo del danno da riduzione reddituale;
4.2 sulla limitazione del danno da perdita della capacità lavorativa nella misura del 60%;
4.3 sulla liquidazione del danno da diminuzione del reddito mediante rendita vitalizia decorrente dalla pronuncia;
V: il danno patrimoniale/spese mediche sostenute/spese per adeguamento dell'abitazione;
VI: il danno patrimoniale/assistenza domiciliare;
6.1 sul calcolo del costo dell'assistenza domiciliare;
6.2 sulla riduzione del risarcimento alla percentuale del 60% del danno;
6.3 sulla decorrenza del risarcimento a far data dalla pronuncia;
pagina 11 di 41 6.4 sul calcolo della rendita vitalizia;
VII: il danno patrimoniale/spese mediche future;
7.1 sulla quantificazione delle spese;
7.2 sulla limitazione del danno per spese mediche specialistiche future alla misura del 60%;
7.3 sulla liquidazione del danno da diminuzione del reddito con rendita vitalizia decorrente dalla pronuncia;
VIII: inammissibilità della domanda verso CP_2
IX: sulle spese legali.
Proponevano altresì appello avverso le medesime parti: prima , il cui relativo Controparte_2
procedimento veniva iscritto al n. R.G. 1738/2024; poi , il cui TR
procedimento veniva iscritto al n. R.G. 1743/2024.
I motivi d'appello, formalmente e sostanzialmente identici, formulati da entrambe le suddette parti sono i seguenti:
I: la valutazione della CTU, l'omissione colposa ed il ritardo diagnostico imputabile ai sanitari;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e 116 c.p.c.
II: il nesso di causalità materiale tra ritardo diagnostico e lesioni riscontrate ed il nesso di causalità giuridica tra lesioni e danno;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227
c. 2 c.c.
III: la quantificazione del danno non patrimoniale;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226
c.c.;
IV: sull'acconto già versato a titolo di risarcimento del danno alla salute;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.;
V: il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, gli oneri finanziari, le spese mediche sostenute, le spese future per l'adeguamento dell'abitazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.;
VI: le spese future per l'assistenza domiciliare e mediche;
violazione e falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c.;
VII: la rendita vitalizia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2057 e 1226 c.c. Esistenza di altro
e diverso criterio di garanzia patrimoniale, meno oneroso per il debitore;
VIII: la liquidazione in unica soluzione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.
pagina 12 di 41 All'udienza del 26 novembre 2024 il Consigliere istruttore riuniva il fascicolo R.G. 1711/2024 con i fascicoli R.G. 1738/2024 e R.G. 1743/2024; successivamente, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 4 febbraio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell'art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al contenuto degli atti introduttivi, in estrema sintesi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della in TR
relazione ai danni subiti da causati dalla ritardata diagnosi della malattia Parte_1
di Cushing.
La malattia di Cushing insorge quando nell'organismo sono in circolo eccessive dosi di ormoni glucocorticoidi, in particolare il cortisolo;
per questo è anche definita come una condizione da
“ipercortisolismo”.
In condizioni normali il cortisolo è l'ormone principalmente coinvolto nella risposta allo stress: agisce aumentando la glicemia (quantità di glucosio in circolo), favorendo la produzione di glucosio a partire dalle proteine e riducendo il suo utilizzo. L'aumento della glicemia serve ad assicurare una corretta funzione cerebrale anche in condizioni di stress, inoltre il cortisolo favorisce la mobilitazione del tessuto adiposo dell'organismo.
La malattia di Cushing vera e propria è causata dall'aumentata funzionalità della porzione più esterna
(corticale) della ghiandola surrenale (una ghiandola endocrina situata sopra il rene), condizione nota come “ipercorticosurrenalismo”. Tuttavia, può presentarsi anche una sindrome cushingoide causata dalla somministrazione protratta di cortisolo come terapia per alcune malattie (per esempio malattie autoimmuni).
La differenza tra le due condizioni è che, mentre nell'ipercorticosurrenalismo si osserva un ingrandimento (“iperplasia diffusa”) della porzione corticale del surrene, in caso di somministrazione di cortisolo in dosi eccessive il surrene si atrofizza;
ecco perché, al termine della terapia, non si può
pagina 13 di 41 interrompere all'improvviso l'assunzione del farmaco, ma si deve procedere per dosi decrescenti in modo da permettere alla ghiandola di riacquisire la propria funzionalità dopo un lungo periodo di inattività.
Ciò premesso, vista la connessione tra i motivi dell'appello principale e quelli dei due appelli incidentali, la copiosa documentazione in atti ed il tecnicismo degli argomenti sottoposti all'attenzione della Corte, si ritiene opportuno trattare alcuni dei motivi di appello congiuntamente, suddividendo la motivazione in paragrafi distinti.
L'omissione colposa: il ritardo diagnostico imputabile ai sanitari
In merito al dedotto ritardo diagnostico imputabile alla condotta dei sanitari, il Tribunale, aderendo alla tesi del CTU neuroradiologo, ribadita in entrambi gli elaborati (ATP del 2018 e CTU del 2021), ha disposto che “quanto all'esigibilità della diagnosi del morbo di Cushing già alla fine di novembre
2011, in luogo che a febbraio 2012, il collegio peritale ha ribadito, a più riprese e con argomentazioni lineari e del tutto condivisibili, che le indagini radiologiche cui era stato sottoposto il Sig. a Parte_1
fine novembre 2011 sono risultate inadeguate - non per negligenza dei sanitari, ma in ragione del quesito diagnostico posto in relazione al trauma subito - a rilevare la patologia ipofisiaria di cui egli era già verosimilmente affetto”.
Con il motivo 1.1 dell'appello principale, la difesa di contesta la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui ha fatto decorrere il ritardo diagnostico dal febbraio 2012 in luogo del novembre 2011, momento il cui si era recato in P.S. per accertamenti conseguenti al trauma Parte_1 cranico subito sul luogo di lavoro. Secondo l'appellante, infatti, già in occasione dell'accertamento radiologico del 23 novembre 2011, i sanitari avrebbero dovuto individuare la patologia ipofisaria di cui lo stesso era affetto;
questo alla luce di alcune considerazioni:
- la RMN fatta in quel periodo presentava già delle “macchie” a livello dell'ipofisi; infatti, secondo il
CTP attoreo, la variazione del diametro dell'ipofisi (di circa 6-7 mm) era già degna di considerazione, trattandosi di una ghiandola di per sé non trascurabile;
- in merito al quesito diagnostico del novembre 2011, l'appellante rileva che, seppur la Risonanza
Magnetica fatta al tempo non era strumento adeguato a rinvenire la predetta patologia ipofisaria, ogni tipo di anomalia riscontrata avrebbe dovuto portare ad andare oltre il quesito posto e a mettere in atto i dovuti approfondimenti.
pagina 14 di 41 Secondo quanto dedotto dall'Auxologico e da nel motivo di appello incidentale 1.2, invece, CP_2
i sintomi presentati da non erano riconducibili alla patologia di Cushing neanche nel Parte_1
mese di febbraio, ritenendo che la riferibilità a tale sindrome (che presenta generalmente una tempistica media di diagnosi di due anni) non potesse che considerarsi il frutto di una valutazione del caso con innegabile criterio ex post, poiché risultavano assenti quei dati tipici della suddetta patologia. Secondo quanto prospettato dalla difesa degli appellanti incidentali, pertanto, solo nel settembre 2012 (come poi effettivamente avvenuto) si sarebbe potuto addivenire ad una diagnosi completa.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento e devono essere rigettati.
La Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente aderito alle conclusioni formulate dal CTU neuroradiologo (Prof. , meritevoli di apprezzamento perché motivate, specifiche e Persona_7
convincenti. Secondo quanto dallo stesso dedotto nel primo elaborato (ATP del 2018 p. 8 ss.) e ribadito nel successivo (CTU del 2021 pag. 13 ss.), nessuna delle risonanze (né quella di novembre né quella di febbraio) era stata eseguita con una tecnica adeguata per quello studio dell'ipofisi che, per le sue piccole dimensioni e per la sua collocazione alla base del cranio, in ipotesi di lesioni millimetriche come i microadenomi, va studiata con un protocollo ben preciso e codificato, puntualizzando che, in ogni caso, i micro adenomi ipofisari ACTH secernenti sono tra i più difficili da riconoscere anche nel caso in cui si ponga un preciso quesito diagnostico al neuroradiologo. Il consulente ha quindi precisato che “un attento esame delle indagini 23.11.11, 09.02.12 e 12.06.12, praticato, lo si ribadisce, con leale approccio ex ante, non consente al sottoscritto prof. di evidenziare elementi anche solo sospetti Per_7
per microadenoma ipofisario: peraltro, lo si sottolinea, con riferimento ad indagini eseguite con tecnica inadeguata per lo studio della ghiandola ipofisaria”. Tuttavia, “il sig. durante il Parte_1 ricovero presso l'UO di Neurologia dell' presentava segni (facies lunare, TR
obesità centrale, ipertensione arteriosa non controllata in terapia) e sintomi (deficit erettile) che avrebbero dovuto far sospettare una patologia endocrina. […] Devesi pertanto concludere che i dati anamnestici e quelli clinici del Sig. presenti all'atto del ricovero in Neurologia avrebbero Parte_1
dovuto far almeno sospettare una patologia endocrina meritevole di una consulenza specialistica endocrinologica”.
Questa Corte, pertanto, aderendo alle conclusioni formulate nelle consulenze tecniche, analizzati gli atti e i documenti anche fotografici depositati, ritiene che correttamente il Tribunale abbia individuato la datazione del periodo in cui il sospetto si sarebbe dovuto porre nel febbraio 2012, avendo i medici in questa occasione avuto piena contezza della sintomatologia anche fisica presentata da Pt_1
pagina 15 di 41 e della sua situazione clinica. Infatti, “in tema di responsabilità medica per omissione, Parte_1
l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire
l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente” (Cass. n.
28182/2021).
La terapia alle ossa
Con il motivo 1.2 formulato dalla difesa di , l'appellante principale contesta il Parte_1
mancato riconoscimento del Tribunale di malpractice relativamente all'omesso tempestivo approntamento di una terapia “salva-ossa”, ritenendo che tale omissione colposa professionale abbia prodotto nel paziente una totale mancanza di difesa del fenomeno corrosivo di ossa e muscoli.
Secondo quanto formulato, invece, dagli appellanti incidentali nel motivo 1.3, non sarebbe possibile affermare che una più precoce terapia per il trattamento dell'osteoporosi avrebbe potuto limitare o evitare il successivo peggioramento della malattia. Questo alla luce dell'attuale inesistenza di linee guida o raccomandazioni accertate a livello internazionale sulla gestione delle complicanze ossee nella malattia di Cushing e non essendo disponibili evidenze sull'efficacia antifratturativa di farmaci diretti sull'osso in tale patologia.
La censura formulata dal non appare aver colto nel segno la motivazione del primo giudice, Parte_1
dacché il Tribunale ha in effetti correttamente riconosciuto il mancato tempestivo approntamento di una terapia di osteoporosi e la conseguente sussistenza del nesso di causalità materiale tra il ritardo diagnostico e il crollo vertebrale subito da . Quanto detto si evince chiaramente dalla Parte_1 motivazione formulata a pag. 19 della sentenza di primo grado in cui si legge: “i CTU hanno in tutte le relazioni e sempre con argomenti del tutto condivisibili - in quanto giustificati da supporto bibliografico scientifico e da puntuale indagine delle emergenze documentali cliniche riferite al paziente - affermato che il crollo vertebrale subito dal Sig. è stato generato dal mancato Parte_1
approntamento della terapia anti-osteoporosi che è stato a sua volta determinato dal riscontrato ritardo diagnostico”.
I motivi d'appello formulati da , dall' e da evono essere rigettati. Parte_1 CP_4 CP_2
La Corte conviene, infatti, con le conclusioni formulate dai consulenti, secondo cui, pur non essendoci linee guida o raccomandazioni accertate a livello internazionale sulla gestione delle complicanze ossee pagina 16 di 41 della malattia di Cushing, è da ritenersi che una minore esposizione all'eccesso di glucocorticoidi, secondo il criterio del più probabile che non, avrebbe risparmiato al paziente i crolli vertebrali attraverso prevenzione dell'osteoporosi e che, quando si è già di fronte a fratture da fragilità, è buona pratica clinica mettere in atto una prevenzione secondaria delle successive fratture. Tale scelta terapeutica è obbligata, in quanto è noto che una singola frattura vertebrale incrementa di circa tre volte il rischio di quelle successive. Infatti, anche nella malattia di Cushing i trattamenti con farmaci anti- osteoporotici hanno documentato una notevole riduzione del rischio fratturativo vertebrale.
Il ritardo nella diagnosi si verifica quando il medico non riesce a riconoscere tempestivamente i sintomi del paziente;
di conseguenza, la condizione del paziente peggiora. In alcuni casi, la diagnosi effettuata in ritardo può causare la progressione della malattia fino ad un "punto di non ritorno." La diagnosi tempestiva, invece, consente di fornire un trattamento appropriato ed ottimizzare le possibilità di sopravvivenza e di guarigione del paziente. Pertanto, la Corte ritiene che sia corretta la valutazione del
Tribunale in merito alla riconducibilità del danno subito da (crolli vertebrali), al ritardo Parte_1 diagnostico posto in essere dall'Auxologico che non ha permesso di approntare tempestivamente una terapia di osteoporosi che avrebbe, secondo il criterio probabilistico, evitato i suddetti crolli vertebrali.
L'intervento di asportazione dell'adenoma
Con il motivo 1.3, l'appellante principale deduce l'erronea mancata attribuzione ad di uno CP_4 specifico inadempimento sotto il profilo della tardiva esecuzione dell'intervento di asportazione dell'adenoma. Ad Auxologico sarebbe imputabile, secondo le prospettazioni di , un Parte_1 ritardo nell'esecuzione dell'adenectomia (avvenuta il 17 dicembre 2012) rispetto al momento della diagnosi (avvenuta a settembre 2012). Secondo quanto prospettato, per le condizioni in cui il paziente si trovava, il suddetto ritardo nell'esecuzione dell'intervento gli avrebbe provocato un ulteriore aggravamento portandolo ad una condizione di rischio morte.
Il presente motivo d'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Sul punto sono determinanti le considerazioni formulate dai consulenti tecnici che, in merito, hanno puntualmente rilevato che, pur nel suo aumento (da mm 7,5 a mm 9,7 di diametro), l'adenoma rimase di piccole dimensioni, continuando ad essere classificabile come “microadenoma”. A tal proposito, gli stessi hanno evidenziato che “le evidenze della letteratura suggeriscono che la possibilità di asportare radicalmente un tale tumore benigno si riduce solo per le neoformazioni di diametro superiore ai 10 mm e soprattutto superiore ai 20 mm. La estensione del micro-adenoma nella regione laterale e para-
pagina 17 di 41 cavernosa della loggia ipofisaria sinistra rimaneva modesta secondo la classificazione di Knos e peraltro non diagnosticabile con certezza con la sola diagnostica per immagini;
in questi casi, infatti, la risonanza magnetica non consente di differenziare in maniera definitiva la reale invasione del seno cavernoso dalla semplice compressione che di per sé non rappresenta un ostacolo alla completa rimozione dell'adenoma.
Pertanto, l'accrescimento volumetrico presentatosi nel microadenoma, non fu tale da avere condizionato l'insuccesso della chirurgia TNS e da costringere in un secondo momento anche alla surrenectomia” (cfr. CTU del 2022 pag. 9). Pertanto, i CTU, pur non avendo negato che il fattore temporale abbia inciso sull'aumento dimensionale dell'adenoma, hanno comunque evidenziato che, nel caso concreto, l'accrescimento del diametro eziologicamente riconducibile al ritardo diagnostico riscontrato non ha inciso sull'esito infausto dell'intervento di adenectomia (e, conseguentemente, sulla successiva decisione di procedere alla rimozione dei surreni), proprio perché le caratteristiche dell'adenoma rimasero minime. Ne costituirebbe ulteriore riprova il fatto che, come riportato dagli stessi consulenti, “è frequente l'insuccesso chirurgico (con necessità poi di ulteriori trattamenti) in un consistente numero di casi descritti in letteratura e non contrassegnati da rilevane ritardo diagnostico” (cfr. CTU 2022 pagg. 9-10). Infatti, già in corso di ATP il consulente riteneva che non fosse possibile stabilire se un'anticipata chirurgia di rimozione di microadenoma ipofisario avrebbe potuto risparmiare al paziente l'asportazione dei surreni, posto che il successo della chirurgia ipofisaria non si correla alla sua precocità. “In altre parole”, si legge, “è da ritenersi solo possibile, ma non probabile, che anticipando la chirurgia dell'adenoma il sig. non sarebbe andato incontro alla Parte_1 surrenectomia”.
Ancora più incisivamente, nella CTU del 2022, i consulenti hanno evidenziato che l'intervento sull'ipofisi eseguito tempestivamente (non solo a settembre, ma anche a febbraio 2012 o novembre
2011), non avrebbe comunque potuto essere radicale e risolutivo, in quanto, come già detto, nel suo incremento l'adenoma rimase comunque di piccole dimensioni.
In conclusione, non potendosi ritenere raggiunto lo standard probatorio civilistico richiesto tra la tardiva esecuzione dell'intervento di adenectomia e l'esito infausto dello stesso con conseguente necessità di procedere all'asportazione dei surreni, alcuna responsabilità in tale ambito deve essere ascritta ai sanitari.
L'intervento di rimozione dei surreni
pagina 18 di 41 Con il motivo 2.1 dell'appello principale, la difesa di ha rilevato l'errore del Parte_1
Tribunale nell'aver escluso la sussistenza di un nesso causale tra il ritardo colposo (diagnostico, di approntamento della necessaria terapia, di intervento di adenectomia) e la perdita dei surreni a seguito di surrenectomia. Nella sentenza di primo grado si legge, infatti, che “non vi sono evidenze scientifiche
a supporto del fatto che la terapia chirurgica del micro-adenoma praticata senza ritardo avrebbe evitato la rimozione dei surreni. Non vi è, dunque, nesso causale tra il ritardo diagnostico riscontrato e la surrenectomia”.
L'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva, da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto. Tale giudizio va ancorato non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e nell'esclusione di quelli alternativi disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (cfr.
Cass. n. 21530/2021; Cass. ord. n. 16199/2024)
Secondo le prospettazioni dell'appellante principale il ritardo colposo di avrebbe, più CP_4
probabilmente che non, generato un rischio elevato di non guarigione a discapito delle altissime probabilità di guarigione invece attestate dalla letteratura scientifica. A supporto di quanto anzidetto, la difesa del rileva un travisamento da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dal Prof. Parte_1
(endocrinologo) all'udienza del 21 settembre 2021, che si riportano qui di seguito: Per_5
“Il Giudice pone ai CTU di soffermarsi sugli aspetti di seguito indicati:
1. Dati in forza dei quali si afferma che una diagnosi più precoce del avrebbe evitato al sig. Pt_2
la surrenectomia (anche a fronte dei dati positivi sui tassi di guarigione). Parte_1
I CTU rispondono: vi è una non prevedibilità in termini di crescita dimensionale che rende non certo che si sarebbe evitata la surrenectomia. Indipendentemente dal momento in cui viene fatta la diagnosi, le casistiche parlano di una probabilità intorno al 90%. C'è un margine del 10% di margine di non guarigione. Nella pratica clinica si osserva quindi un margine di insuccesso anche nelle mani del migliore chirurgo ipofisario, nella misura del 10%.
L'aumento dimensionale non ha provocato comunque uno spostamento della classificazione dimensionale dell'adenoma”.
pagina 19 di 41 In merito a quanto dichiarato dal consulente, durante l'udienza del 21 settembre 2021, deve tuttavia essere data una diversa lettura rispetto a quella fornita dall'appellante principale. Infatti, in base al quesito diagnostico posto, il Prof. si è limitato ad esporre gli oggettivi dati positivi sui tassi di Per_5
guarigione dalla malattia di Cushing non relazionandoli al ritardo diagnostico, intendendo evidenziare, piuttosto, l'assenza di un legame tra il momento in cui viene fatta la diagnosi e la guarigione dalla suddetta malattia, rilevando, altresì, l'imprevedibilità del fatto che la surrenectomia si sarebbe evitata se l'adenoma fosse stato di dimensioni più ridotte.
In ogni caso, il Prof. ha esposto le sue conclusioni in entrambe le relazioni peritali in modo Per_5
chiaro e specifico, non lasciando spazio ad alcun fraintendimento. Si legge, infatti, a pagina 8 della
CTU del 20 gennaio 2021 che “Non è scientificamente comprovabile (neppure in termini di maggiore probabilità) che una diagnosi più precoce di microadenoma ipofisario con ipercortisolismo (ad esempio a novembre 2011-gennaio 2012 o a Febbraio-Giugno 2012) avrebbe garantito un miglior risultato dell'eseguito intervento chirurgico TNS sull'ipofisi; e, per conseguenza, che al paziente sarebbe stata risparmiata la surrenectomia: a questa si arrivò proprio perché l'intervento TNS non consentì di risolvere il problema dell'ipercortisolismo, come può avvenire anche nei casi di trattamento chirurgico praticato senza ritardo. In altre parole, ciò sta a significare che la surrenectomia subita dal sig. non può Parte_1 essere posta in nesso causale con il qui accertato, colpevole ritardo diagnostico della malattia”. Lo stesso prof. aderendo a quanto anzidetto, a pag. 8 della CTU del 12 gennaio 2022 (e, quindi, Per_5 successivamente alle dichiarazioni rese in udienza evidenziate dall'appellante principale) riconfermava quanto segue: “Nel merito, peraltro, devesi rilevare non essere opinione degli scriventi che una diagnosi più precoce della malattia di Cushing avrebbe evitato al sig. la surrenecromia, tanto Parte_1 che sembra ora opportuno riprendere motivazioni già precedentemente esposte in CTU”.
Tutto quanto detto comporta il rigetto del presente motivo di gravame.
La neuropatia periferica e il danno differenziale
con il motivo 2.2 dell'appello principale ed e con i motivi Parte_1 CP_4 CP_2
1.1 e 2 degli appelli incidentali impugnano la sentenza del Tribunale di Milano nella parte riguardante l'asserita causalità della neuropatia periferica nella causazione del danno.
A tal riguardo, il primo giudice ha sostenuto che “gli ulteriori approfondimenti diagnostici acquisiti in corso di CTU, hanno introdotto un nuovo elemento di giudizio tecnico di assoluta e imprescindibile
pagina 20 di 41 rilevanza sul piano del nesso causale e, per conseguenza, sul piano della valutazione medico legale del danno biologico permanente: si tratta della elettromiografia agli arti inferiori del 04.03.20 che ha documentato un quadro compatibile con una polineuropatia sensitivo-motoria di tipo demielinizzante, peraltro mai curata, per quanto dato sapere. Ma tale forma demielinizzante, in alcun modo può essere posta in nesso causale con i multipli cedimenti vertebrali subiti dal sig. avendo diversa ed Parte_1 indipendente eziologia” (pagg. 10-11). “È difficile quantificare in modo preciso il danno neurogeno discriminandolo dagli altri fattori patologici disfunzionali presenti nel soggetto in esame. Pur tuttavia in modo probabilistico, tenuto soprattutto conto delle risultanze della visita neurologica, oltre che di quanto presente in atti, si può ragionevolmente ritenere che la neuropatia periferica sia causa del deficit funzionale del soggetto nella misura del 40%: dunque, un ruolo concausale “non principale”; dunque, la neuropatia periferica è causa del deficit motorio del Sig. nella misura del 40% ma, Parte_1 nella sua genesi, non ha avuto rilievo il ritardo diagnostico, avendo un'eziopatogenesi diversa dalla malattia di Cushing” (pag. 16). Il Tribunale ha quindi ritenuto che “il deficit motorio cui è affetto il
Sig. , su indicazione dei CTU, è in parte causato (nella misura del 40%) dalla neuropatia Parte_1
periferica; mentre, per altra parte (nella misura del 60%), è causato dai crolli vertebrali. Similmente, la depressione maggiore cui è affetto il Sig. è in parte causata dall'iposurrenalismo e in parte Parte_1
causata dal deficit motorio/funzionale. Alla luce di tali considerazioni, i CTU concludono che il danno biologico permanente subito dal Sig. in ragione del ritardo diagnostico dei sanitari è pari al Parte_1
60% della sua compromissione psico fisica;
esso si riferisce in via descrittiva alla totalità delle conseguenze legate ai crolli vertebrali incidenti sul deficit motorio e a parte della depressione maggiore” (pagg. 19-20).
In sostanza, il Tribunale di Milano ha sostenuto che il danno subito da fosse Parte_1
composto dalle seguenti voci:
− il deficit motorio determinato da 1) neuropatia periferica (nella misura del 40%) non riferibile all'operato dei sanitari e 2) crolli vertebrali (nella misura del 60%) riferibili all'omissione colposa dei sanitari;
− la depressione maggiore determinata da 1) iposurrenalismo (non imputabile ad ), 2) CP_4 cessazione dell'iper corticosurrenalismo (non imputabile ad Auxologico), 3) deficit motorio funzionale e 4) sintomatologia algica, entrambi riferibili in parte all'operato di Auxologico.
Il tutto sulla scorta di quanto affermato nell'ultima CTU del 12 gennaio 2022.
pagina 21 di 41 Secondo la censura formulata dalla difesa di , il Tribunale avrebbe errato nell'aver Parte_1 ritenuto che la compromissione dell'integrità psicofisica attuale del sig. non potesse essere Parte_1 ricondotta interamente all'addebito colposo dell'Auxologico e dovesse essere anche riferita alla neuropatia periferica nella misura del 40%, una concausa che, secondo il Tribunale, non sarebbe eziologicamente riconducibile al ritardo diagnostico, atteso che la stessa sarebbe estranea alle condotte o omissioni dei sanitari perché preesistente. Secondo le considerazioni del difensore di , Parte_1
trattandosi di concausa non prevalente, la responsabilità del deficit motorio sarebbe da ascriversi interamente ad . CP_4
Secondo una logica opposta viene invece articolato il motivo d'appello da parte di e CP_4
Entrambi gli appellanti incidentali, infatti, contestano l'incidenza causale della neuropatia CP_2 periferica stabilita dal Tribunale, ritenendo l'iter logico argomentativo (sia del giudice che quello adottato dai CTU) non convincente. Innanzitutto, viene contestato che nella prima CTU (quella del
2021), la neuropatia periferica veniva considerata patologia di per sé atta ad essere ragione prevalente del grave handicap;
solo nel successivo elaborato tecnico (CTU del 2022), i medesimi ausiliari del giudice affermavano che la neuropatia fosse causa del deficit funzionale nella misura del 40%, assumendo, dunque, un ruolo causale non principale, modificando, conseguentemente, anche la misura di incidenza causale del ritardo diagnostico dei sanitari (prima del 35%, poi del 40% e, infine, del
60%). In sostanza secondo gli appellanti incidentali, i deficit subiti dal dovrebbero essere Parte_1
ricondotti in misura prevalente alla neuropatia periferica preesistente e non alla malpractice come veniva affermato nella prima consulenza tecnica.
Sia il motivo di appello principale che i motivi di appello incidentale non meritano accoglimento.
Come puntualmente rilevato nella CTU del 20 gennaio 2021, la complessiva invalidità permanente di viene stimata nella misura del 75% (in un range che si colloca fra il settanta e Parte_1
l'ottanta %). Il danneggiato, infatti, presenta un grave handicap a causa del quale la sua mobilità è consentita solo su carrozzina a ruote con annessa condizione di iposurrenalismo (seppur controllato farmacologicamente). Per tale motivo, il parametro di riferimento più vicino alla menomazione del signor è quello della paraplegia da lesione midollare per la quale i barèmes di uso corrente Parte_1
indicano un valore oscillante tra 80 e 85%. Considerato, però, che la menomazione del è di Parte_1
valore inferiore rispetto a tali indicazioni tabellari, i periti hanno ritenuto opportuno indicare nel 75% il valore della complessiva invalidità permanente. I citati barèmes, inoltre, concordemente indicano un pagina 22 di 41 valore oscillante dal 5 al 15% per l'iposurrenalismo controllato (neuropatia), non causalmente riconducibile alla condotta omissiva di . CP_4
Ciò posto è necessario precisare che, nonostante le due CTU (la prima del 2021 e la seconda del 2022) divergano in merito all'incidenza causale della colpa medica e della rispettiva menomazione preesistente nel (neuropatia periferica), la Corte ritiene di dover condividere in questa sede le Parte_1 argomentazioni formulate dal Tribunale di Milano secondo cui l'ultima relazione depositata in atti
(CTU del 12 gennaio 2022) risulta quella maggiormente esaustiva, poiché le conclusioni espresse sono state raggiunte con l'apporto disciplinare di diversi specialisti (endocrinologo, medico legale, neurologo e neuroradiologo) su un esame neurologico aggiornato e valutato anche alla luce degli esami pregressi, tenendo altresì presente un periodo di valutazione più completo. Il primo giudice, invero, non si è limitato al mero recepimento della seconda CTU in merito all'incidenza causale della neuropatia periferica, senza illustrare le ragioni della condivisibilità delle conclusioni dei consulenti, ma ha, al contrario, esplicitato le fonti del suo convincimento, risultando evidente comprendere perché la seconda CTU abbia consentito di chiarire e superare i dubbi del primo elaborato. A tal riguardo, recentemente la Cassazione ha proprio affermato che “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (Cass. ord. n. 18308/2024).
Pertanto correttamente si può affermare che, pur essendo difficile quantificare in modo preciso il danno neurogeno discriminandolo dagli altri fattori patologici presenti nel soggetto in esame, i consulenti hanno ritenuto che in modo probabilistico, tenuto soprattutto conto delle risultanze della visita neurologica, oltre che di quanto presente in atti, si possa ragionevolmente ritenere che la neuropatia periferica sia causa del deficit funzionale del soggetto nella misura del 40%, avendo dunque un ruolo causale non principale e non avendo rilievo nella sua genesi il ritardo diagnostico, avendo un'eziopatogenesi diversa dalla malattia di Cushing. Sulla scorta di tali dati, il Tribunale di Milano ha così correttamente proceduto al calcolo del danno differenziale poiché i postumi invalidanti subiti dal danneggiato in ragione del ritardo diagnostico imputabile ai sanitari dell' concorrono con CP_4
pagina 23 di 41 quelli che derivano dalla neuropatia periferica la cui emersione o aggravamento non è riconducibile a malpractice medica.
Bisogna infatti evidenziare che la malattia preesistente si relaziona diversamente rispetto al danno evento e al danno conseguenza.
− Nel caso di concausa del danno-evento si parla di “concausa di lesione” (es: il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta, provocandone gravi fratture).
In questo caso, la malattia preesistente non incide sul rapporto di causalità materiale e vige la regola dell'equivalenza causale, in base alla quale la presenza di concause concorrenti non esclude il rapporto di causalità e non determina, di conseguenza, alcuna riduzione del risarcimento del danno. Si parla a tal proposito di infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno;
di conseguenza: se viene processualmente accertato che la malattia preesistente sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
se la malattia preesistente abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
− Nel caso di concausa del danno-conseguenza si parla, invece, di “concausa di menomazione” (es: il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra). Nel caso oggetto del presente giudizio si tratta dell'invalidità del 15% (su una complessiva del 75%) determinata dalla neuropatia non riconducibile alla condotta dei sanitari.
In questo caso, la malattia preesistente incide sulla causalità giuridica. Differente risulta, quindi, questa ipotesi, in cui la malattia preesistente incide non sulla lesione, ma sulle conseguenze invalidanti derivanti dalla lesione (concausa di menomazione). Ciò accade quando le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sono state amplificate dalla menomazione preesistente: la vittima, in altri termini, subisce postumi più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito. In questo caso, nella liquidazione del danno conseguenza, si deve tener conto della malattia preesistente, a causa della quale l'invalidità permanente derivante ha conseguenze più gravi.
Conseguentemente, il primo giudice ha correttamente statuito che il danno biologico patito da
[...]
in conseguenza al ritardo diagnostico nella misura del 60% va considerato in qualità di danno Parte_1
differenziale rispetto al danno riconducibile alla neuropatia periferica (15%), causalmente non pagina 24 di 41 ascrivibile al ritardo diagnostico dei sanitari, comportando una liquidazione dei danni ridotta rispetto alla complessiva invalidità del 75%.
Il rigetto dei suddetti motivi d'appello comporta il conseguente rigetto dei motivi 3.2, 4.2, 5, 6.2 e 7.2 dell'appello principale formulati da e del motivo 5 degli appelli incidentali di Parte_1
e in quanto ai primi causalmente connessi considerato che tutte le contestazioni CP_4 CP_2
ivi formulate riguardano voci di danno causalmente riconducibili alla malpractice medica e, pertanto, si giustifica la liquidazione degli stessi nella misura del 60% rispetto all'intero.
Il danno non patrimoniale
Con il motivo 3.1 l'appellante principale deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha utilizzato, come base di calcolo del danno non patrimoniale, l'età di 48 anni del nel 2013 in luogo di quella corretta di 47. A pagina 21 della sentenza di primo grado si legge, Parte_1 infatti, “l'invalidità complessiva del Sig. va stimata considerando la sua età al momento della Parte_1
stabilizzazione dei postumi invalidanti. Sul punto i CTU hanno evidenziato che la stabilizzazione degli esiti fratturativi vertebrali è avvenuta nel 2013 (pag. 12 della seconda relazione dell'Ufficio), data che coincide con la fine della durata dell'invalidità permanente di 11 mesi subita all'esito del ritardo diagnostico avvenuto nel 2012.
Ora, considerando che il Sig. nel 2013 aveva 48 anni e che il complessivo grado di invalidità Parte_1
pari al 75% accertato si converte, alla luce delle tabelle milanesi del 2021 per il calcolo del danno biologico, in euro 455.618,00; considerando che la percentuale di invalidità derivante da patologie non riconducibile all'accertata malpractice è pari al 15% che corrisponde a euro 31.707,00 e che all'importa dell'invalidità complessiva va sottratto l'importo dell'invalidità corrispondente all'iposurrenalismo, si liquida 423.911,00 a titolo di danno biologico permanente.
A tale importo va aggiunto, a titolo di danno morale per sofferenza soggettiva, l'ulteriore somma di euro 217.980,00”.
La difesa di censura quanto deciso dal Tribunale deducendo che, al momento della Parte_1
stabilizzazione dei postumi (avvenuta, secondo lo stesso, a gennaio 2013), il , nato il 2 Parte_1
dicembre 1965, aveva da pochi giorni compiuto 47 anni, mancando ben 11 mesi al compimento dei 48.
Conseguentemente, la liquidazione del danno biologico e del danno morale avrebbe dovuto essere fatta con riferimento ai valori corrispondenti all'età di 47 anni.
Il motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 25 di 41 Dalla relazione peritale del 20 gennaio 2021, si evince che i multipli esiti fratturativi vertebrali si sono effettivamente stabilizzati nel 2013 secondo un raffronto tra le immagini della risonanza magnetica del febbraio 2019 e quelle del marzo 2013 (v. pag. 12). Pertanto, si può con certezza affermare che detta stabilizzazione sia avvenuta, al più, nel marzo 2013, quando, comunque, aveva Parte_1
ancora 47 anni.
Al riguardo è opportuno premettere che il parametro della stabilizzazione delle lesioni viene correttamente preso in considerazione perché solo a partire da tale momento il danno può dirsi venuto ad esistenza. In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo (cfr. Cass. n. 15223/2005; Cass. n.
26897/2014; Cass. n. 26303/2024).
È pertanto necessario procedere ad un nuovo calcolo del danno non patrimoniale utilizzando le nuove
Tabelle Milanesi 2024 per la liquidazione del danno biologico, tenendo altresì conto delle menomazioni concorrenti non causalmente riconducibili all'operato di . CP_4
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “In tema di liquidazione del danno alla salute,
l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. ord. n. 18442/2023).
Considerando, dunque, l'età di 47 anni del sig. al momento della stabilizzazione dei postumi Parte_1
invalidanti (marzo 2013) e il complessivo grado di invalidità pari al 75%, la somma complessiva risulta essere pari ad € 533.010,00; considerando che la percentuale di invalidità derivante da patologie non riconducibili a malpractice è pari al 15% che corrisponde ad € 37.093,00 che, dunque, devono essere sottratte dall'importo dell'invalidità complessiva, l'importo da liquidare a titolo di danno biologico pagina 26 di 41 permanente risulta essere pari ad euro 495.917,00. A tale importo va poi aggiunto quello corrispondente al danno morale subito pari ad euro 255.006,00, per un importo complessivo di danno non patrimoniale pari ad € 750.923,00.
È pacifico che in data 24 giugno 2019, ha provveduto ad eseguire il pagamento di € CP_2
150.000,00 in favore di a titolo di acconto sul risarcimento del danno. In ragione Parte_1
della fase processuale in cui è avvenuto il pagamento, deve ritenersi che tale cifra sia stata versata a titolo di acconto sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel caso di pagamento di acconti, questo va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) devalutando l'acconto ed il credito risarcitorio alla data dell'illecito che, nella specie, deve intendersi perfezionato nel 2013 quale anno di stabilizzazione dei postumi permanenti;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In applicazione dei suddetti principi, il credito risarcitorio del danno alla salute devalutato dalla data della presente pronuncia al momento dell'illecito (2013) è pari ad € 623.690,20 e l'acconto devalutato dalla data del pagamento avvenuto nel 2019 a quella dell'illecito avvenuto nel 2013 è pari a €
145.772,59. Dal primo valore va sottratto il secondo, ottenendo la cifra di € 477.917,61.
Tale somma va poi rivalutata – come indicato al punto c) – sino alla data della presente sentenza pervenendo all'importo di € 548.706,19 (€ 513.311,95 + € 35.394,24) somma che costituisce l'importo attuale del risarcimento del danno alla salute.
Quanto anzidetto comporta la conseguente reiezione del terzo motivo degli appelli incidentali formulati da e da in cui viene contestato il calcolo per la liquidazione del TR CP_2
danno non patrimoniale.
Con il motivo d'appello principale 3.3, contesta, invece, il mancato Parte_1
riconoscimento della personalizzazione del danno da parte del Tribunale di Milano. A tal riguardo,
l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non abbia tenuto conto di alcuni elementi che avrebbero dovuto comportare una personalizzazione del danno non patrimoniale, quali: un ricorso frequente pagina 27 di 41 all'assistenza del pronto soccorso a causa delle crisi acute di iposurrenalismo;
livelli di dolore patiti non qualificabili come effetti normali e indefettibili dell'invalidità, trattandosi di dolori che non gli permettono di stare a lungo seduto;
la continua esposizione a crisi acute che rendessero necessario il ricovero in pronto soccorso. Tutte queste evidenze avrebbero dovuto, secondo quanto prospettato dalla difesa di , essere correttamente valutate dal Tribunale e ritenute sufficienti a provare, quanto Parte_1 meno sul piano presuntivo, l'esistenza di condizioni particolari del danneggiato che impongano un incremento del danno non patrimoniale.
Anche questo motivo di gravame non merita accoglimento.
La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (cfr. Cass. ord. n. 6378/2023). La liquidazione del danno alla persona infatti, da un lato, deve garantire uniformità di trattamento e parità di conseguenze, ma, dall'altro, deve garantire che di eventuali peculiarità del caso concreto si tenga adeguatamente conto nella monetizzazione del risarcimento. La personalizzazione del risarcimento è, dunque, la variazione in aumento o in diminuzione dell'importo risultante dall'applicazione del criterio standard.
La corretta personalizzazione del risarcimento deve considerare, tra gli altri fattori, che la peculiare perdita subita dal danneggiato debba riferirsi a quella invalidità e non trattarsi di una conseguenza che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità (ad esempio, la cecità assoluta comporta necessariamente la perduta possibilità di vedere film o partite di calcio, per cui chi patisse tale infermità non potrebbe pretendere una personalizzazione del risarcimento per tenere conto della perduta possibilità di vedere il film o le partite di calcio, perché questa conseguenza è necessariamente ricompresa nella misura dell'invalidità permanente).
A tal riguardo, la Corte ritiene corrette le prospettazioni fornite dal Tribunale secondo cui “le circostanze di fatto dedotte dall'attore a supporto dell'istanza di personalizzazione (dolore continuo, continui sbalzi d'umore, necessità di dosare il farmaco salvavita) non consentono di evidenziare una situazione diversa dalle ordinarie conseguenze dannose che comunemente si riferiscono ad un soggetto che presenti le patologie presentate dal sig. . Infatti, da un lato il dolore è necessariamente Parte_1
conseguenza normale di un elevato grado di invalidità e, dunque, parte della valutazione tabellare.
D'altro lato, i continui sbalzi di tono derivanti dalla necessità di dosare il farmaco salvavita sono conseguenze dell'iposurrenalismo, il quale non è eziologicamente riconducibile al colpevole ritardo
pagina 28 di 41 diagnostico riscontrato. In ogni caso, non vi sono elementi da cui possa desumersi che tali conseguenze eccedano quelle che qualunque soggetto affetto da iposurrenalismo subirebbe” (pag. 21).
non ha allegato specificamente i motivi della personalizzazione, limitandosi ad Parte_1
addurre dei pregiudizi che, per la patologia sofferta, erano comuni a tutte le persone con tale deficit.
Non avendo puntualmente allegato o provato che vi sia stata un'incidenza particolare della lesione nel caso specifico che lo riguardava, la personalizzazione del danno non può essere riconosciuta e la sentenza di merito deve quindi considerarsi corretta sul punto.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e la rendita vitalizia.
Con il motivo 4.1 censura l'errore del Tribunale nel calcolo del danno da riduzione Parte_1
reddituale sotto due profili: innanzitutto, secondo quanto dallo stesso dedotto, dai CUD 2012 e 2013 risulterebbe una RAL di € 28.000,00 (v. voce “imponibile previdenziale”) e non di € 25,000,00 come assunto dal Tribunale;
in secondo luogo, il Tribunale avrebbe utilizzato un coefficiente di capitalizzazione per il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica corrispondente all'età di 48 anni del invece che 47. Parte_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Quanto al primo profilo, la voce a cui l'appellante si riferisce è quella dell'imponibile previdenziale, cioè la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziali da versare da parte dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. Per il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa, invece, è necessario rilevare dai CUD 2012 e 2013 allegati la voce “imponibile fiscale”, che è la base per il calcolo delle tasse sul reddito, quindi, al netto dei contributi previdenziali versati. Il Supremo consesso evidenzia che “… agli effetti del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va considerata l'incidenza dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo avuto riguardo al reddito “dichiarato” ai fini dell'imposta sul reddito (Cass. sent. n. 23330/2024;
Cass. sent. n. 11759/2018; Rv. Cass. sent. n. 18855/2008).
Ciò detto, si ritiene corretta la somma utilizzata dal primo giudice relativa al reddito annuo dichiarato da pari ad € 25.000,00. Parte_1
Quanto al secondo profilo, invece, appare corretta la doglianza formulata dall'appellante in merito all'età impiegata dal primo giudice per ottenere il coefficiente di capitalizzazione.
Come già illustrato per l'accoglimento del motivo d'appello che precede, infatti, Parte_1 aveva, al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, l'età di 47 anni. Questo comporta la pagina 29 di 41 necessità di procedere ad un nuovo calcolo per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'1223 c.c. deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cass. n.
9002/2022).
Considerata l'età del sig. al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (47 anni) e Parte_1 considerato che avrebbe raggiunto l'età pensionabile nel 2032 (a 67 anni), egli avrebbe lavorato ancora per 20 anni. Per tale ragione, il coefficiente di attualizzazione, alla luce delle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, è pari a 21,11. Detto importo va moltiplicato per il reddito annuo del danneggiato che è pari ad € 25.000,00 (21,11 x € 25.000,00 = € 527.750,00). Dunque,
[...]
per 20 anni avrebbe mediamente percepito un importo attualizzato di € 527.750,00. Parte_1
Va altresì considerato che a tale cifra deve sottrarsi la somma attualizzata di € 371.536,00 che rappresenta quanto ha percepito dal 2013 in poi e quanto percepirà fino all'età pensionabile a titolo di pensione di invalidità da parte dell' (€ 17.600,00 è quanto percepito nel 2014 che dovrà CP_8 moltiplicarsi per il medesimo coefficiente di 21,11 = € 371.536,00).
Alla luce dei suddetti calcoli, l'importo attualizzato dell'ammontare del danno da perdita della capacità lavorativa specifica di è pari ad € 156.214,00 (€ 527.750,00 - € 371.536,00). Parte_1
Considerato che solo in parte tale perdita è riconducibile alla responsabilità della convenuta, CP_9
si stima equo liquidare il 60% (percentuale della concausa riferibile al ritardo diagnostico nel danno conseguenza) di tale somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica di e, dunque, la somma complessiva di € 93.728,40. Parte_1
Con il motivo 4.3 l'appellante principale lamenta l'utilizzo della rendita vitalizia quale modalità di liquidazione dell'intero danno da perdita della capacità lavorativa anche per la parte di danno già maturata.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
pagina 30 di 41 La fondatezza del gravame dipende da una fondamentale distinzione tra il “danno patrimoniale permanente passato”, consistente nella perdita del reddito da lavoro derivante dai danni subiti e il
“danno permanente futuro”, consistente nella perdita periodica che il danneggiato subisce. Il ricorso alla rendita vitalizia per il risarcimento del danno risponde adeguatamente alle concrete esigenze di vita del beneficiario e garantisce anche meglio il percepimento di quanto debba liquidarsi annualmente per il solo danno futuro e non per quello passato già maturato dal danneggiato.
Pertanto, per quanto attiene alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante passato e futuro da riduzione della capacità lavorativa, dovrà procedersi come segue:
a) da un lato, per i danni passati, devono essere liquidati, in un'unica soluzione, i redditi perduti dalla vittima dal momento della stabilizzazione delle lesioni nel 2013 a quello della pubblicazione della sentenza di primo grado (dicembre 2023), per una somma pari ad €
46.864,20 (€ 93.728,40÷2, essendo trascorsi 10 anni dalla stabilizzazione delle lesioni). Detto importo deve essere rivalutato dall'anno in cui avrebbe dovuto essere percepito e sulla somma non rivalutata, dallo stesso momento, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali.
b) dall'altro, per i danni futuri, deve procedersi alla liquidazione mediante rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., consistente nella capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado (dicembre 2023) fino al pensionamento di nel 2032 in poi, per una somma pari ad € 390,53 Parte_1 mensili (pari ad € 4.686,42 annui, ottenuti dalla divisione di € 46.864,20 per i restanti 10 anni in cui il danneggiato avrebbe ancora lavorato).
Le spese per l'assistenza domiciliare e la rendita vitalizia
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante principale contesta il calcolo operato dal Tribunale di
Milano per le spese di assistenza domiciliare futura, ritenendo che lo stesso abbia errato a considerare come base di calcolo la somma di € 3.800,00 in luogo di quella di € 4.450,00 risultante dai cedolini quale valore lordo della retribuzione pagata ai collaboratori. Sostiene, altresì, che il Tribunale abbia errato nel far decorrere il risarcimento del danno per spese da assistenza domiciliare dalla pronuncia pagina 31 di 41 della sentenza di primo grado (dicembre 2023), negando il risarcimento per il periodo precedente
(danno passato).
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
In merito al primo profilo, la Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto logico utilizzare come base di calcolo la somma di € 3.800,00, risultante dalla media dell'importo netto mensile corrisposto ai collaboratori nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (cfr. docc. U/ 29-
30-31). In ragione dell'invalidità accertata e della percentuale riconducibile al ritardo diagnostico dell'Istituto Auxologico (60%), la cifra veniva poi correttamente ridotta ad € 2.280,00.
Quanto al secondo profilo, inerente alla mancata liquidazione del danno passato e alla corresponsione mediante rendita vitalizia di quello futuro, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure.
“Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato […] in forma di rendita vitalizia” (Cass. n. 16844/2023).
La Corte di Cassazione ha inoltre recentemente affrontato il tema del risarcimento delle spese di assistenza domiciliare dei macrolesi, affermando e puntualizzando taluni principi di diritto che appare opportuno in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. n. 526/2020; Cass. n. 13881/2020; Cass. n.
526/20; Cass. n. 7774/2016).
Le decisioni in parola operano, in prima battuta, una fondamentale distinzione tra il “danno patrimoniale permanente passato”, consistente nelle spese che il danneggiato abbia già sostenuto per essere assistito e il “danno permanente futuro”, consistente nella spesa periodica per assistenza domiciliare da sostenere vita natural durante. Quanto al primo, nella sentenza n. 7774/2016 la Corte ha precisato che si tratta di un "danno emergente" già verificatosi, perché riguardante le spese sostenute nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la data della liquidazione, con la conseguenza che
“trattandosi di un pregiudizio che si assume già avvenuto, il giudice non può prescindere dall'accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a "ragionevoli previsioni", consentite solo con riferimento al danno futuro”. Dunque, con riguardo all'anzidetta spesa o il danneggiato pagina 32 di 41 dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla". Al contrario, la sussistenza di un "danno permanente futuro" per spese di assistenza si può presumere “sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza: tra le quali, nel nostro caso, quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente” (sul punto v. anche Cass.
n. 24205/14).
Sulla base delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione, va quindi affermato quanto segue.
Il danno in questione è un pregiudizio permanente che si produce di giorno in giorno. Occorre a tal riguardo distinguere il danno passato, già verificatosi al momento della decisione, dal danno futuro, cioè non ancora verificatosi ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.
Quanto al danno passato, l'onere della prova è a carico del danneggiato, che dovrà dimostrare gli esborsi sostenuti, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 7774/2016). Nel caso oggetto della presente controversia la prova delle spese sostenute dal danneggiante per il danno passato è suffragata dai cedolini allegati (docc. U/ 29-30-31), che, tenuto conto della data di assunzione dei collaboratori (20 settembre 2019), provano che abbia sostenuto la spesa indicata Parte_1
quantomeno per le mensilità documentate.
Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 6.963,62 (€
3.839,00 + € 4.094,04 + € 3.673,00 = € 11.606,04 % 60 = € 6.963,62) a titolo di danno subito per le spese di assistenza domiciliare per i soli mesi effettivamente documentati (da ottobre 2019 a dicembre
2019). Detto importo deve essere rivalutato dall'anno in cui avrebbero dovuto essere percepito e sulla somma non rivalutata, dallo stesso momento, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali.
Al contrario, la sussistenza di un “danno permanente futuro” per spese di assistenza si può presumere
“sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza: tra le quali quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente”. Tale danno futuro “non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui
pagina 33 di 41 verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (Cass. ord. n. 526/2020).
Richiamati i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, nel caso oggetto della presente controversia il danno futuro è stato correttamente liquidato, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, nelle forme della rendita vitalizia di cui all'art. 2057 c.c., in quanto danno di natura permanente e non modesta, ritenendosi la modalità di liquidazione che risulta più opportuna per le parti nel caso concreto.
Con il sesto motivo degli appelli incidentali, l' e hanno TR Controparte_2
dedotto, anche alla luce delle conclusioni della CTU del 2021, che la necessità di assistenza di non sia da ricondursi a profili di malpractice e che, in ogni caso, non vi sia la Parte_1 necessità di un'assistenza sanitaria continua.
Il presente motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
I CTU, a pag. 16 della relazione del 2021, hanno affermato che “l'assistenza generica nelle ventiquattro ore (con ricorso a tre badanti) non si giustifica per gli esiti stabilizzati di plurime fratture vertebrali in sé per sé”.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, da tale affermazione non può escludersi che, almeno in parte, la necessità di assistenza domiciliare sia stata occasionata dalle lesioni eziologicamente riconducibili al ritardo diagnostico imputabile alla struttura, ritenendo che la necessità di continua assistenza fosse giustificata in ragione del complessivo grado di invalidità accertato (75% di cui 60% riconducibile al ritardo diagnostico). In ogni caso il giudice, nella sua qualità di peritus peritorum, non
è vincolato al risultato della perizia, potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il consulente, dando una motivazione adeguata della scelta (fra le altre v. Cass. n. 22161/2024).
La necessità di assistenza 24h è confermata non solo dalla natura in sé della macrolesione de qua e dal fatto che l'assistenza è pressoché totalmente diretta a ovviare al deficit motorio di , ma anche Parte_1
dalle circostanziate testimonianze assunte, dalle quali emerge una totale dipendenza di . Parte_1
Le spese mediche future e la rendita vitalizia
Con il settimo motivo dell'appello principale, deduce l'erroneità della sentenza di Parte_1
primo grado nel calcolo delle spese mediche future, comprensive delle spese da sostenersi per la riabilitazione e di quelle per visite specialistiche, contestando, altresì, la liquidazione del danno con pagina 34 di 41 rendita vitalizia. Precisamente, secondo le prospettazioni dell'appellante, i costi indicati nel doc. U/13 di € 902,00 e nel doc. M di € 1.202,00 sarebbero da riferirsi alle spese sostenute mensilmente per la idrokinesiterapia prescritta, e non annualmente, come invece dedotto dal primo giudice ai fini della liquidazione della somma relativa alle spese mediche future.
Quanto alle spese per visite specialistiche, invece, contesta il parametro adottato dal Tribunale di €
1.200,00 rapportato a 6 visite di media all'anno (€ 200,00 per ciascuna visita), ritenendo tale valore sottostimato ed in contrasto con le risultanze documentali.
Il presente motivo è infondato e deve essere rigettato.
Dal doc. U/12 allegato dall'appellante emerge che il programma riabilitativo individuale concordato con gli specialisti del Niguarda prevedeva la durata e la frequenza della terapia in “10+10 sedute di idrokinesiterapia 3 volte alla settimana”.
ha provato che la singola terapia ha un costo di € 40/45 (come risulta dai docc. M e Parte_1
U/13 del fascicolo di primo grado). Tuttavia, non risulta provata la dedotta necessità di sottoporsi a 20 sedute mensili e, anzi, risulta documentalmente smentita dal sopracitato doc. U/12.
Per tale ragione, considerato che nel 2013 risulta provato (doc. M) che l'appellante ha sostenuto la spesa di € 1.202,00 e nel 2019 la spesa di € 902,00 per sottoporsi alle sedute di idrokinesiterapia, si può verosimilmente presumere che tali costi corrispondano alla necessità annuale del danneggiato e non, come obiettato dall'appellante, mensile. In fase istruttoria, i CTU hanno evidenziato che le spese di cura e assistenza necessarie in futuro a causa degli esiti delle fratture vertebrali (causalmente riconducibili al ritardo diagnostico) sono sostanzialmente di natura riabilitativa e sono interamente riconducibili alla responsabilità della struttura convenuta.
Quanto alle spese relative alle visite specialistiche future, risulta condivisibile quanto motivato dal primo giudice che, in base alle visite allegate dal dal 2012 al 2019, ha ragionevolmente Parte_1 presunto, anche in ragione dell'invalidità documentata, che il costo delle stesse ammonti ad € 1.200,00
(secondo una media stimata di 6 visite annuali dal costo di € 200,00 ciascuna). Considerando tuttavia che, dalle risultanze istruttorie, non sia stato possibile stabilire che incidenza causale le predette visite abbiano con il ritardo diagnostico, il primo giudice ha correttamente stimato equo liquidare detto danno nella misura del 60% di quanto accertato (60% di € 1.200,00 = € 720,00).
Può quindi concludersi che il Tribunale abbia correttamente stimato l'ammontare dei danni patrimoniali per spese mediche future e che la scelta di liquidare le stesse con rendita vitalizia, oltre ad pagina 35 di 41 essere facoltà del giudice che può provvedervi in via autonoma, risulta essere pienamente confacente al pregiudizio permanente che si produce “de die in diem” come quello in esame.
Con il sesto motivo degli appelli incidentali, e contestano la scelta TR CP_2
operata dal Tribunale di non ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale per le predette terapie riabilitative, rilevando che gli stessi CTU abbiano affermato che le stesse possano essere assicurate dal
SSN.
Il presente motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato.
A tal riguardo va considerato che, seppur indubbiamente, come rilevato dai ctu, le spese per le terapie riabilitative possano in astratto essere assicurate dal SSN – sia in ragione del riconoscimento ex lege di totale inabilità civile, sia di handicap in stato di gravità –, avendo riguardo al caso concreto e al tipo di invalidità da cui è affetto , il primo giudice ha correttamente sostenuto che le Parte_1
prestazioni rese dal SSN necessitano notoriamente di lunghi tempi di attesa e sono caratterizzate dalla variabilità degli operatori e delle sedi disponibili, ritenendo quindi opportuna -tenuto conto della gravità della patologia- la scelta di ricorrere a prestazioni in ambito privatistico.
L'azione diretta di nei confronti di Parte_1 CP_2
Il giudice di primo grado rilevava l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attore/danneggiato nei confronti della GN CE , atteso che l'art. 12 della L. n. Controparte_2
24/2017 risultava, allo stato, privo di attuazione in difetto dei necessari decreti attuativi.
Con l'ottavo motivo dell'appello principale, la difesa di deduce un vizio di Parte_1 ultrapetizione. Precisamente, l'appellante sostiene che la vocatio di era stata formulata per CP_2
garantire identità del contraddittorio così come era stato attuato nel precedente giudizio di ctu preventiva, ma, avendo eliminato dalle sue conclusioni ogni domanda diretta nei confronti della compagnia, così come nella precisazione delle conclusioni, sostiene che al momento della decisione non sussisteva alcuna domanda dell'attore nei confronti di CP_2
Questa Corte rileva in primo luogo che la domanda introduttiva del giudizio (proposta con ricorso) era rivolta direttamente anche nei confronti della compagnia di assicurazione: “(B) dichiarare tenute e condannare la predetta , in solido con TR [...]
, a risarcire al ricorrente tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_10 patrimoniali, per tutti i titoli……in via subordinata, con esclusivo riguardo al danno da assistenza
pagina 36 di 41 domiciliare, dichiarare tenute e condannare la predetta , in TR
solido con , a corrispondere al Controparte_10 ricorrente una rendita vitalizia nella misura di € 70.000,00 all'anno, o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, da rivalutarsi”.
Solo successivamente, in sede di memoria 183 sesto comma n. 1 c.p.c., parte Parte_1
ometteva di riportare nelle conclusioni la domanda di condanna nei confronti di senza CP_6
peraltro allegare alcuna rinuncia espressa alla domanda, né argomentare alcunchè su tale questione.
Solo nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.3 il Sig. ha precisato ch la vocatio in ius di Parte_1
era stata effettuata unicamente per garantire identità di contraddittorio così come effettuato CP_2
nel giudizio instaurato ex art. 696 bis c.p.c.. In nessuno degli atti successivi veniva ribadita tale indicazione.
Dal punto di vista procedurale, non vi è dubbio che la chiamata in causa diretta della compagnia, da parte dell'attore in primo grado, ha comportato “di fatto” la difesa della ad argomentare sulle CP_6
domande proposte nei suoi confronti dal paziente.
Le disposizioni di cui all'art. 12, L. cit., segnatamente quanto all'esercizio dell'azione diretta nel giudizio di cognizione, possono trovare applicazione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo. Prevede, infatti, la norma in questione al comma 6: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, attuativo dell'art. 10, comma 6, L. n. 24/2017, è stato pubblicato in G.U. n. 51 del giorno 1 marzo 2024 ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
Il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è del dicembre 2018.
Pertanto, non può dubitarsi che, al momento in cui il danneggiato ha esperito azione diretta nei confronti degli assicuratori della , tale azione, sotto il profilo TR sostanziale e processuale, non era ammessa. Per l'effetto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di condanna al risarcimento, se proposta.
La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito a più riprese il principio per cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti ex lege, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante assicurato e il suo assicuratore, né può trarre alcun utile vantaggio da una pagina 37 di 41 pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Cass. nn.
28834/2008; 5259/2021).
Ciò statuito, si rileva -per completezza di esame- che parte appellante principale non ha nemmeno alcun interesse ad agire per la riforma della dichiarata inammissibilità della sua domanda poiché in punto spese il Tribunale ha compensato le spese tra e la sua compagnia di assicurazioni. CP_4
Conseguentemente, questa Corte in conformità alla previsione normativa e alla giurisprudenza della
S.C., ritiene il motivo infondato.
Stipulazione di una polizza sulla vita
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha disposto che “A garanzia della rendita vitalizia (ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 2057 c.c. e dalla pronuncia cit.), la
[...]
va condannata a stipulare una polizza sulla vita, a premio unico, a vita TR intera ed in forma di rendita a beneficio”.
Con il settimo motivo degli appelli incidentali, e la sostengono TR Controparte_2
che la predetta statuizione risulti eccessivamente penalizzante nei confronti della struttura in primis e del di lei Assicuratore (tenuto alla manleva), posto che l'ammontare dei costi per la stipula di una polizza con le caratteristiche disposte dal Giudice è sostanzialmente pari o, addirittura, superiore alle somme dovute in forza della rendita. In considerazione di quanto sopra esposto, chiedono che la Corte
d'Appello voglia eliminare la previsione di stipula della polizza sulla vita a rendita vitalizia. In subordine, laddove la superiore richiesta non dovesse essere accolta, si chiede comunque di disporsi la sostituzione della forma di garanzia con altra diversa più consona e proporzionata all'ammontare del capitale garantito.
Anche questo motivo d'appello va rigettato.
Viene in questa sede condivisa la scelta operata dal Tribunale che ha dato applicazione all'ultimo periodo di una polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio ex art. 1882 cc. dell'art. 2057 c.c. imponendo a carico delle strutture la sottoscrizione, quale strumento di salvaguardia in favore del beneficiario danneggiato, strumento idoneo a garantire il versamento periodico delle rate della rendita (Cassazione civile sez. III, 25/10/2022, n. 31574).
pagina 38 di 41 Spese processuali
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez.
III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese processuali sono, quindi, poste a carico di secondo il TR
principio di soccombenza;
le stesse vengono liquidate in favore della parte appellante in via principale, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto dei valori medi, considerato, altresì, il valore indeterminabile della controversia di complessità media. In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, il valore indeterminabile si applica unicamente qualora la controversia non sia suscettibile di valutazione economica o sia particolarmente complesso individuare il quantum (cfr. Cass. n.
11056/2016). Nel caso oggetto della presente controversia, infatti, le somme di denaro liquidate mediante rendita vitalizia non permettono di determinare il complessivo ammontare delle somme spettanti alla parte vittoriosa e il valore della causa rientra, conseguentemente, nello scaglione indeterminabile di media complessità, sia in riferimento al primo che al secondo grado di giudizio.
Le spese di lite devono quindi essere liquidate: quanto al giudizio di primo grado in complessivi €
10.860,00 – di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale – e quanto al presente grado d'appello in complessivi € 8.470,00 – di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed €
4.287,00 per la fase decisionale – tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Le spese tra e l'Assicurata possono essere compensate, tra di loro, per il primo grado e per il CP_6
secondo grado, tenuto conto del contenuto identico degli appelli proposti dagli stessi, nei confronti del paziente . Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli appellanti incidentali soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pagina 39 di 41 quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
a) rigetta integralmente gli appelli incidentali proposti da TR
e da;
Controparte_2
b) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9951/2023 del Tribunale di Milano,
c) condanna a corrispondere in favore di TR [...]
: Parte_1
• la somma di € 548.706,19 a titolo di danno non patrimoniale in moneta attuale, oltre interessi come determinati in motivazione (salvo quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado);
• la somma di € 46.864,20 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa già verificatosi dalla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre interessi come determinati in motivazione (salvo quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado);
• una rendita vitalizia pari ad € 390,53 mensili a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa da corrispondersi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino all'età pensionabile dell'appellante principale;
• la somma di € 6.963,62 a titolo di danno patrimoniale già verificatosi per le spese di assistenza domiciliare, oltre interessi come determinati in motivazione (ferma la rendita come statuita dal Tribunale);
a) condanna a corrispondere in favore di TR [...]
le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 10.860,00 Parte_1
oltre ad Iva e Cpa, oltre spese generali al 15%;
b) condanna a corrispondere in favore di TR [...]
le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 8.470,00, oltre ad Iva e Parte_1
Cpa, oltre spese generali al 15%;
pagina 40 di 41 c) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute per TR
la fase di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc dalla parte che si Parte_1
liquidano in euro 7.691,00 oltre contributo unificato, spese di notifica, rimborso forfettario, Iva
e cpa., oltre spese di CTP liquidate in euro 14.500,00 oltre oneri;
d) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come TR
già liquidate nel procedimento di primo grado e nella precedente fase di ATP;
e) conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto manleva;
f) compensa integralmente le spese tra e TR Controparte_2
, per il primo grado e il secondo grado.
[...]
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli appellanti incidentali soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere rel. dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1711/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ), nato a Milano in [...] 2 Parte_1 C.F._1
dicembre 1965 e residente a [...], elettivamente domiciliato in Milano, piazza
Santa Francesca Romana 3, presso lo studio dell'avv. Enrico Danzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
già ) (P. IVA: , con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in Milano alla Via Clerici n. 14, in persona del procuratore speciale Controparte_3 elettivamente domiciliata in Milano, piazza Emilia n. 7, presso lo studio dell'Avv. Carlo Facciolà, che la rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 41 (C.F.: , con sede in Milano, TR P.IVA_2
Via Ariosto, 13, in persona del suo Direttore Generale elettivamente domiciliata in CP_5
Milano, Piazza Emilia 7, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lomboni, che la rappresenta e difende, giusta procura;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte
1) respingere totalmente gli appelli rispettivamente proposti dalla TR
(RG n. 1743/2024) e da (RG n. 1738/2024), dichiarando
[...] Controparte_1
altresì inammissibili e comunque respingendo le istanze istruttorie dalle stesse dedotte
2) accogliere l'appello proposto da esso e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1
11.12.2023 n. 9951 del Tribunale di Milano
(2/A) accertare e dichiarare la responsabilità totale della in TR relazione all'intera invalidità permanente di , accertata nella Parte_1
complessiva misura del 75%, per sussistenza di nesso causale
(2/B) conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la , a TR
risarcire a i seguenti danni Parte_1
(2/B/1) quanto al danno non patrimoniale costituito dal danno dinamico-relazionale/biologico e dal danno di sofferenza interiore/morale, liquidandolo: - con applicazione del valore di invalidità permanente del 75%, senza alcun abbattimento per danno differenziale o altro;
- nella misura corrispondente all'età di 47 anni;
- con applicazione della “personalizzazione”, nella misura del 25%
o di altra misura ritenuta di giustizia in via equitativa
(2/B/2) quanto al danno patrimoniale per diminuzione reddito per perdita capacità lavorativa, liquidandolo: - per intero, senza abbattimenti;
- con liquidazione immediata per le mensilità decorrenti dall'1.5.2013 alla pronuncia;
- con applicazione del coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di 47 anni e assumendo come valore di retribuzione annuale lorda l'importo di 28.000€
(2/B/3) quanto al danno patrimoniale per spese mediche sostenute e spese di adeguamento dell'abitazione, liquidandolo nella sua totalità, senza abbattimenti pagina 2 di 41 (2/B/4) quanto al danno patrimoniale per assistenza domiciliare, liquidandolo: - con applicazione del valore mensile di almeno 4.450€; - nella sua totalità, senza abbattimento;
- con liquidazione immediata, in unica soluzione, dei ratei mensili (capitalizzati) già decorsi dal febbraio 2012 -o, in subordine, dal settembre 2019- sino al dicembre 2023 (data della pronuncia di primo grado) e con fissazione della rendita relativa ai ratei successivi al dicembre 2023 mediante suddivisione in 26 annualità; - in subordine, con fissazione dell'intera rendita mediante suddivisione in 26 anziché 36 annualità (2/B/5) quanto al danno patrimoniale per spese mediche future, liquidandolo: - con applicazione del valore mensile di almeno 10.800€ all'anno; - nella sua totalità, senza abbattimento;
- con liquidazione immediata, in unica soluzione, dei ratei mensili (capitalizzati) già decorsi dal 2013 sino al dicembre 2023 (data della pronuncia di primo grado) e fissazione della rendita relativa ai ratei successivi al dicembre 2023 mediante suddivisione in 26 annualità; - in subordine, con fissazione dell'intera rendita mediante suddivisione in 26 anziché 36 annualità o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, che all'esito del giudizio fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi
(2/C) dare atto che nessuna domanda è stata proposta da nei confronti Parte_1
di (2/D) liquidare i compensi relativi al procedimento di primo grado e a Controparte_2
quello ex art. 696-bis c.p.c., a favore di , nella misura rispettivamente di Parte_1
74.007€ e di 19.500€ o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, pur sempre nel rispetto del DM 55/2014-147/2022
(2/E) con vittoria di spese (anche generali forfetarie -15%-) e compensi di questo procedimento, oltre oneri di legge e successivi
(2/F) in via istruttoria, per il solo denegato caso non fossero ritenuti sufficienti i documenti in atti e le deduzioni tecniche esposte dalla difesa (legale e tecnica) dell'attore, disporre integrazione di ctu e/o convocazione dei CTU a chiarimenti sui punti contestati
3) comunque, col favore di spese (anche generali forfetarie) e compensi per entrambi i gradi del giudizio”.
Per CP_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza n. 9951/2023 (R.G.
12431/2019), pubblicata in data 11.12.2023, non notificata, così giudicare:
In via principale e nel merito:
pagina 3 di 41 - respingere le domande proposte dal Sig. con il proprio appello principale proposto nel Parte_1
giudizio RG 1711/2024 e con le comparse di risposta depositate nei giudizi RG 1743/2024 ed RG
1738/2024, poiché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
- previe tutte le declaratorie del caso, riformare integralmente la sentenza de qua per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, assolvere , e dunque TR [...]
da ogni responsabilità e conseguente rispettivo obbligo, con condanna del Sig. Controparte_1
alla restituzione a favore della parte solvente di quanto dallo stesso percepito in virtù della Parte_1
riformanda sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In via subordinata e nel merito:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ridurre la percentuale di responsabilità iatrogena e la conseguente quota di danno ascrivibile ad TR
avuto riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
1) impossibilità di diagnosticare la Sindrome di Cushing,
2) all'errata quantificazione del danno differenziale imputabile ad con revisione TR
del relativo calcolo in diminuzione,
3) errata liquidazione/quantificazione del c.d. danno psichico,
4) errata liquidazione del danno in forma differenziale,
5) errata liquidazione dei costi per assistenza domiciliare tenuto anche conto delle somme percepite/percepende a titolo di indennità di accompagnamento,
6) errata liquidazione delle spese di cura,
7) non dovuto obbligo di stipula di polizza vita a garanzia della rendita vitalizia,
8) errata liquidazione del danno patrimoniale ivi compreso quello da perdita della capacità lavorativa specifica,
9) rideterminazione del danno non patrimoniale tenuto anche conto degli acconti versati in corso di causa (€ 150.000,00), delle somme erogate in forza della sentenza impugnata e di quanto verrà accertato nel presente giudizio;
- dato atto della sussistenza di idonee garanzie a tutela della rendita vitalizia disposta (capitale sociale
e liquidità ampiamente sufficienti a garantire il corretto adempimento), in riforma della gravata sentenza, eliminare la previsione di stipula della polizza sulla vita a premio unico – rendita vitalizia;
in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello dovesse ritenere di voler
pagina 4 di 41 comunque ordinare le cautele di cui all'art. 2057 c.c., disporre in luogo della stipula di polizza vita a premio unico la costituzione di un portafoglio di Titoli di Stato che replica la garanzia annua in proprietà dell'obbligato che ne mantenga l'usufrutto, ovvero in ulteriore subordine disporre la costituzione di polizza vita a premio annuale.
In via istruttoria, si insiste affinché sia disposta la rinnovazione della CTU con diverso collegio o, in subordine, quantomeno la convocazione a chiarimenti, sulla scorta delle osservazioni di cui agli atti, con particolare riferimento a quanto già esposto circa le errate e contraddittorie conclusioni cui sono pervenuti i CTU.
Disporsi, ex art. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'estratto INPS del personale dipendente del Sig. , nonché la documentazione attestante le prestazioni 3 Parte_1 previdenziali attualmente disposte a beneficio dello stesso con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento.
In ogni caso: condannare l'appellato Sig. alla refusione delle spese e competenze legali, oltre Parte_1
orpelli di legge, del primo e del presente grado ed alla restituzione degli importi versati - a qualsiasi titolo - in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
Per TR
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della sentenza n. 9951/2023 (R.G.
12431/2019), pubblicata in data 11.12.2023, non notificata, così giudicare:
In via principale e nel merito:
- respingere le domande proposte dal Sig. con il proprio appello principale proposto nel Parte_1
giudizio RG 1711/2024 e con le comparse di risposta depositate nei giudizi RG 1743/2024 ed RG
1738/2024, poiché infondate sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti;
- previe tutte le declaratorie del caso, riformare integralmente la sentenza de qua per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, assolvere , e dunque TR [...]
da ogni responsabilità e conseguente rispettivo obbligo, con condanna del Sig. Controparte_1
alla restituzione a favore della parte solvente di quanto dallo stesso percepito in virtù della Parte_1
riformanda sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In via subordinata e nel merito:
pagina 5 di 41 - nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, ridurre la percentuale di responsabilità iatrogena e la conseguente quota di danno ascrivibile ad TR
avuto riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
1) impossibilità di diagnosticare la Sindrome di Cushing,
2) all'errata quantificazione del danno differenziale imputabile ad con revisione TR
del relativo calcolo in diminuzione,
3) errata liquidazione/quantificazione del c.d. danno psichico,
4) errata liquidazione del danno in forma differenziale,
5) errata liquidazione dei costi per assistenza domiciliare tenuto anche conto delle somme percepite/percepende a titolo di indennità di accompagnamento,
6) errata liquidazione delle spese di cura,
7) non dovuto obbligo di stipula di polizza vita a garanzia della rendita vitalizia, 8) errata liquidazione del danno patrimoniale ivi compreso quello da perdita della capacità lavorativa specifica,
9) rideterminazione del danno non patrimoniale tenuto anche conto degli acconti versati in corso di causa (€ 150.000,00), delle somme erogate in forza della sentenza impugnata e di quanto verrà accertato nel presente giudizio;
- dato atto della sussistenza di idonee garanzie a tutela della rendita vitalizia disposta (capitale sociale
e liquidità ampiamente sufficienti a garantire il corretto adempimento), in riforma della gravata sentenza, eliminare la previsione di stipula della polizza sulla vita a premio unico – rendita vitalizia;
in ulteriore subordine, e nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello dovesse ritenere di voler comunque ordinare le cautele di cui all'art. 2057 c.c., disporre in luogo della stipula di polizza vita a premio unico la costituzione di un portafoglio di Titoli di Stato che replica la garanzia annua in proprietà dell'obbligato che ne mantenga l'usufrutto, ovvero in ulteriore subordine disporre la costituzione di polizza vita a premio annuale.
In via istruttoria, si insiste affinché sia disposta la rinnovazione della CTU con diverso collegio o, in subordine, quantomeno la convocazione a chiarimenti, sulla scorta delle osservazioni di cui agli atti, con particolare riferimento a quanto già esposto circa le errate e contraddittorie conclusioni cui sono pervenuti i CTU.
Disporsi, ex art. 210 e 213 c.p.c., l'esibizione in giudizio dell'estratto INPS del personale dipendente del Sig. , nonché la documentazione attestante le prestazioni previdenziali attualmente Parte_1 disposte a beneficio dello stesso con particolare riferimento all'indennità di accompagnamento.
pagina 6 di 41 In ogni caso: condannare l'appellato Sig. alla refusione delle spese e competenze legali, oltre Parte_1
orpelli di legge, del primo e del presente grado ed alla restituzione degli importi versati - a qualsiasi titolo - in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai fini di una completa analisi della vicenda processuale, appare opportuno il seguente inquadramento in fatto.
In data 4 novembre 2011 si recava presso il Pronto Soccorso Parte_1 dell'Ospedale San Carlo di Milano a causa di un infortunio sul lavoro che aveva comportato un trauma superficiale alla testa. A seguito del quesito diagnostico formulato, veniva eseguita una TAC che evidenziava “molteplici alterazioni di significato vasculopatico cronico”.
Rilevate le suddette alterazioni, il 24 novembre 2011 lo stesso si recava presso l'Ospedale San Luca di
Milano (struttura appartenente alla ) dove veniva sottoposto ad TR
una Risonanza Magnetica da parte della neuroradiologa Dr.ssa , la quale confermava Persona_1
l'esistenza di molteplici alterazioni di segnale, inquadrando il caso in esame come una ipotesi infiammatoria-demielinizzante che imponesse un approfondimento.
In data 10 gennaio 2012, veniva sottoposto a visita neurologica in cui si consigliava di effettuare altri approfondimenti nonché un ricovero programmato.
Dal 6 al 16 febbraio 2012 veniva pertanto ricoverato per approfondimenti Parte_1
diagnostici e sottoposto a nuova RMN cerebrale in cui non si segnalava alcuna disfunzione a livello di ipofisi;
seguivano dimissioni con diagnosi di “cerebrovasculopatia cronica in paziente con ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico” con consiglio di nuova visita neurologica.
Seguivano ulteriori esami, che si concludevano con la medesima diagnosi.
All'esito di una ricerca personale sul web, il ricorrente sospettava di essere affetto da sindrome di
Cushing e decideva di sottoporre tale ipotesi al dott. uxologico. Non ricevendo alcun Persona_2
riscontro e visto il peggioramento delle proprie condizioni di salute che lo costringevano ad astenersi dal prestare la propria attività lavorativa, si rivolgeva, in data 11 settembre 2012, all'endocrinologa dott.ssa che confermava il sospetto di sindrome di Cushing e disponeva accertamenti Per_3
diagnostici; emergeva, altresì, la presenza di micro-adenoma ipofisiario. La stessa dottoressa disponeva pagina 7 di 41 l'esecuzione di cateterismo dei seni petrosi1 che dichiarava poter essere eseguito esclusivamente presso l'Ospedale San Raffaele. Nelle more veniva prescritta una terapia a base di chetoconazolo.
Nel dicembre 2012 il ricorrente veniva sottoposto ad intervento di asportazione dell'adenoma all'ipofisi con sospensione del chetoconazolo presso l'Ospedale San Raffaele. Poiché il fenomeno dell'ipercortisolismo (eccessiva produzione di cortisolo) persisteva, non dando segni di miglioramento, in data 15 febbraio 2013 veniva effettuata rimozione di entrambi i surreni, circostanza che rendeva necessaria una terapia farmacologica sostitutiva della produzione di cortisolo.
Il quadro clinico definitivo rivelava: cedimento dell'intera colonna vertebrale irreversibile ed inoperabile e ipotrofia muscolare che costringeva il ricorrente ad eseguire i suoi spostamenti ricorrendo all'ausilio di carrozzella o stampelle o girello ed emersione di un grave stato depressivo.
Alla luce di quanto sin qui sintetizzato, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Parte_1
chiamava in giudizio la , chiedendo di dichiarare e accertare la TR
responsabilità della medesima per omessa diagnosi e intempestivo approntamento di idonee misure cliniche e chance di guarire dal e di evitare il pregiudizio alle ossa e ai muscoli che lo aveva Pt_2 reso invalido;
per l'effetto, chiedeva di condannare la in solido con CP_4 Controparte_2
, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti, oltre a rivalutazione
[...] monetaria e interessi. In via ulteriormente subordinata, con esclusivo riguardo al danno per l'assistenza domiciliare, chiedeva di condannare le resistenti a corrispondere al ricorrente una rendita vitalizia nella misura di € 70,000.00 all'anno, o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, da rivalutarsi annualmente, disponendo, ai sensi dell'art. 2057 c.c., le opportune cautele a garanzia del corretto adempimento.
Si costituiva la chiedendo, in via principale, il rigetto delle TR
domande formulate e, in caso di accoglimento sia pure parziale, di limitare il quantum a quanto provato;
in ogni caso, dato atto della sussistenza di copertura assicurativa giusta polizza sottoscritta con
, dichiarare la stessa tenuta a garantire e manlevare in via diretta la Controparte_2 da ogni esborso conseguente l'accoglimento anche solo parziale delle domande attoree. CP_4
Si costituiva , chiedendo di accertare e dichiarare inammissibile e/o Controparte_2
improponibile e/o improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
poiché, alla luce dell'attuale quadro normativo, colui il quale invoca la responsabilità CP_2 1 Il cateterismo dei seni petrosi è una procedura di neuroradiologia interventistica che permette la misura diretta della secrezione di un ormone ipofisario ed è principalmente impiegata nella diagnosi differenziale tra le forme di Cushing ACTH-dipendenti. pagina 8 di 41 sanitaria non è titolare del potere di esercitare l'azione diretta nei confronti della GN
Assicurativa del dedotto danneggiante. In caso di accoglimento sia pure parziale delle richieste di parte attrice, chiedeva che il proprio obbligo di garanzia e manleva nei confronti della TR
fosse contenuto nei limiti di quanto provato e fermi i limiti di massimale,
[...]
franchigie e scoperti.
Alla prima udienza, ritenuto che la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione. Alla successiva udienza ex art. 183 c.p.c., la difesa dei convenuti depositava copia dell'ordine di bonifico relativo alla corresponsione a controparte della somma di € 150.000,00 e si assegnavano i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del gennaio 2020, ad integrazione della CTU svolta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il giudice istruttore sottoponeva ai già nominati CTU alcuni quesiti integrativi.
Gli ulteriori approfondimenti diagnostici acquisiti in corso di CTU introducevano un nuovo elemento: a seguito dell'elettromiografia agli arti inferiori eseguita da il 4 marzo 2020 veniva Parte_1
documentato un quadro compatibile con una polineuropatia sensitivo motoria di tipo demielinizzante, cioè una malattia rara dei nervi periferici caratterizzata da una graduale e progressiva perdita di forza muscolare e/o alterazioni della sensibilità a livello di braccia e gambe causata dal danneggiamento della guaina dei nervi (mielina).
Dalle risultanze istruttorie veniva rilevato che tale neuropatia si era rivelata solo successivamente e, precisamente, a seguito della cessazione per via chirurgica dell'ipersecrezione di cortisolo che ha un'azione immunologica mitigante le neuropatia periferica e anche a causa dell'azione dell'iposurrenalismo che, molto spesso, può aggravare una neuropatia preesistente - e, come tale, non ascrivibile alla condotta di Auxologico - tale da determinare in parte il deficit motorio e funzionale del
. Parte_1
All'esito del deposito della relazione peritale integrativa, all'udienza del 21 settembre 2021, si sottoponevano ulteriori quesiti ai CTU (Prof. Prof. Prof. Persona_4 Persona_5 Per_6
che rispondevano in udienza oralmente. All'esito di tale udienza, con ordinanza del 21
[...]
settembre 2021, venivano richiesti ulteriori chiarimenti, e, su concorde istanza di tutte le parti, veniva integrato il collegio peritale con uno specialista neurologo;
seguiva il deposito della ulteriore relazione peritale integrativa cui partecipava detto specialista in data 12 gennaio 2022.
pagina 9 di 41 Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini prescritti dall'art. 190 c.p.c.
Spirati i suddetti termini, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9951/2023, così decideva:
“condanna
al pagamento in favore di TR Parte_1 dell'importo di:
− euro 480.117,24 al netto dell'acconto già versato, a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del danno morale subito dall'attore;
− euro 7.321,00 a titolo di danno patrimoniale per oneri finanziari;
− euro 7.535,13 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche già sostenute;
− euro 10.800,00 a titolo di danno patrimoniale per spese di adeguamento dell'abitazione; condanna
al pagamento, in favore dell'attore di una rendita vitalizia TR così composta:
− Euro 143,97 mensili - per tutta la durata della vita del beneficiario, a far data dalla presente pronuncia a titolo di danno patrimoniale per terapie riabilitative e per visite specialistiche.
− Euro 2.290,00 mensili - per tutta la durata della vita del beneficiario per spese per assistenza domiciliare;
− euro 374,00 mensili - pari ad euro 4.491,00 annui – fino all'età pensionabile dell'attore, a far data dalla presente pronuncia a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa;
− per un totale di euro 2.807,97 mensili;
rendita da rivalutare annualmente, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione Europea (IPCA).
Dispone che a garanzia della rendita vitalizia stipuli una TR polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio.
Condanna
al rimborso delle spese di lite sostenute per il presente TR processo e per la fase di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc dalla parte attrice che si liquidano per il primo in euro 29.193,00 oltre contributo unificato, spese di notifica, rimborso forfettario, iva e cpa e per la seconda in euro 7.691,00 oltre contributo unificato, spese di notifica, rimborso forfettario, Iva e cpa., oltre spese di CTP liquidate in euro 14.500,00 oltre oneri;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU come già liquidate nel CP_4 presente processo e nella precedente fase di ATP.
Dichiara l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta dalla parte attrice nei confronti di
. Controparte_2
Respinge la domanda ex art. 96 cpc formulata nei confronti della convenuta.
In accoglimento della domanda di manleva formulata dalla convenuta dichiara Controparte_6
tenuta a tenere indenne da quanto sarà tenuta a
[...] TR
pagina 10 di 41 pagare all'attore in ragione della presente sentenza, nei limiti di franchigia e massimale Parte_1 come da polizza.
Spese di lite tra conventa e terza chiamata compensate”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello nel procedimento Parte_1
iscritto al n. R.G. 1711/2024 in ragione dei seguenti motivi:
I: inadempimento di della ctu Controparte_7
1.1 sull'omessa individuazione di patologie ipofisarie nel novembre 2011;
1.2 sull'omesso tempestivo approntamento di una terapia “salva-ossa”;
1.3 sulla tardiva esecuzione dell'intervento di asportazione dell'adenoma;
II: il nesso di causalità materiale-giuridica/la determinazione del danno biologico/valutazione della ctu
2.1 sull'esclusione della sussistenza del nesso causale tra ritardo colposo (diagnostico, di approntamento della necessaria terapia, di intervento di adenoma) e perdita dei surreni a seguito di surrenectomia;
2.2 sul deficit funzionale causato nella misura del 40% dalla neuropatia periferica;
2.3 sull'esclusione del nesso di causalità tra la malpractice addebitabile ad e la CP_4
condizione di ipocortisolismo patita dal;
Parte_1
III: il danno non patrimoniale/il valore di tabella/il danno differenziale/la personalizzazione
3.1 applicazione dei valori delle tabelle milanesi corrispondenti all'età di 48 anni;
3.2 sulla sussistenza di un danno differenziale;
3.3. sull'erronea negazione della personalizzazione del danno;
IV: il danno patrimoniale/diminuzione reddito per perdita della capacità lavorativa/rendita vitalizia
4.1 sull'errore nel calcolo del danno da riduzione reddituale;
4.2 sulla limitazione del danno da perdita della capacità lavorativa nella misura del 60%;
4.3 sulla liquidazione del danno da diminuzione del reddito mediante rendita vitalizia decorrente dalla pronuncia;
V: il danno patrimoniale/spese mediche sostenute/spese per adeguamento dell'abitazione;
VI: il danno patrimoniale/assistenza domiciliare;
6.1 sul calcolo del costo dell'assistenza domiciliare;
6.2 sulla riduzione del risarcimento alla percentuale del 60% del danno;
6.3 sulla decorrenza del risarcimento a far data dalla pronuncia;
pagina 11 di 41 6.4 sul calcolo della rendita vitalizia;
VII: il danno patrimoniale/spese mediche future;
7.1 sulla quantificazione delle spese;
7.2 sulla limitazione del danno per spese mediche specialistiche future alla misura del 60%;
7.3 sulla liquidazione del danno da diminuzione del reddito con rendita vitalizia decorrente dalla pronuncia;
VIII: inammissibilità della domanda verso CP_2
IX: sulle spese legali.
Proponevano altresì appello avverso le medesime parti: prima , il cui relativo Controparte_2
procedimento veniva iscritto al n. R.G. 1738/2024; poi , il cui TR
procedimento veniva iscritto al n. R.G. 1743/2024.
I motivi d'appello, formalmente e sostanzialmente identici, formulati da entrambe le suddette parti sono i seguenti:
I: la valutazione della CTU, l'omissione colposa ed il ritardo diagnostico imputabile ai sanitari;
illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e 116 c.p.c.
II: il nesso di causalità materiale tra ritardo diagnostico e lesioni riscontrate ed il nesso di causalità giuridica tra lesioni e danno;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227
c. 2 c.c.
III: la quantificazione del danno non patrimoniale;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226
c.c.;
IV: sull'acconto già versato a titolo di risarcimento del danno alla salute;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.;
V: il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, gli oneri finanziari, le spese mediche sostenute, le spese future per l'adeguamento dell'abitazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.;
VI: le spese future per l'assistenza domiciliare e mediche;
violazione e falsa applicazione dell'art.
115 c.p.c.;
VII: la rendita vitalizia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2057 e 1226 c.c. Esistenza di altro
e diverso criterio di garanzia patrimoniale, meno oneroso per il debitore;
VIII: la liquidazione in unica soluzione;
violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.
pagina 12 di 41 All'udienza del 26 novembre 2024 il Consigliere istruttore riuniva il fascicolo R.G. 1711/2024 con i fascicoli R.G. 1738/2024 e R.G. 1743/2024; successivamente, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4 febbraio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 4 febbraio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell'art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In base al contenuto degli atti introduttivi, in estrema sintesi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della in TR
relazione ai danni subiti da causati dalla ritardata diagnosi della malattia Parte_1
di Cushing.
La malattia di Cushing insorge quando nell'organismo sono in circolo eccessive dosi di ormoni glucocorticoidi, in particolare il cortisolo;
per questo è anche definita come una condizione da
“ipercortisolismo”.
In condizioni normali il cortisolo è l'ormone principalmente coinvolto nella risposta allo stress: agisce aumentando la glicemia (quantità di glucosio in circolo), favorendo la produzione di glucosio a partire dalle proteine e riducendo il suo utilizzo. L'aumento della glicemia serve ad assicurare una corretta funzione cerebrale anche in condizioni di stress, inoltre il cortisolo favorisce la mobilitazione del tessuto adiposo dell'organismo.
La malattia di Cushing vera e propria è causata dall'aumentata funzionalità della porzione più esterna
(corticale) della ghiandola surrenale (una ghiandola endocrina situata sopra il rene), condizione nota come “ipercorticosurrenalismo”. Tuttavia, può presentarsi anche una sindrome cushingoide causata dalla somministrazione protratta di cortisolo come terapia per alcune malattie (per esempio malattie autoimmuni).
La differenza tra le due condizioni è che, mentre nell'ipercorticosurrenalismo si osserva un ingrandimento (“iperplasia diffusa”) della porzione corticale del surrene, in caso di somministrazione di cortisolo in dosi eccessive il surrene si atrofizza;
ecco perché, al termine della terapia, non si può
pagina 13 di 41 interrompere all'improvviso l'assunzione del farmaco, ma si deve procedere per dosi decrescenti in modo da permettere alla ghiandola di riacquisire la propria funzionalità dopo un lungo periodo di inattività.
Ciò premesso, vista la connessione tra i motivi dell'appello principale e quelli dei due appelli incidentali, la copiosa documentazione in atti ed il tecnicismo degli argomenti sottoposti all'attenzione della Corte, si ritiene opportuno trattare alcuni dei motivi di appello congiuntamente, suddividendo la motivazione in paragrafi distinti.
L'omissione colposa: il ritardo diagnostico imputabile ai sanitari
In merito al dedotto ritardo diagnostico imputabile alla condotta dei sanitari, il Tribunale, aderendo alla tesi del CTU neuroradiologo, ribadita in entrambi gli elaborati (ATP del 2018 e CTU del 2021), ha disposto che “quanto all'esigibilità della diagnosi del morbo di Cushing già alla fine di novembre
2011, in luogo che a febbraio 2012, il collegio peritale ha ribadito, a più riprese e con argomentazioni lineari e del tutto condivisibili, che le indagini radiologiche cui era stato sottoposto il Sig. a Parte_1
fine novembre 2011 sono risultate inadeguate - non per negligenza dei sanitari, ma in ragione del quesito diagnostico posto in relazione al trauma subito - a rilevare la patologia ipofisiaria di cui egli era già verosimilmente affetto”.
Con il motivo 1.1 dell'appello principale, la difesa di contesta la sentenza di primo Parte_1
grado nella parte in cui ha fatto decorrere il ritardo diagnostico dal febbraio 2012 in luogo del novembre 2011, momento il cui si era recato in P.S. per accertamenti conseguenti al trauma Parte_1 cranico subito sul luogo di lavoro. Secondo l'appellante, infatti, già in occasione dell'accertamento radiologico del 23 novembre 2011, i sanitari avrebbero dovuto individuare la patologia ipofisaria di cui lo stesso era affetto;
questo alla luce di alcune considerazioni:
- la RMN fatta in quel periodo presentava già delle “macchie” a livello dell'ipofisi; infatti, secondo il
CTP attoreo, la variazione del diametro dell'ipofisi (di circa 6-7 mm) era già degna di considerazione, trattandosi di una ghiandola di per sé non trascurabile;
- in merito al quesito diagnostico del novembre 2011, l'appellante rileva che, seppur la Risonanza
Magnetica fatta al tempo non era strumento adeguato a rinvenire la predetta patologia ipofisaria, ogni tipo di anomalia riscontrata avrebbe dovuto portare ad andare oltre il quesito posto e a mettere in atto i dovuti approfondimenti.
pagina 14 di 41 Secondo quanto dedotto dall'Auxologico e da nel motivo di appello incidentale 1.2, invece, CP_2
i sintomi presentati da non erano riconducibili alla patologia di Cushing neanche nel Parte_1
mese di febbraio, ritenendo che la riferibilità a tale sindrome (che presenta generalmente una tempistica media di diagnosi di due anni) non potesse che considerarsi il frutto di una valutazione del caso con innegabile criterio ex post, poiché risultavano assenti quei dati tipici della suddetta patologia. Secondo quanto prospettato dalla difesa degli appellanti incidentali, pertanto, solo nel settembre 2012 (come poi effettivamente avvenuto) si sarebbe potuto addivenire ad una diagnosi completa.
Entrambi i motivi non meritano accoglimento e devono essere rigettati.
La Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente aderito alle conclusioni formulate dal CTU neuroradiologo (Prof. , meritevoli di apprezzamento perché motivate, specifiche e Persona_7
convincenti. Secondo quanto dallo stesso dedotto nel primo elaborato (ATP del 2018 p. 8 ss.) e ribadito nel successivo (CTU del 2021 pag. 13 ss.), nessuna delle risonanze (né quella di novembre né quella di febbraio) era stata eseguita con una tecnica adeguata per quello studio dell'ipofisi che, per le sue piccole dimensioni e per la sua collocazione alla base del cranio, in ipotesi di lesioni millimetriche come i microadenomi, va studiata con un protocollo ben preciso e codificato, puntualizzando che, in ogni caso, i micro adenomi ipofisari ACTH secernenti sono tra i più difficili da riconoscere anche nel caso in cui si ponga un preciso quesito diagnostico al neuroradiologo. Il consulente ha quindi precisato che “un attento esame delle indagini 23.11.11, 09.02.12 e 12.06.12, praticato, lo si ribadisce, con leale approccio ex ante, non consente al sottoscritto prof. di evidenziare elementi anche solo sospetti Per_7
per microadenoma ipofisario: peraltro, lo si sottolinea, con riferimento ad indagini eseguite con tecnica inadeguata per lo studio della ghiandola ipofisaria”. Tuttavia, “il sig. durante il Parte_1 ricovero presso l'UO di Neurologia dell' presentava segni (facies lunare, TR
obesità centrale, ipertensione arteriosa non controllata in terapia) e sintomi (deficit erettile) che avrebbero dovuto far sospettare una patologia endocrina. […] Devesi pertanto concludere che i dati anamnestici e quelli clinici del Sig. presenti all'atto del ricovero in Neurologia avrebbero Parte_1
dovuto far almeno sospettare una patologia endocrina meritevole di una consulenza specialistica endocrinologica”.
Questa Corte, pertanto, aderendo alle conclusioni formulate nelle consulenze tecniche, analizzati gli atti e i documenti anche fotografici depositati, ritiene che correttamente il Tribunale abbia individuato la datazione del periodo in cui il sospetto si sarebbe dovuto porre nel febbraio 2012, avendo i medici in questa occasione avuto piena contezza della sintomatologia anche fisica presentata da Pt_1
pagina 15 di 41 e della sua situazione clinica. Infatti, “in tema di responsabilità medica per omissione, Parte_1
l'accertamento del nesso causale, ed in particolare il giudizio controfattuale necessario per stabilire
l'effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente” (Cass. n.
28182/2021).
La terapia alle ossa
Con il motivo 1.2 formulato dalla difesa di , l'appellante principale contesta il Parte_1
mancato riconoscimento del Tribunale di malpractice relativamente all'omesso tempestivo approntamento di una terapia “salva-ossa”, ritenendo che tale omissione colposa professionale abbia prodotto nel paziente una totale mancanza di difesa del fenomeno corrosivo di ossa e muscoli.
Secondo quanto formulato, invece, dagli appellanti incidentali nel motivo 1.3, non sarebbe possibile affermare che una più precoce terapia per il trattamento dell'osteoporosi avrebbe potuto limitare o evitare il successivo peggioramento della malattia. Questo alla luce dell'attuale inesistenza di linee guida o raccomandazioni accertate a livello internazionale sulla gestione delle complicanze ossee nella malattia di Cushing e non essendo disponibili evidenze sull'efficacia antifratturativa di farmaci diretti sull'osso in tale patologia.
La censura formulata dal non appare aver colto nel segno la motivazione del primo giudice, Parte_1
dacché il Tribunale ha in effetti correttamente riconosciuto il mancato tempestivo approntamento di una terapia di osteoporosi e la conseguente sussistenza del nesso di causalità materiale tra il ritardo diagnostico e il crollo vertebrale subito da . Quanto detto si evince chiaramente dalla Parte_1 motivazione formulata a pag. 19 della sentenza di primo grado in cui si legge: “i CTU hanno in tutte le relazioni e sempre con argomenti del tutto condivisibili - in quanto giustificati da supporto bibliografico scientifico e da puntuale indagine delle emergenze documentali cliniche riferite al paziente - affermato che il crollo vertebrale subito dal Sig. è stato generato dal mancato Parte_1
approntamento della terapia anti-osteoporosi che è stato a sua volta determinato dal riscontrato ritardo diagnostico”.
I motivi d'appello formulati da , dall' e da evono essere rigettati. Parte_1 CP_4 CP_2
La Corte conviene, infatti, con le conclusioni formulate dai consulenti, secondo cui, pur non essendoci linee guida o raccomandazioni accertate a livello internazionale sulla gestione delle complicanze ossee pagina 16 di 41 della malattia di Cushing, è da ritenersi che una minore esposizione all'eccesso di glucocorticoidi, secondo il criterio del più probabile che non, avrebbe risparmiato al paziente i crolli vertebrali attraverso prevenzione dell'osteoporosi e che, quando si è già di fronte a fratture da fragilità, è buona pratica clinica mettere in atto una prevenzione secondaria delle successive fratture. Tale scelta terapeutica è obbligata, in quanto è noto che una singola frattura vertebrale incrementa di circa tre volte il rischio di quelle successive. Infatti, anche nella malattia di Cushing i trattamenti con farmaci anti- osteoporotici hanno documentato una notevole riduzione del rischio fratturativo vertebrale.
Il ritardo nella diagnosi si verifica quando il medico non riesce a riconoscere tempestivamente i sintomi del paziente;
di conseguenza, la condizione del paziente peggiora. In alcuni casi, la diagnosi effettuata in ritardo può causare la progressione della malattia fino ad un "punto di non ritorno." La diagnosi tempestiva, invece, consente di fornire un trattamento appropriato ed ottimizzare le possibilità di sopravvivenza e di guarigione del paziente. Pertanto, la Corte ritiene che sia corretta la valutazione del
Tribunale in merito alla riconducibilità del danno subito da (crolli vertebrali), al ritardo Parte_1 diagnostico posto in essere dall'Auxologico che non ha permesso di approntare tempestivamente una terapia di osteoporosi che avrebbe, secondo il criterio probabilistico, evitato i suddetti crolli vertebrali.
L'intervento di asportazione dell'adenoma
Con il motivo 1.3, l'appellante principale deduce l'erronea mancata attribuzione ad di uno CP_4 specifico inadempimento sotto il profilo della tardiva esecuzione dell'intervento di asportazione dell'adenoma. Ad Auxologico sarebbe imputabile, secondo le prospettazioni di , un Parte_1 ritardo nell'esecuzione dell'adenectomia (avvenuta il 17 dicembre 2012) rispetto al momento della diagnosi (avvenuta a settembre 2012). Secondo quanto prospettato, per le condizioni in cui il paziente si trovava, il suddetto ritardo nell'esecuzione dell'intervento gli avrebbe provocato un ulteriore aggravamento portandolo ad una condizione di rischio morte.
Il presente motivo d'appello non merita accoglimento e deve essere rigettato.
Sul punto sono determinanti le considerazioni formulate dai consulenti tecnici che, in merito, hanno puntualmente rilevato che, pur nel suo aumento (da mm 7,5 a mm 9,7 di diametro), l'adenoma rimase di piccole dimensioni, continuando ad essere classificabile come “microadenoma”. A tal proposito, gli stessi hanno evidenziato che “le evidenze della letteratura suggeriscono che la possibilità di asportare radicalmente un tale tumore benigno si riduce solo per le neoformazioni di diametro superiore ai 10 mm e soprattutto superiore ai 20 mm. La estensione del micro-adenoma nella regione laterale e para-
pagina 17 di 41 cavernosa della loggia ipofisaria sinistra rimaneva modesta secondo la classificazione di Knos e peraltro non diagnosticabile con certezza con la sola diagnostica per immagini;
in questi casi, infatti, la risonanza magnetica non consente di differenziare in maniera definitiva la reale invasione del seno cavernoso dalla semplice compressione che di per sé non rappresenta un ostacolo alla completa rimozione dell'adenoma.
Pertanto, l'accrescimento volumetrico presentatosi nel microadenoma, non fu tale da avere condizionato l'insuccesso della chirurgia TNS e da costringere in un secondo momento anche alla surrenectomia” (cfr. CTU del 2022 pag. 9). Pertanto, i CTU, pur non avendo negato che il fattore temporale abbia inciso sull'aumento dimensionale dell'adenoma, hanno comunque evidenziato che, nel caso concreto, l'accrescimento del diametro eziologicamente riconducibile al ritardo diagnostico riscontrato non ha inciso sull'esito infausto dell'intervento di adenectomia (e, conseguentemente, sulla successiva decisione di procedere alla rimozione dei surreni), proprio perché le caratteristiche dell'adenoma rimasero minime. Ne costituirebbe ulteriore riprova il fatto che, come riportato dagli stessi consulenti, “è frequente l'insuccesso chirurgico (con necessità poi di ulteriori trattamenti) in un consistente numero di casi descritti in letteratura e non contrassegnati da rilevane ritardo diagnostico” (cfr. CTU 2022 pagg. 9-10). Infatti, già in corso di ATP il consulente riteneva che non fosse possibile stabilire se un'anticipata chirurgia di rimozione di microadenoma ipofisario avrebbe potuto risparmiare al paziente l'asportazione dei surreni, posto che il successo della chirurgia ipofisaria non si correla alla sua precocità. “In altre parole”, si legge, “è da ritenersi solo possibile, ma non probabile, che anticipando la chirurgia dell'adenoma il sig. non sarebbe andato incontro alla Parte_1 surrenectomia”.
Ancora più incisivamente, nella CTU del 2022, i consulenti hanno evidenziato che l'intervento sull'ipofisi eseguito tempestivamente (non solo a settembre, ma anche a febbraio 2012 o novembre
2011), non avrebbe comunque potuto essere radicale e risolutivo, in quanto, come già detto, nel suo incremento l'adenoma rimase comunque di piccole dimensioni.
In conclusione, non potendosi ritenere raggiunto lo standard probatorio civilistico richiesto tra la tardiva esecuzione dell'intervento di adenectomia e l'esito infausto dello stesso con conseguente necessità di procedere all'asportazione dei surreni, alcuna responsabilità in tale ambito deve essere ascritta ai sanitari.
L'intervento di rimozione dei surreni
pagina 18 di 41 Con il motivo 2.1 dell'appello principale, la difesa di ha rilevato l'errore del Parte_1
Tribunale nell'aver escluso la sussistenza di un nesso causale tra il ritardo colposo (diagnostico, di approntamento della necessaria terapia, di intervento di adenectomia) e la perdita dei surreni a seguito di surrenectomia. Nella sentenza di primo grado si legge, infatti, che “non vi sono evidenze scientifiche
a supporto del fatto che la terapia chirurgica del micro-adenoma praticata senza ritardo avrebbe evitato la rimozione dei surreni. Non vi è, dunque, nesso causale tra il ritardo diagnostico riscontrato e la surrenectomia”.
L'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva, da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto. Tale giudizio va ancorato non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica), ma anche all'ambito degli elementi di conferma e nell'esclusione di quelli alternativi disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (cfr.
Cass. n. 21530/2021; Cass. ord. n. 16199/2024)
Secondo le prospettazioni dell'appellante principale il ritardo colposo di avrebbe, più CP_4
probabilmente che non, generato un rischio elevato di non guarigione a discapito delle altissime probabilità di guarigione invece attestate dalla letteratura scientifica. A supporto di quanto anzidetto, la difesa del rileva un travisamento da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese dal Prof. Parte_1
(endocrinologo) all'udienza del 21 settembre 2021, che si riportano qui di seguito: Per_5
“Il Giudice pone ai CTU di soffermarsi sugli aspetti di seguito indicati:
1. Dati in forza dei quali si afferma che una diagnosi più precoce del avrebbe evitato al sig. Pt_2
la surrenectomia (anche a fronte dei dati positivi sui tassi di guarigione). Parte_1
I CTU rispondono: vi è una non prevedibilità in termini di crescita dimensionale che rende non certo che si sarebbe evitata la surrenectomia. Indipendentemente dal momento in cui viene fatta la diagnosi, le casistiche parlano di una probabilità intorno al 90%. C'è un margine del 10% di margine di non guarigione. Nella pratica clinica si osserva quindi un margine di insuccesso anche nelle mani del migliore chirurgo ipofisario, nella misura del 10%.
L'aumento dimensionale non ha provocato comunque uno spostamento della classificazione dimensionale dell'adenoma”.
pagina 19 di 41 In merito a quanto dichiarato dal consulente, durante l'udienza del 21 settembre 2021, deve tuttavia essere data una diversa lettura rispetto a quella fornita dall'appellante principale. Infatti, in base al quesito diagnostico posto, il Prof. si è limitato ad esporre gli oggettivi dati positivi sui tassi di Per_5
guarigione dalla malattia di Cushing non relazionandoli al ritardo diagnostico, intendendo evidenziare, piuttosto, l'assenza di un legame tra il momento in cui viene fatta la diagnosi e la guarigione dalla suddetta malattia, rilevando, altresì, l'imprevedibilità del fatto che la surrenectomia si sarebbe evitata se l'adenoma fosse stato di dimensioni più ridotte.
In ogni caso, il Prof. ha esposto le sue conclusioni in entrambe le relazioni peritali in modo Per_5
chiaro e specifico, non lasciando spazio ad alcun fraintendimento. Si legge, infatti, a pagina 8 della
CTU del 20 gennaio 2021 che “Non è scientificamente comprovabile (neppure in termini di maggiore probabilità) che una diagnosi più precoce di microadenoma ipofisario con ipercortisolismo (ad esempio a novembre 2011-gennaio 2012 o a Febbraio-Giugno 2012) avrebbe garantito un miglior risultato dell'eseguito intervento chirurgico TNS sull'ipofisi; e, per conseguenza, che al paziente sarebbe stata risparmiata la surrenectomia: a questa si arrivò proprio perché l'intervento TNS non consentì di risolvere il problema dell'ipercortisolismo, come può avvenire anche nei casi di trattamento chirurgico praticato senza ritardo. In altre parole, ciò sta a significare che la surrenectomia subita dal sig. non può Parte_1 essere posta in nesso causale con il qui accertato, colpevole ritardo diagnostico della malattia”. Lo stesso prof. aderendo a quanto anzidetto, a pag. 8 della CTU del 12 gennaio 2022 (e, quindi, Per_5 successivamente alle dichiarazioni rese in udienza evidenziate dall'appellante principale) riconfermava quanto segue: “Nel merito, peraltro, devesi rilevare non essere opinione degli scriventi che una diagnosi più precoce della malattia di Cushing avrebbe evitato al sig. la surrenecromia, tanto Parte_1 che sembra ora opportuno riprendere motivazioni già precedentemente esposte in CTU”.
Tutto quanto detto comporta il rigetto del presente motivo di gravame.
La neuropatia periferica e il danno differenziale
con il motivo 2.2 dell'appello principale ed e con i motivi Parte_1 CP_4 CP_2
1.1 e 2 degli appelli incidentali impugnano la sentenza del Tribunale di Milano nella parte riguardante l'asserita causalità della neuropatia periferica nella causazione del danno.
A tal riguardo, il primo giudice ha sostenuto che “gli ulteriori approfondimenti diagnostici acquisiti in corso di CTU, hanno introdotto un nuovo elemento di giudizio tecnico di assoluta e imprescindibile
pagina 20 di 41 rilevanza sul piano del nesso causale e, per conseguenza, sul piano della valutazione medico legale del danno biologico permanente: si tratta della elettromiografia agli arti inferiori del 04.03.20 che ha documentato un quadro compatibile con una polineuropatia sensitivo-motoria di tipo demielinizzante, peraltro mai curata, per quanto dato sapere. Ma tale forma demielinizzante, in alcun modo può essere posta in nesso causale con i multipli cedimenti vertebrali subiti dal sig. avendo diversa ed Parte_1 indipendente eziologia” (pagg. 10-11). “È difficile quantificare in modo preciso il danno neurogeno discriminandolo dagli altri fattori patologici disfunzionali presenti nel soggetto in esame. Pur tuttavia in modo probabilistico, tenuto soprattutto conto delle risultanze della visita neurologica, oltre che di quanto presente in atti, si può ragionevolmente ritenere che la neuropatia periferica sia causa del deficit funzionale del soggetto nella misura del 40%: dunque, un ruolo concausale “non principale”; dunque, la neuropatia periferica è causa del deficit motorio del Sig. nella misura del 40% ma, Parte_1 nella sua genesi, non ha avuto rilievo il ritardo diagnostico, avendo un'eziopatogenesi diversa dalla malattia di Cushing” (pag. 16). Il Tribunale ha quindi ritenuto che “il deficit motorio cui è affetto il
Sig. , su indicazione dei CTU, è in parte causato (nella misura del 40%) dalla neuropatia Parte_1
periferica; mentre, per altra parte (nella misura del 60%), è causato dai crolli vertebrali. Similmente, la depressione maggiore cui è affetto il Sig. è in parte causata dall'iposurrenalismo e in parte Parte_1
causata dal deficit motorio/funzionale. Alla luce di tali considerazioni, i CTU concludono che il danno biologico permanente subito dal Sig. in ragione del ritardo diagnostico dei sanitari è pari al Parte_1
60% della sua compromissione psico fisica;
esso si riferisce in via descrittiva alla totalità delle conseguenze legate ai crolli vertebrali incidenti sul deficit motorio e a parte della depressione maggiore” (pagg. 19-20).
In sostanza, il Tribunale di Milano ha sostenuto che il danno subito da fosse Parte_1
composto dalle seguenti voci:
− il deficit motorio determinato da 1) neuropatia periferica (nella misura del 40%) non riferibile all'operato dei sanitari e 2) crolli vertebrali (nella misura del 60%) riferibili all'omissione colposa dei sanitari;
− la depressione maggiore determinata da 1) iposurrenalismo (non imputabile ad ), 2) CP_4 cessazione dell'iper corticosurrenalismo (non imputabile ad Auxologico), 3) deficit motorio funzionale e 4) sintomatologia algica, entrambi riferibili in parte all'operato di Auxologico.
Il tutto sulla scorta di quanto affermato nell'ultima CTU del 12 gennaio 2022.
pagina 21 di 41 Secondo la censura formulata dalla difesa di , il Tribunale avrebbe errato nell'aver Parte_1 ritenuto che la compromissione dell'integrità psicofisica attuale del sig. non potesse essere Parte_1 ricondotta interamente all'addebito colposo dell'Auxologico e dovesse essere anche riferita alla neuropatia periferica nella misura del 40%, una concausa che, secondo il Tribunale, non sarebbe eziologicamente riconducibile al ritardo diagnostico, atteso che la stessa sarebbe estranea alle condotte o omissioni dei sanitari perché preesistente. Secondo le considerazioni del difensore di , Parte_1
trattandosi di concausa non prevalente, la responsabilità del deficit motorio sarebbe da ascriversi interamente ad . CP_4
Secondo una logica opposta viene invece articolato il motivo d'appello da parte di e CP_4
Entrambi gli appellanti incidentali, infatti, contestano l'incidenza causale della neuropatia CP_2 periferica stabilita dal Tribunale, ritenendo l'iter logico argomentativo (sia del giudice che quello adottato dai CTU) non convincente. Innanzitutto, viene contestato che nella prima CTU (quella del
2021), la neuropatia periferica veniva considerata patologia di per sé atta ad essere ragione prevalente del grave handicap;
solo nel successivo elaborato tecnico (CTU del 2022), i medesimi ausiliari del giudice affermavano che la neuropatia fosse causa del deficit funzionale nella misura del 40%, assumendo, dunque, un ruolo causale non principale, modificando, conseguentemente, anche la misura di incidenza causale del ritardo diagnostico dei sanitari (prima del 35%, poi del 40% e, infine, del
60%). In sostanza secondo gli appellanti incidentali, i deficit subiti dal dovrebbero essere Parte_1
ricondotti in misura prevalente alla neuropatia periferica preesistente e non alla malpractice come veniva affermato nella prima consulenza tecnica.
Sia il motivo di appello principale che i motivi di appello incidentale non meritano accoglimento.
Come puntualmente rilevato nella CTU del 20 gennaio 2021, la complessiva invalidità permanente di viene stimata nella misura del 75% (in un range che si colloca fra il settanta e Parte_1
l'ottanta %). Il danneggiato, infatti, presenta un grave handicap a causa del quale la sua mobilità è consentita solo su carrozzina a ruote con annessa condizione di iposurrenalismo (seppur controllato farmacologicamente). Per tale motivo, il parametro di riferimento più vicino alla menomazione del signor è quello della paraplegia da lesione midollare per la quale i barèmes di uso corrente Parte_1
indicano un valore oscillante tra 80 e 85%. Considerato, però, che la menomazione del è di Parte_1
valore inferiore rispetto a tali indicazioni tabellari, i periti hanno ritenuto opportuno indicare nel 75% il valore della complessiva invalidità permanente. I citati barèmes, inoltre, concordemente indicano un pagina 22 di 41 valore oscillante dal 5 al 15% per l'iposurrenalismo controllato (neuropatia), non causalmente riconducibile alla condotta omissiva di . CP_4
Ciò posto è necessario precisare che, nonostante le due CTU (la prima del 2021 e la seconda del 2022) divergano in merito all'incidenza causale della colpa medica e della rispettiva menomazione preesistente nel (neuropatia periferica), la Corte ritiene di dover condividere in questa sede le Parte_1 argomentazioni formulate dal Tribunale di Milano secondo cui l'ultima relazione depositata in atti
(CTU del 12 gennaio 2022) risulta quella maggiormente esaustiva, poiché le conclusioni espresse sono state raggiunte con l'apporto disciplinare di diversi specialisti (endocrinologo, medico legale, neurologo e neuroradiologo) su un esame neurologico aggiornato e valutato anche alla luce degli esami pregressi, tenendo altresì presente un periodo di valutazione più completo. Il primo giudice, invero, non si è limitato al mero recepimento della seconda CTU in merito all'incidenza causale della neuropatia periferica, senza illustrare le ragioni della condivisibilità delle conclusioni dei consulenti, ma ha, al contrario, esplicitato le fonti del suo convincimento, risultando evidente comprendere perché la seconda CTU abbia consentito di chiarire e superare i dubbi del primo elaborato. A tal riguardo, recentemente la Cassazione ha proprio affermato che “Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento;
in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione” (Cass. ord. n. 18308/2024).
Pertanto correttamente si può affermare che, pur essendo difficile quantificare in modo preciso il danno neurogeno discriminandolo dagli altri fattori patologici presenti nel soggetto in esame, i consulenti hanno ritenuto che in modo probabilistico, tenuto soprattutto conto delle risultanze della visita neurologica, oltre che di quanto presente in atti, si possa ragionevolmente ritenere che la neuropatia periferica sia causa del deficit funzionale del soggetto nella misura del 40%, avendo dunque un ruolo causale non principale e non avendo rilievo nella sua genesi il ritardo diagnostico, avendo un'eziopatogenesi diversa dalla malattia di Cushing. Sulla scorta di tali dati, il Tribunale di Milano ha così correttamente proceduto al calcolo del danno differenziale poiché i postumi invalidanti subiti dal danneggiato in ragione del ritardo diagnostico imputabile ai sanitari dell' concorrono con CP_4
pagina 23 di 41 quelli che derivano dalla neuropatia periferica la cui emersione o aggravamento non è riconducibile a malpractice medica.
Bisogna infatti evidenziare che la malattia preesistente si relaziona diversamente rispetto al danno evento e al danno conseguenza.
− Nel caso di concausa del danno-evento si parla di “concausa di lesione” (es: il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta, provocandone gravi fratture).
In questo caso, la malattia preesistente non incide sul rapporto di causalità materiale e vige la regola dell'equivalenza causale, in base alla quale la presenza di concause concorrenti non esclude il rapporto di causalità e non determina, di conseguenza, alcuna riduzione del risarcimento del danno. Si parla a tal proposito di infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno;
di conseguenza: se viene processualmente accertato che la malattia preesistente sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
se la malattia preesistente abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
− Nel caso di concausa del danno-conseguenza si parla, invece, di “concausa di menomazione” (es: il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra). Nel caso oggetto del presente giudizio si tratta dell'invalidità del 15% (su una complessiva del 75%) determinata dalla neuropatia non riconducibile alla condotta dei sanitari.
In questo caso, la malattia preesistente incide sulla causalità giuridica. Differente risulta, quindi, questa ipotesi, in cui la malattia preesistente incide non sulla lesione, ma sulle conseguenze invalidanti derivanti dalla lesione (concausa di menomazione). Ciò accade quando le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sono state amplificate dalla menomazione preesistente: la vittima, in altri termini, subisce postumi più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito. In questo caso, nella liquidazione del danno conseguenza, si deve tener conto della malattia preesistente, a causa della quale l'invalidità permanente derivante ha conseguenze più gravi.
Conseguentemente, il primo giudice ha correttamente statuito che il danno biologico patito da
[...]
in conseguenza al ritardo diagnostico nella misura del 60% va considerato in qualità di danno Parte_1
differenziale rispetto al danno riconducibile alla neuropatia periferica (15%), causalmente non pagina 24 di 41 ascrivibile al ritardo diagnostico dei sanitari, comportando una liquidazione dei danni ridotta rispetto alla complessiva invalidità del 75%.
Il rigetto dei suddetti motivi d'appello comporta il conseguente rigetto dei motivi 3.2, 4.2, 5, 6.2 e 7.2 dell'appello principale formulati da e del motivo 5 degli appelli incidentali di Parte_1
e in quanto ai primi causalmente connessi considerato che tutte le contestazioni CP_4 CP_2
ivi formulate riguardano voci di danno causalmente riconducibili alla malpractice medica e, pertanto, si giustifica la liquidazione degli stessi nella misura del 60% rispetto all'intero.
Il danno non patrimoniale
Con il motivo 3.1 l'appellante principale deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha utilizzato, come base di calcolo del danno non patrimoniale, l'età di 48 anni del nel 2013 in luogo di quella corretta di 47. A pagina 21 della sentenza di primo grado si legge, Parte_1 infatti, “l'invalidità complessiva del Sig. va stimata considerando la sua età al momento della Parte_1
stabilizzazione dei postumi invalidanti. Sul punto i CTU hanno evidenziato che la stabilizzazione degli esiti fratturativi vertebrali è avvenuta nel 2013 (pag. 12 della seconda relazione dell'Ufficio), data che coincide con la fine della durata dell'invalidità permanente di 11 mesi subita all'esito del ritardo diagnostico avvenuto nel 2012.
Ora, considerando che il Sig. nel 2013 aveva 48 anni e che il complessivo grado di invalidità Parte_1
pari al 75% accertato si converte, alla luce delle tabelle milanesi del 2021 per il calcolo del danno biologico, in euro 455.618,00; considerando che la percentuale di invalidità derivante da patologie non riconducibile all'accertata malpractice è pari al 15% che corrisponde a euro 31.707,00 e che all'importa dell'invalidità complessiva va sottratto l'importo dell'invalidità corrispondente all'iposurrenalismo, si liquida 423.911,00 a titolo di danno biologico permanente.
A tale importo va aggiunto, a titolo di danno morale per sofferenza soggettiva, l'ulteriore somma di euro 217.980,00”.
La difesa di censura quanto deciso dal Tribunale deducendo che, al momento della Parte_1
stabilizzazione dei postumi (avvenuta, secondo lo stesso, a gennaio 2013), il , nato il 2 Parte_1
dicembre 1965, aveva da pochi giorni compiuto 47 anni, mancando ben 11 mesi al compimento dei 48.
Conseguentemente, la liquidazione del danno biologico e del danno morale avrebbe dovuto essere fatta con riferimento ai valori corrispondenti all'età di 47 anni.
Il motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
pagina 25 di 41 Dalla relazione peritale del 20 gennaio 2021, si evince che i multipli esiti fratturativi vertebrali si sono effettivamente stabilizzati nel 2013 secondo un raffronto tra le immagini della risonanza magnetica del febbraio 2019 e quelle del marzo 2013 (v. pag. 12). Pertanto, si può con certezza affermare che detta stabilizzazione sia avvenuta, al più, nel marzo 2013, quando, comunque, aveva Parte_1
ancora 47 anni.
Al riguardo è opportuno premettere che il parametro della stabilizzazione delle lesioni viene correttamente preso in considerazione perché solo a partire da tale momento il danno può dirsi venuto ad esistenza. In tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo (cfr. Cass. n. 15223/2005; Cass. n.
26897/2014; Cass. n. 26303/2024).
È pertanto necessario procedere ad un nuovo calcolo del danno non patrimoniale utilizzando le nuove
Tabelle Milanesi 2024 per la liquidazione del danno biologico, tenendo altresì conto delle menomazioni concorrenti non causalmente riconducibili all'operato di . CP_4
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “In tema di liquidazione del danno alla salute,
l'apprezzamento delle menomazioni "concorrenti" in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito va compiuto stimando, prima, in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito e poi quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro;
procedendo infine a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (Cass. ord. n. 18442/2023).
Considerando, dunque, l'età di 47 anni del sig. al momento della stabilizzazione dei postumi Parte_1
invalidanti (marzo 2013) e il complessivo grado di invalidità pari al 75%, la somma complessiva risulta essere pari ad € 533.010,00; considerando che la percentuale di invalidità derivante da patologie non riconducibili a malpractice è pari al 15% che corrisponde ad € 37.093,00 che, dunque, devono essere sottratte dall'importo dell'invalidità complessiva, l'importo da liquidare a titolo di danno biologico pagina 26 di 41 permanente risulta essere pari ad euro 495.917,00. A tale importo va poi aggiunto quello corrispondente al danno morale subito pari ad euro 255.006,00, per un importo complessivo di danno non patrimoniale pari ad € 750.923,00.
È pacifico che in data 24 giugno 2019, ha provveduto ad eseguire il pagamento di € CP_2
150.000,00 in favore di a titolo di acconto sul risarcimento del danno. In ragione Parte_1
della fase processuale in cui è avvenuto il pagamento, deve ritenersi che tale cifra sia stata versata a titolo di acconto sul risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel caso di pagamento di acconti, questo va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) devalutando l'acconto ed il credito risarcitorio alla data dell'illecito che, nella specie, deve intendersi perfezionato nel 2013 quale anno di stabilizzazione dei postumi permanenti;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.
In applicazione dei suddetti principi, il credito risarcitorio del danno alla salute devalutato dalla data della presente pronuncia al momento dell'illecito (2013) è pari ad € 623.690,20 e l'acconto devalutato dalla data del pagamento avvenuto nel 2019 a quella dell'illecito avvenuto nel 2013 è pari a €
145.772,59. Dal primo valore va sottratto il secondo, ottenendo la cifra di € 477.917,61.
Tale somma va poi rivalutata – come indicato al punto c) – sino alla data della presente sentenza pervenendo all'importo di € 548.706,19 (€ 513.311,95 + € 35.394,24) somma che costituisce l'importo attuale del risarcimento del danno alla salute.
Quanto anzidetto comporta la conseguente reiezione del terzo motivo degli appelli incidentali formulati da e da in cui viene contestato il calcolo per la liquidazione del TR CP_2
danno non patrimoniale.
Con il motivo d'appello principale 3.3, contesta, invece, il mancato Parte_1
riconoscimento della personalizzazione del danno da parte del Tribunale di Milano. A tal riguardo,
l'appellante ha sostenuto che il primo giudice non abbia tenuto conto di alcuni elementi che avrebbero dovuto comportare una personalizzazione del danno non patrimoniale, quali: un ricorso frequente pagina 27 di 41 all'assistenza del pronto soccorso a causa delle crisi acute di iposurrenalismo;
livelli di dolore patiti non qualificabili come effetti normali e indefettibili dell'invalidità, trattandosi di dolori che non gli permettono di stare a lungo seduto;
la continua esposizione a crisi acute che rendessero necessario il ricovero in pronto soccorso. Tutte queste evidenze avrebbero dovuto, secondo quanto prospettato dalla difesa di , essere correttamente valutate dal Tribunale e ritenute sufficienti a provare, quanto Parte_1 meno sul piano presuntivo, l'esistenza di condizioni particolari del danneggiato che impongano un incremento del danno non patrimoniale.
Anche questo motivo di gravame non merita accoglimento.
La quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (cfr. Cass. ord. n. 6378/2023). La liquidazione del danno alla persona infatti, da un lato, deve garantire uniformità di trattamento e parità di conseguenze, ma, dall'altro, deve garantire che di eventuali peculiarità del caso concreto si tenga adeguatamente conto nella monetizzazione del risarcimento. La personalizzazione del risarcimento è, dunque, la variazione in aumento o in diminuzione dell'importo risultante dall'applicazione del criterio standard.
La corretta personalizzazione del risarcimento deve considerare, tra gli altri fattori, che la peculiare perdita subita dal danneggiato debba riferirsi a quella invalidità e non trattarsi di una conseguenza che inevitabilmente patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità (ad esempio, la cecità assoluta comporta necessariamente la perduta possibilità di vedere film o partite di calcio, per cui chi patisse tale infermità non potrebbe pretendere una personalizzazione del risarcimento per tenere conto della perduta possibilità di vedere il film o le partite di calcio, perché questa conseguenza è necessariamente ricompresa nella misura dell'invalidità permanente).
A tal riguardo, la Corte ritiene corrette le prospettazioni fornite dal Tribunale secondo cui “le circostanze di fatto dedotte dall'attore a supporto dell'istanza di personalizzazione (dolore continuo, continui sbalzi d'umore, necessità di dosare il farmaco salvavita) non consentono di evidenziare una situazione diversa dalle ordinarie conseguenze dannose che comunemente si riferiscono ad un soggetto che presenti le patologie presentate dal sig. . Infatti, da un lato il dolore è necessariamente Parte_1
conseguenza normale di un elevato grado di invalidità e, dunque, parte della valutazione tabellare.
D'altro lato, i continui sbalzi di tono derivanti dalla necessità di dosare il farmaco salvavita sono conseguenze dell'iposurrenalismo, il quale non è eziologicamente riconducibile al colpevole ritardo
pagina 28 di 41 diagnostico riscontrato. In ogni caso, non vi sono elementi da cui possa desumersi che tali conseguenze eccedano quelle che qualunque soggetto affetto da iposurrenalismo subirebbe” (pag. 21).
non ha allegato specificamente i motivi della personalizzazione, limitandosi ad Parte_1
addurre dei pregiudizi che, per la patologia sofferta, erano comuni a tutte le persone con tale deficit.
Non avendo puntualmente allegato o provato che vi sia stata un'incidenza particolare della lesione nel caso specifico che lo riguardava, la personalizzazione del danno non può essere riconosciuta e la sentenza di merito deve quindi considerarsi corretta sul punto.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica e la rendita vitalizia.
Con il motivo 4.1 censura l'errore del Tribunale nel calcolo del danno da riduzione Parte_1
reddituale sotto due profili: innanzitutto, secondo quanto dallo stesso dedotto, dai CUD 2012 e 2013 risulterebbe una RAL di € 28.000,00 (v. voce “imponibile previdenziale”) e non di € 25,000,00 come assunto dal Tribunale;
in secondo luogo, il Tribunale avrebbe utilizzato un coefficiente di capitalizzazione per il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica corrispondente all'età di 48 anni del invece che 47. Parte_1
Il motivo è fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono.
Quanto al primo profilo, la voce a cui l'appellante si riferisce è quella dell'imponibile previdenziale, cioè la base su cui vengono calcolati i contributi previdenziali da versare da parte dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. Per il calcolo del danno da perdita della capacità lavorativa, invece, è necessario rilevare dai CUD 2012 e 2013 allegati la voce “imponibile fiscale”, che è la base per il calcolo delle tasse sul reddito, quindi, al netto dei contributi previdenziali versati. Il Supremo consesso evidenzia che “… agli effetti del risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, va considerata l'incidenza dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro autonomo avuto riguardo al reddito “dichiarato” ai fini dell'imposta sul reddito (Cass. sent. n. 23330/2024;
Cass. sent. n. 11759/2018; Rv. Cass. sent. n. 18855/2008).
Ciò detto, si ritiene corretta la somma utilizzata dal primo giudice relativa al reddito annuo dichiarato da pari ad € 25.000,00. Parte_1
Quanto al secondo profilo, invece, appare corretta la doglianza formulata dall'appellante in merito all'età impiegata dal primo giudice per ottenere il coefficiente di capitalizzazione.
Come già illustrato per l'accoglimento del motivo d'appello che precede, infatti, Parte_1 aveva, al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti, l'età di 47 anni. Questo comporta la pagina 29 di 41 necessità di procedere ad un nuovo calcolo per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'1223 c.c. deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cass. n.
9002/2022).
Considerata l'età del sig. al momento della stabilizzazione dei postumi permanenti (47 anni) e Parte_1 considerato che avrebbe raggiunto l'età pensionabile nel 2032 (a 67 anni), egli avrebbe lavorato ancora per 20 anni. Per tale ragione, il coefficiente di attualizzazione, alla luce delle tabelle dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, è pari a 21,11. Detto importo va moltiplicato per il reddito annuo del danneggiato che è pari ad € 25.000,00 (21,11 x € 25.000,00 = € 527.750,00). Dunque,
[...]
per 20 anni avrebbe mediamente percepito un importo attualizzato di € 527.750,00. Parte_1
Va altresì considerato che a tale cifra deve sottrarsi la somma attualizzata di € 371.536,00 che rappresenta quanto ha percepito dal 2013 in poi e quanto percepirà fino all'età pensionabile a titolo di pensione di invalidità da parte dell' (€ 17.600,00 è quanto percepito nel 2014 che dovrà CP_8 moltiplicarsi per il medesimo coefficiente di 21,11 = € 371.536,00).
Alla luce dei suddetti calcoli, l'importo attualizzato dell'ammontare del danno da perdita della capacità lavorativa specifica di è pari ad € 156.214,00 (€ 527.750,00 - € 371.536,00). Parte_1
Considerato che solo in parte tale perdita è riconducibile alla responsabilità della convenuta, CP_9
si stima equo liquidare il 60% (percentuale della concausa riferibile al ritardo diagnostico nel danno conseguenza) di tale somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica di e, dunque, la somma complessiva di € 93.728,40. Parte_1
Con il motivo 4.3 l'appellante principale lamenta l'utilizzo della rendita vitalizia quale modalità di liquidazione dell'intero danno da perdita della capacità lavorativa anche per la parte di danno già maturata.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
pagina 30 di 41 La fondatezza del gravame dipende da una fondamentale distinzione tra il “danno patrimoniale permanente passato”, consistente nella perdita del reddito da lavoro derivante dai danni subiti e il
“danno permanente futuro”, consistente nella perdita periodica che il danneggiato subisce. Il ricorso alla rendita vitalizia per il risarcimento del danno risponde adeguatamente alle concrete esigenze di vita del beneficiario e garantisce anche meglio il percepimento di quanto debba liquidarsi annualmente per il solo danno futuro e non per quello passato già maturato dal danneggiato.
Pertanto, per quanto attiene alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante passato e futuro da riduzione della capacità lavorativa, dovrà procedersi come segue:
a) da un lato, per i danni passati, devono essere liquidati, in un'unica soluzione, i redditi perduti dalla vittima dal momento della stabilizzazione delle lesioni nel 2013 a quello della pubblicazione della sentenza di primo grado (dicembre 2023), per una somma pari ad €
46.864,20 (€ 93.728,40÷2, essendo trascorsi 10 anni dalla stabilizzazione delle lesioni). Detto importo deve essere rivalutato dall'anno in cui avrebbe dovuto essere percepito e sulla somma non rivalutata, dallo stesso momento, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali.
b) dall'altro, per i danni futuri, deve procedersi alla liquidazione mediante rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., consistente nella capitalizzazione dei redditi futuri che la vittima presumibilmente perderà, dal momento della pubblicazione della sentenza di primo grado (dicembre 2023) fino al pensionamento di nel 2032 in poi, per una somma pari ad € 390,53 Parte_1 mensili (pari ad € 4.686,42 annui, ottenuti dalla divisione di € 46.864,20 per i restanti 10 anni in cui il danneggiato avrebbe ancora lavorato).
Le spese per l'assistenza domiciliare e la rendita vitalizia
Con il sesto motivo di gravame, l'appellante principale contesta il calcolo operato dal Tribunale di
Milano per le spese di assistenza domiciliare futura, ritenendo che lo stesso abbia errato a considerare come base di calcolo la somma di € 3.800,00 in luogo di quella di € 4.450,00 risultante dai cedolini quale valore lordo della retribuzione pagata ai collaboratori. Sostiene, altresì, che il Tribunale abbia errato nel far decorrere il risarcimento del danno per spese da assistenza domiciliare dalla pronuncia pagina 31 di 41 della sentenza di primo grado (dicembre 2023), negando il risarcimento per il periodo precedente
(danno passato).
Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
In merito al primo profilo, la Corte ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto logico utilizzare come base di calcolo la somma di € 3.800,00, risultante dalla media dell'importo netto mensile corrisposto ai collaboratori nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (cfr. docc. U/ 29-
30-31). In ragione dell'invalidità accertata e della percentuale riconducibile al ritardo diagnostico dell'Istituto Auxologico (60%), la cifra veniva poi correttamente ridotta ad € 2.280,00.
Quanto al secondo profilo, inerente alla mancata liquidazione del danno passato e alla corresponsione mediante rendita vitalizia di quello futuro, occorre svolgere il seguente inquadramento de iure.
“Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato […] in forma di rendita vitalizia” (Cass. n. 16844/2023).
La Corte di Cassazione ha inoltre recentemente affrontato il tema del risarcimento delle spese di assistenza domiciliare dei macrolesi, affermando e puntualizzando taluni principi di diritto che appare opportuno in questa sede richiamare (v., tra le altre, Cass. n. 526/2020; Cass. n. 13881/2020; Cass. n.
526/20; Cass. n. 7774/2016).
Le decisioni in parola operano, in prima battuta, una fondamentale distinzione tra il “danno patrimoniale permanente passato”, consistente nelle spese che il danneggiato abbia già sostenuto per essere assistito e il “danno permanente futuro”, consistente nella spesa periodica per assistenza domiciliare da sostenere vita natural durante. Quanto al primo, nella sentenza n. 7774/2016 la Corte ha precisato che si tratta di un "danno emergente" già verificatosi, perché riguardante le spese sostenute nel periodo di tempo compreso tra il sinistro e la data della liquidazione, con la conseguenza che
“trattandosi di un pregiudizio che si assume già avvenuto, il giudice non può prescindere dall'accertarne la concreta sussistenza, senza potere ricorrere a "ragionevoli previsioni", consentite solo con riferimento al danno futuro”. Dunque, con riguardo all'anzidetta spesa o il danneggiato pagina 32 di 41 dimostra di averla sostenuta (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.), oppure nessuna liquidazione può essere consentita. Il danno per spese di assistenza, infatti, quando si assuma essere già maturato al momento della liquidazione, è rappresentato dalla spesa sostenuta, non dalla necessità di sostenerla". Al contrario, la sussistenza di un "danno permanente futuro" per spese di assistenza si può presumere “sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza: tra le quali, nel nostro caso, quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente” (sul punto v. anche Cass.
n. 24205/14).
Sulla base delle richiamate pronunce della Corte di Cassazione, va quindi affermato quanto segue.
Il danno in questione è un pregiudizio permanente che si produce di giorno in giorno. Occorre a tal riguardo distinguere il danno passato, già verificatosi al momento della decisione, dal danno futuro, cioè non ancora verificatosi ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.
Quanto al danno passato, l'onere della prova è a carico del danneggiato, che dovrà dimostrare gli esborsi sostenuti, anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. n. 7774/2016). Nel caso oggetto della presente controversia la prova delle spese sostenute dal danneggiante per il danno passato è suffragata dai cedolini allegati (docc. U/ 29-30-31), che, tenuto conto della data di assunzione dei collaboratori (20 settembre 2019), provano che abbia sostenuto la spesa indicata Parte_1
quantomeno per le mensilità documentate.
Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 6.963,62 (€
3.839,00 + € 4.094,04 + € 3.673,00 = € 11.606,04 % 60 = € 6.963,62) a titolo di danno subito per le spese di assistenza domiciliare per i soli mesi effettivamente documentati (da ottobre 2019 a dicembre
2019). Detto importo deve essere rivalutato dall'anno in cui avrebbero dovuto essere percepito e sulla somma non rivalutata, dallo stesso momento, sono dovuti gli interessi compensativi nella misura degli interessi legali.
Al contrario, la sussistenza di un “danno permanente futuro” per spese di assistenza si può presumere
“sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza: tra le quali quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente”. Tale danno futuro “non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui
pagina 33 di 41 verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (Cass. ord. n. 526/2020).
Richiamati i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, nel caso oggetto della presente controversia il danno futuro è stato correttamente liquidato, con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado, nelle forme della rendita vitalizia di cui all'art. 2057 c.c., in quanto danno di natura permanente e non modesta, ritenendosi la modalità di liquidazione che risulta più opportuna per le parti nel caso concreto.
Con il sesto motivo degli appelli incidentali, l' e hanno TR Controparte_2
dedotto, anche alla luce delle conclusioni della CTU del 2021, che la necessità di assistenza di non sia da ricondursi a profili di malpractice e che, in ogni caso, non vi sia la Parte_1 necessità di un'assistenza sanitaria continua.
Il presente motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
I CTU, a pag. 16 della relazione del 2021, hanno affermato che “l'assistenza generica nelle ventiquattro ore (con ricorso a tre badanti) non si giustifica per gli esiti stabilizzati di plurime fratture vertebrali in sé per sé”.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, da tale affermazione non può escludersi che, almeno in parte, la necessità di assistenza domiciliare sia stata occasionata dalle lesioni eziologicamente riconducibili al ritardo diagnostico imputabile alla struttura, ritenendo che la necessità di continua assistenza fosse giustificata in ragione del complessivo grado di invalidità accertato (75% di cui 60% riconducibile al ritardo diagnostico). In ogni caso il giudice, nella sua qualità di peritus peritorum, non
è vincolato al risultato della perizia, potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il consulente, dando una motivazione adeguata della scelta (fra le altre v. Cass. n. 22161/2024).
La necessità di assistenza 24h è confermata non solo dalla natura in sé della macrolesione de qua e dal fatto che l'assistenza è pressoché totalmente diretta a ovviare al deficit motorio di , ma anche Parte_1
dalle circostanziate testimonianze assunte, dalle quali emerge una totale dipendenza di . Parte_1
Le spese mediche future e la rendita vitalizia
Con il settimo motivo dell'appello principale, deduce l'erroneità della sentenza di Parte_1
primo grado nel calcolo delle spese mediche future, comprensive delle spese da sostenersi per la riabilitazione e di quelle per visite specialistiche, contestando, altresì, la liquidazione del danno con pagina 34 di 41 rendita vitalizia. Precisamente, secondo le prospettazioni dell'appellante, i costi indicati nel doc. U/13 di € 902,00 e nel doc. M di € 1.202,00 sarebbero da riferirsi alle spese sostenute mensilmente per la idrokinesiterapia prescritta, e non annualmente, come invece dedotto dal primo giudice ai fini della liquidazione della somma relativa alle spese mediche future.
Quanto alle spese per visite specialistiche, invece, contesta il parametro adottato dal Tribunale di €
1.200,00 rapportato a 6 visite di media all'anno (€ 200,00 per ciascuna visita), ritenendo tale valore sottostimato ed in contrasto con le risultanze documentali.
Il presente motivo è infondato e deve essere rigettato.
Dal doc. U/12 allegato dall'appellante emerge che il programma riabilitativo individuale concordato con gli specialisti del Niguarda prevedeva la durata e la frequenza della terapia in “10+10 sedute di idrokinesiterapia 3 volte alla settimana”.
ha provato che la singola terapia ha un costo di € 40/45 (come risulta dai docc. M e Parte_1
U/13 del fascicolo di primo grado). Tuttavia, non risulta provata la dedotta necessità di sottoporsi a 20 sedute mensili e, anzi, risulta documentalmente smentita dal sopracitato doc. U/12.
Per tale ragione, considerato che nel 2013 risulta provato (doc. M) che l'appellante ha sostenuto la spesa di € 1.202,00 e nel 2019 la spesa di € 902,00 per sottoporsi alle sedute di idrokinesiterapia, si può verosimilmente presumere che tali costi corrispondano alla necessità annuale del danneggiato e non, come obiettato dall'appellante, mensile. In fase istruttoria, i CTU hanno evidenziato che le spese di cura e assistenza necessarie in futuro a causa degli esiti delle fratture vertebrali (causalmente riconducibili al ritardo diagnostico) sono sostanzialmente di natura riabilitativa e sono interamente riconducibili alla responsabilità della struttura convenuta.
Quanto alle spese relative alle visite specialistiche future, risulta condivisibile quanto motivato dal primo giudice che, in base alle visite allegate dal dal 2012 al 2019, ha ragionevolmente Parte_1 presunto, anche in ragione dell'invalidità documentata, che il costo delle stesse ammonti ad € 1.200,00
(secondo una media stimata di 6 visite annuali dal costo di € 200,00 ciascuna). Considerando tuttavia che, dalle risultanze istruttorie, non sia stato possibile stabilire che incidenza causale le predette visite abbiano con il ritardo diagnostico, il primo giudice ha correttamente stimato equo liquidare detto danno nella misura del 60% di quanto accertato (60% di € 1.200,00 = € 720,00).
Può quindi concludersi che il Tribunale abbia correttamente stimato l'ammontare dei danni patrimoniali per spese mediche future e che la scelta di liquidare le stesse con rendita vitalizia, oltre ad pagina 35 di 41 essere facoltà del giudice che può provvedervi in via autonoma, risulta essere pienamente confacente al pregiudizio permanente che si produce “de die in diem” come quello in esame.
Con il sesto motivo degli appelli incidentali, e contestano la scelta TR CP_2
operata dal Tribunale di non ricorrere al Servizio Sanitario Nazionale per le predette terapie riabilitative, rilevando che gli stessi CTU abbiano affermato che le stesse possano essere assicurate dal
SSN.
Il presente motivo d'appello è infondato e deve essere rigettato.
A tal riguardo va considerato che, seppur indubbiamente, come rilevato dai ctu, le spese per le terapie riabilitative possano in astratto essere assicurate dal SSN – sia in ragione del riconoscimento ex lege di totale inabilità civile, sia di handicap in stato di gravità –, avendo riguardo al caso concreto e al tipo di invalidità da cui è affetto , il primo giudice ha correttamente sostenuto che le Parte_1
prestazioni rese dal SSN necessitano notoriamente di lunghi tempi di attesa e sono caratterizzate dalla variabilità degli operatori e delle sedi disponibili, ritenendo quindi opportuna -tenuto conto della gravità della patologia- la scelta di ricorrere a prestazioni in ambito privatistico.
L'azione diretta di nei confronti di Parte_1 CP_2
Il giudice di primo grado rilevava l'inammissibilità dell'azione diretta dell'attore/danneggiato nei confronti della GN CE , atteso che l'art. 12 della L. n. Controparte_2
24/2017 risultava, allo stato, privo di attuazione in difetto dei necessari decreti attuativi.
Con l'ottavo motivo dell'appello principale, la difesa di deduce un vizio di Parte_1 ultrapetizione. Precisamente, l'appellante sostiene che la vocatio di era stata formulata per CP_2
garantire identità del contraddittorio così come era stato attuato nel precedente giudizio di ctu preventiva, ma, avendo eliminato dalle sue conclusioni ogni domanda diretta nei confronti della compagnia, così come nella precisazione delle conclusioni, sostiene che al momento della decisione non sussisteva alcuna domanda dell'attore nei confronti di CP_2
Questa Corte rileva in primo luogo che la domanda introduttiva del giudizio (proposta con ricorso) era rivolta direttamente anche nei confronti della compagnia di assicurazione: “(B) dichiarare tenute e condannare la predetta , in solido con TR [...]
, a risarcire al ricorrente tutti i danni, patrimoniali e non Controparte_10 patrimoniali, per tutti i titoli……in via subordinata, con esclusivo riguardo al danno da assistenza
pagina 36 di 41 domiciliare, dichiarare tenute e condannare la predetta , in TR
solido con , a corrispondere al Controparte_10 ricorrente una rendita vitalizia nella misura di € 70.000,00 all'anno, o comunque in qualunque altra misura, maggiore o minore, da rivalutarsi”.
Solo successivamente, in sede di memoria 183 sesto comma n. 1 c.p.c., parte Parte_1
ometteva di riportare nelle conclusioni la domanda di condanna nei confronti di senza CP_6
peraltro allegare alcuna rinuncia espressa alla domanda, né argomentare alcunchè su tale questione.
Solo nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.3 il Sig. ha precisato ch la vocatio in ius di Parte_1
era stata effettuata unicamente per garantire identità di contraddittorio così come effettuato CP_2
nel giudizio instaurato ex art. 696 bis c.p.c.. In nessuno degli atti successivi veniva ribadita tale indicazione.
Dal punto di vista procedurale, non vi è dubbio che la chiamata in causa diretta della compagnia, da parte dell'attore in primo grado, ha comportato “di fatto” la difesa della ad argomentare sulle CP_6
domande proposte nei suoi confronti dal paziente.
Le disposizioni di cui all'art. 12, L. cit., segnatamente quanto all'esercizio dell'azione diretta nel giudizio di cognizione, possono trovare applicazione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo. Prevede, infatti, la norma in questione al comma 6: “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, attuativo dell'art. 10, comma 6, L. n. 24/2017, è stato pubblicato in G.U. n. 51 del giorno 1 marzo 2024 ed è entrato in vigore il 16 marzo 2024.
Il ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è del dicembre 2018.
Pertanto, non può dubitarsi che, al momento in cui il danneggiato ha esperito azione diretta nei confronti degli assicuratori della , tale azione, sotto il profilo TR sostanziale e processuale, non era ammessa. Per l'effetto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda di condanna al risarcimento, se proposta.
La Corte Suprema di Cassazione ha ribadito a più riprese il principio per cui, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti ex lege, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante assicurato e il suo assicuratore, né può trarre alcun utile vantaggio da una pagina 37 di 41 pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria (cfr. Cass. nn.
28834/2008; 5259/2021).
Ciò statuito, si rileva -per completezza di esame- che parte appellante principale non ha nemmeno alcun interesse ad agire per la riforma della dichiarata inammissibilità della sua domanda poiché in punto spese il Tribunale ha compensato le spese tra e la sua compagnia di assicurazioni. CP_4
Conseguentemente, questa Corte in conformità alla previsione normativa e alla giurisprudenza della
S.C., ritiene il motivo infondato.
Stipulazione di una polizza sulla vita
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano ha disposto che “A garanzia della rendita vitalizia (ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 2057 c.c. e dalla pronuncia cit.), la
[...]
va condannata a stipulare una polizza sulla vita, a premio unico, a vita TR intera ed in forma di rendita a beneficio”.
Con il settimo motivo degli appelli incidentali, e la sostengono TR Controparte_2
che la predetta statuizione risulti eccessivamente penalizzante nei confronti della struttura in primis e del di lei Assicuratore (tenuto alla manleva), posto che l'ammontare dei costi per la stipula di una polizza con le caratteristiche disposte dal Giudice è sostanzialmente pari o, addirittura, superiore alle somme dovute in forza della rendita. In considerazione di quanto sopra esposto, chiedono che la Corte
d'Appello voglia eliminare la previsione di stipula della polizza sulla vita a rendita vitalizia. In subordine, laddove la superiore richiesta non dovesse essere accolta, si chiede comunque di disporsi la sostituzione della forma di garanzia con altra diversa più consona e proporzionata all'ammontare del capitale garantito.
Anche questo motivo d'appello va rigettato.
Viene in questa sede condivisa la scelta operata dal Tribunale che ha dato applicazione all'ultimo periodo di una polizza sulla vita, a premio unico, a vita intera ed in forma di rendita a beneficio ex art. 1882 cc. dell'art. 2057 c.c. imponendo a carico delle strutture la sottoscrizione, quale strumento di salvaguardia in favore del beneficiario danneggiato, strumento idoneo a garantire il versamento periodico delle rate della rendita (Cassazione civile sez. III, 25/10/2022, n. 31574).
pagina 38 di 41 Spese processuali
In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (c.f.r., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez.
III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920; Cass. 32906 del 08/11/2022 ordinanza n. 9448 del 06/04/2023).
Le spese processuali sono, quindi, poste a carico di secondo il TR
principio di soccombenza;
le stesse vengono liquidate in favore della parte appellante in via principale, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenendo conto dei valori medi, considerato, altresì, il valore indeterminabile della controversia di complessità media. In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato, il valore indeterminabile si applica unicamente qualora la controversia non sia suscettibile di valutazione economica o sia particolarmente complesso individuare il quantum (cfr. Cass. n.
11056/2016). Nel caso oggetto della presente controversia, infatti, le somme di denaro liquidate mediante rendita vitalizia non permettono di determinare il complessivo ammontare delle somme spettanti alla parte vittoriosa e il valore della causa rientra, conseguentemente, nello scaglione indeterminabile di media complessità, sia in riferimento al primo che al secondo grado di giudizio.
Le spese di lite devono quindi essere liquidate: quanto al giudizio di primo grado in complessivi €
10.860,00 – di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale – e quanto al presente grado d'appello in complessivi € 8.470,00 – di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed €
4.287,00 per la fase decisionale – tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
Le spese tra e l'Assicurata possono essere compensate, tra di loro, per il primo grado e per il CP_6
secondo grado, tenuto conto del contenuto identico degli appelli proposti dagli stessi, nei confronti del paziente . Parte_1
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli appellanti incidentali soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a pagina 39 di 41 quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3,
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
a) rigetta integralmente gli appelli incidentali proposti da TR
e da;
Controparte_2
b) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 9951/2023 del Tribunale di Milano,
c) condanna a corrispondere in favore di TR [...]
: Parte_1
• la somma di € 548.706,19 a titolo di danno non patrimoniale in moneta attuale, oltre interessi come determinati in motivazione (salvo quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado);
• la somma di € 46.864,20 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa già verificatosi dalla data di stabilizzazione dei postumi invalidanti alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre interessi come determinati in motivazione (salvo quanto già eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado);
• una rendita vitalizia pari ad € 390,53 mensili a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa da corrispondersi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado fino all'età pensionabile dell'appellante principale;
• la somma di € 6.963,62 a titolo di danno patrimoniale già verificatosi per le spese di assistenza domiciliare, oltre interessi come determinati in motivazione (ferma la rendita come statuita dal Tribunale);
a) condanna a corrispondere in favore di TR [...]
le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 10.860,00 Parte_1
oltre ad Iva e Cpa, oltre spese generali al 15%;
b) condanna a corrispondere in favore di TR [...]
le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 8.470,00, oltre ad Iva e Parte_1
Cpa, oltre spese generali al 15%;
pagina 40 di 41 c) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute per TR
la fase di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis cpc dalla parte che si Parte_1
liquidano in euro 7.691,00 oltre contributo unificato, spese di notifica, rimborso forfettario, Iva
e cpa., oltre spese di CTP liquidate in euro 14.500,00 oltre oneri;
d) pone definitivamente a carico di le spese di CTU come TR
già liquidate nel procedimento di primo grado e nella precedente fase di ATP;
e) conferma nel resto la sentenza impugnata, anche in punto manleva;
f) compensa integralmente le spese tra e TR Controparte_2
, per il primo grado e il secondo grado.
[...]
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli appellanti incidentali soccombenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da loro proposta.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Maria Caterina Chiulli
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