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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/09/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO LE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 212/2025 riservata in decisione il 10.09.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] l'[...] ( ) e Parte_1 C.F._1 res. in IZ (VV), Via delle Grazie n. 11 E nato a [...] il [...] Parte_2
( ) e res. in IZ (VV), Via delle Grazie n. 11 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati in Padova (PD), Via del Santo n. 41, presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano De Benetti- giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 27.03.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario a IZ (VV) il 30.08.2009 e che dall'unione nasceva un figlio, (cl. 2012) - Persona_1 hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa coniugale i.e. appartamento in locazione sito a IZ (VV), Via delle Grazie n. 11, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
4) Il figlio almente dodicenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre, previo preavviso alla madre e compatibilmente agli impegni del figlio, potrà vederlo e stare con lui quotidianamente;
potrà tenerlo con sé il venerdì pomeriggio di ogni settimana al termine della scuola e riaccompagnarlo dalla madre alla sera dopo l'orario di cena;
il padre lo accompagnerà a scuola ogni mattina e la madre lo andrà a prendere a scuola ogni pomeriggio. Durante le festività, salvo diversi accordi e/o esigenze, il figlio trascorrerà ad anni alternati il giorno della vigilia di Persona_1
Natale, l'ultimo giorno dell' no di Pasqua con un genitore e il giorno di Natale, il primo giorno dell'anno e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, il padre compatibilmente agli impegni lavorativi potrà scegliere in accordo con la madre le giornate nelle quali andare con il figlio al mare nelle spiagge abitualmente frequentate da Persona_1 quest'ultimo. Entrambi i geni il consenso reciproco al rilascio del passaporto. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non introdurre al figlio nuovi compagni fintanto che quest'ultimo non avrà dimostrato di aver elaborato la separazione genitoriale e la relazione affettiva con il nuovo compagno/compagna non avrà raggiunto il carattere della stabilità. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere e preservare rapporti significativi tra il figlio e i nonni, con l'impegno del padre di costituire la relazione del figlio con i nonni paterni in maniera graduale ed evitando reazioni di disagio o critiche del figlio. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a cooperare, dialogare e concordare ogni scelta nell'interesse del figlio. 5) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio provvedendovi nel tempo Parte_2 Persona_1 in cui lo e corrispondendo mensilmente, tra il 20 di ogni mese presso il conto corrente [...] intestato alla Sig.ra le seguenti somme: Pt_1
2 euro 400,00 per spese ordinarie;
euro 400,00 per canone di locazione dell'immobile sito in IZ (VV), Via delle Grazie n. 11; euro 400,00 per spese utenze;
e quindi l'importo complessivo di euro 1.200,00 (milleduecento/00) a decorrere dal mese di marzo 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026. Le spese straordinarie di ripetizione privata, per cambio stagionale dell'abbigliamento e quelle mediche non coperte dal SSN saranno a carico del padre nella misura del 100%; altre spese straordinarie quali spese scolastiche e spese per attività sportiva saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con preventivo accordo tra gli stessi in caso di spese straordinarie di rilevante entità. L'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
6) A regolamentazione dei rapporti econ patrimoniali: il sig. si obbliga a Parte_2 corrispondere alla sig.ra a titolo di liquidazione della sua partecipazione all'impresa Pt_1 familiare, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante n. 50 rate mensili, esclusi i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, di importo pari ad euro 1.000,00 (mille/00) cadauna a decorrere dal mese di marzo 2025, con decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di 4 rate anche non consecutive;
la signora si obbliga a trasferire al sig. Pt_1 [...]
la propria quota di proprietà dell'automobile Volkswagen targata FS317GL a sua Pt_2
e con spese di trasferimento a carico di quest'ultimo. 7) spese legali compensate tra le parti”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Vieppiù che gli accordi relativi alla liquidazione della partecipazione nell'impresa familiare sono stati assunti tra le parti sul piano meramente obbligatorio. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di VI Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Parte_2 smg;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2009, parte II, serie A n. 37); C. compensa le spese
Così deciso in VI Valentia nella C.C. del 19.09.2025. Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
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IL TRIBUNALE DI VIBO LE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 212/2025 riservata in decisione il 10.09.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...] l'[...] ( ) e Parte_1 C.F._1 res. in IZ (VV), Via delle Grazie n. 11 E nato a [...] il [...] Parte_2
( ) e res. in IZ (VV), Via delle Grazie n. 11 C.F._2
entrambi rappresentati, difesi e domiciliati in Padova (PD), Via del Santo n. 41, presso lo Studio dell'Avv. Massimiliano De Benetti- giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso del 27.03.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario a IZ (VV) il 30.08.2009 e che dall'unione nasceva un figlio, (cl. 2012) - Persona_1 hanno concordemente richiesto pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) la casa coniugale i.e. appartamento in locazione sito a IZ (VV), Via delle Grazie n. 11, viene assegnata alla Sig.ra Pt_1
4) Il figlio almente dodicenne, viene affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. Il padre, previo preavviso alla madre e compatibilmente agli impegni del figlio, potrà vederlo e stare con lui quotidianamente;
potrà tenerlo con sé il venerdì pomeriggio di ogni settimana al termine della scuola e riaccompagnarlo dalla madre alla sera dopo l'orario di cena;
il padre lo accompagnerà a scuola ogni mattina e la madre lo andrà a prendere a scuola ogni pomeriggio. Durante le festività, salvo diversi accordi e/o esigenze, il figlio trascorrerà ad anni alternati il giorno della vigilia di Persona_1
Natale, l'ultimo giorno dell' no di Pasqua con un genitore e il giorno di Natale, il primo giorno dell'anno e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, il padre compatibilmente agli impegni lavorativi potrà scegliere in accordo con la madre le giornate nelle quali andare con il figlio al mare nelle spiagge abitualmente frequentate da Persona_1 quest'ultimo. Entrambi i geni il consenso reciproco al rilascio del passaporto. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a non introdurre al figlio nuovi compagni fintanto che quest'ultimo non avrà dimostrato di aver elaborato la separazione genitoriale e la relazione affettiva con il nuovo compagno/compagna non avrà raggiunto il carattere della stabilità. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere e preservare rapporti significativi tra il figlio e i nonni, con l'impegno del padre di costituire la relazione del figlio con i nonni paterni in maniera graduale ed evitando reazioni di disagio o critiche del figlio. Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a cooperare, dialogare e concordare ogni scelta nell'interesse del figlio. 5) Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio provvedendovi nel tempo Parte_2 Persona_1 in cui lo e corrispondendo mensilmente, tra il 20 di ogni mese presso il conto corrente [...] intestato alla Sig.ra le seguenti somme: Pt_1
2 euro 400,00 per spese ordinarie;
euro 400,00 per canone di locazione dell'immobile sito in IZ (VV), Via delle Grazie n. 11; euro 400,00 per spese utenze;
e quindi l'importo complessivo di euro 1.200,00 (milleduecento/00) a decorrere dal mese di marzo 2025, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026. Le spese straordinarie di ripetizione privata, per cambio stagionale dell'abbigliamento e quelle mediche non coperte dal SSN saranno a carico del padre nella misura del 100%; altre spese straordinarie quali spese scolastiche e spese per attività sportiva saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con preventivo accordo tra gli stessi in caso di spese straordinarie di rilevante entità. L'assegno unico e universale sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Pt_1
6) A regolamentazione dei rapporti econ patrimoniali: il sig. si obbliga a Parte_2 corrispondere alla sig.ra a titolo di liquidazione della sua partecipazione all'impresa Pt_1 familiare, la somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante n. 50 rate mensili, esclusi i mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, di importo pari ad euro 1.000,00 (mille/00) cadauna a decorrere dal mese di marzo 2025, con decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di 4 rate anche non consecutive;
la signora si obbliga a trasferire al sig. Pt_1 [...]
la propria quota di proprietà dell'automobile Volkswagen targata FS317GL a sua Pt_2
e con spese di trasferimento a carico di quest'ultimo. 7) spese legali compensate tra le parti”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Vieppiù che gli accordi relativi alla liquidazione della partecipazione nell'impresa familiare sono stati assunti tra le parti sul piano meramente obbligatorio. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di VI Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Parte_2 smg;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IZ per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2009, parte II, serie A n. 37); C. compensa le spese
Così deciso in VI Valentia nella C.C. del 19.09.2025. Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
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