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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, letti gli atti del presente giudizio e facendo seguito al verbale dell'udienza celebrata in data 20.3.25, nonché alla discussione orale, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies, 3° comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5801/2015 R.G., avente ad oggetto
“risarcimento danni da circolazione stradale”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Gerarda Torino e, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Guglielmo Mauri, presso il cui studio elettivamente domicilia in Angri alla Via R. De Pascale, n.
11;
- ATTRICE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notar del 18.12.2014 (rep. 186905 - racc. 30367), Persona_1 dall'Avv. Marco Granese, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Nocera Inferiore alla Piazza Amendola, n.1, presso lo studio dell'Avv.
Assunta Crispo;
- CONVENUTA -
NONCHÉ
; Controparte_2
1 - CONVENUTO CONTUMACE -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in CP_3
virtù di procura generale alle liti per Notar del 18.6.14 (rep. Persona_2
17705 - racc. 8545), dall'Avv. Luigi Anziano, presso di lui elettivamente domiciliato in Salerno alla Via De Leo, n. 12;
- TERZO CHIAMATO -
All'udienza celebrata in data 20.3.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, la IG.ra , preliminarmente esposto: Parte_1
- che in data 12.6.13, intorno alle ore 7:45, essa istante stava percorrendo, alla guida del proprio velocipede, la via Gian Battista Vico in Nocera Inferiore, con direzione
“Roccapiemonte”;
- che l'automobile tg. BA983NF, assicurata per la con la compagnia CP_4 Controparte_5
condotta dal IG. , proprietario della stessa, “mentre era in corsa
[...] Controparte_2 precedendo il velocipede” di essa attrice, si era, senza aver previamente azionato l'indicatore di direzione, “accostata sul ciglio destro della carreggiata”;
- che il conducente della predetta vettura, senza aver guardato né prestato la dovuta diligenza, avrebbe improvvisamente aperto la portiera anteriore sinistra, in tal guisa impattando contro il sopraggiungente velocipede di essa esponente;
- che, per l'effetto del violento impatto frontale con la portiera dell'autovettura, essa istante era stata proiettata in avanti “di almeno due metri”, per poi cadere rovinosamente al suolo;
- che, in conseguenza della dianzi descritta collisione, essa attrice aveva perso conoscenza, nonché riportato “gravissime lesioni personali”, che ne avevano reso necessario il trasporto presso il nosocomio di Nocera Inferiore, ove era stata ricoverata con diagnosi di
“politrauma”;
- che in data 18.6.13 essa esponente era stata sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi con vite e filo di K;
2 - che in data 21.6.13 essa istante sarebbe stata dimessa con la diagnosi di: “frattura trimalleolare collo piede a sx;
; Frattura mastoide sin.”; Controparte_6
- che in data 10.10.13 essa attrice, “stante il persistere delle problematiche che le impedivano lo svolgimento ordinario della vita quotidiana”, si era sottoposta a visita specialista presso l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del nosocomio di Sarno, dai cui esiti era stato accertato “lo stato di vertigini e patologia acuta in atto”;
- che in data 18.10.13 essa esponente, “persistendo la patologia e necessitando di continue cure mediche”, si era sottoposta ad un'ulteriore visita specialistica presso l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del testé citato ospedale, all'esito della quale era stata riscontrata “la presenza di nitrogeno posizionale a sinistra oltre a vertigine posteriore sinistra”;
- che in data 15.12.13, all'esito di visita specialistica presso l'Unità Operativa di Neurologia del summenzionato nosocomio, ad essa istante erano state diagnosticate “cefalea ed emicranie quotidiane”;
- che in data 7.12.14 essa attrice, “rimasti invariati i sintomi”, si era sottoposta ad un'ulteriore visita specialistica presso l'Unità Operativa di Salute Mentale dell' , all'esito della CP_7 quale le era stata diagnosticata una “sintomatologia neurovegetativa soggettiva con tono dell'umore depresso”;
- che l'impresa aveva provveduto a risarcire gli “ingenti ed evidenti danni” Controparte_1
subiti della biciletta di essa esponente;
ha convenuto in giudizio la compagnia ed il IG. al fine di sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni – all'uopo quantificati nell'importo di euro
680.916,77 – asseritamente patiti in conseguenza dell'incidente che sarebbe occorso in data 12.6.13.
A suffragio dell'azionata pretesa, la difesa dell'odierna istante ha dedotto che la responsabilità del sinistro dianzi descritto sarebbe da ascrivere esclusivamente alla condotta gravemente colposa del IG. il quale, dopo aver repentinamente arrestato la marcia della propria vettura in CP_2 prossimità del margine destro della carreggiata senza aver previamente azionato l'indicatore di direzione, avrebbe improvvisamente aperto la portiera anteriore sinistra, contro la quale si sarebbe scontrato frontalmente il sopraggiungente velocipede condotto dalla IG.ra . Parte_1
Con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro per cui è causa, l'attrice ha invocato il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale e di quello da perdita della vita di relazione, esponendo, in relazione a tale ultima voce di pregiudizio, che a causa delle lesioni
3 patite non sarebbe stata più “in grado di attendere da sola alle ordinarie mansioni della vita quotidiana”; inoltre, ha chiesto il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.2.16, si è costituita in giudizio la compagnia
[...]
domandando il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice. A fondamento CP_8 dell'invocata reiezione, la difesa della summenzionata società ha in limine eccepito l'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e
148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore, giacché l'odierna istante avrebbe omesso “la dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, nonché d'indicare “età, attività, reddito, l'entità delle lesioni subite” e d'inviare l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione;
quanto al merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dall'attrice, nonché la quantificazione dei pregiudizi operata nel corpo del libello introduttivo, assumendo che la stessa sarebbe “esorbitante”; in ogni caso, evidenziato che l avendo ritenuto l'incidente occorso all'attrice CP_3 riconducibile entro il perimetro concettuale dell'infortunio in itinere, avrebbe “già provveduto a risarcire la SI per quanto di propria competenza”, ha sostenuto che la Parte_1 convenuta compagnia potrebbe essere, al più, condannata al pagamento “dell'eventuale maggior danno”.
Di là dall'aver approntato le testé illustrate difese, l'impresa assicuratrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l' “per chiari motivi di opportunità e di economia CP_3
processuale, al fine di evitare ulteriori giudizi, duplicazioni di danni e comunque determinare le effettive partite di danno”, giacché l' avrebbe “già preannunciato azione di regresso nei CP_3 confronti della per ottenere il pagamento delle somme erogate all'odierna Controparte_8 attrice”.
Autorizzata l'invocata chiamata in causa, si è costituito in giudizio – con comparsa di risposta tempestivamente depositata – l' spiegando domanda riconvenzionale trasversale CP_3 preordinata a sentir condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro
66.685,43. A sostegno della proposta domanda, la difesa del terzo chiamato ha, per un verso, asserito che l'Istituto – accertato che il sinistro per cui è causa integrasse un “infortunio sul lavoro indennizzabile” – avrebbe costituito in favore della IG.ra “la rendita nella misura del 19% ed Pt_1 erogato le prestazioni di legge per complessivi euro 66.685,43”; per l'altro, affermata preliminarmente l'esclusiva responsabilità del IG. per il sinistro di cui si discorre, ha CP_2 sostenuto che l' avrebbe, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 142 D.Lgs. n. 209/05, il CP_3
4 diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro stradale – che, nel caso in esame, sarebbe il IG. – il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni CP_2
erogate alla danneggiata.
Ad onta della rituale evocazione in giudizio, il IG. non ha provveduto a costituirsi. Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale articolata dall'attrice, è stato disposto l'espletamento di una CTU medica;
all'esito dell'attività peritale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza celebrata in data 20.3.25
è stata ordinata la discussione orale e la causa è stata riservata in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies del codice di rito.
1. Questioni preliminari
Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia del IG.
, il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi. Controparte_2
Sempre in via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione d'improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagnia, a suffragio della quale la difesa di quest'ultima ha sostenuto che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'attrice non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore, giacché l'odierna istante avrebbe omesso “la dichiarazione di cui all'art.
142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, nonché d'indicare “età, attività, reddito, l'entità delle lesioni subite” e d'inviare l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione.
A tal fine, non può tacersi che l'art. 148 cod. ass. è preordinato a concedere all'assicuratore uno spatium deliberandi nel quale questi possa procedere alla necessaria istruttoria e decidere se, e in quale misura, accogliere l'istanza di pagamento, in guisa da evitare l'instaurazione di un contenzioso in sede giudiziaria, con vantaggio tanto per il danneggiato (il quale dovrebbe ottenere la corresponsione della somma in tempi notevolmente più rapidi) quanto per l'impresa (la quale dovrebbe vedersi abbattere i costi per la liquidazione dei sinistri), nonché per gli assicurati in generale (poiché, quantomeno secondo le intenzioni del legislatore, ad un abbattimento dei costi dovrebbe corrispondere una riduzione dei premi di polizza).
Sulla base della ratio dianzi individuata, pare maggiormente corretto – rispetto ad un rigido formalismo interpretativo – considerare improponibile l'azione esperita nei confronti dell'impresa di assicurazione solo qualora l'incompletezza della richiesta, rispetto al contenuto di cui all'art. 148 cod. ass., sia tale da rendere effettivamente impossibile per la compagnia valutare compiutamente responsabilità ed ammontare del danno e, conseguentemente, formulare una congrua offerta entro i
5 termini previsti. Detto altrimenti, “l'assolvimento dell'onere della richiesta stragiudiziale ex art.
145 c.d.a. (anche in ordine ai requisiti contenutistici prescritti) va valutato in base all'assetto teleologico delle forme di cui è permeato il nostro ordinamento, verificando cioè se l'istanza sia concretamente idonea a raggiungere lo scopo voluto dalla legge di consentire all'assicuratore di stimare il danno e formulare una congrua offerta” (così, da ultimo, Cass. n. 18940/17).
Interpretare diversamente la norma, infatti, IGnificherebbe disattendere lo spirito della stessa, poiché, così come – al fine di velocizzare ed economicizzare il più possibile le procedure liquidative
– il danneggiato è tenuto a mettere l'impresa nelle condizioni di poter effettuare l'offerta, la compagnia non può, per la stessa ragione, proficuamente invocare l'improcedibilità della domanda per l'assenza di un elemento irrilevante ai fini della valutazione complessiva del danno. Ed, invero, risponde senz'altro a logica e ragionevolezza ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi indispensabili per la formulazione della congrua offerta: tale soluzione consente di contemperare i contrapposti interessi delle parti, in quanto, se è vero, per un verso, che l'assicuratore ha l'obbligo di attivarsi alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale dallo stesso eIGibile (art. 1176, co. 2,
c.c.) per accertare il danno e liquidare l'indennizzo, e non può, quindi, sottrarsi a tale obbligo opponendo formalistiche obiezioni sullo scostamento tra il contenuto della richiesta concretamente inviata e quello imposto dall'art. 148 cod. ass., per altro verso è parimenti vero che il danneggiato ha l'obbligo di bona fides nel corso delle trattative e non può limitarsi ad inviare all'assicuratore richieste generiche e prive dell'adeguato supporto documentale, come tali assolutamente insufficienti per la stima del danno.
Sulla base del solcato sentiero argomentativo, deve ritenersi che – abbia o non abbia il danneggiato rispettato alla lettera le prescrizioni dell'art. 148 cod. ass. – la domanda sarà comunque proponibile allorquando l'istante abbia messo la compagnia assicurativa in condizione di poter accertare, con l'uso dell'ordinaria diligenza, la responsabilità e di stimare del danno.
Orbene, nel caso in esame, se è vero che la richiesta risarcitoria inoltrata dall'odierna istante – a mezzo raccomandata a.r. a firma dell'avv. Gerarda Torino – alla convenuta impresa assicuratrice, ricevuta in data 20.6.13, non fosse corredata dall'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione né dalla “dichiarazione di cui all'art. 142, comma 2, del codice delle assicurazioni”, parimenti irrefutabile è che, in riscontro alla richiesta d'integrazione, recante la data del 26.6.13, inviata dalla compagnia, l'attrice, in data 18.11.23, aveva trasmesso a mezzo fax all'impresa la predetta dichiarazione e, in data 22.4.14, inoltrato il referto del pronto soccorso, nonché CP_1
vari referti di visite specialistiche cui si era sottoposta;
inoltre, risulta incontroverso che la IG.ra
6 fosse stata sottoposta in data 28.4.14 a visita medico-legale dal dott. perito della Pt_1 Per_3
convenuta compagnia.
Alla luce di quanto argomentato, la sollevata eccezione d'improponibilità non può che esser rigettata, avendo l'impresa assicuratrice, già un anno prima dell'introduzione del presente giudizio, disposto di elementi senz'altro sufficienti per poter formulare l'offerta risarcitoria di cui all'art. 148,
II comma, cod. ass..
Ancora in limine, deve indugiarsi sull'eccezione di nullità dell'espletata CTU, a suffragio della quale la difesa della convenuta compagnia ha sostenuto – nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 23.4.21, ossia quella immediatamente successiva al deposito della consulenza – che il nominato perito avrebbe, nell'espletamento del mandato conferitigli, acquisito documentazione medica (segnatamente: certificazione psichiatrica del 9.11.18 e certificazione neurologica del 06.12.18) senza aver previamente acquisito il consenso dell'impresa assicuratrice. Per far ciò, è necessario rilevare che il consulente nominato dal giudice
“può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. Sez. Un. n. 3086/22).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la formulata eccezione non può che essere rigettata, tenuto conto che i documenti – peraltro, formatisi successivamente alla maturazione delle preclusioni istruttorie – acquisiti dal CTU, lungi dall'esser preordinati a dar prova dei fatti principali posti a fondamenti della pretesa risarcitoria, sono volti ad attestare l'evoluzione, nelle more del giudizio, della patologia psichiatrica da cui l'attrice sarebbe affetta, secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo, a corredo del quale, sin dall'atto della costituzione in giudizio, sono stati prodotti copiosa documentazione medica e, in particolare, certificazioni e referti di specialisti in neurologia e in psichiatria.
2. Regime della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro
Tanto chiarito, occorre scrutinare la fondatezza della domanda con la quale l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno. A tal fine non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il
7 nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'attore è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli, categoria nella quale – secondo la
Corte di nomofilachia – sono “ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi (in tal senso, da ultimo, Cass. ord. n. 31702/18, ove si è eloquentemente affermato che,
“in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta”): questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente.
Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass.
n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14).
Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova
8 di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n. 6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n.
13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che “l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art.
2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
3. Sui fatti sottesi alla proposta domanda risarcitoria
In applicazione delle delineate coordinate interpretative, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente, di là da non esser
9 stata negata, almeno sino alla maturazione delle preclusioni assertive, dalla convenuta compagnia – essendosi la medesima limitata a contestare l'esclusiva responsabilità del IG. ex adverso CP_2
sostenuta –, è stata espressamente confermata dall'unico dei due testi escussi che ha assistito al sinistro per cui è disputa, IG. dalla cui deposizione può arguirsi una dinamica de Controparte_9
facto coincidente con quella prospettata dall'attrice.
Milita a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche il referto stilato dai sanitari del
P.S. dell'ospedale di Nocera Inferiore, dal quale risulta che la IG.ra fosse stata colà Pt_1 trasportata, a bordo di un'ambulanza, in data 12.6.13, intorno alle ore 7:55, a causa delle lesioni patite in conseguenza di un incidente stradale.
La prospettazione attorea, poi, è corroborata dagli esiti della disposta CTU medica, avendo il nominato perito affermato che le riscontrate lesioni “per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione sanitaria esibita, sono da ricondurre all'evento traumatico del 12/06/2013, per il convergere dei criteri necessari all'accertamento del nesso di causalità”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. può ritenersi superata soltanto parzialmente, poiché, pur essendo risultata la condotta di guida del conducente della vettura connotata da un IGnificativo grado di colpa, non è in alcun modo emersa l'irreprensibilità dell'agere dell'attrice.
Quanto al primo profilo, l'unico dei due testi che ha assistito all'incidente per cui è causa, IG.
premesso che nel frangente temporale indicato nell'atto di citazione stesse Controparte_9
percorrendo, alla guida della propria automobile, via Gianbattista Vico, preceduto da una vettura che, a propria volta, seguiva quella di proprietà del ha riferito che il conducente di tale CP_2
ultima automobile, dopo aver sorpassato la bicicletta elettrica condotta dall'odierna istante, avesse accostato a destra e, poi, “aperto in velocità la portiera del lato guidatore”, aggiungendo che contro tale sportello avesse impattato frontalmente l'attrice; inoltre, ha confermato che la IG.ra , per Pt_1
l'effetto della descritta collisione, fosse stata “scaraventata in terra dopo un volo di qualche metro”, precisando che nell'occasione l'attrice avesse perso conoscenza.
Dalla deposizione del summenzionato teste può arguirsi l'avvenuta violazione ad opera del IG. dell'art. 157, VII comma, C.d.S., a tenore del quale “è fatto divieto a chiunque di aprire le CP_2
porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
10 Sennonché, pur essendo il comportamento tenuto in occasione del sinistro dal guidatore della vettura stato connotato da un rilevante grado di colpa, la responsabilità dell'evento dannoso in questione deve essere ascritta – ancorché non in egual misura – anche all'attrice, tenuto conto, per un verso, che non è stato dimostrato che quest'ultima avesse tenuto una condotta di guida irreprensibile (nulla avendo riferito i testi, esemplificativamente, circa il tentativo di compiere manovre di emergenza onde cercare di evitare la collisione oppure in ordine alla possibilità per l'istante di avvedersi per tempo dell'incauta manovra dell'automobile, non essendo emerso dalla condotta istruttoria se il conducente della vettura del convenuto avesse azionato l'indicatore di direzione per segnalare l'intenzione di accostare a destra); per l'altro, che dalle accertate violazioni delle norme del C.d.S. perpetrate dal conducente dell'automobile non è possibile escludere in via inferenziale ogni responsabilità della ciclista, vieppiù considerando che la ricostruzione del sinistro arguibile dalla deposizione dei testi escussi non offre sufficienti dettagli circa la dinamica dell'incidente, essendo stata descritta in maniera non sufficientemente minuziosa
(esemplificativamente, nulla è stato riferito dal teste in relazione alla velocità tenuta dal velocipede o alla distanza tra il medesimo e l'automobile al momento dell'apertura dello sportello anteriore sinistro).
Tanto atteso, s'impone di rilevare che, in tema di circolazione stradale, l'art. 2054 c.c., II comma, non inibisce al giudice di graduare, anche in caso di concorso di responsabilità, le percentuali imputabili a ciascun conducente in misura diversa da quella paritetica (cfr., da ultimo, Cass. n.
20982/11): sicché, pare congruo quantificare la responsabilità – provata, non presunta – del conducente della vettura, sulla base dell'impianto probatorio, nella misura dell'80 e, conseguentemente, stimare il contributo causale offerto dall'odierna istante nella misura del 20%.
4. Sulla quantificazione del danno
Accertata la concorrente – ancorché non paritaria – responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dalla IG.ra , la Pt_1
quale ha invocato il risarcimento del danno biologico, nonché di quello morale e di quello da perdita della vita di relazione;
inoltre, ha chiesto il rimborso delle spese mediche che avrebbe sostenuto.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente
11 all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, secondo il CTU, in conseguenza del sinistro occorso in data 12.6.13, l'attrice ha subito un “politrauma della strada con ESA temporo-parietale destra con disturbo depressivo reattivo cronico, frattura della mastoide sinistra e frattura trimalleolare del collo-piede a sinistra”, da cui sono conseguiti esiti permanenti, che il nominato perito ha quantificato in una percentuale del 28%, cui ha ritenuto aggiungere: 60 giorni di invalidità temporanea totale;
90 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 50%; 60 giorni di invalidità temporanea parziale valutata mediamente al 25%.
Accanto al danno biologico, la difesa della parte attrice ha invocato il risarcimento del danno morale e di quello dinamico-relazionale.
Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n.
26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice eIGenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n.
7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
12 b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt.
138 e 139 c.d.a. consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che
“il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice <dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori –
13 rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli, l'ammontare del risarcimento.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale;
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente inserita in tabella.
Con specifico riguardo alla possibilità d'incrementare l'entità del risarcimento nella sua componente dinamico-relazionale, par d'uopo rilevare che <la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito
(oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. In questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze “ordinarie” inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente patirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse all'esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in
14 una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità>> (testualmente, Cass. n. 2788/19).
Detto altrimenti, una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: a) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità: b) conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio sofferto dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde eIGe, invece, la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico, ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita.
Portato interpretativo della rammentata impostazione è quello per il quale, in presenza d'un danno permanente alla salute, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico- relazionale)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Sulla scorta dell'illustrata elaborazione interpretativa, si ritiene che l'importo risultante dall'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – che tengono conto di tutte le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ossia quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) – sia idoneo a ristorare integralmente anche il danno dinamico-relazionale patito dall'attrice, non avendo la medesima allegato circostanze da cui poter desumere che non possa più svolgere attività che non rientrino tra quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe più praticare.
Venendo al richiesto ristoro del pregiudizio concernente la sfera morale, pare opportuno rilevare che la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella
15 identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18,
Cass. n. 28989/19).
Peraltro, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quanto concerne l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico- legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto
a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai
16 fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n.
6444/23).
Sulla scorta si siffatto orientamento pretorio, alla IG.ra deve essere riconosciuto un danno Pt_1
morale nella misura contemplata dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, tenuto conto della profonda angoscia e del tumultuoso turbamento dalla stessa verosimilmente provati nel corso del travagliato iter terapeutico (che ha attraversato diversi mesi) descritto nel libello introduttivo.
Quanto, infine, al lamentato danno patrimoniale, il nominato CTU ha riscontrato che l'odierna istante ha sborsato – come risulta dalla documentazione prodotta – euro 688,85 per le spese sanitarie, da considerarsi come conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso per cui è causa. A questo proposito, s'impone di osservare che, in forza del disposto dell'art. 1223 c.c., a tenore del quale il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata
e diretta” dell'illecito, le spese mediche affrontate o da affrontare possano essere risarcite soltanto allorquando siano – come nel caso in esame, avendo il nominato perito affermato che “appaiono congrue e necessarie” – congrue ed in rapporto di causalità adeguata con il danno subito, dacché verrebbe meno, in caso di spese ingiustificate, lo stesso nesso di causalità tra fatto illecito e danno.
Da ultimo, giova osservare che nulla possa essere riconosciuto alla IG.ra a titolo di danno da Pt_1
perdita della capacità lavorativa – sia generica che specifica –, giacché il ristoro di tale pregiudizio è stato invocato dall'odierna istante soltanto successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum: invero, nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio l'attrice, pur avendo analiticamente enumerato le singole voci di danno di cui ha chiesto il ristoro, nonché formulato specifica quantificazione di ciascuna delle stesse, non ha annoverato tra i pregiudizi da risarcirle il quello da perdita della capacità lavorativa. Tale conclusione è corroborata dal rilievo per il quale l'importo totale richiesto nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice – id est, euro 680.916,77 – è pari alla somma delle singole voci di pregiudizio in relazione alle quali è stata formulata la quantificazione nella parte motiva del predetto atto, tra le quali non è stato indicato il danno da perdita della capacità lavorativa.
5. Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
17 Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno. Tra le varie opzioni esegetiche, ritiene questo Giudice di aderire all'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, che rapporta il c.d. “valore punto” alla gravità della menomazione e all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escluda la possibilità di adeguamento al caso concreto. Il descritto iter di liquidazione altro non è che quello sapientemente cristallizzato nelle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Alla stregua dei parametri indicati dalle richiamate tabelle – le ultime predisposte dal tribunale meneghino e a disposizione di questo Giudice sono quelle del 2024 –, deve riconoscersi all'attrice,
a titolo di risarcimento del danno biologico (e di quello morale), la somma ottenuta con il seguente procedimento:
a) per la determinazione del danno da invalidità permanente, in primo luogo si è proceduto a moltiplicare il valore del punto “danno non patrimoniale” (pari ad euro 6.865,39) come stabilito per il numero di punti di invalidità attribuiti dal CTU (28 punti); successivamente, detta somma è stata moltiplicata per il coefficiente di riduzione (pari a euro 0,755) previsto per l'età che parte attrice aveva al momento del sinistro (50 anni), approdandosi in tal guisa alla cifra di euro 145.134,00;
b) per il periodo di invalidità temporanea totale (ITT) si è proceduto a moltiplicare il valore di euro
115,00 per i 60 giorni riconosciuti nell'approntata consulenza tecnica, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 6.900,00;
c) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 57,50 (pari a ½ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 90 giorni riconosciuti dal nominato collegio, così pervenendosi alla somma di euro 5.175,00;
d) per il periodo di invalidità temporanea al tasso medio del 25% si è proceduto a moltiplicare il valore di euro 28,75 (pari a ¼ del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta) per i 60 giorni riconosciuti dal CTU, così pervenendosi all'importo di euro 1.725,00.
Di talché, a titolo di danno non patrimoniale deve liquidarsi il complessivo importo, calcolato all'attualità, di euro 158.934,00. La predetta somma deve essere ridotta del 20% in ragione dell'accertato concorso di colpa della IG.ra – stimato, appunto, nel 20% – nella causazione Pt_1 del sinistro, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro 127.147,20.
6. Sul danno differenziale
18 Calcolato il danno subito dall'attrice, occorre stabilire se ed in che misura l'indennizzo erogato all'odierna istante dall'assicuratore sociale debba essere defalcato dal credito risarcitorio vantato dalla vittima nei confronti del responsabile.
A questo proposito, s'impone di rilevare che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile allorquando l'indennizzo erogato abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (in tal senso, Cass. S.U. n. 12566/18).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., od ancora l'art. 11 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124). Il danneggiato, pertanto, per effetto del pagamento dell'indennizzo perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata.
Ebbene, il predetto ente ha provveduto ad erogare, a far data dal 10.1.14, prestazioni previdenziali in favore della IG.ra , come si evince irrefutabilmente dal prodotto attestato di costo di Pt_1
infortunio recante la data del 14.2.23 (prodotto dal terzo chiamato in data 22.3.24), a firma del dirigente della sede provinciale, nel corpo del quale sono analiticamente indicati gli importi versati
– o da versare – all'odierna istante;
inoltre, l'attrice mai ha contestato l'erogazione delle indennità nella misura indicata dall avendo anzi articolato difese che logicamente presuppongono CP_3 la percezione di un indennizzo da parte dell'assicuratore sociale.
Peraltro, in tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' al lavoratore nel CP_3 giudizio di rivalsa intentato dall , occorre ricordare che, poiché quest'ultimo svolge la sua CP_10
azione attraverso atti emanati a conclusione di procedimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo a fronte di contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto, come nel caso di specie, di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di rivalsa sulla base della certificazione del direttore della sede (cfr. Cass. n. 15716/10; Cass. n.
11617/10; Cass. n. 21540/07; Cass. n. 5909/03).
19 Tanto chiarito, s'impone di precisare che, laddove ricorrano – come nel caso in esame – i presupposti di fatto di cui all'art. 13, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 38 del 2000, l' CP_3 liquida all'avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con siffatto indennizzo, infatti, l' compensa sia il danno biologico, sia il danno CP_3
patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Orbene, per calcolare l'importo da riconoscere alla vittima a titolo di c.d. “danno biologico differenziale”, dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto – non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma – solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno CP_3
biologico. Detto altrimenti, in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in CP_3
termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee. Ne consegue che, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va defalcato – non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall' ma – solo il valore capitale della CP_3 quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr.
Cass. n. 20807/16; analogamente, ex multis, Cass. n. 13222/15).
Sicché, il calcolo del danno differenziale deve essere compiuto:
a) determinando il valore monetario del danno civilistico, liquidato secondo i criteri ordinari
(art. 1226 c.c.);
b) separando la quota della rendita erogata dall' destinata al ristoro del danno CP_3
biologico da quella tesa al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa: la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale;
la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c') sommando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c") determinando il valore capitale della rendita alla data della liquidazione (Cass. n. CP_3
26117/21).
20 La differenza, dunque, va fatta tra le somme di denaro, non, invece, tra le percentuali di invalidità permanente, e ciò per due ragioni: in primis, perché l' determina il grado di invalidità CP_3
permanente in base al quale calcolare la rendita sulla scorta delle percentuali di invalidità di cui alle tabelle approvate con d.m. 12.7.00, mentre ai fini del calcolo del danno aquiliano il grado di invalidità permanente viene determinato in forza dei diversi criteri elaborati dalla scienza medico legale (ad esempio, il baréme pubblicato sotto l'egida della Società Italiana di Medicina Legale).
La seconda ragione è che la liquidazione del danno biologico sulla base dell'adoprato criterio equitativo c.d. “a punto” si fonda “su una progressione geometrica del valore del singolo punto
d'invalidità: ad invalidità doppie, quindi, corrispondono valori monetari del singolo punto
d'invalidità più che doppi” (Cass. ord. n. 25327/16).
Aderendo all'illustrata elaborazione interpretativa, deve essere corrisposto all'attrice a titolo di danno biologico permanente l'importo di euro 3.742,87, cui si è pervenuti sottraendo dal valore monetario del danno biologico testé determinato in applicazione delle Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (pari ad euro 80.630,40, l'80% di 100.788,00, ossia della frazione dell'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale riconducibile al danno biologico permanente) la somma del valore capitale (all'attualità) della frazione della rendita destinata a ristorare il danno biologico, pari ad euro 53.781,09 (ottenuto moltiplicando la rendita annua, ammontante ad euro 2.765,18, per il coefficiente di capitalizzazione di euro 19,4494 previsto per un beneficiario di 61 anni che percepisce la rendita da 9 anni), con i ratei della rendita destinati al ristoro del danno biologico riscossi dall'attrice alla data del 14.2.23, dal complessivo valore di euro
23.106,44.
All'esito del solcato sentiero motivazionale, il responsabile civile e la convenuta impresa assicuratrice devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere alla IG.ra , a titolo Pt_1
di risarcimento del danno non patrimoniale dalla medesima subito, l'importo di euro 50.259,67, cui si è approdati sommando al testé riconosciuto danno biologico permanente differenziale gli importi dovuti all'attrice a titolo di ristoro dell'accertata inabilità temporanea, ridotti del 20% in ragione del contributo causale offerto dalla medesima (pari ad euro 11.040,00), nonché la somma riconosciutale a titolo di danno morale, ridotta del 20%). Su tale ammontare sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 50.259,67 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (12.6.13) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante
21 dalla rivalutazione come dianzi precisata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Oltre a quello non patrimoniale, all'oggidì istante deve riconoscersi, a titolo di rimborso delle spese sanitarie sostenute, l'ulteriore importo di euro 688,85. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 688,85 devalutato – in base agli indici
ISTAT – alla data dell'esborso e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come testé determinata. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
7. Domanda di surrogazione proposta dall' CP_3
Occorre ora esaminare la domanda con la quale l ha chiesto, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e CP_3 dell'art. 142 D.Lgs. n. 209/05, di condannare “i convenuti in solido al rimborso […] della somma di euro 66.685,43 o della somma che risulterà di giustizia”. A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'assicuratore sociale ha, per un verso, asserito che l'Istituto – accertato che il sinistro per cui è causa integrasse un “infortunio sul lavoro indennizzabile” – avrebbe costituito in favore della IG.ra “la rendita nella misura del 19% ed erogato le prestazioni di legge per complessivi Pt_1 euro 66.685,43”; per l'altro, affermata preliminarmente l'esclusiva responsabilità del IG. CP_2 per il sinistro di cui si discorre, ha sostenuto che l' avrebbe, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e CP_3 dell'art. 142 D.Lgs. n. 209/05, il diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro stradale – che, nel caso in esame, sarebbe il IG. – il rimborso CP_2
delle spese sostenute per le prestazioni erogate alla danneggiata.
In ordine alla domanda spiegata dall giova osservare che la surrogazione CP_3 dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che, per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile;
la surrogazione realizza una vicenda circolatoria del credito, in virtù della quale quest'ultimo si trasferisce dal surrogato al surrogante, restando però immutato con tutte le sue caratteristiche: il suo contenuto, i suoi accessori, le eccezioni opponibili.
Presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (in tal senso, ex multis, Cass. ord. n. 17407/16; Cass. n. 13222/15).
22 Con specifico riguardo a tale ultimo presupposto, ex actis emerge con nitore che nella fattispecie di cui si discorre l abbia formalmente comunicato – con diverse raccomandate a/r – la CP_3 propria intenzione di surrogarsi nei diritti dell'assicurata (cfr. all.ti n. 4 e n. 5 alla produzione dell'impresa assicuratrice, nonché la raccomandata, versata in atti dall' inoltrata dal IG. CP_3
alla convenuta compagnia, nel corpo della quale questi dà atto che il predetto istituto CP_2
l'avesse diffidato “al pagamento della somma di euro 66.353,03 per spese sino ad oggi sostenute nei confronti della IG.ra ”). Parte_1
Per quanto concerne, poi, la sussistenza di un credito risarcitorio in capo alla vittima, con la presente pronuncia è stato accertato che la IG.ra abbia subito IGnificativi danni in Pt_1
conseguenza del sinistro causato (anche) dal IG. CP_2
Venendo ai pregiudizi indennizzati dall' risulta pacifico che l'assicuratore sociale abbia CP_3
indennizzato alla IG.ra due tipi di danno: Pt_1
a) il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 23.2.2000 n. 38;
b) il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti:
b') la riduzione della capacità di guadagno, (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16%, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico);
b") la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l' compensa col CP_3
pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi dell'art. 68, comma primo, d.P.R. 30.6.1965 n. 1124);
b'") le spese sanitarie (che l' è tenuto ad anticipare ai sensi degli artt. 86 e ss. d.P.R. CP_10
1124/65, cit.).
Tanto atteso, non può tacersi che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali testé ricordati sia indennizzato dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o – come nel CP_3
caso in esame, nemmeno avendo l'attrice chiestone, almeno fino alla cristallizzazione del thema decidendum, il ristoro – non abbia dimostrato di avere patito, in termini civilistici, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno: infatti, l'incremento della rendita viene riconosciuto dall' senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza CP_3
d'un danno patrimoniale, che la legge – nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale – presume esistente juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%.
Ne consegue che l'accoglimento della domanda di surrogazione dall' per gli importi CP_3
23 pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale “presunto” presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile. Detto altrimenti, affinché l'allegata riduzione della capacità di guadagno possa essere ristorata, il danneggiato – e, quindi, anche l' nell'ipotesi in cui agisca in surroga ai sensi dell'art. 1916 c.c. – è tenuto a dimostrare lo CP_3 svolgimento, al momento dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, circostanze che, nel caso in esame, l'attrice nemmeno ha allegato.
Non altrettanto può dirsi, invece, per le somme pagate dall' a titolo di indennità CP_3
giornaliera ex art. 68 d.P.R. 1124/65, nonché in relazione a quelle di anticipazione delle spese mediche ex art. 68 d.P.R. 1124/65, tenuto conto che con tali importi l'Istituto indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi;
se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo erogato dall' si trasferisce in capo a quest'ultimo CP_3 ai sensi dell'art. 1916 c.c..
Corollario della prefata impostazione interpretativa è quello per il quale per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65) e di anticipazione di spese di cura (arti. 86 e ss. d.P.R. cit.) l ha sempre diritto di surrogarsi, “perché la corresponsione di quegli CP_3
indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura e, dunque, di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sé che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile” (Cass. ord. n. 3296/18; nel medesimo senso, da ultimo, Cass. n. 14982/22, secondo cui, “nei limiti del massimale assicurativo, l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. per le CP_3
somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. 30.6.1965 n. 1124, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e ss. d.P.R. cit.”).
Chiarito che il proficuo esperimento dell'azione di surrogazione presupponga che l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale abbia ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come
“danno civile”, par d'uopo evidenziare altresì che il trasferimento del credito non possa che
24 avvenire nei limiti del solutum: presupposto della surrogazione è, infatti, il pagamento, non la promessa di pagamento, e ciò fa sì che il surrogante subentri nel credito che ha indennizzato, e non in altri crediti eventualmente e contestualmente vantati dal danneggiato nei confronti del terzo responsabile;
e nella misura in cui ha pagato, e solo entro questa misura, egli acquista il credito di cui fu già titolare il danneggiato. Apertis verbis, se il danneggiato ha sofferto un danno patrimoniale ed uno non patrimoniale e l'assicuratore sociale indennizzi il primo, il credito che per effetto della surrogazione muterà soggetto attivo sarà solo quello avente ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale, e non l'altro.
Da ciò consegue che il contenuto della pretesa surrogatoria dell'assicuratore sociale incontra sempre due limiti oggettivi:
a) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite nessun credito è stato a lui trasferito (Cass. n. 4347/09);
b) l'assicuratore sociale non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile, tenuto conto che, perché una surrogazione possa avvenire, è necessario che “il surrogato sia creditore del terzo;
ma se il terzo alcun danno ha causato al surrogato, ovvero gliene ha causato uno di entità inferiore all'importo versato dall'assicuratore sociale, per questa parte il credito risarcitorio non esiste e, non esistendo, non può nemmeno essere acquisito dall'assicuratore sociale a titolo di surrogazione” (Cass. n.
26647/19).
In altri termini, l'assicuratore, da un lato, non può pretendere dal responsabile una somma superiore al danno da questi effettivamente causato, anche se per qualsivoglia motivo l'indennizzo pagato sia stato superiore (Cass. n. 4642/95; Cass. n. 8597/91; Cass. n. 380/71); dall'altro, non può proficuamente domandare al responsabile una somma superiore all'indennizzo pagato all'assicurato.
Corollario della delineata elaborazione pretoria è quello per il quale la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile, ma non dall'indennità corrisposta dall'assicuratore e per il cui recupero questi agisca in surrogazione (ad esempio, posto uguale a 100 il danno di un assicurato e dinanzi ad un concorso di colpa del 40% del medesimo danneggiato, ove l'assicuratore abbia corrisposto al danneggiato un indennizzo di 80, l'assicuratore stesso può legittimamente pretendere dal responsabile solamente 60, pari alla quota-parte di danno
25 imputabile a questi e di cui questi avrebbe al massimo potuto essere chiamato a rispondere), potendo, pertanto, l'assicuratore “pretendere dal responsabile, a titolo di surrogazione, la minor somma tra l'entità dell'indennizzo concretamente corrisposto all'assicurato e l'entità del risarcimento concretamente dovuto dal responsabile, già al netto della riduzione ascritta al concorso di colpa del danneggiato” (Cass. ord. n. 1834/18).
In applicazione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, la domanda avanzata dall deve CP_3
essere accolta nei termini che seguono.
In relazione all'indennizzo erogato – sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico –
a fronte della riduzione della capacità di guadagno dalla medesima riconosciuta alla danneggiata,
l'assicurazione sociale non ha diritto di surrogarsi, tenuto conto che né la danneggiata né
l' hanno allegato – né, a fortiori, provato – che la IG.ra abbia effettivamente subito CP_3 Pt_1
una contrazione della capacità lavorativa.
Per quanto concerne la quota della rendita erogata dall' destinata al ristoro del danno CP_3
biologico permanente patito dall'attrice, sommando al valore capitale (all'attualità) della frazione della rendita destinata a ristorare il danno biologico, pari ad euro 53.781,09 (ottenuto moltiplicando la rendita annua, ammontante ad euro 2.765,18, per il coefficiente di capitalizzazione di euro
19,4494 previsto per un beneficiario di 61 anni che percepisce la rendita da 9 anni), i ratei della rendita destinati al ristoro del danno biologico riscossi dalla IG.ra alla data del 14.2.23, dal Pt_1
complessivo valore di euro 23.106,44, si perviene al complessivo importo di euro 76.887,51.
Con riguardo, infine, alle somme pagate a titolo di inabilità temporanea (art. 68 d.P.R. 1124/65) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. d.P.R. cit.), all' devono essere riconosciuti gli CP_3
importi, rispettivamente, di euro 6.915,00 ed euro 423,94, risultando dalla documentazione versata in atti dall'assicurazione sociale che la medesima abbia effettivamente provveduto ad erogare siffatte somme alla IG.ra . A questo proposito, par d'uopo rammentare che gli atti emanati Pt_1 dall' come attestati dal direttore della sede erogatrice, sono assistiti dalla presunzione di CP_3
legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto, come nel caso di specie, di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge.
Ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere all' non può tacersi che il CP_3
procuratore della convenuta impresa assicuratrice ha dedotto, nel corpo delle note scritte depositate
26 in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 2.3.23, che la compagnia avrebbe in data
12.07.21 “corrisposto l'importo di euro 40.000,00 all'assicuratore sociale chiamato in causa per le prestazioni indennitarie riconosciute all'infortunato”. Orbene, non essendo tale circostanza stata in alcun modo contestata dalla difesa dell' dall'importo di euro 84.226,45 (cui si è pervenuti CP_3
sommando al valore capitale della frazione della rendita destinata a risarcire il danno biologico permanente i ratei della rendita destinati al ristoro del predetto pregiudizio riscossi dalla IG.ra alla data del 14.2.23, nonché le somme pagate a titolo di inabilità temporanea e di Pt_1
anticipazione di spese di cura) deve essere defalcata la somma di euro 40.000,00, maggiorata degli interessi legali medio tempore maturati a far data dal dì della corresponsione (pari ad euro
3.686,67).
All'esito del tracciato iter argomentativo, in parziale accoglimento della domanda proposta dell' il responsabile civile e la convenuta compagnia devono essere condannati, in solido CP_3 tra loro, a corrispondere, in favore dell'assicuratore sociale, l'importo di euro 40.539,78, di cui: euro 76.887,51 a titolo di rimborso dell'indennizzo erogato per il ravvisato danno biologico permanente;
euro 6.915,00 a titolo di rimborso degli importi versati per far fronte alla perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia;
euro 423,94 a titolo di rimborso delle somme corrisposte per spese sanitarie.
In ordine all'importo dovuto all s'impone di osservare che, avendo l'assicurazione CP_3
sociale domandato nel corpo della comparsa di intervento la condanna dei convenuti al rimborso
“della somma di euro 66.685,43 o della somma che risulterà di giustizia”, l'aver riconosciuto al terzo chiamato un ammontare maggiore – almeno prima del diffalco dallo stesso delle somme corrispostegli in corso di causa dalla convenuta compagnia – rispetto a quello espressamente indicato nell'atto d'intervento non integra la violazione dell'art. 112 c.p.c., giacché, da un lato, la riconosciuta eccedenza è conseguenza – non già del ristoro di voci di danno mai allegate sino alla maturazione delle preclusioni istruttorie, bensì – delle somme erogate dall all'attrice CP_3
nelle more del giudizio e del mutamento del valore capitale della rendita costituita in favore della IG.ra ; dall'altro, in ogni caso, “la formula con cui una parte domanda al giudice di Pt_1
condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma «o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia» non può essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, […] ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata, in via esclusiva, nelle conclusioni specifiche” (Cass. n. 4727/84).
27 Da ultimo, non può omettersi che il credito vantato dall'assicuratore che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura. Da ciò consegue che all' spettino in relazione alle CP_3
somme già erogate la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di ciascun esborso. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma in tal guisa calcolata, gli ulteriori interessi al tasso legale.
8. Spese di lite
Non resta che disciplinare le spese di lite: in relazione al rapporto processuale instauratosi tra l'attrice ed i convenuti, le spese devono essere compensate per un quinto;
la frazione residua deve essere posta in carico al responsabile civile ed alla convenuta impresa assicuratrice.
Per quanto concerne, infine, il rapporto processuale intercorso tra l' ed i convenuti, le CP_3
spese devono essere poste a carico di questi ultimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , atto di Parte_1
citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
convenuti;
per l'effetto:
a. accerta e dichiara che l'incidente per cui è causa è da ascriversi alla concorrente, ancorché non paritaria, responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
b. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di euro 50.259,67, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
c. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di euro 688,85, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dall'attrice, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
28 d. compensa per un quinto le spese di lite tra ed i convenuti e condanna Parte_1
questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice, della frazione residua, all'uopo liquidata in euro 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
3. Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall' e, per l'effetto, CP_3 condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere, in favore dell l'importo CP_3
di euro 40.539,78, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
4. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell' delle spese CP_3 di lite, all'uopo liquidate in euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5. Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico dei convenuti.
Nocera Inferiore, lì 4.4.25
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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