Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5337 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24227 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
, ,elettivamente domi- Parte_1 CodiceFiscale_1 ciliato in Pollena Trocchia (NA), al Viale Europa, n. 10 presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Nottola e Raffaele Dobellini, che lo rappresen- tano e difendono come da procura versata in atti;
ATTORE
E
, , elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2 in Potenza al Viale G. Marconi n. 180 , presso lo studio dell' Avv. Tiziana ANGELUCCI, che lo rappresenta e difende come da procura versata in atti;
CONVENUTO
E
P.IVA , in persona dell'Ammini- Controparte_2 P.IVA_1 stratore p.t. con sede in Potenza (PZ), alla Via Mazzini, 52;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE' partita IVA in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Sordina (Sa) alla via Scardillo 25 presso lo studio dell' Avv. Antonio Losco, che la rappresenta e difende come da procura versata in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
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– Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del l.r.p.t., Partita Iva
, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità 32 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. Renato Magaldi, che la rappresenta e difende come da procura versata in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., P.I. , Parte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na), Via Denza n. 24 presso lo studio degli avv.ti Elisa Righi e Annapaola Bellistri, che la rappresentano e difendono come da procura versata in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 24.02.2025, le parti concludevano riportando- si ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclu- sioni ivi formulate, come da note di trattazione scritta
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetiz- zando lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , Parte_1 premesso di aver subito le conseguenze dannose di un'errata indica- zione interventistica nonché errata attività interventistico terapeutica in quanto connotata da grave imperizia e negligenza, conveniva in giu- dizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, e Controparte_1 CP_2 struttura sanitaria presso la quale si era sottoposto ad inter-
[...] vento di “capsuloplastica artroscopica”, ad opera del sanitario CP_1
, chiedendo il risarcimento dei danni cagionati dalla malpracti-
[...] ce medica.
Il convenuto si costituiva, eccependo preliminarmen- Controparte_1 te l'incompetenza territoriale del giudice adito nonché l'improcedibilità della domanda per omessa mediazione, chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa di , Parte_2 [...]
, d invocava nel merito il rigetto della CP_4 Controparte_5 domanda per infondatezza della stessa.
Non si costituiva, sia pur regolarmente citata, la Controparte_2 restando contumace.
Resisteva alla chiamata in causa la eccependo pre- Controparte_3 liminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo al chiamante,
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la nullità della chiamata in causa ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, comma 3 e 164 c.p.c., la prescrizione del diritto vantato e l'inoperatività del contratto assicurativo, in relazione alla domanda at- torea aderiva alle difese svolte dal ed invocava nel merito il CP_1 rigetto della domanda per infondatezza della stessa.
Resisteva alla chiamata in causa anche la , eccependo pre- CP_4 liminarmente la carenza di legittimazione attiva e nel merito invocando il rigetto della domanda attorea per infondatezza della stessa.
L'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione della consulenza me- dico-legale, affidata al CTU dott. ssa nell'ambito del pro- Persona_1 cedimento di ATP ex art. 696 bis r.g. 8930/2016.
All'udienza cartolare del 24.02.2025 il GU, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta
[...] regolarmente citata e non costituita nel presente proce- CP_2 dimento.
In via preliminare giova evidenziare che il convenuto Controparte_1 ha, tra le altre difese, tempestivamente formulato l'eccezione di in- competenza territoriale del Tribunale di Napoli, adito in qualità di foro del consumatore, ritenendo competente il Tribunale di Potenza;
ed ha coltivato la detta eccezione in corso di causa.
Orbene questo Tribunale ritiene che in ipotesi di responsabilità medica, come nel caso di specie, vada esclusa la competenza del consumatore se la struttura sanitaria operi in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Al soggetto, che si sia rivolto ad una struttura sanitaria pubblica o con- venzionata con il servizio sanitario nazionale, nel caso di fruizione di una prestazione sanitaria, in esenzione o anche previo pagamento del c.d. ticket, si attaglia certamente la qualifica di utente, equiparabile a quella di consumatore, di cui all'art. 3/a d.lgs 206/05; sarebbe, pertanto, con- sentito ritenere che, in ipotesi di pregiudizio subito, il danneggiato possa proporre la domanda giudiziaria dinanzi al foro della propria residenza, giusto il tenore dell'art. 33/2 lett. u del menzionato d.lgs 206/05 (Codice del Consumo), senza la necessaria osservanza dei criteri di cui agli artt. 18, 19, 20 c.p.c.
Tuttavia, detta equiparazione non è sufficiente ai fini de quo: la Giuri- sprudenza (Cass. Civ. Sez. VI, 18536/16) ritiene che la disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 206/05, concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, non possa trovare accoglimento nei rapporti tra pazienti e strutture sanitarie pubbliche o private operanti in regime di conven- zione con il servizio sanitario nazionale.
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Ciò sia perché, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sa- nitaria presente sul territorio nazionale, sicché se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente, tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la “ratio” dell'art. 33 cit., e sia in quanto la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può, quindi, essere qualificata come “imprenditore” o “professionista”.
Sulla questione la recente giurisprduenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinan- za 14 giugno 2021, n. 16767) ha precisato che la disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. u), con- cernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operan- ti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale: sia perchè, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di terri- torialità, l'assistito può rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale (sicchè se il rapporto si è svolto al di fuori del l uogo di residenza del paziente tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell'art. 33 cit.); sia perchè la struttura sanitaria non opera per fini di profitto, e non può quindi essere qualifica- ta come "imprenditore" o "professionista" (Sez. 6, Ordinanza n. 18536 del 21/09/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 8093 del 02/04/2009).
La possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e una strut- tura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e pro- prio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle proce- dure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell'utente come «profession- ista» (Sez. 6, Ordinanza n. 22133 del 02/11/2011; n. 27391 24/12/2014).
Nel caso di specie l'attore pur essendo residente Parte_1 nel circondario del Foro di Napoli, si è sottoposto ad un intervento chi- rurgico presso la struttura sanitaria convenzionata con il SSN “
[...]
con sede in Potenza. CP_2
Dalla disamina della documentazione versata in atti appare evidente che la prestazione sanitaria erogata in favore dell'attore sia rimasta to- talmente a carico del servizio sanitario pubblico con tutti gli oneri eco- nomici connessi all'esecuzione dell'intervento chirurgico-ortopedico ad opera del sanitario presso la struttura convenuta, Controparte_1 non risultando in alcun modo contestata tale circostanza da parte dell'attore, né essendo stata offerta da quest'ultimo la prova precisa e circostanziata del pagamento di un eventuale corrispettivo per l'esecuzione della prestazione sanitaria in oggetto.
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Tanto premesso l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto è fondata e va accolta, in quanto “la possibilità di attrarre alla competenza del foro del consumatore le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico, deve ritenersi limitata ai soli casi in cui tra l'utente e una struttura sanitaria del CP_6
(o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del con ad- CP_6 debito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (come ridetto, del tutto estraneo al caso di specie) la struttura sanitaria si è posta nei confronti dell'utente come “professionista” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22133 del 02/11/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27391 del 24/12/2014);
Ciò posto, questo Tribunale ritiene che nel caso di specie il foro compe- tente per la proposizione della domanda risarcitoria, scaturente dall'i- nadempimento delle obbligazioni contratte dal medico del servizio sa- nitario nazionale (e della struttura convenzionata con quest'ultimo), nell'esercizio di una prestazione resa a totale carico economico del ser- vizio sanitario nazionale, sia il foro del luogo (Potenza) ove ha sede la struttura sanitaria che, in funzione di ente pubblico, ha erogato il trat- tamento sanitario, con conseguente incompetenza del Tribunale adito.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione preliminare di rito (mediazione) e di merito, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, atteso che, come chiarito dal- la giurisprudenza di merito, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celeri- tà anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civi- le, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approc- cio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico si- stematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione ci- vile Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
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Le motivazioni della decisione inducono alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_2
2) dichiara la propria incompetenza per territorio per essere com- petente il Tribunale di Potenza, con termine di legge per la rias- sunzione;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 28.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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