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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16705 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 29743 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via di Valle Alessandra n. 59, presso lo studio dell'Avv. Luigi Palmieri che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(c.f. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Roma al viale Appio Claudio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonino Bosco che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di compravendita – azione di annullamento ex art. 1395 c.c. – pagamento del prezzo – risoluzione del contratto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 13 maggio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attore:
“Si riporta … agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, di cui chiede l'accoglimento, con vittoria di spese.”
per la convenuta:
“… il legale della convenuta si riporta alle conclusioni precisate nella Comparsa di costituzione, confermate nella Memoria ex art.
183, comma 6°, n. 1, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma Parte_1
l'ex coniuge per impugnare l'atto di compravendita Controparte_1 stipulato in data 19 aprile 2017 a rogito del Notaio dott. Per_1
, con il quale la convenuta ha venduto a sé medesima il
[...] diritto di comproprietà di spettanza dell'attore sulla metà indivisa del compendio immobiliare ubicato in Roma, alla via Collatina n 443.
In punto di fatto l'attore ha esposto che:
- la vendita è stata conclusa dalla signora in forza di CP_1 una procura speciale a vendere anche a sé stessa, rilasciata dal signor in data 16 giugno 1992; Parte_1
- alla data della vendita, la signora era già CP_1 comproprietaria dell'altra metà indivisa del detto compendio e, dal
3 giugno 1993, era stata resa assegnataria del compendio immobiliare adibito a “casa coniugale” in sede di accordo di separazione con il signor;
Parte_1
- per effetto della vendita, la signora è dunque divenuta CP_1 piena proprietaria dell'intero compendio immobiliare, avendo trasferito in proprio favore il diritto di comproprietà della metà indivisa del signor al prezzo di Euro 69.980,00, che Parte_1 nel contratto di vendita la convenuta ha dichiarato già ricevuto il
16 giugno 1992 contestualmente al rilascio della detta procura a vendere;
- la vendita è stata conclusa dalla signora in data 19 CP_1 aprile 2017 in occasione della richiesta di divorzio avanzata dal signor con missiva del 22 febbraio 2017, il cui Parte_1 successivo giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di
Roma n. 10687/21, resa in data 17 giugno 2021, che, tra le altre, ha definitivamente revocato l'assegnazione del compendio immobiliare già disposta in sede di udienza presidenziale del 26 novembre 2017.
Il sig. in via principale ha chiesto l'annullamento del Pt_1 contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1395 c.c. perché concluso dalla signora in conflitto di interessi. Sul punto CP_1
l'attore ha argomentato che:
- la compravendita è stata stipulata dalla convenuta in data 19 aprile 2017, dopo che l'ex coniuge le aveva comunicato la volontà di procedere al divorzio, avvalendosi di una procura speciale rilasciata dal sig. in data 16 giugno 1992, che tuttavia non Pt_1 contiene tutti gli elementi minimi, in termini di specifica autorizzazione o di predeterminazione del contenuto del successivo contratto, necessari ai sensi dell'art. 1395 cod. civ. ad escludere che l'interesse coltivato sia quello del rappresentato e non del rappresentante, quali ad esempio i limiti del prezzo di compravendita e le modalità di effettivo versamento del denaro corrisposto per l'acquisto;
- il prezzo della vendita del diritto di comproprietà spettante al signor sulla metà indivisa del compendio immobiliare non solo Pt_1 non è stato determinato con il rilascio della procura a vendere, ma neppure è in linea con i valori del mercato immobiliare nel 1992, o anche nel 2017.
In subordine rispetto all'azione di annullamento del contratto di vendita ex artt. 1394 e 1395 cod. civ., il sig. - negando di Pt_1 aver mai ricevuto il prezzo della compravendita ed eccependo che la prova dell'effettivo pagamento certamente non può essere desunta dalla mera dichiarazione resa sul punto al Notaio rogante dalla signora - ha chiesto il pagamento del prezzo nella misura CP_1 indicata nel contratto di compravendita o meglio nella diversa, maggiore, misura da determinare mediante apposita consulenza tecnica finalizzata alla stima del valore del diritto trasferito.
In ulteriore subordine rispetto all'azione di adempimento,
l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita per l'inadempimento della convenuta acquirente al versamento del prezzo con il conseguente effetto restitutorio derivato dalla risoluzione contrattuale.
In ogni caso il sig. ha chiesto il risarcimento del danno Pt_1 per mancato godimento dell'immobile oggetto della vendita con decorrenza dal 16 novembre 2017, data dell'udienza presidenziale sul ricorso per il divorzio, allorquando il Tribunale di Roma ha revocato l'assegnazione alla signora del compendio Controparte_1 immobiliare.
L'attore ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa:
1) In via principale, ove occorra previa dichiarazione di invalidità della procura speciale a vendere, annullare il contratto di vendita concluso per atto del Notaio dott. (rep. Persona_1
141866 - racc. 46627) datato 19 aprile 2017 e pubblicato in data 21 aprile 2017 col quale la signora ha disposto del Controparte_1 diritto di comproprietà spettante al signor sulla metà Parte_1 indivisa del compendio immobiliare ubicato in Roma, via Collatina n
443, così descritto nell'atto di compravendita del 19 aprile 2017:
<<fabbricato distinto con la lettera “b” nel complesso immobiliare < i>
sito in Roma, Via Collatina n. 443, scala “E” e precisamente:
a) appartamento al piano sesto, distinto con il numero interno dodici (int. 12), con annesso locale ripostiglio al piano ottavo, distinto con il numero dodici (n. 12), composto complessivamente sei vani e mezzo catastali;
b) posto auto scoperto al piano terra, distinto con il numero dodici (n. 12), di metri quadrati diciotto (mq. 18); il tutto riportato al catasto fabbricati del Comune di Roma, con le relative planimetrie, come segue:
- foglio 659, mappale 1492 sub. 68, via Collatina n.443, zona censuaria 6, piani 6-8, categoria A/2, classe 6, vani 6,5, mq. 123,
R.C. Euro 1.057,45 (l'appartamento ed il ripostiglio);
- foglio 659, mappale 1492 sub. 15, via Collatina n.443, zona censuaria 6, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 18, R.C. Euro
13,94 (il posto auto scoperto). Confini: detta via, appartamenti intt. 11/E e 12/D e vano scala
(per l'appartamento); ripostigli nn. 10/E, 8/E e 14/E e corridoio di accesso (per il ripostiglio); posti auto nn. 13/E e 11/E e spazio di manovra (per il posto auto)>> provvedendo sui conseguenti effetti restitutori ai fini del ripristino del regime di comproprietà sul compendio immobiliare e ordinando al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla conseguente annotazione in favore del signor Parte_1
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto valido il contratto di vendita concluso per atto del Notaio dott.
(rep. 141866 - racc. 46627) datato 19 aprile 2017 Persona_1
e pubblicato in data 21 aprile 2017, accertare e dichiarare il diritto del signor a ricevere il prezzo della vendita Parte_1 nella misura indicata nel relativo contratto o in quella diversa, maggiore, che risulterà all'esito della CTU;
3) In via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità a versare il prezzo della vendita o per qualsiasi altra ragione che renda impossibile l'adempimento, dichiarare risolto il contratto di vendita concluso per atto del Notaio dott. (rep. Persona_1
141866 - racc. 46627) datato 19 aprile 2017 e pubblicato in data 21 aprile 2017, disponendo i relativi effetti restitutori in favore del signor e ordinando al Conservatore dei RR.II. di Parte_1 provvedere alla conseguente annotazione in favore del signor Pt_1
;
[...]
4) In ogni caso, accertare e dichiarare il pregiudizio economico subito dal signor per effetto dell'esercizio abusivo Parte_1 da parte della signora del potere conferitole con Controparte_1 la procura speciale a vendere e per effetto della mancata disponibilità e godimento del diritto di comproprietà della metà indivisa del compendio immobiliare, condannando la signora CP_1
a risarcire il danno, da determinarsi anche in via equitativa
[...] tenendo conto dei valori locatizi del compendio immobiliare.
Con le spese.”
2. Con comparsa depositata in data 21 novembre 2022 si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutte le domande Controparte_1 proposte dall'attore.
La convenuta in primo luogo ha lamentato di essere vittima di stalking giudiziario da parte del coniuge divorziato, che, oltre alla presente causa, ha promosso altre quattro azioni giudiziarie del tutto temerarie, avanzando pretese restitutorie e risarcitorie inesistenti e così abusando dello strumento processuale al solo fine vessare la convenuta.
Con specifico riferimento al procedimento in oggetto la sig.ra ha richiamato il contenuto dei seguenti documenti: 1) la CP_1
Procura Speciale rilasciata anche nell'interesse della convenuta con atto notarile del 16 Giugno 1992 con cui l'attore ha espressamente autorizzato l'ex coniuge a vendere i suoi diritti di comproprietà sull'immobile de quo anche a sé stessa con facoltà di regolare liberamente il prezzo e riscuoterlo, o dichiararlo in atto già riscosso;
2) il verbale dell'accordo di separazione consensuale omologato con cui il signor , nel definire i rapporti Pt_1 patrimoniali con la sig.ra , ha attribuito a quest'ultima la CP_1 sua quota di comproprietà dell'immobile per cui è causa;
3) il verbale dell'udienza presidenziale di divorzio del 16 Novembre 2017, nel quale l'attore ha dichiarato che la casa coniugale, originariamente acquistata in comunione dei beni, è stata assegnata alla moglie in sede di separazione ed a lei intestata.
La sig.ra ha quindi affermato l'assoluta legittimità della CP_1 condotta da lei posta in essere mediante la stipulazione del contratto con sé stessa ed ha escluso qualsivoglia conflitto di interessi, tanto più che la procura è stata conferita anche nell'interesse della convenuta come si ricava anche dal tenore dell'attribuzione della quota da parte dell'attore in sede di separazione consensuale.
Da ultimo la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa di parte attrice, sostenendo che il trasferimento dell'immobile si è perfezionato in data 3 giugno 1993 con l'accordo di separazione omologata e che pertanto il termine di prescrizione è maturato in data 3 giugno 2003.
La sig.ra ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente, ed in limine litis, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa di parte attrice;
3) nel merito, rigettare le infondate, temerarie, domande, formulate da parte attrice in manifesto, aperto contrasto con gli intervenuti accordi inter partes di cui in premessa;
4) condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, ricorrendo l'ipotesi più grave, ex art. 96, c.p.c., nonchè per l'abuso del processo in cui è reiteratamente incorsa, in ultimo con la proposizione del presente giudizio;
5) condannare controparte al pagamento delle spese, del compenso del legale costituito, rimborso spese generali, cap e accessori di legge.”
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione della CTU sollecitata dall'attore per la valutazione della congruità del prezzo della compravendita e la stima del danno da mancato godimento dell'immobile.
All'udienza del 13 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.
********
4. Le domande proposte dall'attore sono infondate per le ragioni di seguito illustrate.
E' documentalmente provato che con atto pubblico di compravendita stipulato in data 19 aprile 2017 a rogito del notaio Persona_1
(contrassegnato dal n. 141866 di repertorio e dal n. 46627 di raccolta) quale procuratrice speciale del marito Controparte_1 signor dal quale all'epoca era legalmente separata, Parte_1 ha venduto a sé stessa i diritti spettanti al venditore pari ad un mezzo (1/2) indiviso delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato distinto con la lettera "B" nel complesso immobiliare sito in Roma, Via Collatina n. 443, scala "E" e precisamente: a) appartamento al piano sesto, distinto con il numero interno dodici, con annesso locale ripostiglio al piano ottavo, distinto con il numero dodici, censito in catasto al foglio 659, mappale 1492, sub. 68; b) posto auto scoperto al piano terra, distinto con il numero dodici, di metriquadrati diciotto, censito in catasto al foglio 659, mappale 1492, sub. 15. Per quanto risulta dal rogito notarile, allegato in copia al fascicolo di parte attrice
(doc. 1), il prezzo della compravendita è stato fissato in lire
135.500.000 pari ad Euro 69.980, che “il venditore, come rappresentato, dichiara di aver ricevuto il 16 giugno 1992, contestualmente al rilascio della … procura, dall'acquirente, alla quale rilascia quietanza a saldo”.
La sig.ra è intervenuta alla stipula dell'atto di CP_1 compravendita non solo in proprio, quale parte acquirente, ma anche in rappresentanza del venditore, sig. in forza della procura Pt_1 speciale autenticata nella firma in data 16 giugno 1992.
Dalla procura speciale, allegata in copia al fascicolo di parte attrice (doc. 2), emerge che il sottostante mandato alla vendita è stato conferito in via irrevocabile anche nell'interesse della mandataria sig.ra che è stata espressamente autorizzata CP_1 dall'odierno attore anche alla vendita a sé stessa dei menzionati diritti immobiliari con ampia discrezionalità nella determinazione degli elementi negoziali ivi compresa la regolamentazione e la riscossione del prezzo. Ed infatti nella scrittura in esame si legge testualmente:
“Il sottoscritto … nomina e costituisce sua Parte_1 procuratrice speciale la moglie … perché in suo Controparte_1 nome e per suo conto ed in concorso con se stessa, possa vendere a chi vorrà, anche a se stessa, per il prezzo, alle condizioni e con
i patti e le modalità che riterrà opportuni e convenienti, i suoi diritti di comproprietà, pari alla metà (1/2) indivisa sulle seguenti porzioni del fabbricato distinto con la lettera “B” nel complesso immobiliare sito in Roma, via Collatina n. 443, scala “E”
(…)
Per l'intento, il sottoscritto conferisce alla nominata procuratrice le più ampie facoltà di legge – come quelle di sottoscrivere l'atto di compravendita, di descrivere meglio, se necessario, l'oggetto, precisandone i dati catastali, di regolare liberamente il prezzo e riscuoterlo, o dichiararlo in atto già riscosso, di immettere la parte acquirente in possesso dell'immobile, di predisporre e consegnare al Notaio rogante la dichiarazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, di rendere dichiarazioni per il vigente diritto di famiglia e per la denunzia dei redditi e di fare quanto altro necessario od utile per
l'espletamento del presente mandato – in modo che non le si possa eccepire difetto o indeterminatezza di poteri, rinunziando, in particolare, all'ipoteca legale.
Il presente mandato è irrevocabile, è conferito anche nell'interesse della mandataria e serve per il compimento del solo atto innanzi considerato”.
4.1 Il sig. , odierno attore, ha impugnato il contratto di Pt_1 compravendita concluso dalla convenuta con sé stessa proponendo in via principale un'azione di annullamento per conflitto di interessi della sua procuratrice speciale ai sensi dell'art. 1395 c.c.
In particolare l'attore sostiene che l'autorizzazione da lui data all'ex coniuge a concludere il contratto con sé stessa non è idonea ad escludere il conflitto di interessi, in quanto è assolutamente generica, non è accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato ed in particolare non contiene alcuna indicazione in ordine al prezzo della vendita che impedisca eventuali abusi da parte della sig.ra . Secondo l'attore, con la compravendita qui CP_1 impugnata la convenuta avrebbe in concreto perseguito un interesse tutto proprio, pregiudizievole per i diritti patrimoniali del signor e la sussistenza del conflitto di interessi sarebbe comprovato Pt_1 dall'incongruità del prezzo di vendita, non in linea con i valori del mercato immobiliare e comunque mai incassato dal venditore, e dal fatto che la convenuta si è avvalsa della procura speciale a lei rilasciata nel giugno del 1992 soltanto nell'anno 2017 dopo che il marito le aveva comunicato la volontà di procedere al divorzio.
L'assunto di parte attrice è destituito di fondamento.
In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, superabile mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali.
Quindi l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso è esclusa se ricorre una delle due ipotesi previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ.
Con riferimento alla prima ipotesi la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sé stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato (cfr.
Cass. 21/03/2011 n. 6398 e Cass. 24/03/2004 n. 5906). Secondo la
Suprema Corte tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro, alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (cfr. Cass. 21/03/2011 n. 6398 e Cass. 24/03/2004
n. 5906).
Nel caso di specie, la procura speciale sopra esaminata contiene l'autorizzazione dell'attore alla convenuta di concludere il contratto di compravendita con sé stessa.
Sebbene siffatta autorizzazione non sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali della compravendita e da alcuna indicazione in ordine al prezzo, rimesso alla piena discrezionalità della procuratrice qui convenuta, tuttavia il conflitto di interessi in concreto è escluso dal fatto che il mandato alla vendita è stato conferito anche nell'interesse della mandataria, la quale si è legittimamente avvalsa della procura speciale per dare attuazione all'accordo di separazione personale successivamente intervenuto tra i due coniugi.
Ed invero tra le condizioni di separazione riprodotte nel verbale dell'udienza presidenziale del 3 giugno 1993 relativa al procedimento di separazione consensuale poi omologata dal Tribunale di Roma (doc. 3 del fascicolo di parte attrice) si legge testualmente:
“Con la presente separazione consensuale i sottoscritti coniugi intendono definire ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorrente, sciogliendo altresì ogni tipo di comunione volontaria
e/o legale tra loro esistente. A tal fine concordano quanto segue:
A – Il Signor attribuisce alla Signora Parte_1 CP_1
, che accetta, la sua quota di comproprietà, in ragione della
[...] metà indivisa, delle seguenti porzioni del fabbricato distinto con lettera B, nel complesso immobiliare sito in Roma, via Collatina
443, scala E, e precisamente - appartamento int 12, piano 6 … - vano ad uso ripostiglio, piano 8 n. 12 … - posto auto scoperto, piano terra, n.12 ….
B – La Signora attribuisce al Sig. Controparte_1 Parte_1 che accetta, la sua quota di comproprietà, in ragione di un quarto
(1/4), del locale sito in Albano Laziale (Roma) Via Leonardo Murialdo
s.n.c …
Le attribuzioni di cui ai punti A e B saranno perfezionate presso un Notaio a scelta delle parti e chiedono l'applicazione dei benefici fiscali.
C – Il mutuo gravante sull'immobile di cui al punto A sarà pagato interamente dal Sig. , senza possibilità di chiedere rimborsi Pt_1 eventuali alla moglie…”.
Alla luce di tali specifiche pattuizioni intervenute tra i due coniugi in sede di separazione consensuale omologata si deve ritenere che l'attribuzione di cui al punto A dell'accordo di separazione si
è perfezionata proprio attraverso il contratto di compravendita che la sig.ra ha stipulato con sé stessa, avvalendosi della CP_1 procura speciale precedentemente a lei rilasciata dal marito. La procura speciale a vendere è stata quindi utilizzata dalla convenuta non già per perseguire un interesse personale tutto proprio e pregiudizievole per i diritti patrimoniali del signor ma, Pt_1 al contrario, per dare attuazione all'accordo con cui i due coniugi in sede di separazione avevano definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro intercorrente, sciogliendo ogni tipo di comunione volontaria e/o legale tra loro esistente e attribuendosi reciprocamente i diritti immobiliari di cui ai punti A e B dell'accordo di separazione.
Del resto lo stesso attore in sede di divorzio ha espressamente riconosciuto la legittimità del trasferimento immobiliare che poi ha qui impugnato.
Ed infatti nel verbale dell'udienza presidenziale del 16 Novembre
2017, relativa al procedimento di divorzio (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta), il sig. ha così dichiarato: “la casa Pt_1 coniugale, originariamente acquistata in comunione dei beni, è stata assegnata a mia moglie in sede di separazione ed a lei intestata”.
L'inequivocabile tenore letterario di siffatta dichiarazione rende manifesta la volontà dell'odierno attore di riconoscere la sig.ra come legittima intestataria esclusiva dell'immobile in CP_1 origine acquistato in comunione e destinato a casa coniugale, così ratificando in via definitiva l'attività negoziale posta in essere dalla convenuta.
Dovendosi quindi escludere il conflitto di interessi infondatamente prospettato dall'attore va respinta la domanda principale proposta da quest'ultimo di annullamento del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1395 c.c.
4.2 Destituita di fondamento è anche la domanda subordinata con cui il sig. ha rivendicato il diritto a ricevere il prezzo Pt_1 della compravendita.
Sul punto è sufficiente evidenziare che la sig.ra - che CP_1 con la procura speciale era stata espressamente autorizzata a riscuotere il prezzo o a dichiaralo in atto già riscosso – ha rilasciato apposita quietanza dichiarando che il venditore è già stato soddisfatto sin dalla data di rilascio della procura a vendere
(16 giugno 1992). Tale affermazione trova ancora una volta conferma e giustificazione nelle condizioni di separazione sopra riportate, laddove i due coniugi hanno consensualmente pattuito l'attribuzione all'odierna convenuta dei diritti di comproprietà spettanti al marito sulla casa coniugale di via Collatina 443 senza prevedere alcun corrispettivo in denaro e stabilendo al contempo l'attribuzione al sig. dei diritti di comproprietà spettanti Pt_1 alla sig.ra sul locale sito in Albano Laziale (Roma). CP_1
Avendo, quindi, i due coniugi ora divorziati già regolamentato l'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali riguardanti gli immobili precedentemente in comunione, nessun corrispettivo è dovuto al sig. dall'odierna convenuta che, pertanto, non può Pt_1 ritenersi inadempiente. Proprio alla luce degli accordi di separazione intervenuti tra i due coniugi non può considerarsi abusivo l'esercizio da parte dell'odierna convenuta della facoltà prevista nella procura speciale di dichiarare il prezzo già riscosso.
4.3 Essendo stato escluso l'inadempimento dell'acquirente in ordine al pagamento del prezzo deve essere disattesa anche la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta dall'attore in via ulteriormente gradata.
4.4 Da ultimo va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile oggetto di causa che il sig. ha formulato sul presupposto che l'assegnazione alla Pt_1 signora della casa familiare sita in Roma, via Collatina n. CP_1
443 è stata revocata a far data dal 16 novembre 2017 dal Tribunale di Roma in sede di divorzio.
Da un attento esame della sentenza di divorzio, prodotta in copia dallo stesso attore (doc. 5), si evince che la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale è stata CP_1 disposta non già per restituire alla disponibilità di entrambi i coniugi l'immobile, ma quale conseguenza della compravendita del
19/04/2017, con cui l'odierna convenuta ne ha acquistato la proprietà esclusiva rendendo così superfluo l'originario provvedimento di assegnazione.
La piena validità della compravendita, come sopra accertata, rende del tutto legittima l'esclusione dell'odierno attore dal godimento dell'immobile interamente acquistato dalla convenuta con conseguente infondatezza della richiesta risarcitoria.
4.5 In conclusione tutte le domande proposte dal sig. devono Pt_1 essere respinte.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass.
11/05/2018 n. 11458 e Cass. ordinanza n. 363 del 09/01/2019), rimane assorbita l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione alle pretese creditorie avanzate dall'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14
(così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore indeterminabile di complessità media.
Sussistono altresì i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in considerazione della temerarietà dell'azione promossa dall'attore, il quale ha impugnato il contratto di compravendita stipulato dalla sig.ra in data 19 aprile CP_1
2017 nella piena consapevolezza di aver ceduto a quest'ultima, già in sede di separazione personale, i suoi diritti di comproprietà sulla casa coniugale e di averne riconosciuto la proprietà esclusiva in capo alla convenuta anche in sede di divorzio. Il risarcimento del danno deve essere equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. in misura pari alla metà di quanto liquidato per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
− respinge le domande proposte dall'attore; − condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna l'attore a pagare in favore della convenuta l'ulteriore somma di euro 5.430,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Roma, lì 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 29743 dell'anno 2022 vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Roma alla via di Valle Alessandra n. 59, presso lo studio dell'Avv. Luigi Palmieri che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti attore
e
(c.f. , elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Roma al viale Appio Claudio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Antonino Bosco che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
Oggetto: contratto di compravendita – azione di annullamento ex art. 1395 c.c. – pagamento del prezzo – risoluzione del contratto
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 13 maggio 2025, le parti hanno così precisato le conclusioni:
per l'attore:
“Si riporta … agli scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, di cui chiede l'accoglimento, con vittoria di spese.”
per la convenuta:
“… il legale della convenuta si riporta alle conclusioni precisate nella Comparsa di costituzione, confermate nella Memoria ex art.
183, comma 6°, n. 1, c.p.c.”.
FATTO E DIRITTO
1. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma Parte_1
l'ex coniuge per impugnare l'atto di compravendita Controparte_1 stipulato in data 19 aprile 2017 a rogito del Notaio dott. Per_1
, con il quale la convenuta ha venduto a sé medesima il
[...] diritto di comproprietà di spettanza dell'attore sulla metà indivisa del compendio immobiliare ubicato in Roma, alla via Collatina n 443.
In punto di fatto l'attore ha esposto che:
- la vendita è stata conclusa dalla signora in forza di CP_1 una procura speciale a vendere anche a sé stessa, rilasciata dal signor in data 16 giugno 1992; Parte_1
- alla data della vendita, la signora era già CP_1 comproprietaria dell'altra metà indivisa del detto compendio e, dal
3 giugno 1993, era stata resa assegnataria del compendio immobiliare adibito a “casa coniugale” in sede di accordo di separazione con il signor;
Parte_1
- per effetto della vendita, la signora è dunque divenuta CP_1 piena proprietaria dell'intero compendio immobiliare, avendo trasferito in proprio favore il diritto di comproprietà della metà indivisa del signor al prezzo di Euro 69.980,00, che Parte_1 nel contratto di vendita la convenuta ha dichiarato già ricevuto il
16 giugno 1992 contestualmente al rilascio della detta procura a vendere;
- la vendita è stata conclusa dalla signora in data 19 CP_1 aprile 2017 in occasione della richiesta di divorzio avanzata dal signor con missiva del 22 febbraio 2017, il cui Parte_1 successivo giudizio è stato definito con sentenza del Tribunale di
Roma n. 10687/21, resa in data 17 giugno 2021, che, tra le altre, ha definitivamente revocato l'assegnazione del compendio immobiliare già disposta in sede di udienza presidenziale del 26 novembre 2017.
Il sig. in via principale ha chiesto l'annullamento del Pt_1 contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1395 c.c. perché concluso dalla signora in conflitto di interessi. Sul punto CP_1
l'attore ha argomentato che:
- la compravendita è stata stipulata dalla convenuta in data 19 aprile 2017, dopo che l'ex coniuge le aveva comunicato la volontà di procedere al divorzio, avvalendosi di una procura speciale rilasciata dal sig. in data 16 giugno 1992, che tuttavia non Pt_1 contiene tutti gli elementi minimi, in termini di specifica autorizzazione o di predeterminazione del contenuto del successivo contratto, necessari ai sensi dell'art. 1395 cod. civ. ad escludere che l'interesse coltivato sia quello del rappresentato e non del rappresentante, quali ad esempio i limiti del prezzo di compravendita e le modalità di effettivo versamento del denaro corrisposto per l'acquisto;
- il prezzo della vendita del diritto di comproprietà spettante al signor sulla metà indivisa del compendio immobiliare non solo Pt_1 non è stato determinato con il rilascio della procura a vendere, ma neppure è in linea con i valori del mercato immobiliare nel 1992, o anche nel 2017.
In subordine rispetto all'azione di annullamento del contratto di vendita ex artt. 1394 e 1395 cod. civ., il sig. - negando di Pt_1 aver mai ricevuto il prezzo della compravendita ed eccependo che la prova dell'effettivo pagamento certamente non può essere desunta dalla mera dichiarazione resa sul punto al Notaio rogante dalla signora - ha chiesto il pagamento del prezzo nella misura CP_1 indicata nel contratto di compravendita o meglio nella diversa, maggiore, misura da determinare mediante apposita consulenza tecnica finalizzata alla stima del valore del diritto trasferito.
In ulteriore subordine rispetto all'azione di adempimento,
l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita per l'inadempimento della convenuta acquirente al versamento del prezzo con il conseguente effetto restitutorio derivato dalla risoluzione contrattuale.
In ogni caso il sig. ha chiesto il risarcimento del danno Pt_1 per mancato godimento dell'immobile oggetto della vendita con decorrenza dal 16 novembre 2017, data dell'udienza presidenziale sul ricorso per il divorzio, allorquando il Tribunale di Roma ha revocato l'assegnazione alla signora del compendio Controparte_1 immobiliare.
L'attore ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria eccezione disattesa:
1) In via principale, ove occorra previa dichiarazione di invalidità della procura speciale a vendere, annullare il contratto di vendita concluso per atto del Notaio dott. (rep. Persona_1
141866 - racc. 46627) datato 19 aprile 2017 e pubblicato in data 21 aprile 2017 col quale la signora ha disposto del Controparte_1 diritto di comproprietà spettante al signor sulla metà Parte_1 indivisa del compendio immobiliare ubicato in Roma, via Collatina n
443, così descritto nell'atto di compravendita del 19 aprile 2017:
<<fabbricato distinto con la lettera “b” nel complesso immobiliare < i>
sito in Roma, Via Collatina n. 443, scala “E” e precisamente:
a) appartamento al piano sesto, distinto con il numero interno dodici (int. 12), con annesso locale ripostiglio al piano ottavo, distinto con il numero dodici (n. 12), composto complessivamente sei vani e mezzo catastali;
b) posto auto scoperto al piano terra, distinto con il numero dodici (n. 12), di metri quadrati diciotto (mq. 18); il tutto riportato al catasto fabbricati del Comune di Roma, con le relative planimetrie, come segue:
- foglio 659, mappale 1492 sub. 68, via Collatina n.443, zona censuaria 6, piani 6-8, categoria A/2, classe 6, vani 6,5, mq. 123,
R.C. Euro 1.057,45 (l'appartamento ed il ripostiglio);
- foglio 659, mappale 1492 sub. 15, via Collatina n.443, zona censuaria 6, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 18, R.C. Euro
13,94 (il posto auto scoperto). Confini: detta via, appartamenti intt. 11/E e 12/D e vano scala
(per l'appartamento); ripostigli nn. 10/E, 8/E e 14/E e corridoio di accesso (per il ripostiglio); posti auto nn. 13/E e 11/E e spazio di manovra (per il posto auto)>> provvedendo sui conseguenti effetti restitutori ai fini del ripristino del regime di comproprietà sul compendio immobiliare e ordinando al Conservatore dei RR.II. di provvedere alla conseguente annotazione in favore del signor Parte_1
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia ritenuto valido il contratto di vendita concluso per atto del Notaio dott.
(rep. 141866 - racc. 46627) datato 19 aprile 2017 Persona_1
e pubblicato in data 21 aprile 2017, accertare e dichiarare il diritto del signor a ricevere il prezzo della vendita Parte_1 nella misura indicata nel relativo contratto o in quella diversa, maggiore, che risulterà all'esito della CTU;
3) In via ulteriormente subordinata, in caso di impossibilità a versare il prezzo della vendita o per qualsiasi altra ragione che renda impossibile l'adempimento, dichiarare risolto il contratto di vendita concluso per atto del Notaio dott. (rep. Persona_1
141866 - racc. 46627) datato 19 aprile 2017 e pubblicato in data 21 aprile 2017, disponendo i relativi effetti restitutori in favore del signor e ordinando al Conservatore dei RR.II. di Parte_1 provvedere alla conseguente annotazione in favore del signor Pt_1
;
[...]
4) In ogni caso, accertare e dichiarare il pregiudizio economico subito dal signor per effetto dell'esercizio abusivo Parte_1 da parte della signora del potere conferitole con Controparte_1 la procura speciale a vendere e per effetto della mancata disponibilità e godimento del diritto di comproprietà della metà indivisa del compendio immobiliare, condannando la signora CP_1
a risarcire il danno, da determinarsi anche in via equitativa
[...] tenendo conto dei valori locatizi del compendio immobiliare.
Con le spese.”
2. Con comparsa depositata in data 21 novembre 2022 si è costituita in giudizio , la quale ha contestato tutte le domande Controparte_1 proposte dall'attore.
La convenuta in primo luogo ha lamentato di essere vittima di stalking giudiziario da parte del coniuge divorziato, che, oltre alla presente causa, ha promosso altre quattro azioni giudiziarie del tutto temerarie, avanzando pretese restitutorie e risarcitorie inesistenti e così abusando dello strumento processuale al solo fine vessare la convenuta.
Con specifico riferimento al procedimento in oggetto la sig.ra ha richiamato il contenuto dei seguenti documenti: 1) la CP_1
Procura Speciale rilasciata anche nell'interesse della convenuta con atto notarile del 16 Giugno 1992 con cui l'attore ha espressamente autorizzato l'ex coniuge a vendere i suoi diritti di comproprietà sull'immobile de quo anche a sé stessa con facoltà di regolare liberamente il prezzo e riscuoterlo, o dichiararlo in atto già riscosso;
2) il verbale dell'accordo di separazione consensuale omologato con cui il signor , nel definire i rapporti Pt_1 patrimoniali con la sig.ra , ha attribuito a quest'ultima la CP_1 sua quota di comproprietà dell'immobile per cui è causa;
3) il verbale dell'udienza presidenziale di divorzio del 16 Novembre 2017, nel quale l'attore ha dichiarato che la casa coniugale, originariamente acquistata in comunione dei beni, è stata assegnata alla moglie in sede di separazione ed a lei intestata.
La sig.ra ha quindi affermato l'assoluta legittimità della CP_1 condotta da lei posta in essere mediante la stipulazione del contratto con sé stessa ed ha escluso qualsivoglia conflitto di interessi, tanto più che la procura è stata conferita anche nell'interesse della convenuta come si ricava anche dal tenore dell'attribuzione della quota da parte dell'attore in sede di separazione consensuale.
Da ultimo la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa di parte attrice, sostenendo che il trasferimento dell'immobile si è perfezionato in data 3 giugno 1993 con l'accordo di separazione omologata e che pertanto il termine di prescrizione è maturato in data 3 giugno 2003.
La sig.ra ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Preliminarmente, ed in limine litis, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale pretesa di parte attrice;
3) nel merito, rigettare le infondate, temerarie, domande, formulate da parte attrice in manifesto, aperto contrasto con gli intervenuti accordi inter partes di cui in premessa;
4) condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria, ricorrendo l'ipotesi più grave, ex art. 96, c.p.c., nonchè per l'abuso del processo in cui è reiteratamente incorsa, in ultimo con la proposizione del presente giudizio;
5) condannare controparte al pagamento delle spese, del compenso del legale costituito, rimborso spese generali, cap e accessori di legge.”
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) la causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione della CTU sollecitata dall'attore per la valutazione della congruità del prezzo della compravendita e la stima del danno da mancato godimento dell'immobile.
All'udienza del 13 maggio 2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe rassegnate mediante il deposito di note scritte, la causa
è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche ex art. 190 c.p.c.
********
4. Le domande proposte dall'attore sono infondate per le ragioni di seguito illustrate.
E' documentalmente provato che con atto pubblico di compravendita stipulato in data 19 aprile 2017 a rogito del notaio Persona_1
(contrassegnato dal n. 141866 di repertorio e dal n. 46627 di raccolta) quale procuratrice speciale del marito Controparte_1 signor dal quale all'epoca era legalmente separata, Parte_1 ha venduto a sé stessa i diritti spettanti al venditore pari ad un mezzo (1/2) indiviso delle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato distinto con la lettera "B" nel complesso immobiliare sito in Roma, Via Collatina n. 443, scala "E" e precisamente: a) appartamento al piano sesto, distinto con il numero interno dodici, con annesso locale ripostiglio al piano ottavo, distinto con il numero dodici, censito in catasto al foglio 659, mappale 1492, sub. 68; b) posto auto scoperto al piano terra, distinto con il numero dodici, di metriquadrati diciotto, censito in catasto al foglio 659, mappale 1492, sub. 15. Per quanto risulta dal rogito notarile, allegato in copia al fascicolo di parte attrice
(doc. 1), il prezzo della compravendita è stato fissato in lire
135.500.000 pari ad Euro 69.980, che “il venditore, come rappresentato, dichiara di aver ricevuto il 16 giugno 1992, contestualmente al rilascio della … procura, dall'acquirente, alla quale rilascia quietanza a saldo”.
La sig.ra è intervenuta alla stipula dell'atto di CP_1 compravendita non solo in proprio, quale parte acquirente, ma anche in rappresentanza del venditore, sig. in forza della procura Pt_1 speciale autenticata nella firma in data 16 giugno 1992.
Dalla procura speciale, allegata in copia al fascicolo di parte attrice (doc. 2), emerge che il sottostante mandato alla vendita è stato conferito in via irrevocabile anche nell'interesse della mandataria sig.ra che è stata espressamente autorizzata CP_1 dall'odierno attore anche alla vendita a sé stessa dei menzionati diritti immobiliari con ampia discrezionalità nella determinazione degli elementi negoziali ivi compresa la regolamentazione e la riscossione del prezzo. Ed infatti nella scrittura in esame si legge testualmente:
“Il sottoscritto … nomina e costituisce sua Parte_1 procuratrice speciale la moglie … perché in suo Controparte_1 nome e per suo conto ed in concorso con se stessa, possa vendere a chi vorrà, anche a se stessa, per il prezzo, alle condizioni e con
i patti e le modalità che riterrà opportuni e convenienti, i suoi diritti di comproprietà, pari alla metà (1/2) indivisa sulle seguenti porzioni del fabbricato distinto con la lettera “B” nel complesso immobiliare sito in Roma, via Collatina n. 443, scala “E”
(…)
Per l'intento, il sottoscritto conferisce alla nominata procuratrice le più ampie facoltà di legge – come quelle di sottoscrivere l'atto di compravendita, di descrivere meglio, se necessario, l'oggetto, precisandone i dati catastali, di regolare liberamente il prezzo e riscuoterlo, o dichiararlo in atto già riscosso, di immettere la parte acquirente in possesso dell'immobile, di predisporre e consegnare al Notaio rogante la dichiarazione di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, di rendere dichiarazioni per il vigente diritto di famiglia e per la denunzia dei redditi e di fare quanto altro necessario od utile per
l'espletamento del presente mandato – in modo che non le si possa eccepire difetto o indeterminatezza di poteri, rinunziando, in particolare, all'ipoteca legale.
Il presente mandato è irrevocabile, è conferito anche nell'interesse della mandataria e serve per il compimento del solo atto innanzi considerato”.
4.1 Il sig. , odierno attore, ha impugnato il contratto di Pt_1 compravendita concluso dalla convenuta con sé stessa proponendo in via principale un'azione di annullamento per conflitto di interessi della sua procuratrice speciale ai sensi dell'art. 1395 c.c.
In particolare l'attore sostiene che l'autorizzazione da lui data all'ex coniuge a concludere il contratto con sé stessa non è idonea ad escludere il conflitto di interessi, in quanto è assolutamente generica, non è accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato ed in particolare non contiene alcuna indicazione in ordine al prezzo della vendita che impedisca eventuali abusi da parte della sig.ra . Secondo l'attore, con la compravendita qui CP_1 impugnata la convenuta avrebbe in concreto perseguito un interesse tutto proprio, pregiudizievole per i diritti patrimoniali del signor e la sussistenza del conflitto di interessi sarebbe comprovato Pt_1 dall'incongruità del prezzo di vendita, non in linea con i valori del mercato immobiliare e comunque mai incassato dal venditore, e dal fatto che la convenuta si è avvalsa della procura speciale a lei rilasciata nel giugno del 1992 soltanto nell'anno 2017 dopo che il marito le aveva comunicato la volontà di procedere al divorzio.
L'assunto di parte attrice è destituito di fondamento.
In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l'art. 1395 cod. civ. contiene una presunzione "iuris tantum" di conflitto di interessi, superabile mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l'autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali.
Quindi l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso è esclusa se ricorre una delle due ipotesi previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ.
Con riferimento alla prima ipotesi la Corte di Cassazione ha più volte precisato che l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sé stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato (cfr.
Cass. 21/03/2011 n. 6398 e Cass. 24/03/2004 n. 5906). Secondo la
Suprema Corte tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro, alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante (cfr. Cass. 21/03/2011 n. 6398 e Cass. 24/03/2004
n. 5906).
Nel caso di specie, la procura speciale sopra esaminata contiene l'autorizzazione dell'attore alla convenuta di concludere il contratto di compravendita con sé stessa.
Sebbene siffatta autorizzazione non sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali della compravendita e da alcuna indicazione in ordine al prezzo, rimesso alla piena discrezionalità della procuratrice qui convenuta, tuttavia il conflitto di interessi in concreto è escluso dal fatto che il mandato alla vendita è stato conferito anche nell'interesse della mandataria, la quale si è legittimamente avvalsa della procura speciale per dare attuazione all'accordo di separazione personale successivamente intervenuto tra i due coniugi.
Ed invero tra le condizioni di separazione riprodotte nel verbale dell'udienza presidenziale del 3 giugno 1993 relativa al procedimento di separazione consensuale poi omologata dal Tribunale di Roma (doc. 3 del fascicolo di parte attrice) si legge testualmente:
“Con la presente separazione consensuale i sottoscritti coniugi intendono definire ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi intercorrente, sciogliendo altresì ogni tipo di comunione volontaria
e/o legale tra loro esistente. A tal fine concordano quanto segue:
A – Il Signor attribuisce alla Signora Parte_1 CP_1
, che accetta, la sua quota di comproprietà, in ragione della
[...] metà indivisa, delle seguenti porzioni del fabbricato distinto con lettera B, nel complesso immobiliare sito in Roma, via Collatina
443, scala E, e precisamente - appartamento int 12, piano 6 … - vano ad uso ripostiglio, piano 8 n. 12 … - posto auto scoperto, piano terra, n.12 ….
B – La Signora attribuisce al Sig. Controparte_1 Parte_1 che accetta, la sua quota di comproprietà, in ragione di un quarto
(1/4), del locale sito in Albano Laziale (Roma) Via Leonardo Murialdo
s.n.c …
Le attribuzioni di cui ai punti A e B saranno perfezionate presso un Notaio a scelta delle parti e chiedono l'applicazione dei benefici fiscali.
C – Il mutuo gravante sull'immobile di cui al punto A sarà pagato interamente dal Sig. , senza possibilità di chiedere rimborsi Pt_1 eventuali alla moglie…”.
Alla luce di tali specifiche pattuizioni intervenute tra i due coniugi in sede di separazione consensuale omologata si deve ritenere che l'attribuzione di cui al punto A dell'accordo di separazione si
è perfezionata proprio attraverso il contratto di compravendita che la sig.ra ha stipulato con sé stessa, avvalendosi della CP_1 procura speciale precedentemente a lei rilasciata dal marito. La procura speciale a vendere è stata quindi utilizzata dalla convenuta non già per perseguire un interesse personale tutto proprio e pregiudizievole per i diritti patrimoniali del signor ma, Pt_1 al contrario, per dare attuazione all'accordo con cui i due coniugi in sede di separazione avevano definito ogni rapporto patrimoniale tra di loro intercorrente, sciogliendo ogni tipo di comunione volontaria e/o legale tra loro esistente e attribuendosi reciprocamente i diritti immobiliari di cui ai punti A e B dell'accordo di separazione.
Del resto lo stesso attore in sede di divorzio ha espressamente riconosciuto la legittimità del trasferimento immobiliare che poi ha qui impugnato.
Ed infatti nel verbale dell'udienza presidenziale del 16 Novembre
2017, relativa al procedimento di divorzio (doc. 1 del fascicolo di parte convenuta), il sig. ha così dichiarato: “la casa Pt_1 coniugale, originariamente acquistata in comunione dei beni, è stata assegnata a mia moglie in sede di separazione ed a lei intestata”.
L'inequivocabile tenore letterario di siffatta dichiarazione rende manifesta la volontà dell'odierno attore di riconoscere la sig.ra come legittima intestataria esclusiva dell'immobile in CP_1 origine acquistato in comunione e destinato a casa coniugale, così ratificando in via definitiva l'attività negoziale posta in essere dalla convenuta.
Dovendosi quindi escludere il conflitto di interessi infondatamente prospettato dall'attore va respinta la domanda principale proposta da quest'ultimo di annullamento del contratto di compravendita ai sensi dell'art. 1395 c.c.
4.2 Destituita di fondamento è anche la domanda subordinata con cui il sig. ha rivendicato il diritto a ricevere il prezzo Pt_1 della compravendita.
Sul punto è sufficiente evidenziare che la sig.ra - che CP_1 con la procura speciale era stata espressamente autorizzata a riscuotere il prezzo o a dichiaralo in atto già riscosso – ha rilasciato apposita quietanza dichiarando che il venditore è già stato soddisfatto sin dalla data di rilascio della procura a vendere
(16 giugno 1992). Tale affermazione trova ancora una volta conferma e giustificazione nelle condizioni di separazione sopra riportate, laddove i due coniugi hanno consensualmente pattuito l'attribuzione all'odierna convenuta dei diritti di comproprietà spettanti al marito sulla casa coniugale di via Collatina 443 senza prevedere alcun corrispettivo in denaro e stabilendo al contempo l'attribuzione al sig. dei diritti di comproprietà spettanti Pt_1 alla sig.ra sul locale sito in Albano Laziale (Roma). CP_1
Avendo, quindi, i due coniugi ora divorziati già regolamentato l'assetto dei reciproci rapporti patrimoniali riguardanti gli immobili precedentemente in comunione, nessun corrispettivo è dovuto al sig. dall'odierna convenuta che, pertanto, non può Pt_1 ritenersi inadempiente. Proprio alla luce degli accordi di separazione intervenuti tra i due coniugi non può considerarsi abusivo l'esercizio da parte dell'odierna convenuta della facoltà prevista nella procura speciale di dichiarare il prezzo già riscosso.
4.3 Essendo stato escluso l'inadempimento dell'acquirente in ordine al pagamento del prezzo deve essere disattesa anche la domanda di risoluzione del contratto di compravendita proposta dall'attore in via ulteriormente gradata.
4.4 Da ultimo va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile oggetto di causa che il sig. ha formulato sul presupposto che l'assegnazione alla Pt_1 signora della casa familiare sita in Roma, via Collatina n. CP_1
443 è stata revocata a far data dal 16 novembre 2017 dal Tribunale di Roma in sede di divorzio.
Da un attento esame della sentenza di divorzio, prodotta in copia dallo stesso attore (doc. 5), si evince che la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale è stata CP_1 disposta non già per restituire alla disponibilità di entrambi i coniugi l'immobile, ma quale conseguenza della compravendita del
19/04/2017, con cui l'odierna convenuta ne ha acquistato la proprietà esclusiva rendendo così superfluo l'originario provvedimento di assegnazione.
La piena validità della compravendita, come sopra accertata, rende del tutto legittima l'esclusione dell'odierno attore dal godimento dell'immobile interamente acquistato dalla convenuta con conseguente infondatezza della richiesta risarcitoria.
4.5 In conclusione tutte le domande proposte dal sig. devono Pt_1 essere respinte.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass.
11/05/2018 n. 11458 e Cass. ordinanza n. 363 del 09/01/2019), rimane assorbita l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione alle pretese creditorie avanzate dall'attore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14
(così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore indeterminabile di complessità media.
Sussistono altresì i presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in considerazione della temerarietà dell'azione promossa dall'attore, il quale ha impugnato il contratto di compravendita stipulato dalla sig.ra in data 19 aprile CP_1
2017 nella piena consapevolezza di aver ceduto a quest'ultima, già in sede di separazione personale, i suoi diritti di comproprietà sulla casa coniugale e di averne riconosciuto la proprietà esclusiva in capo alla convenuta anche in sede di divorzio. Il risarcimento del danno deve essere equitativamente determinato ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. in misura pari alla metà di quanto liquidato per le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 di ogni altra istanza, difesa ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
− respinge le domande proposte dall'attore; − condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 10.860,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
− condanna l'attore a pagare in favore della convenuta l'ulteriore somma di euro 5.430,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
Roma, lì 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo