a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonche' nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attivita' relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalita' previste dalla presente legge;
b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attivita' economica svolta o da svolgere;
c) presentare il rendiconto dell'attivita' di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonche' all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla societa' CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attivita' economica della vittima del delitto di usura.)) 9. ((All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.)) 10. ((L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicita' della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.)) 11. ((L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilita' di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla societa' CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.)) 12. ((In caso di situazioni di particolare gravita' e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.)) 13. ((L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 e' revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonche', con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto e' cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuita' nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 16.)) 14. ((Qualora la societa' CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.)) 15. ((All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.)) 16. ((Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalita' di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalita' per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonche' le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento e' altresi' determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni)) .