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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/11/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 20/12/2024 al n. 1077 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 18/11/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Buttazzoni Cristian Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Foramiti Franco Controparte_1
MA e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
C.C.I.A.A. DI NE E NO
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via principale: previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 15 2024 00007723 85 000, emesso dall' Controparte_1
nei confronti della sig.ra e la restituzione
[...] Persona_1 dell'importo già versato per insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi;
spesi, diritti e onorari di causa rifusi. In via secondaria, rideterminarsi l'importo dovuto ai sensi del medesimo art. 24.”.
Per la parte resistente: “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e, ad ogni modo, accertare e dichiarare dovuta all' da parte dell'opponente la somma CP_2 richiesta con il provvedimento opposto, ovvero la diversa conseguente condanna
1 dell'opponente al pagamento. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/12/2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 415 2024 00007723 85 000, di data
09.10.2024, notificatole il 12.11.2024 per il pagamento di contributi previdenziali
INPS gestione artigiani per aver esercitato la libera professione di NA IS (attività di decorazione di unghie).
Allegava che il , al quale l si era rivolta in data 10.01.2022, Controparte_3 Pt_1
l'aveva erroneamente iscritta all'Albo delle imprese artigiane, qualificando la sua come attività con codice Ateco 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure).
L'attività così indicata faceva parte della professione di Estetista per la quale occorreva l'Attestato della Regione e l'invio di una SCIA all'ufficio Comunale del SUAP, requisiti che la ricorrente non possedeva.
La ricorrente aveva, quindi, erroneamente versato €. 1030,69 alla e Parte_2 di tale importo chiedeva la restituzione.
Successivamente la aveva regolarizzato la propria posizione, chiedendo la Pt_1 cancellazione, fin dal 10.01.2022, dalla Camera di Commercio e dall'Albo Artigiani.
La CCIAA aveva deliberato la cancellazione solo a partire dal luglio 2023.
La ricorrente si era, quindi, vista notificare l'impugnato avviso di intimazione con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.089,77 per asseriti contributi non versati in relazione alla propria posizione di artigiana.
2. La CCIAA rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio l' , replicando CP_2 che l'avviso di addebito impugnato n. 415 2024 00007723 85 000 di € 3.899,77 era riferito ai contributi fissi IVS nella gestione artigiani, calcolati sul minimale di reddito e precisamente 4^ rata 2022, 1^, 2^ e 3^ rata 2023.
La ricorrente, infatti, era stata iscritta alla gestione INPS artigiani, per il periodo 10 gennaio 2022 – 13 luglio 2023, in accoglimento della domanda d'iscrizione da lei stessa proposta.
Tale iscrizione non era mai stata messa in discussione, anche se i contributi non erano stati versati e l aveva, fra l'altro, notificato alla un pregresso CP_2 Pt_1 avviso di addebito, mai opposto, per i contributi gestione artigiani riferiti al 2022 (AVA
n. 415 2023 00007433 91 000).
2 I requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani della ricorrente erano già stati puntualmente accertati e verificati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in fase di valutazione della domanda di iscrizione e, poi, confermati dalla Commissione
Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), la quale aveva infatti respinto, con deliberazione n. 1/INDART del 18 marzo 2024 il ricorso presentato dalla avverso il diniego Pt_1 della cancellazione dall'Albo.
La C.R.A., infatti, aveva rispinto il ricorso della e confermato l'obbligo di Pt_1 iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e conseguentemente alla gestione INPS artigiani per il periodo 10 gennaio 2022 – 13 luglio 2023.
Il versamento della contribuzione nella gestione separata era stato effettuato senza che la ricorrente avesse mai presentato all' alcuna domanda di iscrizione alla CP_2 gestione separata stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 (doc.ti 7 e 8).
La aveva arbitrariamente qualificato il proprio reddito come derivante Pt_1 dall'esercizio di una libera professione e aveva, quindi, indebitamente pagato i contributi in gestione separata, anziché nella gestione artigiani.
I contributi versati nella gestione separata, in ogni caso, avrebbero potuto, a richiesta dell'interessata, essere eventualmente rimborsati o utilizzati, sempre a richiesta, a parziale compensazione della contribuzione dovuta in gestione artigiani.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.11.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha presentato essa stessa domanda di iscrizione alla gestione artigiani in data 10.01.22, dichiarando di aver avviato un'impresa individuale qualificata come artigiana.
L'iscrizione è stata cancellata su domanda del 13.07.23 per cessazione di attività.
Al contrario alcuna domanda è mai stata presentata dalla ricorrente per l'iscrizione alla gestione separata.
3 La correttezza dell'iscrizione alla gestione commercianti è stata accertata dalla
Commissione Provinciale per l'artigianato al momento della presentazione della domanda di iscrizione e successivamente anche dalla Commissione Regionale per l'Artigianato che in data 18.03.24 ha respinto il ricorso della avverso il diniego Pt_1 di cancellazione con decorrenza retrodatata fin dalla iscrizione.
In tale provvedimento, di cui si condividono le argomentazioni, si legge che: “…
L'impresa si era iscritta all'albo imprese artigiane in data 10 gennaio 2022 ed è rimasta artigiana fino alla cancellazione dall'albo disposta dalla commissione per l'artigianato di NO UD con decorrenza 13 luglio 2023, periodo con riferimento al quale non sono stati versati i contributi previdenziali artigiani, con CP_ conseguente avviso di addebito dell' non opposto in termini. La documentazione trasmessa al fine di dimostrare il pagamento dei contributi in gestione separata con riferimento all'annualità 2022 attiene ai versamenti effettuati a partire dal 31 luglio
2023 (ossia successivamente alla decisione assunta dalla Commissione per l'Artigianato di NO UD), a fronte dei quali non c'è stata alcuna richiesta di iscrizione dell'impresa ricorrente alla gestione separata. Anche la dichiarazione dei redditi inviata e relativa al periodo di imposta 2022 è stata presentata tardivamente, ossia a gennaio 2024, riportando il codice Ateco 96.09.09 inserito dal dichiarante e comunque non attinente all'attività svolta dall'impresa in parola, riferendosi lo stesso ad “altre attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificate altrove)”… Ritenuto che nel caso in esame sussistano i requisiti richiesti dalla citata Legge Regionale n.12 del 2002 per poter qualificare un'impresa come artigiana e che l'applicazione e ricostruzione di unghie artificiali (onicotecnica), pur essendo un'attività libera ossia non regolamentata né sottoposta a limitazioni quali la richiesta di particolari requisiti CP_ professionali o la presentazione della (differenziandosi pertanto da quella di estetista), sia comunque un'attività artigianale e come tale soggetta all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (Tar Veneto, sez. III sent. n. 4327/2001)...”
Il fatto che l'iscrizione alla gestione artigiani sia dipesa da un errore del centro di assistenza fiscale al quale la ricorrente si era rivolta è, comunque, del tutto ininfluente ai fini della decisione, stante il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale non può ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali e/o previdenziali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto
2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712).
4 Non è, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle somme dovute che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista.
Gli importi versati nella gestione separata non sono comunque stati versati inutilmente, potendo essere rimborsati previa richiesta all' ovvero, sempre CP_2 previa richiesta, portati in compensazione con quelli dovuti alla gestione artigiani per il periodo in cui è durata l'iscrizione.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri dello scaglione di riferimento per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dall' , spese che liquida in € 1300,00 per compensi oltre al 15% dei CP_2 compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
UD, 18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 20/12/2024 al n. 1077 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 18/11/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Buttazzoni Cristian Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Foramiti Franco Controparte_1
MA e l'avv. Bonetti Paolo e l'avv. Iero Luca
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
C.C.I.A.A. DI NE E NO
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via principale: previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999, dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito n. 15 2024 00007723 85 000, emesso dall' Controparte_1
nei confronti della sig.ra e la restituzione
[...] Persona_1 dell'importo già versato per insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi;
spesi, diritti e onorari di causa rifusi. In via secondaria, rideterminarsi l'importo dovuto ai sensi del medesimo art. 24.”.
Per la parte resistente: “rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto e, ad ogni modo, accertare e dichiarare dovuta all' da parte dell'opponente la somma CP_2 richiesta con il provvedimento opposto, ovvero la diversa conseguente condanna
1 dell'opponente al pagamento. Spese e compensi di lite integralmente rifusi, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/12/2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 415 2024 00007723 85 000, di data
09.10.2024, notificatole il 12.11.2024 per il pagamento di contributi previdenziali
INPS gestione artigiani per aver esercitato la libera professione di NA IS (attività di decorazione di unghie).
Allegava che il , al quale l si era rivolta in data 10.01.2022, Controparte_3 Pt_1
l'aveva erroneamente iscritta all'Albo delle imprese artigiane, qualificando la sua come attività con codice Ateco 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure).
L'attività così indicata faceva parte della professione di Estetista per la quale occorreva l'Attestato della Regione e l'invio di una SCIA all'ufficio Comunale del SUAP, requisiti che la ricorrente non possedeva.
La ricorrente aveva, quindi, erroneamente versato €. 1030,69 alla e Parte_2 di tale importo chiedeva la restituzione.
Successivamente la aveva regolarizzato la propria posizione, chiedendo la Pt_1 cancellazione, fin dal 10.01.2022, dalla Camera di Commercio e dall'Albo Artigiani.
La CCIAA aveva deliberato la cancellazione solo a partire dal luglio 2023.
La ricorrente si era, quindi, vista notificare l'impugnato avviso di intimazione con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 3.089,77 per asseriti contributi non versati in relazione alla propria posizione di artigiana.
2. La CCIAA rimaneva contumace, mentre si costituiva in giudizio l' , replicando CP_2 che l'avviso di addebito impugnato n. 415 2024 00007723 85 000 di € 3.899,77 era riferito ai contributi fissi IVS nella gestione artigiani, calcolati sul minimale di reddito e precisamente 4^ rata 2022, 1^, 2^ e 3^ rata 2023.
La ricorrente, infatti, era stata iscritta alla gestione INPS artigiani, per il periodo 10 gennaio 2022 – 13 luglio 2023, in accoglimento della domanda d'iscrizione da lei stessa proposta.
Tale iscrizione non era mai stata messa in discussione, anche se i contributi non erano stati versati e l aveva, fra l'altro, notificato alla un pregresso CP_2 Pt_1 avviso di addebito, mai opposto, per i contributi gestione artigiani riferiti al 2022 (AVA
n. 415 2023 00007433 91 000).
2 I requisiti per l'iscrizione alla gestione artigiani della ricorrente erano già stati puntualmente accertati e verificati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in fase di valutazione della domanda di iscrizione e, poi, confermati dalla Commissione
Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), la quale aveva infatti respinto, con deliberazione n. 1/INDART del 18 marzo 2024 il ricorso presentato dalla avverso il diniego Pt_1 della cancellazione dall'Albo.
La C.R.A., infatti, aveva rispinto il ricorso della e confermato l'obbligo di Pt_1 iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e conseguentemente alla gestione INPS artigiani per il periodo 10 gennaio 2022 – 13 luglio 2023.
Il versamento della contribuzione nella gestione separata era stato effettuato senza che la ricorrente avesse mai presentato all' alcuna domanda di iscrizione alla CP_2 gestione separata stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 (doc.ti 7 e 8).
La aveva arbitrariamente qualificato il proprio reddito come derivante Pt_1 dall'esercizio di una libera professione e aveva, quindi, indebitamente pagato i contributi in gestione separata, anziché nella gestione artigiani.
I contributi versati nella gestione separata, in ogni caso, avrebbero potuto, a richiesta dell'interessata, essere eventualmente rimborsati o utilizzati, sempre a richiesta, a parziale compensazione della contribuzione dovuta in gestione artigiani.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 18.11.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
4. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia infondata e non possa trovare accoglimento.
Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha presentato essa stessa domanda di iscrizione alla gestione artigiani in data 10.01.22, dichiarando di aver avviato un'impresa individuale qualificata come artigiana.
L'iscrizione è stata cancellata su domanda del 13.07.23 per cessazione di attività.
Al contrario alcuna domanda è mai stata presentata dalla ricorrente per l'iscrizione alla gestione separata.
3 La correttezza dell'iscrizione alla gestione commercianti è stata accertata dalla
Commissione Provinciale per l'artigianato al momento della presentazione della domanda di iscrizione e successivamente anche dalla Commissione Regionale per l'Artigianato che in data 18.03.24 ha respinto il ricorso della avverso il diniego Pt_1 di cancellazione con decorrenza retrodatata fin dalla iscrizione.
In tale provvedimento, di cui si condividono le argomentazioni, si legge che: “…
L'impresa si era iscritta all'albo imprese artigiane in data 10 gennaio 2022 ed è rimasta artigiana fino alla cancellazione dall'albo disposta dalla commissione per l'artigianato di NO UD con decorrenza 13 luglio 2023, periodo con riferimento al quale non sono stati versati i contributi previdenziali artigiani, con CP_ conseguente avviso di addebito dell' non opposto in termini. La documentazione trasmessa al fine di dimostrare il pagamento dei contributi in gestione separata con riferimento all'annualità 2022 attiene ai versamenti effettuati a partire dal 31 luglio
2023 (ossia successivamente alla decisione assunta dalla Commissione per l'Artigianato di NO UD), a fronte dei quali non c'è stata alcuna richiesta di iscrizione dell'impresa ricorrente alla gestione separata. Anche la dichiarazione dei redditi inviata e relativa al periodo di imposta 2022 è stata presentata tardivamente, ossia a gennaio 2024, riportando il codice Ateco 96.09.09 inserito dal dichiarante e comunque non attinente all'attività svolta dall'impresa in parola, riferendosi lo stesso ad “altre attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificate altrove)”… Ritenuto che nel caso in esame sussistano i requisiti richiesti dalla citata Legge Regionale n.12 del 2002 per poter qualificare un'impresa come artigiana e che l'applicazione e ricostruzione di unghie artificiali (onicotecnica), pur essendo un'attività libera ossia non regolamentata né sottoposta a limitazioni quali la richiesta di particolari requisiti CP_ professionali o la presentazione della (differenziandosi pertanto da quella di estetista), sia comunque un'attività artigianale e come tale soggetta all'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (Tar Veneto, sez. III sent. n. 4327/2001)...”
Il fatto che l'iscrizione alla gestione artigiani sia dipesa da un errore del centro di assistenza fiscale al quale la ricorrente si era rivolta è, comunque, del tutto ininfluente ai fini della decisione, stante il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale non può ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali e/o previdenziali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto
2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712).
4 Non è, pertanto, esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle somme dovute che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista.
Gli importi versati nella gestione separata non sono comunque stati versati inutilmente, potendo essere rimborsati previa richiesta all' ovvero, sempre CP_2 previa richiesta, portati in compensazione con quelli dovuti alla gestione artigiani per il periodo in cui è durata l'iscrizione.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte ricorrente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri dello scaglione di riferimento per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dall' , spese che liquida in € 1300,00 per compensi oltre al 15% dei CP_2 compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
UD, 18/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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