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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11041 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6876/2025 R.G. promossa da
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 pro-tempore della rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
NC SO e dall'avv. NC Grisanti per mandato allegato all'atto di citazione,
- ricorrenti -
contro
(già Controparte_1
), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi,
- resistente -
OGGETTO: querela di falso. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proposto dinanzi alle sezioni ordinarie del Tribunale civile di Roma i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] premesso:
- che “In data 17.5.2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'Area Metropolitana di Roma ha notificato al signor in Parte_1 proprio sia n.q. di legale rappresentante della l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. 967/024 ROS [Prat. N. 841/2020 ist Ros] per il pagamento della somma di € 177.499,00 a fronte di contestate presunte violazioni dell'art.3 commi 3, 3 ter e 3 quater del D.L. 22.02.2022 n. 12 convertito con modificazioni in legge 73/02, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs 151/15, per aver occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di LAVORO il personale infra dettagliatamente identificato ed elencato”;
- che “L'ordinanza ingiunzione, invero, trae abbrivio nell'atto presupposto ovvero nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 409 del 29.8.2019 emesso dalla Guardia di Finanza, 3° Nucleo Operativo
II° Sezione Operativa Volante”; CP_1 CP_2
- che “con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma- Sezione lavoro - e notificato alla parte resistente in data 19 giugno 2024 ( doc. 3), gli odierni attori hanno impugnato la suddetta ordinanza ingiunzione unitamente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 409 del 29.8.2019”;
- che il giudizio di impugnazione ai predetti atti è stato incardinato dinanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale al n. 22676/2024 R.G., hanno proposto querela di falso, chiedendo al Tribunale di “a) In via preliminare, ordinare la sospensione del giudizio n.r.g. 22676/2024 pendente dinanzi - Tribunale Ordinario di Roma- Sezione lavoro, G.I. Dott.ssa Casari , sino alla definizione del presente giudizio;
b) Nel merito, accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità ideologica di quanto contenuto ed attestato come vero nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 409 del 29.8.2019 emesso dalla Guardia di Finanza, 3° Nucleo Operativo Metropolitano II° CP_2
Sezione Operativa Volante e nell'ordinanza ingiunzione n. 967/024 ROS
[Prat. N. 841/2020 ist Ros] e per l'effetto: c) Escludere il documento ideologicamente falso dalle fonti probatorie introdotte dall'odierno convenuto nel giudizio n.r.g. 22676/2024 pendente dinanzi - Tribunale Ordinario di Roma- Sezione lavoro, G.I. Dott.ssa Casari , con ogni provvedimento conseguenziale;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. A sostegno della domanda, in particolare, gli opponenti hanno dedotto che “nonostante le dichiarazioni rese dagli intervistati, come sopra dedotto, fossero alquanto generiche , approssimative e discordanti tra di loro, nel verbale ispettivo i verbalizzanti attestano che, sulla base di tali dichiarazioni, Parte sarebbe stato accertato l'instaurazione di rapporto di LAVORO tra la
( P.IVA e C.F. ) ed il personale infra Parte_2 P.IVA_1 dettagliatamente identificato ed elencato. Sotto tale profilo emerge evidente che le dichiarazioni sul datore di lavoro rese dai lavoratori sono alquanto generiche e discordanti tra di loro( qualcuno dichiara genericamente di lavorare per GSV acronimo con il quale non è possibile individuare la società attrice, la cui denominazione è altri dichiarano di non Parte_2
2 Parte ricordare chi fosse il datore di lavoro e di ricordare che forse si tratta di;
altri ancora dichiarano di prendere direttive da soggetti non correttamente identificate e comunque non riconducibili alla , semmai alla Parte_2
Gedis Srl, come il Sig. ). Ne consegue che le dichiarazioni rese Persona_1 dai lavoratori e trasposte acriticamente nel verbale ispettivo in questione sono ideologicamente false alla luce del fatto che dalle generiche dichiarazioni rilasciate non merge quanto attestato nel verbale” e che “l'accesso in loco della Guardia di Finanza veniva effettuato nei confronti della GE.DI.S. s.r.l. unicamente alla presenza del loro referente societario, sig. , Persona_1 con la logica conseguenza che è stato letteralmente “ inventato” da parte degli intervistati e conseguentemente erroneamente attestato da parte dei verbalizzanti che i primi fossero dipendenti di senza Parte_2 consentire ai referenti di quest'ultima, presenti in loco, di rilasciare dichiarazioni o di farsi assistere”. Disposta l'assegnazione della controversia, ratione materiae, alla sezione lavoro, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio si è costituito in giudizio l contestando la Controparte_1 fondatezza della querela e chiedendone il rigetto;
in particolare, l' CP_2 ha dedotto che le ragioni poste a fondamento della querela “sono state già esplicate con il ricorso proposto avverso l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione 967/2024 ROS dell'08.05.2024, di cui pende giudizio, sospeso all'udienza del 29.01.2025, innanzi a codesto Tribunale- Sezione lavoro- RG 22676/2024”, giacché “la presunta discrasia eccepita dall'attore, tra quanto dichiarato dai lavoratori e quanto risulta dal Verbale unico di accertamento, avrebbe dovuto costituire oggetto di verifica nell'ambito del giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, in quanto trattasi del merito della vicenda che risulta alla base dell'illecito contestato”, concludendo che “Il presente giudizio, infatti, è meramente strumentale che andrebbe a ripercorrere il medesimo procedimento sospeso innanzi al Giudice del lavoro relativo all'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 967/2024”. Assicurata la partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate dalle parti e sulle conclusioni da queste rassegnate, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso va rigettato, sotto due diversi, seppure convergenti, angoli di visuale. Sotto un primo profilo, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, “L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità
3 insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (cfr. Cass., sez. 2, n. 10874 del 7 maggio 2018) e “In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (cfr. Cass., sez. 3, n. 27408 del 26 settembre 2023). Orbene, nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a indicare quali prove della pretesa falsità circostanze - sopra testualmente trascritte -, relative alla veridicità dei provvedimenti impugnati, nei quali sarebbero state valutate acriticamente le dichiarazioni generiche rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori e non sarebbero state raccolti tutti gli elementi della vicenda concreta. Nel loro complesso, infatti, come correttamente eccepito in memoria di costituzione, le doglianze attoree riguardano il giudizio svolto dagli ispettori in ordine alla natura dei rapporti accertati e, pertanto, non possono essere introdotti nel giudizio di cui all'art. 221 c.p.c., trattandosi di questioni di merito che possono – e devono – essere fatte valere soltanto in seno al giudizio di impugnazione dei provvedimenti, in quanto volte a fare accertare non la falsità materiale del documento, ma solo quella ideologica dello stesso.
3. Come noto, la falsità del documento può interessare sia il profilo estrinseco (provocando una falsità cosiddetta materiale), sia il suo contenuto (producendo una falsità ideologica). Nel primo caso, ciò che rileva è la sincerità e la genuinità dell'atto, che viene messa in pericolo dall'ipotesi della contraffazione, se il documento viene falsato nell'indicazione dell'autore apparente, della data o del luogo effettivi, oppure dal caso dell'alterazione, se l'atto risulta modificato successivamente alla sua formazione. Si definisce, invece, “ideologica” quella falsità che investe la veridicità stessa del contenuto all'interno del documento e contro di essa non può essere proposta querela di falso, in quanto quest'ultima azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento. Nel caso di specie, per contro, le censure di parte ricorrente riguardano non i fatti accertati dagli ispettori – o l'esattezza delle dichiarazioni raccolte –
, ma solo le considerazioni dagli stessi svolte, le quali non sono coperte dall'efficacia privilegiata dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sono censurabili non con lo strumento della querela, ma con le opposizioni ordinarie.
4 Il valore di “piena prova” che la norma attribuisce all'atto pubblico non riguarda, infatti, anche il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fornite dalle parti, giacché il pubblico ufficiale rogante non può garantire che le parti in questione abbiano affermato il vero.
4. Raccogliendo, pertanto, un indirizzo del tutto granitico, di recente la Suprema Corte, sez. 1, n. 31674 del 9 dicembre 2024, ha così ribadito:
“costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell'art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell'atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche della veridicità del suo contenuto. Ne consegue che la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell'atto, e non quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell'atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (vedi Cass. n. 24461/2018; Cass. n. 24841/2020)”, ribadendo altresì che “la querela di falso è proponibile solo in caso di falsità materiale, tanto è vero che anche la norma penale (art. 476 comma 2 c.p.) che fa riferimento alla querela di falso (contemplando un'aggravante in caso di falso che riguarda un atto dotato di fede privilegiata) è solo quella che punisce il falso materiale, mentre l'art. 479 c.p., che si occupa del falso ideologico, non contiene alcun richiamo all'istituto di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c.”. Anche in materia lavoristica, peraltro, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 2988/96; Cass. n. 13010/97; Cass. n. 3350/01; Cass. n. 13858/02; Cass. n. 11718/03; Cass. n. 2780/04). In coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 9111/95; Cass. n. 10569/01)” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 23800 del 7 novembre 2014). Poiché, in definitiva, lo strumento della querela è stato utilizzato soltanto al fine di contestare le risultanze dell'accertamento ispettivo, nel contenuto valutativo che gli ispettori hanno tratto in base al materiale – asseritamente lacunoso e insufficiente – raccolto, e non è volto a fare valere
5 profili di falsità materiale dei documenti impugnati, alla stregua dell'insegnamento del Supremo Collegio, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, non può che concludersi per l'inammissibilità del ricorso.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza ex art. 92 c.p.c. e delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa e ridotte del 20%, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., senza riconoscimento di spese forfettarie ex art. 2 tariffa prof. forense, testualmente riservate agli “avvocati”, nonché senza oneri accessori – i.v.a. e c.p.a. - anch'essi connessi fiscalmente e previdenzialmente alla specifica qualifica professionale, tenuto conto che parte resistente si è costituita in giudizio per il tramite di funzionari amministrativi. Peraltro, non va liquidata la fase istruttoria, giacché secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per querela di falso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 6.720,80. Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice Cesare Russo
6
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6876/2025 R.G. promossa da
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1 pro-tempore della rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2
NC SO e dall'avv. NC Grisanti per mandato allegato all'atto di citazione,
- ricorrenti -
contro
(già Controparte_1
), in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso da funzionari amministrativi,
- resistente -
OGGETTO: querela di falso. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione proposto dinanzi alle sezioni ordinarie del Tribunale civile di Roma i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio l' (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e
[...] premesso:
- che “In data 17.5.2024 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Ispettorato d'Area Metropolitana di Roma ha notificato al signor in Parte_1 proprio sia n.q. di legale rappresentante della l'ordinanza Parte_2 ingiunzione n. 967/024 ROS [Prat. N. 841/2020 ist Ros] per il pagamento della somma di € 177.499,00 a fronte di contestate presunte violazioni dell'art.3 commi 3, 3 ter e 3 quater del D.L. 22.02.2022 n. 12 convertito con modificazioni in legge 73/02, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D. Lgs 151/15, per aver occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di LAVORO il personale infra dettagliatamente identificato ed elencato”;
- che “L'ordinanza ingiunzione, invero, trae abbrivio nell'atto presupposto ovvero nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 409 del 29.8.2019 emesso dalla Guardia di Finanza, 3° Nucleo Operativo
II° Sezione Operativa Volante”; CP_1 CP_2
- che “con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale Ordinario di Roma- Sezione lavoro - e notificato alla parte resistente in data 19 giugno 2024 ( doc. 3), gli odierni attori hanno impugnato la suddetta ordinanza ingiunzione unitamente al verbale unico di accertamento e notificazione n. 409 del 29.8.2019”;
- che il giudizio di impugnazione ai predetti atti è stato incardinato dinanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale al n. 22676/2024 R.G., hanno proposto querela di falso, chiedendo al Tribunale di “a) In via preliminare, ordinare la sospensione del giudizio n.r.g. 22676/2024 pendente dinanzi - Tribunale Ordinario di Roma- Sezione lavoro, G.I. Dott.ssa Casari , sino alla definizione del presente giudizio;
b) Nel merito, accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità ideologica di quanto contenuto ed attestato come vero nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 409 del 29.8.2019 emesso dalla Guardia di Finanza, 3° Nucleo Operativo Metropolitano II° CP_2
Sezione Operativa Volante e nell'ordinanza ingiunzione n. 967/024 ROS
[Prat. N. 841/2020 ist Ros] e per l'effetto: c) Escludere il documento ideologicamente falso dalle fonti probatorie introdotte dall'odierno convenuto nel giudizio n.r.g. 22676/2024 pendente dinanzi - Tribunale Ordinario di Roma- Sezione lavoro, G.I. Dott.ssa Casari , con ogni provvedimento conseguenziale;
d) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. A sostegno della domanda, in particolare, gli opponenti hanno dedotto che “nonostante le dichiarazioni rese dagli intervistati, come sopra dedotto, fossero alquanto generiche , approssimative e discordanti tra di loro, nel verbale ispettivo i verbalizzanti attestano che, sulla base di tali dichiarazioni, Parte sarebbe stato accertato l'instaurazione di rapporto di LAVORO tra la
( P.IVA e C.F. ) ed il personale infra Parte_2 P.IVA_1 dettagliatamente identificato ed elencato. Sotto tale profilo emerge evidente che le dichiarazioni sul datore di lavoro rese dai lavoratori sono alquanto generiche e discordanti tra di loro( qualcuno dichiara genericamente di lavorare per GSV acronimo con il quale non è possibile individuare la società attrice, la cui denominazione è altri dichiarano di non Parte_2
2 Parte ricordare chi fosse il datore di lavoro e di ricordare che forse si tratta di;
altri ancora dichiarano di prendere direttive da soggetti non correttamente identificate e comunque non riconducibili alla , semmai alla Parte_2
Gedis Srl, come il Sig. ). Ne consegue che le dichiarazioni rese Persona_1 dai lavoratori e trasposte acriticamente nel verbale ispettivo in questione sono ideologicamente false alla luce del fatto che dalle generiche dichiarazioni rilasciate non merge quanto attestato nel verbale” e che “l'accesso in loco della Guardia di Finanza veniva effettuato nei confronti della GE.DI.S. s.r.l. unicamente alla presenza del loro referente societario, sig. , Persona_1 con la logica conseguenza che è stato letteralmente “ inventato” da parte degli intervistati e conseguentemente erroneamente attestato da parte dei verbalizzanti che i primi fossero dipendenti di senza Parte_2 consentire ai referenti di quest'ultima, presenti in loco, di rilasciare dichiarazioni o di farsi assistere”. Disposta l'assegnazione della controversia, ratione materiae, alla sezione lavoro, a seguito dell'instaurazione del contraddittorio si è costituito in giudizio l contestando la Controparte_1 fondatezza della querela e chiedendone il rigetto;
in particolare, l' CP_2 ha dedotto che le ragioni poste a fondamento della querela “sono state già esplicate con il ricorso proposto avverso l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione 967/2024 ROS dell'08.05.2024, di cui pende giudizio, sospeso all'udienza del 29.01.2025, innanzi a codesto Tribunale- Sezione lavoro- RG 22676/2024”, giacché “la presunta discrasia eccepita dall'attore, tra quanto dichiarato dai lavoratori e quanto risulta dal Verbale unico di accertamento, avrebbe dovuto costituire oggetto di verifica nell'ambito del giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, in quanto trattasi del merito della vicenda che risulta alla base dell'illecito contestato”, concludendo che “Il presente giudizio, infatti, è meramente strumentale che andrebbe a ripercorrere il medesimo procedimento sospeso innanzi al Giudice del lavoro relativo all'opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 967/2024”. Assicurata la partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero, la controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate dalle parti e sulle conclusioni da queste rassegnate, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso va rigettato, sotto due diversi, seppure convergenti, angoli di visuale. Sotto un primo profilo, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, “L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità
3 insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (cfr. Cass., sez. 2, n. 10874 del 7 maggio 2018) e “In tema di querela di falso proposta in via principale, la possibilità che alle parti vengano assegnati i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ("ratione temporis" vigente), per l'indicazione di mezzi di prova e per le produzioni documentali, non fa venir meno il requisito di validità previsto dall'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la querela di falso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, oltre che degli elementi, delle prove della falsità” (cfr. Cass., sez. 3, n. 27408 del 26 settembre 2023). Orbene, nel caso di specie parte ricorrente si è limitata a indicare quali prove della pretesa falsità circostanze - sopra testualmente trascritte -, relative alla veridicità dei provvedimenti impugnati, nei quali sarebbero state valutate acriticamente le dichiarazioni generiche rese dai lavoratori sentiti dagli ispettori e non sarebbero state raccolti tutti gli elementi della vicenda concreta. Nel loro complesso, infatti, come correttamente eccepito in memoria di costituzione, le doglianze attoree riguardano il giudizio svolto dagli ispettori in ordine alla natura dei rapporti accertati e, pertanto, non possono essere introdotti nel giudizio di cui all'art. 221 c.p.c., trattandosi di questioni di merito che possono – e devono – essere fatte valere soltanto in seno al giudizio di impugnazione dei provvedimenti, in quanto volte a fare accertare non la falsità materiale del documento, ma solo quella ideologica dello stesso.
3. Come noto, la falsità del documento può interessare sia il profilo estrinseco (provocando una falsità cosiddetta materiale), sia il suo contenuto (producendo una falsità ideologica). Nel primo caso, ciò che rileva è la sincerità e la genuinità dell'atto, che viene messa in pericolo dall'ipotesi della contraffazione, se il documento viene falsato nell'indicazione dell'autore apparente, della data o del luogo effettivi, oppure dal caso dell'alterazione, se l'atto risulta modificato successivamente alla sua formazione. Si definisce, invece, “ideologica” quella falsità che investe la veridicità stessa del contenuto all'interno del documento e contro di essa non può essere proposta querela di falso, in quanto quest'ultima azione investe i soli profili dell'autenticità/provenienza del documento. Nel caso di specie, per contro, le censure di parte ricorrente riguardano non i fatti accertati dagli ispettori – o l'esattezza delle dichiarazioni raccolte –
, ma solo le considerazioni dagli stessi svolte, le quali non sono coperte dall'efficacia privilegiata dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. e sono censurabili non con lo strumento della querela, ma con le opposizioni ordinarie.
4 Il valore di “piena prova” che la norma attribuisce all'atto pubblico non riguarda, infatti, anche il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fornite dalle parti, giacché il pubblico ufficiale rogante non può garantire che le parti in questione abbiano affermato il vero.
4. Raccogliendo, pertanto, un indirizzo del tutto granitico, di recente la Suprema Corte, sez. 1, n. 31674 del 9 dicembre 2024, ha così ribadito:
“costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, a norma dell'art. 2700 cod. proc. civ., della sola provenienza dell'atto da chi ne appare sottoscrittore, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche della veridicità del suo contenuto. Ne consegue che la querela di falso è esperibile solo nel caso di falsità materiale dell'atto, e non quando sia soltanto invocata la sua falsità ideologica, potendo il contenuto dell'atto essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità (vedi Cass. n. 24461/2018; Cass. n. 24841/2020)”, ribadendo altresì che “la querela di falso è proponibile solo in caso di falsità materiale, tanto è vero che anche la norma penale (art. 476 comma 2 c.p.) che fa riferimento alla querela di falso (contemplando un'aggravante in caso di falso che riguarda un atto dotato di fede privilegiata) è solo quella che punisce il falso materiale, mentre l'art. 479 c.p., che si occupa del falso ideologico, non contiene alcun richiamo all'istituto di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c.”. Anche in materia lavoristica, peraltro, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 2988/96; Cass. n. 13010/97; Cass. n. 3350/01; Cass. n. 13858/02; Cass. n. 11718/03; Cass. n. 2780/04). In coerenza con tale principio è stato affermato che, viceversa, detti verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n. 9111/95; Cass. n. 10569/01)” (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 23800 del 7 novembre 2014). Poiché, in definitiva, lo strumento della querela è stato utilizzato soltanto al fine di contestare le risultanze dell'accertamento ispettivo, nel contenuto valutativo che gli ispettori hanno tratto in base al materiale – asseritamente lacunoso e insufficiente – raccolto, e non è volto a fare valere
5 profili di falsità materiale dei documenti impugnati, alla stregua dell'insegnamento del Supremo Collegio, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, non può che concludersi per l'inammissibilità del ricorso.
5. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza ex art. 92 c.p.c. e delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo ai parametri medi dello scaglione di valore della causa e ridotte del 20%, ex art. 152 bis disp. att. c.p.c., senza riconoscimento di spese forfettarie ex art. 2 tariffa prof. forense, testualmente riservate agli “avvocati”, nonché senza oneri accessori – i.v.a. e c.p.a. - anch'essi connessi fiscalmente e previdenzialmente alla specifica qualifica professionale, tenuto conto che parte resistente si è costituita in giudizio per il tramite di funzionari amministrativi. Peraltro, non va liquidata la fase istruttoria, giacché secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per querela di falso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 6.720,80. Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice Cesare Russo
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