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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2 luglio 2018, iscritto al n. 4179/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e pendente
TRA la Parte_1
(c.f. ), con sede in alla Piazza Garibaldi n. 49, costituitasi in
[...] P.IVA_1 Pt_1
persona del suo presidente p.t. , rappresenta e difesa dagli avv.ti Gianluca Controparte_1
Flammia (c.f. e Francesco Noto (c.f. C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E la (c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in alla via S. Aspreno n. 2, in persona del suo Presidente , Pt_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sauro (c.f. C.F._3
- APPELLATA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 13 dicembre 2016, la
[...]
(d'ora in poi anche solo Parte_1 CP_4
) chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ) Controparte_2 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento della “illegittima revoca del contributo camerale accordato REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
con Determinazione Dirigenziale n. 391/2013, adottata a seguito di graduatoria delle iniziative di cui all'Avviso pubblicato dalla Camera di Commercio di il giorno Pt_1
08/08/2012” e, per l'effetto, “accertare il pieno ed incontroverso diritto della ricorrente alla percezione del contributo economico ammesso e condannare la Camera di al Pt_1
pagamento del residuo importo pari ad Euro 39.808,00, oltre ulteriori interessi legali dalla odierna e sino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda, la ricorrente sosteneva:
- di aver partecipato, quale soggetto aggregatore di imprese, al bando indetto dalla
Camera di Commercio di nell'ambito del progetto inerente all'annualità 2012, Pt_1
denominato “Promozione dell'Artigianato Artistico e Tradizionale della Provincia di Napoli” e pubblicato sul sito dell'Ente Camerale il giorno 8 agosto 2012;
- che, con graduatoria approvata mediante determina dirigenziale n. 391 del 9 agosto
2013, il suo progetto era rientrato tra quelli considerati meritevoli per un contributo economico di 40.908,00 €;
- che, con nota dell'11 novembre 2013 (prot. n. 28641/13), la Camera di Commercio le aveva comunicato l'ammissione a tale beneficio disponendo, altresì, per il solo esercizio
2012, una proroga di 180 giorni a far data dal 9 agosto 2013, per la conclusione dell'iniziativa e l'ulteriore termine di 90 giorni perentori, decorrente da tale conclusione, per l'invio, tra l'altro, del rendiconto analitico e dei giustificativi di spesa;
- che, a tal fine, con una prima missiva, acquisita al protocollo camerale in data 25 giugno 2014 (prot. n. 19190), la ricorrente aveva chiedeva l'erogazione del saldo accordato, corredandolo da giustificativi di spesa;
- che, in data 22 giugno 2016, la Camera di commercio di aveva chiesto Pt_1
un'integrazione dei giustificativi di spesa, da “far pervenire a questo Ufficio, entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della presente, pena l'esclusione del contributo”;
- che, con un'ulteriore missiva, acquista al protocollo camerale in data 4 luglio 2016
(prot. n. 22702), l'associazione aveva ottemperato, a suo dire, al chiesto supplemento probatorio, ricevendo, in risposta, la comunicazione della di Controparte_2 Pt_1
del 13 ottobre 2016 (prot. n. 33504), con cui si comunicava l'intervenuta decadenza dal beneficio economico accordatole, in quanto “dall'esame della documentazione inviata ad integrazione le spese ammesse al finanziamento effettivamente sostenute nei 90 giorni
Pag. 2 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Parte_1 Provincia di . di Pt_1 Controparte_2 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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perentori dalla conclusione dell'attività progettuale sono pari a Euro 1.100,00 e relative agli oneri assicurativi”.
Su tali basi, l' proponeva opposizione avverso l'illegittima revoca Parte_1
(riduzione) del contributo camerale accordatole, disposta con nota del 13 ottobre 2016 a firma del Responsabile del Servizio Incentivi, sia perché nessuna norma contenuta nel regolamento disciplinante l'ammissione ai benefici economici ovvero nella legge sul procedimento amministrativo indicava come perentorio il termine accordato dalla Camera di
Commercio per le integrazioni istruttorie, tant'è che lo stesso Ente lo aveva prorogato più volte, sia perché era stato emesso da un soggetto incompetente a pronunziare decadenze totale o parziali, spettando tali incombenze esclusivamente al Dirigente dell'Area
Promozione.
2. Con comparsa del 31 ottobre 2017, si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...]
favore del giudice amministrativo, e nel merito, sostenendo che:
a) l'atto impugnato non era un provvedimento di revoca del contributo camerale, bensì un atto endoprocedimentale conclusivo della fase istruttoria culminato con l'atto di liquidazione;
b) i termini istruttori contenuti nella nota dell'11 novembre 2013 (prot. n. 28641/13) erano espressamente qualificati come perentori, tant'è che, al punto 4 di tale nota era previsto che il beneficiario avrebbe dovuto inoltrare nei 90 giorni una rendicontazione delle spese “reali ed effettivamente sostenute per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario”;
c) i suddetti termini non erano stati rispettati dalla poiché essa aveva “bonificato Pt_1
l'importo di 40.214,17 € alla , per la realizzazione dell'iniziativa, solo in data 25 CP_5
novembre 2015, quindi ampiamente oltre i termini istruttori indicati dall'Ente Camerale”;
d) non sussisteva alcuna incompetenza del funzionario estensore della comunicazione del 13 ottobre 2016, in quanto la suddetta comunicazione non era un provvedimento di revoca del contributo camerale accordato.
3. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, essa veniva decisa con l'ordinanza impugnata con cui il primo Giudice rigettava la domanda condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Camera di
Commercio di liquidandole in 3.500,00 €, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA Pt_1
Parte_ Pag. 3 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Impresa della Parte_1 Provincia di . Camera di Commercio di Pt_1 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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come per legge.
Nello specifico, il Tribunale, ritenuta preliminarmente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava:
i) che, con nota dell'11 novembre 2013 la non solo aveva Controparte_2
comunicato l'ammissione dell'opponente al beneficio, ma aveva disposto anche la proroga di
180 giorni a far data dall'9 agosto 2013 “per la conclusione delle iniziative per il solo esercizio
2012” ivi stabilendo che “entro e non oltre novanta giorni perentori (oltre i quali l'importo sarà portato in economia) dalla conclusione dell'iniziativa” doveva essere inviata la documentazione elencata;
ii) che la ricorrente con la sua opposizione non aveva contestato il mancato rispetto da parte sua del termine indicato dall'Ente camerale nella citata nota, ma solo la natura perentoria di tale termine;
iii) che sebbene il regolamento che disciplinava l'iniziativa non prevedesse termini perentori, il regolamento camerale, all'art. 6 punto 1 ult. comma, prevedeva che: “le iniziative per le quali si chiede l'ausilio finanziario della C.C.I.A.A. dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuale motivata proroga fino ad un massimo di tre mesi concessa dal competente Dirigente”. Sicché, il Tribunale concludeva che la proroga di 90 giorni costituiva “il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale non suscettibile di ulteriore differimento”; iv) quanto poi all'incompetenza del funzionario che aveva emesso il provvedimento, pure eccepita dall'opponente, il Tribunale osservava che il provvedimento impugnato non costituiva un provvedimento di revoca del contributo, bensì un “atto di avviso all'interessato in ordine alle valutazione circa l'effettivo importo ammesso alla liquidazione ed alle relative ragioni a cui è poi seguita, come documentata dall'ente camerale, l'atto di liquidazione n.
921 del 2 novembre 2016 del competente dirigente”.
4. Avverso tale ordinanza di rigetto, la con una citazione notificata il 2 agosto Pt_1
2018 alla Camera di Commercio di ha proposto appello affidandolo ai motivi di cui si Pt_1
dirà, chiedendo a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in rito, in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello la nullità della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli – X sez. civile, in persona della dott.ssa Giovanna Ascione, per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. come meglio
Parte_ Pag. 4 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Impresa della Parte_1 Provincia di . di Commercio di Pt_1 CP_2 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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dedotto nel primo motivo di appello e, per l'effetto, voglia accertare e dichiarare la assenza di qualsivoglia inadempimento e/o violazione da parte della dei termini previsti dal Pt_1
regolamento disciplinante le modalità di concessione degli ausili finanziari, illegittima la revoca (riduzione) del contributo camerale accordato con determinazione dirigenziale nr.
391/2013 accogliendo tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo. 2) Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, la nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli – X sez. civile, in persona della dott.ssa Giovanna Ascione, per tutti i motivi suesposti ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo per “l'error in judicando” ovvero la violazione e/o errata interpretazione delle disposizioni contenute nel regolamento disciplinante l'ammissione ai benefici economici adottato dalla Ente pubblico con delibera Consiliare nr. 9 del 18 dicembre
2007, così come modificato con delibera Consiliare nr. 2 del 07 maggio 2012 e successiva nr.
8 del 02 agosto 2013, nonché la omessa valutazione degli atti di proroga endoprocedimentali provenienti dalla CCIAA, la omessa considerazione in merito al concetto di “effettività della spesa” e “termine ultimo per il deposito di rendicontazione finale” e soprattutto perché, non tenendo in debito conto l'art. 109 TUIR ovvero travisando il concetto e la distinzione tra impegno di spesa, documento giustificativo di spesa, esborso e pagamento effettivo ha rigettato il ricorso perché, in ogni caso, era – a suo dire – decorso il termine (ordinatorio) di
90 gg dal 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario per la presentazione della
“rendicontazione finale” e quindi per l'effetto: 3) Accertare e dichiarare illegittima la revoca
e/o riduzione datata 13/14 ottobre 2016 del contributo camerale accordato con
Determinazione Dirigenziale nr. 391/2013, adottata a seguito di graduatoria delle iniziative di cui all'Avviso pubblicato dalla Camera di Commercio di il giorno 08 agosto 2012. 4) Pt_1
Accertare e dichiarare il pieno ed incontroverso diritto della alla percezione del Pt_1
contributo economico ammesso e per l'effetto: 5) Condannare la Controparte_2
al pagamento del residuo importo ancora dovuto pari ad € 39.808,00 oltre interessi e
[...]
rivalutazione dal fatto e sino all'effettivo soddisfo;
6) Con vittoria di spese, compenso, spese generali ed accessori di legge dei due gradi di giudizio con attribuzione”.
5. Con comparsa del 3 dicembre 2018 si è costituita in giudizio la
[...]
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto con condanna dalla Controparte_2
controparte al pagamento delle spese di lite.
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6. All'udienza 4 marzo 2025, la Corte si è riservata per la decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. Va, in via preliminare, evidenziato che con l'appello in esame la non si duole Pt_1
più del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza del funzionario che ha emesso il provvedimento impugnato, sicché su tale punto deve ritenersi formato il giudicato.
III. Con il primo d'appello invece la contesta la parte della sentenza in cui il primo Pt_1
Giudice aveva affermato che essa era inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 6, co.
1 ult. parte, del regolamento camerale, che recava criteri e modalità pe la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, non avendo rispettato il termine per la conclusione dell'iniziativa affidatale e per il deposito dei documenti giustificativi della spesa.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c. avendo rilevato d'ufficio un inadempimento che la Camera di commercio non aveva mai contestato, così andando ultrapetitum.
Il motivo è manifestamente infondato. Difatti, il citato regolamento camerale è stato prodotto in giudizio dal medesimo ricorrente in primo grado ed il Tribunale ne ha fatto corretta applicazione secondo le doglianze manifestate dalla Camera di Commercio nella sua memoria di costituzione, in cui criticava il mancato rispetto dei termini istruttori da parte della Pt_1
L'art. 6 citato infatti stabilisce che “ le iniziative per le quali si richiede l'ausilio finanziario della C.C.I.A.A. dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuale proroga sino ad un massimo di tre mesi concessa dal competente
Dirigente”.
Nella specie, con la nota dell'11 novembre 2013, si comunicava alla che la sua Pt_1
iniziativa era rientrata tra quelle meritevoli di avere contributi finanziari pubblici a seguito dell'avviso pubblicato dalla Camera di Commercio l'8 agosto dell'anno precedente, stabilendosi che il contributo sarebbe stato erogato con l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel citato regolamento approvato con delibera camerale n. 9 del 18 dicembre 2017, e modificato con delibera n. 2 del 7 maggio 2012.
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Sicché i termini per la conclusione dell'iniziativa della (si trattava dell'esibizione di Pt_1
presepi napoletani presso l'Aereoporto di venivano stabiliti, per il solo esercizio Pt_1
2012, in 180 giorni decorrenti dal 9 agosto 2013 (data di pubblicazione della graduatoria), e dunque, l'iniziativa - che la avrebbe potuto già avviare indipendentemente Pt_1
dall'ottenimento dei contributi salvo poi ottenere il contributo – doveva concludersi, non entro il 31 dicembre 2013, ma in deroga, entro il febbraio 2014, poi prorogato al 30 aprile
2014, da tale data poi decorrendo gli ulteriori 90 giorni perentori entro cui l'appellante avrebbe dovuto produrre - secondo quanto stabilito nella nota dell'11 novembre 2013, che riproduceva il contenuto del citato regolamento - la documentazione di spesa nonché un'autodichiarazione in cui dare prova di avere effettivamente sostenuto spese per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario.
Ne consegue che per l'ottenimento dei contributi la avrebbe dovuto rispettare Pt_1
entrambi i termini - la loro natura perentoria risultando connotato specifico dell'iter procedimentale - e la loro violazione si risolveva tout court in un inadempimento ai patti e condizioni che il si era impegnato a rispettare nella partecipazione al bando. Pt_2
E risulta dagli atti che nei termini stabiliti, ovvero entro il 29 luglio 2014 (90 giorni dal
30 aprile 2014), il Centro avesse dato prova del solo pagamento di circa 1.100,00 €, per oneri assicurativi, limitandosi poi a depositare solo impegni di spesa, richieste di pagamento dei vari soggetti interessati dall'iniziativa, e loro quietanze liberatoria effettivamente pagati in ritardo dalla e dalla , soggetto attuatore dell'iniziativa diverso dal Pt_1 CP_5
beneficiario del contributo, cui poi il primo avrebbe restituito e/o “bonificato l'importo di
40.214,17 €, per la realizzazione dell'iniziativa, solo in data 25 novembre 2015, quindi ampiamente oltre i termini istruttori indicati dall'Ente Camerale”. A tal riguardo anche la documentazione versata il 30 giugno 2016 ed il 4 luglio 2016 nulla prova.
Ed infatti, con la nota datata 13 ottobre 2016, l'ente camerale provvedeva a liquidare l'importo di 1.100,00 € affermando espressamente che: “le spese ammesse al finanziamento
“effettivamente sostenute” nei 90 giorni perentori dalla conclusione dell'attività progettuale
(cfr. Art. 6 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari …), sono pari ad Euro 1.100,00”.
Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato.
IV. Parimenti infondate sono le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo
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d'appello, che, possono essere esaminati congiuntamente poiché logicamente connessi, con cui l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso “ogni doverosa considerazione in merito al concetto di effettività della spesa” e “termine ultimo per il deposito di rendicontazione finale”.
Al riguardo l'appellante sostiene: i) di aver provato “che ogni impegno di spesa era stato assunto dalla n data precedente al termine fissato (29 luglio 2014) ed erano stati Pt_1
consegnati i giustificativi di spesa”; ii) che nel regolamento camerale non vi era alcuna disposizione che collegasse “la decadenza del beneficio camerale al ritardo o differimento del pagamento” e che non “è immaginabile ridurre il concetto di “effettività della spesa” ovvero quello di spese sostenuta a mero esborso di somma di denaro!”; iii) che la nozione di effettività di spesa poteva ricavarsi dall'art. 109, co. II, lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi da cui si evince, a suo dire, che la corretta interpretazione del regolamento camerale è quella secondo cui “la liquidazione del contributo camerale sia legato esclusivamente all'inoltro della “copia della documentazione della spesa” e mai alla
CONTEMPORANEA prova dell'”eseguito pagamento” ai terzi fornitori”; iv) che il primo
Giudice, pertanto, abbia travisato i concetti di “impegno di spesa, documento giustificativo di spesa, esborso e pagamento effettivo” dando luogo ad un'errata interpretazione dell'art. 6, ult. comma del regolamento camerale poiché tale previsione “riconduce la decadenza dal beneficio finanziario solo alla inosservanza del termine del 31 dicembre di ciascuno anno finanziario ovvero del termine di proroga di 90 gg, espressamente fissati per la conclusione delle iniziative e non per il pagamento dei fornitori e/o la presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo”.
Tali censure risultano infondate.
Occorre, innanzitutto, premettere che non vi è contestazione, ma anzi è affermato dall'appellante stessa, che la data del 29 luglio 2014 costituiva pacificamente il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale e che la stessa , in tale Parte_1
data, non aveva effettuati i pagamenti nei confronti dei fornitori, bensì aveva assunto
“impegni di spesa” avendo provveduto al pagamento, in suo luogo, la soggetto CP_5
attuatore dell'intervento, diverso dal beneficiario del contributo, l'unico quest'ultimo a dover dare prova del rispetto del termine ultimo del 29 luglio 2014.
Quanto poi alla natura dei termini ed al concetto di “effettività di spesa”, ritiene il
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Collegio che la documentazione prodotta in giudizio sia chiara ed univoca nel determinare il carattere perentorio di tali termini - diversamente non potendo ciascun ente pubblico contare sulla distribuzione delle spese ed dei costi sostenuti tra i vari esercizi finanziari - e la locuzione “effettività di spesa” riferita all'effettiva prova degli esborsi effettuati, per i quali l' doveva allegare anche “una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. Parte_1
445/2000, attestante che le spese risultanti dalla documentazione allegata sono reali ed effettivamente sostenute per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario…”(cfr.art. 6, comma 1 del regolamento camerale) nonché provare che i pagamenti delle spese coperte con risorsa pubblica, avvenissero in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136 del 2010 e successive modifiche L. 217/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ne consegue che risulta non pertinente il richiamo fatto dall'appellante all'art. 109 del
TUIR, considerato che tale previsione si riferisce all'imputazione temporale dei componenti
(ricavi, costi ed altri oneri positivi o negativi) che - in tema di imposte sui redditi delle società
– concorrono a determinare i costi deducibili e i ricavi tassabili e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come tale previsione sia finalizzata "a contemperare la necessità di computare tutte le componenti dell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare " (Cass. 36600/2021).
In proposito, va anche ricordato che l'art. 12 della legge n. 241 del 1990
(espressamente richiamato dall'art. 1 del regolamento camerale) stabilisce "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", criteri e modalità che devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato degli enti pubblici (tra cui la Camera di Commercio), obbligati alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, nonché del principio dell'autovincolo (cfr. CdS. n. 3769/2020)
V. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta “l'ingiustizia ed infondatezza” della condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale nei propri confronti, “in quanto non basata su ragionevoli criteri di liquidazione”, “in difetto della produzione di alcuna nota spese
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di controparte, e senza alcun criterio normativo”.
Anche tale doglianza è infondata.
Nella specie, a fronte del rigetto della domanda, il primo Giudice liquidava in favore della parte vittoriosa l'importo di “euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge” adottando la seguente motivazione: “le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del rito applicato, del valore della causa e dell'attività concretamente svolta”.
Ciò premesso, si ritiene che nella citata liquidazione non vi sia stata nessuna violazione della disciplina di cui al d.m. n. 55/2014 - espressamente richiamato dal Tribunale ed applicato alla fattispecie in esame – dal momento che l'art. 4 del citato decreto, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018 n. 37, espressamente prevede(va) che i valori medi cui alle tabelle allegate “in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".
Di talché, prendendo i valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per lo scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 € (che prevedevano : 1.620,00 € per la fase di studio, 1.147,00 per la fase introduttiva, 1.720,00 € per la fase istruttoria, e 2.767,00
€ per la fase decisionale) si ottiene che il primo Giudice avrebbe potuto liquidare, senza incorrere in alcuna violazione di legge, l'importo minimo di 3.283,00 € e l'importo massimo di 13.401,00 €, così ottenuti: a) compenso minimo di 3.283,00 €, quale riduzione massima del 50% dei valori medi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (- 50% di
5.534,00 € = 2.767,00 €) e riduzione del 70 % del valore medio previsto per la fase istruttoria
(- 70% di 1.720,00 € = 516,00 €); b)compenso massimo di 13.401,00 €, quale aumento massimo dell'80% dei valori previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (+ 80% di
5.534,00 = 9.961,00 €) e aumento del 100% del valore medio previsto per la fase istruttoria
(+100% di 1.720,00 € = 3.440,00 €).
Ne consegue, pertanto, che avendo il Tribunale liquidato un compenso persino maggiore (3.500,00 €) rispetto quello che avrebbe potuto determinare riducendo al massimo i valori medi (3.283,00 €), il motivo è palesemente infondato.
VI. Infine, risulta infondata anche la domanda proposta dalla nella comparsa Pt_1
conclusionale per ottenere il pagamento del minor importo di 9.206,05 €, presumibilmente
Pag. 10 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. della Parte_1 Provincia di . Camera di Commercio di Pt_1 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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perché versato nel termine del 29 luglio 2014.
Tale domanda, sebbene proponibile in appello riguardando la sola variazioni quantitativa dell'originaria domanda, risulta inammissibile per la sua genericità e perché proposta solo in comparsa conclusionale;
in ogni caso, è infondata nl merito, atteso che, dalla documentazione in atti emerge chiaramente che nel termine del 29 luglio 2014, la aveva versato unicamente l'importo di 1.100,00 € (mediante due bonifici eseguiti Pt_1
rispettivamente l'11/04/2014 e il 15/04/2014) in favore della e tanto, Controparte_6
infatti, le era stato riconosciuto dall'Ente camerale, mentre le ulteriori somme, di cui pretende il pagamento si riferiscono ad importi pagati da un soggetto terzo ( , del CP_5
tutto estraneo al rapporto intercorso tra l'odierna appellante e la Controparte_2
[...]
VII. In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
VIII. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della di delle spese processuali del grado di giudizio che Controparte_2 Pt_1
vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del
Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
26.000,01 € ed 52.000,00 €.
Esse vanno liquidate nell'importo di 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi
(2.000,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 2.100,00 € per la fase di trattazione, 3.300,00 € per la fase decisoria), 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
IX. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2 luglio
[...]
2018, così provvede:
Pag. 11 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Parte_1 Provincia di . Camera di Commercio di Pt_1 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna la Parte_1
al pagamento in favore della
[...] [...]
delle spese del giudizio d'appello, che liquida in 10.005,00 Controparte_2
€, di cui 8.700,00 € per compensi e 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
Pag. 12 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. della Parte_1 Provincia di . Camera di Commercio di Pt_1 Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere Rel. ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2 luglio 2018, iscritto al n. 4179/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025 e pendente
TRA la Parte_1
(c.f. ), con sede in alla Piazza Garibaldi n. 49, costituitasi in
[...] P.IVA_1 Pt_1
persona del suo presidente p.t. , rappresenta e difesa dagli avv.ti Gianluca Controparte_1
Flammia (c.f. e Francesco Noto (c.f. C.F._1 C.F._2
- APPELLANTE -
E la (c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
con sede in alla via S. Aspreno n. 2, in persona del suo Presidente , Pt_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sauro (c.f. C.F._3
- APPELLATA -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis depositato in data 13 dicembre 2016, la
[...]
(d'ora in poi anche solo Parte_1 CP_4
) chiamava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, la Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche solo ) Controparte_2 Controparte_2
al fine di ottenere l'accertamento della “illegittima revoca del contributo camerale accordato REPUBBLICA ITALIANA
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Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
con Determinazione Dirigenziale n. 391/2013, adottata a seguito di graduatoria delle iniziative di cui all'Avviso pubblicato dalla Camera di Commercio di il giorno Pt_1
08/08/2012” e, per l'effetto, “accertare il pieno ed incontroverso diritto della ricorrente alla percezione del contributo economico ammesso e condannare la Camera di al Pt_1
pagamento del residuo importo pari ad Euro 39.808,00, oltre ulteriori interessi legali dalla odierna e sino all'effettivo soddisfo”.
A fondamento della domanda, la ricorrente sosteneva:
- di aver partecipato, quale soggetto aggregatore di imprese, al bando indetto dalla
Camera di Commercio di nell'ambito del progetto inerente all'annualità 2012, Pt_1
denominato “Promozione dell'Artigianato Artistico e Tradizionale della Provincia di Napoli” e pubblicato sul sito dell'Ente Camerale il giorno 8 agosto 2012;
- che, con graduatoria approvata mediante determina dirigenziale n. 391 del 9 agosto
2013, il suo progetto era rientrato tra quelli considerati meritevoli per un contributo economico di 40.908,00 €;
- che, con nota dell'11 novembre 2013 (prot. n. 28641/13), la Camera di Commercio le aveva comunicato l'ammissione a tale beneficio disponendo, altresì, per il solo esercizio
2012, una proroga di 180 giorni a far data dal 9 agosto 2013, per la conclusione dell'iniziativa e l'ulteriore termine di 90 giorni perentori, decorrente da tale conclusione, per l'invio, tra l'altro, del rendiconto analitico e dei giustificativi di spesa;
- che, a tal fine, con una prima missiva, acquisita al protocollo camerale in data 25 giugno 2014 (prot. n. 19190), la ricorrente aveva chiedeva l'erogazione del saldo accordato, corredandolo da giustificativi di spesa;
- che, in data 22 giugno 2016, la Camera di commercio di aveva chiesto Pt_1
un'integrazione dei giustificativi di spesa, da “far pervenire a questo Ufficio, entro il termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della presente, pena l'esclusione del contributo”;
- che, con un'ulteriore missiva, acquista al protocollo camerale in data 4 luglio 2016
(prot. n. 22702), l'associazione aveva ottemperato, a suo dire, al chiesto supplemento probatorio, ricevendo, in risposta, la comunicazione della di Controparte_2 Pt_1
del 13 ottobre 2016 (prot. n. 33504), con cui si comunicava l'intervenuta decadenza dal beneficio economico accordatole, in quanto “dall'esame della documentazione inviata ad integrazione le spese ammesse al finanziamento effettivamente sostenute nei 90 giorni
Pag. 2 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Parte_1 Provincia di . di Pt_1 Controparte_2 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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(già Prima sezione civile bis)
perentori dalla conclusione dell'attività progettuale sono pari a Euro 1.100,00 e relative agli oneri assicurativi”.
Su tali basi, l' proponeva opposizione avverso l'illegittima revoca Parte_1
(riduzione) del contributo camerale accordatole, disposta con nota del 13 ottobre 2016 a firma del Responsabile del Servizio Incentivi, sia perché nessuna norma contenuta nel regolamento disciplinante l'ammissione ai benefici economici ovvero nella legge sul procedimento amministrativo indicava come perentorio il termine accordato dalla Camera di
Commercio per le integrazioni istruttorie, tant'è che lo stesso Ente lo aveva prorogato più volte, sia perché era stato emesso da un soggetto incompetente a pronunziare decadenze totale o parziali, spettando tali incombenze esclusivamente al Dirigente dell'Area
Promozione.
2. Con comparsa del 31 ottobre 2017, si costituiva in giudizio la Controparte_2
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
[...]
favore del giudice amministrativo, e nel merito, sostenendo che:
a) l'atto impugnato non era un provvedimento di revoca del contributo camerale, bensì un atto endoprocedimentale conclusivo della fase istruttoria culminato con l'atto di liquidazione;
b) i termini istruttori contenuti nella nota dell'11 novembre 2013 (prot. n. 28641/13) erano espressamente qualificati come perentori, tant'è che, al punto 4 di tale nota era previsto che il beneficiario avrebbe dovuto inoltrare nei 90 giorni una rendicontazione delle spese “reali ed effettivamente sostenute per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario”;
c) i suddetti termini non erano stati rispettati dalla poiché essa aveva “bonificato Pt_1
l'importo di 40.214,17 € alla , per la realizzazione dell'iniziativa, solo in data 25 CP_5
novembre 2015, quindi ampiamente oltre i termini istruttori indicati dall'Ente Camerale”;
d) non sussisteva alcuna incompetenza del funzionario estensore della comunicazione del 13 ottobre 2016, in quanto la suddetta comunicazione non era un provvedimento di revoca del contributo camerale accordato.
3. In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale della causa, essa veniva decisa con l'ordinanza impugnata con cui il primo Giudice rigettava la domanda condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Camera di
Commercio di liquidandole in 3.500,00 €, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA Pt_1
Parte_ Pag. 3 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Impresa della Parte_1 Provincia di . Camera di Commercio di Pt_1 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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come per legge.
Nello specifico, il Tribunale, ritenuta preliminarmente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava:
i) che, con nota dell'11 novembre 2013 la non solo aveva Controparte_2
comunicato l'ammissione dell'opponente al beneficio, ma aveva disposto anche la proroga di
180 giorni a far data dall'9 agosto 2013 “per la conclusione delle iniziative per il solo esercizio
2012” ivi stabilendo che “entro e non oltre novanta giorni perentori (oltre i quali l'importo sarà portato in economia) dalla conclusione dell'iniziativa” doveva essere inviata la documentazione elencata;
ii) che la ricorrente con la sua opposizione non aveva contestato il mancato rispetto da parte sua del termine indicato dall'Ente camerale nella citata nota, ma solo la natura perentoria di tale termine;
iii) che sebbene il regolamento che disciplinava l'iniziativa non prevedesse termini perentori, il regolamento camerale, all'art. 6 punto 1 ult. comma, prevedeva che: “le iniziative per le quali si chiede l'ausilio finanziario della C.C.I.A.A. dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuale motivata proroga fino ad un massimo di tre mesi concessa dal competente Dirigente”. Sicché, il Tribunale concludeva che la proroga di 90 giorni costituiva “il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale non suscettibile di ulteriore differimento”; iv) quanto poi all'incompetenza del funzionario che aveva emesso il provvedimento, pure eccepita dall'opponente, il Tribunale osservava che il provvedimento impugnato non costituiva un provvedimento di revoca del contributo, bensì un “atto di avviso all'interessato in ordine alle valutazione circa l'effettivo importo ammesso alla liquidazione ed alle relative ragioni a cui è poi seguita, come documentata dall'ente camerale, l'atto di liquidazione n.
921 del 2 novembre 2016 del competente dirigente”.
4. Avverso tale ordinanza di rigetto, la con una citazione notificata il 2 agosto Pt_1
2018 alla Camera di Commercio di ha proposto appello affidandolo ai motivi di cui si Pt_1
dirà, chiedendo a questa Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in rito, in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo di appello la nullità della ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli – X sez. civile, in persona della dott.ssa Giovanna Ascione, per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. come meglio
Parte_ Pag. 4 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. Impresa della Parte_1 Provincia di . di Commercio di Pt_1 CP_2 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
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dedotto nel primo motivo di appello e, per l'effetto, voglia accertare e dichiarare la assenza di qualsivoglia inadempimento e/o violazione da parte della dei termini previsti dal Pt_1
regolamento disciplinante le modalità di concessione degli ausili finanziari, illegittima la revoca (riduzione) del contributo camerale accordato con determinazione dirigenziale nr.
391/2013 accogliendo tutte le domande formulate nel ricorso introduttivo. 2) Nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, la nullità dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli – X sez. civile, in persona della dott.ssa Giovanna Ascione, per tutti i motivi suesposti ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo per “l'error in judicando” ovvero la violazione e/o errata interpretazione delle disposizioni contenute nel regolamento disciplinante l'ammissione ai benefici economici adottato dalla Ente pubblico con delibera Consiliare nr. 9 del 18 dicembre
2007, così come modificato con delibera Consiliare nr. 2 del 07 maggio 2012 e successiva nr.
8 del 02 agosto 2013, nonché la omessa valutazione degli atti di proroga endoprocedimentali provenienti dalla CCIAA, la omessa considerazione in merito al concetto di “effettività della spesa” e “termine ultimo per il deposito di rendicontazione finale” e soprattutto perché, non tenendo in debito conto l'art. 109 TUIR ovvero travisando il concetto e la distinzione tra impegno di spesa, documento giustificativo di spesa, esborso e pagamento effettivo ha rigettato il ricorso perché, in ogni caso, era – a suo dire – decorso il termine (ordinatorio) di
90 gg dal 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario per la presentazione della
“rendicontazione finale” e quindi per l'effetto: 3) Accertare e dichiarare illegittima la revoca
e/o riduzione datata 13/14 ottobre 2016 del contributo camerale accordato con
Determinazione Dirigenziale nr. 391/2013, adottata a seguito di graduatoria delle iniziative di cui all'Avviso pubblicato dalla Camera di Commercio di il giorno 08 agosto 2012. 4) Pt_1
Accertare e dichiarare il pieno ed incontroverso diritto della alla percezione del Pt_1
contributo economico ammesso e per l'effetto: 5) Condannare la Controparte_2
al pagamento del residuo importo ancora dovuto pari ad € 39.808,00 oltre interessi e
[...]
rivalutazione dal fatto e sino all'effettivo soddisfo;
6) Con vittoria di spese, compenso, spese generali ed accessori di legge dei due gradi di giudizio con attribuzione”.
5. Con comparsa del 3 dicembre 2018 si è costituita in giudizio la
[...]
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto con condanna dalla Controparte_2
controparte al pagamento delle spese di lite.
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6. All'udienza 4 marzo 2025, la Corte si è riservata per la decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è infondato e va rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II. Va, in via preliminare, evidenziato che con l'appello in esame la non si duole Pt_1
più del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza del funzionario che ha emesso il provvedimento impugnato, sicché su tale punto deve ritenersi formato il giudicato.
III. Con il primo d'appello invece la contesta la parte della sentenza in cui il primo Pt_1
Giudice aveva affermato che essa era inadempiente, secondo quanto previsto dall'art. 6, co.
1 ult. parte, del regolamento camerale, che recava criteri e modalità pe la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari, non avendo rispettato il termine per la conclusione dell'iniziativa affidatale e per il deposito dei documenti giustificativi della spesa.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha violato l'art. 115 c.p.c. avendo rilevato d'ufficio un inadempimento che la Camera di commercio non aveva mai contestato, così andando ultrapetitum.
Il motivo è manifestamente infondato. Difatti, il citato regolamento camerale è stato prodotto in giudizio dal medesimo ricorrente in primo grado ed il Tribunale ne ha fatto corretta applicazione secondo le doglianze manifestate dalla Camera di Commercio nella sua memoria di costituzione, in cui criticava il mancato rispetto dei termini istruttori da parte della Pt_1
L'art. 6 citato infatti stabilisce che “ le iniziative per le quali si richiede l'ausilio finanziario della C.C.I.A.A. dovranno concludersi entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, salvo eventuale proroga sino ad un massimo di tre mesi concessa dal competente
Dirigente”.
Nella specie, con la nota dell'11 novembre 2013, si comunicava alla che la sua Pt_1
iniziativa era rientrata tra quelle meritevoli di avere contributi finanziari pubblici a seguito dell'avviso pubblicato dalla Camera di Commercio l'8 agosto dell'anno precedente, stabilendosi che il contributo sarebbe stato erogato con l'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel citato regolamento approvato con delibera camerale n. 9 del 18 dicembre 2017, e modificato con delibera n. 2 del 7 maggio 2012.
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Sicché i termini per la conclusione dell'iniziativa della (si trattava dell'esibizione di Pt_1
presepi napoletani presso l'Aereoporto di venivano stabiliti, per il solo esercizio Pt_1
2012, in 180 giorni decorrenti dal 9 agosto 2013 (data di pubblicazione della graduatoria), e dunque, l'iniziativa - che la avrebbe potuto già avviare indipendentemente Pt_1
dall'ottenimento dei contributi salvo poi ottenere il contributo – doveva concludersi, non entro il 31 dicembre 2013, ma in deroga, entro il febbraio 2014, poi prorogato al 30 aprile
2014, da tale data poi decorrendo gli ulteriori 90 giorni perentori entro cui l'appellante avrebbe dovuto produrre - secondo quanto stabilito nella nota dell'11 novembre 2013, che riproduceva il contenuto del citato regolamento - la documentazione di spesa nonché un'autodichiarazione in cui dare prova di avere effettivamente sostenuto spese per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario.
Ne consegue che per l'ottenimento dei contributi la avrebbe dovuto rispettare Pt_1
entrambi i termini - la loro natura perentoria risultando connotato specifico dell'iter procedimentale - e la loro violazione si risolveva tout court in un inadempimento ai patti e condizioni che il si era impegnato a rispettare nella partecipazione al bando. Pt_2
E risulta dagli atti che nei termini stabiliti, ovvero entro il 29 luglio 2014 (90 giorni dal
30 aprile 2014), il Centro avesse dato prova del solo pagamento di circa 1.100,00 €, per oneri assicurativi, limitandosi poi a depositare solo impegni di spesa, richieste di pagamento dei vari soggetti interessati dall'iniziativa, e loro quietanze liberatoria effettivamente pagati in ritardo dalla e dalla , soggetto attuatore dell'iniziativa diverso dal Pt_1 CP_5
beneficiario del contributo, cui poi il primo avrebbe restituito e/o “bonificato l'importo di
40.214,17 €, per la realizzazione dell'iniziativa, solo in data 25 novembre 2015, quindi ampiamente oltre i termini istruttori indicati dall'Ente Camerale”. A tal riguardo anche la documentazione versata il 30 giugno 2016 ed il 4 luglio 2016 nulla prova.
Ed infatti, con la nota datata 13 ottobre 2016, l'ente camerale provvedeva a liquidare l'importo di 1.100,00 € affermando espressamente che: “le spese ammesse al finanziamento
“effettivamente sostenute” nei 90 giorni perentori dalla conclusione dell'attività progettuale
(cfr. Art. 6 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari …), sono pari ad Euro 1.100,00”.
Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato.
IV. Parimenti infondate sono le doglianze contenute nel secondo e nel terzo motivo
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d'appello, che, possono essere esaminati congiuntamente poiché logicamente connessi, con cui l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso “ogni doverosa considerazione in merito al concetto di effettività della spesa” e “termine ultimo per il deposito di rendicontazione finale”.
Al riguardo l'appellante sostiene: i) di aver provato “che ogni impegno di spesa era stato assunto dalla n data precedente al termine fissato (29 luglio 2014) ed erano stati Pt_1
consegnati i giustificativi di spesa”; ii) che nel regolamento camerale non vi era alcuna disposizione che collegasse “la decadenza del beneficio camerale al ritardo o differimento del pagamento” e che non “è immaginabile ridurre il concetto di “effettività della spesa” ovvero quello di spese sostenuta a mero esborso di somma di denaro!”; iii) che la nozione di effettività di spesa poteva ricavarsi dall'art. 109, co. II, lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi da cui si evince, a suo dire, che la corretta interpretazione del regolamento camerale è quella secondo cui “la liquidazione del contributo camerale sia legato esclusivamente all'inoltro della “copia della documentazione della spesa” e mai alla
CONTEMPORANEA prova dell'”eseguito pagamento” ai terzi fornitori”; iv) che il primo
Giudice, pertanto, abbia travisato i concetti di “impegno di spesa, documento giustificativo di spesa, esborso e pagamento effettivo” dando luogo ad un'errata interpretazione dell'art. 6, ult. comma del regolamento camerale poiché tale previsione “riconduce la decadenza dal beneficio finanziario solo alla inosservanza del termine del 31 dicembre di ciascuno anno finanziario ovvero del termine di proroga di 90 gg, espressamente fissati per la conclusione delle iniziative e non per il pagamento dei fornitori e/o la presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione del contributo”.
Tali censure risultano infondate.
Occorre, innanzitutto, premettere che non vi è contestazione, ma anzi è affermato dall'appellante stessa, che la data del 29 luglio 2014 costituiva pacificamente il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale e che la stessa , in tale Parte_1
data, non aveva effettuati i pagamenti nei confronti dei fornitori, bensì aveva assunto
“impegni di spesa” avendo provveduto al pagamento, in suo luogo, la soggetto CP_5
attuatore dell'intervento, diverso dal beneficiario del contributo, l'unico quest'ultimo a dover dare prova del rispetto del termine ultimo del 29 luglio 2014.
Quanto poi alla natura dei termini ed al concetto di “effettività di spesa”, ritiene il
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Collegio che la documentazione prodotta in giudizio sia chiara ed univoca nel determinare il carattere perentorio di tali termini - diversamente non potendo ciascun ente pubblico contare sulla distribuzione delle spese ed dei costi sostenuti tra i vari esercizi finanziari - e la locuzione “effettività di spesa” riferita all'effettiva prova degli esborsi effettuati, per i quali l' doveva allegare anche “una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. Parte_1
445/2000, attestante che le spese risultanti dalla documentazione allegata sono reali ed effettivamente sostenute per l'iniziativa oggetto dell'ausilio finanziario…”(cfr.art. 6, comma 1 del regolamento camerale) nonché provare che i pagamenti delle spese coperte con risorsa pubblica, avvenissero in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136 del 2010 e successive modifiche L. 217/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ne consegue che risulta non pertinente il richiamo fatto dall'appellante all'art. 109 del
TUIR, considerato che tale previsione si riferisce all'imputazione temporale dei componenti
(ricavi, costi ed altri oneri positivi o negativi) che - in tema di imposte sui redditi delle società
– concorrono a determinare i costi deducibili e i ricavi tassabili e, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come tale previsione sia finalizzata "a contemperare la necessità di computare tutte le componenti dell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare " (Cass. 36600/2021).
In proposito, va anche ricordato che l'art. 12 della legge n. 241 del 1990
(espressamente richiamato dall'art. 1 del regolamento camerale) stabilisce "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi", criteri e modalità che devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato degli enti pubblici (tra cui la Camera di Commercio), obbligati alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, nonché del principio dell'autovincolo (cfr. CdS. n. 3769/2020)
V. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta “l'ingiustizia ed infondatezza” della condanna alle spese di lite disposta dal Tribunale nei propri confronti, “in quanto non basata su ragionevoli criteri di liquidazione”, “in difetto della produzione di alcuna nota spese
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di controparte, e senza alcun criterio normativo”.
Anche tale doglianza è infondata.
Nella specie, a fronte del rigetto della domanda, il primo Giudice liquidava in favore della parte vittoriosa l'importo di “euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge” adottando la seguente motivazione: “le spese seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del rito applicato, del valore della causa e dell'attività concretamente svolta”.
Ciò premesso, si ritiene che nella citata liquidazione non vi sia stata nessuna violazione della disciplina di cui al d.m. n. 55/2014 - espressamente richiamato dal Tribunale ed applicato alla fattispecie in esame – dal momento che l'art. 4 del citato decreto, come modificato dal D.M. n. 8 marzo 2018 n. 37, espressamente prevede(va) che i valori medi cui alle tabelle allegate “in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento".
Di talché, prendendo i valori medi di liquidazione previsti dalle tabelle allegate al citato decreto, per lo scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 € (che prevedevano : 1.620,00 € per la fase di studio, 1.147,00 per la fase introduttiva, 1.720,00 € per la fase istruttoria, e 2.767,00
€ per la fase decisionale) si ottiene che il primo Giudice avrebbe potuto liquidare, senza incorrere in alcuna violazione di legge, l'importo minimo di 3.283,00 € e l'importo massimo di 13.401,00 €, così ottenuti: a) compenso minimo di 3.283,00 €, quale riduzione massima del 50% dei valori medi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (- 50% di
5.534,00 € = 2.767,00 €) e riduzione del 70 % del valore medio previsto per la fase istruttoria
(- 70% di 1.720,00 € = 516,00 €); b)compenso massimo di 13.401,00 €, quale aumento massimo dell'80% dei valori previsti per la fase di studio, introduttiva e decisionale (+ 80% di
5.534,00 = 9.961,00 €) e aumento del 100% del valore medio previsto per la fase istruttoria
(+100% di 1.720,00 € = 3.440,00 €).
Ne consegue, pertanto, che avendo il Tribunale liquidato un compenso persino maggiore (3.500,00 €) rispetto quello che avrebbe potuto determinare riducendo al massimo i valori medi (3.283,00 €), il motivo è palesemente infondato.
VI. Infine, risulta infondata anche la domanda proposta dalla nella comparsa Pt_1
conclusionale per ottenere il pagamento del minor importo di 9.206,05 €, presumibilmente
Pag. 10 di 12 n. 4179/2018 R.G.A.A. della Parte_1 Provincia di . Camera di Commercio di Pt_1 Pt_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
perché versato nel termine del 29 luglio 2014.
Tale domanda, sebbene proponibile in appello riguardando la sola variazioni quantitativa dell'originaria domanda, risulta inammissibile per la sua genericità e perché proposta solo in comparsa conclusionale;
in ogni caso, è infondata nl merito, atteso che, dalla documentazione in atti emerge chiaramente che nel termine del 29 luglio 2014, la aveva versato unicamente l'importo di 1.100,00 € (mediante due bonifici eseguiti Pt_1
rispettivamente l'11/04/2014 e il 15/04/2014) in favore della e tanto, Controparte_6
infatti, le era stato riconosciuto dall'Ente camerale, mentre le ulteriori somme, di cui pretende il pagamento si riferiscono ad importi pagati da un soggetto terzo ( , del CP_5
tutto estraneo al rapporto intercorso tra l'odierna appellante e la Controparte_2
[...]
VII. In definitiva, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
VIII. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore della di delle spese processuali del grado di giudizio che Controparte_2 Pt_1
vanno determinate in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del
Ministro della Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
26.000,01 € ed 52.000,00 €.
Esse vanno liquidate nell'importo di 10.005,00 €, di cui 8.700,00 € per compensi
(2.000,00 € per la fase di studio, 1.300,00 € per la fase introduttiva, 2.100,00 € per la fase di trattazione, 3.300,00 € per la fase decisoria), 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti.
IX. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
Parte_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata il 2 luglio
[...]
2018, così provvede:
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Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna la Parte_1
al pagamento in favore della
[...] [...]
delle spese del giudizio d'appello, che liquida in 10.005,00 Controparte_2
€, di cui 8.700,00 € per compensi e 1.305,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori se dovuti;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
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